Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 62 del 04/07/2023
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Il relatore RAPANI (FdI) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.
Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento - anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate - ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.
Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.
Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.
Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppresse come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera a). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega, l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera b).
La lettera c) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.
Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (cfr. comma 4)