Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00013

Atto n. 7-00013 (in 7ª Commissione)

Pubblicato il 23 luglio 2024, nella seduta n. 210

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, FLORIDIA Barbara, D'ELIA, SBROLLINI, VERDUCCI, CUCCHI, GIACOBBE, LORENZIN, ZAMPA

La 7a Commissione Cultura,

premesso che:

con l’approvazione della legge 15 aprile 2024, n. 55, è stato istituito, per esercitare l’attività lavorativa, l’Albo dei pedagogisti e l’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

l’approvazione della suddetta legge nasce dalla volontà di regolamentare ulteriormente, anche su sollecitazione di associazioni rappresentative del settore, tali figure professionali, essenziali nei contesti sociali, formativi, educativi e pedagogici, che lavorano in modo specifico sullo sviluppo del potenziale umano a livello relazionale, sociale e civico, promuovendo logiche di inclusione e di prossimità che favoriscono il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini e, inoltre, nasce in risposta alle emergenze educative, post pandemiche, che richiedono interventi complessi e sistemici centrati sulla dimensione educativa di carattere socio-pedagogico ancora prima che sanitario;

come segnalato dalle associazioni professionali, in seguito all’entrata in vigore della legge, sarebbero emerse alcune problematiche in relazione alla previsione dell’obbligo d’iscrizione all’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi;

l’articolo 11 dispone, infatti, che coloro i quali non siano in possesso dei requisiti ordinari, di cui agli artt. 2 e 4 della suddetta legge, possano presentare domanda di iscrizione “esclusivamente durante la fase transitoria”;

a fronte degli innumerevoli ritardi nella nomina dei commissari regionali e delle Province autonome, alcuni dei quali non hanno ancora pubblicato la modulistica, né fissato alcun termine per la presentazione delle domande, la scadenza attualmente prevista coinciderebbe con la data del 6 agosto 2024;

la norma lascia supporre che il personale educativo, privo del titolo di studio richiesto, in caso di mancato rispetto del termine del 6 agosto, non sarebbe più qualificato a svolgere le mansioni di educatore;

le segnalazioni giunte dalle Associazioni professionali invitano ad intervenire al fine di far coincidere la scadenza riferita al periodo di prima attuazione della legge con l’insediamento ufficiale del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative;

sarebbe, inoltre, emersa una seconda questione, sempre posta dalle associazioni professionali, relativa, invece, all’articolo 10 comma 2, laddove è previsto che “il commissario, nominato dal presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, indichi l’elezione dei presidenti degli albi e provveda agli adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano”;

in proposito, al fine di consentire che l’istituzione degli ordini regionali avvenga con modalità univoche su tutto il territorio nazionale, sarebbe opportuno prevedere la regolamentazione di tali procedure;

tale disposizione, in assenza di un intervento legislativo, metterà in grave difficoltà i Comuni nel reclutamento del personale, con il serio rischio di compromettere l’avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi;

il tema risulta già affrontato alla Camera dei deputati, dove, in fase di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, il Governo si sarebbe impegnato, in seguito all’approvazione di due ordini del giorno (9/1902-A-63 Bakkali; 9/1902-A-91 Ghirra), ad adottare iniziative utili volte a prevedere che in via transitoria, nelle more del perfezionamento dei percorsi di formazione per l’acquisizione dei titoli di studio o della qualifica, coloro che svolgevano il medesimo servizio sulla base della disciplina previgente possano perseguire nel servizio di educatore dei servizi educativi per l’infanzia;

considerata l’importanza del ruolo educativo e sociale di tale professione, si ritiene urgente avviare le necessarie modifiche volte a garantire il corretto avvio delle attività dei servizi educativi, essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, e a garanzia della professionalità degli operatori di questi servizi;

la volontà di porre attenzione e rimanere sensibili alla professione e alle attività dei servizi educativi è dimostrata dall’avvio dell’Intergruppo, costituito tra Camera e Senato, dedicato alle professioni educative, finalizzato a promuovere un lavoro parlamentare dettato dal comune intento di valorizzare la figura professionali degli insegnanti e degli educatori;

l’obiettivo, che rimane ancora da perseguire, si ritiene sia anche quello di legare alla funzione del pedagogista quella dell’educatore socio-pedagogico; infatti, queste figure, oltre alle definizioni già contenute nella normativa vigente e che sono introdotte anche negli emendamenti proposti, devono operare anche per alcune funzioni importanti, quali l'inclusione scolastica e sociale, per esempio, la promozione del benessere delle persone, per rispondere anche alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone durante tutto il corso della loro vita, nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e di reinserimento sociale,

impegna il Governo:

1) al fine di garantire il corretto avvio delle attività dei servizi educativi, essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, e a garanzia della professionalità degli operatori di questi servizi, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, la proroga del termine attualmente fissata al 6 agosto per l’iscrizione all’Albo;

2) ad avviare iniziative, anche legislative, volte a tutelare la posizione degli educatori al momento in servizio e valorizzarne la figura professionali;

3) ad avviare azioni legislative volte a garantire un sistema di adeguata regolamentazione, di corretto reclutamento e di dignitoso inquadramento contrattuale dei professionisti del settore al fine di garantire servizi educativi di qualità, affidati a personale altamente qualificato, adeguatamente formato dal sistema universitario italiano e da valorizzare anche attraverso organi come quelli degli ordini e degli albi;

4) al fine di consentire che l’istituzione degli Ordini regionali, di cui all’articolo 10, comma 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, avvenga con modalità univoche su tutto il territorio nazionale, a prevedere la regolamentazione di tali procedure.