Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 48 del 16/05/2023
Azioni disponibili
2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(586) ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), tra i quali due del relatore.
Invita pertanto il relatore Zanettin e gli altri presentatori a illustrare i propri emendamenti.
Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), illustrando gli emendamenti a sua firma, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, rispettivamente l'1.6 e 2.1, sottolinea di essersi ispirato nella formulazione alle indicazioni che sono venute dalle audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza. In particolare una delle audizioni ha fornito indicazioni rilevanti per migliorare il testo all'esame della Commissione. Esprime pertanto un avviso contrario su tutti gli altri testi presentati.
Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) chiede in particolare chiarimenti sull'emendamento 1.6, in quanto senza l'aggiunta del tema dell'età avanzata, l'articolo 643 del codice penale rischia di allargarsi ulteriormente e in maniera indefinita sul piano soggettivo, trattandosi di un reato.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) esprime un apprezzamento per gli emendamenti del relatore, sottolineando come quelli presentati dal suo Gruppo vadano sostanzialmente nella direzione indicata dall'emendamento 1.6. Chiede pertanto se anche quelli presentati all'articolo 1 che vanno nella medesima direzione possano essere eventualmente riformulati e posti in votazione con quello del relatore e pertanto non avere un parere contrario.
Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) invita il senatore Bazoli a riformulare uno dei suoi emendamenti nel testo dell'emendamento 1.6. Rispondendo poi al senatore Scalfarotto, ricorda le ragioni per le quali non è stato inserito un riferimento all'età anagrafica, soprattutto per la difficoltà a definire con un'età specifica le persone anziane.
La senatrice LOPREIATO (M5S) illustra quindi l'emendamento 1.10, sottolineando come il testo proposto dal suo Gruppo fissi convenzionalmente a 70 anni la definizione di persona anziana.
Il senatore RASTRELLI (FdI), pur non avendo la sua parte politica presentato emendamenti, ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Scalfarotto siano ampiamente condivisibili, serve cioè almeno aggiungere, all'emendamento 1.6, la parola "avanzata" dopo le parole "all'età". Senza questa precisazione, infatti, si perderebbe il senso della norma e dell'intero disegno di legge.
Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) dichiara di accogliere la proposta del relatore Rastrelli riformulando perciò l'emendamento 1.6 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) presenta quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) dello stesso tenore dell'emendamento 1.6 (testo 2) e contestualmente ritira gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.12 e 1.13.
Il senatore VERINI (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento 2.0.1, auspicando che esso possa essere accolto nonostante il parere contrario preannunciato dal relatore, in quanto ritiene che solo con una efficace azione di carattere preventivo le persone in età avanzata possono essere poste al riparo da una serie di raggiri e circonvenzioni.
Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), esprimendo parere favorevole agli identici emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.4 (testo 2) e parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 ed invita il senatore Verini a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.0.1 che, essendo anche di carattere oneroso, necessiterebbe di un approfondimento che la Commissione non ha il tempo di fare dal momento che il disegno di legge sarà discusso dall'Assemblea nella giornata di domani.
Il vice ministro SISTO si esprime in senso conforme su tutti gli emendamenti, favorevole su quelli del relatore ed identici e contrario su tutti gli altri. Dichiara inoltre di condividere l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 2.0.1 in un ordine del giorno al fine di meglio approfondire la questione.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.0.1, sottolinea come il disegno di legge agisca in un ambito che ha carattere certamente criminale, quello della circonvenzione, ma anche sociale ovvero la tutela delle persone in età avanzata. Peraltro la questione, come risultato anche dalle audizioni, ha più una valenza sociale che penale quindi quello della prevenzione, proposto dall'emendamento in questione, è il terreno più rilevante su cui sarebbe indispensabile poter agire. Peraltro, il Parlamento in tutti questi anni pare soffrire di una scissione per cui da un lato critica un ricorso eccessivo alla normazione di carattere penale, ma poi finisce per produrre un'enorme quantità di queste norme.
Non essendovi ulteriori interventi, si passa pertanto al voto degli emendamenti.
Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti l'emendamento 1.1 è respinto.
La senatrice LOPREIATO (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, mentre il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) annuncia il proprio voto convintamente contrario sul medesimo.
Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.
Posti congiuntamente ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) e l'emendamento 1.6 (testo 2) di identico contenuto sono approvati, risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15 e 1.16.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.
Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) dichiara che l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 renderebbe assai più incisivo il disegno di legge vista la discutibile utilità della norma principale. Un intervento di prevenzione al fine di promuovere attività che aiutino le persone anziane a sottrarsi ad azioni di circonvenzione sarebbe infatti assai più utile della modifica della norma penale testé approvata.
Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 è respinto.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 586, nel testo modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.
(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148
(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(Esame congiunto e rinvio)
Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il relatore RAPANI (FdI) illustra i due nuovi disegni di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Campania e del Consiglio regionale della Calabria, assegnati alla Commissione giustizia. Entrambi i disegni di legge, d'iniziativa regionale, come i provvedimenti AS 188, 360 e 477, già illustrati nella seduta del 12 aprile scorso, intervengono sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi. Le due proposte si compongono di tre articoli, di pressoché analogo contenuto. L'articolo 1 inserisce due ulteriori disposizioni, gli articoli 8-bis e 8-ter, nel decreto legislativo n. 155 del 2012. Il nuovo articolo 8-bis reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi. In particolare si prevede che, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia è tenuto altresì a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto legislativo n. 155, inserendovi i tribunali e le procure ripristinati su richiesta delle regioni interessate, nonché a ricostituire i relativi circondari. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.
Il nuovo articolo 8-ter prevede, poi, che entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni, il Ministro della giustizia debba provvedere alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali e delle procure ripristinati e alla loro copertura.
L'articolo 2 dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Il comma 4-bis del citato articolo 8 prevede che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.
L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'intervento legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si provvede nel l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Secondo quanto risulta dalle rispettive relazioni illustrative, entrambe le proposte rispondono ad esigenze sentite dai rispettivi territori, anche in relazione ad esigenze di prossimità e difficoltà logistiche: l'AS 652 specifica che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel riformare le circoscrizioni giudiziarie italiane, ha portato in Calabria alla soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari; l'AS 659 fa specifico riferimento, per la Regione Campania, al caso del tribunale di Sala Consilina che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è stato accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in diversa regione.
Fa infine presente che sulla stessa materia risulta assegnato in sede redigente il disegno di legge AS 298 d'iniziativa del senatore Fina, recante "Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti". A tal fine, propone di richiedere la riassegnazione in sede referente per ragioni di connessione con i disegni di legge già all'esame della Commissione, ai fini di un prossimo incardinamento e successiva congiunzione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che nella discussione generale precedentemente iniziata in altra sede erano rimasti in sospeso alcuni interventi, chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.
Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) e POTENTI (LSP-PSd'Az) chiedono di poter intervenire in un'altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)
Il relatore POTENTI (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti presentati al decreto-legge per i profili di competenza della Commissione giustizia.
Si ricorda che sul testo la Commissione aveva espresso, nella seduta del 2 maggio scorso, un parere favorevole con una osservazione riferita alla formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui attribuisce al solo ente la responsabilità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 507 del 1994.
Con riferimento agli emendamenti, presentano specifici profili di competenza della Commissione giustizia: gli emendamenti 3.49 e 3.50 che escludono sanzioni per la ritardata trasmissione in relazione alle comunicazioni relative a studi e indagini sul sottosuolo; gli emendamenti 5.7 e 5.8 che prevedono la possibilità per il commissario di fissare una sanzione pecuniaria e fissare un termine ulteriore ad adempiere; nonché gli emendamenti all'articolo 12 riguardo ai quali si segnalano le proposte 12.1 e 12.2 che modificano l'entità delle sanzioni previste e gli emendamenti 12.4 e 12.5 relativi alle sanzioni amministrative a carico della persona giuridica.
Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.
Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 9 maggio scorso, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema della diffamazione, allargato al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione, in particolare le piattaforme social ed i podcast, sempre più veicolo di condotte potenzialmente diffamatorie e privi di una regolamentazione univoca.
L'indagine conoscitiva, oltre che soffermarsi sul tema della diffamazione a mezzo stampa oggetto di alcuni disegni di legge incardinati in Commissione, dovrebbe allargare il perimetro di approfondimento alla regolamentazione della responsabilità individuale e delle possibili e varie forme di responsabilità dei soggetti che gestiscono le piattaforme internet e social rispetto alla diffusione di contenuti potenzialmente lesivi, alla tutela del diritto alla privacy nel web e più in generale all'individuazione di una disciplina che consenta un giusto contemperamento degli interessi coinvolti adeguata all'evoluzione dei nuovi strumenti tecnologici.
Fa inoltre presente che il perimetro dell'indagine potrà comunque essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva.
La Commissione si esprime in senso favorevole alla proposta di indagine conoscitiva conferendo mandato al Presidente di richiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, al suo svolgimento.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 586
Art. 1
1.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: "dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore" sono sostituite dalle seguenti: "dei bisogni e delle passioni di una persona, ovvero abusando dei bisogni, delle passioni e della inesperienza di un minore,"».
1.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "di una persona," sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, quando, anche a causa dell'età avanzata, queste indeboliscano sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della stessa"».
1.4 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all' età avanzata"».
1.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "deficienza psichica," sono inserite le seguenti: "o delle condizioni di debolezza o di vulnerabilità dovute anche all'età avanzata"».
1.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "o deficienza psichica," sono inserite le seguenti: ", dovute anche all'età avanzata,"».
1.6 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all' età avanzata"».
1.6
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all' età"».
1.7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero quando, per le modalità e circostanze del fatto, risulta indebolita la capacità di autodeterminazione di una persona,"».
1.8
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero determinando uno stato di alterazione della coscienza e della percezione dovuta all'induzione di suggestioni ipnotiche"».
1.9
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "per altri dannoso," sono inserite le seguenti: "ovvero a non compiere un atto che importi qualsiasi effetto per lei favorevole,"».
1.10
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)
1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: "Le pene di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di una persona maggiore degli anni settanta."».
1.11
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole "anche se non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle sue condizioni di vulnerabilità, quando, anche a causa dell'età, queste indeboliscano sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della persona.".»
1.12
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «all'età» con le seguenti: «anche all'età avanzata».
1.13
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire le seguenti «avanzata».
1.14
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire la seguente: «avanzata».
1.15
Al comma 1, capoverso, dopo le parole «dovuta all'età» inserire la seguente «senile».
1.16
Al comma 1, alinea, sostituire le parole «induce taluno» con le seguenti «la induce».
Art. 2
2.1
Il Relatore
Approvato
Sopprimere l'articolo.
2.0.1
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvenzione di persone anziane)
1. Al fine di promuovere attività di prevenzione in materia di circonvenzione di persone anziane, campagne di comunicazione e iniziative con operatori del mondo delle associazioni, del terzo settore è istituito presso il Ministero della Giustizia il "Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvenzione di anziani" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»