Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 59 del 27/06/2023

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-bis disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.