Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 134 del 21/11/2023
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Il relatore RUSSO (FdI) rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", fissata nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.
Ai sensi del successivo comma 2, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta una riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
In base al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative specifiche in occasione della Settimana nazionale, mentre il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività considerate nell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nell'articolo 2, che specifica le finalità della Settimana nazionale, sono individuate le iniziative da realizzare in tale ambito.