Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 51 del 22/03/2023

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) giudica il provvedimento in esame complessivamente inadeguato, in quanto suscettibile di determinare la sostanziale impossibilità di ingressi legali di lavoratori in Italia, nonché a causa della confusione normativa rispetto alle fattispecie eterogenee degli ingressi per motivi di lavoro e dei rifugiati. E' inoltre motivo di particolare preoccupazione il conferimento di funzioni di accertamento e controllo a soggetti privati, tale da comportare un rischio di destrutturazione del sistema di vigilanza sul lavoro finora garantito da un soggetto pubblico quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, caratterizzato da una funzione indispensabile per la garanzia del rispetto del diritto del lavoro, risultando fondamentale particolarmente nel caso dei lavoratori più deboli.

Nessun altro chiedendo la parola, intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (FdI) ricapitola brevemente alcuni tratti essenziali dell'ordinamento in materia di consulenti del lavoro, specialmente riguardo la terzietà e l'aspetto deontologico, tali da permettere di ritenere infondate le preoccupazioni espresse. L'apporto di tali figure professionali risulta attualmente indispensabile ai fini dello svolgimento efficiente di funzioni di garanzia, a fronte della gravosa mole di lavoro che le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, di identico contenuto, volti all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 1982, fatto il 10 maggio 2021.

In riferimento all'Emendamento, per quanto di competenza, nota che l'articolo 1 integra la Convenzione con un capoverso, in base al quale i lavoratori subordinati o assimilati, residenti nel territorio di una delle parti, i quali esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro con sede sociale o domicilio in uno dei Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente siano assoggettati alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede sociale o il domicilio del datore di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta nei locali del datore di lavoro per almeno un terzo dell'orario settimanale.

L'articolo 2 attribuisce alle autorità competenti la verifica del rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo precedente.

In base all'articolo 3, l'attuazione dell'Emendamento avverrà nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale applicabile, nonché, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, non possono comportare oneri aggiuntivi e saranno sostenute nei limiti delle disponibilità finanziarie dei contraenti.

Fatto presente che i disegni di legge in esame sono volti a portare a compimento il tentativo già compiuto dal Parlamento nella scorsa legislatura, riguardo a finalità del tutto condivisibili, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.