Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01725
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Atto n. 4-01725
Pubblicato il 14 gennaio 2025, nella seduta n. 261
SBROLLINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
l'esercizio della professione di assistente bagnante è subordinato al conseguimento di un brevetto, rilasciato dopo il superamento di un apposito esame teorico-pratico; per accedere all'esame occorre frequentare un corso secondo le modalità stabilite dagli enti formatori autorizzati, i quali sono attualmente tre: la Società nazionale di salvamento (SNS), la Federazione italiana nuoto (FIN) e la Federazione italiana salvamento acquatico (FISA);
con l’adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, recante “Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell’attività di assistente bagnanti” si è prospettato tuttavia un monopolio della FIN nel rilascio dei brevetti e nell’attività di formazione, poiché all'articolo 4, comma 4, lettera d) viene stabilito che gli allenatori-formatori “da impiegare quali docenti” di nuoto per salvamento debbano essere in possesso di “abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI”, che, su disposizione del CONI, l’unico ente autorizzato a rilasciare le abilitazioni di allenatore SNaQ di 2° e 3° livello nell’ambito del nuoto, anche di salvamento, è proprio la FIN;
l’applicazione del suddetto decreto ministeriale, di fatto, comporta che gli allenatori-formatori della Società nazionale di Salvamento e dalla Federazione italiana Salvamento Acquatico per continuare la propria attività, devono sottoporsi a corsi di abilitazione organizzati dalla FIN: tale decisione ministeriale esautora illustri enti come, appunto, la SNS e la FISA dall’importante ruolo di addestramento delle tecniche di salvataggio in acque che da anni svolgono, poiché saranno costretti a sottoporre i propri allenatori, presenti e futuri, al vaglio di altro ente come FIN, peraltro, anch’esso formatore di bagnini di salvamento;
all’interno del medesimo decreto ministeriale, inoltre, pur riconoscendo il diritto dei ragazzi che hanno compiuto sedici anni a frequentare i corsi di formazione ed ottenere il brevetto di bagnino di salvamento, non consente ai minorenni di esercitare l’attività di bagnino, come infatti stabilito dall’articolo 15 del suddetto decreto, con la conseguenza che per la prossima stagione estiva oltre il 35 per cento delle coste italiane potrebbe rimanere sprovvisto di bagnini di salvamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, alla luce delle criticità segnalate in premessa, intenda adottare modifiche al decreto ministeriale suddetto, affinché non vengano penalizzati illustri enti come la Società Nazionale di Salvamento e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico nel rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
se intenda confermare il divieto per soggetti minorenni di esercitare l’attività di bagnino, rischiando quindi che per la prossima stagione estiva vi sia un’importante mancanza di bagnini di salvamento nelle coste italiane.