Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02642

Atto n. 4-02642

Pubblicato l'8 gennaio 2026, nella seduta n. 378

MAIORINO, PIRRO - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

la società Pegaso Security S.p.A., con oggetto sociale che contempla le attività di sicurezza privata variamente denominate ha, quale amministratore, il sig. C.D.N. (socio unico e titolare della licenza di polizia, rilasciata e mantenuta dalla Prefettura di Bari, in capo allo stesso C.D.N., nonostante risultino a suo carico diversi protesti, segnalati gravami giudiziari e frequentazioni da verificare);

la Pegaso Security S.p.A. è una società per servizi di sicurezza ad alta intensità di manodopera (900 dipendenti, secondo comunicazione ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 della stessa Pegaso S.p.A. in data 13 febbraio 2025) da tempo protagonista di una peculiare crisi. Tale crisi (con ingenti debiti ammessi dallo stesso C.D.N. al Tribunale di Cosenza che, alla data del 28 febbraio 2025, ammontavano a 23.808.063,86 di euro) si manifesta con una “situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico -finanziario ex art. 2 comma 1, lett. a) e b) e art. 12, comma 1 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.lgs. 13 settembre 2024, n, 136 (CCII), che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza”;

tale condizione si riverbera negativamente su centinaia di lavoratori dipendenti e su quelli che, nei mesi scorsi, hanno cessato di esserlo, in relazione agli inadempimenti sistematici e protratti nel tempo che sono stati costretti a subire;

toccate dalla crisi sono anche le altre aziende di settore (che subiscono dalle condotte del C.D.N. una concorrenza sostanzialmente sleale), i fornitori, gli altri creditori privati e lo Stato;

la Pegaso Security S.p.A. è attualmente sottoposta, dopo un iter travagliato, a un procedimento di liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Milano, Sez. II civile (procedimento P.U. n. 155-2/2025 del 5 giugno 2025), ma una rappresentazione accurata delle condizioni della stessa era stata già prodotta, in data 17 aprile 2025, al Tribunale di Cosenza dalla commercialista Adriana Bajamonte, nell’ambito del procedimento n. R.G.1567/2025, aperto a istanza dello stesso C.D.N. che, qualche tempo prima, aveva spostato la sede sociale dalla Lombardia a Cosenza;

la Pegaso Security S.p.A. è solo una delle tante realtà costituite (e spesso repentinamente modificate o cessate) dal C.D.N. che, come in una sorta di puzzle o di scatole cinesi, tra loro si collegano senza poter rinvenire in tali dinamiche una logica fisiologicamente funzionale alla produzione;

C.D.N. ha continuato a svolgere, in modo assolutamente disinvolto e con fondi di cui non è chiara la provenienza, la direzione della stessa Pegaso Security S.p.A., ma anche attività di gestione, costituzione e liquidazione e di altre società a lui riconducibili. Il tutto mentre i dipendenti della Pegaso Security S.p.A. hanno continuato a subire inaccettabili ritardi (quando non omissioni) nel pagamento delle loro competenze;

in data 22 dicembre 2025, sono pervenute, da parte della Pegaso Security S.p.A., alle organizzazioni sindacali PEC con le quali, adducendo motivazioni poco chiare, sono stati comunicati ritardi non precisati e falcidie sul pagamento degli emolumenti dovuti ai lavoratori per il 2025, tra cui la tredicesima;

inoltre, come denunciato dai lavoratori all’Ispettorato territoriale del lavoro, C.D.N. avrebbe fatto gestire direttamente i servizi di sala operativa della vigilanza armata, a operatori “fiduciari”, privi del decreto di nomina di guardia giurata, in spregio a quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2010;

considerato che:

il Sindacato autonomo vigilanza privata (SAVIP) ha da tempo ampiamente rappresentato, con comunicazioni formali alle Autorità amministrative di pubblica sicurezza competenti, le anomalie della società in questione;

la vicenda della Pegaso Security S.p.A, non costituisce un caso isolato nel settore della sicurezza complementare e della vigilanza privata. La condizione di precarietà e fragilità del settore rende inaffidabili i servizi svolti e comporta ricadute negative sull’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto quando, negli anni, i servizi di sicurezza privata sono andati a ricoprire attività direttamente sussidiarie a quelle di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti, il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una radicale e organica riforma della disciplina della sicurezza privata e, in particolare, di quella armata, altresì valutando il potenziamento degli uffici delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza preposte alla regolamentazione e al controllo del settore, e l’attribuzione alle stesse di conseguenti poteri di coordinamento e raccordo;

se intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di assicurare una netta e non più eludibile definizione degli ambiti di competenza di ciascuno dei comparti di sicurezza privata, complementare e sussidiaria, con l’accorpamento organico nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e relativo Regolamento d’attuazione, delle disposizioni relative alla vigilanza armata e alle altre figure professionali connesse alla sicurezza, nonché la determinazione, in particolare, delle competenze specifiche e dei titoli delle figure professionali servizi di vigilanza e custodia armati;

se, a completezza di quanto suddetto, non intenda valutare di riservare alla vigilanza armata i servizi notturni, quelli a tutela di cantieri pubblici e privati e quelli di particolare esposizione a rischio, espressamente individuati da un Regolamento, e, ove la legge non ne attribuisca in esclusiva il controllo a Corpi armati dello Stato, di assegnare alle sole guardie giurate i servizi di controllo centralizzato di sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, pubblici o privati, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici, di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento, di contatto con centrali operative di polizia, nonché la vigilanza e custodia di centri di raccolta ed elaborazione dati di imprese comunque ricomprese nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

se, infine, voglia assicurare, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni e aziende private d’interesse nazionale debbano attuare, con gestione diretta o con appalti esterni, piani di sicurezza aziendale, la previsione di Uffici diretti e costituiti da personale qualificato, che rispondano al Dicastero e alle sue articolazioni territoriali.