Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 8 del 20/12/2022
Azioni disponibili
2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
8ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro della giustizia Nordio, il vice ministro Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.
La seduta inizia alle ore 10.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv per lo svolgimento delle procedure informative e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero
Riprende il seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sospeso nella seduta del 6 dicembre.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta hanno posto domande al Ministro il senatore Scarpinato (al quale ha già replicato il Ministro) nonché i senatori Scalfarotto, Zanettin, Bazoli e Potenti, ed avverte che sono ancora iscritti a parlare alcuni senatori.
Intervengono per porre domande e considerazioni sull'intervento del Ministro i senatori Erika STEFANI (LSP-PSd'Az), Anna ROSSOMANDO (PD-IDP), RASTRELLI (FdI) e VERINI (PD-IDP).
Interviene quindi per la replica il Ministro, che risponde a tutte le domande avanzate nella precedente e nell'attuale seduta.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara concluse le comunicazioni.
IN SEDE REDIGENTE
(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Discussione e rinvio)
La relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero, nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, non assume, entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, le informazioni dalla persona offesa.
Il termine dei tre giorni per l'ascolto della persona offesa - ricorda la relatrice - è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha inteso riservare ai procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere un trattamento preferenziale connotato, fra le altre, dalla massima celerità nella valutazione delle denunzie, al fine di garantire una tempestiva tutela alle vittime, in grado di porle al riparo da eventuali (e purtroppo frequenti) escalation di violenza. Il codice rosso ha imposto quindi al pubblico ministero di ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti entro tre giorni, decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato. Nella prassi tuttavia tale termine è non infrequentemente disatteso: il provvedimento si propone quindi di ovviare all'eventuale inerzia del pubblico ministero designato, prevedendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore.
Il disegno di legge consta di due articoli. L'articolo 1 aggiunge un comma 1-ter all'articolo 372 del codice di procedura penale con il quale introduce appunto una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero - nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere - non assume, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. I reati di violenza domestica o di genere richiamati dalla norma - e che coincidono con quelli per i quali, ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, è previsto l'obbligo di ascolto nel termine dei tre giorni - sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale). Il procuratore generale non può disporre l'avocazione delle indagini nel caso in cui il mancato rispetto del termine dei tre giorni sia "giustificato" ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, il quale prevede che il termine dei tre giorni possa essere prorogato quando vi sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni attuative del codice di procedura penale), in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, aggiungendo due ulteriori disposizioni: il nuovo comma 1-bis prevede che la segreteria del pubblico ministero debba trasmettere ogni settimana al procuratore generale una serie di dati relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; il nuovo comma 2-bis, invece, prevede che per ciascuno dei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, debba essere specificato se il mancato rispetto dei tre giorni sia dovuto al ricorrere delle esigenze che ai sensi della stessa disposizione giustificano la proroga del termine stesso. Con riguardo all'articolo 2, tenuto conto del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ad opera del decreto legge n. 162 del 2022, recentemente approvato proprio dal Senato in sede di conversione, la relatrice si riserva di valutare, nel prosieguo dell'esame, una modifica complessiva dell'articolo 127 disposizioni attuative del codice di procedura penale, che recepisca le modifiche apportate dalla riforma Cartabia integrandole con quelle prospettate nel provvedimento in esame.
La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, raccoglierà il prescritto numero di firme per chiedere la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede referente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)
(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 13, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
Il relatore, senatore RASTRELLI (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 13 e all'allegato A, n. 1), della legge 4 agosto 2022, n. 127; tale disciplina ha posto una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.
Tali violazioni, ai sensi della direttiva, sono costituite da quelle inerenti: ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; a determinati interessi finanziari dell'Unione europea; al mercato interno della medesima Unione (basato sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali).
Il relatore ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti.
Segnala inoltre che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue - per quanto riguarda gli ambiti di attività interessate dalla stessa - in base alla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione di segnalanti più ampia rispetto alla normativa nazionale vigente, facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare.
La direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni - segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva - fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.
Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato. L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto whistleblowing; l'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato.
L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna.
L'articolo 5 disciplina l'iter procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.
L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato.
L'articolo 7 individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna.
L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito internet in materia di segnalazioni esterne.
L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, mentre l'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.
L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.
Sempre con riferimento al contenuto delle segnalazioni, l'articolo 13 disciplina gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione.
L'articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto. Ai sensi dell'articolo 16, la protezione di cui alla presente disciplina è riconosciuta qualora: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni (segnalate o denunciate) fossero vere e rientrassero nell'ambito della disciplina in oggetto; la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle norme summenzionate.
Gli articoli 17 e 19 concernono il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto della tutela in esame: gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli e per il caso di licenziamento disposto per tale motivo è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro. I casi di rinunce e transazioni relative al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22. L'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche in oggetto misure di sostegno.
L'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza.
L'articolo 21 dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
L'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento. Infine, l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (fatte salve le norme di cui all'articolo 11).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)
(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto legislativo che è diretto ad attuare la direttiva 2020/1828/UE disciplinando l'istituto dell'azione rappresentativa - esperibile dagli enti legittimati - al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.
Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2020/1828/UE.
La direttiva (UE) 2020/1828 oggetto dello schema di decreto legislativo - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati).
Lo schema di decreto in esame introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.
L'istituto si differenzia dall'azione di classe - prevista dal codice di procedura civile - in quanto l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Il relatore ricorda che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n. 31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di "diritti individuali omogenei", mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei "consumatori".
Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare consta di 5 articoli e un allegato.
L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 inserendo dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies.
L'articolo 140-ter al comma 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.
L'articolo 140-quater prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.
L'articolo 140-quinquies concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. In particolare, esso istituisce una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti, ai sensi del comma 1, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.
L'articolo 140-sexies disciplina le modalità di comunicazione e pubblicazione, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell'elenco degli enti legittimati.
L'articolo 140-septies disciplina nel dettaglio le modalità di proposizione delle azioni rappresentative.
L'articolo 140-octies concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere (comma 1) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori e la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.
L'articolo 140-novies prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, che sono misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.
L'articolo 2 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 140-octies non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.
L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva).
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni
Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza Integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 14 dicembre 2022, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.
L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: i limiti di ammissibilità, i presupposti e le forme di autorizzazione, di disposizione ed esecuzione delle intercettazioni, sia preventive sia a fini processuali; le fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate; i dati statistici numerici e relativi costi analitici delle intercettazioni disposte negli ultimi 5 anni, accorpati per tipologia di reato, per tipologia di intercettazioni (telefoniche, ambientali, trojan,whatsapp, web e darkweb), autorità giudiziaria richiedente, numero di indagati, numero proroghe e esito dei procedimenti; i costi delle trascrizioni delle intercettazioni e i costi per archiviazione, trattamento, salvataggio e copie forensi; l'impatto della nuova disciplina delle intercettazioni ed i costi a due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 2017; le intercettazioni eseguite attraverso ascolti telematici, trojan ed altri strumenti informatici; i limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni e il divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi; i rischi per la riservatezza e la tutela della privacy; le fughe di notizie e l'utilizzazione del materiale captato con particolare riferimento al ruolo, ai diritti e alle responsabilità dei mass-media; i dati dei siti esteri su cui vengono pubblicate le intercettazioni (trascritte) al fine di aggirare il divieto di loro pubblicazione; le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati; i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in outsourcing delle società private; la sicurezza dei luoghi fisici e immateriali in cui i dati vengono conservati.
Avverte inoltre che sono pervenute proposte di integrazione da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia, di cui è stato già tenuto conto nel programma, e del Gruppo di Forza Italia, che sottolinea la necessità di effettuare audizioni di soggetti specializzati nello svolgimento delle intercettazioni attraverso lo strumento del trojan e di magistrati che di questo tema si sono occupati nei loro processi.
Dà altresì conto, nell'ambito dei temi sopra delineati, delle richieste di specifiche audizioni pervenute dal Gruppo del Movimento 5 Stelle che saranno inserite nella richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.
Interviene brevemente il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) per dare conto delle proposte di audizione avanzate dal suo Gruppo, precisando che l'indagine conoscitiva rappresenta un'occasione per approfondire tutti i punti di vista sul tema delle intercettazioni, in considerazione della sua complessità anche di natura tecnica.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) si riserva a sua volta di far pervenire al Presidente ulteriori indicazioni di audizioni da effettuare con particolare riferimento agli organi rappresentativi dell'informazione e della stampa, nonché ad altri eventuali soggetti che si dovessero rendere necessarie.
Il PRESIDENTE fa presente che anche il perimetro dell'indagine potrà essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva, previa integrazione del programma da comunicare al Presidente del Senato.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta in titolo, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.
La seduta termina alle ore 12.