Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00165 (testo 2)

Atto n. 1-00165 (testo 2) con procedimento abbreviato

(riformulazione del n. 1-00165)

Pubblicato il 12 maggio 2026, nella seduta n. 418

LA MARCA, ALFIERI, GIACOBBE, SENSI, ROJC, VERDUCCI, LICHERI Ettore Antonio, DE ROSA, RANDO, SCALFAROTTO, DELRIO, ROSSOMANDO, VALENTE, FURLAN, FINA, NICITA, MAGNI, MALPEZZI, DE CRISTOFARO, GIORGIS, CUCCHI, TAJANI, MISIANI, CRISANTI, VERINI, MARTELLA, BAZOLI, LOSACCO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, PATTON, FLORIDIA Aurora, LOMBARDO, FREGOLENT, CAMUSSO, ALOISIO, CASINI, TREVISI, IRTO, ZAMBITO, PATUANELLI, PARRINI, SPAGNOLLI, PIRONDINI, SBROLLINI, LORENZIN, FRANCESCHELLI, GARAVAGLIA, MARTON

Il Senato,

premesso che:

per sicurezza sociale si intende, in coerenza con i principi sanciti dall’articolo 38 della Costituzione, l’insieme degli interventi volti alla tutela dei lavoratori attraverso il riconoscimento dei diritti previdenziali maturati mediante la contribuzione, nonché alla garanzia di adeguati mezzi di sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

la sicurezza sociale rappresenta un diritto fondamentale dei cittadini italiani, anche residenti all’estero, e il sistema previdenziale nazionale garantisce la tutela dei diritti pensionistici e contributivi dei lavoratori;

l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con numerosi Paesi extra UE, al fine di garantire ai cittadini italiani (sia lavoratori all’estero, sia lavoratori con periodi di contribuzione in Italia) il pieno riconoscimento dei contributi versati e il godimento dei relativi diritti previdenziali. Tra questi si richiamano l’accordo con gli Stati Uniti, ratificato con la legge 24 febbraio 1975, n. 86, e l’accordo con il Canada e la provincia del Québec, ratificato con la legge 16 giugno 2015, n. 93;

secondo i dati INPS aggiornati al 2024, oltre 666.000 cittadini italiani percepiscono pensioni in regime internazionale, ossia pensioni calcolate totalizzando i periodi contributivi maturati in Italia e in altri Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali;

attualmente non si registrano accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e i Paesi del Centro America e dei Caraibi, con eccezione del Messico, con cui l’Italia ha stipulato, nel 1977, un accordo relativo al pagamento delle pensioni in Italia per i cittadini italiani rimpatriati titolari di pensione messicana, che, per il suo ambito applicativo circoscritto, non soddisfa le reali esigenze previdenziali della comunità italiana residente in Messico;

si evidenzia altresì che, oltre alla materia previdenziale, non risultano attualmente in vigore tra l’Italia e il Messico e i Paesi del Centro America e dei Caraibi convenzioni e accordi bilaterali in materia di cooperazione sanitaria, volte a disciplinare il coordinamento tra i rispettivi sistemi sanitari e a garantire la continuità assistenziale, con particolare riferimento ai periodi di rientro in Italia dei cittadini italiani residenti nei Paesi menzionati;

considerato che:

la situazione genera difficoltà e incertezze per i cittadini italiani che risiedono o lavorano in tali Stati, i quali ospitano una comunità italiana molto ampia e in costante crescita, specie riguardo al riconoscimento dei contributi versati e dei relativi diritti previdenziali;

il rischio che può comportare tale situazione è quello di incorrere in un meccanismo di una doppia contribuzione previdenziale, o nella perdita di periodi di contribuzione già maturati;

la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale consente non solo di tutelare i diritti dei lavoratori italiani all’estero, ma anche di rafforzare i rapporti diplomatici e promuovere la cooperazione internazionale in materia di lavoro e previdenza sociale;

in tale prospettiva di tutela complessiva dei diritti dei cittadini italiani all’estero, altresì, la mancanza di convenzioni e accordi bilaterali anche in materia sanitaria determina l’assenza di un quadro strutturato di coordinamento tra i sistemi sanitari, con conseguenti difficoltà nell’accesso alle cure e nella continuità assistenziale, incidendo in modo significativo sulla piena tutela del diritto alla salute dei cittadini italiani residenti nei Paesi interessati,

impegna il Governo:

1) ad avviare, con i Governi di Messico, Repubblica Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, Paesi nei quali è presente una comunità italiana molto numerosa, tutte le interlocuzioni e le trattative necessarie per la stipulazione di convenzioni e accordi in materia di sicurezza sociale;

2) a garantire che i suddetti accordi prevedano e disciplinino nello specifico:

a) il riconoscimento reciproco dei periodi di contribuzione previdenziale;

b) la regolamentazione della contribuzione ai sistemi previdenziali dei due Paesi, evitando la doppia contribuzione;

c) la tutela dei diritti pensionistici e dei benefici sociali (vecchiaia, invalidità, superstiti, maternità, disoccupazione, malattia);

d) la cooperazione amministrativa tra gli enti previdenziali dei due Stati, comprese modalità di scambio di informazioni e procedure di verifica congiunta;

e) norme transitorie per i casi dei lavoratori già pensionati o in corso di contribuzione prima dell’entrata in vigore dell’accordo;

3) ad avviare, con i Governi di Messico, Repubblica Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, interlocuzioni finalizzate alla stipula di convenzioni e accordi bilaterali in materia sanitaria, al fine di favorire il coordinamento tra i rispettivi sistemi sanitari e garantire adeguati livelli di tutela nell’accesso alle cure per i cittadini italiani residenti all’estero.