Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 51 del 22/03/2023
Azioni disponibili
10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
51ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE DELIBERANTE
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dell'emendamento 1.100 (testo corretto) del relatore, pubblicato in allegato, che presenta modifiche di mero carattere tecnico rispetto alla formulazione originaria.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(Doc.XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Doc.XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia
(Doc.XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati
(Doc.XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI comunica che le Commissioni 1a e 5a hanno espresso pareri non ostativi sugli emendamenti approvati, riferiti al Doc. XXII, n. 9, già adottato quale testo base.
Avverte quindi che si procederà alla votazione dei singoli articoli.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separatamente in votazione gli articoli 1, 2, così come modificato, 3, così come modificato, 4, 5, 6, 7, così come modificato, e 8, i quali risultano approvati all'unanimità.
La Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul Doc. XXII, n. 9, con le modifiche apportate, con il conseguente assorbimento degli altri documenti in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) giudica il provvedimento in esame complessivamente inadeguato, in quanto suscettibile di determinare la sostanziale impossibilità di ingressi legali di lavoratori in Italia, nonché a causa della confusione normativa rispetto alle fattispecie eterogenee degli ingressi per motivi di lavoro e dei rifugiati. E' inoltre motivo di particolare preoccupazione il conferimento di funzioni di accertamento e controllo a soggetti privati, tale da comportare un rischio di destrutturazione del sistema di vigilanza sul lavoro finora garantito da un soggetto pubblico quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, caratterizzato da una funzione indispensabile per la garanzia del rispetto del diritto del lavoro, risultando fondamentale particolarmente nel caso dei lavoratori più deboli.
Nessun altro chiedendo la parola, intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (FdI) ricapitola brevemente alcuni tratti essenziali dell'ordinamento in materia di consulenti del lavoro, specialmente riguardo la terzietà e l'aspetto deontologico, tali da permettere di ritenere infondate le preoccupazioni espresse. L'apporto di tali figure professionali risulta attualmente indispensabile ai fini dello svolgimento efficiente di funzioni di garanzia, a fronte della gravosa mole di lavoro che le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, di identico contenuto, volti all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 1982, fatto il 10 maggio 2021.
In riferimento all'Emendamento, per quanto di competenza, nota che l'articolo 1 integra la Convenzione con un capoverso, in base al quale i lavoratori subordinati o assimilati, residenti nel territorio di una delle parti, i quali esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro con sede sociale o domicilio in uno dei Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente siano assoggettati alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede sociale o il domicilio del datore di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta nei locali del datore di lavoro per almeno un terzo dell'orario settimanale.
L'articolo 2 attribuisce alle autorità competenti la verifica del rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo precedente.
In base all'articolo 3, l'attuazione dell'Emendamento avverrà nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale applicabile, nonché, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, non possono comportare oneri aggiuntivi e saranno sostenute nei limiti delle disponibilità finanziarie dei contraenti.
Fatto presente che i disegni di legge in esame sono volti a portare a compimento il tentativo già compiuto dal Parlamento nella scorsa legislatura, riguardo a finalità del tutto condivisibili, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 383
Art. 1
1.100 (testo corretto)
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli esercenti la professionemedica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;
b) all'articolo 1, alla rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;
c) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;
d) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;
e) all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 è detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi del medesimo articolo 22-bis»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 2, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;
g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «sulla base, solo per le domande presentate ai sensi dell'articolo 1, dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;
h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».