Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 34 del 28/03/2023

Il relatore SISLER (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa di deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari, recante l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Il disegno di legge è stato assunto come testo-base per il prosieguo dei lavori in sede redigente da parte della 8a Commissione.

Rispetto alle analoghe Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti Legislature, il disegno di legge estende la denominazione, e quindi l'ambito di operatività della Commissione, oltre alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti anche alle attività illecite connesse a comparti del settore ambientale e agroalimentare.

  Risulta di interesse della Commissione Giustizia anzitutto l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che individua specificamente le competenze della Commissione d'inchiesta. In particolare, si prevede che la Commissione possa: svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti; verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, alla gestione del servizio idrico integrato, allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, al fenomeno degli incendi, allo smaltimento dei cosiddetti «rifiuti emergenti», agli impianti di deposito e di smaltimento nonché alle discariche abusive; verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il Titolo VI-bis del codice relativo ai delitti contro l'ambiente ; indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata; indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale recante i delitti contro il sentimento per gli animali.

Di specifico interesse della Commissione Giustizia sono quindi le disposizioni che disciplinano rispettivamente i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti. Con riferimento ai poteri della Commissione il provvedimento, analogamente a quanto già previsto nella XVIII legislatura, prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale (articolo 1, comma 3).

L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, prevedendo l'applicazione degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

  L'articolo 4 disciplina il regime di acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione.

L'articolo 5 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale) per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature - non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.