Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02084
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Atto n. 4-02084
Pubblicato il 13 maggio 2025, nella seduta n. 302
SBROLLINI - Ai Ministri del turismo e per le disabilità. -
Premesso che:
il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, attuativo dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, all’articolo 5, comma 3, prevede che ogni struttura ricettiva (quali, ad esempio, alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi) debba avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, stabilendo, in particolare, che il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva debba essere di almeno 2 fino a 40 stanze o frazioni di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più;
di fatto, dopo il 1989, con l’approvazione della normativa, i progetti per le costruzioni di nuovi edifici ricettivi, nonché i progetti di ristrutturazione, sono tenuti a rispettare i parametri di spazio e servizi accessibili per le persone con disabilità: tuttavia, come segnalato anche da diversi articoli di giornali, in Italia, molte strutture risultano prive delle stanze e dei servizi accessibili per le persone con disabilità, arrecando loro un’inaccettabile e non più tollerabile discriminazione;
è pertanto necessario che i Ministri in indirizzo si attivino affinché vengano promossi controlli volti a verificare, su tutto il territorio nazionale, se i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone con disabilità all’interno delle strutture ricettive siano rispettati,
si chiede di sapere quali misure si intenda adottare affinché siano promossi controlli su tutto il territorio nazionale volti a verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 236 del 1989.