Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 62 del 04/07/2023

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane» inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall' applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai princìpi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.