Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 50 del 21/03/2023

La relatrice MANCINI (FdI) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 20, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle quote massime degli ingressi nel territorio nazionale di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, per gli anni 2023-2025. In particolare, la formulazione di tale decreto deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Il comma 1 dell'articolo 3 modifica la disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi.

L'elevamento della durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi a lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare è oggetto dell'articolo 4.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede un beneficio di priorità nell'assegnazione per i datori di lavoro che abbiano già presentato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

Il successivo comma 2 concerne il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, definendo l'aggiornamento del riconoscimento delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 concernono i casi di grave inadempimento degli obblighi a carico delle imprese appaltatrici nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

L'articolo 7 prevede la soppressione di una fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Inoltre, la lettera a) dell'articolo 8, comma 1, eleva le sanzioni penali per i soggetti che, in violazione della normativa in materia di immigrazione, promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri al fine dell'ingresso illegale nel territorio di uno Stato ovvero compiano altri atti diretti al medesimo fine e la successiva lettera b) inserisce nell'ordinamento la figura del delitto di morte o lesioni, gravi o gravissime, derivanti dalle medesime attività illegali.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle controversie giurisdizionali in materia di protezione internazionale o speciale, convalida dei provvedimenti di espulsione e allontanamento volontario dal territorio italiano.

Infine, l'articolo 10 reca alcune norme procedurali per la realizzazione di nuovi centri per la permanenza precedente i rimpatri e l'articolo 11 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.