Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 8 del 20/12/2022

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 13, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RASTRELLI (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 13 e all'allegato A, n. 1), della legge 4 agosto 2022, n. 127; tale disciplina ha posto una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Tali violazioni, ai sensi della direttiva, sono costituite da quelle inerenti: ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; a determinati interessi finanziari dell'Unione europea; al mercato interno della medesima Unione (basato sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali).

Il relatore ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti.

Segnala inoltre che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue - per quanto riguarda gli ambiti di attività interessate dalla stessa - in base alla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione di segnalanti più ampia rispetto alla normativa nazionale vigente, facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare.

La direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni - segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva - fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.

Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato. L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto whistleblowing; l'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna.

L'articolo 5 disciplina l'iter procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.

L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato.

L'articolo 7 individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna.

L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito internet in materia di segnalazioni esterne.

L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, mentre l'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.

L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Sempre con riferimento al contenuto delle segnalazioni, l'articolo 13 disciplina gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione.

L'articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto. Ai sensi dell'articolo 16, la protezione di cui alla presente disciplina è riconosciuta qualora: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni (segnalate o denunciate) fossero vere e rientrassero nell'ambito della disciplina in oggetto; la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle norme summenzionate.

Gli articoli 17 e 19 concernono il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto della tutela in esame: gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli e per il caso di licenziamento disposto per tale motivo è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro. I casi di rinunce e transazioni relative al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22. L'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche in oggetto misure di sostegno.

L'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza.

L'articolo 21 dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

L'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento. Infine, l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (fatte salve le norme di cui all'articolo 11).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto legislativo che è diretto ad attuare la direttiva 2020/1828/UE disciplinando l'istituto dell'azione rappresentativa - esperibile dagli enti legittimati - al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2020/1828/UE.

La direttiva (UE) 2020/1828 oggetto dello schema di decreto legislativo - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati).

Lo schema di decreto in esame introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

L'istituto si differenzia dall'azione di classe - prevista dal codice di procedura civile - in quanto l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Il relatore ricorda che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n. 31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di "diritti individuali omogenei", mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei "consumatori".

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare consta di 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 inserendo dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies.

L'articolo 140-ter al comma 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.

L'articolo 140-quater prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.

L'articolo 140-quinquies concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. In particolare, esso istituisce una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti, ai sensi del comma 1, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.

L'articolo 140-sexies disciplina le modalità di comunicazione e pubblicazione, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell'elenco degli enti legittimati.

L'articolo 140-septies disciplina nel dettaglio le modalità di proposizione delle azioni rappresentative.

L'articolo 140-octies concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere (comma 1) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori e la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

L'articolo 140-novies prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, che sono misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 140-octies non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva).

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.