Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 8 del 20/12/2022
Azioni disponibili
IN SEDE REDIGENTE
(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Discussione e rinvio)
La relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero, nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, non assume, entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, le informazioni dalla persona offesa.
Il termine dei tre giorni per l'ascolto della persona offesa - ricorda la relatrice - è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha inteso riservare ai procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere un trattamento preferenziale connotato, fra le altre, dalla massima celerità nella valutazione delle denunzie, al fine di garantire una tempestiva tutela alle vittime, in grado di porle al riparo da eventuali (e purtroppo frequenti) escalation di violenza. Il codice rosso ha imposto quindi al pubblico ministero di ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti entro tre giorni, decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato. Nella prassi tuttavia tale termine è non infrequentemente disatteso: il provvedimento si propone quindi di ovviare all'eventuale inerzia del pubblico ministero designato, prevedendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore.
Il disegno di legge consta di due articoli. L'articolo 1 aggiunge un comma 1-ter all'articolo 372 del codice di procedura penale con il quale introduce appunto una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero - nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere - non assume, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. I reati di violenza domestica o di genere richiamati dalla norma - e che coincidono con quelli per i quali, ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, è previsto l'obbligo di ascolto nel termine dei tre giorni - sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale). Il procuratore generale non può disporre l'avocazione delle indagini nel caso in cui il mancato rispetto del termine dei tre giorni sia "giustificato" ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, il quale prevede che il termine dei tre giorni possa essere prorogato quando vi sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni attuative del codice di procedura penale), in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, aggiungendo due ulteriori disposizioni: il nuovo comma 1-bis prevede che la segreteria del pubblico ministero debba trasmettere ogni settimana al procuratore generale una serie di dati relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; il nuovo comma 2-bis, invece, prevede che per ciascuno dei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, debba essere specificato se il mancato rispetto dei tre giorni sia dovuto al ricorrere delle esigenze che ai sensi della stessa disposizione giustificano la proroga del termine stesso. Con riguardo all'articolo 2, tenuto conto del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ad opera del decreto legge n. 162 del 2022, recentemente approvato proprio dal Senato in sede di conversione, la relatrice si riserva di valutare, nel prosieguo dell'esame, una modifica complessiva dell'articolo 127 disposizioni attuative del codice di procedura penale, che recepisca le modifiche apportate dalla riforma Cartabia integrandole con quelle prospettate nel provvedimento in esame.
La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, raccoglierà il prescritto numero di firme per chiedere la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede referente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.