Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 59 del 27/06/2023
Azioni disponibili
(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SALLEMI (FdI) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.
Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.
L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.
In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera a) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-ter, rubricato Società emittenti strumenti finanziari diffusi, mentre le lettere b), c) e d) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-ter, 2357-ter e 2391-bis del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-ter, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-terseguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-ter si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-ter, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-ter del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.
Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.
L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.
Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernete l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.
L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- quorum agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.
Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.
La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.
L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.
L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma 6-ter dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.
Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:
- l'articolo 15, comma 1, lettera c) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-quinquies (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;
- l'articolo 15, comma 1, lettera e), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;
- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;
- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;
- l'articolo 22, comma 1, lettera b) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.