PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliere). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;
in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;
in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;
in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".