Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 8 del 20/12/2022

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto legislativo che è diretto ad attuare la direttiva 2020/1828/UE disciplinando l'istituto dell'azione rappresentativa - esperibile dagli enti legittimati - al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2020/1828/UE.

La direttiva (UE) 2020/1828 oggetto dello schema di decreto legislativo - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati).

Lo schema di decreto in esame introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

L'istituto si differenzia dall'azione di classe - prevista dal codice di procedura civile - in quanto l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Il relatore ricorda che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n. 31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di "diritti individuali omogenei", mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei "consumatori".

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare consta di 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 inserendo dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies.

L'articolo 140-ter al comma 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.

L'articolo 140-quater prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.

L'articolo 140-quinquies concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. In particolare, esso istituisce una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti, ai sensi del comma 1, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.

L'articolo 140-sexies disciplina le modalità di comunicazione e pubblicazione, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell'elenco degli enti legittimati.

L'articolo 140-septies disciplina nel dettaglio le modalità di proposizione delle azioni rappresentative.

L'articolo 140-octies concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere (comma 1) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori e la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

L'articolo 140-novies prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, che sono misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 140-octies non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva).

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.