Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 48 del 16/05/2023

Il relatore RAPANI (FdI) illustra i due nuovi disegni di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Campania e del Consiglio regionale della Calabria, assegnati alla Commissione giustizia. Entrambi i disegni di legge, d'iniziativa regionale, come i provvedimenti AS 188, 360 e 477, già illustrati nella seduta del 12 aprile scorso, intervengono sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi. Le due proposte si compongono di tre articoli, di pressoché analogo contenuto. L'articolo 1 inserisce due ulteriori disposizioni, gli articoli 8-bis e 8-ter, nel decreto legislativo n. 155 del 2012. Il nuovo articolo 8-bis reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi. In particolare si prevede che, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia è tenuto altresì a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto legislativo n. 155, inserendovi i tribunali e le procure ripristinati su richiesta delle regioni interessate, nonché a ricostituire i relativi circondari. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Il nuovo articolo 8-ter prevede, poi, che entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni, il Ministro della giustizia debba provvedere alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali e delle procure ripristinati e alla loro copertura.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Il comma 4-bis del citato articolo 8 prevede che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'intervento legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si provvede nel l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto risulta dalle rispettive relazioni illustrative, entrambe le proposte rispondono ad esigenze sentite dai rispettivi territori, anche in relazione ad esigenze di prossimità e difficoltà logistiche: l'AS 652 specifica che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel riformare le circoscrizioni giudiziarie italiane, ha portato in Calabria alla soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari; l'AS 659 fa specifico riferimento, per la Regione Campania, al caso del tribunale di Sala Consilina che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è stato accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in diversa regione.

Fa infine presente che sulla stessa materia risulta assegnato in sede redigente il disegno di legge AS 298 d'iniziativa del senatore Fina, recante "Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti". A tal fine, propone di richiedere la riassegnazione in sede referente per ragioni di connessione con i disegni di legge già all'esame della Commissione, ai fini di un prossimo incardinamento e successiva congiunzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.