Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 59 del 27/06/2023
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(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.
Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.
Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie.
L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.
Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato.
Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis).
Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). l comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti.
Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.
La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.
Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale ex articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.
Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a rintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.
La senatrice LOPREIATO (M5S) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore, senatore RASTRELLI (FdI), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.
Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.