Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 55 del 05/04/2023

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 16 il senatore ZULLO (FdI), che riguardo all'articolo 1 segnala la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 delle forme di accoglienza diffusa delle persone sfollate beneficiarie della protezione temporanea. In tale ambito è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti. Ulteriori risorse sono destinate ai centri di accoglienza per stranieri. Inoltre, il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome continuino a garantire l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle persone sfollate richiedenti la protezione temporanea o comunque beneficiarie della stessa, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. Entro il 30 aprile 2023 il Ministero della salute, le regioni e le province autonome devono provvedere alla verifica dei relativi costi.

L'articolo 2 proroga la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, mentre l'articolo 2-bis differisce fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della normativa speciale transitoria che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 3 reca alcuni specifici interventi nell'ambito delle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e l'articolo 4 prevede, in via transitoria, il ricorso a forme di somministrazione di lavoro per il supporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Le disposizioni relative ai profili finanziari sono infine recate dall'articolo 5.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.