Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02972

Atto n. 4-02972

Pubblicato il 28 aprile 2026, nella seduta n. 415

FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, BORGHI Enrico - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni, anche al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

la Regione Calabria è sottoposta dal 2010 a piano di rientro dal disavanzo sanitario e a gestione commissariale, con esercizio prolungato di poteri sostitutivi statali in materia di programmazione, organizzazione e spesa sanitaria;

la gestione commissariale, protrattasi per oltre un decennio, ha comportato una significativa compressione dell’autonomia regionale, con attribuzione delle principali decisioni a organi di nomina governativa;

nel medesimo periodo si è consolidata una rilevante massa debitoria del servizio sanitario regionale, che incide in modo significativo sugli equilibri di bilancio e sulla capacità di garantire pienamente i livelli essenziali di assistenza;

il mancato conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro ha determinato l’applicazione automatica delle aliquote fiscali massime dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’IRAP, con un aggravio significativo per cittadini e imprese calabresi;

il principio di responsabilità amministrativa e contabile implica che alla titolarità effettiva del potere decisionale debba corrispondere la responsabilità per le conseguenze finanziarie delle scelte adottate;

durante il periodo di gestione commissariale le principali determinazioni in materia sanitaria sono state assunte da soggetti di nomina governativa, nell’esercizio di poteri sostitutivi;

l’articolo 119 della Costituzione garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni, che risulta compromessa qualora siano imputati integralmente alla Regione oneri derivanti da decisioni assunte nell’ambito della gestione statale sostitutiva;

il protrarsi del commissariamento per un arco temporale eccezionalmente lungo appare in contrasto con il carattere straordinario e temporaneo di tale strumento, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda adottare per superare le criticità strutturali del sistema sanitario calabrese e garantire il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche riconoscendo in sede istituzionale il principio di una corresponsabilità dello Stato nella formazione del debito sanitario della Regione Calabria maturato nel periodo di gestione commissariale;

se sia stata effettuata o sia in corso una ricognizione analitica della quota di debito sanitario riconducibile alle scelte gestionali adottate durante il commissariamento e, in caso affermativo, quali ne siano gli esiti;

se si intenda attivare un tavolo interistituzionale con la Regione Calabria finalizzato alla definizione di un piano di riparto della massa debitoria che preveda una compartecipazione statale;

se siano allo studio iniziative normative volte a introdurre il principio della responsabilità finanziaria correlata all’esercizio dei poteri sostitutivi statali, in particolare nei casi di commissariamento di lunga durata;

se si intenda valutare misure di compensazione o sollievo fiscale a favore dei cittadini e delle imprese calabresi, in relazione all’aggravio derivante dall’applicazione prolungata delle aliquote fiscali massime.