Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 62 del 04/07/2023

IN SEDE REDIGENTE

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Discussione e rinvio)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1-bis dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-bis del TU spese di giustizia disciplina - occorre rammentare - il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (ex articolo 13, comma 1, lettera a) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (ex articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.