Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 50 del 21/03/2023

ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 383

 

G/383/2/10 (già em. 1.3)

Ronzulli, Rosso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2",

        premesso che:

        il disegno di legge in esame all'articolo 1 stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro una tantum per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; tale ristoro non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

            l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito;

            in base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

            un trattamento diversificato tra le suddette categorie di soggetti e tutti gli altri professionisti sanitari deceduti, oltre a presentare profili formali di illegittimità costituzionale, comporterebbe un'iniquità sostanziale che sarebbe percepita dalla società civile come profondamente lesiva dei diritti di persone già gravemente colpite dalla pandemia con la perdita dei propri congiunti,

        impegna il governo:

        a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-19.

G/383/3/10

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Il Senato

            in sede di esame del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2";

        premesso che

            l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;

            l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;

        considerato che

            l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;

        impegna il Governo

            ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Art. 1

1.100/1

Ronzulli, Rosso

All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso «All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente», al comma 1, sostituire la parola: «medica», con la seguente: «sanitaria»;

            b) al capoverso «Conseguentemente»:

        1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;

            2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

            "b-bis) all'articolo 2, nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»";

            3) dopo la lettera e), inserire la seguente:

        "e-bis) all'articolo 3:

        1) al comma 1, sostituire le parole: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" con le seguenti: "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza";

            2) al comma 2, sostituire le parole: «all'ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;

            4) sostituire la lettera g), con la seguente:

        "g) all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»  con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;

            5) alla lettera h), capoverso «2.», sostituire le parole: «dell'ENPAM» con le seguenti: «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;

            6) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

        "h-bis) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;

            h-ter) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»."

1.100/2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

All''emendamento 1.100 del Relatore, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole: «professione medica» inserire la seguente: «, sanitaria»;

            b) al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire le parole: «50 milioni di euro, l'ENPAM» con le seguenti: «100 milioni di euro, l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

            2) sostituire le parole: «l'ENPAM provvede» con le seguenti: «l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie provvedono».

        Conseguentemente:

          a) nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»

             b) all'articolo 3:

         1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

               2) al comma 2, dopo la parola: «all'ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;

             3) al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»

             c) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

1.100/3

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone

Al comma 1, dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: "31 luglio 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022".

1.100/4

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Alla lettera d) dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».