Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 64 del 11/07/2023

Il relatore RAPANI (FdI) illustra il disegno di legge n. 698 che reca l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad istituire il Tribunale della Pedemontana e la Procura della Repubblica relativa. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana permetterebbe il ripristino di un servizio territoriale essenziale, dal momento che il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha soppresso per la regione Veneto le sedi del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nonché le sezioni distaccate di Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave e Schio. Inoltre - come evidenziato sempre nella relazione illustrativa - solo nel territorio di Bassano del Grappa la costituzione di un tribunale della Pedemontana garantirebbe il riutilizzo di strutture in disuso come l'edificio denominato «Cittadella della Giustizia», un'opera di 11.000 metri quadri, che sarebbe destinata a servire 72 comuni e oltre 500.000 abitanti, che verrebbero ridestinati dalla loro appartenenza attuale ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina allocazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato.

Il comma 2 del disegno di legge elenca i Comuni per cui avrebbe giurisdizione l'istituendo Tribunale. Il successivo comma 5 dispone che alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 2 gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario della Pedemontana sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

L'articolo 1, ai commi 6 e 7, prevede infine - analogamente a quanto previsto dai disegni di legge in materia di riforma della geografia giudiziaria d'iniziativa di diversi Consigli regionali, già all'esame della Commissione - che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture saranno a carico del bilancio della regione Veneto, mentre le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimarranno a carico dello Stato.

Il provvedimento risulta pertanto connesso, negli obiettivi, alla riforma della geografia giudiziaria, già oggetto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, attualmente esaminati in Comitato ristretto. Per queste ragioni si propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188 e connessi, al fine di predisporre un testo unificato dei provvedimenti.

Illustra quindi il disegno di legge n. 748, d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia, che interviene sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi come i disegni di legge AS 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, già all'esame della Commissione.

Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652, 659 e 710, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.