Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01367
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Atto n. 4-01367
Pubblicato il 30 luglio 2024, nella seduta n. 212
MUSOLINO, SBROLLINI, FREGOLENT - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
il 21 luglio 2024, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la condanna all’ergastolo, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Messina, nei confronti di Antonio De Pace, per il femminicidio di Lorena Quaranta, una giovane donna di 27 anni, che aspirava a diventare medico e che invece è stata brutalmente assassinata il 31 marzo 2020 dal fidanzato reo confesso;
i giudici della seconda sezione della Corte di cassazione hanno chiesto alla Corte d’Appello di Messina di rivalutare la condanna all’ergastolo “limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche” e hanno trasmesso il fascicolo “alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, affinché proceda ad un nuovo esame sul punto che, libero nell’esito, sia esente dai vizi riscontrati”;
secondo la Corte di cassazione i giudici di merito non avrebbero compiutamente valutato la fonte del disagio del quale era preda Antonio De Pace, “evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale”;
in sostanza, la Cassazione ha invitato i giudici a valutare le angosce provocate dalla pandemia come possibile requisito per concedere delle attenuanti generiche che, se confermate, consentirebbero a De Pace di evitare l'ergastolo, con una riduzione della condanna trentennale fino a un terzo;
considerare lo "stress da Covid-19" come attenuante per il femminicidio comporta un’inquietante apertura verso la possibilità di riconoscere qualsiasi circostanza e relativizzazione della fattispecie al fine di “alleggerire” il regime sanzionatorio specifico approntato dall’ordinamento per un fenomeno tanto odioso quanto tristemente diffuso nel nostro ordinamento, effetto che offende direttamente la memoria della vittima e di tutte le vittime di femminicidio e che rischia di minare la fiducia pubblica nei confronti di un sistema giudiziario che, grazie anche solo ad una acrobazia ermeneutica, viene percepito come indulgente rispetto al reato di femminicidio;
la sentenza richiamata appare del tutto sbilanciata e disattenta rispetto alla portata, alla dimensione e alla diffusione dei reati di genere (ivi compreso il femminicidio), dimostrando l’inadeguatezza di una sistema giurisdizionale che non solo non appronta percorsi di formazione obbligatori in materia per i magistrati, ma non si preoccupa nemmeno di assicurare una componente femminile all’interno del collegio giudicante, quasi a voler sbilanciare il giudizio nella prospettiva tipica del genere che, proprio in quest’ambito, l’ordinamento riconosce come autore tipico della condotta criminosa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno predisporre adeguati percorsi formativi obbligatori in materia di reati di genere per i magistrati, al fine di aumentare la sensibilità dei soggetti giudicanti ed evitare che possano individuarsi, anche solo in via ermeneutica, palesi relativizzazione atte solo a sminuire la gravità della condotta perpetrata, che proprio in riferimento al fenomeno del femminicidio non può in alcun modo trasmodare nel pretestuoso riconoscimento della circostanza attenuante generica;
se non ritenga urgente adottare iniziative volte a garantire la presenza, all’interno dei collegi giudicanti in materia di reati di genere, di magistrate donne, al fine di incrementare l’equilibrio tra le diverse sensibilità e consentire ai soggetti giudicanti una prospettiva più ampia e completa rispetto al caso a cui sono chiamati a rispondere;
se ritenga opportuno intervenire al fine di dare seguito al parere parlamentare espresso in sede di esame sullo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (ora decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44), in modo da garantire che coloro che sono chiamati a interpretare e applicare la legge siano non solo competenti dal punto di vista giuridico, ma anche psicologicamente e emotivamente idonei a svolgere un ruolo così rilevante e delicato.