Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 8 del 20/12/2022
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Il relatore, senatore RASTRELLI (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 13 e all'allegato A, n. 1), della legge 4 agosto 2022, n. 127; tale disciplina ha posto una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.
Tali violazioni, ai sensi della direttiva, sono costituite da quelle inerenti: ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; a determinati interessi finanziari dell'Unione europea; al mercato interno della medesima Unione (basato sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali).
Il relatore ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti.
Segnala inoltre che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue - per quanto riguarda gli ambiti di attività interessate dalla stessa - in base alla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione di segnalanti più ampia rispetto alla normativa nazionale vigente, facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare.
La direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni - segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva - fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.
Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato. L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto whistleblowing; l'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato.
L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna.
L'articolo 5 disciplina l'iter procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.
L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato.
L'articolo 7 individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna.
L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito internet in materia di segnalazioni esterne.
L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, mentre l'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.
L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.
Sempre con riferimento al contenuto delle segnalazioni, l'articolo 13 disciplina gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione.
L'articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto. Ai sensi dell'articolo 16, la protezione di cui alla presente disciplina è riconosciuta qualora: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni (segnalate o denunciate) fossero vere e rientrassero nell'ambito della disciplina in oggetto; la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle norme summenzionate.
Gli articoli 17 e 19 concernono il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto della tutela in esame: gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli e per il caso di licenziamento disposto per tale motivo è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro. I casi di rinunce e transazioni relative al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22. L'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche in oggetto misure di sostegno.
L'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza.
L'articolo 21 dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
L'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento. Infine, l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (fatte salve le norme di cui all'articolo 11).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.