Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 64 del 11/07/2023
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Il relatore SISLER (FdI) illustra l'affare assegnato n. 182, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n.1).
Il documento riguarda la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa dal Governo alle Camere l'8 giugno 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021.
La Terza Relazione si articola in due Sezioni: la Prima Sezione reca un consuntivo e l'assessment dei traguardi e obiettivi relativi al secondo semestre 2022, nonché quelli da raggiungere nel primo semestre 2023. La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, reca, per ciascuno di essi, schede sul relativo stato di attuazione.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i paragrafi 3.2 e 4.4 della Prima Sezione, ed il Capitolo XII della Seconda Sezione.
Con riferimento alla Prima Sezione, il paragrafo 3.2 dà conto dei risultati raggiunti nel 2022, segnalando in particolare i due decreti legislativi di attuazione delle leggi delega di riforma del processo civile e penale, la definizione delle procedure di insolvenza, la prima tranche delle assunzioni per l'ufficio del Processo, e il completamento della riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Il completamento di queste riforme ha rappresentato una delle scadenze più importanti della rata PNRR del dicembre 2022.
Il paragrafo 4.4 invece indica i traguardi da realizzare nel primo semestre 2023 con riferimento alla riforma della giustizia, che consistono nell'adozione di tutti i regolamenti e delle norme di diritto derivato necessari per l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale di cui ai decreti legislativi rispettivamente n. 149 del 2022 e 150 del 2022 (si tratta di circa venti misure attuative).
Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà conto dello stato e delle modalità di attuazione delle singole misure di competenza del Ministero della Giustizia.
Con riferimento alla Riforma del Processo Civile si dà conto dell'approvazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e del successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla Legge di Bilancio 2023. La normazione dell'ufficio per il processo è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in vigore dal 1° novembre 2022.
La Relazione segnala che gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo civile sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e che sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In relazione alla riforma del processo civile, sono in corso i lavori per l'adozione dei 15 atti attuativi (di cui 7 decreti regolamentari).
Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo al numero di cause pendenti che fanno parte del cosiddetto "arretrato Pinto" dinanzi ai Tribunali ordinari civili e alle Corti di Appello e ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali (cosiddetto disposition time), sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi 2022 segnalano valori più bassi rispetto alla baseline 2019 per tutti gli indicatori PNRR, in specie: riduzione dell'arretrato in Tribunale del 9,3 per cento, riduzione dell'arretrato in Corte di Appello del 28,3 per cento, riduzione del disposition time dell'11,8 per cento.
Al fine di garantire il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi PNRR l'articolo 41 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto l'istituzione, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato è stato costituito con decreto ministeriale del Ministro della Giustizia del 29 settembre 2022.
La Riforma del processo penale prevede nel lungo periodo di ridurre del 25 per cento i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. La legge-delega di riforma del processo penale, legge 27 settembre 2021, n. 134, è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
Gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo penale sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In particolare, sono in corso i lavori per l'adozione degli otto atti attuativi (di cui un decreto regolamentare).
Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma del processo penale il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti penali (cosiddetto disposition time) sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi del 2022 manifestano, per il disposition time, un miglioramento tale da assorbire le difficolta che tale indicatore ha accumulato nel 2021 e nel 2020 (anni di crisi pandemica). Il miglioramento registrato (-10 per cento), infatti, riporta finalmente i valori dell'indicatore al di sotto della baseline del 2019.
In relazione alla riforma del quadro in materia di insolvenza la Relazione segnala il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.
Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, in data 29 dicembre 2022 è stato adottato il decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro delle Imprese e del Made in Italy recante l'istituzione di Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, che si è riunito in prima istanza in data 21 aprile 2023.
Sono stati adottati, e sono in corso di adozione, gli ulteriori atti attuativi previsti dalla riforma. Inoltre, con il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.
Con riferimento alla riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, che ha come obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione, il ministero della Giustizia ha una competenza limitata all'ultima fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La riforma della giustizia tributaria è stata attuata con legge 31 agosto 2022, n. 130 ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022. La normativa si pone come obiettivi principali, tra l'altro, proprio la riduzione dei tempi di giacenza dei ricorsi in Cassazione, la contrazione della propensione all'impugnazione delle pronunce di merito, l'incremento di efficienza delle strutture amministrative a sostegno della funzione giurisdizionale tributaria, la professionalizzazione del giudice tributario, anche al fine di migliorare il livello qualitativo delle sentenze e incidere, anche in questo modo, sulla propensione all'impugnazione. La nuova normativa mira, inoltre, a facilitare l'accesso alle banche dati della giurisprudenza tributaria per incrementare l'uniformità delle pronunce rese in fattispecie analoghe e rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche attraverso l'introduzione di nuovi istituti processuali.
Infine, con riferimento all'obiettivo di Digitalizzazione del ministero della giustizia la riforma prevede che sia istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). È inoltre prevista la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione, la cui fruibilità richiede la costruzione di un portale che ne agevoli l'inserimento e la consultazione della relativa documentazione.
Con riferimento alla realizzazione degli sviluppi software abilitanti all'obbligatorietà del processo civile telematico per la Corte di Cassazione, Giudici di Pace ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Relazione segnala che per quanto riguarda la Corte di Cassazione tutti gli sviluppi software sono stati completati, confermando l'avvio dell'obbligatorietà del processo civile telematico al 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i Giudici di Pace, nel corso del 2022 sono stati realizzati e completati tutti gli sviluppi necessari per abilitare il processo civile telematico e allo stato attuale si sta procedendo con sperimentazioni sul territorio.
In relazione al processo penale telematico, che richiede la realizzazione di una soluzione software che permetta la redazione, firma e deposito digitale telematico, da attuare sul flusso PM - GIP, insieme al completamento del deposito e consultazione atti da parte degli avvocati, la Relazione segnala che la riforma del processo penale ha anticipato l'obiettivo della disponibilità degli atti sul Portale Deposito Atti Penali al 30 giugno 2023. La fase successiva prevede una sperimentazione della soluzione per circa 6/9 mesi in diverse Procure della Repubblica e relativi Tribunali.
La terza parte della missione relativa alla digitalizzazione richiede la realizzazione di una banca dati delle decisioni civili, aperta e pienamente accessibile a tutti i cittadini. Il ministero ha avviato un percorso di definizione di una nuova infrastruttura dedicata proprio a questa banca dati.
Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà infine conto degli specifici investimenti previsti in relazione all'attuazione del PNRR per il ministero della giustizia.
Per la costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia è previsto un investimento di un importo complessivo pari a 411.739.000 euro, al fine di realizzare l'efficientamento energetico degli edifici giudiziari, riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e a razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare, concentrando in edifici unitari sia le principali funzioni che i servizi annessi a ciascuna Sede giudiziaria. La misura si pone l'obiettivo di intervenire, entro il primo trimestre del 2026, su almeno 48 edifici dislocati in diverse aree geografiche, efficientando 290.000 mq.
Per le procedure di assunzione per i tribunali civili e penali è previsto invece un investimento dell'importo complessivo di 2.268.050.053,73 euro. Ponendosi in stretta connessione con le riforme processuali nei settori civile e penale, quella dell'Ufficio per il processo (UPP) è la misura organizzativa più rilevante, non solo in termini di investimento finanziario, ma anche per finalità e obiettivi assegnati nell'ambito del PNRR. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio per il processo", consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Si apre il dibattito.