Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 59 del 27/06/2023

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo.

Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie.

L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato.

Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis).

Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). l comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale ex articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a rintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice LOPREIATO (M5S) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore RASTRELLI (FdI), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice CAMPIONE (FdI), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera b) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera f) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori direttivi, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del made in Italy può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia).

Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11 7.12,7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SALLEMI (FdI) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera a) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-ter, rubricato Società emittenti strumenti finanziari diffusi, mentre le lettere b), c) e d) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-ter, 2357-ter e 2391-bis del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-ter, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-terseguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-ter si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-ter, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-ter del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernete l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- quorum agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma 6-ter dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera c) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-quinquies (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera e), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera b) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4a Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera b) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-bis del testo unico immigrazione, onde introdurvi la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera b) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-bis a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minorenne. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria.

L'articolo 3-bis in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera d) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-septies, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estenda la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-bis, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.