Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 59 del 27/06/2023
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Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.
Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.
L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4a Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.
L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera b) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-bis del testo unico immigrazione, onde introdurvi la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).
L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera b) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-bis a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minorenne. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria.
L'articolo 3-bis in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera d) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-septies, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.
L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estenda la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-bis, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).