Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 30/05/2023
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodeciesdel codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza
(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 693 e 364, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 645 e rinvio)
La relatrice BONGIORNO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 645, che similmente agli atti Senato nn. 693 e 364, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione, apporta modifiche alla legislazione vigente volte a rafforzare le misure di contrasto agli atti di vandalismo e di danneggiamento volontario dei beni culturali.
L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, al comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).
L'articolo 9 del decreto-legge n. 14, rubricato "misure a tutela del decoro di particolari luoghi", punisce, al comma 1, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, la disposizione prevede che al trasgressore venga ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
Il disegno di legge estende l'ambito di applicazione della disposizione ricomprendendo tra le condotte sanzionate anche il compimento di atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte non solo le infrastrutture, ma anche i beni culturali (articolo 10 del Codice dei beni culturali) e le altre "cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela" ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei beni culturali (fra queste, l'articolo 11 ricomprende gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici; gli studi d'artista; le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente; le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico). Il provvedimento in esame, poi, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge n. 14 del 2017, con il quale si prevede che nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto esplicito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi dei già ricordati articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con pagamento immediato. Nel caso in cui il pagamento avvenga entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona, la sanzione è aumentata del 20 per cento.
Il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, modifica, invece, il secondo comma dell'articolo 635 del codice penale. Quest'ultima disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati; opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Il disegno di legge inserisce tra le condotte sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale anche il "deturpamento o l'imbrattamento" dei beni sopra elencati. Tra i beni oggetto di danneggiamento o deturpamento vengono inoltre inclusi gli "edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela".
Propone pertanto di congiungere il disegno di legge illustrato con i disegni di legge AS 364, d'iniziativa del senatore Borghi, e 693, d'iniziativa del Governo, di cui la Commissione ha già avviato l'esame. Al riguardo, propone di svolgere la discussione generale congiunta al fine di individuare l'orientamento della Commissione circa il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge ed al termine della stessa, eventualmente disgiungere l'esame dei disegni di legge che recano modifiche al codice penale.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ritiene che anche in questo caso sia stato molto utile svolgere alcune audizioni informali di esperti in quanto esse hanno consentito di chiarire il quadro normativo, l'applicazione giurisprudenziale, la sistematica della tutela civile, amministrativa e penale rispetto ad atti che danneggiano beni culturali o comuni. Al riguardo dichiara di condividere in modo particolare i contenuti del disegno di legge n. 693 di iniziativa del Governo, che a suo parere consente di assicurare una risposta dello Stato nei confronti di comportamenti gravi sempre più frequenti di imbrattamento, attraverso la previsione di sanzioni amministrative che hanno anche una funzione risarcitoria, senza aggravare le sanzioni penali esistenti o introdurre nuovi reati. Anche alla luce delle audizioni svolte, peraltro, il comma 7 del disegno di legge governativo sembra poter risolvere coerentemente anche il problema, paventato da alcuni, del ne bis in idem. Ritiene pertanto che si possa procedere sul disegno di legge governativo privilegiando le sanzioni amministrative.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) fa presente che i disegni di legge nn. 354 e 645 hanno parti parzialmente sovrapponibili mentre il disegno di legge n. 693 di iniziativa governativa riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative in relazione all'imbrattamento e al danneggiamento di beni culturali. Tuttavia, il disegno di legge illustrato dal Presidente nella seduta odierna, riguarda anche il tema, ancora diverso, dell'accessibilità alle infrastrutture e quello relativo alla loro sicurezza. Potrebbe pertanto, all'esito della discussione generale congiunta, ben prefigurarsi una disgiunzione di tutti i disegni di legge per procedere anzitutto con quello d'iniziativa del Governo.
Il senatore BERRINO (FdI), a nome del suo Gruppo esprime un avviso favorevole a procedere anzitutto sul disegno di legge governativo, valutando alla fine della discussione generale la disgiunzione degli altri disegni di legge.
Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) ritiene necessario, al fine di assicurare coerenza alla discussione procedere nel senso indicato dal presidente e svolgere una discussione generale congiunta e decidere alla fine di questa fase procedurale quale sia l'opzione migliore per il prosieguo dei lavori lasciando al momento impregiudicata la questione della disgiunzione dei disegni di legge.
Il vice ministro SISTO auspica che la Commissione proceda anzitutto con il disegno di legge governativo decidendo altresì, nella sua autonomia, come procedere sugli altri.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148
(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 298 e rinvio)
Il relatore RAPANI (FdI) illustra disegno di legge n. 298, recante modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti. Esso si compone di un solo articolo, che modifica il testo del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che, com'è noto, ha introdotto una riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad eliminare la soppressione dei tribunali della circoscrizione del distretto del Tribunale di « L'Aquila ». La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva infatti previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, con la conseguente soppressione, e ricomprensione nel circondario del tribunale di L'Aquila, dei tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, era prevista la soppressione, e ricomprensione nel circondario del tribunale di Chieti, dei tribunali di Lanciano e di Vasto. Inoltre era stata prevista anche la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale, nello specifico quelle di Ortona e Atessa.
Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva disposto, solo per le circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, in relazione all'emergenza causata dal terremoto del 2009, il differimento della soppressione. La disposizione è stata ripetutamente modificata e prorogata, da ultimo con il decreto cosiddetto milleproroghe.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, ponendo a carico del bilancio dello Stato i maggiori oneri derivanti, dovuti alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, nonché alle spese per la retribuzione del personale di custodia e di vigilanza.
Il disegno di legge parte da un'impostazione parzialmente diversa rispetto a quelli già all'esame della Commissione, d'iniziativa regionale, che prevedono l'introduzione di una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi su richiesta delle regioni interessate, con oneri a carico della regione richiedente per il mantenimento delle strutture.
Tuttavia il contenuto del disegno di legge n. 298 è certamente connesso, negli obiettivi, a quelli in materia di geografia giudiziaria il cui esame è iniziato nella seduta del 12 aprile scorso, in particolare per quanto riguarda l'AS 188, d'iniziativa della Regione Abruzzo. Per queste ragioni propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188, 360, 477, 652 e 659, al fine della redazione di un testo unificato.
Il PRESIDENTE fa presente che alla luce di quanto illustrato dal senatore Rapani, anche il disegno di legge n. 298 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.
Al riguardo fa presente che, il senatore Rapani aveva preannunciato in Ufficio di Presidenza l'intenzione di redigere un testo unificato che potrebbe costituire la base per il prosieguo dei lavori della Commissione. Al termine della discussione generale congiunta, il relatore Rapani potrebbe pertanto presentare la sua proposta di testo unificato previo approfondimento in sede di Comitato ristretto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.