Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 62 del 04/07/2023

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, e l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto in social network.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizioni del Direttore della Polizia Postale e di un esperto in social network

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Direttore della Polizia Postale, dottor Ivano Gabrielli, e di un avvocato esperto in social network, avvocato Riccardo Lanzo.

Interviene il dottor Ivano GABRIELLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE), POTENTI (LSP-PSd'Az), RASTRELLI (FdI) e VERINI (PD-IDP), ai quali replica il dottor GABRIELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gabrielli per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Riccardo LANZO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BERRINO (FdI), BAZOLI (PD-IDP) e il PRESIDENTE (FdI), ai quali replica l'avvocato LANZO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Lanzo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il PRESIDENTE constatato che non vi sono iscritti a parlare nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo, propone pertanto di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Discussione e rinvio)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1-bis dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-bis del TU spese di giustizia disciplina - occorre rammentare - il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (ex articolo 13, comma 1, lettera a) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (ex articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 233 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore RAPANI (FdI) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento - anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate - ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppresse come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera a). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega, l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera b).

La lettera c) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (cfr. comma 4)

Il PRESIDENTE fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 233 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), rimarcando l'opportunità di congiungere anche l'esame del disegno di legge n. 698, d'iniziativa della senatrice Bizzotto e di altri e relativo all'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione prospettata dalla senatrice Stefani potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane» inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall' applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai princìpi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.