Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 59 del 27/06/2023

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice CAMPIONE (FdI), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera b) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera f) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori direttivi, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del made in Italy può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia).

Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11 7.12,7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.