Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 151 del 21/11/2023

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

indi del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato.

Dopo un intervento della senatrice DAMANTE (M5S), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articoli 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite.

Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice MENNUNI (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore PATUANELLI (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritiene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL. Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa. Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli extra profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore MANCA (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice PAITA (IV-C-RE) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice DAMANTE (M5S), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale.

Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperata le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente LOTITO dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliere). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 912

 

Art. 1

1.0.6 (testo 3)

Mancini, Zaffini, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

          1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

          2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

5.0.23 (testo 2)

Gelmetti, Liris, Mennuni, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

          1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

6.2 (testo 2)

Damante, Patuanelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

6.3 (testo 2)

Sabrina Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Art. 8

8.0.9 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

 1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          "2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

9.72 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

 "12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

9.0.42 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-bis

  1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

9.0.56 (testo 2 [RC])

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

     1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

          a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

          b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

          c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

          2.  Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

          4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

          5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

          a)  ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

          b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9,commi da 3-bisa 3-sexies, del decreto-legge2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792,della legge 27 dicembre 2019, n.160.

          Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

          6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

          7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

          8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bisa 3-sexies, del decreto-leggen.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della leggen.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

          9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

          10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

          11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

          13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

          a)  l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

          b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

          14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

          15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

          16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

          17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

          18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

          19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

          20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

          a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

          b)procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

          1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-terdella legge 26 luglio 1975, n.354;

          2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

          3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

          c)procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

          21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

          22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

          23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b),del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

          24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

          25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

          26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

          27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

          a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

          b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

          c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

          d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

          28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

          29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

          30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

          31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

          32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

          33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

          34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

          35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

          36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

          37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

          38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

          39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

          40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

          41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

          42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

          44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

          a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

          b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

          45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

          46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

          47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

          a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

          b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

          49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

          50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

          51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

          53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

          54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

          55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

          56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detrattele giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

          57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo14 settembre 2015, n.148.

          58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

          59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

          60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

          62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

          64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

          a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

          b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

          67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

          70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

          a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

          c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

          72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

          73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

          74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

          75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

          76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subìto danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

          77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

          78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

          79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

          a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

          b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

          81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

          82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

          83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

          84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

          85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

          86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

          87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

          a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

          b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

          c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

          88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

          89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

          91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

          92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

          94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

          95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

          96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

          97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

          98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

          99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

          100. Al predetto Fondo affluiscono:

          a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

          b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

          101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

          102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

          a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

          b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

          c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

          d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

          e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

          f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

          g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

          h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

          i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

          l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

          m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

          103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

          104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

          106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9.0.73 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)

          1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 11

11.0.10 (testo 2)

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

          (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)

  1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
  2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
  2. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,».
  1. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1.  il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
  2. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo.".
  1. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)         alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
    b)         alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
  2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301. 
  3. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
  4. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

13.0.42 (testo 3)

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

                1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge.".

13.0.52 (testo 3)

Nastri, Zedda, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Leonardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «13-bis

          (Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)

          1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

          2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

          b) all'articolo 14:

          1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

          2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.".

          3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

          4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

          5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

          6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.