Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 50 del 21/03/2023

10ª Commissione permanente

(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 1.100 del relatore (pubblicati in allegato). Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 1.3, trasformato nell'ordine del giorno G/383/2/10 (pubblicato in allegato), e che la 5a Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in discussione.

Consente successivamente al senatore MAZZELLA (M5S) di presentare l'ordine del giorno G/383/3/10 (pubblicato in allegato).

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.1 e dell'ordine del giorno G/383/1/10, presentati in relazione alla necessità di garantire un'adeguata copertura assicurativa contro infortuni su lavoro e malattie professionali a numerose categorie che ne sono attualmente prive, benché impiegate in mansioni che spesso presentano numerosi rischi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Doc. XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro

(Seguito della discussione congiunta dei Doc. XXII, nn. 9, 5 e 6, congiunzione con la discussione del Doc. XXII, n. 11 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il Doc. XXII, n. 11, volto, al pari dei documenti già in discussione congiunta, all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia.

Ricapitola quindi le disposizioni in materia di istituzione e composizione, costituzione dell'ufficio di presidenza, adozione del regolamento interno, regime di pubblicità delle sedute, personale, locali e strumenti operativi, mettendone in luce le analogie con i Doc. XXII, n. 5, n. 6 e n. 9.

L'articolo 3 delinea i compiti della Commissione, mentre le disposizioni successive disciplinano i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti d'inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipino o vengano a conoscenza di tali atti.

L'articolo 8 concerne la disciplina delle spese di funzionamento.

In considerazione dell'affinità dei contenuti, propone l'abbinamento ai Doc. XXII, n. 5, n. 6 e n. 9, già in discussione congiunta, ferme restando le fasi già svolte della relativa trattazione.

La Commissione conviene.

Il presidente ZAFFINI ricorda che si è in attesa del rispettivo parere delle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti approvati riferiti al testo base (Doc. XXII, n. 9).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 20, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle quote massime degli ingressi nel territorio nazionale di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, per gli anni 2023-2025. In particolare, la formulazione di tale decreto deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Il comma 1 dell'articolo 3 modifica la disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi.

L'elevamento della durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi a lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare è oggetto dell'articolo 4.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede un beneficio di priorità nell'assegnazione per i datori di lavoro che abbiano già presentato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

Il successivo comma 2 concerne il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, definendo l'aggiornamento del riconoscimento delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 concernono i casi di grave inadempimento degli obblighi a carico delle imprese appaltatrici nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

L'articolo 7 prevede la soppressione di una fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Inoltre, la lettera a) dell'articolo 8, comma 1, eleva le sanzioni penali per i soggetti che, in violazione della normativa in materia di immigrazione, promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri al fine dell'ingresso illegale nel territorio di uno Stato ovvero compiano altri atti diretti al medesimo fine e la successiva lettera b) inserisce nell'ordinamento la figura del delitto di morte o lesioni, gravi o gravissime, derivanti dalle medesime attività illegali.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle controversie giurisdizionali in materia di protezione internazionale o speciale, convalida dei provvedimenti di espulsione e allontanamento volontario dal territorio italiano.

Infine, l'articolo 10 reca alcune norme procedurali per la realizzazione di nuovi centri per la permanenza precedente i rimpatri e l'articolo 11 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame riproponga l'impostazione alla base della legge n. 189 del 2002, la quale, sostanzialmente inefficace rispetto agli obiettivi, ha posto le condizioni che hanno reso necessario il ricorso a reiterati provvedimenti di sanatoria. Un'ulteriore carenza del decreto-legge n. 20 è la mancanza di misure distinte e specifiche relativamente ai casi degli immigrati per motivi economici e dei profughi.

La finalità di introdurre misure di semplificazione è inoltre alla base della scelta di attribuire i compiti di verifica sul rispetto dei contratti e sulle condizioni di lavoro a diverse categorie di professionisti, sottraendo la medesima competenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e determinando così il rischio di una seria indeterminatezza normativa. Contraddittorio rispetto all'obiettivo di apportare semplificazioni è la previsione della verifica da parte del datore di lavoro, presso i centri per l'impiego, della disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale quale precondizione per l'assunzione di lavoratori stranieri. Tale disposizione non tiene inoltre conto della reale necessità del sistema delle imprese di impiegare lavoratori stranieri.

La previsione di premialità riferite agli Stati che promuovono campagne di informazione sui pericoli insiti nei traffici migratori irregolari appare inoltre inadeguata in relazione alle motivazioni di molte persone nella condizione di dover lasciare i rispettivi Paesi. Inoltre, suscitano dubbi le misure di potenziamento del sistema dei centri per la permanenza precedente i rimpatri, in deroga a disposizioni di legge e in assenza di nuove risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 383

 

G/383/2/10 (già em. 1.3)

Ronzulli, Rosso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2",

        premesso che:

        il disegno di legge in esame all'articolo 1 stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro una tantum per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; tale ristoro non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

            l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito;

            in base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

            un trattamento diversificato tra le suddette categorie di soggetti e tutti gli altri professionisti sanitari deceduti, oltre a presentare profili formali di illegittimità costituzionale, comporterebbe un'iniquità sostanziale che sarebbe percepita dalla società civile come profondamente lesiva dei diritti di persone già gravemente colpite dalla pandemia con la perdita dei propri congiunti,

        impegna il governo:

        a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-19.

G/383/3/10

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Il Senato

            in sede di esame del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2";

        premesso che

            l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;

            l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;

        considerato che

            l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;

        impegna il Governo

            ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Art. 1

1.100/1

Ronzulli, Rosso

All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso «All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente», al comma 1, sostituire la parola: «medica», con la seguente: «sanitaria»;

            b) al capoverso «Conseguentemente»:

        1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;

            2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

            "b-bis) all'articolo 2, nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»";

            3) dopo la lettera e), inserire la seguente:

        "e-bis) all'articolo 3:

        1) al comma 1, sostituire le parole: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" con le seguenti: "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza";

            2) al comma 2, sostituire le parole: «all'ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;

            4) sostituire la lettera g), con la seguente:

        "g) all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»  con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;

            5) alla lettera h), capoverso «2.», sostituire le parole: «dell'ENPAM» con le seguenti: «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;

            6) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

        "h-bis) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;

            h-ter) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»."

1.100/2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

All''emendamento 1.100 del Relatore, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole: «professione medica» inserire la seguente: «, sanitaria»;

            b) al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire le parole: «50 milioni di euro, l'ENPAM» con le seguenti: «100 milioni di euro, l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

            2) sostituire le parole: «l'ENPAM provvede» con le seguenti: «l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie provvedono».

        Conseguentemente:

          a) nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»

             b) all'articolo 3:

         1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

               2) al comma 2, dopo la parola: «all'ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;

             3) al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»

             c) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

1.100/3

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone

Al comma 1, dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: "31 luglio 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022".

1.100/4

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Alla lettera d) dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».