Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 134 del 21/11/2023
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La relatrice MINASI (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e interviene sulla definizione di violenza domestica. La disposizione estende inoltre l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.
Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente previsioni relative alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi anche in fase cautelare.
Il successivo articolo 5 è volto a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.
L'articolo 6 prevede specifiche iniziative formative.
L'articolo 11 modifica l'articolo 384-bis del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, anche fuori dai casi flagranza e per determinati motivi, disponga l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della persona indiziata di determinate fattispecie delittuose, mentre l'articolo 15 detta disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che in caso di condanna per delitti di violenza domestica o di genere la concessione di tale beneficio è subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero.
L'articolo 16 reca modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di crimini intenzionali violenti e l'articolo 17 disciplina la possibilità di corrispondere una provvisionale in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima.
In base all'articolo 18, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare i corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, provvedendo altresì all'adozione di apposite linee guida.