Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02289

Atto n. 3-02289

Pubblicato il 10 dicembre 2025, nella seduta n. 368
Svolto il 29 gennaio 2026 nella seduta n. 387 dell'Assemblea

SENSI, GIORGIS, BAZOLI, CAMUSSO, ROJC, RANDO, LA MARCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, DELRIO, MALPEZZI, MANCA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano “La Verità” il 12 settembre 2025 è stato presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio avverso il regolamento elettorale per il rinnovo degli organi dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, previsto per il 15-16 gennaio 2026, regolamento che introduce quale unica modalità di voto quella elettronica;

nel ricorso si evidenzia come tale scelta si ponga in contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che disciplina l’ordinamento professionale dei commercialisti e prevede il voto in presenza quale forma ordinaria e obbligatoria, e come il regolamento impugnato sia privo delle necessarie specifiche tecniche, tali da garantire i principi di segretezza, personalità e sicurezza del voto, configurando un rischio concreto di irregolarità elettorali;

secondo diversi organi di stampa risulterebbero dei disavanzi di bilancio del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) quantificati in circa un milione di euro per il 2024 e 2,5 milioni per il 2025, disavanzi che ricadono sull’intera platea degli iscritti obbligati per legge al versamento dei contributi;

si tratta di criticità che risultano particolarmente discutibili alla luce del contestuale incremento del 40 per cento dei compensi del presidente nazionale e dei consiglieri nazionali, con importi che, sempre secondo quanto riportato da organi di stampa, supererebbero per il presidente i 600.000 euro annui;

numerosi esposti, provenienti anche da ordini territoriali e loro consiglieri, sono stati inoltrati da mesi al Ministero della giustizia, chiedendo un intervento ispettivo e di vigilanza sul CNDCEC, senza che risulti avviata alcuna iniziativa da parte del Ministero;

ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera l), del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, il regolamento elettorale è approvato con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC; pertanto, il Ministero possiede non solo un potere, ma un preciso dovere di verifica di legittimità e regolarità, anche tramite poteri di autotutela;

l’articolo 28 prevede, inoltre, che il Ministro della giustizia possa sciogliere il consiglio nazionale “ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione di legge”;

le criticità evidenziate pongono fondati interrogativi sulla correttezza della gestione dell’ente, sulla trasparenza delle procedure elettorali, sulla tutela degli iscritti e sulla regolarità contabile del consiglio nazionale;

l’atteggiamento di inerzia del Ministero, nonostante i diversi esposti formali, articoli di stampa e pesanti contestazioni in corso, rischia di configurare una grave omissione dei poteri e doveri di vigilanza attribuiti dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in applicazione dei poteri di autotutela, annullare il regolamento elettorale impugnato dinanzi al TAR del Lazio e procedere alla sua riformulazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, prevedendo esclusivamente il voto in presenza;

se non ritenga opportuno e doveroso attivare immediatamente i poteri ispettivi e di vigilanza sul CNDCEC, richiedendo relazione al collegio dei revisori, verificando le gravi criticità contabili esposte, anche valutando l’avvio del procedimento per il possibile commissariamento dell’ente;

in quale modo e con quali opportune iniziative intenda ristabilire la piena trasparenza e il corretto funzionamento del rapporto tra Ministero vigilante ed ente vigilato.