Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02107

Atto n. 4-02107

Pubblicato il 21 maggio 2025, nella seduta n. 306

SBROLLINI - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l’articolo 16 della Costituzione afferma come diritto inviolabile la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino su tutto il territorio nazionale, salvo limitazioni per motivi di sanità o sicurezza;

la stessa Carta costituzionale all’articolo 32 tutela il diritto alla salute sancendolo come diritto fondamentale dell’individuo, nonché come interesse della collettività;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha istituito il servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso universalistico alle cure;

la medesima legge, all’articolo 2, comma 2, lettera a), dispone che il SSN nell’ambito delle sue competenze persegue il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie del Paese;

nonostante ciò si registrano difficoltà amministrative e burocratiche connesse all’assistenza sanitaria in caso di spostamento temporaneo del domicilio da una regione ad un’altra;

in particolare, in alcuni distretti sanitari, come quello di Verona, la revoca del medico di medicina generale non può essere effettuata tramite portale online ma deve essere effettuata solo mediante comunicazioni via e-mail, con conseguenti ritardi amministrativi;

parallelamente, la ASL del territorio ospitante, nel caso specifico Roma, condiziona la presa in carico temporanea del paziente alla presenza di una certificazione clinica che può essere rilasciata solo dal medico curante della ASL di provenienza attestante la necessità del trasferimento delle cure;

tale farraginosità burocratica, sommata ad una mancanza di buone pratiche nazionali e dunque di uniformità territoriale, compromette la tempestività delle cure e, conseguentemente, l’efficacia dell’intervento sanitario;

le conseguenze risultano ancor più evidenti nei casi in cui lo spostamento sia determinato da esigenze sanitarie urgenti o da patologie complesse. Casi nei quali, ritardando l’accesso ai servizi sanitari, si rischia di aggravare situazioni già di per sé complesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della farraginosità della procedura descritta, che ostacola l’effettiva e libera scelta del luogo di cura e l’accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie;

se non ritenga necessario adottare misure atte a semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure per l’attivazione temporanea dell’assistenza sanitaria in una regione diversa da quella di residenza;

quali azioni intenda intraprendere per favorire un migliore coordinamento interregionale e una gestione meno burocratica dell’assistenza sanitaria per i pazienti in situazioni di particolare fragilità.