Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02390

Atto n. 4-02390

Pubblicato il 16 settembre 2025, nella seduta n. 341
Risposta pubblicata l'11 novembre 2025 nel fascicolo n. 119

FREGOLENT, FURLAN, BORGHI Enrico, SBROLLINI, MUSOLINO, SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

come riportato dagli organi di stampa, il tribunale di Torino ha assolto un uomo dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, condannandolo soltanto a un anno e sei mesi per lesioni;

la vicenda giudiziaria trae origine da un gravissimo episodio avvenuto il 28 luglio 2022, quando la vittima, a causa delle violenze inferte, ha riportato conseguenze permanenti al volto (ricostruito con 21 placche di titanio) e la lesione di un nervo oculare, in seguito a sette minuti di brutale aggressione;

nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha qualificato l’episodio non come “un accesso d’ira immotivato”, bensì come “uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane”, affermando che la donna avrebbe “sfaldato un matrimonio ventennale” e che avrebbe comunicato la separazione “in maniera brutale”: nelle stesse motivazioni, inoltre, si afferma come le offese e le minacce rivolte alla donna andrebbero calate nel “contesto della dissoluzione della comunità domestica” e sarebbero pertanto “umanamente comprensibili”;

tali affermazioni appaiono gravemente svilenti della dignità della vittima e sembrano introdurre un criterio di giustificazione della violenza domestica, in aperto contrasto con i principi costituzionali, con la normativa nazionale e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di contrasto alla violenza di genere;

la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo, mentre la decisione finale ha portato alla sostanziale libertà dell’imputato, con un messaggio potenzialmente devastante per le donne che trovano la forza di denunciare violenze: sempre come riportano i mezzi di stampa, la Procura di Torino è intervenuta impugnando la sentenza di parziale assoluzione;

le motivazioni della sentenza denotano l’urgenza dell'applicazione di misure volte a formare i magistrati e i funzionari in materia di violenza di genere e domestica (per i giudizi cosiddetti da “codice rosso”): inoltre, a seguito delle dichiarazioni del procuratore capo Parodi, il quale ha sostenuto come le suddette attività di formazione vengano ormai compiute da cinque anni, risulta necessario sapere se, alla luce della citata sentenza, da parte del Ministero in indirizzo vi sia un controllo sull'efficacia di tali corsi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga lesive del principio di non discriminazione le motivazioni della predetta sentenza e quali azioni intenda intraprendere per garantire una formazione adeguata per i giudici in materia di violenza di genere e domestica;

alla luce della citata motivazione, se non ritenga opportuno un controllo sull'efficacia dei corsi di formazione in materia di violenza di genere, i quali secondo il capo procuratore Parodi vengono compiuti da ormai 5 anni.