Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 429 del 17/06/2026

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

429a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2026

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CENTINAIO,

del vice presidente CASTELLONE,

del presidente LA RUSSA

e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

(1552) MALAN ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(596) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(1302) Anna Maria FALLUCCHI Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria

(1577) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia

(1656) INIZIATIVA POPOLARE - Stop caccia! Stop uccisioni degli animali per divertimento. Per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi

(Relazione orale)(ore 10,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656.

I relatori, senatori Tubetti e Bergesio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Tubetti.

TUBETTI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, che nel testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni riunite 8a e 9a si compone di ventuno articoli, apporta numerose modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

L'articolo 1 inserisce nel titolo della legge il riferimento alla gestione della fauna selvatica al fine di chiarire che i contenuti della legge stessa non si esauriscono nella sola protezione della fauna, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e di strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e l'attività dell'uomo.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nell'adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, debbano tener conto, oltre che delle esigenze economiche e ricreative, anche delle tradizioni. Esso stabilisce inoltre che l'esercizio dell'attività venatoria concorra alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3 prevede in primo luogo, in virtù di un emendamento approvato dalle Commissioni riunite, l'esclusione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette, in coerenza con la nuova normativa europea. Esso prevede inoltre che negli aeroporti non debba essere controllato solo il livello di popolazione degli uccelli, bensì quello di tutta la fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite, attribuendo espressamente tale compito ai gestori aeroportuali.

In seguito alla riduzione delle funzioni delle Province, l'articolo 4 stabilisce che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo possa essere svolta da impianti regionali e demanda a provvedimenti regionali la definizione delle caratteristiche per l'installazione di tali impianti. Viene inoltre modificato il novero dei soggetti a cui dev'essere data notizia dell'abbattimento, della cattura e del rinvenimento di uccelli inanellati, includendovi anche gli istituti regionali, ove istituiti, che a loro volta informeranno l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

L'articolo 5 riscrive la disciplina degli appostamenti fissi e dei richiami vivi, prevedendo che possano essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati negli impianti regionali di cui al precedente articolo 4, nonché quelli provenienti da allevamenti autorizzati e riconosciuti dalle Regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di 10 richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di 40 unità, mentre non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami vivi allevati in cattività, a condizione che siano inanellati. Si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli appostamenti fissi, dei quali è eliminato il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai soggetti legittimati. È soppressa la disposizione che attualmente autorizza l'accesso con armi proprie all'appostamento fisso unicamente a coloro che hanno esercitato l'opzione per la forma dell'appostamento, opzione che viene eliminata dall'articolo 7 del disegno di legge in esame.

L'articolo 6, come modificato dalle Commissioni riunite, interviene sulla disciplina dei piani faunistico-venatori, riallocando a livello regionale le competenze precedentemente attribuite alle Province, chiarendo che nella percentuale del territorio agrosilvopastorale di ogni Regione che dev'essere destinata a protezione della fauna selvatica sono compresi anche i parchi nazionali o regionali all'interno dei quali opera il divieto di caccia.

Viene introdotta una procedura finalizzata al graduale raggiungimento delle percentuali suddette, in esito alla quale è adottato un accordo in Conferenza Stato-Regioni recante le modalità che le Regioni possono impiegare ai fini del raggiungimento delle percentuali stesse. Nel territorio agrosilvopastorale sul quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia vengono ricompresi le aree e i territori del demanio forestale pubblico. Si prevede che i piani faunistico-venatori siano articolati per comprensori omogenei, anche provinciali, e che comprendano anche i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici e tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria. Si specifica che, nei criteri di individuazione dei territori da destinare ad attività produttive faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, il piano faunistico-venatorio debba tenere conto degli indirizzi proposti dal piano di sviluppo rurale. Si modifica la soglia di adesione necessaria per l'opposizione all'istituzione di oasi di riproduzione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione, richiedendo che la volontà di opposizione sia manifestata dai proprietari o dai conduttori che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, mentre attualmente serve almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare.

Viene infine soppressa la disposizione che attualmente preclude l'esercizio della caccia nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati.

Come anticipato, l'articolo 7 elimina l'obbligo per il cacciatore di optare per la forma di caccia che intende praticare in via esclusiva tra quelle indicate dalla legge.

Esso esclude inoltre dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica naturale o di allevamento ai fini di impresa agricola nell'ambito delle attività di addestramento, allenamento e gare di cani.

L'articolo 8 autorizza l'uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione degli ungulati, a eccezione degli strumenti che costituiscono ovviamente materiale di armamento. Le Commissioni riunite hanno altresì previsto che l'attestato di abilitazione al prelievo di selezione di ungulati rilasciato da un'amministrazione regionale abbia validità su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 9 interviene in materia di ambiti territoriali di caccia, prevedendo che essi possano avere dimensioni non solo sub-provinciali ma anche provinciali e che gli organi direttivi siano composti da un numero di membri non superiore a venti e siano integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana. Vengono poi riscritte le funzioni dell'organismo di gestione. Le Commissioni riunite hanno inoltre previsto che i comprensori alpini e le riserve di caccia alpina siano costituiti da ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali e che la Regione Sardegna possa costituire un ambito territoriale di caccia unico; che fino all'approvazione del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione restano validi ed efficaci gli atti pianificatori precedenti; che la perimetrazione delle aree di ripopolamento e cattura sia concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

L'articolo 10 consente alle Regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa anziché, come prevede la legislazione vigente, quali soggetti senza fini di lucro, e prevede che, sentito l'ISPRA, siano fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione. Nelle aziende agrituristico-venatorie, il periodo in cui sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica d'allevamento potrà essere esteso oltre i termini stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157, previa acquisizione di una valutazione d'incidenza ambientale favorevole. Le Regioni, su istanza degli interessati, potranno autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie. Si prevede, infine, che le concessioni regionali relative alle aziende in oggetto dell'articolo in esame abbiano durata decennale e siano rinnovabili.

L'articolo 11 prevede che le Regioni, in sede di predisposizione del calendario venatorio, possano discostarsi dai pareri dell'ISPRA e del Comitato faunistico-venatorio nazionale, a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea. Le Regioni possono inoltre posticipare anche oltre la prima decade di febbraio il periodo di caccia per specie determinate, acquisendo il parere non solo dell'ISPRA, ma anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN). Viene invece eliminata la disposizione che prevede che tali pareri debbano essere acquisiti preventivamente e che ad essi la Regione si debba uniformare, così come vengono eliminati i pareri dell'ISPRA e del CTFVN sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica l'elenco delle specie cacciabili. Sui provvedimenti regionali che regolamentano l'esercizio venatorio da appostamento relativo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre potrà invece essere acquisito il parere degli istituti regionali per la fauna selvatica, ove istituiti, in alternativa a quello dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le cui funzioni sono state assorbite dall'ISPRA. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti tra le specie cacciabili l'oca selvatica e il piccione di città.

L'articolo 12 stabilisce che le attività di controllo della fauna selvatica da parte delle Regioni, anche mediante l'abbattimento o cattura, possono essere svolte secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura. Nel novero degli enti territoriali che concorrono al coordinamento dei piani di controllo numerico della fauna selvatica vengono inserite anche le Città metropolitane. Nell'attuazione dei suddetti piani, le autorità deputate al coordinamento possono avvalersi, oltre che dei soggetti già previsti dalla normativa vigente (proprietari, conduttori di fondi, guardie venatorie, Corpi di polizia locale e Carabinieri), anche delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Inoltre, anche gli imprenditori agricoli, nonché i proprietari e conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di corsi di formazione autorizzati, possono essere autorizzati dalla Regione o dalla Provincia autonoma a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale trattenendo gli animali abbattuti, sempre che questi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie, e non presentino rischi per la salute.

L'articolo 13, introdotto dalle Commissioni riunite, esplicita che lo scopo delle autorizzazioni al prelievo dello storno è quello di prevenire il rischio di danni alle colture e individua in 500 metri dai nuclei vegetazionali produttivi il limite entro il quale tale attività può essere consentita.

L'articolo 14 modifica la disciplina del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, rendendo innanzitutto obbligatorio - e non più facoltativo - il coinvolgimento, in fase attuativa, del personale dei corpi e servizi di Polizia regionale, provinciale, locale o delle Città metropolitane, includendo tra i soggetti che possono partecipare all'attuazione del piano anche i cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati siti nelle aree interessate e le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), purché muniti di licenza.

L'articolo 15, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la braccata al cinghiale sui terreni innevati. Prevede che tutte le eccezioni al divieto di caccia sui terreni innevati siano regolate con disposizioni regionali e introduce il nuovo divieto di impedire, ostacolare o rallentare le attività previste dai piani di controllo e l'attività venatoria.

L'articolo 16 circoscrive il novero delle disposizioni in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia applicabili alla caccia praticata avvalendosi dell'arco o del falco. Prevede, inoltre, che le abilitazioni per l'esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti allo spazio economico europeo siano equiparate alle abilitazioni rilasciate per i medesimi fini in Italia.

L'articolo 17 include, tra i soggetti chiamati a svolgere la vigilanza venatoria, gli agenti dipendenti delle Regioni e specifica che le guardie volontarie sono quelle relative alle associazioni venatorie riconosciute nazionali. A seguito di una modifica apportata dalle Commissioni riunite, esso prevede inoltre i casi in cui, per lo svolgimento delle attività di vigilanza, sia necessario l'attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni.

L'articolo 18, introdotto dalle Commissioni riunite, eleva l'importo delle ammende previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 in materia di sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni della medesima legge e individua una serie di casi in cui, oltre alla sanzione penale, viene disposta anche la sospensione del tesserino.

L'articolo 19 novella l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 sulle sanzioni amministrative, abrogando la sanzione pecuniaria per coloro che esercitano l'attività venatoria in forma diversa da quella prescelta, prevedendo invece sanzioni pecuniarie per chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo e di contenimento della fauna selvatica.

L'articolo 20, introdotto dalle Commissioni riunite, prevede che la cartografia e le tabelle in base alle quali il Ministero dell'ambiente identifica le zone umide debbano essere elaborate in conformità al regolamento europeo sulla gestione sicura delle sostanze chimiche (Reach - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Tali mappe hanno valore indicativo e non esaustivo, e sono soggette ad aggiornamenti periodici. Il medesimo articolo sopprime poi due commi dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 che, rispettivamente: individuano le zone umide ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per chi attraversa tali zone recandosi o rientrando dall'attività di tiro; prevedono che non sia considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso autostrade, strade extraurbane principali e secondarie o urbane di scorrimento e di quartiere e simili.

L'articolo 21 reca la clausola d'invarianza finanziaria. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signora Presidente, rinuncio a intervenire, in quanto non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto ha relazionato la mia collega relatrice, senatrice Tubetti. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Licheri Sabrina per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, questo provvedimento, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in realtà non si limita a modificarla, perché ne rappresenta un totale capovolgimento. Per oltre trent'anni, la legge n. 157 ha costituito un vero punto di equilibrio tra interessi diversi: da un lato, la tutela della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato (questa frase la dobbiamo tenere sempre a mente, signor Sottosegretario, ce la dovremmo tatuare), dall'altro, la disciplina dell'attività venatoria, un equilibrio costruito nel rispetto della Costituzione, delle direttive europee e delle convenzioni internazionali. Oggi, con questo provvedimento, quel punto di equilibrio viene messo seriamente in discussione. Ecco perché non siamo di fronte a una normale riforma, ma ad una scelta che modifica radicalmente la gerarchia dei valori su cui quella legge è stata costruita.

Signora Presidente, nel 2022 il Parlamento - e come MoVimento 5 Stelle ne siamo molto orgogliosi - ha compiuto una scelta storica, inserendo all'articolo 9 della Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Eppure, questo disegno di legge sembra muoversi nella direzione opposta. Questo perché, ad esempio, dietro la parola "modernizzazione" si nasconde una progressiva riduzione delle tutele ambientali; dietro al continuo richiamo alle emergenze faunistiche si nasconde l'idea che l'arma debba diventare il principale strumento di gestione della fauna: è un'impostazione che non possiamo che contestare profondamente (Applausi), perché la gestione della biodiversità non può essere affidata prevalentemente all'esercizio venatorio.

Ancora, quando leggiamo il testo emerge un dato evidente: si riduce il peso della scienza, che viene completamente calpestata; s'indebolisce il ruolo dell'ISPRA; si sostituiscono valutazioni tecnico-scientifiche indipendenti con margini sempre più ampi di discrezionalità politica; si apre inoltre alla partecipazione di soggetti privati nello svolgimento di attività che incidono sempre sulla gestione della fauna selvatica. Questo non è un dettaglio, signor Presidente, non lo è, perché la fauna - lo ripetiamo - è patrimonio indisponibile dello Stato (Applausi) e quando funzioni pubbliche vengono progressivamente trasferite a soggetti portatori di interessi particolari, il rischio di compromettere imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa diventa concreto.

Signora Presidente, lei sa che abbiamo fatto fatica a formulare certi emendamenti, ma non perché complessi. Forse la parola più esatta è "imbarazzo", semplicemente perché gran parte di questi emendamenti affermano princìpi che dovrebbero essere ovvi: parliamo di benessere animale, di rispetto delle esigenze etologiche e della tutela della fauna come bene comune. Avevamo sinceramente sperato che su questi temi potesse emergere un punto minimo di convergenza. Purtroppo, il percorso del provvedimento ci ha mostrato totalmente il contrario e la presente questione pregiudiziale ne è la conferma.

Vi è un ulteriore profilo che non può essere assolutamente ignorato. Numerose disposizioni contenute in questo provvedimento, signora Presidente, presentano evidenti criticità rispetto al diritto europeo e non lo dice l'opposizione, lo dimostrano i rilievi emersi nel dibattito istituzionale e le richieste di chiarimento formulate in sede europea, anche recentemente. Procedere senza affrontare tali criticità significa quindi esporre il nostro Paese a nuovi contenziosi e a nuove procedure d'infrazione, un rischio che il Parlamento - un Parlamento responsabile, perlomeno - non dovrebbe assumere con la leggerezza che sta dimostrando.

Siamo poi molto preoccupati per la scelta d'introdurre disposizioni che rischiano di comprimere forme di dissenso civile e pacifico nei confronti dell'attività venatoria. Stiamo parlando dell'articolo 21, signor Presidente: qui è assolutamente necessario fare attenzione. Stiamo parlando del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria opinione. Ebbene, questo provvedimento lo sta attaccando deliberatamente, senza vergogna. (Applausi). Quando il legislatore arriva a considerare il dissenso come un problema, che dev'essere limitato, anziché come una componente fisiologica della democrazia, siamo di fronte a un segnale che merita la massima attenzione.

Signor Presidente, non è questione di essere favorevoli o non favorevoli alla caccia, né tantomeno una questione di destra e sinistra; è un tema importante e vitale, come quando parliamo di aria e di acqua. In questo caso, parliamo di ambiente e di un rapporto tra politica, scienza e Costituzione che va salvaguardato, soprattutto in Parlamento. Riguarda il livello di tutela ambientale che vogliamo garantire alle future generazioni. Come possiamo legiferare non tenendo conto del presente che viviamo, ma soprattutto delle future generazioni, che questo provvedimento, con queste disposizioni, sta compromettendo? E lo sta facendo con un'arroganza e con una boria che fanno letteralmente paura. (Applausi).

Per queste ragioni, signor Presidente, noi chiediamo che il Senato non proceda oltre con l'esame di questo disegno di legge. Fermarsi oggi non significa rinunciare ad affrontare il tema; significa affrontarlo seriamente, con il supporto della scienza (magari), nel rispetto della Costituzione (magari) e senza sacrificare il patrimonio naturale che appartiene a tutti. Signor Presidente, tramite lei, chiedo a quest'Assemblea di ascoltarci e di aprire una riflessione su ciò che sta accadendo. Dimostriamo di essere responsabili, ascoltiamoci. Noi chiediamo di non farci entrare nel dettaglio di questo provvedimento. Non consenta che il Parlamento mostri un'Italia che arretra, che ha scelto la via della regressione ambientale e culturale. Signor Sottosegretario, fermiamo l'analisi di questo provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, intervengo anch'io per illustrare la questione pregiudiziale presentata dal nostro Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul disegno di legge n. 1552, un provvedimento che non si limita a modificare alcune norme sulla caccia, ma che cambia radicalmente l'impianto culturale, giuridico e costituzionale della legge n. 157 del 1992, che per oltre trent'anni ha rappresentato un punto di equilibrio tra interessi diversi (da una parte, l'attività venatoria; dall'altra, la tutela della fauna selvatica, riconosciuta come patrimonio indisponibile dello Stato). Si tratta di un equilibrio certamente perfettibile, ma fondato su un principio ben chiaro: la fauna non appartiene ai cacciatori, ma a tutti: appartiene alla collettività, appartiene agli ecosistemi e appartiene alle generazioni future.

Con questo disegno di legge, invece, si compie una scelta ben precisa: si sposta il baricentro dalla tutela allo sfruttamento. Si tratta di una scelta profondamente sbagliata; lo è dal punto di vista costituzionale, lo è dal punto di vista scientifico, lo è dal punto di vista etico e lo è, anche, dal punto di vista politico. Infatti, mentre il mondo intero discute di crisi climatica, di perdita della biodiversità, di tutela degli ecosistemi, questo Parlamento viene chiamato a discutere un disegno di legge che considera gli animali selvatici principalmente come bersagli.

Nel 2022 abbiamo modificato l'articolo 9 della Costituzione, inserendo tra i principi fondamentali, appunto, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Non è stata una modifica simbolica, ma una scelta di civiltà. Eppure oggi ci troviamo davanti a un testo che va nella direzione opposta, che amplia i periodi di caccia, estende i territori cacciabili, riduce gli spazi di protezione, indebolisce il ruolo degli organismi tecnico-scientifici e attribuisce maggior peso agli interessi venatori rispetto alla conservazione della natura.

Come animalista, prima ancora che come parlamentare, considero questo passaggio estremamente grave, signor Presidente. Qui non stiamo discutendo soltanto di norme; stiamo discutendo del rapporto che una società decide di avere con gli animali. Io credo che una società evoluta non possa continuare a considerare la sofferenza animale come un passatempo, una tradizione o una forma di svago, no.

Trovo particolarmente inquietante che nel testo si invochino le tradizioni come giustificazione per ampliare l'attività venatoria. Sappiamo che le tradizioni da sole non possono costituire un argomento sufficiente. Esistono tradizioni che abbiamo giustamente superato, perché incompatibili con l'evoluzione della coscienza civile.

La domanda che dobbiamo porci, dunque, non è se qualcosa sia stato fatto per molto tempo, ma se sia giusto continuare a farlo. Nel XXI secolo dovremmo avere il coraggio di riconoscere che uccidere gli animali per divertimento non rappresenta assolutamente un valore da promuovere.

Un altro aspetto gravissimo riguarda il ridimensionamento del ruolo dell'ISPRA. Quando si parla di biodiversità, di specie migratorie e di equilibri ecologici la politica dovrebbe ascoltare la scienza. È una scelta pericolosa, perché la biodiversità non risponde alle ideologie, ma alle leggi della natura e ignorare la scienza significa mettere a rischio patrimoni ambientali che, una volta compromessi, potrebbero non essere più recuperabili.

Ancora più preoccupante è il contrasto del provvedimento con il quadro europeo. La stessa Commissione europea ha già espresso rilievi critici su numerose disposizioni del disegno di legge, evidenziando possibili incompatibilità con la direttiva Uccelli e con la direttiva Habitat.

Mi chiedo, allora, perché procedere ugualmente? Perché ignorare questi allarmi? Perché esporre il nostro Paese a nuove procedure d'infrazione? Perché trasformare ancora una volta la tutela dell'ambiente in un terreno di scontro ideologico?

Vi è poi un aspetto che considero particolarmente allarmante e che riguarda la democrazia. Nel testo compare infatti una norma che rischia di colpire chiunque ostacoli o rallenti l'attività venatoria. Si tratta di una formulazione vaga, generica e pericolosa, che punta a comprimere forme legittime e pacifiche di dissenso. Chi manifesta, chi protesta pacificamente, chi difende gli animali, chi denuncia episodi di bracconaggio, tutti potrebbero essere esposti a conseguenze inaccettabili e ciò non è compatibile con una democrazia matura, perché il dissenso non è un problema da reprimere, ma un diritto costituzionale da garantire.

Colleghe e colleghi, questa legge non modernizza il Paese; al contrario, lo riporta indietro. Ci riporta a una visione nella quale la natura esiste per essere sfruttata, gli animali per essere abbattuti e la scienza per essere ignorata, quando disturba interessi organizzati.

Noi abbiamo un'idea diversa: pensiamo che la tutela della biodiversità non sia un ostacolo allo sviluppo, ma una sua condizione; pensiamo che gli animali non siano oggetti; pensiamo che la politica debba guardare al futuro e non alle nostalgie del passato.

Per queste ragioni riteniamo che il disegno di legge n. 1552 presenti evidenti profili d'illegittimità costituzionale e d'incompatibilità con il diritto europeo. Chiediamo dunque al Senato di approvare la questione pregiudiziale e di non procedere oltre nell'esame di un provvedimento che rappresenta un grave passo indietro per l'ambiente, per gli animali e per la civiltà del nostro Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. Sulle questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

Al momento ho una sola richiesta d'intervento. Invito dunque i colleghi che intendano eventualmente intervenire sulle questioni pregiudiziali - non siamo ancora in fase di discussione generale - a segnalarlo alla Presidenza.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, intervengo per chiedere di poter aggiungere la mia firma alla questione pregiudiziale presentata dalla senatrice Sabrina Licheri e da altri senatori.

PRESIDENTE. I presentatori acconsentono. La Presidenza ne prende atto.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, la legge n. 157 del 1992 ha costituito un pilastro che per oltre trent'anni ha governato il prelievo faunistico venatorio, la gestione dei territori e quant'altro. Che dopo trentacinque anni una norma avesse bisogno di revisione è comprensibile, ma è anche vero che per fare quest'attività legislativa di revisione si sarebbe reso necessario quantomeno avere un quadro sullo stato d'attuazione della norma stessa.

Oggi noi ci siamo avvicinati a questa proposta di legge senza avere un quadro scientifico, tecnico e anche di natura ambientale e culturale rispetto a quello che la legge n. 157 del 1992 disciplinava. Nello specifico, il tema dei cambiamenti climatici incide profondamente in questo settore, nei tempi delle migrazioni e nell'arrivo nel nostro Paese di specie animali non autoctone, che sono parimenti complesse da gestire per il mondo agricolo, al pari degli ungulati e del patrimonio faunistico tradizionale. Incidono la sensibilità e la coscienza che stanno maturando rispetto a questo tema, che fanno sì che oggi sia sempre più sentito, anche nelle giovani generazioni, il rispetto dell'ambiente come un valore prevalente e preminente (io dico anche giustamente).

In sintesi oggi ci siamo avvicinati a questo provvedimento non dando il giusto spazio a questo confronto tra le componenti essenziali e tutte parimenti importanti (il mondo dell'ambiente, il mondo della gestione faunistico-venatoria e il mondo dell'agricoltura), facendo l'opposto di quello che fecero i legislatori quando costruirono quel pilastro che era la legge n. 157 del 1992, che era figlia di un confronto lungo, duro e serrato, ma nel reciproco rispetto, che poi ha fatto sì che durasse nel tempo e fosse ritenuta da tutti un punto di riferimento importantissimo.

Io non credo che mettere il mondo della gestione faunistico-venatoria contro il mondo degli agricoltori o il mondo degli agricoltori contro l'ambiente o l'ambiente contro i cacciatori sia una cosa fatta bene. Credo che oggi, a fronte delle emergenze che siamo chiamati a dover governare, sarebbero stati opportuni una maggior attenzione, una maggior concertazione, ma soprattutto un reciproco ascolto e una condivisione rispetto a un testo che è profondamente contraddittorio nei suoi contenuti. Infatti, da un lato, all'articolo 1 si afferma e si ribadisce il principio che la fauna è patrimonio indisponibile, ma poi s'interviene con tutta una serie di norme in cui lo si contraddice; allo stesso modo, si lede la proprietà privata nel momento in cui si consentono i passaggi da una gestione faunistico-venatoria delle aziende senza scopo di lucro a quella con finalità di lucro. Tutto questo per dire che è opportuno fermarci, riprendere i fili della discussione e rielaborare un provvedimento che tenga insieme i contrapposti interessi che sono legittimamente presenti in tutti i Gruppi parlamentari, in alcuni più marcati verso certi indirizzi, in altri rispetto ad altre situazioni che la nostra società rappresenta.

Noi chiediamo pertanto di aderire alla questione pregiudiziale, in ragione del fatto che ci si fermi, si prenda tempo e si rielabori un testo che tenga insieme interessi che sono contrapposti solo a livello di facciata, perché c'è un solo unico interesse che è quello della gestione del bene comune. (Applausi).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, io, per il suo tramite, vorrei davvero rivolgermi ai colleghi e alle colleghe, indifferentemente di maggioranza e di opposizione, perché alcuni di loro, nella scorsa legislatura, hanno condiviso con noi quella storica battaglia cui si è accennato poco fa, che, dopo decenni di tentativi, ha visto questo Parlamento unito e vincente nell'introdurre, all'interno dei primi dodici articoli della nostra Carta fondamentale, un passaggio non solo necessario, ma che mi permetto di dire meraviglioso.

Abbiamo scritto insieme, dopo settimane di confronto, quel comma per cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. (Applausi). E voi sapete, colleghi e colleghe, quante settimane di confronto sia costato trovare questa sintesi, che alla fine ci ha visto tutte e tutti d'accordo.

Abbiamo dato al nostro Paese la possibilità di essere al pari di tanti altri Paesi, europei ed extraeuropei, che già avevano inserito esplicitamente la tutela dell'ambiente ed anche l'interesse delle future generazioni all'interno della loro Costituzione. Dunque io oggi mi chiedo perché siate disponibili a operare questo tradimento, non solo del dettato, ma dello spirito della nostra Costituzione.

Questa legge, infatti, consegna all'interesse privatistico un bene comune indisponibile e tutelato al massimo livello dalla nostra Repubblica. Io so, colleghe e colleghi, che molti di voi vivono con difficoltà questo passaggio, perché ammettere l'estensione indiscriminata dei periodi della caccia, cancellare sostanzialmente le aree protette, consegnare il demanio pubblico alla caccia, considerare la caccia come se operasse a tutela della fauna selvatica, è un tradimento di ciò che insieme abbiamo fatto ed è un tradimento delle future generazioni, alle quali siamo tenuti a consegnare un ambiente sano ed ecosistemi ancora sani e vivibili.

Con questo provvedimento state tradendo anche voi stessi, anche quanto da voi stessi fatto con fatica nella scorsa legislatura per modificare la Costituzione. Abbiamo modificato anche l'articolo 41, laddove si dice che l'impresa privata non può agire a danno dell'ambiente. Voi consegnate addirittura a soggetti privati come le guardie giurate la possibilità di agire e di sparare sul patrimonio indisponibile dello Stato che è la fauna selvatica.

Io vi chiedo davvero, al di là delle appartenenze politiche, di far tornare in Commissione questo testo, che è un obbrobrio e che è un regalo a pochi, a danno di molti e in violazione della nostra Costituzione. Respingiamolo in Commissione e lavoriamo su un tema nuovo e rispettoso, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura, insieme. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori (QP1) e dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP2).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà (Brusio), non appena i colleghi consentiranno di svolgere l'intervento in condizioni accettabili.

Colleghi, se non intendete assistere ai lavori, vi prego di lasciare l'Aula piuttosto celermente e magari parlando a bassissima voce, se possibile.

Credo che lei possa iniziare, senatore Spagnolli.

*SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, il dibattito che si è svolto finora su questo disegno di legge è stato ampio e articolato, ma non era in realtà riferito tanto alla legge in sé, quanto alla contrapposizione tra coloro che sono pro o contro la caccia. Io mi soffermo su questo aspetto, mentre altri parleranno delle criticità di questa legge, che comunque non giustificano né i toni, né le espressioni usati nel dibattito pubblico. Per uno che ha passato gran parte della sua vita dedicandosi alla conservazione della natura, come il sottoscritto, è stato un dibattito surreale.

Di cosa stiamo parlando? Se prendiamo la biomassa umana sulla Terra, cioè se prendiamo tutti gli uomini oggi viventi sulla terra e li mettiamo su una bilancia, mentre sull'altro piatto della bilancia mettiamo tutti i mammiferi e tutti gli uccelli che ci sono sulla terra, pesano di più gli esseri umani rispetto a tutti i mammiferi e a tutti gli uccelli della Terra. Se mettiamo la biomassa umana e la biomassa degli animali domestici (cani, gatti, mucche, cavalli, pecore, maiali) su un piatto della bilancia, bene, questi rappresentano il 95 per cento del totale della biomassa dei mammiferi (e ci mettiamo anche gli uccelli). Ciò vuol dire che l'uomo e gli animali domestici si mangiano il 95 per cento delle risorse alimentari del pianeta.

Cosa resta alla natura? Restano delle riseghe residuali. La natura incontaminata, Presidente, non esiste, si trova solo nei dépliant turistici; tutta la natura è contaminata, tutti gli ecosistemi sono pesantemente condizionati dalle attività umane. Nessun metro quadrato del pianeta Terra sarebbe quello che è, se non ci fosse passato l'uomo. Cosa vuol dire che la natura è condizionata? Vuol dire che determinate specie naturali, vegetali e animali, vengono avvantaggiate e altre penalizzate. Cos'è la gestione della natura e la gestione faunistica? È aiutare le specie penalizzate a crescere e ridurre di numero quelle avvantaggiate, altrimenti non c'è l'equilibrio.

Cosa dice la normativa? La normativa internazionale (Accordo di Washington, Accordo di Brema, direttiva europea Habitat) dice che bisogna conservare gli habitat, che sono il presupposto per la conservazione della natura, che nessuna specie deve estinguersi e che nessun animale deve soffrire per causa umana. Nella normativa non c'è mai un divieto assoluto di uccidere animali, anche se sono di specie protetta. C'è sempre la possibilità di derogare, per esempio per prevenire danni agli habitat o per prevenire gravi conflitti con le attività umane. Sono cose scritte nelle norme, basta leggerle.

Gli ecosistemi sono ovunque alterati dall'uomo, quindi l'uomo è obbligato a svolgere questa funzione regolatrice. Non può dire "natura, arrangiati", altrimenti la natura fa com'è successo quella volta con i dinosauri, 64 milioni di anni fa, quando si è estinto l'80 per cento delle specie della terra. Poi è chiaro che in 64 milioni di anni si sono riformate, ma noi viviamo oggi qui e abbiamo una vita media di ottant'anni, quindi non possiamo aspettare milioni di anni perché si riformi una natura che viene distrutta.

Il totale degli animali selvatici che muoiono per causa dell'uomo è comunque meno della metà del totale degli animali selvatici che muoiono in natura. La natura - lo ricordo - è vita e morte, non è solo vita; ci sono documentari che rappresentano una natura sempre come mamme che allevano i cuccioli, ma pochi documentari rappresentano la morte, che pure è ovviamente molto presente. Gli animali selvatici che muoiono per causa umana per l'1 per cento vengono uccisi da un'arma da fuoco (caccia o bracconaggio), per il 21 per cento muoiono a causa dell'agricoltura, per il 13 per cento a causa dell'urbanizzazione del territorio, per il 5 per cento a causa della mobilità, per il 5 per cento a causa delle infrastrutture energetiche, per il 7 per cento a causa delle specie invasive, eccetera. Questo lo dice uno studio europeo e posso documentarlo.

Battersi in maniera così attiva per impedire la caccia non è che aiuti molto la natura, perché per aiutare davvero la natura bisognerebbe andare a incidere sul 21 per cento di animali che muoiono per causa dell'agricoltura, sul 13 per cento che muore a causa dell'urbanizzazione del territorio (Applausi), sul 5 per cento che muore per il traffico che gira sulle strade. Quindi, il danno al patrimonio indisponibile dello Stato arrecato dalla caccia - ma anche, se vogliamo, attraverso il bracconaggio - è minimo e irrilevante per la conservazione della natura.

Qui faccio un riferimento numerico, perché bisogna capirsi. I dati che vi porterò sono molto generici e quindi i faunisti storceranno il naso, ma serve per capire. Le marmotte in Alto Adige sono 50.000 e si riproducono ogni due anni, quindi ogni marmotta femmina ha una gestazione biennale. Su 50.000 marmotte, facciamo che 25.000 siano maschi e 25.000 siano femmine, e che di queste 25.000 femmine, 5.000 non siano mature sessualmente. Quindi sono 20.000 le marmotte mature, delle quali 10.000 fanno i piccoli un anno e le altre 10.000 l'anno successivo. Mediamente la marmotta fa tra i due e gli otto piccoli, ma diciamo che ne fa cinque di media. Ciò vuol dire che ogni anno nascono 50.000 marmotte e significa che, se faccio il censimento delle marmotte a maggio quando escono dalle tane, sono 50.000; se lo faccio ad agosto, quando sono nati i piccoli, sono 100.000. Se però lo rifaccio l'anno dopo, a maggio sono di nuovo 50.000. Di cosa stiamo parlando? Cosa vuol dire rispetto a queste cifre, se poi succede che magari la marmotta scava sotto un traliccio o sotto un palo di una seggiovia minacciandone la stabilità e allora viene fatta sopprimere? Qui stiamo ragionando per princìpi, ma non stiamo ragionando dei fatti reali.

Un'altra cosa. Gli animali muoiono in genere o sbranati dal predatore del livello trofico superiore o perché si ammalano o si infortunano e non riescono più a procacciarsi cibo e acqua. In entrambe le situazioni muoiono soffrendo. Avete mai visto un animale che viene sbranato? Si difende e si dibatte finché ce la fa, ma poi a un certo punto il predatore lo apre, lo sbrana, perché di solito il predatore tende a mangiare le interiora, che sono la parte più saporita. Questo vuol dire che l'animale muore in condizioni veramente terribili. Allora faccio una provocazione: secondo voi, se gli animali ragionassero come noi uomini, preferirebbero morire sbranati o di inedia dopo giorni e giorni che soffrono perché non riescono a mangiare o preferirebbero morire perché colpiti da un proiettile morendo sul colpo? È chiaro che è una provocazione, ma è per dire che non è vero che l'attività della caccia praticata con armi da fuoco sia negativa nei confronti del benessere animale. Gli animali muoiono comunque e muoiono molto peggio non attraverso la caccia che attraverso la caccia.

Allora perché quest'astio nei confronti della caccia, che incide in misura minima sulla conservazione della natura e che fa morire gli animali facendoli soffrire di meno, e non un corrispondente impegno per limitare gli effetti delle tante altre cause antropiche di morte degli animali? Perché dedicare tutte queste ore pubbliche e private a predisporre documenti, a dibattere in pubblico e quant'altro? Perché usare espressioni come "legge sparatutto", assolutamente infondata? Un anticaccia recentemente ha detto: è bene che i cacciatori calino di numero, così si va a sostituire la centralità dell'essere umano con la centralità dell'ecosistema. Come ho detto prima, la centralità dell'uomo è un fatto, non una scelta etica. In Germania i cacciatori, che invece aumentano di numero, hanno ricevuto l'incarico dal Governo di intervenire nella regolazione dei branchi di lupi, in maniera attenta ed evitando che ci siano branchi che rimangono sbrancati e che quindi fanno più danni. Nel Canton Ginevra si è fatto un referendum qualche anno fa ed è stato detto: vietiamo la caccia ai caprioli. Il referendum è passato. In Canton Ginevra sparavano a oltre mille caprioli ogni anno e lo facevano dei cacciatori pagando le tasse; lo facevano gratis e pagando le tasse. A questo punto, siccome i mille caprioli ogni anno vanno sparati comunque, altrimenti mangiano i campi degli abitanti e dei contadini del Canton Ginevra, quest'ultimo paga della gente perché vada a sparare ai caprioli. Scusatemi se mi sembra una fesseria.

A proposito della legge n. 157, che è il frutto di una dialettica tra i cacciatori e gli ambientalisti, essa viene approvata nel febbraio 1992, e nel dicembre del 1991, quindi due mesi prima, viene approvata la legge n. 394, che è la legge istitutiva delle aree protette. Sono entrambe leggi che hanno avuto una gestazione pluriennale: ci sono voluti degli anni per approvarle e metterle insieme. È chiaro che sono state messe insieme, ragionandoci contemporaneamente: da un lato, sono state istituite le aree protette per conservare la natura, dall'altro, i territori in cui è praticabile la caccia. Era un patto. Ora si può anche non essere d'accordo, ma è andata così. Vogliamo definirlo un patto scellerato? Va bene, diciamolo pure. Essere contro questa legge e contro la caccia, signore e signori, non ha nulla a che fare con la conservazione della natura; favorisce invece chi sfrutta l'emozione popolare per i propri interessi. Mi riferisco alle associazioni ambientaliste, che in questo modo raccolgono soci e denaro, ottenendo un peso maggiore nelle decisioni delle commissioni di cui istituzionalmente fanno parte, le stesse che valutano a quali soggetti assegnare i finanziamenti pubblici e privati.

Vogliamo dire, ad esempio, che il 25 per cento dei finanziamenti europei per la tutela della natura è destinato a orso e lupo? Eppure non sono certo le specie più a rischio in Europa: nella lista rossa dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN - International Union for Conservation of Nature), che comprende 90 specie, non figurano né l'orso né il lupo. Eppure il 25 per cento delle risorse europee va lì. E indovinate perché? Evidentemente c'è chi ha interesse a studiare proprio quelle specie.

In ogni caso, è più facile essere ben accetti, se si parla di vita anziché di morte. È quindi chiaro che la maggioranza della popolazione, non avendo una conoscenza approfondita della materia, preferisca tendenzialmente che non si cacci piuttosto che il contrario, anche se la morte è necessaria per conservare la natura e la biodiversità. Ricordiamolo: le specie cacciabili sono tali proprio perché non sono a rischio di estinzione; quando una specie lo è, la caccia ne viene vietata.

Di conseguenza, la caccia è ininfluente rispetto a tutte le considerazioni fatte in Commissione e in quest'Aula. La caccia non è contro l'ambiente. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, cominciamo ad ascoltare delle cose che, sinceramente, mi trovano in forte disaccordo.

Io partirei dalla nostra Costituzione, quella su cui dovremmo essere tutti d'accordo; quella in cui, all'articolo 9, abbiamo inserito un comma che recita così: «La Repubblica […] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Basterebbe già solo questo, a mio avviso, per prendere questo provvedimento e cestinarlo, perché di tutela degli animali, qui dentro, non c'è assolutamente traccia.

Si aumentano le specie cacciabili: vorrei capire come le tuteliamo, se le cacciamo. Si esclude il lupo dalle specie particolarmente protette: e come lo tuteliamo, se lo togliamo dalle specie protette? Si consente la braccata al cinghiale sulla neve, la caccia da natanti, l'utilizzo di visori notturni per la caccia. Mi sembrano sicuramente norme di tutela degli animali, indubbiamente. Poi, tutela sicuramente gli animali anche la possibilità di cacciare sul demanio marittimo; certo, anche questo li tutela. O prorogare piani faunistico-venatori vecchi, non aggiornati e non al passo coi tempi. E che dire del limitare la possibilità dei proprietari di un terreno di dire "io non voglio che sul mio fondo si cacci"? Ecco, limitare questa possibilità del proprietario sicuramente tutela i cittadini italiani nei propri diritti e tutela gli animali. Mi sembrano proprio questi l'ambito e il perimetro di questa norma.

Anche ampliare gli ambiti territoriali di caccia su base provinciale o regionale tutela gli animali, così come consentire ai cittadini stranieri di venire a cacciare nel nostro Paese senza conoscenze specifiche e senza conoscere le nostre regole. Anche quello sicuramente tutela gli animali e tutela anche i cittadini italiani da violazioni e irregolarità. Pensate che tra gli emendamenti che sono stati respinti in Commissione e che vengono riproposti in Aula c'è addirittura la richiesta di utilizzare il silenziatore per sparare agli animali: questo è il concetto di tutela che membri di questa maggioranza hanno (Applausi) e questo è il rispetto che hanno per il dettato costituzionale. È davvero imbarazzante.

In tutto questo la scienza la infiliamo in un cassetto e la chiudiamo bene a chiave, cosicché non ci disturbi. Viene depotenziato il ruolo dell'ISPRA. Io mi domando se chi si è approcciato a questo provvedimento sappia il significato del termine etologia. L'etologia è una branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale, le interazioni tra le specie e l'ambiente circostante. Il ruolo dell'ISPRA è anche quello di spiegarci cosa succede quando, per esempio, uccidiamo un cinghiale maschio invece di una femmina e cosa succede alla capacità riproduttiva di quel branco di cinghiali, quando eliminiamo un determinato soggetto anziché un altro; se qualcuno degli amabili cacciatori, o di chi gli ha concesso di sparare in maniera piuttosto indiscriminata, avesse conosciuto queste differenze e dato indicazioni specifiche sulle battute di caccia e sui sistemi etologici, basate sulla scienza, forse avremmo evitato tanti errori del passato che hanno portato a una loro moltiplicazione (a parte alcune pratiche scorrette su cui non voglio aprire il discorso in questo momento) e magari avremmo limitato la crescita in numero così abnorme di questa specie che poi crea tanti danni. Sapremmo anche che la presenza del lupo, che è il predatore di specie inferiori, come ad esempio il cinghiale, che è di grosse dimensioni, avrebbe aiutato un controllo della numerosità di specie che possono essere dannose per l'agricoltura meglio e in maniera più efficace rispetto alle doppiette dei cacciatori che a volte si distraggono e invece di sparare al cinghiale sparano al compagno di battuta. Non dimentichiamoci che anche questo succede nei nostri boschi (Applausi), perché ogni volta che si apre la stagione venatoria cominciamo anche a contare le vittime umane delle doppiette. Vogliamo mettere il silenziatore anche su questo problema, non del tutto secondario, che avviene sui nostri territori?

Davvero mi domando che direzione stiamo prendendo, ma non me lo domando solamente io; se lo domanda, guarda caso, anche l'Unione europea, perché, a parte che abbiamo già delle procedure d'infrazione, ci è stata mandata una lettera d'avvertimento - chiamiamola così - per evitare che facciamo errori che poi ci espongono a sanzioni che paghiamo tutti, anche quell'83 per cento dei cittadini italiani che si dice contrario alla caccia. Tanto a noi che importa che la stragrande maggioranza dei cittadini siano contrari a quest'attività? Quindi, l'Unione europea ci ha scritto già a dicembre; peccato che qualcuno si sia dimenticato d'informare il Parlamento di questa letterina, perché non faceva sicuramente comodo nel dibattito dire che abbiamo avuto dei rilievi sul testo di questo disegno di legge che ci pone in odore d'infrazione per diverse questioni.

Mi riferisco, ad esempio, all'estensione del periodo venatorio che, se era stato circoscritto a un calendario ben specifico, evidentemente era per delle ragioni, come quella di tutelare alcune specie che magari non sono a rischio di estinzione, ma che evitiamo di cacciare nei periodi in cui sono più fragili e vulnerabili. Se invece apriamo alle doppiette in qualsiasi momento, magari anche quando gli animali sono dediti alla cura dei propri cuccioli, quelli che non sono a rischio di estinzione domani lo diventano. È questo che ci sta dicendo l'Unione europea, su cui voi avete fatto orecchie da mercante.

Parliamo anche dell'utilizzo di dispositivi ottici e visori notturni. Vogliamo giocare a fare la guerra, vogliamo giocare a imitare l'esercito IDF (Israel Defense Forces), forse? Non basta che loro sparino alla testa dei bambini, qua li imitiamo sparando agli uccellini. (Applausi).

Liberalizziamo i richiami vivi. Voi non avete idea di cosa voglia dire, del far west che si scatena con questi provvedimenti (della caccia sulle spiagge ho già detto).

Quello che otterrete sarà di porre a rischio gli animali, che sono un bene indisponibile e sono tutelati, lo ripeto, dall'articolo 9 della Costituzione, per il vantaggio di una piccola porzione di cittadini italiani che caccia, più una porzione di cittadini dediti al bracconaggio; perché è a loro che strizzate l'occhio e sicuramente non lo state facendo nell'interesse delle future generazioni. Vergogna! (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, abbiamo appena iniziato la discussione generale e già abbiamo sentito due interventi delle minoranze assolutamente discordanti. Entrambi hanno delle ragioni, evidentemente: una, quella del senatore Spagnolli, fatta di competenza, professionalità, azione sul campo, che ovviamente è favorevole al cambiamento della legge n. 157 del 1992, e l'altra, quella della senatrice Pirro, che evidentemente, ancora una volta, fa dell'ideologia il suo cavallo di battaglia, parlando di cose che probabilmente non conosce. Ha legittimamente altre competenze, quindi probabilmente sta parlando di alcune cose, anche a livello europeo, che sono assolutamente distanti da quelle che sono state le sue affermazioni. È legittimo che lei lo abbia detto, lo ribadisco, ma è assolutamente in contrasto con i principi sanciti anche dalla Costituzione e dalle norme europee.

Voglio ribadire che la legge n. 157 del 1992 per noi ha rappresentato un quadro di riferimento importante per la tutela della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria negli ultimi trent'anni. È una legge importante, che ritengo abbia contribuito alla salvaguardia della biodiversità e alla conservazione del patrimonio naturale del nostro Paese; è una legge che è appartenuta a tutti gli italiani, non solamente ai cacciatori, non solamente agli ambientalisti, non solamente agli agricoltori. Ma proprio perché noi crediamo che questa legge abbia una valenza così trasversale e importante, riteniamo che oggi sia importantissimo ammodernarla, cambiarla, renderla attuale con i tempi, che evidentemente sono mutati: sono cambiati gli equilibri faunistici, le esigenze dei territori, i conflitti tra la presenza di alcune specie e le attività agricole, ma anche quelle forestali e produttive.

Sono aumentati poi - e vogliamo dirlo, perché lo viviamo tutti i giorni sul territorio - gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Sono aumentati anche i costi - e chi fa l'amministratore locale lo sa benissimo - per gli enti pubblici nel risarcimento dei danni. Sono aumentate le richieste d'intervento provenienti dalle nostre comunità locali. Ignorare questi cambiamenti sarebbe, ancora una volta, mettere la testa sotto la sabbia esclusivamente per fini ideologici.

La politica, allora, anche quando si occupa di ambiente, anche se è una parola che suscita una grande sensibilità in tutti noi, in particolare in questo momento storico, deve assolutamente partire dai fatti; i fatti dicono che oggi la tutela della fauna selvatica non può essere affidata esclusivamente a strumenti concepiti più di trent'anni fa. Oggi occorre una gestione moderna, dinamica, fondata certamente (ne siamo convinti) sul monitoraggio scientifico, sulla responsabilità istituzionale e sulla capacità di intervenire quando si determinano situazioni che evidentemente sono di squilibrio. Lo ha detto chiaramente il senatore Spagnolli.

Anche in questo caso evidentemente la conservazione non è e non può essere figlia dell'immobilismo. La conservazione significa, invece, equilibrio ed è proprio quello che chiediamo: un equilibrio tra la tutela di quella che è stata definita biodiversità e le esigenze delle comunità e dei territori in cui lavoriamo e viviamo; un equilibrio tra la protezione degli ecosistemi e la sicurezza fondamentale e importantissima dei cittadini (ricordo gli incidenti).

Nella mia Regione poi, il Friuli-Venezia Giulia, questa realtà, che vivo tutti i giorni - sono stato anche docente in materie faunistiche - è particolarmente evidente. Le aree montane, le vallate alpine e le zone collinari e rurali convivono quotidianamente con una presenza crescente di fauna selvatica, in particolare di quella ad alto impatto (impatto sugli agricoltori, sulle nostre comunità, nonché sulle vie di comunicazione).

Gli agricoltori e gli allevatori subiscono danni che spesso mettono a rischio il risultato di un intero anno di lavoro. Ribadisco che le amministrazioni locali sono chiamate a intervenire con strumenti che, purtroppo, non sempre risultano adeguati alla luce della normativa vigente, che oggi siamo a modificare.

I cittadini chiedono maggiore sicurezza lungo le strade e anche nei centri abitati. Di fronte a tali richieste è chiaro che il Parlamento non può rimanere inerte. Il legislatore ha un obbligo tecnico e un obbligo morale di fornire risposte concrete a tutti i cittadini. Dobbiamo dare risposte ed è esattamente ciò che prevede il provvedimento in esame.

Vorrei fare un passaggio su un aspetto importante. Ritengo che spesso si sottovaluti e si critichi il ruolo dei cacciatori. Spesso lo stesso termine "cacciatore" viene talvolta anche denigrato, dimenticando che in altri Paesi europei i cacciatori sono coloro che, tutelando la fauna e l'ambiente, mantengono un equilibrio e sono figure valorizzate.

Anche in Italia, in molte aree del Paese, i cacciatori rappresentano una presenza costante e radicata sul territorio. Contribuiscono alle attività di monitoraggio, collaborano alla raccolta dei dati e partecipano alla gestione faunistica secondo le regole stabilite e sancite dalla legge. Ignorare questo contributo, addirittura gettando fango su questa categoria, è assolutamente un grave errore. Allo stesso modo, sarebbe un errore continuare ad affrontare questi temi sempre attraverso quelle che ho definito - e voglio continuare a definire - contrapposizioni ideologiche che non ci portano da nessuna parte e, soprattutto, non risolvono i problemi che abbiamo tutti i giorni e che dobbiamo affrontare sul territorio.

L'ambiente - lo ripeto - non può essere difeso con l'ideologia e tantomeno con gli slogan. Serve evidentemente concretezza e penso che lo strumento messo in campo - ringrazio il senatore Bergesio e la senatrice Tubetti, relatori del provvedimento - abbia evidentemente le caratteristiche che possono dare una risposta concreta in un momento storico sicuramente complicato, attesa non solo dal mondo venatorio, che rappresenta una delle componenti interessate ai problemi della fauna, ma soprattutto dagli agricoltori, dai cittadini e da intere comunità che chiedono di agire e di intervenire su una normativa che ha oltre trent'anni e che non risulta più attuale. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (FdI). Signora Presidente, sottosegretario La Pietra, colleghi senatori, il disegno di legge oggi in esame ha lo scopo di riformare e di aggiornare l'attuale normativa sull'attività venatoria e la protezione della fauna selvatica, che necessita da oltre trent'anni di un forte adeguamento al mutato contesto socioculturale e alle diverse condizioni economiche e ambientali.

Negli ultimi trent'anni alcune specie di animali sono cresciute in modo incontrollato, fino a compromettere in diverse aree del territorio la coesistenza stessa con le attività antropiche. Ciò ha provocato danni ecologici e ambientali derivati dall'alterazione degli ecosistemi, che hanno generato squilibri tra le specie, rischi sanitari (come la peste suina), danni all'agricoltura e agli allevamenti, pericoli per la sicurezza pubblica e problemi legati alla conseguente gestione delle pratiche risarcitorie intestate ad agricoltori e allevatori.

Secondo Coldiretti, ad esempio, nel 2023 i cinghiali avrebbero raggiunto i 2,3 milioni di esemplari, dato che tra l'altro non sorprende, anche perché, in annate particolarmente favorevoli dal punto di vista trofico, la specie cinghiale può avere un incremento utile annuo anche del 200 per cento.

Sempre nel 2023 avrebbero provocato danni all'agricoltura per circa 200 milioni di euro e ben 170 incidenti. E non dobbiamo dimenticare poi i danni indiretti sulla filiera causati dalla diffusione della peste suina africana (PSA), che hanno determinato perdite di fatturato fino a 200 milioni di euro al mese, tanto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha dovuto stanziare oltre 110 milioni di euro per affrontare l'emergenza sanitaria e risarcire le aziende danneggiate. A questo proposito, vale la pena ricordare che l'Italia è il primo esportatore mondiale di salumi, con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro e con un valore delle vendite all'estero che solo nel 2024 ha superato i 2 miliardi.

Cos'è che ha determinato in questi trent'anni l'aumento incontrollato di alcune specie? Ritengo che i motivi siano tre: l'assenza o quasi dei grandi predatori, sia a causa di caccia intensiva, perché percepiti nel passato come minaccia per il bestiame e per le persone, sia per la perdita di habitat dovuta alla crescente urbanizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle infrastrutture.

Il secondo motivo è la riduzione del numero dei cacciatori, oggetto di una campagna denigratoria da parte di un certo ambientalismo che si è erto a paladino della fauna selvatica, senza avere la minima nozione di biologia e di ecologia applicata, che invece individua il ruolo del cacciatore come fondamentale per l'attuazione di una corretta gestione faunistica. D'altronde, anche in Commissione ho sentito definire i cacciatori ­- anzi definirci, perché io faccio parte di questa categoria - "bastardi" e questo non è accettabile. Sono offese del tutto gratuite e mosse da chi, molto probabilmente - come dicevo prima - non ha alcuna nozione di biologia e di ecologia applicata.

Il terzo motivo è la tendenza a preferire, sempre da parte di un certo ambientalismo, una gestione passiva della fauna selvatica, o meglio una non gestione, con proliferazione incontrollata di ogni specie, senza capire che grandi densità generano malattie e grandissimi danni alle attività umane, tranne poi lamentare che in questo disegno di legge mancano adeguate risorse per i danni agli agricoltori.

Tuttavia - come si suol dire - prima di curare bisognerebbe prevenire e non è certo con la gestione passiva che si prevengono i danni, anzi è il contrario. L'inserimento nel testo di legge della parola "gestione" (chiaramente gestione attiva) trovo che sia strategico, perché gestire significa conservare, proteggere e mantenere inalterata nel tempo la risorsa fauna, perché tutti ne possano godere, non solo i cacciatori. (Applausi). Questo perché la fauna è una risorsa naturale rinnovabile, ma può esaurirsi, se non viene gestita correttamente. Con il presente disegno di legge viene riabilitata la figura del cacciatore, che deve essere parte attiva della gestione perché - come diceva Rodolfo Villani nel 1936 - il cacciatore è quell'esperto che sa della vita del selvatico, delle abitudini, dei suoi nemici, bada dall'allevamento, alla protezione della fauna, sceglie il metodo più indicato per cacciare razionalmente ed è non solo perfettissimo conoscitore delle leggi, ma anche un loro pedante osservatore.

Naturalmente occorre che l'esercizio venatorio venga svolto su basi solide di conoscenza del bene che si sfrutta e che il prelievo sia commisurato alla capacità di questo bene di rinnovarsi. In questo senso, l'attività venatoria diventa un vero e proprio mezzo di conservazione utile a tutti e soprattutto utile a ritrovare il giusto equilibrio tra fauna selvatica e attività antropiche e a garantire sicurezza stradale e aeroportuale, salute pubblica, equilibrio ecosistemico e tutela paesaggistica ambientale. Di fatto, l'attività venatoria diventa strumento utile per contenere specie invasive e sovrabbondanti, per contribuire al monitoraggio della fauna e per tutelare l'ambiente.

Il compianto e illustre faunista Franco Perco, che ho avuto l'onore di avere come insegnante al corso per istruttori faunistici venatori, nel «Manifesto di Trieste sulla caccia» da lui redatto, diceva che la pratica venatoria è in grado di fornire informazioni e dati sulla sicurezza faunistica mediante una rete di volontariato già presente in ogni territorio e gli interventi a favore dell'ambiente sono tanto più facili e tanto meno onerosi se a eseguirli sono gruppi di volontari formati e consapevoli, nonché interessati alla permanenza di questi beni. (Applausi).

Naturalmente, l'attività di gestione faunistica non può prescindere non solo dal mondo venatorio, ma anche dal mondo scientifico, da quello agricolo e dalla parte non integralista del mondo ambientalista, che fortunatamente esiste ed è propositiva, a differenza dell'ambientalismo estremo, che ha solo criticato questo disegno di legge senza proporre un'alternativa valida alla gestione attiva, che è quella che consente di non raggiungere la capacità portante di un territorio e quindi di mantenere una densità biotica; che è quella che non pregiudica lo stato di salute degli animali e una densità agroforestale; e che è quella che non pregiudica le attività umane e il patrimonio forestale, ottimali per ristabilire un'equilibrata coesistenza fra uomo e fauna selvatica, purtroppo oggi compromessa.

Questo provvedimento ha il merito di non stravolgere la legge n. 157, ma di intervenire con modifiche mirate, con l'obiettivo di renderla più efficace, aggiornata e coerente con le esigenze del presente e le sfide del futuro, rispondendo ai diversi soggetti, comprese molte Regioni, che ne avevano chiesto la revisione, selezionando gli spunti delle varie proposte di legge su cui si era registrata una maggiore convergenza e facendo quindi un lavoro di sintesi che ha tenuto conto anche degli impegni contenuti nell'atto d'indirizzo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura del Senato.

Nonostante le continue richieste di aggiornare la normativa, nessuno aveva mai avuto il coraggio di farlo. Noi lo abbiamo avuto, perché crediamo che una gestione equilibrata e responsabile della fauna selvatica sia fondamentale per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, la salvaguardia delle tradizioni rurali e venatorie e la tutela delle produzioni agricole, degli allevamenti, della salute e della sicurezza pubblica.

Crediamo inoltre che la conservazione delle specie selvatiche debba andare di pari passo con un approccio, sì, scientifico, ma anche pragmatico e concreto. Questo perché la gestione faunistico-venatoria è sia scienza, perché si basa su norme scientifiche, sia tecnica, perché le norme vanno applicate, sia arte, nel senso di capacità di conciliare interessi di categorie diverse di persone, quindi cacciatori, agricoltori, allevatori, ambientalisti e tutti coloro che usufruiscono della risorsa fauna. Difendere l'ambiente non significa bloccare ogni intervento umano, ma saper intervenire quando serve, cioè gestire in modo attivo, e il disegno di legge in esame va proprio in questa direzione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aurora Floridia. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, vorrei chiedervi di fare un esercizio molto semplice. Immaginate due Commissioni importanti del nostro Senato che decidono di lavorare insieme per ventisei sedute. Lo ripeto: ventisei sedute. Uno spettacolo, vero? Viene quasi da emozionarsi. Finalmente il Senato si unisce per affrontare una grande sfida per il Paese e per una causa giusta.

Sentendo questo numero, si potrebbe pensare che si stia discutendo di una delle grandi emergenze del Paese, ad esempio come ridurre il costo delle bollette che pesano sui bilanci delle famiglie, sulle aziende che fanno fatica ad essere competitive, sui lavoratori che temono per il proprio posto di lavoro. Fantastico, sarebbe un sogno: così verrebbe da dire. Ma voi della maggioranza siete ancora capaci di sognare e di realizzare questi sogni?

La realtà è che, mentre l'Italia e gli italiani sono alle prese con problemi enormi e concreti, voi - colleghe e colleghi della maggioranza - con il Governo comandante, ci costringete, da ventisei sedute, a discutere di come allentare le regole sulla caccia, di come estendere l'attività venatoria e di come trasformarla in turismo venatorio - non ne vedevamo l'ora, infatti - di come ridurre la tutela della fauna selvatica e di come ampliare la barbarie che è l'uso dei richiami vivi, solo per citare alcuni punti di questo disegno di legge.

Per di più, a discuterne in Commissione sono stati, in tutto, circa 42 senatori, il 21 per cento dei componenti di quest'Assemblea, un quinto del Senato della Repubblica italiana, che rappresenta il popolo italiano e che sta impegnando tempo ed energie, da un anno, su un tema che, con tutto il rispetto per le diverse sensibilità, difficilmente può essere considerato tra le principali priorità delle italiane e degli italiani in questo momento storico.

Francamente, sono sconcertata da questo vero e proprio teatro dell'assurdo, che abbiamo vissuto anche nei lavori in Commissione: un anno di finta discussione su un disegno di legge fuori tempo massimo, senza reale confronto, senza serio approfondimento con la maggioranza, senza ascolto.

E dico di più, in particolar modo a quel 79 per cento di colleghe e colleghi che non ha avuto la fortuna di seguire i lavori: i firmatari fantasma del disegno di legge io non li ho mai visti in Commissione. Chissà, forse interverranno oggi. Che ne dice, collega Malan, che è l'unico firmatario di questo disegno di legge che vedo qui in Aula?

Ma mi rivolgo anche ai colleghi Romeo, Gasparri e Salvitti, ai quali chiedo: ma voi come immaginate il mondo degli animali di domani e l'ambiente che li accoglierà, già oggi decisamente sotto pressione a causa degli effetti del cambiamento climatico, del consumo del suolo e dell'inquinamento che già oggi fa parte delle nostre vite e della nostra quotidianità? È un ambiente in cui, tra l'altro, viviamo anche noi.

Mi rivolgo al senatore Malan, che abbiamo la fortuna di avere qui: condivide davvero l'idea di mondo che emerge da questo disegno di legge? Presumo di sì, se avete pensato di prestarvi a mettere la firma su un disegno di legge, promosso dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che sta spaccando anche il mondo venatorio, mettendo agricoltori contro cacciatori e cacciatori contro ambientalisti: un vero disastro.

Mi state dicendo che volete continuare ad accettare estati sempre più torride, fiumi in secca, territori sempre più fragili con incendi, alluvioni, trombe d'aria sempre più frequenti e violente, consumo di suolo selvaggio e animali costretti a spostarsi e a cambiare abitudini, fino a scomparire dai territori che hanno abitato per secoli e nei quali eravamo abituati a vederli. E questo avviene anche a causa della scarsa protezione delle rotte migratorie e della scelta di proseguire con pratiche barbare, come l'utilizzo dei richiami vivi, che questo disegno di legge che avete firmato vuole rafforzare.

È veramente questa la direzione che volete prendere? Davvero volete tornare a pratiche e metodi tradizionali che creano solo sconcerto e indignazione? Magari torniamo al vischio su rami e bacchette che intrappolano gli uccelli, tenendoli incollati con le piume, cose che avevo visto da ragazzina, e a un'idea di rapporto con la natura che appartiene al passato, ma tanto mi direte che è solo una legge sulla caccia. No, non è solo una legge sulla caccia: è un provvedimento che racconta una visione del mondo, che ci dice che considerate la fauna selvatica una merce da sfruttare per fini turistici, il paesaggio italiano un luogo da cementificare e l'ambiente da sacrificare, alla faccia della salute e del benessere delle persone e degli animali. È un disegno di legge che ci dice che non siete capaci di guardare avanti e che continuate a voltarvi indietro.

Per questo, Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ho ritenuto doveroso e imperativo rivolgermi al Consiglio d'Europa. Ho segnalato nove criticità del testo del disegno di legge oggi in discussione che ritengo incompatibili con la Convenzione di Berna, che l'Italia ha liberamente sottoscritto e ratificato, e non certo sotto tortura, ma per promuovere politiche di tutela della fauna selvatica e dei loro habitat. Penso solo all'allentamento dei controlli sulla cattura degli uccelli selvatici, sull'impiego dei richiami vivi e sul turismo venatorio. Il presidente del Comitato permanente della Convenzione di Berna, a fronte della mia segnalazione, evidentemente ha ritenuto di inviare al Governo italiano una formale richiesta di chiarimenti, come peraltro successo con la lettera inviata dalla Commissione europea. Questa notizia di richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio d'Europa è un'informazione di grande rilevanza, perché, quando si toccano gli obblighi internazionali di un Paese, servono argomenti - colleghe e colleghi - serve competenza e serve serietà, poiché vi vengono chiesti ora chiarimenti giuridici e scientifici che voi - colleghe e colleghi della maggioranza - non siete stati in grado di fornire in Commissione.

Vorrei allora fare una domanda al rappresentante del Governo, tramite lei, Presidente: ha intenzione di riferire qui in Aula sulla richiesta del Consiglio d'Europa e della Commissione europea o volete continuare a fare scena muta? Se, dopo i richiami delle associazioni, le preoccupazioni del mondo scientifico, la lettera della Commissione europea e dopo che persino il Consiglio d'Europa ha chiesto chiarimenti, non vi pare sia il caso di fermarsi, di ascoltare e di avere almeno il dubbio che forse questo testo vada ripensato? Ostinarsi ad andare avanti come se nulla fosse, come state facendo voi, non è un segno di forza: è un segno di estrema debolezza, che voi trasformate in arroganza e superficialità, a caccia di voti. Questo è.

Colleghe e colleghi, è stato un anno abbastanza pesante quello passato a lavorare su questo disegno di legge sulla caccia e ci tengo a ringraziare le tante associazioni, gli esperti e i cittadini che hanno seguito l'iter con passione e competenza. Alcuni di loro siedono oggi con noi in tribuna. Grazie perché avete continuato ad esserci, a studiare i documenti e le norme, a fare proposte, a ricordare che la tutela della fauna selvatica non è una battaglia di pochi idealisti e non è ideologia, com'è stato detto prima; che proteggere gli animali non significa scegliere gli animali al posto delle persone, ma significa capire che il nostro destino è legato a loro; che non esiste benessere umano in una natura che si impoverisce e che riguarda tutti noi; che la crisi climatica in corso non colpisce soltanto gli esseri umani, ma colpisce gli animali, le piante e gli ecosistemi da cui dipende la nostra stessa vita.

Il punto oggi, colleghi e colleghe, non è parlare della caccia. Il punto è decidere che Paese vogliamo essere: un Paese che guarda avanti affrontando le vere emergenze del tempo, oppure un Paese governato da chi, mentre il clima cambia e la natura è in affanno, sceglie di guardare dall'altra parte e di dedicare le sue energie ad allentare la tutela della fauna selvatica e di chi non ha voce, come peraltro già state facendo con l'ambiente e il paesaggio?

Per questo - e concludo - sicuramente non mi rassegnerò al risultato dei vostri voti di oggi e della vostra maggioranza, ma continuerò a fare la mia parte nel mio ruolo per costruire un vero cordone sanitario che fermi questo arretramento che è anche culturale, perché gli italiani hanno bisogno e meritano di andare avanti. Mi oppongo a questo disegno di legge. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FdI). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che hanno adoperato il tempo significativo e giusto per addivenire a questa modifica della legge n. 157 del 1992 -quindi dopo trentaquattro anni - a cui era giusto porre mano per una logica di adeguamento anche alla normativa europea. Ringrazio pertanto il sottosegretario La Pietra, la relatrice Tubetti, il correlatore Bergesio, il Ministro che ha consentito che la modifica arrivasse in Aula, e il presidente della 9a Commissione, senatore Luca De Carlo.

Vorrei leggere l'articolo 1, che - a mio avviso - è decisamente significativo per comprendere il modo in cui la modifica è avvenuta. Si dice che la modifica è finalizzata a chiarire che i contenuti della legge non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo.

Se leggiamo bene il contenuto di questa affermazione, è emblematico di come ci si sia mossi per cercare di trovare una soluzione che sia il più possibile migliore e che tenga conto di quell'equilibrio più volte citato - a mio avviso, a sproposito - per quanto riguarda la biodiversità e la tutela dell'ambiente. Questo provvedimento infatti va esattamente in questa direzione e sfiderei chiunque a dirmi come viene compromessa la biodiversità o la tutela dell'ambiente. Poi citerò anche l'articolo 9 chiamato in causa dalla senatrice Pirro.

Ebbene, devo dire che, nell'analisi a cui abbiamo assistito, il senatore Spagnolli ha toccato punti importanti, concreti e significativi. Ha evidenziato come l'attività dei cacciatori sottragga solo una percentuale minima a ciò che la natura già fa di per sé, nell'ambito di una pratica - diciamolo - antichissima.

Nella parte finale del mio intervento dirò che è anche giusto, una volta per tutte, definire o meglio scardinare lo stereotipo del cacciatore visto semplicemente come colui che cattura qualche animale con il fucile. Non dimentichiamo che, se vogliamo farne una questione etica, gli animali - siano essi allevati o cacciati allo stato selvatico - restano pur sempre animali, e noi ce ne cibiamo da sempre. Pertanto, in una visione generale, sarebbe discriminatorio fare differenze nei confronti di altre specie come i pesci: perché tutelare il volatile va bene e il pesce no? Mi spiegassero il motivo, a meno che non si voglia fare un discorso puramente etico. (Applausi). Se non vogliamo più cibarci di animali, parliamone; discutiamo di quanto sia giusto o produttivo attuare una scelta di vita e di alimentazione di questo tipo.

Vorrei poi arrivare alla parte della Costituzione citata dalla senatrice Pirro sulla tutela dell'ambiente e degli animali. Sono andato a leggere cosa dice l'articolo 9 a tal proposito. Riguardo alla tutela degli animali, frutto di una recente riforma del 2022 che ha modificato l'ordinamento vigente, questa variazione costituzionale - in effetti di grande rilevanza - distingue gli animali selvatici, che ricevono protezione attraverso la legislazione che regolamenta la caccia (la quale individua le specie protette), dagli animali addomesticati dall'uomo, tradizionalmente definiti da reddito (in quanto utilizzati per il lavoro e la produzione) o da compagnia e d'affezione.

Ho accennato prima alla considerazione generale nei confronti del cacciatore. Io non sono un cacciatore, ma ad onor del vero va anche difesa e tutelata questa categoria - se così vogliamo chiamarla impropriamente - di persone che amano la caccia. Al riguardo vorrei sottolineare un aspetto significativo: si vuole continuamente dipingere l'attività venatoria come un semplice impulso predatorio, il che mi sembra davvero esagerato. Si ignora volutamente che essa rappresenta invece, a volte, anche un servizio di pubblica utilità, riconosciuto in Europa e non solo, per il ruolo che svolge nella tutela e nella gestione della biodiversità. (Applausi).

Mi avvio alla conclusione, visto che il microfono lampeggia. Diciamolo una volta per tutte: quando l'articolo 9 cita tutto ciò, lo fa per le future generazioni. Siamo assolutamente d'accordo su questo, ma ci sentiamo in dovere di dire che le future generazioni possono stare tranquille, perché il patrimonio faunistico e non solo sarà tutelato nel rispetto di tutti e dei cittadini. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, "idiota" è colui che pone al di sopra di tutto i suoi interessi particolari: questo è il senso etimologico della parola greca idiòtes. Nell'Atene classica l'idiòtes era semplicemente colui che non partecipava alla vita pubblica e politica (la pòlis), preferendo l'isolamento dei propri interessi privati rispetto al bene comune. E, poiché i greci consideravano la vita pubblica un dovere fondamentale, chi se ne disinteressava era visto con disprezzo. Il termine è passato così a indicare una persona inesperta, incompetente e rozza. Ora, alla luce del senso etimologico della parola idiota e idiozia, posso dichiarare che questo disegno di legge è un'idiozia. (Applausi). È un'idiozia perché va ostinatamente in direzione opposta e contraria al buonsenso, alle leggi, alle norme e ai regolamenti nazionali e sovranazionali, al sentire comune degli italiani.

Questo disegno di legge risponde alle esigenze dell'1 per cento della popolazione italiana: i cacciatori. Non mi si venga a dire che serve alla gestione della biodiversità e che interviene perché occorre l'adeguamento di una legge vecchia trent'anni. Sì, è vero: la legge dev'essere adeguata, ma in senso opposto e contrario a quello in cui va a questo disegno di legge. Negli ultimi trent'anni, purtroppo, l'uomo ha saccheggiato la natura, ha saccheggiato la biodiversità, ha distrutto gli ecosistemi, ha travolto gli equilibri. La direzione in cui bisogna andare - come ci dicono le raccomandazioni che arrivano soprattutto dall'Europa - è proprio quella di tutelare e ripristinare ciò che è stato distrutto.

Non si venga a dire, appunto, che con la caccia si gestisce la biodiversità. Prendiamo un esempio a caso: l'utilizzo della pratica dei richiami vivi. Ditemi dove sta la tutela della biodiversità nell'esercitarla. (Applausi). La rappresento perché questo disegno di legge incentiva questa pratica. Cosa fanno i cacciatori? Catturano dei volatili, degli uccellini, li chiudono in piccole gabbie e li mettono in cantina. Si preoccupano solo del fatto che non muoiano, non che stiano bene. A cosa servono quegli uccellini in gabbia? Quando si apre la stagione venatoria, i cacciatori li liberano. E uno dice: che bello, finalmente, hanno sofferto per tanti mesi, ma ora riconquistano la loro agognata libertà. Quando vengono liberati, quegli uccellini cantano all'impazzata, perché stanno male, perché hanno sofferto, perché sono stati chiusi in una gabbia, anziché poter volare liberi come la natura aveva previsto che facessero. Invece no: lo scopo è un altro. Il richiamo di questi uccellini sacrificati attirerà altri uccelli liberi che vengono in loro soccorso e, in questa situazione meravigliosa, il cacciatore cosa fa? Tira fuori il fucile e spara ai nuovi uccelli liberi che vengono in soccorso di quelli che lui ha chiuso in gabbia per mesi in una cantina. Questa è la gestione della biodiversità secondo voi? (Applausi). Ditemelo, perché avete criteri e valori che sinceramente non condivido, ma che non vengono condivisi dal 99 per cento degli italiani.

C'era un disegno di legge d'iniziativa popolare per l'abolizione della caccia, depositato insieme a questo disegno di legge, che rappresentava chiaramente quale sia il sentire delle persone consapevoli e coscienti del fatto che l'uomo sta distruggendo la natura. Questo disegno di legge va di nuovo in quella direzione, senza comprendere che, peraltro, distruggere la natura e distruggere la fauna selvatica non è un atto fine a se stesso, ma rovina l'equilibrio e alla fine compromette anche la salute dell'uomo. È davvero un'idiozia a tutto tondo.

Poi c'è l'altra questione del mantenimento delle tradizioni. Non tutte le tradizioni meritano di essere conservate, perché - per carità - una volta si bruciavano le donne in quanto ritenute streghe, si facevano i sacrifici umani, la donna non poteva votare perché avevamo una società di stampo patriarcale ed era subalterna. Insomma, con un po' di sale in zucca bisognerebbe distinguere quali sono le tradizioni che è utile mantenere e quali no.

Abbiamo un contrasto - è già stato citato - con la Convenzione di Berna, con la direttiva Habitat, con la direttiva uccelli, con l'articolo 9 della Costituzione e con la Nature Restoration Law. Voi sapete, membri del Governo, che il regolamento sul ripristino della natura, al cui piano si è lavorato anche con la partecipazione popolare fino al 9 giugno scorso, all'articolo 11, parla di ripristino degli ecosistemi agricoli? Il punto 3 del regolamento sul ripristino della natura, direttamente applicabile e cogente, stabilisce che gli Stati membri adottino misure di ripristino volte a garantire che l'indice comune degli uccellini delle zone agricole a livello nazionale, basato sulle specie specificate nell'allegato, indicizzato al 1° settembre 2025, pari a 100, raggiunga i seguenti livelli. Gli Stati membri elencati nell'allegato 5, di cui l'Italia fa parte, che hanno popolazioni di uccelli storicamente più esaurite nelle zone agricole, devono raggiungere, entro il 2030, livello 110, entro il 2040 livello 120 ed entro il 2050 livello 130. Con questa pratica di abbattimento degli uccelli pensate di raggiungere gli obiettivi obbligatori e cogenti previsti dal regolamento sul ripristino?

Vogliamo poi parlare della questione dei valichi montani? Io sono lombarda e sappiamo che i valichi montani sono principalmente in Lombardia. Si tratta di un'altra situazione particolare: tra due valli si crea un cuneo e gli uccelli migratori hanno come rotta obbligata il passaggio in quei cunei. E i cacciatori cosa fanno? Si mettono là sotto e fanno il tirassegno. Questi sono esempi di comportamenti di cui non andare orgogliosi: sono atti di pura vigliaccheria. La caccia è banalmente un gioco. Altro che tutela della biodiversità! (Applausi).

Se qualcuno si diverte a fare il tirassegno - per carità, può essere anche simpatica come attività - che vada a fare il tiro al piattello. Deve andare a sparare agli uccelli? (Applausi).

Abbiamo avuto quindi gli interventi della Convenzione di Berna, come diceva la collega che mi ha preceduto. Poi abbiamo la Commissione europea, che ha inviato una lettera per una supposta procedura d'infrazione. Sono intervenute anche tutte le associazioni ambientaliste in opposizione a questo disegno di legge. Da ultimo, è intervenuto anche il Papa, che, sollecitato, ha fatto una dichiarazione: «La Santa Sede non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato, dono incomparabile di Dio, sia con il Magistero del Sommo Pontefice sia con gli interventi degli Osservatori permanenti presso i vari Organismi internazionali». Abbiamo anche il Papa! Già con l'Enciclica di Papa Francesco si era parlato dell'importanza di tutelare l'ambiente e la natura, ma evidentemente questa maggioranza è sorda anche agli appelli del Sommo Pontefice.

A questo punto mi rivolgo alla maggioranza, perché tutto ciò non può non ispirare chiunque abbia a cuore le sorti della natura. Mi rivolgo, in special modo, a quelle componenti più responsabili e sensibili della maggioranza parlamentare che, ad oggi, non sono riuscite a esprimersi, ma che - lo sappiamo bene - vivono la questione con notevole sofferenza.

Ebbene, il momento per pronunciarsi e per dissociarsi dal più grande attacco alla natura e contrastarlo attivamente è infine arrivato. Opponiamoci a questo disegno di legge "idiozia". (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, Sottosegretario, in quest'Aula semivuota ci sentiamo un po' come gli animali braccati dal disegno di legge in esame: soli, senza voce, senza quell'attenzione giusta che meriteremmo, in qualità di parlamentari che hanno il dovere di conoscere le leggi, di conoscere la nostra Costituzione e di sapere che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. (Applausi).

Invece qui si sta facendo campagna elettorale (Applausi) sugli animali che non hanno voce, per il divertimento - sì - di gente vigliacca che vuole divertirsi, appunto, uccidendo gli animali anche lungo i valichi montani, anche dove potrebbero trovare la loro via di fuga, la via per vivere.

Allora oggi mi voglio fare proprio portavoce di chi non ha voce, di chi oggi viene strumentalizzato in una maniera becera, trasformando in tutela della fauna selvatica quello che è un gioco - assolutamente non uno sport - un divertimento, un modo per andare a zonzo. È un obbrobrio nascondersi dietro questa maschera. (Applausi).

Facciamo cadere la maschera. Gli animali ci direbbero dello strazio cui li sottoponiamo, con mille disturbi (tagliamo boschi, incendi) e una vita disastrata fra autostrade, traffico ed esseri umani che non si privano di andare da nessuna parte, vanno ovunque, anche nelle zone più recondite, più lontane, dove gli animali vengono stanati, perché anche lì non possono stare, anche lì devono essere disturbati, anche lì è territorio dell'uomo. Ebbene, l'uomo è un essere animale insieme agli animali e deve rispettare l'ambiente e preservarlo per i giovani, per il futuro. Invece, stiamo davvero danneggiando la biodiversità, nascondendoci dietro un dito.

Vi è un impatto negativo e potente sulla biodiversità e su questo - come ha detto la collega Sironi - si è pronunciato anche il Papa, rispondendo a una lettera al presidente Polinori della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), rappresentando le criticità che vivono gli animali, rappresentando la loro voce che nessuno vuole ascoltare.

A ottocento anni dalla sua morte, San Francesco non insegna niente. Noi preferiamo andare molto più indietro; andiamo al tempo della pietra, quando la caccia era consentita. Noi che cosa facciamo di nuovo? Sostituiamo solo le armi: invece di quelle preistoriche, adesso abbiamo armi molto più precise, visori notturni, armi con il silenziatore.

Abbiamo inoltre escluso la scienza, che dovrebbe aiutare nella tutela della biodiversità. L'ISPRA ormai non ha più voce in capitolo: certo, perché bisogna fare tutto quello che vuole la mente umana, senza alcun apporto dalla scienza, né dalla cultura che l'essere umano ha portato avanti nel corso dei secoli. Infatti, anche come lavoro parlamentare, non vi è stato alcun riscontro all'ascolto delle associazioni che sono qui presenti oggi a combattere insieme a noi, di cui non mi stancherò mai di farmi portavoce e che non smetterò mai di ringraziare (Applausi), perché sono davvero la voce di chi non ha voce. Anche noi opposizioni in quest'Aula non abbiamo voce. Serve quindi attivare la sensibilità dell'essere umano, la sensibilità dei giovani. Quale insegnamento stiamo dando oggi ai giovani? Che si può fare tutto?

Sono angosciata dall'emendamento presentato da una mia collega della provincia di Foggia, grazie al quale è stata consentita la caccia sul demanio marittimo. Ebbene, vi voglio rappresentare la bellezza del territorio in cui vivo, tra le lagune del lago di Lesina e del lago di Varano, dove c'è un istmo largo da uno a due chilometri, dove c'è una spiaggia finissima e bianca, dove ci sono delle dune di sabbia, dove c'è un bosco prezioso, territorio bellissimo per la caccia, anche per aggirare l'ostacolo del divieto nelle zone umide.

Questo è ciò che si vuole fare; questo è ciò che si regala ai cacciatori, a chi distrugge il nostro ambiente. Distruggiamo però l'ambiente anche per noi esseri umani. Io vivo quei territori e ai tempi andavo lì a passeggio tranquillamente, mano nella mano, con la mia mamma. Adesso le mamme non lo potranno più fare, perché corrono il pericolo di trovare un proiettile vagante. Inoltre, il rumore e il fastidio provocato dai cacciatori danneggiano la meravigliosa visione di un paesaggio. Ci sono di solito le attività di birdwatching per fotografare gli uccelli meravigliosi che vivono nelle lagune.

Questo verrà trasformato in un deserto, perché basta un cacciatore a farli scappare via tutti, è chiaro. Si devono appostare per poi farli scappare di continuo. Allora anche l'essere umano viene privato di quella che è una bellissima condizione di vita. Questo è ciò che stiamo facendo. Questo è ciò che urliamo a gran voce di voler difendere.

Questa maggioranza, però, va avanti a spada tratta. Nella passata legislatura abbiamo già lavorato su questo aspetto, ma continuano a voler portare a casa questo risultato. Io vorrei davvero che tutti i cittadini da casa, quindi i cittadini che votano, prendessero coscienza dei danni che questa destra sta portando ai nostri territori.

Ci sono altri emendamenti che sono stati presentati dai relatori, come l'emendamento 18.600, che diminuisce le ammende per chi caccia animali che non vanno cacciati, quindi voi agevolate i bracconieri. Stiamo scherzando? Non è vero che state aumentando le pene, le state riducendo. Poi parlate di cacciatori che possono tutelare il territorio, in quanto conoscono gli areali, quindi sanno muoversi, conoscono le abitudini dei cinghiali. Fate tutta questa bella poesia, ma c'è una grande contraddizione nel momento in cui date agli stranieri la possibilità di venire a cacciare in Italia. (Applausi). Mi chiedo quali conoscenze possano avere i cacciatori stranieri, quindi è chiaro che vi state arrampicando sugli specchi e noi dobbiamo denunciare quello che state facendo. Per piacere, facciamo parlare la scienza e non il linguaggio del politichese, dettato dal bagaglio elettorale che portate in queste poltrone. In queste poltrone si portano i diritti dei cittadini, i princìpi della Costituzione e anche i diritti degli esseri che non hanno voce e che, invece, una voce ce l'hanno, è forte e va ascoltata. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

ROSA (FdI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, preciso in premessa di non essere un cacciatore; sono consapevole di essere un legislatore e sono anche consapevole del fatto che sono passati oltre trent'anni, un lasso di tempo in cui l'ambiente e le sue condizioni sono cambiati profondamente, da quando il Parlamento ha scritto le regole che oggi stiamo per aggiornare. La legge n. 157 del 1992 è stata, a suo tempo, una normativa importante e all'avanguardia, ma il tempo è passato, il mondo è cambiato, il territorio è cambiato e una classe dirigente che non sa guardare la realtà con occhi liberi dagli schemi ideologici del passato non è all'altezza del mandato che i cittadini le hanno affidato.

Il disegno di legge in discussione non è un attacco alla natura, è certamente il contrario. È il riconoscimento che la fauna selvatica non si tutela solamente vietando, ma anche con una gestione fatta con competenza, con scienza, con radicamento territoriale. È il passaggio da una visione puramente conservativa, spesso ideologica, e lontana dalla realtà, a una visione dinamica, moderna e concretamente sostenibile. Il nuovo titolo della legge parla chiaro: non solo protezione, ma anche gestione della fauna selvatica. Gestire significa riconoscere che la fauna va regolata proprio per proteggerla e per evitare squilibri e danni agli ecosistemi, alle culture e alla sicurezza. È un principio di buonsenso e, prima ancora, di buona politica.

Non capisco, dunque, le polemiche sollevate dalla modifica del titolo della legge n. 157 del 1992, che anteporrebbe il termine "gestione" a quello di "tutela", anche perché ricordo che quella stessa legge, nella sua versione originaria, all'articolo 1, comma 3, già prevede che le Regioni a statuto ordinario provvedano a emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità con la legge. Già nel 1992, dunque, si anteponeva la gestione alla tutela; del resto, la tutela presuppone, come suo antecedente logico, la gestione, a meno di non voler cadere in quello che molti definiscono un naziambientalismo, quella cultura propria di una parte della sinistra, che vive ogni posizione come ideologia radicale e per la quale l'unico modo di difendere l'ambiente è vietare ogni attività e comprimere la libertà individuale. È proprio perché la fauna selvatica va gestita che questa riforma riconosce alla caccia il ruolo di pratica che concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema.

Qui non dobbiamo nasconderci dietro un dito. La stessa Commissione d'inchiesta sui danni causati dalla fauna selvatica, istituita dallo scorso Governo, ha certificato il nesso tra mancata gestione della fauna e i danni che ne derivano: danni al sistema ecologico e ambientale dovuti ad alterazioni degli ecosistemi, danni alle attività economiche, in primo luogo all'agricoltura, e pericoli per la sicurezza.

Si pensi al problema degli ungulati. Chi siede in quest'Aula e rappresenta le aree rurali, le comunità montane, le realtà agricole non può non conoscere il problema reale della loro proliferazione. Del resto, nell'elenco redatto dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, tra le cento specie animali e vegetali più invasive al mondo rientra anche il cinghiale.

La caccia, in questo senso, è davvero un'attività che concorre alla tutela della biodiversità e i cacciatori sono custodi viventi di territori che, altrimenti, nessuno presiederebbe. Non solo: ogni anno la fauna selvatica provoca circa 100.000 incidenti stradali e produce danni all'agricoltura per circa 60 milioni di euro. Pagare i danni causati dalla fauna selvatica non è gestire, ma inseguire l'emergenza.

Questi non sono soltanto numeri. Sono persone che hanno subìto incidenti, sono campi devastati, raccolti perduti, automobili distrutte, vite spezzate. Sono i soldi dei contribuenti, erogati anno dopo anno per tamponare un'emergenza che nessuno ha mai voluto affrontare con coraggio. L'obiettivo di questa riforma, dunque, non è indebolire le tutele ambientali, ma aggiornare una normativa oramai datata e renderla più coerente con le attuali esigenze di gestione della fauna selvatica.

Chi si oppone a questo aggiornamento si oppone agli agricoltori, si oppone alle comunità locali, si oppone a chi vive e lavora nel territorio ogni giorno. Si oppone, tra l'altro, a un volano di sviluppo che vale tra i 7,5 e gli 8,5 miliardi di euro. Il settore, infatti, coinvolge circa 533.000 cacciatori e genera un impatto occupazionale che sostiene quasi 100.000 posti di lavoro.

Anche qui, non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia. La caccia è, sì, un momento ricreativo, una tradizione secolare, ma è anche un'attività che produce PIL. Per questo è importante consentire alle aziende faunistico-venatorie di operare anche a fini lucrativi, perché è una possibilità che permetterà a questo settore di svilupparsi in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche proprie della concessione amministrativa a cui accedono.

Queste finalità pubblicistiche non contrastano affatto con la possibilità di trasformare le aziende faunistiche venatorie in aziende agri-turistico-venatorie. Tale trasformazione, infatti, sarà autorizzata dalla Regione soltanto nell'ambito di un procedimento amministrativo sulla base di condizioni rigorose e nel rispetto delle finalità di conservazione e ripristino degli habitat, di miglioramento dell'ambiente e della sua biodiversità.

A proposito delle aziende agri-turistico-venatorie, mi si consenta un breve inciso. Si è discusso della possibilità di chiedere, per questa tipologia di aziende, una deroga ai limiti temporali dell'attività venatoria sulla fauna selvatica di allevamento, prolungando il periodo di caccia oltre la normale stagione venatoria. È una previsione che ha destato molte polemiche, oserei dire pretestuose.

L'articolo 10 del provvedimento introduce, sì, la possibilità di chiedere l'estensione del periodo venatorio sulle specie allevate e immesse, ma lo fa previa acquisizione di una valutazione d'incidenza ambientale favorevole, la cosiddetta Vinca, che è una valutazione introdotta dal diritto dell'Unione europea, obbligatoria per i siti della rete Natura 2000.

Essa serve ad accertare, in via preventiva, se un piano, un progetto o un'attività possano arrecare danni significativi agli habitat e alle specie protette nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale. Ebbene, se un'azienda agri-turistico-venatoria, che per legge deve sorge in un'area di scarso rilievo faunistico, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 157, vuole estendere il periodo di caccia, dovrà comunque richiedere una Vinca. In altre parole, questo provvedimento estende la Vinca anche alle aree per le quali non sarebbe obbligatoria, di fatto compiendo un'azione di prevenzione e di precauzione a tutela della fauna e dell'avifauna: altro che attentato alla natura.

Colleghi, questo Governo e questa maggioranza hanno la responsabilità e il privilegio di scrivere una pagina nuova, che unisce tradizione e modernità, tutela e gestione, identità culturale e responsabilità ambientale. Lo fa con questo provvedimento, proteggendo l'ambiente senza ideologie preconcette, senza bloccare lo sviluppo, con un approccio realista, perché il territorio va governato, non abbandonato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo oggi non è una mera e semplice modifica o aggiornamento - com'è stato definito dal collega che mi ha preceduto - della legge 11 febbraio 1992, n. 157; questo disegno di legge ne altera profondamente l'impianto culturale e giuridico. La legge del 1992 nasceva da un principio davvero chiaro: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e dev'essere tutelata nell'interesse della collettività e delle future generazioni. L'attività venatoria era configurata come una deroga a questo principio, tra l'altro sottoposta a limiti molto rigorosi per l'equilibrio tra esigenze ben diverse.

Con questo provvedimento si tenta invece di capovolgere questa impostazione e non è un caso che si voglia modificare perfino il titolo della legge, anteponendo il concetto di gestione della fauna a quello della sua protezione. Una scelta che non è soltanto lessicale, Presidente, ma è politica e culturale. Noi riteniamo che la fauna selvatica non sia una risorsa da amministrare in funzione degli interessi umani di quel preciso momento, ma una componente fondamentale degli ecosistemi, da proteggere nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Eppure questo richiamo costituzionale, che abbiamo tentato più volte di inserire nel provvedimento attraverso i nostri emendamenti, è stato sistematicamente respinto.

Ancora più grave è il tentativo di affermare per legge che l'attività venatoria concorrerebbe alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema; si tratta di una forzatura che non trova riscontro nella realtà, una realtà che ci parla di tutt'altro: ci parla di incidenti da caccia, di inquinamento da piombo, di dispersione di bossoli nell'ambiente e di una crescente difficoltà di convivenza tra l'attività venatoria e la fruizione del territorio da parte di altri cittadini. Non si tutela la biodiversità aumentando la pressione venatoria, né indebolendo il ruolo degli organismi scientifici come l'ISPRA, né estendendo i periodi e le modalità di caccia. Noi abbiamo denunciato più volte in Commissione, Presidente, il rischio di una progressiva privatizzazione della fauna selvatica e di una trasformazione della caccia in attività economica organizzata: una sorta di caccia su ordinazione, che tradisce il senso stesso della normativa vigente e il principio a cui facevo riferimento prima.

Su questo punto vorrei richiamare un esempio concreto che ho vissuto e che arriva proprio dalla mia Regione, l'Abruzzo, dove con una recente delibera regionale è stato approvato un piano di abbattimento di 469 cervi, che prevedeva anche un sistema di tariffazione differenziata: si partiva dai cuccioli, che avevano un valore di 50 euro, poi a salire con le femmine e con il maschio giovane; il valore più importante era espresso dal maschio adulto. Valori economici diversi venivano inoltre attribuiti in base alla provenienza del cacciatore che sarebbe venuto a cacciare questi cervi in Regione Abruzzo: se proveniva da fuori Regione, i tariffari salivano, quindi avrebbe pagato a peso quello che avrebbe potuto cacciare.

Questo è un sistema che finisce per trasformare la fauna selvatica in un elenco di categorie a pagamento, dove il valore dell'animale dipende da un listino e dal proprio peso. È questa davvero la direzione che vogliamo prendere? Trovo evidenti attinenze tra il lavoro della Giunta della Regione Abruzzo, una Giunta di centrodestra, e i contenuti intrinseci che possiamo intravedere e leggere tra le righe di questo provvedimento. Mi domando se questo è il percorso che vogliamo intraprendere e se questo è il modello di gestione della fauna che intendiamo consolidare, soprattutto con la trasformazione di aziende faunistico-venatorie in aziende turistico-venatorie, come previsto da questo provvedimento.

Signor Presidente, noi siamo qui per dire che ci opponiamo e lo facciamo con forza, perché il rischio è ben evidente: la tutela della biodiversità è a rischio di essere progressivamente sostituita da una logica di mercato in cui la fauna diventa un elemento di attività economica e non più un patrimonio naturale da proteggere; si sta rovesciando il paradigma. Le aree protette, i parchi e gli habitat naturali non sono ostacoli da superare, come fate con questo provvedimento, ma sono strumenti fondamentali di conservazione, anche alla luce degli obblighi europei e internazionali, per il nostro Paese. Per questo abbiamo fatto davvero molte proposte, oltre a emendamenti soppressivi che intendevano proprio bloccare questo provvedimento. Abbiamo tentato di migliorare e limitare l'effetto dell'aumento della pressione venatoria sulle aree più sensibili. Abbiamo inoltre avanzato proposte ben concrete sul piano della sicurezza, della prevenzione e della tutela del territorio. Tutte proposte sistematicamente respinte.

Vorrei infine richiamare una recente sentenza del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto il diritto dei proprietari di escludere la caccia ai cacciatori dai propri terreni per motivi etici e morali. Tale sentenza ha riaffermato che la tutela della fauna selvatica costituisce un interesse pubblico primario e che le convinzioni etiche dei cittadini non possono essere ignorate. Questo è un principio che conferma quanto sosteniamo da un po' di tempo: non può esistere una categoria privilegiata cui sia consentito accedere a terreni altrui in deroga alla volontà dei proprietari. (Applausi). Non può essere ignorata la crescente sensibilità ambientale della società italiana, soprattutto delle nuove generazioni, perché è a loro che dovremmo guardare ed è esattamente da quella parte che dovremmo guardare. Invece, con questo disegno di legge, la maggioranza guarda nella direzione opposta e ci riporta nel Medioevo.

Per queste ragioni, il MoVimento 5 Stelle in Commissione e in quest'Aula ha osteggiato questo provvedimento e continuerà a farlo con grande forza, perché indebolisce la tutela della fauna selvatica, aumenta la pressione venatoria e allontana il nostro Paese dagli obiettivi di protezione ambientale che la Costituzione e l'Europa ci chiedono di rispettare. Difendere la biodiversità non significa gestirne il declino, ma proteggerla e noi continueremo a batterci perché tale principio resti al centro dell'azione legislativa di questo Parlamento. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, già partendo dalla modifica del titolo di questo intervento normativo appare chiaro qual è l'obiettivo della maggioranza proponente. Si antepone infatti il concetto di gestione a quello di protezione, che ne diventa vassallo. La gestione è chiaramente interessata, una gestione a fini di sfruttamento, e la protezione non diventa altro che una fragile foglia di fico data in pasto ai semplici perché ci credano. Addirittura fanno di più, perché all'articolo 2 si stabilisce che la caccia concorre alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Addirittura c'è la sfacciataggine di utilizzare le stesse parole che abbiamo inserito all'interno della Carta fondamentale di questo Paese per tutelare l'ambiente e gli animali. (Applausi). È chiaramente una frode semantica, un sovvertimento del reale perché, seguendo questa logica o, meglio, questa illogica, vi spingereste a dire che Erode fu garante dell'infanzia e custode della sovrappopolazione. (Applausi). Questo è il principio illogico con cui avete vergato questo vergognoso provvedimento. La dimostrazione è che non solo violate l'articolo 9, ma violate anche l'articolo 41, che sempre questo Parlamento in maniera concorde ha modificato, laddove si stabilisce, nel rispetto dell'ambiente, il limite all'impresa privata. Che cosa fate voi, infatti? Di fatto, prendete e privatizzate la fauna selvatica che, da bene collettivo e indisponibile, diventa merce a beneficio dei pochi che vi possono lucrare, ossia delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie. In questo modo create la caccia su ordinazione, un sovvertimento della realtà e di ogni principio di buonsenso e di rispetto del bene collettivo.

Signora Presidente, io ho apprezzato gli interventi di tutte le colleghe che mi hanno preceduto. Come ha detto anche la senatrice Naturale, stiamo cercando di dar voce a chi per antonomasia e ontologicamente non ce l'ha, gli animali, ma dobbiamo cercare di dar voce anche a tutti i cittadini e le cittadine che ignorano la portata di questo provvedimento, perché esso viola il diritto dei cittadini alla libera circolazione, alla libera espressione e addirittura alla sicurezza.

Vediamo perché, vediamo cos'avete inserito in questo provvedimento. Le aree protette sono per voi più un fastidio che un beneficio, al punto da sovvertire quella percentuale del 30 per cento che, anziché essere il minimo di copertura del territorio, diventa il massimo, a tutto vantaggio delle aree in cui è possibile praticare la nobile arte venatoria, che, in base a questo provvedimento, non ha più limiti, neanche temporali. Viene abolito il limite del mese di febbraio. I valichi di montagna, i possedimenti demaniali, addirittura le spiagge: non c'è più un luogo in cui i vostri amici cacciatori, custodi della natura, non possano accedere armati fino ai denti.

Sì, perché avete addirittura stabilito che si possano utilizzare gli strumenti ottici e optoelettronici per la caccia agli ungulati, e non parliamo solo di cinghiali, signore e signori, che forse non ispirano troppa simpatia, ma anche di cervi, daini e cerbiatti.

E allora immagino questi ometti in cerca di affermazione e conferma della propria virilità e questi maschi alfa bardati come dei Terminator che si aggirano di notte nei nostri boschi per sparare a Bambi. A Bambi! Una vergogna inaudita. (Applausi).

E cos'altro avete fatto? È stato detto: i fondi privati. Vi professate i campioni della proprietà privata, ma come mai, all'improvviso, la proprietà privata può essere violata da uomini armati che inseguono le prede fin sotto la casa privata dei cittadini, senza che questi possano opporsi? Allora noi, come MoVimento 5 Stelle, in base alle sentenze, in base alla giurisprudenza, vogliamo proporre l'obiezione di coscienza, perché un proprietario deve poter dire di no alla caccia nel proprio fondo. Sorprende che i paladini della proprietà privata, in questo caso, diventino improvvisamente collettivisti. È davvero incredibile.

Ma fate ancora di più. Ricordo qualche tempo fa la notizia che sconcertò parecchi: Donald Trump junior che se ne andava bellamente a caccia nella laguna di Venezia. Molti si scandalizzarono, ma a voi quell'evento diede probabilmente l'ispirazione. Che cosa fate, infatti? Liberalizzate le licenze europee e dell'Area economica europea, istituendo di fatto il safari in Italia. Un bel programma turistico: venite tutti a cacciare in Italia da qualunque Paese europeo proveniate!

Alla faccia del legame tra cacciatore e territorio. Delle due l'una, signori: o il cacciatore è il custode e conoscitore del proprio territorio, oppure è un tizio che viene a divertirsi a sparare ai Bambi e agli uccellini. Non può essere entrambe le cose. (Applausi). Le vostre contraddizioni smascherano la vostra ipocrisia. Io non vi do il beneficio della buonafede, perché l'avete avuto quando abbiamo votato la questione pregiudiziale. Avete avuto l'occasione di tornare indietro sui vostri passi e non lo avete fatto. Quindi, buonafede qui non ce n'è.

Avete previsto anche un'altra cosa che vi piace tantissimo e vi riesce molto bene: la repressione. Volete tappare la bocca ai cittadini a cui impedite di fruire dei parchi e delle zone demaniali in qualunque periodo dell'anno, liberamente e in sicurezza, e se dovessero obiettare che non gli va tanto bene, multa di 900 euro, perché guai a dissentire (Applausi), guai ad avere un'opinione diversa, guai ad opporsi alla barbarie della caccia. Tutto questo è in violazione - è stato ricordato - delle direttive europee, per cui l'Italia è già in infrazione. La Commissione europea ha già sollevato diverse criticità su questo provvedimento, il che probabilmente ci porterà ad altre infrazioni. Ma chi se ne frega, chi se ne importa, perché questo provvedimento è soltanto di sdebitamento. Voi vi dovete sdebitare con quelli che vi hanno eletto. È stato detto: 500.000 cacciatori e parte dei contadini (Applausi), perché non sono neanche tutti. Allora, alla faccia della collettività, della Costituzione, di quello che insieme abbiamo scritto e del rispetto del diritto dei cittadini e delle cittadine di girare liberamente, di avere il proprio patrimonio naturalistico conservato, sano e sicuro. Voi, invece, volete fare questo regalo ai cacciatori e avete tirato talmente tanto la corda con questo provvedimento che ingenererete un'indignazione ancora più forte di quella che è già presente nel Paese verso la caccia, questa pratica tribale, che non è una tradizione nazionale, come scrivete nel disegno di legge. È una pratica tribale e primitiva, indegna di un Paese civile. Porterete - questo sì, finalmente - all'abrogazione di questo provvedimento e della caccia in sé e noi saremo a fianco dell'associazione dei cittadini e delle cittadine che lo richiederanno. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-CR). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il testo di oggi, che si chiama - leggo proprio dal fascicolo - «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è la più palese manifestazione della mancata aderenza di questa maggioranza e di questo Governo alla realtà dei fatti e alle esigenze reali dei cittadini italiani e, anche a loro sentire, al sentimento che hanno gli italiani. Lo dimostra un compendio di disposizioni in cui la tutela della fauna è tutto tranne che l'obiettivo.

Mi spiego meglio: il testo che voi volete modificare si chiamava, appunto, «Tutela e protezione della fauna». Lo volete cambiare, è il primo articolo della legge, e diventa: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per il prelievo venatorio». Allora, se leggo questo titolo, «norme per la gestione e protezione della fauna selvatica», mi immagino che se io, legislatore, voglio proteggere, tutelare e anche gestire la fauna selvatica, mi adopererò per i problemi dell'ambiente; vorrò occuparmi dell'emergenza degli incendi boschivi, della tutela delle aree protette, del contrasto alla siccità. (Applausi). Penso che questi siano i problemi della fauna, no? Penso di sì; basti pensare che i Carabinieri del nucleo forestale riportano che dal 2016 al 2024 gli incendi hanno bruciato 380.000 ettari di bosco per una superficie che, per rendercelo in maniera figurativa e immediatamente comprensibile, è maggiore dell'estensione dell'intera Valle d'Aosta. Vi immaginate il danno alla fauna causato da un simile fenomeno, dagli incendi boschivi? Peraltro, il danno è stato aggravato dal fatto che ben il 30 per cento di questi incendi si è concentrato nelle aree di riserva naturale: un danno nel danno. Non parliamo poi del problema della siccità, ormai dichiarata emergenza nazionale. C'è pure un commissario governativo che si deve occupare del contrasto alla siccità.

Se io immaginassi di essere al posto del Governo e di dovermi occupare della protezione e della tutela della fauna, concentrerei i miei sforzi, i miei studi e le mie disposizioni di legge su questo tipo di problema. Certo non immaginerei mai di introdurre norme che, modificando completamente (io direi anche sovvertendo) l'assetto e la ratio della precedente legge, trasformano il prelievo venatorio da deroga, consentita con determinati limiti e parametri, a tutela faunistica in un'attività che praticamente viene estesa sia dal punto di vista temporale, sia dal punto di vista territoriale. La caccia, cioè, nella struttura di questo testo, è diventata lo strumento attraverso il quale questa maggioranza e questo Governo pensano che si attui la tutela e la gestione della fauna selvatica, il che è un ossimoro, proprio in termini di legge e anche di logica. (Applausi).

Perché dico ciò? Se in questo testo ci fossero delle disposizioni che in qualche modo volessero compendiare i noti fenomeni e i problemi che la fauna selvatica arreca alle coltivazioni, che prevedessero una misura che consentisse di far convivere il prelievo venatorio con il contrasto o comunque la mitigazione dei danni alle coltivazioni da parte della fauna selvatica, potremmo discutere; potremmo dire che si può migliorare, potremmo anche accettare qualcuna di queste disposizioni. Ma in questo testo non c'è nulla di tutto ciò. In questo testo c'è una visione della caccia come nuovo hobby, come se fosse la nuova attività nella quale sfogare i nostri istinti, da consentire, sempre di più, in apertura, in controtendenza e in violazione dei parametri che anche la Comunità europea ci ha dettato e ci impone di rispettare e per i quali a una procedura d'infrazione già aperta se ne aggiungeranno altre.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,25)

(Segue MUSOLINO). Presidente, quando si elimina il periodo di sospensione della caccia e quindi si consente che la si faccia anche nel mese di febbraio, che è il periodo della premigrazione, finalizzata all'accoppiamento delle specie, ovviamente si sta violando la direttiva Uccelli e ovviamente s'incorrerà in una procedura d'infrazione. Invece che tutelare la fauna, la stiamo danneggiando, perché la colpiamo nel periodo in cui è sensibilmente più esposta alla cattura, alla caccia e quindi alla sua uccisione.

Vogliamo parlare, poi, delle ulteriori disposizioni, veramente discutibili? Innanzitutto i pareri dell'ISPRA. Già voi avete nominato, come presidente dell'ISPRA, per la prima volta, invece di una persona con un profilo tecnico, come del resto è sempre stato (date le attività dell'ISPRA, era normale che ci fosse un tecnico), un'ex parlamentare e le avete dato questo ruolo, questa poltrona; va bene, facciamo anche finta che la Presidente dell'ISPRA, alla fine, sia soltanto una figura giuridica, abbia una carica istituzionale e non sia responsabile dei pareri che vengono rilasciati, ma l'ISPRA svolge un ruolo fondamentale, perché dà i pareri per la formazione dei relativi calendari venatori delle Regioni.

Io vengo dalla Sicilia e moltissime volte, soprattutto quando era presidente Musumeci (perché devo dire che il presidente Schifani non ha inteso modificare i calendari previgenti, mentre il presidente Musumeci lo fece più di una volta), si tentò di modificare il calendario venatorio della Sicilia. Ebbene, in quelle occasioni, fu risolutivo l'intervento dell'ISPRA, che chiarì che l'inserimento di determinate specie nel calendario venatorio o l'apertura in determinati periodi (perché si voleva anticipare l'apertura e posticipare la chiusura) avrebbero nuociuto a determinate specie che erano protette e che sarebbero state colpite maggiormente. Questo parere, una volta formulato dall'ISPRA, presentato in giudizio, fece sì che il TAR annullasse quei provvedimenti. Tutto ciò non sarà più possibile, perché il parere dell'ISPRA non è più vincolante e diventa soltanto consultivo: se ce lo volete dire, ce lo dite, tanto noi la stagione la apriamo lo stesso. E questa sarebbe la tutela della fauna selvatica!

Andiamo avanti. Oltre all'estensione del periodo, abbiamo anche l'estensione delle aree. Nel provvedimento in esame si vuole consentire di cacciare anche nelle aree del demanio dello Stato o anche nelle aree protette, esponendo al pericolo di finire vittime di incidenti di caccia anche persone che non stanno lì per cacciare, ma perché veramente piace loro la fauna (Applausi), perché sono escursionisti, perché sono turisti.

Prima la collega Naturale ha raccontato di quando andava per boschi con la madre, facendo passeggiate; ha ricordato con nostalgia e con il rimpianto di sapere che quest'attività diventerà fonte di esposizione a un pericolo incerto eppure gravissimo. Dobbiamo ricordare tutti gli incidenti che succedono per la caccia ogni anno? Ve li siete scordati o pensate che non parlandone non accadano più? Oppure pensate che, estendendo le licenze di caccia al di fuori dei confini della Regione o addirittura consentendo che si venga a cacciare dall'estero sui nostri territori, ciò garantirà la sicurezza dei luoghi, degli stessi cacciatori e delle persone che si troveranno, loro malgrado, in un'area di caccia?

Questa non è tutela della fauna, ma neanche gestione, perché la gestione non può essere l'apertura indiscriminata delle aree alla caccia e ai cacciatori. Questo è una sorta di regalo, di provvedimento di favore nei confronti di una categoria, quella dei cacciatori, che in Italia però ha un'età media di sessant'anni (e lungi da me voler fare ageismo, ci mancherebbe, anche perché è evidente che siamo più vicini ai sessanta che non ai diciott'anni).

Caro Presidente - mi permetta questo "caro", che dico con sincerità - quando nel 2022 abbiamo votato la riforma della Costituzione per la quale la Repubblica si impegna a tutelare l'ambiente e la biodiversità per le generazioni future, noi tutti, noi legislatori, abbiamo preso un impegno a garantire e quindi a tutelare la fauna da lasciare alle generazioni future, non per consentire a chi ha un'età media di sessant'anni - mediamente i cacciatori in Italia hanno dai sessantacinque agli ottant'anni - di imbracciare la doppietta e andare a sparare indiscriminatamente a tutto ciò che si muove. (Applausi).

Stiamo violando il precetto costituzionale e stiamo tradendo il patto generazionale con i giovani che, infatti, non amano e non praticano la caccia e si erano appellati al Parlamento affinché questo testo non venisse approvato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, il Governo presenta questo provvedimento e ci spiega che si tratta di un intervento necessario per aggiornare una disciplina ormai trentennale e affrontare le criticità legate alla gestione della fauna selvatica.

Se questo fosse vero, se l'obiettivo fosse questo, saremmo qui a discutere di monitoraggio scientifico, di rafforzamento degli strumenti di tutela della fauna, di contrasto al bracconaggio, di prevenzione dei danni all'agricoltura, cioè di temi che sostanzialmente esistono e che dovremmo affrontare. Invece, il testo che abbiamo davanti persegue una sola finalità: ampliare gli spazi dell'attività venatoria e ridurre i vincoli posti a tutela della fauna selvatica. Questo è il dato vero.

Il primo punto, quindi, è che dobbiamo intenderci. Qualcuno dice che serve: no, avete deciso che bisogna peggiorare i vincoli, e quindi le restrizioni che oggi esistono per favorire la biodiversità e la fauna selvatica, e che, al contrario, bisogna sparare di più. Il problema dunque non è la legge n. 157 del 1992 perché, se avesse bisogno di aggiornamenti, ho spiegato prima quali sarebbero le cose che bisognerebbe fare.

La direzione indicata dal Governo è invece quella di spostare l'equilibrio, di spostare l'interesse generale a favore di chi pratica l'attività venatoria.

Quindi questo è il dato vero: è una scelta a favore dei cacciatori e delle lobby delle armi. Questo è, infatti, l'altro dato di cui non si discute, ma dietro questo testo ci sono le lobby delle armi. Abitando a Lecco, conosco bene alcune importanti aziende nel settore che esistono vicino alla mia città, quindi sappiamo bene che dietro tutto questo ci sono le armi. Ricordo che quando facemmo il referendum, questa discussione era stata molto complicata, quindi adesso non pare vero di poter tornare a fare quello che magari si pensava di fare una volta.

Per oltre trent'anni il sistema della tutela della fauna selvatica si è fondato su un principio semplice: le decisioni più delicate devono essere supportate da valutazioni tecnico-scientifiche indipendenti. Questo provvedimento, però, interviene nella direzione opposta, cioè anziché potenziare tale strumento, viene ridimensionato il ruolo dell'ISPRA, il cui parere viene declassato da vincolante a consultivo. Un parere non si nega a nessuno, mentre un giudizio può diventare troppo forte. Viene poi istituito un comitato tecnico faunistico-venatorio, nel quale trovano spazio proprio quelli che vogliono ampliare il sistema della caccia. Questo è un altro principio che viene messo in discussione; per questa ragione abbiamo presentato anche una questione pregiudiziale, perché ci sono alcune cose che davvero invertono sostanzialmente e mettono in discussione addirittura il ruolo indipendente dell'ISPRA. Si riduce così il peso delle valutazioni scientifiche indipendenti e si ampia la discrezionalità politica, che è ciò che vi piace in tutti i provvedimenti. Avete perso un referendum perché volevate la discrezionalità politica sul controllo della magistratura, quindi non è un caso che l'indebolimento di alcuni enti scientifici vi dia fastidio. Per di più, l'indebolimento dell'ISPRA è proprio uno degli aspetti che anche la comunità europea ha sottolineato, su cui ha sollevato problemi, anche se per mesi noi non sapevamo di queste posizioni.

La seconda criticità riguarda l'estensione venatoria, perché in sostanza non solo riducete il ruolo scientifico e il giudizio dell'ISPRA, ma ampliate i tempi e gli spazi per la caccia. Si interviene quindi sui calendari, si aumentano le possibilità di prelievo di specie migratorie, si estende l'accesso all'attività venatoria in territori che sino ad oggi erano destinati prioritariamente alla conservazione ambientale e alla fruizione collettiva, come le aree del demanio marittimo e le zone forestali pubbliche. Alla stessa logica rispondono gli ampliamenti delle specie cacciabili e la riduzione delle tutele di alcune specie protette. Particolarmente preoccupante è il caso del lupo, che abbiamo già discusso, per il quale si sceglie di ridurre le tutele dopo decenni di politiche che ne hanno consentito il recupero.

Preoccupa inoltre l'impostazione sulle aree protette. Mentre l'Unione europea chiede di rafforzare la tutela della biodiversità, questo provvedimento considera gli spazi sottratti alla caccia non come strumenti di conservazione, ma come limiti da ridurre.

Pertanto, questa visione in sostanza indebolisce totalmente gli strumenti di tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Questo è il dato fondamentale. Se si interviene su queste parti, è chiaro che gli ecosistemi vengono alterati e quindi avremo conseguenze in futuro. Colpisce poi la distanza tra le finalità dichiarate del provvedimento e il suo contenuto effettivo. La maggioranza richiama, ad esempio, l'emergenza cinghiali ai danni dall'agricoltura, tuttavia il provvedimento non rafforza la protezione e i controlli, ma li usa come strumento per ampliare gli spazi dell'attività venatoria.

Infine, signor Presidente, vi è una questione di metodo, ma anche di sostanza. Una riforma di questa portata avrebbe richiesto un confronto ampio, invece avete ascoltato solo il mondo venatorio e il risultato si vede. Questo disegno di legge non aggiorna la legge n. 157, ma ne modifica l'impostazione, spostando l'equilibrio dalla tutela della fauna all'espansione della caccia.

È singolare che ciò avvenga mentre questa maggioranza celebra san Francesco d'Assisi come simbolo dell'identità nazionale. Nel Cantico delle creature gli altri esseri viventi sono considerati risorse: non settore da sfruttare, ma parte di un ecosistema che appartiene a tutti noi e quindi da salvaguardare, mentre voi lo volete calpestare. Questo provvedimento, in sostanza, sembra fondarsi su un'idea opposta a quella di san Francesco.

Per queste ragioni, il nostro giudizio su questo disegno di legge è nettamente contrario. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, voi qui sicuramente avreste voluto un confronto meramente tecnico. Vi sarebbe convenuto e sarebbe stata la vostra scappatoia per evitare di avere di nuovo una società civile che si mobilita con determinazione e con forza davanti a un Governo che, ancora una volta, continua a non ascoltare.

Da mesi assistiamo a una partecipazione straordinaria, sicuramente da parte del mondo animalista e del mondo ambientalista e di associazioni storiche, ma anche da parte di nuove realtà: volontari, esperti, biologi, giuristi, attivisti, semplici cittadini che hanno scelto di non restare in silenzio, di non restare fermi. Tutto questo, invece, nel silenzio generale.

Signor Presidente, questa mobilitazione ci sta mostrando un Paese vivo, consapevole, capace di difendere quello che considera - ed è - essenziale e ci ricorda che la tutela degli animali e dell'ambiente non è una battaglia di nicchia, ma un tema che attraversa generazioni, territori e sensibilità diverse. Voi, invece, vorreste farlo passare per un capriccio ideologico e vi sarebbe piaciuto poter raccontare, con i vostri megafoni, la solita propaganda e mascherare, ancora una volta, un favore fatto a pochi a danno di molti.

Invece, siamo davanti a un allarme concreto e documentato: la tutela della fauna selvatica, la salvaguardia degli ecosistemi, la sicurezza dei territori urbani e rurali, il rispetto delle direttive europee e delle evidenze scientifiche, queste sconosciute. È proprio questo il punto centrale.

Il disegno di legge caccia non è solo un provvedimento contestato; è il simbolo di una distanza che cresce sempre di più tra istituzioni e cittadini, che si allarga ogni volta che il Governo ignora chi porta argomenti, dati e preoccupazioni legittime e che diventa evidente quando, di fronte a una mobilitazione così ampia e motivata, la risposta è il silenzio o, peggio, la chiusura.

Infatti, quest'attivazione, questa voce, è stata trattata come un rumore fastidioso di fondo. Il Governo ha tirato dritto, ignorando le richieste di chi vuole tutelare gli animali, l'ambiente, la biodiversità e la sicurezza dei territori. Il Governo ha scelto di non aprire un confronto reale, di non valutare alternative, di non considerare l'impatto che questo provvedimento potrebbe avere sugli ecosistemi. Anche questo è gravissimo. C'è stata questa valutazione.

Dove andremo a finire senza neanche sapere cos'avete valutato rispetto a quello che state introducendo? È un atteggiamento che non sorprende più, ma che continua comunque a preoccupare, perché non è un episodio isolato. È il vostro metodo e noi, come opposizione, abbiamo ovviamente il dovere di denunciarlo. Tale metodo marginalizza chi porta competenze, chi porta dati e chi porta responsabilità etiche e riduce la partecipazione a un fastidio da gestire e da eliminare, non certo a una risorsa da valorizzare.

Il Governo non ha ascoltato quando le associazioni hanno denunciato il rischio d'indebolire questa tutela della fauna selvatica. Non ha ascoltato quando gli esperti hanno avvertito sulle ricadute per la sicurezza dei territori, come non ha ascoltato quando le organizzazioni ambientaliste hanno richiamato gli obblighi europei ad evidenze scientifiche. Non ha ascoltato nemmeno quando migliaia di cittadini hanno riempito piazze, hanno firmato petizioni, hanno chiesto attenzione.

Il Governo non ha ascoltato, anzi, diciamolo con franchezza: il Governo non si è degnato di ascoltare, l'ha ignorata scientemente, ma quella mobilitazione non si è affatto attutita, né assolutamente fermata; oggi, nero su bianco, è una proposta di legge d'iniziativa popolare avanzata da diverse associazioni. Voglio approfittare di questa occasione, signor Presidente, per riconoscere il valore di questa iniziativa popolare, perché è caduta nel nulla; ci è stato dato un contentino, è stata incardinata, ma poi la cosa è stata nascosta ed è stata messa nel cassetto.

Signor Presidente, guardiamo ai fatti: su un piatto della bilancia abbiamo il Governo, che prova a rilanciare l'attività venatoria, e sull'altro abbiamo i cacciatori, che diminuiscono. Le licenze sono crollate da oltre 719.000 nel 2015 a 588.000 nel 2024, con un calo del 18 per cento. Ci chiediamo allora: perché tutto questo? Perché oggi stiamo discutendo di questo? È evidente che il Paese sta andando in una direzione; perché allora il Governo si ostina ad andare dalla parte opposta? Ve lo possiamo dire noi il perché: perché ciò che ha sempre caratterizzato questo Governo, da quando si è insediato, è la tutela degli interessi di pochi a danno dei molti. (Applausi). Lo abbiamo visto con la sanità pubblica, con la scuola, con le banche, con le assicurazioni, con le armi, con la speculazione energetica (e qui mi taccio).

La proposta di legge popolare si muove invece nel solco della Costituzione rinnovata: l'articolo 9 tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce gli animali come esseri senzienti. Sembrano concetti scontati o banali da ricordare, ma evidentemente non lo sono: è il Governo, non i cittadini, a essere fuori tempo massimo. Il testo popolare, signor Presidente, è chiaro e rigoroso. L'iniziativa popolare propone una riforma complessiva della tutela della fauna selvatica: ribadisce che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato - continuiamo a ripeterlo - e affida allo Stato stesso la protezione di lupi e orsi, puntando sul mantenimento del loro stato di conservazione e sulla prevenzione dei conflitti con le attività umane. Riconosce solo controlli faunistici non cruenti sotto la supervisione della Polizia, contestando l'idea che la caccia serva all'equilibrio ecologico - questa è veramente una barzelletta - e ricordando che gli abbattimenti possono invece favorire la proliferazione di specie come i cinghiali. È inutile che continuiate a raccontarvi una favola a cui non crede nessuno, perché ci sono i dati che dimostrano il contrario.

La proposta sottolinea inoltre i rischi per la sicurezza pubblica, citando centinaia di morti e migliaia di feriti in incidenti di caccia negli ultimi anni, spesso in aree frequentate dalla popolazione. Recepisce il regolamento europeo sul ripristino della natura, imponendo alle Regioni il recupero del 90 per cento degli habitat degradati entro il 2050, e introduce sanzioni severe per chi danneggia la fauna selvatica: un qualcosa che dovrebbe essere una priorità per chi opera nel Parlamento.

Infine abroga l'articolo 842 del codice civile, lo ribadiamo, eliminando il diritto dei cacciatori di entrare nei terreni privati senza il consenso del proprietario, in linea con le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono ai proprietari la possibilità di opporsi alla caccia per motivi etici. Ma veramente siamo arrivati a questo? Cioè, io non posso decidere se nel mio territorio si entri o meno per praticare la caccia? Stiamo scherzando? (Applausi).

Guardi, Presidente, noi che abbiamo sostenuto i promotori di questa proposta d'iniziativa popolare per lo stop alla caccia avevamo già ribattezzato il vostro provvedimento "sparatutto", ma, se non avesse lasciato la maggioranza per nidificare altrove, avreste potuto chiamarla tranquillamente "legge Pozzolo", poiché reca il principio per cui non importa dove sei o con chi sei: se ti fa stare meglio, puoi sparare ovunque e a qualsiasi cosa. Questo è quello che rappresenta questa maggioranza. (Applausi).

Colleghi, questa proposta popolare invece è un atto di civiltà, è un passo verso un modello di convivenza con la fauna fondato su scienza, prevenzione e metodi non cruenti. È ciò che i cittadini ci chiedono, è ciò che chiedono le future generazioni.

Il Governo può forse continuare a ignorare questa mobilitazione; che lo faccia, ma noi non possiamo farlo, il Parlamento non lo può fare, per definizione non lo dovrebbe fare.

Il vostro è un approccio che impoverisce il dibattito democratico, riduce lo spazio del pluralismo e trasforma il dissenso, che dovrebbe essere una risorsa, in un elemento da marginalizzare. Qui dovremmo aprirci con serenità, con tranquillità e con curiosità al confronto tra posizioni diverse. Quello del confronto è un valore che dovremmo valorizzare e non compromettere e mortificare continuamente. Infatti, a differenza di questo Governo e del suo agire, proprio perché crediamo nella qualità del processo democratico, riteniamo indispensabile mantenere un dialogo autentico e costruttivo anche con il mondo venatorio: si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Un confronto è ciò che avremmo voluto utilizzare proprio per migliorare il testo di questo provvedimento.

Concludo, poiché vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando. Vorrei condividere con voi una riflessione che, secondo me, rispecchia quello che succederà. Siamo sempre più convinti che una legge che nasce dal dialogo sia una legge più forte. Una legge che nasce dal Governo, da un Governo che addirittura non ascolta, è una legge più debole, che non funziona e che non funzionerà mai. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANA' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo ben trentaquattro anni dall'ultima disciplina organica, finalmente ci troviamo a discutere e a votare una revisione che è tanto attesa. Non è attesa - come dicono le opposizioni, giusto per denigrare e sminuire il lavoro di questa maggioranza e del Governo - dalle cosiddette lobby delle doppiette. È attesa da un mondo che muove economia e che ruota attorno alle attività venatorie, alle attività alberghiere e quindi turistiche, alle attività rurali e soprattutto alle attività agricole. Si tratta di una revisione necessaria e non più rimandabile della normativa sulla tutela della fauna selvatica e sulla gestione del prelievo venatorio. La famosa legge n. 157 del 1992 ha certamente prodotto allora, trent'anni fa, dei risultati importanti, ma oggi ci corre l'obbligo di adeguarla a una realtà che è profondamente mutata. Sono passati più di tre decenni e l'ambiente naturale italiano, com'è naturale che sia, si è modificato, la superficie boscata è aumentata, le colture agricole si sono evolute e la biodiversità ha assunto anche dinamiche radicalmente diverse. Specie che un tempo vivevano in realtà circoscritte, in particolare penso agli ungulati come daini, caprioli e cinghiali, oggi registrano una presenza massiccia su tutto il territorio nazionale, fino a ritrovarceli anche nelle nostre città, Roma compresa. È anche da considerare il numero dei cacciatori che in questo trentennio si è ridotto di due terzi. Ce lo chiede con urgenza il mondo agricolo, uno dei primi motori economici del Paese, che vive quotidianamente la criticità di una fauna che non è più governata. Non si può pretendere che l'agricoltore, che è l'attore principale di questo mondo, resti estraneo alla gestione del territorio.

In questo percorso di riforma, l'attenzione e l'impegno della Lega sono stati massimi, orientati a introdurre nel testo concretezza, rigore e semplificazione. Ci sono importanti emendamenti che abbiamo voluto offrire, parecchi dei quali sono stati anche approvati. Di un paio orgogliosamente sono primo firmatario e penso anche all'emendamento sul lupo, che permette alle amministrazioni di continuare a svolgere le medesime funzioni di monitoraggio, tutela e prevenzione dei danni. Penso all'emendamento che stabilisce che l'attestato di abilitazione al prelievo di selezione degli ungulati rilasciato da una qualsiasi amministrazione regionale finalmente abbia validità su tutto il territorio nazionale.

Questo è un provvedimento che introduce un principio cardine che la Lega sostiene da sempre con determinazione: il passaggio dalla logica della mera e passiva protezione a quella della gestione attiva e scientifica della fauna selvatica. L'uomo, infatti, ha il dovere di regolare e controllare il corretto sviluppo della fauna per preservare l'equilibrio ecologico.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, io mi definisco orgogliosamente cacciatore perché la mia famiglia mi ha educato ad apprezzare l'arte venatoria ma, soprattutto, il rispetto della natura. Qui, nella veste di legislatore, abbiamo però il dovere di mettere da parte passioni e interessi privati, agendo nell'interesse della collettività e dei concittadini che ci hanno dato fiducia, ed è per questi motivi che la Lega sosterrà con forza questo provvedimento fino alla sua approvazione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, in Italia, com'è noto, abbiamo tante questioni aperte, tanti problemi e tante vicende che riguardano i nostri territori, a partire dal problema degli incendi: nel 2025 abbiamo conquistato il primato europeo di Paese con il più alto numero di roghi superiori a 30 ettari e oltre la metà di questi era di origine dolosa. Abbiamo un problema di siccità ormai strutturale, che colpisce la nostra agricoltura e compromette la biodiversità, per non citare poi il dissesto idrogeologico che conosciamo molto bene e che minaccia interi territori.

Abbiamo questi e molti altri problemi, eppure il Governo ritiene prioritario riscrivere le regole sulla caccia. È una scelta che ci sorprende nel merito, ma non nella forma in sé, perché questo provvedimento ci racconta molto di come la destra interpreti i problemi del Paese. Piuttosto che investire nella tutela del territorio, nella salvaguardia degli ecosistemi e nella protezione ambientale - insomma, piuttosto che guardare al benessere verde di questo Paese - la maggioranza concentra le proprie energie su una materia che da più di trent'anni preserva con cura la fauna selvatica in quanto patrimonio della collettività.

Secondo il Governo, questo disegno di legge modernizza il Paese. Ma è così che si modernizza un Paese? Oppure lo si fa migliorando le conoscenze scientifiche, aggiornando gli strumenti di tutela perché siano al pari delle nuove sfide ambientali e rendendo più efficace la protezione del patrimonio naturale? Cioè, in pratica, attraverso misure fondamentali che questo disegno di legge non include e non prevede nemmeno lontanamente. Quello che volete fare con il vostro provvedimento è limitare il peso delle valutazioni tecnico-scientifiche, alterando gravemente l'equilibrio che ha ispirato la legge del 1992.

Pochi anni fa abbiamo votato in quest'Aula di inserire nella Costituzione della Repubblica che l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi vanno tutelati anche nell'interesse delle future generazioni. E il fatto più sorprendente, oggi, è che tutto questo avviene proprio dopo che questo Parlamento ha modificato l'articolo 9 della Carta costituzionale. Era un esercizio retorico? Era una formula di rito buona per ogni occasione, oppure era un fatto? Era una scelta, quella di scrivere in Costituzione che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi doveva essere scolpita nel documento più importante dello Stato. È stata una scelta politica convinta e condivisa, l'affermazione di un principio per orientare l'azione pubblica; è stato il riconoscimento che la tutela del patrimonio naturale costituisce un interesse primario della Repubblica.

Oggi, invece, la maggioranza ci propone una riforma che si preoccupa del mondo scientifico, delle associazioni ambientaliste e delle stesse istituzioni europee, perché vi siete girati dall'altra parte rispetto a loro. Ora, è difficile non vedere in questa vicenda una grande contraddizione: da una parte, si proclama la centralità della tutela ambientale, dall'altra, si predispone un impianto normativo contestato, poiché rischia di indebolire gli strumenti posti a protezione della biodiversità. Su questo punto bisogna essere molto chiari: la Commissione europea ha già trasmesso al Governo osservazioni assai critiche sul contenuto del provvedimento.

Non stiamo parlando di un avversario politico, né di una polemica ideologica. Facciamo riferimento all'istituzione che vigila sul rispetto delle direttive europee, che l'Italia è tenuta ad applicare come gli altri Stati membri. Nonostante le osservazioni della Commissione europea, il Governo non ha ritenuto di fermare o riconsiderare l'impostazione del provvedimento. Ci sembra un grave errore politico e un segnale preoccupante sul piano istituzionale. (Applausi). Quando la Commissione europea segnala possibili criticità rispetto alla normativa europea, un Governo responsabile, se è così, dovrebbe avviare una riflessione, approfondire i rilievi ricevuti e interrogarsi sulle conseguenze delle proprie scelte. In questo caso, invece, si è preferito andare avanti alla cieca.

La direzione imboccata rileva un problema che va ben oltre questo disegno di legge sulla caccia. Questa storia racconta un modo di governare: davanti a una valutazione tecnica indipendente, la destra al potere lo considera un ostacolo. Quando poi arriva un richiamo scientifico, la destra lo reputa un intralcio; se un organismo di garanzia esprime dubbi, la destra lo ritiene un fastidio. È una costante: lo vediamo quando si affrontano i temi del cambiamento climatico, lo vediamo quando si parla del consumo di suolo, lo vediamo quando si discute della tutela ambientale. Lo vediamo ogni volta che la complessità della realtà smentisce una narrazione costruita per esigenza di propaganda. È una tendenza che oggi ritroviamo in questo provvedimento. Attenzione: la questione non riguarda soltanto la caccia. Il punto vero è il rapporto fra politica e conoscenza, fra decisione pubblica e sapere scientifico, il rapporto tra interesse generale e interessi particolari. C'è un aspetto che considero particolarmente indicativo: quando questa maggioranza si trova davanti a un limite posto nell'interesse collettivo, reagisce sempre allo stesso modo. Se il limite è ambientale cerca di attenuarlo, se invece è tecnico-scientifico tenta di ridimensionarlo. Se poi deriva da una valutazione indipendente, prova addirittura ad aggirarlo: mi riferisco alla Commissione europea.

È una costante e un tratto distintivo di una destra che considera troppo spesso i limiti e i controlli come un ostacolo, anziché come garanzie. Questo disegno di legge nasce dall'idea che le regole di tutela siano eccessive e che il problema non sia la precarietà degli ecosistemi, ma l'esistenza stessa dei vincoli. È una concezione che respingiamo: i vincoli ambientali non sono un capriccio burocratico, sono la conseguenza di una realtà che nessuno può cancellare, nemmeno voi e nemmeno l'arroganza di una destra che ha dimostrato che non si ferma nemmeno davanti alla Costituzione italiana.

Gli ecosistemi hanno equilibri delicati, le specie animali hanno cicli biologici che non si possono piegare alla convenienza della politica. La biodiversità perduta non si ricostruisce con un decreto e un habitat compromesso non si può recuperare con uno slogan. Bisognerebbe custodire ciò che ha valore, proteggere quanto si è avuto in eredità, trasmettere alle generazioni successive un patrimonio integro. Dovremmo difendere le foreste, gli ecosistemi, la biodiversità, gli equilibri ambientali che abbiamo ricevuto in eredità e che abbiamo il dovere di trasmettere alle generazioni successive; invece, avviene il contrario. Sul tema della tutela ambientale la risposta della destra è sempre la solita: allenta i vincoli, riduce le garanzie e considera la prudenza come un peso.

Davanti al bisogno di aumentare la protezione di un bene collettivo, la destra sembra voglia privilegiare interessi settoriali rispetto all'interesse generale. Quando bisogna assumere una responsabilità preferite una scorciatoia. Siamo molto preoccupati, in questo provvedimento, del progressivo ridimensionamento del ruolo degli organismi tecnico-scientifici. Una democrazia moderna non dovrebbe avere paura della scienza; dovremmo utilizzarla, valorizzarla e considerarla uno strumento essenziale per assumere le migliori decisioni. La ricerca scientifica non limita la politica, ma l'aiuta; la rende più forte, più credibile e responsabile. Se invece si tenta di marginalizzare il contributo della conoscenza scientifica, il rischio è che le decisioni vengano guidate dalle convenienze spicciole, piuttosto che da valutazioni fondate. Questo è piuttosto grave, specie se riguarda il patrimonio naturale.

La legge n. 157 del 1992 partiva da un principio molto avanzato, ovvero che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Quella definizione non era casuale: significava che gli animali selvatici non appartengono a uno, a una forza politica, a un pezzo del Parlamento, ma appartengono a tutti. Voleva dire che il legislatore era chiamato anzitutto a proteggerli e che l'interesse generale veniva prima di qualsiasi interesse particolare. Quel principio rappresenta ancora oggi una delle intenzioni più importanti della legislazione ambientale italiana. Questo disegno di legge altera profondamente quell'equilibrio. La fauna selvatica non appartiene ai Governi, non appartiene alle maggioranze parlamentari, non appartiene a una categoria; appartiene alla Repubblica, è patrimonio della collettività, della comunità presente e di quella che verrà.

A questo punto viene fuori la ragione principale della nostra contrarietà a questo provvedimento, perché la sensazione è che la maggioranza consideri la fauna soprattutto come una risorsa da utilizzare, anche dal punto di vista turistico. Noi consideriamo, invece, che sia un bene da custodire. Può sembrare che ci sia una differenza sottile, ma in realtà è abissale. La destra ricava dalla propria scelta tutto l'impianto culturale di questo provvedimento, il rapporto con la scienza, con il diritto europeo, con la tutela della biodiversità e con le generazioni future. La questione che abbiamo davanti, dunque, non riguarda soltanto la disciplina dell'attività venatoria; interessa piuttosto l'idea di rapporto tra istituzioni, ambiente e interesse generale che vogliamo consegnare al Paese.

La politica può scegliere se considerare la natura come un bene comune, oppure una risorsa da utilizzare a convenienza, da spremere; può scegliere se affidarsi alla conoscenza scientifica oppure considerarla un ostacolo. La politica può decidere se attuare i principi della Costituzione, oppure se ridurli a dichiarazioni solenni, prive di conseguenze reali. È su queste scelte che si valuta la qualità di una classe dirigente e di una classe dirigente di Governo. Per questo guardiamo con profonda preoccupazione a questo disegno di legge. Non cogliamo soltanto una diversa disciplina dell'attività venatoria; vediamo invece affermarsi una concezione sbagliata del rapporto tra interesse pubblico, tutela dell'ambiente e responsabilità verso le generazioni future.

La questione che abbiamo davanti non riguarda soltanto la caccia e soltanto questo provvedimento - l'ho detto e lo ribadisco - ma ha a che fare con il modo in cui la Repubblica vuole custodire il proprio patrimonio naturale. La questione interessa il rapporto tra politica e conoscenza, come responsabilità che abbiamo verso le generazioni che arriveranno.

Per questo noi pensiamo che, oltre a smontare la legge del 1992, che aveva un suo equilibrio e funzionava, con questo provvedimento rischiate di disarticolare gli equilibri di un Paese, anche e soprattutto rispetto alle generazioni future. Per questo noi vi chiediamo, ancora ora, di fermarvi e di bloccare questo provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, nel ringraziare i colleghi, faccio presente che dal 1992 ad oggi - come lei sa benissimo, caro Presidente - tutte le forze politiche hanno chiesto interventi sulla legge n. 157 del 1992. Siccome io sono un po' pignolo, comincerò a leggere questi interventi e capirò l'imbarazzo dei colleghi che fino adesso si sono sperticati in una serie di critiche pressoché foriere di confusione, più che di chiarezza.

Il primo è il disegno di legge Ucchielli, dagli esponenti del PDS, del 1998; poi, la proposta di legge Muzio, del partito di Rifondazione Comunista, del 1999; la proposta di legge Gasperoni del PDS, del 2002; più recentemente, la proposta di legge Bargero, sempre del PD, del 2016; la proposta di legge Caretta, di Fratelli d'Italia, del 2018; il disegno di legge Berruti, di Forza Italia, del 2020; la proposta di legge Golinelli, della Lega, del 2021 e la proposta di legge - udite, udite - Vaccari del 2022. A dimostrazione che toccare la citata legge n. 157 non è una prerogativa del Governo cattivo di centrodestra, ma è una necessità che è nata all'interno delle Aule parlamentari, soprattutto dopo aver letto una situazione mutata al di fuori di esse.

Ma quella che probabilmente più di tutti ha segnato e ha tracciato l'intenzione di modificare la legge n. 157 è stata la risoluzione della Commissione agricoltura del 2021, che è stata votata senza un voto contrario e che ribadiva la necessità fondamentale di mettere mano alla legge n. 157 del 1992. E perché? (Applausi).

Perché c'era un pericoloso Governo di destra sovranista? Abbiamo sentito il senatore Irto riempirsi la bocca della parola "destra", come se fosse la causa di tutti i mali.

La realtà è molto più semplice: è l'ideologia che muove taluni interventi, mentre dall'altra parte, quella del Governo e dei firmatari del provvedimento, vi è stato il riconoscimento delle mutate condizioni rispetto al 1992, cioè a oltre trent'anni fa, che impongono un principio molto semplice - e che imporrebbero anche il silenzio quando parlano i colleghi (Applausi) - vale a dire quello di aggiornare tutto ciò che potrebbe avere e ha riflessi sulla collettività, ma che ormai è datato.

È per questo che siamo intervenuti, nella necessità d'incrementare gli strumenti di gestione. Come l'abbiamo fatto? Anche su questo ho sentito parecchie ricostruzioni abbastanza fantasiose. Quello in esame è un disegno di legge che era stato incardinato il 3 luglio 2025 e che è uscito dalla Commissione, con il mandato al relatore, il 26 maggio 2026 (pressoché un anno dopo quindi), che ha visto la presentazione di 2.162 emendamenti, dopo aver visto il Presidente delle Commissioni riunite svolgere sei ore di audizioni - ho sempre presieduto io tutte le ore di lavoro della Commissione - nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti dei vari interessi, anche contrapposti. Abbiamo letto anche tante agenzie di stampa sollecitate dai commissari, una delle quali custodisco come uno dei ricordi più cari. Mi riferisco a quella in cui si riportava che il Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato imponeva alla Commissione ritmi massacranti, semplicemente per aver convocato la Commissione alle ore 8 del mattino e alle ore 20 della sera. Ricordo sommessamente a tutti che fuori di qui c'è gente che alle ore 8 del mattino ha già finito la propria giornata lavorativa e che alle ore 20 della sera magari ne sta iniziando un'altra. (Applausi). Quindi nessuna necessità, ma probabilmente - questo sì - una propensione al lavoro diversa tra chi sta tra questi banchi rispetto ad altri: magari sarebbe stato più necessario rispetto a tante ore di lavoro una sorta di reddito di politicanza. Ma, si sa, siamo portavoce fino a quando ne vale la pena, poi, in un mese, ci trasformiamo nella casta che volevamo trasformare: e invece ci siamo noi a ricordarvi che anche qui dentro tocca lavorare e, grazie a Dio, c'è qualcuno che ha voglia di farlo.

Come dicevo, abbiamo svolto sei ore di audizioni e tre ore e quindici minuti di discussione generale. Per quanto riguarda la discussione generale, ricordo - lo ricordo ai miei colleghi relatori, presenti come me pressoché in tutte le sedute, che sono state oltre venti, mentre altri sono venuti, hanno fatto le loro più o meno brillanti dichiarazioni e poi naturalmente hanno lasciato il campo ad altri, sempre perché lavorare non è da tutti - che non si è chiusa per volontà del Presidente, ma si è chiusa nel momento in cui non c'erano più iscritti a parlare. È stata data quindi assolutamente a tutti la possibilità di dire la propria, a maggior ragione in sede d'illustrazione degli emendamenti, che ha richiesto sei ore di lavoro.

I lavori sono iniziati il 6 agosto, in una cornice paradossale, nella quale il Presidente della Commissione avrebbe voluto lavorare tutto il giorno e, invece, è stato costretto, suo malgrado, a terminare la Commissione prima, in quanto anche lì, per scarsa propensione al lavoro, si chiedeva di finire non alle ore 19 di sera, ma ben prima, perché evidentemente i trolley erano già pronti all'uscita della Commissione. È tutto documentabile, quindi non v'è tema di smentita.

Le votazioni hanno preso avvio il 31 marzo e si sono concluse il 26 maggio. Si tratta di dieci ore e quarantacinque minuti di lavoro che hanno portato il totale delle sedute a venti e il totale delle ore di lavoro a ventidue ore e venti minuti, a dimostrazione di un dibattito all'interno del Parlamento che è avvenuto eccome e di una volontà - questa sì - da parte del Governo di intervenire ove vi fossero lacune, ove la legge non fosse adatta - e probabilmente non lo era - ai tempi cambiati.

Dico questo perché in questi trent'anni abbiamo visto il cambiamento climatico diventare un fattore con effetti sia sulla nidificazione sia sulla migrazione. Quando poi si parla dei valichi alpini o quant'altro bisognerebbe avere una lettura della realtà un po' più puntuale. Parlo di lettura della realtà perché tante volte - e tanti miei colleghi che vengono dalle aree rurali lo capiscono - noi delle aree rurali e delle aree montane, pur rappresentando la maggioranza delle aree di questa Nazione, patiamo lo spopolamento sotto il profilo squisitamente abitativo, ma anche e soprattutto il fatto di contare poco, semplicemente perché i numeri non ci danno ragione.

Fino a trent'anni fa il 70 per cento della popolazione viveva nelle aree rurali e solo il 30 per cento nelle aree urbanizzate; oggi stiamo assistendo a una sostanziale parità e tra trent'anni, o probabilmente tra venticinque, ci sarà un rovesciamento di tutto ciò. Lo dico perché la visione urbanizzata - mi verrebbe da chiamarla borghese - della società è in netto contrasto - purtroppo o per fortuna - con la visione rurale: non comprendere che nelle aree rurali, che rappresentano la stragrande maggioranza di questo Paese, il problema di una crescita smisurata di determinati tipi di fauna selvatica, soprattutto il sovrappopolamento, crea danni alla biodiversità non solo animale, ma anche vegetale, significa semplicemente non conoscere cosa accade fuori dal proprio quartiere della propria città. (Applausi). Questo è un dato di fatto oggettivo.

Noi non abbiamo bisogno di dimostrare tutto ciò con enunciazioni di principio o con slogan, perché con questa proposta legge abbiamo deciso di affrontare problemi complessi in maniera strutturale e abbiamo deciso di farlo cambiando gli strumenti, tenendo un focus importante, che è quello della protezione. Il disegno di legge in esame, come la legge n. 157 del 1992, ha come spirito la protezione della fauna selvatica, e noi la vogliamo fare attraverso la gestione della fauna selvatica. Crediamo che, in un mondo per certi versi eccessivamente antropizzato, com'è quello di oggi, sia assolutamente strategico e fondamentale il ruolo dell'uomo come bioregolatore. Capisco che questo possa mettere profonda ansia a chi crede che la natura, invece, farebbe tutto da sola, ma segnalo sommessamente che la civiltà umana nasce nel momento in cui l'uomo feconda la terra attraverso l'agricoltura. (Applausi). È stata la fecondazione della terra attraverso l'agricoltura che ha plasmato il nuovo paesaggio e, all'interno di questo esso, anche la fauna selvatica va gestita. La maniera con cui vogliamo gestirla noi è la legge n. 157 del 1992.

Concludo sorridendo rispetto a taluni slogan che ho letto: si sparerà in spiaggia, si sparerà nei centri delle città. Nulla di tutto questo. Qualcuno confonde le spiagge con le aree demaniali e ci sta; probabilmente vivere, nascere e crescere in mezzo al cemento non consente nemmeno di vedere cosa sono le spiagge e le aree umide; probabilmente qualcuno confonde le spiagge con le aree umide; probabilmente qualcuno non è edotto del grande lavoro che è stato fatto in questi anni dai cacciatori nel recupero e nella gestione delle aree umide, come dello straordinario lavoro fatto dagli agricoltori, e questo posso dirvelo con assoluta certezza, perché lo dico da sindaco, quindi so di non poter essere smentito, mentre la stragrande maggioranza di voi purtroppo non ha amministrato neanche la cuccia del cane. (Commenti). Vi auguro di essere eletti in un consiglio comunale e di poter essere utili alla vostra comunità come lo sono stato io per quindici anni. Vi sareste accorti che, nelle aree rurali e montane, gli agricoltori e, assieme a loro, i cacciatori hanno costituito uno degli strumenti più straordinari ed eccezionali per mantenere l'ambiente. (Applausi). Sono stati bioregolatori, lo hanno fatto. Inoltre, nell'ultima audizione il commissario Filippini sulla peste suina africana è stato chiaro: a domanda precisa, ha risposto che, se oggi non avessimo i cacciatori, faremmo molta più fatica a gestirla. (Applausi).

Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e soprattutto vi esorto a non farvi condizionare - lo dico ai colleghi dell'Assemblea - dalla vulgata ideologica di chi non ha mai visto un'area rurale e vorrebbe legiferare senza conoscere. Quindi conoscere per legiferare. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,23, è ripresa alle ore 16,09).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,09)

La seduta è ripresa.

Proseguiamo la discussione dei disegni di legge nn. 1552, 596, 1302, 1577, 1656. Questa mattina si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signora Presidente, questa mattina abbiamo sentito in quest'Aula tutto e il contrario di tutto e, quindi, credo sia giusto fare brevemente il punto della situazione, in qualità di relatori, a proposito dell'esigenza di riformare la legge n. 157 del 1992. Tale esigenza nasce soprattutto dal fatto che - come alcuni hanno ricordato negli interventi - il contesto faunistico, quello agricolo e soprattutto quello sociale sono profondamente cambiati rispetto a quelli esistenti oltre trent'anni fa. Intanto ci sono state una crescita incontrollata di alcune specie e una certa gestione dell'attività della biodiversità.

Non dimentichiamoci che la legge n. 157 fu concepita in una fase storica nella quale molte specie selvatiche risultavano in diminuzione. Oggi la situazione è radicalmente diversa. In particolare, se prendiamo ad esempio il numero dei cinghiali, questo è cresciuto fino a superare il milione e mezzo di capi, secondo le principali stime, con densità particolarmente elevate in molte aree rurali e soprattutto in quelle periurbane, ma direi anche urbane, avendo assistito a dei casi particolarmente complicati per la sicurezza dei cittadini. Anche altre specie hanno registrato incrementi significativi. In questo contesto, la semplice tutela non è più sufficiente, ma occorre affiancare una protezione e una gestione attive, soprattutto per quanto riguarda tutta la popolazione faunistica, finalizzate al mantenimento dell'equilibrio ecologico e alla riduzione degli impatti sulle attività umane.

C'è poi la sicurezza pubblica: non dimentichiamo gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. L'aumento degli ungulati, per esempio, ha prodotto conseguenze rilevanti sulla sicurezza pubblica. Secondo i dati dell'Osservatorio della sicurezza stradale, nel solo 2024 si sono verificati 199 incidenti stradali gravi per la presenza di animali, che hanno causato 14 vittime e 254 feriti. Oltre il 90 per cento di questi eventi è stato provocato da fauna selvatica, principalmente cinghiali. Tali dati non comprendono però le migliaia di collisioni che provocano soltanto danni materiali ai veicoli e non fisici ai conducenti, o comunque a coloro che transitano. La crescente presenza di animali selvatici lungo le infrastrutture stradali rappresenta, pertanto, un problema di sicurezza che richiede strumenti più efficaci di controllo e di contenimento.

Vi è inoltre anche il tema - non dimentichiamocelo mai, perché abbiamo sì l'agricoltore, ma abbiamo anche l'allevatore - degli allevamenti. Negli ultimi decenni per esempio - io vengo da un'area particolarmente vocata a questo scopo - la popolazione del lupo ha registrato una significativa espansione territoriale. Le stime più recenti indicano oltre 3.000 esemplari distribuiti lungo la Penisola. Tale risultato costituisce un importante successo sotto il profilo della conservazione della specie, ma ha determinato anche un aumento degli episodi di predazione ai danni di allevamenti ovini, caprini, bovini, e delle relative segnalazioni. Numerosi allevatori denunciano perdite economiche rilevanti, procedure di risarcimento lente, difficoltà operative nella protezione dei greggi. La riforma mira quindi ad adeguare gli strumenti di gestione alle mutate condizioni faunistiche e territoriali. Non dimentichiamoci che, in tema di transumanza, alcuni allevatori hanno addirittura rinunciato a trasferirsi in montagna nel periodo estivo, perché è a rischio la sicurezza personale loro nonché quella degli animali.

Ricordo poi i danni economici al sistema agricolo, come è stato detto anche questa mattina.

Secondo stime importanti, i danni causati dalla fauna selvatica ammontano a oltre 200 milioni di euro l'anno. Le colture maggiormente colpite sono i cereali, i vigneti, i frutteti e le coltivazioni orticole. In molte aree rurali, i danni subiti dagli agricoltori non vengono rimborsati integralmente, oppure richiedono tempi molto lunghi per il riconoscimento degli indennizzi. Inoltre, la presenza incontrollata di cinghiali, cervi, caprioli, nutrie e storni determina costi indiretti legati alla prevenzione e alla protezione delle colture.

A mio avviso, un altro tema sostanziale che non va sottovalutato è la diminuzione del numero dei cacciatori, come dicevamo questa mattina. Si è verificata una situazione paradossale: mentre il numero degli operatori coinvolti nella gestione venatoria è drasticamente diminuito - parliamo di circa 500.000 persone dedite a questa attività - le popolazioni di numerose specie selvatiche sono aumentate in modo estremamente significativo. Ciò ha reso necessario aggiornare lo strumento legislativo. Trattandosi della stessa legge, adeguare la normativa significa naturalmente metterci mano e avviare un confronto, come è stato fatto in Commissione e come faremo nei due rami del Parlamento. Credo sia stato detto bene questa mattina: se con la legge n. 24 del 2024 abbiamo definito l'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, dobbiamo anche ricordarci di un'altra figura di cui ci si dimentica troppo spesso. Io non sono un cacciatore, e lo dico quindi in modo disinteressato: anche la figura del cacciatore contribuisce alla gestione straordinaria. Se venisse meno, dovremmo sicuramente attuare altre misure di sicurezza, come è stato fatto in alcuni Paesi attraverso l'utilizzo dell'esercito e delle forze militari.

Molte di queste situazioni, dall'influenza aviaria alla peste suina africana - tra l'altro si è spostata proprio in questi giorni in un'importante Regione del Nord - dimostrano che la fauna selvatica, essendo vettore di malattie, ha assolutamente bisogno di essere gestita, anche per la sua stessa protezione.

Perciò, signora Presidente, credo che possiamo proseguire nella nostra attività. Voglio ringraziare il sottosegretario La Pietra e il Governo che in questo periodo importante hanno speso tempo e risorse per portare avanti il provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signora Presidente, innanzitutto mi permetta di ringraziare tutti i colleghi senatori. Il dibattito che si è svolto qui in Aula, pur vedendo contrapposte posizioni legittimamente distanti, è stato sicuramente pacato e consono a questo luogo. Ringrazio anche i membri delle Commissioni 8ª e 9ª per il particolare lavoro svolto. E ci tengo a ringraziare personalmente i due relatori, la senatrice Tubetti e il senatore Bergesio, sia per l'attività svolta sia per i loro emendamenti, puntuali e tempestivi nel migliorare il testo e nel rimuovere le criticità emerse durante il dibattito in Commissione. Un ringraziamento personale mi permetta di farlo al presidente De Carlo, per la conduzione dei lavori delle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Parto da uno spunto nato da due interventi tra loro distanti nel contenuto. Il senatore Spagnolli ha aperto il suo intervento evidenziando come il dibattito si sia spostato su un piano prettamente ideologico, tra favorevoli e contrari alla caccia, entrando poco nel merito del provvedimento. Concordo con lei, senatore.

Permettetemi poi di citare come riferimento l'intervento della senatrice Licheri, che ha aperto il suo discorso rivolgendosi alla maggioranza o al Governo - non ricordo bene - con più o meno le seguenti parole: a voi sarebbe sicuramente convenuto se fossimo scesi sul confronto tecnico. Di fatto, interpreto queste parole in maniera positiva: se si fosse cioè sgombrato il campo della discussione da una serie di temi puramente ideologici e si fosse scesi sul confronto puramente tecnico del provvedimento, molto probabilmente - a dire anche della senatrice Licheri - sul piano tecnico forse non avremmo del tutto torto, ma avremmo molta ragione. (Applausi).

Alcune considerazioni veloci: era necessario modificare la legge n. 157? Sì, lo hanno detto in tanti, tanti ci hanno provato, il senatore De Carlo ha elencato tutta una serie di provvedimenti che nel tempo sono stati presentati, ma che non hanno mai avuto attuazione. Soprattutto, era importante farlo perché sono cambiate le esigenze, sono cambiate le situazioni rispetto al 1992. È cambiato il clima, è cambiata la popolazione faunistica; oggi abbiamo una proliferazione di ungulati che nel 1992 non c'era. Sono cambiati i livelli istituzionali di competenza: prima era tutto basato sulle Province; oggi, a causa della riforma Delrio, le Province non hanno più queste competenze, ma la stragrande maggioranza di queste è spostata alle Regioni. Quindi, il testo doveva essere adeguato, così come è cambiata anche la pressione venatoria. Sono tutti elementi che ci portavano alla conclusione che il provvedimento andava adeguato.

Non da ultimo - come già citato precedentemente in altri interventi - abbiamo modificato il provvedimento in linea con il mandato parlamentare, che nella scorsa legislatura è stato dato al Governo, con la votazione della risoluzione a conclusione dell'Affare assegnato n. 337 del 2021, approvata senza alcun voto contrario da tutti i rappresentanti dei partiti in Parlamento. Quella risoluzione - leggo - impegna il Governo a rivedere il quadro normativo a partire dalla legge n. 157 del 1992, affinché la gestione della fauna selvatica sia finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie animali, anche in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche, soprattutto quelle agricole. Questo era quanto approvato dalla Commissione agricoltura, queste erano le linee di indirizzo e su queste linee di indirizzo ci siamo mossi. Quindi, abbiamo modificato la legge n. 157 del 1992 - come avete ascoltato - seguendo un indirizzo preciso, cioè la gestione come strumento per raggiungere l'obiettivo della conservazione - la conservazione è l'obiettivo, la gestione è lo strumento - conseguentemente in linea con il dettato costituzionale di cui all'articolo 9, che tutti noi abbiamo contribuito a modificare: gestire per conservare.

Vedete, colleghi, ogni posizione è legittima, ma ho ascoltato sia in Commissione che in Aula alcune affermazioni che veramente non hanno alcun fondamento, nemmeno letterale nel testo che abbiamo presentato; non dico giuridico, ma nemmeno letterale. Ho sentito dire cose che non aiutano il dibattito e neanche la corretta informazione ai cittadini, perché fondamentalmente sono sbagliate, false. Io non so dove avete letto che abbiamo aperto l'attività venatoria per tutto l'anno: l'ho sentito dire più volte, sia in Commissione che in Aula. Noi non abbiamo aperto alcuna attività venatoria per tutto l'anno, ma abbiamo delegato le Regioni nei loro piani faunistici venatori a prolungare, se ne ritengono la necessità - il clima è cambiato e le esigenze del Friuli-Venezia Giulia sono diverse da quelle della Sicilia - sempre dopo parere scientifico, dell'ISPRA in particolare, il loro calendario venatorio per dieci giorni.

Questo abbiamo fatto.

A proposito della caccia sulle spiagge, ma veramente? Io credo che non ci crediate neanche voi, oggettivamente, quando dite una cosa del genere. (Applausi). Basta leggere il provvedimento. Non c'è scritto da nessuna parte che viene autorizzata la caccia, l'attività venatoria sulle spiagge. Ho visto delle slide bellissime con i cacciatori, tutti vestiti, in mezzo agli ombrelloni e alle sdraio. Peraltro la caccia d'estate non si fa, vi do questa notizia, tanto per essere chiari. (Applausi).

Comunque sia, se leggete attentamente il provvedimento, vi rendete conto che non c'è scritto da nessuna parte che è aperta l'attività venatoria sulle spiagge. Forse vi confondete con le coste, dove ci sono le lagune, dove ci sono gli estuari dei fiumi. Ma questo - guardate - è sempre stato autorizzato e gestito dal 1992, dalla legge n. 157 stessa. Quindi leggete il testo, perlomeno, prima di fare delle affermazioni non coerenti con la realtà.

Ho sentito dire che consentiamo gli strumenti ottici per l'attività venatoria. Gli strumenti ottici non sono autorizzati per l'attività venatoria generale - peraltro, per l'attività venatoria generale è proibito andare a caccia di notte - ma sono autorizzati solo per la caccia di selezione, e cioè per quei cacciatori appositamente formati e preparati. La caccia di selezione è basata solo su criteri scientifici, cioè mira a identificare il tipo di capo da abbattere, che sia ammalato o anziano. Questa è la caccia di selezione. Forse - lo dico solo per chiarezza - converrebbe approfondire un po' il tema, tutti noi, per capire le differenze fra l'attività venatoria, la caccia di selezione e la caccia di controllo: sono tre cose completamente diverse. Vi do una notizia: la caccia di selezione e di controllo è autorizzata tutto l'anno, ma da sempre, dal 1992 in poi. L'attività venatoria è un'altra cosa. Quindi approfondiamo i temi.

ISPRA non viene assolutamente declassata, anzi viene affiancata dal tavolo tecnico faunistico-venatorio. Peraltro, attenzione, il tavolo faunistico-venatorio è previsto dalla stessa legge n. 157 del 1992, ma per anni non è stato mai convocato. Solo grazie a questo Governo è stato riattivato per dare un supporto complessivo e lì siedono anche le associazioni ambientaliste.

Ho sentito dire che da oggi sui valichi si può andare a caccia liberamente e che i cacciatori saranno lì, tutti pronti ad aspettare la fauna migratoria in arrivo per poterla abbattere. Guardate che non è così. Anche in questo caso vi invito ad approfondire il tema. I valichi sono ben definiti. Verrà fatta una cartografia precisa e, all'interno di ogni zona definita come valico, verrà attuata la direttiva Uccelli, affinché sia costituita una ZPS, una zona di protezione speciale. Cos'è una zona di protezione speciale? È un meccanismo che indica specifici regolamenti per definire tempi, modi e specie cacciabili, dalla fauna migratoria fino alla fauna terrestre.

Ho quasi finito, Presidente. Un breve accenno sulle aziende faunistiche. Non è automatico che le aziende faunistiche vengano trasformate in aziende privatistiche. Viene data la facoltà - quindi è volontario - su autorizzazione della Regione - quindi c'è una volontà e poi ci deve essere un'autorizzazione della Regione - affinché esse vengano trasformate da aziende senza scopo di lucro in aziende imprenditoriali. Faccio presente, anche, che non è stata toccata assolutamente la percentuale di territorio destinata alle aziende faunistiche; quella era stabilita e quella è rimasta e, quindi, non c'è alcun aumento del territorio per quanto riguarda le aziende faunistiche. Ciò risponde a due elementi importanti: in primo luogo, non essendoci aumento della superficie delle aziende faunistiche, andiamo incontro all'esigenza di mantenere l'attività venatoria - come qualcuno ha già detto - di carattere sociale.

Così rimane, non viene modificata, ma potrà dare alle aziende che vogliono investire sulle aree minori - le aziende faunistiche tendenzialmente sono sempre nelle aree interne - la possibilità di investire in quelle aree e permettere anche uno sviluppo economico.

Nessuna repressione delle libertà, ognuno può essere libero di manifestare il proprio pensiero, purché lo faccia nella legalità, purché questo non comporti pericolose o abusive azioni contro lo svolgimento di un'attività autorizzata per legge - volente o no, oggi l'attività venatoria è autorizzata per legge - e, soprattutto, contro l'attività di controllo.

Permettetemi di citare, non da ultimo, la norma che noi definiamo anti-bracconaggio. Ogni tanto ho sentito dire che noi strizziamo gli occhi ai bracconieri: niente di più falso. Noi abbiamo inserito una norma che di fatto raddoppia e quadruplica tutte le sanzioni amministrative che erano inserite all'interno della legge n. 157 del 1992, dando un messaggio chiaro: chi sbaglia paga finanziariamente e penalmente e su questo si può stare tranquilli che ci sarà la massima attenzione da parte del Governo, così come possono stare tranquilli tutti quei cacciatori che svolgono la loro attività rispettando le regole.

Infine, mi faccia dire solo una cosa, signora Presidente, sulla figura del cacciatore, di cui molte volte si è detto negli interventi: qualcuno lo ha definito anche in maniera offensiva. Consentitemi di ricordare, a me stesso e a voi, colleghi, la sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 17 febbraio 2021, in cui la Corte riconosce l'utilità pubblica del cacciatore e lo dico per dare un giusto inquadramento, sia all'attività venatoria che alla figura del cacciatore, contro ogni pregiudizio che purtroppo ho sentito in quest'Aula e fuori.

Concludo nel ribadire quanto queste modifiche, al di là delle fake news che vengono diffuse, siano necessarie per rendere la n. 157 del 1992 una legge al passo con i tempi, rimanendo al contempo l'importante strumento di regolazione degli ultimi 34 anni. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

LICHERI Sabrina (M5S).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiediamo di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1552.

Lo chiediamo e insistiamo perché abbiamo letto e approfondito anche noi il provvedimento. Oggi è stata un'occasione per sentire la maggioranza parlare in maniera decisa e determinata di questa proposta di legge, cosa che non è avvenuta in Commissione. Comunque apprezziamo questo sforzo, ma non ci avete assolutamente convinti, perché la carta canta. Abbiamo letto il provvedimento in esame, lo abbiamo approfondito: c'è uno svuotamento del nostro attuale riferimento in materia di tutela della fauna selvatica e la Costituzione, è stata calpestata. Mi riferisco all'articolo 9: come si fa a dire che non sono stati violati i principi costituzionali? Lo leggiamo nel provvedimento: quando parliamo di compressione del diritto di manifestare la propria opinione, il proprio pensiero, carta canta, signor Sottosegretario. Se infatti lei mi dice che sarà contrastata ogni manifestazione illegale, c'è bisogno di dirlo? Questo è nella natura delle cose.

La realtà è che nel provvedimento in esame non è scritto così; c'è scritto tutt'altro ed è questo tutt'altro che noi contestiamo ed è per questo, signora Presidente, che chiediamo il non passaggio all'esame degli articoli. (Applausi).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Misto-AVS alla proposta della senatrice Licheri.

Anche dal nostro punto di vista il provvedimento di cui stiamo discutendo è profondamente sbagliato, profondamente pericoloso e profondamente in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione.

Quindi, appoggiamo la richiesta di non passaggio agli articoli presentata dalla senatrice Licheri.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli.

Non è approvata.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 5.0.16, 17.0.400, 19.0.309, 19.0.347, 19.0.318, 19.0.360, 19.0.327, 19.0.319, 19.0.323, 19.0.348, 19.0.328, 19.0.334, 19.0.325, 19.0.331, 19.0.351, 19.0.352, 19.0.322, 19.0.326, 19.0.363, 19.0.308, 19.0.354, 19.0.324, 19.0.316, 19.0.315. 19.0.349, 19.0.304, 19.0.359, 19.0.336, 19.0.303, 19.0.305, 19.0.329, 21.301 e 21.303.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1552, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, con l'emendamento 1.39 propongo di sostituire le parole: «e la protezione» con le parole: «e la conservazione», perché il termine "conservazione" è quello usato oggi a livello internazionale in tutti i provvedimenti che riguardano, per l'appunto, la conservazione della natura, che va conservata e non protetta.

È un grande passo in avanti anche il fatto di inserire nel titolo della legge la protezione, ma sarebbe un passo più completo e più in linea con l'attualità internazionale scrivere "conservazione".

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, e all'emendamento 1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento tentiamo di riportare il dibattito sul terreno della responsabilità. Questa maggioranza sta costruendo una legge che amplia l'attività venatoria, checché se ne dica; noi proponiamo invece più sicurezza, più controlli e più tutela.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,39)

(Segue LICHERI Sabrina). Chiediamo di non estendere i periodi di caccia (nessuno ha detto che si potrà cacciare tutto l'anno, abbiamo detto che i periodi di caccia saranno estesi), chiediamo di impedire che i minori vengano accompagnati alle battute di caccia, di introdurre maggiori verifiche per il rinnovo delle licenze e di eliminare pratiche che noi consideriamo assolutamente anacronistiche, come la caccia con l'arco. Per questo il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, l'emendamento 1.6 sostituisce l'articolo prevedendo una modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con questa proposta chiediamo che la legge rechi nel titolo un preciso riferimento a norme per il riconoscimento della vita, della libertà, della dignità e della protezione della fauna selvatica.

Si tratta di un emendamento bandiera - lo potrei definire così - che cerca di contestare proprio la radice ideologica - non mi viene un'altra espressione in testa da utilizzare - alla base di questo provvedimento governativo. Questa è la ragione per cui all'articolo 1 abbiamo presentato diversi emendamenti: non semplicemente il soppressivo, che è stato respinto pochi minuti fa, ma una serie di emendamenti correttivi che cercano perlomeno di rimettere la tutela, la salvaguardia e la protezione dell'ambiente e delle specie al centro della discussione. Contestiamo l'introduzione della nozione di "gestione" della fauna selvatica, che in questo testo viene anteposta a quella di protezione; una scelta che consideriamo un grande problema politico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, sempre in riferimento al titolo di questo provvedimento, parlare di protezione - visto tutto quanto è contenuto nel disegno di legge - mi sembra decisamente improprio. Sosteniamo quanto già detto in precedenza, ovvero l'inserimento del termine "conservazione", nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici e ambientali, in quanto è un sistema che va tutelato. Non si possono individuare numericamente determinati esemplari, ma occorre considerare l'intero ecosistema da tutelare e proteggere.

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, visto che in quest'Aula abbiamo sentito dichiarazioni circa la volontà di utilizzare questo aggiornamento normativo, come è stato ribattezzato, per la protezione degli agricoltori dalle incursioni e dai danni di quelle specie, come il cinghiale, che creano problemi, ci domandiamo se non sia allora il caso di cambiare il titolo al provvedimento in esame. Siccome immaginavamo che fosse questo l'intento lodevole che avevate in mente voi della maggioranza con questo provvedimento che noi sciocchi, incompetenti, forse addirittura ignoranti e impreparati, non abbiamo compreso appieno, perché siamo offuscati dalla nostra ideologia animalista, perché siamo anime candide dalla profonda sensibilità e perché non siamo persone che hanno studiato e che hanno dei titoli per capire l'immensità e la profondità delle norme che avete ben pensato di inserire in questo disegno di legge, dal basso della nostra profonda ignoranza e incompetenza proponiamo di cambiare il titolo attuale con il seguente: «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma» - perché così ci direbbe la Costituzione, ma noi poverini non lo possiamo capire - «e il ripristino degli equilibri ecosistemici». Forse, se ci sono troppi cinghiali e troppi caprioli, è perché manca un predatore più alto. Però chi sono io, umile biologa, per fare una simile affermazione? Non sono mica un elevato diplomato in ragioneria che in questo campo ha sicuramente più competenza di me, che ho solo fatto qualche esame di ecologia e di zoologia all'università. (Applausi). Ecco, dal basso della mia ignoranza, chiedo scusa all'illustre ragioniere che ovviamente ne capisce più di me e annuncio, nonostante questo, il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento 1.16. (Applausi).

PRESIDENTE. Siamo tutti consapevoli della sua competenza, senatrice Pirro. Ne siamo tutti consapevoli.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Licheri Ettore Antonio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Però non si butti giù come la senatrice Pirro, mi raccomando.

SIRONI (M5S). Io sono un avvocato, non sono biologa.

PRESIDENTE. Meno male, come me. Noi sì, che siamo ignoranti.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, in relazione al titolo, la nostra sottolineatura va al fatto che, in via prioritaria, occorre indicare quello che deve essere lo scopo della norma, cioè la protezione della fauna selvatica omeoterma, e solo in seconda battuta la gestione sì, ma del prelievo venatorio.

È questo, infatti, che ha necessità di essere regolamentato, mentre la fauna selvatica deve essere banalmente e semplicemente protetta, costi quel che costi.

Sentivo il senatore Bergesio parlare di aumento della popolazione dei cinghiali e di diminuzione di quella dei lupi: io mi farei qualche domanda. Posto che i cinghiali sono stati introdotti sul territorio in modo evidentemente eccessivo, se poi si declassa il lupo a specie non sufficientemente protetta e lo si caccia, sappiamo bene che la catena alimentare prevede che il lupo mangi il cinghiale. Se noi abbattiamo i lupi, i cinghiali aumenteranno.

Oltretutto, sappiamo bene che la caccia al cinghiale, così come qualsiasi esercizio della pratica venatoria, non è una cosa banale e deve essere sostenuta da informazioni scientifiche. Se in un branco di cinghiali si uccide per errore la capobranco, tutte le altre femmine del gruppo diventano fertili mentre prima non lo erano, aumentando così la procreazione. Quindi, la base scientifica della protezione deve essere assolutamente presa in considerazione.

Si parla poi di incidenti sulle strade. Ebbene sì, gli animali attraversano la strada. In ogni provvedimento utile, ho chiesto più volte che venissero finanziati i corridoi faunistici: ovvero quei cunicoli, che spesso già esistono e andrebbero solo puliti, che passano sotto le strade ed evitano gli incidenti, sia a favore dell'essere umano alla guida della macchina, sia a favore del malcapitato animale, al quale non si può certo imputare la colpa di non conoscere il codice della strada.

Infine, la cosa bizzarra è che ci si rammarichi perché diminuisce la "specie" dei cacciatori. Beh, meno male: è una pratica ormai desueta. Tra l'altro, sottolineo che tra i senatori di maggioranza intervenuti, almeno tre o quattro hanno specificato di non essere cacciatori. Il fatto che il numero dei cacciatori sia in diminuzione è semplicemente il segno dei tempi, e l'idea di volerli addirittura importare dall'estero per svolgere questa attività mi sembra del tutto superflua. (Applausi).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la mia firma a questo e a tutti gli altri emendamenti del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ricordare a lei, all'Assemblea e a tutti noi, ricollegandomi a quanto diceva la senatrice Sironi pochi istanti fa, che questo famoso ripopolamento del cinghiale - questa "abbondanza" di cinghiali che rappresenta evidentemente una questione problematica per tutti quelli che vivono in una condizione di maggiore difficoltà - è dovuto anche al fatto che esiste una cosa chiamata cambiamento climatico.

Purtroppo, la vostra maggioranza per anni e per decenni ha totalmente ignorato questo fenomeno. Siete stati del tutto menefreghisti e negazionisti nei confronti del fatto che il clima stava cambiando drasticamente e clamorosamente nel nostro Paese, e non solo nel nostro Paese. Oggi vi confrontate, evidentemente, con conseguenze che avete drammaticamente sottovalutato. Quindi, qualche volta, forse servirebbe anche un mea culpa su quello che si è sostenuto per tanti anni.

PRESIDENTE. Spero non se ne avrà se dico che forse affermare che per decenni questa maggioranza l'ha ignorato è un po' eccessivo, perché per decenni ci sono state diverse maggioranze.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31, identico all'emendamento 1.32.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, mi sono accorta che il mio emendamento è uguale al precedente solo perché lo ha detto lei. In realtà, colgo l'occasione per fare una brevissima dichiarazione sia sull'emendamento 1.32, sia sull'emendamento 1.34 che è successivo, ma è direttamente consequenziale, perché l'uno chiede una soppressione e l'altro una modifica. Sulla scia dell'intervento della collega Sironi, vorrei far notare che il concetto di gestione viene completamente distorto e supera quello di tutela.

Signor Presidente, la gestione della fauna selvatica, che predomina la protezione, è un concetto che, a nostro avviso, tradisce una visione antropocentrica in cui l'uomo, invece che essere parte dell'ecosistema, si attribuisce dei poteri che non dovrebbe avere. Lo abbiamo detto ed è stato ribadito: sono concetti che, a nostro avviso, vanno in contrasto con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, per cui ne chiediamo la modifica, sia con la soppressione del concetto di gestione all'interno del nuovo titolo che viene definito, sia con la sostituzione del termine "gestione" con la parola "tutela". Questo perché la fauna va tutelata, non gestita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dai senatori Spagnolli e Patton, identico all'emendamento 1.40, presentato dai senatori Durnwalder e Patton.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.58, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.62, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.67.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, il Sottosegretario prima ha detto che bisogna conoscere la materia per potersi esprimere. Ebbene, io ricordo che in questo stesso provvedimento l'ISPRA, che è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ossia proprio il luogo in cui siedono gli esperti, è stato sostanzialmente silenziato. È un organo di controllo che questa maggioranza ha in fastidio; tutti gli organi di controllo sono stati silenziati e marginalizzati, in ogni caso, perché rappresentano un fastidio.

Con l'emendamento 1.67 chiediamo la promozione di modelli di convivenza non predatoria tra umani e animali selvatici. Colleghi e colleghe, è possibile, in base alla scienza, utilizzare metodi non cruenti per il controllo della fauna. Non c'è bisogno di sparare a tutto ciò che si muove per risolvere i problemi dell'agricoltura e del territorio. Questa non è scienza. La vostra non è assolutamente scienza. Invece questi metodi esistono e sono scientificamente testati e provati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.67, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, chiedo il voto favorevole della maggioranza su questo emendamento per un semplice fatto: se non ci fosse un voto favorevole, sarebbe un'ammissione di colpa bella e buona. Sa perché, Presidente? Perché noi chiediamo, con questo emendamento, che vengano inserite le parole «nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi». Quindi, se gli intenti della maggioranza sono quelli di tutelare la fauna, ma non vota a favore di questo emendamento, delle due l'una: o sta mentendo sapendo di mentire o è palese che l'intenzione è quella non di intervenire con un provvedimento a tutela degli ecosistemi e della biodiversità, infischiandosene anche dell'articolo 9 della Costituzione, ma di regalare un patrimonio comune agli interessi di una minoranza, di pochi. E sa di chi? Dell'uno per cento dei cacciatori in Italia. Quindi io invito la maggioranza a sostenere l'emendamento, a meno che con un voto contrario non voglia ammettere che la finalità non è quella di intervenire a tutela degli ecosistemi della fauna e della biodiversità, ma semplicemente di coccolare la lobby dei cacciatori.

Se posso, Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiedere alla collega di poter sottoscrivere questo emendamento.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, chiedo anch'io di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Bevilacqua risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto a giovani diplomatici

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i Segretari di Legazione vincitori dell'ultimo concorso per la carriera diplomatica, che questo pomeriggio hanno svolto una visita in Senato e hanno avuto un incontro con il presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore Maurizio Gasparri. Grazie della visita e auguri per la vostra carriera. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
1552, 596, 1302, 1577, 1656 (ore 17,03)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.69, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PIRONDINI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, illustro i nostri diversi emendamenti a questo articolo 2, perché l'articolo 2 è uno di quelli, secondo me, secondo noi, più controversi di questo provvedimento ed è anche uno degli articoli che ha visto la maggiore opposizione in queste settimane, in realtà in questi mesi, ormai, in cui si discute di questo disegno di legge, da parte di tutto quel mondo associativo che ha espresso tanti dubbi.

Anzi, approfitto anche, da questo microfono, per ringraziarli, per ringraziare molto le varie associazioni che sono scese in piazza in tutti questi giorni e che hanno animato un dibattito pubblico. (Applausi). Io penso che dobbiamo loro davvero un grande ringraziamento, perché tengono alta anche l'attenzione su questi temi e perché hanno espresso, e noi con loro esprimiamo, una serie di grandi dubbi e di grandi criticità su questo articolo 2.

All'interno di questo articolo, ci sono sostanzialmente due punti che, dal nostro punto di vista, davvero non sono minimamente accettabili. Da una parte c'è questo richiamo alle tradizioni come criterio guida, che ci sembra francamente una cosa totalmente discutibile, completamente antistorica, che davvero la dice lunga su come si sta immaginando di governare il Paese in questo momento: come se il solo richiamo alle tradizioni fosse sufficiente per mettere in campo provvedimenti che poi, però, impattano sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza, ma su questo interverrò in seguito.

Voi siete il Governo che si è riempito la bocca per mesi della retorica della sicurezza, il Governo che ha fatto i pacchetti sicurezza e poi del fatto che nel nostro Paese sono morte, negli ultimi anni, 462 persone per incidenti dovuti alla caccia e o che ogni anno muoiono 25 o 26 persone, di quelle persone, della sicurezza di quelle persone, evidentemente, non ve ne importa nulla: ma questo è un altro discorso che farò più avanti, quando ci arriveremo.

In questo caso specifico, voglio illustrare gli emendamenti che, oltre al richiamo a questo concetto e alle tradizioni, che è molto opinabile, si riferiscono a un punto, contenuto all'interno dell'articolo 2, che io penso vada messo sotto osservazione e vada radicalmente avversato, almeno dal mio, ma immagino dal nostro punto di vista. Mi riferisco all'idea secondo la quale la caccia concorrerebbe alla conservazione della biodiversità e dell'ecosistema. Peraltro, questa cosa non è assolutamente dimostrata dal punto di vista scientifico. Questa funzione conservativa della caccia non è dimostrata dal punto di vista scientifico; anzi, si cerca in questo modo di trasformare quella che comunque dovrebbe essere una attività eccezionale in una sorta di strumento ordinario di gestione ambientale, riducendo anche il ruolo del principio di precauzione e, tra l'altro, anche depotenziando, come è stato ricordato pochi minuti fa correttamente dalla senatrice Maiorino, il controllo giurisdizionale e anche il ruolo tecnico scientifico dell'ISPRA.

Per queste ragioni abbiamo presentato a questo articolo 2 una serie di emendamenti, alcuni dei quali soppressivi, come per esempio il 2.2, mentre altri, come il 2.4, eliminano questo riferimento francamente un po' assurdo alle tradizioni e altri ancora invece entrano nel merito delle ultime considerazioni che ho fatto.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, io trovo che l'articolo 2, nello stabilire che l'attività venatoria «concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema», rechi un intento nobile. Forse in parte è già così, o perlomeno sarebbe auspicabile che lo fosse. Io sono animalista, ma non sono contro la caccia a prescindere.

Purtroppo, però, questo vostro intento nobile viene smentito subito dopo, quando volete inserire la tradizione al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la tutela degli uccelli in base alla direttiva europea e alla legge nazionale. Voi volete inserire la tradizione come eccezione a questa tutela. Innanzitutto, penso che l'Unione europea una cosa del genere non l'accetterà; ma poi, vi rendete conto di quali tradizioni vi siano in Italia, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli? Uccelli canori protetti sono considerati una prelibatezza in certe Regioni; ho letto che in Calabria mangiano addirittura i gufi. Inoltre, catturano gli uccellini per farli diventare richiami vivi, in una maniera assolutamente brutale; mettono la colla sui rami, tolgono loro gli occhi con ferri roventi per farli cantare e li tengono al buio perché, quando poi vengono portati alla luce, la stessa luce fa loro male e si mettono a cantare.

Insomma, si tratta di tradizioni assolutamente barbare, che in nessun modo possono costituire un'eccezione alla tutela della biodiversità e della fauna selvatica; anzi, queste pratiche sono assolutamente e rigorosamente da proibire. Sappiamo bene che anche il bracconaggio viene spesso motivato con la tradizione e con il folklore; è sempre stato così, ma penso che la gente debba veramente smettere di pensare in questi termini e adeguarsi al tempo nel quale viviamo, consapevoli che la tutela della biodiversità e degli animali è un principio costituzionale. Voi, con questo inserimento della tradizione come eccezione, andate esattamente nella direzione contraria. Pertanto, il mio emendamento mira a cancellare questo inserimento.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, vorrei anzitutto aggiungere la mia firma all'emendamento della collega che ha appena parlato, perché il richiamo alle tradizioni mi sembra un criterio davvero incerto e non definito, che non si può generalizzare. Se dovessimo semplicemente rispettare tutte le tradizioni, come ho già avuto modo di accennare nel mio intervento in discussione generale, un tempo si bruciavano le donne perché presunte streghe. Quindi ci sono delle tradizioni che si possono continuare nel tempo e altre tradizioni che, viceversa, è bene ed è consigliato abbandonare; tra queste, per esempio, quella della caccia.

Passo all'illustrazione dei miei emendamenti, per esempio dell'emendamento 2.59.

Mi chiedo come mai Governo e relatore non ritengano meritevole di accoglimento un emendamento che chiede semplicemente che lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovano, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste riconosciute, attività di educazione civica ambientale finalizzate alla tutela della biodiversità, al rispetto della fauna selvatica e alla corretta gestione dei rifiuti sia nelle aree rurali e naturali sia in quelle urbane e periurbane limitrofe, anche in coerenza con i princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Qual è il problema di assecondare una richiesta che va in questa direzione, che non può che essere vantaggiosa per le popolazioni che capita debbano convivere con la vicinanza di fauna selvatica? Per esempio, penso alla questione dell'abbandono dei rifiuti, rispetto alla quale c'è un'istruzione da dare ai residenti, perché i rifiuti, soprattutto quelli organici, attirano gli animali che poi possono creare problemi di convivenza. Insisto pertanto affinché venga preso in considerazione questo emendamento.

All'emendamento 2.67, propongo che venga aggiunto, oltre al rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, anche quello delle disposizioni del regolamento europeo 2024/1991 sul ripristino della natura, in merito al quale il Ministero dell'ambiente proprio il 9 giugno ha chiuso la partecipazione pubblica per la predisposizione del piano per il ripristino della natura. All'articolo 11 del regolamento, al punto 3, si legge che gli Stati membri adottano misure di ripristino volte a garantire che l'indice comune degli uccelli nelle zone agricole a livello nazionale, basato sulle specie specificate all'allegato 5, indicizzato al 1° settembre 2025, pari a cento, raggiunga livelli progressivamente più alti sino a raggiungere il 130 su 100 nel 2050. L'Italia fa parte dell'elenco degli Stati membri con popolazioni di uccelli storicamente più esaurite nelle zone agricole. L'allegato 5 del regolamento elenca 30 specie di uccelli protetti che quindi non possono essere cacciati.

Il solo fatto che questo disegno di legge non si adegui a un regolamento europeo cogente e immediatamente applicabile la dice lunga su quanto questo disegno di legge rispetti i dettami costituzionali e quelli della normativa europea che, ribadisco, è cogente e direttamente applicabile.

FREGOLENT (IV-CR). Signor Presidente, mi rivolgo anche al rappresentante del Governo, che parzialmente ho ascoltato perché stavamo ancora terminando l'audizione dell'amministratore delegato Filosa di Stellantis, quindi sono riuscita ad ascoltare solo in parte il suo intervento e da quello che ho percepito, un po' accusava le opposizioni di ostruzionismo e di non comprendere la profondità di questo provvedimento, che è richiesto dall'agricoltura. Ebbene, noi come Gruppo, come sa, non abbiamo presentato emendamenti ostruzionistici. Ne abbiamo presentati dodici e non lo chiamerei ostruzionismo. Sono puntuali. Ad esempio, se lei mi dice che con questo provvedimento si vuole tutelare l'agricoltura, nella riformulazione che noi abbiamo fatto, sia con l'emendamento 2.5 che con l'emendamento 2.52, abbiamo esplicitato e reso ancora più trasparente l'inserimento dell'agricoltura come elemento di tutela che voi andate a normare con questo provvedimento. È vero che gli animali selvatici, in particolare i cinghiali, stanno danneggiando pesantemente l'agricoltura. Non credo che questo provvedimento farà molto ma, proprio perché voi sottolineate l'importanza dell'agricoltura, abbiamo messo la parola "agricoltura".

Ci date però parere contrario e questo ci confonde un po', perché vuol dire che la priorità del provvedimento non è quella, e che ciò che volete fare veramente è accontentare, evidentemente, qualcuno che vi ha chiesto la modifica della legge n. 157, ma non si tratta degli agricoltori, se poi non prevedete che vengano espressamente indicati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrari su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

DAMANTE (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Commenti).

L'appoggio non c'è. Dovete dare l'appoggio. (Commenti).

Il sistema di votazione funziona. Forse non funziona il calcolo, ma il resto funziona.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 2.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, e 2.4, presentato dalla senatrice Unterberger e di altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Stavolta l'appoggio c'è.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi scusi, non l'avevo vista, lei è troppo a sinistra.

MAGNI (Misto-AVS). Sono qua.

PRESIDENTE. Ma io intendevo come visione, naturalmente.

MAGNI (Misto-AVS). Forse lei è un po' strabico e non guarda mai a sinistra.

PRESIDENTE. No, io sono da sempre molto attento a guardarmi a sinistra e anche alle spalle.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, io intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.7, perché in sostanza stiamo modificando una legge del 1992 che è rimasta in piedi per 34 anni, basandosi sostanzialmente su un impegno scientifico che l'ISPRA garantiva.

Ora voi, in questo disegno di legge, dite sostanzialmente che il giudizio dell'ISPRA non è più vincolante e lo rendete puramente consultivo. Noi proponiamo invece di ripristinare questo dato, perché l'alternativa è un centralismo in cui qualcuno pensa che, solo perché ha la maggioranza, possa governare anche le questioni scientifiche. Dovete mettervi in testa che questo non è così. Non avete tutto il sapere voi, ce l'hanno anche gli altri, e quindi dovete rispettare la comunità scientifica: questo è il dato fondamentale. Per questa ragione chiedo di votare a favore del ripristino del ruolo dell'ISPRA.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9 presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.38 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.39.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.39, presentato dalla senatrice Fregolent, identico agli emendamenti 2.40, presentato dai senatori Fina e Franceschelli, 2.41, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 2.42, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dalle senatrici Sironi da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.47 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.49, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Magni e altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dalla senatrice Sironi e altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.66, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.67.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, torno sulla questione del rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e sottolineo in particolare il rispetto del regolamento per il ripristino della natura. L'articolo 11 di questo regolamento, al punto 3, prevede che gli Stati membri tutelino le specie di volatili previste nell'allegato al regolamento, ivi espressamente elencate. Ora, non voglio tediarvi con la lettura delle 30 specie d'uccelli, come l'Alauda arvensis, l'Anthus campestris (sono 30), però nel momento in cui il regolamento prevede che l'Italia debba, entro il 2030, 2040 o 2050, passare a un aumento nella percentuale del 30 per cento dell'esistenza sul territorio di queste specie di volatili, se non lo inseriamo in questo disegno di legge, non stiamo facendo un buon servizio, perché evidentemente questo è un limite. È una richiesta, un obbligo che ci arriva dal regolamento cogente e direttamente applicabile dell'Unione europea e se non lo facciamo, andiamo in procedura di infrazione, l'ennesima. Tanto pagano gli italiani. (Applausi).

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 2.67.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.68, presentato dai senatori Spagnolli e Patton.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,29)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.71.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, questo emendamento si collega a quello su cui sono intervenuta prima, che chiedeva di inserire «nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi». Siccome abbiamo assodato che questo disegno di legge non vuole tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, ci riproviamo con l'emendamento 2.71, in cui chiediamo che si intervenga non nei limiti della presente legge, ma nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.

Prima ho dimenticato di dire che, oltre a palesare l'interesse di consegnare il patrimonio comune della biodiversità e degli ecosistemi, ossia il patrimonio indisponibile di tutti i cittadini italiani in quanto Stato, a pochi, ovvero alla lobby dei cacciatori, che rappresentano solo l'uno per cento dei cittadini italiani (per fortuna), c'è anche un'altra considerazione che va fatta. Molte previsioni di questo provvedimento, su cui interverremo anche dopo, in realtà contrastano con direttive europee, come la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli e via dicendo. Se non accettate di introdurre l'espressione «nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione», quindi della biodiversità e degli ecosistemi, palesate ed evidenziate quanto questa normativa sia contraria non solo alla Costituzione, ma anche alle direttive, che, tra l'altro, ricordo essere normativa superiore. Forse un passo in avanti potrebbe essere fatto espungendo i limiti riconosciuti da questa legge e inserendo il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione. (Applausi).

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo e a tutti gli altri emendamenti presentati da senatori del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.76, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.93 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.95, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 2.96, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 3.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 3.4 a 3.15 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.301, identico all'emendamento 3.302.

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, identico all'emendamento 3.302, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 3.303, presentato dai senatori Durnwalder e Patton.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.40 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.304, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.43 è improcedibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.305, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli, fino alle parole: «con il Ministro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.306.

Metto ai voti l'emendamento 3.307, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.308, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.309, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.310, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.311, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.312, 3.300 e 3.76 sono improcedibili.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, abbiamo presentato una serie di emendamenti a questo articolo 4, tra cui anche uno soppressivo, perché, dal nostro punto di vista, esso introduce una serie di criticità molto significative. Una per tutte: ridefinisce la disciplina dei cosiddetti richiami vivi. In realtà, ridimensiona o addirittura elimina il parere dell'ISPRA, necessario per il provvedimento regionale che autorizza la gestione degli impianti e dei metodi di cattura di uccelli destinati a diventare richiami vivi; in questo modo l'ISPRA non avrà alcun ruolo di controllo e di certificazione, come invece avviene ora.

Pensiamo inoltre che vi sia un'ulteriore problematicità collegata a questo aspetto, ovvero che l'utilizzo di uccelli ai fini di richiamo determini una serie di rischi nella diffusione di patologie, come ad esempio l'influenza aviaria. La pericolosità di tale patologia è ben nota e in passato ha più volte indotto il Ministero della salute a porre limiti all'utilizzo di questi uccelli nelle pratiche venatorie.

Abbiamo quindi presentato, come Gruppo di AVS, oltre all'emendamento soppressivo dell'articolo, il 4.3, una serie di altri emendamenti che introducono il divieto nazionale di cattura degli uccelli selvatici e dell'uso dei richiami vivi, il rafforzamento dei controlli sanitari e il divieto di reti e di trappole. Tutto questo per provare, anche nel caso dell'articolo 4, a mitigare almeno alcuni degli effetti a nostro avviso più sbagliati di questo provvedimento.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, intanto chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti proposti dal mio Gruppo (quelli ai quali manca).

In relazione alla pratica dei richiami vivi, vorrei sottolineare che si torna al concetto del ripristino e del mantenimento delle tradizioni. A beneficio di chi ci ascolta, anche fuori da quest'Aula, vorrei descrivere in che cosa consiste la pratica dell'utilizzo dei richiami vivi: vengono catturati dei volatili, degli uccellini, da parte dei cacciatori, rinchiusi in piccole gabbie e messi in luoghi scuri, come per esempio le cantine. L'unica premura, l'unica cura che si adotta è quella di evitare che muoiano, perché altrimenti non potranno essere utilizzati. Questi volatili vivono in cattività per mesi, con immense sofferenze, perché chiaramente degli uccelli chiusi in gabbia per mesi non possono certo stare bene; quindi l'uomo causa sofferenze a degli esseri viventi.

Quando si apre la stagione della caccia, questi uccellini vengono presi dalle cantine e liberati, ma non certo per consentire loro di volare liberi, come la natura prevede che facciano; vengono liberati affinché, nel momento in cui lanceranno il loro canto, che poi è un grido di dolore e di sofferenza per tutto quello che hanno patito nei mesi precedenti, questo canto d'aiuto richiami i loro simili in libertà. Gli altri volatili si avvicineranno a questi poveri uccellini che hanno patito tutte queste sofferenze e che si stanno lamentando cantando, ed è in quell'occasione che entra in gioco il signor cacciatore: a quel punto imbraccia il fucile e spara ai volatili liberi che sono arrivati per cercare di salvare i loro compagni in sofferenza.

Cercare di ripristinare questa tradizione mi sembra non solo anacronistico, ma sicuramente poco rispettoso del benessere degli animali. A me sembra di poterlo tranquillamente definire un atto di vigliaccheria e di crudeltà.

Come possiamo noi giustificare un simile comportamento per una pratica che non ha nessuno scopo per la sopravvivenza dell'essere umano se non quella ludica? I cacciatori si divertono in questa attività, e voi che state licenziando questo testo siete complici e vi state divertendo anche voi, dopo aver causato la sofferenza di animali per ucciderli.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, anche noi abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 4, che prevede l'eliminazione del parere obbligatorio di ISPRA sugli impianti di cattura per i richiami vivi e ne abbiamo già parlato. Questo è un articolo particolarmente critico che ho segnalato al Consiglio d'Europa e al Comitato permanente della Convenzione di Berna. Questa mattina in Aula ho già chiesto al Sottosegretario se intende intervenire in merito. Anche oggi, visto che parla di evidenze tecnico-scientifiche, sarebbe opportuno dirci in che modo questo articolo rispetta i crismi giuridici e quelli tecnico-scientifici richiesti sia dalla direttiva Uccelli che dalla Convenzione di Berna.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, escluso l'emendamento 4.500 su cui esprimo parere favorevole.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalle senatrici Floridia Aurora e Unterberger, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, 4.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 4.4, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalle senatrici Unterberger e Aurora Floridia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, vorrei intervenire rispetto a un articolo del provvedimento in esame che richiama la necessità di ridurre il numero degli uccelli invasivi, che però evidentemente non sono abbastanza invasivi in quanto c'è la necessità di utilizzare richiami vivi, ossia richiami fino ad ora proibiti, per l'impossibilità di effettuare la loro cattura mediante le reti. Adesso invece sembra possibile. Ancor più problematico è il punto 3-ter in cui è vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Quindi, non possono essere venduti, ma possono essere utilizzati da chi li cattura. Oltre a ciò, evidenzio che questo può essere motivo della diffusione di malattie trasmissibili dagli uccelli. Questa movimentazione di uccelli a quale scopo risponde? Per catturare uccelli che non sono in tale sovrannumero da richiedere un intervento del custode della biodiversità, che è il cacciatore, come il provvedimento in esame vorrebbe far credere.

Dunque, anche in questo articolo cade la vostra maschera in maniera plateale, perché la situazione che viene rappresentata è ben altra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Verifica del numero legale

PIRONDINI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

Verifica del numero legale

PIRONDINI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.15 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, identico all'emendamento 4.31, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.37, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.44 (testo corretto), presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.47.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, la questione dei richiami vivi è già stata illustrata dai colleghi che mi hanno preceduta, ma ci tengo a sottolinearne la gravità: parliamo di un'usanza barbara, che la legge attualmente in vigore un minimo restringeva, perimetrava e normava. Invece, con il nuovo intervento da voi previsto, l'utilizzo barbaro dei richiami vivi viene addirittura rafforzato e deregolamentato. Ciò non solo nuoce agli animali in quanto tali - si parla di milioni di piccoli uccelli - ma favorisce anche il contrabbando e la vendita illegale di questi esemplari usati come richiamo.

Vale la pena, signora Presidente, ricordare ancora una volta in che cosa consiste questa pratica, che io stessa non conoscevo fino a qualche tempo fa, talmente inumana che si stenta a credere che si possano fare davvero cose del genere. Non si tratta solo di catturare, ma anche di allevare appositamente per questo fine degli uccelli che vivranno tutta la loro vita in gabbiette minuscole, tenuti nell'oscurità per confondere deliberatamente l'alternanza delle stagioni, in modo tale che, una volta tirati fuori e portati alla luce del sole durante la stagione venatoria, emettano il loro canto.

Ma c'è di più. Per stimolarli a emettere i loro suoni, molto spesso questi animaletti vengono accecati e molto spesso le loro zampe vengono amputate. Si tratta di una vera e propria tortura, assolutamente non necessaria; una tortura che non stento a definire sadica e che voi, in questo provvedimento, anziché condannare e limitare, avete ulteriormente ampliato e sdoganato.

Io chiedo davvero il voto a favore di questo emendamento per cercare di limitare tutto ciò.

Immagino che voi abbiate degli animali domestici a casa. Le persone tengono anche i pappagalli, tengono anche i canarini a casa, ma non c'è differenza con un cane o con un gatto. Come potete guardare negli occhi i vostri animali e pensare a che cosa voi lasciate che si faccia a milioni di uccellini in questo Paese per il divertimento di pochi? Votate a favore di questo emendamento. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, prima di tutto chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento, se i colleghi che lo hanno presentato sono d'accordo.

Credo che la collega Maiorino abbia detto parole di verità in quest'Aula. È incomprensibile davvero come nel 2026 possano esserci persone che arrecano volontariamente una sofferenza a un essere vivente per ragioni ludico-sportive. Adesso credo che nulla vada mai affrontato in modo ideologico e credo che neanche l'animalismo vada affrontato in modo ideologico, ma il sadismo sì. Non c'è veramente ragione, legata a tradizioni o ad abitudini storiche, per servirsi di un richiamo vivo.

Tra l'altro, sappiamo benissimo che la normativa europea è fieramente contraria a questo tipo di attività e sappiamo che abbiamo avuto anche a lungo dei pilota, delle procedure di infrazione a carico dell'Italia. Ricordo, da ex componente del Governo, quando ero Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, che lavorammo anche in quell'occasione su questo e so che le pressioni che le associazioni venatorie fanno nei confronti del decisore politico sono molto forti. Penso, però, che possiamo serenamente decidere di entrare nel terzo millennio tutti insieme e - così come abbiamo tolto i leoni e i gladiatori dal Colosseo (Applausi) - potremmo anche decidere, con grande tranquillità, che prendere degli uccellini e spezzargli le zampette o ficcargli gli stuzzicadenti negli occhi non è una pratica degna di un Paese civile. Basta dire soltanto questo. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.47, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.500/1, presentato dalla senatrice Tajani.

Non è approvato.

L'emendamento 4.500/2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.500/3, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.500/4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dai relatori.

È approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 4.50 e 4.52.

Metto ai voti l'emendamento 4.59, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.73, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.81, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, abbiamo già parlato abbastanza dei richiami vivi, ma vi vorrei raccontare come i cacciatori li prendono.

L'uccello che si adatta di più a questa prassi, perché canta molto, è il tordo. Il tordo va in inverno al Sud e poi torna nei frutteti del Sud Tirolo e lì fa i suoi nidi. In maggio e giugno da noi sono attivi i cosiddetti predatori dei nidi, che durante il giorno fanno finta di fare una passeggiata e, dove vedono i nidi, marcano gli alberi e di notte tornano a prendere quei piccoli uccellini dai loro nidi. E non prendono le uova, perché non sono adatte, e non gli uccelli troppo grandi, ma quelli piccolini, che possono allevare al buio per poi usarli come richiami vivi. Da noi tutto questo è per fortuna proibito. La popolazione sudtirolese, i contadini, ma anche i cacciatori in quel periodo vanno a osservare i frutteti, fanno le segnalazioni e tanti bracconieri vengono presi dalla Polizia forestale. Il problema è che non vengono puniti in modo adeguato: pagano 1.000 o 2.000 euro di multa e ogni tanto viene loro sequestrata la macchina - per questo usano macchine molto vecchie - ma non succede loro niente.

Oltre la metà dei piccoli uccelli presi muore, perché li mettono nei loro zaini senza accertarsi se riescono o no a respirare. Più della metà muore e quelli che riescono a portare via vengono allevati come richiami vivi. Da noi, se la Guardia forestale o qualcun altro riesce a fermare i bracconieri, abbiamo un apposito centro dove cercano di salvare quegli uccellini.

Veramente vi chiedo se non sia il caso di vietare una tale barbarie. (Applausi).

È veramente necessario per i cacciatori adoperare richiami vivi in piccole gabbie? Come ho già detto prima, la tradizione è collocare la piccola gabbia con l'uccellino nel prato, mettere intorno a quella gabbia ramoscelli su cui versano la colla in modo tale che gli altri uccellini si siedono vicino all'uccello che canta e rimangono imprigionati dalla colla. Muoiono ovviamente di una morte cruenta, solo per finire sul menu di certi locali, soprattutto nel bresciano e nel bergamasco. Sono così piccoli che sono un boccone. Tutta questa sofferenza per un boccone! E queste sono le tradizioni.

Vi ripeto: io non sono un'animalista che è contro la caccia a prescindere. Io penso che in qualche modo possa anche servire, anche se non capisco come possa essere un hobby uccidere degli animali, ma comunque mi rendo conto che serve. Ma la pratica di uccidere uccelli canori con i richiami vivi, in una maniera così cruenta, è veramente da Medioevo, non degna dei nostri tempi. Pertanto, ho già presentato due o tre emendamenti per inserire il divieto dei richiami vivi. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, chiedo innanzitutto di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 5.1. Vorrei poi, nel mio piccolissimo - spero che il collega Giorgis mi dia una mano - dare qualche cenno di diritto costituzionale a questa maggioranza. Quando tutti insieme abbiamo scritto, all'articolo 9 della Costituzione, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, non pensavamo una cosa del genere.

Se per voi la tutela degli animali è fare una legge di questo genere, che consente uno scempio di siffatto tipo, e pensate che questo sia il modo di interpretare la Costituzione della Repubblica, credo che ci sia da essere tutti piuttosto preoccupati.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, essendo favorevole alla soppressione dell'articolo invito i colleghi della maggioranza a una seria riflessione sull'opportunità di cancellare questa previsione dal provvedimento in esame, perché l'utilizzo dei richiami vivi è veramente una pratica violenta, crudele e vigliacca. Tra l'altro, il fine non giustifica neanche il mezzo: è solo un gioco crudele.

Quindi, mi rivolgo alle coscienze di tutti voi chiedendo di votare a favore di questi emendamenti che sopprimono l'utilizzo dei richiami vivi per la caccia.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.1. Facendo miei gli argomenti che sono stati poco fa avanzati da altri colleghi, aggiungo che forse pratiche così barbare e così incomprensibili non tutelano neanche la caccia. La loro unica conseguenza è quella di alimentare ancora di più un sentimento di avversione radicale verso un'attività che invece, se regolata, se ricondotta alle ragioni che la giustificano anche a livello europeo, potrebbe essere meglio accettata. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, ringrazio la senatrice Unterberger per avere, di fatto, ricordato tutta la casistica per la quale noi abbiamo aumentato le sanzioni per il bracconaggio, cioè contro tutti quelli che contravvengono alle leggi, anche nell'attuale legge n. 157, e non solo quella riformata dalla norma in esame. (Applausi).

La senatrice Unterberger ha citato, giustamente, le operazioni di cattura attraverso la colla. L'ha chiamata colla, ma in realtà è vischio e si utilizza nei pressi dei pozzetti d'acqua. Questa è una pratica assolutamente da scoraggiare, una pratica per la quale abbiamo introdotto un inasprimento della sanzione. Naturalmente non entro neanche nel merito di chi strappa le gambe agli uccellini oppure li acceca, perché sono casi che rientrano in una casistica addirittura peggiore del bracconaggio. Sono delinquenti - a mio modo di vedere - assolutamente comuni che vanno perseguiti con altrettanta cattiveria. (Applausi).

Il testo di riforma, per non perdere il merito tecnico, persegue invece un altro scopo, che è quello di disincentivare la pratica dei richiami vivi per gli esemplari catturati, incentivando invece l'utilizzo di esemplari di allevamento, in relazione ai quali diventa obbligatorio e fondamentale il tracciamento, e cioè la previsione di un sistema identificativo, un anello inamovibile e numerato, appunto per garantire la tracciabilità degli esemplari e per contrastare quelle pratiche che la senatrice Unterberger ha delineato.

Dopodiché, permane il mantenimento del divieto della commercializzazione degli esemplari catturati e questa è un'altra misura di contrasto al bracconaggio; altra misura di contrasto al bracconaggio per la quale noi siamo intervenuti inasprendo le sanzioni.

Pertanto, io credo che si possano avere posizioni differenti. Esacerbare il dibattito per dire che da questa parte siamo tutti contro il benessere animale e tutti peroriamo pratiche di bracconaggio è totalmente sbagliato. Ve lo abbiamo dimostrato una volta di più con i fatti.

Io ringrazio sinceramente il collega De Priamo per essere stato il primo firmatario di questo emendamento che ha inasprito le sanzioni.

Ringrazio il senatore Balboni, che ha posto la firma subito prima della mia. Ricordo a tutti sommessamente che in Commissione, quando ho fatto votare questo emendamento, ho ripetuto la votazione, perché i colleghi dell'opposizione avevano votato contrario. Ho dato loro modo di votare a favore anche di questo emendamento, per evitargli una figuraccia che evidentemente non hanno ricordato. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.500 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Verifica del numero legale

IRTO (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non è possibile, perché è stata chiesta la verifica del numero legale.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma siamo in fase di votazione.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Ci ho provato.

PRESIDENTE. Prego, ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, visto che il collega De Carlo parlava della crudeltà inferta agli uccellini con i richiami vivi e del fatto che hanno inasprito le pene, a noi risulta che le pene sono inasprite nel momento in cui non si ha una licenza di caccia e c'è il bracconaggio, mentre invece, se c'è una licenza di caccia, le sanzioni non sono così alte.

Invece di lavorare sulle sanzioni, vietiamo questa pratica barbara e fine del discorso. Vietiamola!

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo in votazione. Ho concesso di intervenire in via del tutto eccezionale, perché siamo in votazione. (Commenti). Sì, lo siamo.

Ne ha facoltà, in via del tutto eccezionale, e siamo a due interventi.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, vorrei semplicemente ricordare alla maggioranza che sul tema dei richiami vivi, per quanto riguarda l'Italia, è stato richiesto dall'Europa di intervenire, perché da indagini effettuate è stata constatata l'esistenza di un commercio illegale di uccelli selvatici destinati appunto a essere utilizzati come richiami vivi.

Ora, già abbiamo visto come si muove la maggioranza quando - da un lato - dice di voler inasprire le pene per il bracconaggio, salvo poi far arrivare un emendamento dei relatori con il quale si dice che, se però durante il periodo del silenzio venatorio si procede al recupero di una preda uccisa o si pone fine alle sofferenze di una preda e quindi si viene trovati con quella cacciagione nella propria sporta, è stata servita la comunità. A noi invece pare evidente che questo sia stato un modo semplicemente per aggirare il reato di bracconaggio, molto astuto, molto intelligente, ma questo è, e mi rivolgo, per suo tramite, al presidente De Carlo.

Al netto di questo, sulla pratica dei richiami vivi l'analogia a questo punto viene spontanea.

Se si certifica in Italia la necessità di intervenire e di rendere più cogenti e più efficaci i controlli, voi invece liberalizzate il numero e non ponete limiti a chi alleva gli animali da utilizzare come richiami vivi. Questa mi sembra l'ennesima dimostrazione con cui volete far passare un reato - in questo caso l'illegittima detenzione di richiami vivi - come qualcosa di consentito dalla legge. Potete far pace con la vostra coscienza? (Applausi).

MUSOLINO (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma in via del tutto eccezionale. Visto che ho concesso la parola ad altre due senatrici, la concedo anche a lei. Spiego però che siamo in fase di votazione perché è stata chiesta la verifica del numero legale. Quando si chiede la verifica del numero legale, si passa alla votazione. Siamo in fase di votazione e il Regolamento non è una regola mia.

MUSOLINO (IV-CR). Signor Presidente, la ringrazio. Avevo ben compreso, però ho chiesto di intervenire perché, avendo concesso la deroga, vorrei anch'io fare la dichiarazione di voto.

Desidero osservare che il testo della norma è molto chiaro, perché prevede espressamente, nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, che possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati; ripeto, catturati. In realtà, anche l'allevamento non è meno violento e meno brutale come sistema: o li allevi per utilizzarli come richiami vivi o li catturi, la fine che fai fare loro è sempre la stessa. Comunque, catturati - signor Presidente, mi rivolgo per suo tramite al senatore De Carlo - non significa nient'altro se non quello che già le mie colleghe hanno narrato.

In qualità di ex assessore all'ambiente del mio Comune, sono stato anche testimone di questa pratica, perché abbiamo trovato trappole, che abbiamo sequestrato, e abbiamo segnalato coloro che avevano messo le trappole nei passi di caccia. Qual è la differenza? È che con questa normativa quell'attività che prima è stata sanzionata non lo sarà più, perché voi prevedete la cattura. È inutile che scuotete la testa. Questa norma consentirà alle Regioni di introdurre una normativa regionale che consentirà la cattura degli uccelli canori come esche per animali per la caccia, né più né meno. È una pratica di estrema crudeltà. È inutile che dite di no. Vi capisco, colleghi, perché immagino cosa state ricevendo in questo momento sulle vostre chat, sulle vostre pagine Facebook, sui vostri messaggi. (Commenti). Me lo immagino, perché la sensibilità degli italiani non è la vostra; mi dispiace, ma non è la vostra. La sensibilità dei cittadini italiani è un'altra e questa pratica di utilizzare gli uccellini come richiami vivi, che forse prima era sconosciuta ai più, ma che con questo dibattito in Aula invece è emersa chiaramente, sta facendo rabbrividire tutte le persone che ci stanno ascoltando, proprio per la brutalità e la crudeltà del tutto inutili. È una crudeltà estrema e soprattutto inutile.

Insisto pertanto e chiedo il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, 5.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 5.4, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.5 (testo corretto) è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

Verifica del numero legale

IRTO (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, fino alle parole: «sono soppresse».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte e l'emendamento 5.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, anche questo è un emendamento teso a sopprimere la prassi dei richiami vivi. Il senatore De Carlo ha detto che noi diciamo cose false. Allora, io mi rendo ben conto che in Italia, in realtà, sono permessi solo i richiami vivi da allevamento, ma gli uccelli da allevamento non gridano quanto quelli che vivono liberi in natura; per questo motivo i cacciatori non scelgono quelli da allevamento, ma vengono da noi a rubare quelli selvatici.

Vi leggo un'intervista in cui a parlare non è un Verde, o un politico di sinistra, ma il supervisore dell'associazione cacciatori dell'Alto-Adige, l'esperto Markus Raffeiner, che dice: interi stormi di tordi bottacci vengono abbattuti con l'aiuto degli uccelli da richiamo, poiché questi uccelli sono considerati una prelibatezza. La caccia al tordo con i richiami è legale nell'Italia settentrionale. Tuttavia, possono essere utilizzati per la caccia con richiami solo tordi d'allevamento; questi animali gridano, però, troppo poco per molti cacciatori, in quanto sono addomesticati. Per questo motivo, i cacciatori stessi e i loro complici rubano qui in Alto-Adige pulcini di tordo, poiché questi uccelli non nidificano in Italia settentrionale.

Questa è la problematica. Allora vi chiedo di nuovo: non vogliamo vietare questa barbarie? (Applausi). Io trovo già barbaro che qualcuno si metta a sparare e a mangiare gli uccelli canori, ma qui vanno addirittura a rubarli in natura. Lo stesso capo dei cacciatori ha detto che si tratta di migliaia di uccelli ogni anno. Ripeto: non lo dice un Verde, ma il capo dei cacciatori del Sudtirolo. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, intervengo soltanto per aggiungere la mia firma e quella del Gruppo Italia Viva-Casa Riformista all'emendamento della collega Unterberger e per dire che potremmo finalmente mettere la parola fine a questa vicenda dei richiami vivi, vietandoli. Credo che sia la cosa più sensata da fare. Si tratta di una pratica evidentemente incivile, intrinsecamente crudele, che provoca sofferenze non controbilanciate da nulla di razionale. Non c'è veramente alcun elemento che giustifichi questa sofferenza e queste pratiche che, come dice la collega Unterberger, sono barbariche.

Direi quindi che potremmo tranquillamente approvare questo emendamento, eliminando la vergogna di questa pratica inspiegabile e medievale che ancora ci trasciniamo dietro in un Paese che è sicuramente civile. Votiamo a favore di questo emendamento e mettiamoci il cuore in pace.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, intervengo per aggiungere anch'io la mia firma a questo emendamento, richiamandomi agli interventi di tutti i colleghi. Mi appello soprattutto a quelli di maggioranza, affinché si metta fine a questa pratica.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, io non sono una cacciatrice e mi sono occupata poco di questa legge, ma mi colpisce molto l'assoluta indifferenza rispetto al tema che l'emendamento Unterberger - così come quelli presentati dal Gruppo Partito Democratico e dalle altre opposizioni - propone.

In realtà, è come se stessimo discutendo se stare con la crudeltà o contro la crudeltà. (Applausi). Siccome io penso di stare contro la crudeltà, chiedo di sottoscrivere l'emendamento della senatrice Unterberger.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto, dunque, della sua sottoscrizione dell'emendamento, come di quella dei senatori Malpezzi, Giorgis, La Marca, Franceschelli, Lorenzin, Basso, D'Elia e Irto, di tutto il Gruppo Partito Democratico e della senatrice Pirro.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, chiedo anch'io di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.10.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18.

Verifica del numero legale

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.21, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, sostanzialmente identico all'emendamento 5.25, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.27 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.31, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.33, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.39, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 5.40, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.41.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, con questo emendamento, insieme alla presidente Unterberger, chiediamo che non sia ammesso l'utilizzo di richiami vivi. Quindi, torniamo sullo stesso tema, chiediamo di nuovo un momento di ripensamento e di riflessione, chiediamo che non sia ammesso l'utilizzo di richiami vivi.

Sono state illustrate le motivazioni: è una pratica barbara e crudele. Quindi, ci appelliamo affinché entro stasera riusciamo a vietare questa pratica tutti insieme. Non capiamo in effetti il motivo per cui la maggioranza continua a insistere su questa pratica. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, chiediamo innanzitutto di poter aggiungere la firma di tutto il Gruppo di Italia Viva-Casa Riformista e anche per dire che mi pare che questo emendamento consenta una parola di chiarezza. Quindi, chi considera che questa pratica sia inumana, barbarica, inutile, crudele ed efferata e che produce sofferenza in cambio di nulla, voti per l'emendamento. Chi pensa che invece in un Paese decente si possano prendere gli animali e torturarli al fine di catturare a scopo ludico-sportivo altri animali, voti contro, si regoli. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 5.41.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Chiedo anche che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.41, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 5.42, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.30, presentato dalle senatrici Floridia Aurora e Unterberger.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.43, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.45, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.50, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.54, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.55, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.57, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.65, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.66, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.67, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.75, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.79, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.80, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.88, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.90, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.94, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.96, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.97, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 5.98, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.99, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.500/1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.500/2, presentato dal senatore Giacobbe.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.111.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, intervengo su questo emendamento per una dichiarazione di voto favorevole. L'emendamento prevede che sia vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Io veramente sono allibita, costernata. Non mi capacito di come possiate licenziare un testo che comprende una pratica così orribile come quella dell'utilizzo dei richiami vivi. Questo emendamento dice, quantomeno, che questi uccellini non possano essere oggetto di vendita. Almeno su questo volete concordare o siete così spietati?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.111, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.10 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.12.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, vorrei raccontare una vicenda di cui sono stata testimone diretta. Circa tre anni fa la zona dove abito è stata colpita da un incendio, che è durato diversi giorni e ha causato danni ad abitazioni e ad attività commerciali.

È stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio colpito. Io ho un chiaro ricordo. Ho chiarissimo il ricordo del silenzio delle mattine a casa mia. Parlo di silenzio perché, dopo quell'incendio, non si sentivano più cinguettare gli uccellini la mattina.

Ora, con questo emendamento noi chiediamo che per due anni, nelle zone colpite da eventi di questo tipo, venga posto il silenzio venatorio, affinché questo silenzio venatorio possa consentire alla natura ed all'ecosistema di rigenerarsi e di ripristinarsi.

Dopo due anni, a distanza di ben due anni, a casa mia torniamo a svegliarci col cinguettio degli uccellini. Quindi, su questo io vi chiedo veramente una riflessione e una votazione che dovrebbe essere scontata. Io spero che la maggioranza, in questa occasione, possa sorprendere l'intero Paese.

DE CARLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, desidero solo tranquillizzare la senatrice Bevilacqua sul fatto che è già previsto, laddove succedano eventi calamitosi, quali l'incendio, prendendo ad esempio il suo aneddoto, che la caccia sia interdetta per un periodo di dieci anni. La ringrazio della comprensione. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.12, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.15, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, fino alle parole: «stagione venatoria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.13.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.14, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.0.16 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.1 perché è chiaro che con la riforma delle Province le competenze in materia sono tornate alla Regione. Però è anche vero che in alcuni contesti si potrebbe rendere necessaria ed opportuna una previsione più vicina ai territori in termini di programmazione, soprattutto per quello che attiene ai piani faunistici e venatori.

Pertanto, il contenuto dell'emendamento è la previsione di riavvicinare la decisione ai territori, soprattutto in quelle Regioni dove ci sono delle profonde differenze tra zone e aree diverse, ma non in termini obbligatori, bensì in termini facoltativi. Si dà la possibilità alle Regioni, ove valutino che ci siano queste necessità, di riattribuire le competenze in materia alle Province.

Inoltre, in tutta l'attività venatoria il compito importante è svolto dalle polizie provinciali, ma in tutto il provvedimento non c'è una norma che le potenzi. Quindi, noi andiamo a introdurre elementi di attività venatoria anche in orari particolari, come quelli notturni, ma di fatto non abbiamo il personale per svolgere le attività di controllo.

Io credo che, come spesso avviene, non bastino solo le dichiarazioni di intenti, ma servano dei comportamenti concreti. Pertanto, sarebbe opportuno che, di pari passo con la normativa, andassero anche tutta una serie di previsioni volte a rafforzare gli organismi di controllo a 360 gradi, non solo per la versione faunistico-venatoria, ma per tutti i temi legati alla gestione delle aree interne e delle attività che si svolgono in campo aperto, spesso zone impervie e complesse che richiedono un'attenzione ed una professionalità particolarmente rilevanti, come quelle che hanno le polizie provinciali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TUBETTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 6.3, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.5 e 6.17 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

Verifica del numero legale

PIRONDINI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.14 e 6.15 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.22.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.27, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.28, identico all'emendamento 6.301.

IRTO (PD-IDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.28, presentato dai senatori Irto e Franceschelli, identico all'emendamento 6.301, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 6.30, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli, identico agli emendamenti 6.42, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e all'emendamento 6.43, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.44, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.45, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.51, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli, identico all'emendamento 6.52, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.53, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.59, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.60.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, invito la maggioranza e, per suo tramite, il senatore De Carlo a leggere attentamente le parole degli emendamenti che proponiamo. In questo caso, vi era un previo parere vincolante dell'ISPRA, che mi sembra essere un organismo dotato della capacità di esprimere pareri scientifici, ma che in questa riforma viene ripetutamente umiliato perché dai pareri vincolanti si passa al mero sentire. Perché ho invitato a leggere attentamente quello che c'è scritto negli emendamenti? Perché il presidente De Carlo prima ha posto l'attenzione sul fatto che esiste la norma per i dieci anni di silenzio venatorio. Peccato che il Presidente non abbia letto l'emendamento, perché chiedevo l'estensione a tutta la Regione, intesa come Regione fisica, in cui insiste l'incendio, e non il quartiere. Capisco che magari si è distratto, però forse vi può venire il dubbio che state scrivendo qualcosa di veramente pessimo, visto che non riuscite nemmeno a capire quello che vi scrivono le opposizioni? Così ci spieghiamo tutti i vostri voti contrari contro ogni logica, oltre che contrari a ogni normativa europea, nazionale e costituzionale. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.60, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.61, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.62, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.64, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.65, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.67, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.70, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.72, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli, identico agli emendamenti 6.302, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, e 6.303, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.73, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.75, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.76, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.304, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.305, identico all'emendamento 6.306.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, anche questo emendamento è volto all'esclusione della lettera e). Precisamente l'emendamento dice: «è escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo». Torno sull'aspetto del demanio marittimo perché forse c'è da chiarire che cos'è il demanio marittimo, che quindi resta escluso da una gestione mirata, come posto perennemente aperto dove la caccia può essere esercitata senza alcun controllo. Il demanio marittimo sono le spiagge e le coste che non sono di sabbia fine, magari possono essere di roccia. Sicuramente non si caccerà fra gli ombrelloni, quindi si farà nei periodi stabiliti, però il demanio marittimo vuol dire le spiagge. Quando mi riferisco alla spiaggia che forma l'istmo del lago di Lesina e del lago di Varano, spazi dove ci sono uccelli particolari e dove c'è una riserva, intendo che anche quelli siano demanio marittimo. Quindi bisognerà diventare ragionieri e ornitologi oppure dobbiamo chiamare la Guardia costiera. Sicuramente in questo disegno di legge si potevano lasciare libere le spiagge.

Quest'altro patrimonio dovrebbe invece essere tutelato per garantire la libertà di fruizione dei comuni cittadini, che ormai si trovano quasi braccati dai cacciatori. Altro che fauna selvatica che diventa invasiva! Qui si va a limitare la libertà di movimento delle persone, con il rischio concreto che possano incappare in gravi pericoli. Tant'è vero che gli incidenti registrati dalle cronache sono ormai fin troppo frequenti. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.305, presentato dalla senatrice Unterberger, identico all'emendamento 6.306, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.79.

IRTO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, su questo articolo avevamo proposto degli emendamenti in cui prevedevamo il parere vincolante dell'ISPRA sui temi faunistici, e ci avete detto di no. Ora presentiamo un emendamento con cui chiediamo di ripristinare la competenza delle Province nella predisposizione dei piani faunistico-venatori e dei piani di miglioramento ambientale, esattamente come prevede la legge attuale. Gestiamo territori complessi, che vanno dal mare alla montagna, e abbiamo Province con realtà articolate. Gli enti più vicini ai cittadini sono proprio le Province, ma voi li avete cassati con questa proposta di legge, allontanando le decisioni dai territori e da chi ne conosce a fondo i bisogni.

Questo emendamento, in sostanza, restituisce alle Province la possibilità di essere protagoniste e, soprattutto, di redigere i piani faunistico-venatori. Mi pare una norma di puro buonsenso, a meno che non diciate con chiarezza che la vostra intenzione è ormai quella di centralizzare tutto, togliendo vocazione ai territori e svuotando ulteriormente le amministrazioni provinciali, che già vivono una forte complessità per le competenze che non riescono a esercitare. Siete al Governo da quattro anni e non siete riusciti a modificare nulla nemmeno su quel fronte, caro senatore De Carlo. (Applausi. Commenti).

DE CARLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, intervengo solo per ricordare al collega Irto che la legge sull'abolizione delle Province non porta certo il nome di un senatore che oggi siede tra i banchi di Fratelli d'Italia, ma porta il nome del senatore Delrio, il quale credo non sia molto contento delle sue affermazioni. (Applausi).

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento del collega e rimarcare quanto ha appena dichiarato. In questo momento, Città metropolitane e Province hanno ruoli importanti nella gestione e nella tutela della fauna: sono gli enti che meglio conoscono il territorio e hanno le competenze interne per gestire i piani faunistici. Avrebbero persino - se non venissero mortificate - le competenze per svolgere la vigilanza venatoria in maniera seria e opportuna.

Non si capisce quindi per quale motivo, con questa norma, dobbiamo svuotarle di queste funzioni e abilità, se non per trasferirle a enti che forse ne hanno meno, e che di conseguenza avranno meno capacità di tutelare realmente la fauna. L'unico vostro intento, con questa norma, è dare mano libera ai cacciatori e indebolire le tutele della fauna selvatica, quelle stesse tutele previste dall'articolo 9 della Costituzione. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua sottoscrizione dell'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 6.79, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.83.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solamente per fare una precisazione: credo che qui si faccia molta confusione tra abrogazione e istituzione delle Province quali enti di secondo livello. Le Province esistono tuttora. Poi si può discutere se fosse migliore la situazione precedente o quella attuale, ma le Province sono perfettamente esistenti e hanno compiti ben precisi che sono stati loro trasferiti e attribuiti dalla legge, come l'edilizia scolastica, la gestione delle strade e il coordinamento sul trasporto pubblico locale.

In questa norma sarebbe sufficiente dire che la competenza sui piani faunistico-venatori spetta alle Province.

Siccome il testo vigente dice che le Province hanno competenza, invece voi la togliete, non è che si fa riferimento al passato, è una decisione che questo Governo prende, che è chiara e netta. È sufficiente ammettere quello che si è scritto, niente di più, niente di meno. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.83, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.86, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.87, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.97, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.98, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dai senatori Irto e Franceschelli, identico all'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.105 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.307, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.308.

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, qui c'è una serie di emendamenti che riguardano il ripristino del requisito del 40 per cento dei proprietari o conduttori di fondi per opporsi all'istituzione di una zona vincolata.

In questo provvedimento che stiamo esaminando credo che molti colleghi, anche della maggioranza, non si fossero resi conto nel dettaglio dei punti che sono stati modificati con questa legge. Qui non si tratta di essere contro o a favore della caccia, ma contro strumenti di crudeltà da un lato e a favore, dall'altro lato, dell'introduzione di un mercato della caccia, un nuovo market a disposizione di pochi in cui si autorizzano game con i visori notturni e in cui la caccia, quella sociale, conosciuta da molti e praticata in Italia, a proposito di tradizioni, viene in realtà compromessa e compressa dentro un sistema venatorio che ci fa assomigliare ad altri Paesi in cui la caccia viene organizzata da lobby economiche e finanziarie che fanno mercato.

A questo punto, le competenze territoriali, la composizione particolare del nostro territorio e le situazioni in cui ci troviamo, con incendi ogni estate sempre più pressanti e che sempre più compromettono l'equilibrio biologico e faunistico dei nostri territori, situazioni complesse, perché in Italia non vi è una sola Regione, ma tante Regioni con situazioni differenti, il ruolo delle Province, il ruolo delle istituzioni e la possibilità dei Comuni di dire la propria in contesti diversi, tutto questo viene cancellato da questa norma per passare a una situazione che è difficile comprendere come andrà a parare.

Mi dispiace che molti di noi che non si occupano di questa materia non abbiano avuto da questo dibattito e dalla maggioranza dei chiarimenti su punti che sono stati sollevati in modo anche preciso dai colleghi dell'opposizione. Mi sarei aspettata che su un dibattito così tecnico, che riguarda però in modo forte interessi, ma anche la vita di centinaia di migliaia dei nostri cittadini (abbiamo sentito affrontare anche la questione della crudeltà), ci fossero da parte dei colleghi che si occupano di questo tutti i giorni nelle Commissioni competenti non semplicemente dichiarazioni a mo' di sfottò e ironiche, ma ci fosse invece - siccome si chiama Parlamento - l'intenzione di convincere o spiegare non solo a noi, ma a milioni di cittadini che assistono al dibattito, il merito stesso del dibattito, cioè se le questioni che sono sollevate, con giusti quesiti da parte dell'opposizione, rispondano al vero o no e non semplicemente rispondere: voi avete cancellato le Province. Questa cosa, infatti, ha un perimetro molto basso e svilisce un dibattito così importante del Parlamento. (Applausi).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 6.308.

Vedete, colleghi, qui si tratta, come avevo detto anche nel mio intervento in discussione generale, di un concetto e di un principio che a voi dovrebbe stare particolarmente a cuore, quello del rispetto della proprietà privata. È inconcepibile che voi vogliate non dare - perché è vero che la normativa attuale purtroppo già dà mano libera ai cacciatori di entrare nei fondi e nelle proprietà private per andare a cacciare - ma rafforzare ulteriormente questa prerogativa dei cacciatori, violando il diritto dei cittadini alla sicurezza, alla privacy, alla tranquillità nel proprio fondo, nella propria proprietà privata. Questo emendamento chiede di non istituire le zone venatorie laddove i proprietari dicano di no. Voi, invece, andando contro la proprietà privata e contro la volontà dei liberi cittadini, preferite ancora una volta accontentare la lobby dei pochi, piuttosto che rispettare princìpi sacrosanti difesi dalla nostra Costituzione. (Applausi).

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Verifica del numero legale

IRTO (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.308, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300, identico all'emendamento 6.309.

LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 6.309 insistiamo nel descrivere cosa comporta l'articolo 6, comma 1, lettera n) del disegno di legge, quando chiede sostanzialmente di abrogare il comma 17 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992. Cosa avete fatto, sostanzialmente? Con un emendamento, infilato in Commissione, la maggioranza - lo ribadiamo - ha cancellato una norma che tutela i proprietari che non vogliono che la caccia si faccia sui propri territori. C'è talmente tanta avidità, che si arriva al paradosso di considerare sacrificabile anche il diritto di chi esprime formalmente la propria opposizione all'attività venatoria sul proprio terreno. Ecco perché ovviamente invitiamo tutti a votare a favore di questo emendamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.300, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 6.309, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, con l'articolo 7 si abolisce l'obbligatorietà della forma di caccia. Si rischia di avere la perdita di specializzazione del legame territorio-cacciatore e il timore è che si possa aprire la caccia alpina a chiunque. Con il nostro emendamento chiediamo la soppressione di queste modifiche e di mantenere l'obbligo per il cacciatore di scegliere preventivamente la forma di caccia da esercitare. Non voglio ricordare di nuovo che ci sono delle pratiche venatorie che sono illegali, come archetti, vischio, reti e quant'altro, ma mi rivolgo di nuovo, tramite lei, Presidente, al collega Luca De Carlo. Sappiamo che l'Italia non è un Paese solo di santi e sappiamo che 5 milioni di volatili vengono uccisi illegalmente ogni anno.

È vero che si sono inasprite le sanzioni, ma nel momento in cui si allentano le maglie dei richiami vivi e della tipologia di caccia, dopo chi controlla? Chi fa i controlli per capire chi ha effettuato bracconaggio nel nostro territorio? Avevamo il Corpo forestale dello Stato, che è stato assorbito dai Carabinieri, che sappiamo essere sotto organico.

Per questo, come abbiamo chiesto prima di vietare i richiami vivi, chiediamo adesso di sopprimere questa modifica e di mantenere l'obbligo per i cacciatori di scegliere preventivamente la forma di caccia da esercitare. Servono delle regole ed è difficile poi controllare, in un secondo momento, se queste regole sono state applicate o no. Questo è, più o meno, il tema di questo articolo, del quale chiediamo anche la soppressione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TUBETTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 7.3, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.4 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

Verifica del numero legale

PIRONDINI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,06, è ripresa alle ore 19,28).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
1552, 596, 1302, 1577, 1656 (ore 19,28)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «sono soppresse».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.27 e 7.47.

Metto ai voti l'emendamento 7.59, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.77, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.80, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo, fino alle parole: «lettera a)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.81 a 7.83.

Metto ai voti l'emendamento 7.109, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.110 (testo corretto), presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.111, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.112, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.113, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.114, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.115, presentato dai senatori Fina e Franceschelli, identico all'emendamento 7.116, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.141, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.147, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.168, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «fino ai».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.176 e 7.177.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 7.180 a 7.186 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.188, presentato dai senatori Irto e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.189, presentato dai senatori Zambito e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.198, presentato dai senatori Fina e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.204, presentato dai senatori Tajani e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.207, presentato dai senatori D'Elia e Franceschelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.1 è improcedibile.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, già approvato dal Senato.

Non appena trasmesso, il provvedimento sarà deferito alla 6a Commissione, in sede referente, con i pareri delle Commissioni 1a, 5a, 8a e questioni regionali.

In relazione all'imminente scadenza del decreto-legge, le predette Commissioni sono immediatamente autorizzate a integrare i propri ordini del giorno per l'esame del provvedimento, sul quale la Commissione di merito dovrà riferire in tempo utile per consentirne l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea nella giornata di martedì 23 giugno 2026.

I Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno convenuto che le dichiarazioni di voto finali e la votazione sul disegno di legge attualmente all'esame dell'Assemblea si svolgeranno nella seduta di martedì 23 giugno 2026.

Restano confermati gli altri argomenti previsti nel calendario dei lavori.

Pertanto, nella seduta di mercoledì 24 giugno, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, si svolgerà l'esame dei decreti-legge e del collegato sulla dirigenza nella pubblica amministrazione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VALENTE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, nei giorni scorsi ci ha lasciato Luisa Muraro: filosofa, docente, scrittrice, femminista e, per tante di noi, anche una grande maestra. La sua morte avviene a poche settimane da quella di Lia Cigarini, un'altra figura importante del femminismo italiano e sua compagna di vita e di politica.

Luisa Muraro è stata una delle protagoniste più lucide e più coraggiose del femminismo della seconda ondata in Italia e in Europa, quella stagione degli anni Sessanta e Settanta che, come è stato spesso ricordato, rappresenta forse l'unica rivoluzione riuscita e pacifica del secolo scorso. Con Lia Cigarini ed altre è stata tra le fondatrici della Libreria delle donne di Milano e della comunità filosofica femminile Diotima: non istituzioni nel senso burocratico del termine, ma esperienze vive, luoghi in cui le donne hanno imparato a pensarsi fuori dai canoni che altri avevano costruito per loro.

A lei dobbiamo in gran parte l'elaborazione del femminismo della differenza, un pensiero che rifiuta l'idea che la parità significhi assomigliare al modello maschile e che rivendica, invece, la differenza come categoria positiva, come punto di partenza politico e intellettuale: è una corrente di pensiero in cui personalmente mi riconosco e che continua a guidare ogni giorno il lavoro di tante di noi.

Con Luisa Muraro perdiamo una guida nel senso più pieno: non solo una donna che ha scritto cose importanti, ma una donna che ha sperimentato, insieme ad altre donne, con costanza, forme nuove del vivere e del pensare. Una donna brillante che non ha mai separato la teoria dalla relazione, il pensiero dalla pratica e dalla politica, che distingueva in politica prima e politica seconda. Diceva che i partiti, le istituzioni, il Parlamento, questa Assemblea sono politica seconda; la politica prima, invece, è quella radicata nel quotidiano, nelle relazioni, nella civiltà che si costruisce ogni giorno, che non chiede delega alle istituzioni, ma mantiene una propria autorità. Una distinzione che dovremmo tenere presente ogni volta che prendiamo la parola in quest'Aula.

Nel 2001, del resto, aveva rifiutato di essere proposta per una nomina a senatrice a vita, contraria - scrisse lei - al femminismo di Stato; lo fece con l'ironia tagliente che le era propria. La sua non è un'eredità esaurita: abbiamo ancora molto da imparare da lei, dai suoi libri, dal metodo con cui ha interrogato il linguaggio, il potere, la relazione tra donne. In un tempo in cui spazi di libertà e di autonomia che credevamo acquisiti vengono rimessi in discussione, il suo pensiero non è storia, è strumento: tocca a noi tenerlo vivo e farlo lavorare. La salutiamo con immensa gratitudine e con grande commozione. Grazie, Luisa. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signora Presidente, prendo la parola per chiedere che la ministra Bernini venga in quest'Aula a rendere conto dell'operato del professor Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, che si è reso protagonista…(Brusio). Chiedo al collega Licheri di darmi la possibilità di parlare.

PRESIDENTE. Sì, ha ragione. Chiedo all'Assemblea un po' di silenzio e chiedo al senatore Licheri di non dare le spalle alla Presidenza.

SCALFAROTTO (IV-CR). Vorrei che la ministra Bernini venisse a rendere conto di quello che è successo ieri nelle Commissioni riunite giustizia e affari sociali, quando il presidente del CNR, il professor Lenzi, è venuto a spiegarci e a darci ulteriori dettagli circa una comunicazione che aveva fatto alle due Commissioni, nella quale aveva detto di non essere a conoscenza di alcuna possibilità che un malato, nell'impossibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito, potesse utilizzare un dispositivo per l'autoiniezione del farmaco. Il Presidente del CNR ha messo nero su bianco su una lettera che non esiste, a sua conoscenza, un dispositivo che possa essere utilizzato per questo, né che il CNR avesse in mente di crearne uno. Peccato che, come tutti gli organi di stampa hanno riportato, soltanto qualche mese fa una donna in Toscana si è, appunto, autoiniettata il farmaco e ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito grazie a un dispositivo creato dal CNR su ordine del tribunale di Firenze.

Abbiamo chiesto al presidente Lenzi di darci ragione di questa sua omissione, perché quantomeno nella sua missiva avrebbe dovuto dirci: non esiste un dispositivo a marchio CE ma, sappiate, caro Senato, che noi al CNR abbiamo fatto un dispositivo simile. Lui ci ha detto di non saperne nulla, di non essere a conoscenza di nulla e che il tribunale di Firenze in realtà aveva chiesto a un dipendente del CNR di diventare ausiliario del giudice e quindi che il rapporto si è svolto tra il tribunale e questo dipendente. Il CNR non avrebbe avuto alcun ruolo. Peccato, signora Presidente, che noi siamo entrati in possesso dell'ordinanza del tribunale di Firenze, che ha chiesto al CNR di farsi ausiliario del giudice, abbiamo addirittura in mano il libretto delle istruzioni per questo dispositivo marchiato CNR e la ricevuta che il CNR ha chiesto sostanzialmente all'Azienda sanitaria locale, alla quale ha consegnato questo dispositivo. Di fatto, tra le dichiarazioni del presidente Lenzi, fatte nel Senato della Repubblica, e la verità documentale, c'è un uno iato: non corrispondono.

Anche per la tutela dell'onorabilità del Senato, mi rivolgo allora a lei, Presidente, perché non credo che ciò sia ammissibile da parte del presidente di un organo istituzionale come il CNR, di nomina governativa. Tra l'altro, il CNR ha detto anche che, prima di predisporre questo dispositivo, avrebbe chiesto al Ministero vigilante, quindi al Ministero dell'università e della ricerca, di essere d'accordo e anche ai Ministri della sanità e della giustizia. Quest'oggi ho presentato un'interrogazione su questo, però vorrei chiedere a lei, Presidente, e per suo tramite al presidente La Russa, in quale modo intende proteggere il principio di leale collaborazione tra le istituzioni dinanzi al fatto che il Presidente di un'istituzione di nomina governativa sia venuto in Senato, dinanzi a due Commissioni riunite che gli avevano chiesto aiuto per poter legiferare su una questione così importante (perché questo era il suo ruolo), fornendo false informazioni e gravi omissioni.

Ho chiesto alla ministra Bernini di valutare la revoca del presidente Lenzi; le chiedo di venire in Aula a darci ragione di quello che intenderà fare, ma chiedo anche alla Presidenza del Senato di ristabilire l'onorabilità del Senato, perché è chiaro che il presidente Lenzi non aveva giurato e non si trovava in una Commissione d'inchiesta, ma si trattava di un'audizione informale.

Trovo scandaloso che, anche in presenza di un'audizione informale - ripeto - il Presidente di un ente pubblico nominato dal Governo venga davanti alle Camere, davanti a due Commissioni riunite, che lo coinvolgono per poter legiferare su una materia così delicata, e ometta o fornisca false informazioni ai rappresentanti del popolo, eletti secondo le regole della Costituzione.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signora Presidente, con la collega Sabrina Licheri denunciamo al Paese che in questi giorni, in Sardegna, si sta consumando un omicidio. È un omicidio silenzioso, senza urla, senza sirene, ma non per questo meno grave. Infatti, al posto del sangue scorrerà il cemento; al posto della vita avanzeranno le ruspe. Il luogo di questo omicidio naturalistico è Cala Finanza, Porto San Paolo, davanti a quel profilo straordinario dell'isola di Tavolara: un'oasi naturalistica, un luogo che fino a ieri era considerato intoccabile e che oggi sta per soccombere sotto il peso del cemento. E tutto questo - badate - non per un evento inevitabile, ma per una decisione che porta la firma del Consiglio dei ministri del Governo Meloni.

Questi i fatti, perché domani nessuno possa dire io non sapevo niente. È arrivata poco tempo fa in Sardegna una multinazionale straniera, con un progetto destinato a stravolgere quell'angolo di paradiso. Il progetto prevedeva un complesso turistico importante: un hotel a cinque stelle, decine e decine di ville di lusso, una piscina, un campo da golf, addirittura un porto turistico; un intervento che trasforma evidentemente un'area protetta in un prodotto immobiliare, destinato a pochi privilegiati; un intervento incompatibile - mi pare del tutto evidente - con il valore paesaggistico di quel luogo, tanto da essere stato bocciato dal Comune, dalla Regione Sardegna, dalla Sovrintendenza, dal Ministero della cultura e dal Corpo forestale.

Allora che cosa ha fatto la società proponente? Ha per caso cambiato il progetto? No, non ha cambiato il progetto: ha cambiato il tavolo. È venuta qui a Roma e a Roma ha trovato lo strumento che le ha consentito di scavalcare quel muro di pareri contrari: la ZES unica per il Mezzogiorno. Pensate: uno strumento studiato per creare sviluppo è stato utilizzato come un grimaldello per aggirare le leggi ordinarie. Così oggi ciò che è stato respinto dagli enti territoriali ha trovato una corsia per arrivare fino al Consiglio dei ministri. Il 4 giugno scorso, il Consiglio dei ministri del Governo di destra ha respinto l'opposizione presentata dalla Regione Sardegna e, attraverso la decisione e una variante urbanistica collegata al progetto, ha reso possibile la trasformazione dell'area da area di conservazione integrale in zona turistico-ricettiva.

Signora Presidente, concludo. La questione riguarda il messaggio che questa decisione del Governo centrale consegna al Paese. Se è un luogo protetto per il suo straordinario valore ambientale può essere trasformato, per fare spazio a ville di lusso, a piscine, a campi da golf, allora nessun luogo più in questo Paese può sentirsi al sicuro. Oggi si chiama Cala Finanza, domani potrebbe chiamarsi in un altro modo. Allora la domanda che rivolgiamo al Governo è semplice: ma voi pensate davvero che il futuro della Sardegna passi attraverso la cementificazione dei nostri luoghi più preziosi? Voi pensate davvero che la competitività di un territorio si misuri dal numero delle ville di lusso che andate a costruire sulle sue coste? Noi crediamo esattamente il contrario.

Per questo, per il suo tramite, signora Presidente, vi diciamo di tornare indietro finché siete in tempo, perché, se non lo fate, dall'altra parte c'è un popolo vigile e determinato alla pacifica ribellione civile. (Applausi).

Tornate indietro finché siete in tempo, perché, se non lo farete, voi troverete studenti, giovani, cittadini, lavoratori, associazioni, amministratori pronti a una battaglia civile e politica. Tornate indietro finché siete in tempo, perché dall'altra parte c'è un popolo intero che è pronto ad alzarsi in piedi per difendere la cosa più preziosa del mondo, la propria terra e la propria libertà. (Applausi).

POTENTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo intervento è volto a denunciare un grave accadimento di sabato scorso, 13 giugno, nel parco che porta il nome dell'ex presidente della Repubblica Pertini in Livorno, parco più noto come "Parterre".

Una giovane bambina di 12 anni è stata minacciata di morte con le seguenti parole: Stai attenta, altrimenti ti ammazziamo e ti facciamo vedere noi. La sua unica colpa è stata quella di non indossare abiti consoni ai dettami dell'Islam, ovvero il burqa. La frase, tra l'altro - secondo quanto riporta la madre, che ha avuto il coraggio di denunciare questo episodio - è stata pronunciata imitando i gesti dei predicatori musulmani da parte di un gruppo di adulti, evidentemente musulmani, che hanno circondato la bambina mentre stava giocando assieme a delle coetanee in un parco pubblico.

Questo grave episodio riporta alla luce il tema del rispetto della libertà dell'individuo e dei diritti umani che, molto faticosamente, la nostra comunità ha conquistato, rispetto a un integralismo evidentemente di matrice islamica, che appare totalmente incompatibile con il rispetto di quei diritti umani che tanto faticosamente il nostro Paese è riuscito a conquistare e soprattutto a condividere con i tanti che vengono nel nostro Paese cercando di rispettare le nostre leggi. Tanti altri, invece, mostrano dei segni molto preoccupanti rispetto a quelle che devono essere addirittura le scelte di libertà che un bambino dovrebbe vedersi garantire nel nostro Paese.

Io non posso che elogiare la rapida risposta che il prefetto di Livorno, il dottor Dionisi, non ha voluto far mancare alla comunità livornese, attivandosi, già nella giornata di lunedì, con dei servizi straordinari di controllo del territorio. Noi della Lega chiediamo che venga fatta luce su quella che è la realtà della comunità musulmana in Livorno. Io lo farò attraverso un atto di sindacato ispettivo nei prossimi giorni, per capire da chi siano stati originati quegli atti, se facciano parte di un più generale disegno di islamizzazione di quella comunità.

Ringrazio davvero la madre di quella bambina, che ha avuto il coraggio attraverso questa denuncia di far conoscere quanto è accaduto, perché nel nostro Paese le libertà sono di tutti, sono da condividere anche con coloro che vengono qua per rispettarle. Certamente non c'è spazio per questo genere di atti criminali che anche la Lega, attraverso una sua proposta di legge, vuol vedere repressi, con pene certe e sicuramente diverse da quelle attuali. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 giugno 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,53).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1552)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Sabrina Licheri, Di Girolamo, Bevilacqua, Maiorino, Naturale, Nave, Sironi, Aurora Floridia (*)

Respinta (**)

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge n. 1552-A, titolato "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

     premesso che:

          la legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce da oltre trent'anni il quadro normativo di riferimento in materia di tutela della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, e regola l'attività venatoria secondo un equilibrio tra interessi contrapposti, nel quadro dei principi costituzionali e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali;

          il disegno di legge in esame interviene in modo radicale su tale impianto normativo, determinando un significativo arretramento del livello di salvaguardia ambientale e faunistica, in contrasto con i cardini della nostra Carta fondamentale, recentemente rafforzati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha introdotto nell'articolo 9 della Costituzione la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;

          dietro un'apparente volontà di "modernizzazione" della disciplina venatoria, la siffatta riforma strumentalizza il concetto di "emergenze faunistiche" con il solo fine di smantellare i presidi minimi di difesa ambientale che l'Italia è tenuta a garantire anche in virtù della normativa dell'Unione europea di riferimento;

          l'asservita narrazione di presunte "emergenze", infatti, ha inopinatamente legittimato un drastico abbassamento della soglia di protezione degli animali selvatici, riducendoli a meri numeri da abbattere. Sotto il profilo ambientale, si rivela del tutto trascurato un approccio di tipo scientifico, basato su censimenti rigorosi e sul parere tecnico dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), troppo spesso ignorato per favorire interessi settoriali;

          l'articolato risulta ispirato a una logica di prevalenza dell'interesse venatorio rispetto alla tutela della fauna selvatica, configurando una irrazionale inversione dell'ordine dei valori su cui si fonda la medesima legge n. 157 del 1992, con un evidente travisamento della funzione della caccia, che da attività eccezionale e regolata viene trasformata in uno strumento ordinario di gestione della biodiversità, gravemente carente di adeguato fondamento scientifico. Il superamento dell'assetto normativo sinora vigente, operato senza un necessario monitoraggio preliminare sull'effettiva funzionalità della regolamentazione attuale, appare pertanto privo di qualsivoglia giustificazione;

          invece di adottare strumenti efficaci e incruenti per affrontare il tema dei danni all'agricoltura, la riforma punta tutto sull'esercizio indiscriminato della pressione venatoria, in totale spregio del possibile impiego di metodi ecologici preventivi, dolosamente trascurati. Un simile approccio, piegato a interessi esclusivamente venatori, produce effetti fallimentari, tali da squilibrare ulteriormente il complesso quadro esistente, anche sotto il profilo della prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità;

          la deregolamentazione dell'attività venatoria comporta invero possibili ricadute negative sulla sicurezza dei cittadini e sulla salute pubblica. Al riguardo, l'estensione dei tempi e dei luoghi di caccia non solo aumenta il rischio di incidenti, ma mina la coesione sociale, privilegiando i desideri di una minoranza armata a scapito del diritto della collettività di beneficiare pacificamente e in sicurezza degli spazi naturali;

          il disegno di legge è stato elaborato in assenza di un opportuno processo condiviso, senza il doveroso coinvolgimento del mondo scientifico, accademico e delle associazioni ambientaliste, in contrapposizione con i principi di partecipazione e trasparenza sanciti, tra l'altro, dalla Convenzione di Aarhus, con conseguente compromissione del corretto bilanciamento tra interessi pubblici e privati;

          numerose disposizioni del provvedimento risultano in conflitto con la normativa europea vigente, in particolare con la direttiva 2009/147/CE (direttiva "Uccelli") e con gli obblighi derivanti dal regolamento "REACH" n. 1907/2006 nonché con procedure di infrazione e precontenzioso attualmente pendenti nei confronti dello Stato italiano, esponendo il Paese a ulteriori responsabilità sul piano sovranazionale;

          sul punto, inoltre, secondo quanto riportato da notizie di stampa, la Commissione europea, per il tramite della competente Direzione generale, avrebbe trasmesso ad uffici del Governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo eurounitario in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, rispetto alla quale il medesimo Esecutivo nazionale è rimasto inerte;

     considerato che:

          la qualificazione dell'attività venatoria quale strumento di conservazione della biodiversità introduce una forzatura giuridica e scientifica atta a compromettere il sistema di garanzie costruito nel tempo anche attraverso il controllo giurisdizionale e tecnico;

          la deregolamentazione in materia di richiami vivi - anche attraverso la rimozione di limitazioni al possesso e utilizzo di richiami vivi di allevamento - e appostamenti fissi determina un abbassamento degli standard di protezione animale, oltre a favorire fenomeni illegali già ampiamente diffusi. A ciò si aggiunge la deleteria eliminazione del parere vincolante di ISPRA per la gestione degli impianti di cattura di uccelli da richiamo, riducendo la competenza alla sola volontà regionale;

          l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA compromette il fondamento scientifico delle decisioni pubbliche in materia faunistica, sostituendo valutazioni tecniche indipendenti con scelte discrezionali di natura politica;

          l'estensione temporale e territoriale dell'attività venatoria incide negativamente sulla salvaguardia delle specie, in particolare durante periodi ecologicamente sensibili, nonché sulla sicurezza e sulla libera fruizione del territorio da parte dei cittadini;

          la previsione di forme di gestione faunistica affidate a soggetti privati armati, in prevedibile conflitto di interessi, determina una sostanziale privatizzazione delle funzioni pubbliche, in spregio ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione;

          la soppressione, intervenuta mediante l'approvazione di un emendamento di maggioranza durante la trattazione nelle Commissioni riunite, dell'esclusione esplicita del demanio marittimo tra i territori agro-silvo-pastorali in cui le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, rappresenta una grave regressione sul piano della tutela ambientale, della sicurezza pubblica e della salvaguardia degli ecosistemi costieri. Tale modifica normativa rischia infatti di riaprire la pratica venatoria in aree di straordinaria delicatezza ecologica che costituiscono habitat fondamentali per numerose specie migratorie e protette;

          parimenti involutiva appare la modifica introdotta in sede di trattazione in Commissioni riunite afferente ad un generalizzato divieto di protesta verso l'attività venatoria generalmente intesa, che ha il rovinoso potenziale di comprimere in modo sproporzionato il diritto costituzionalmente garantito della libera manifestazione del pensiero nonché la partecipazione democratica dei cittadini alla tutela dell'ambiente e degli animali. L'equiparazione delle iniziative di dissenso civile o contestazione pacifica a condotte da reprimere rappresenta un pericoloso degradamento culturale e giuridico che mette a repentaglio la preziosa architettura democratica del nostro Paese;

          si paventa, inoltre, che il complesso delle modifiche introdotte, lungi dal produrre benefici per il comparto agricolo, per il settore faunistico-venatorio o per la preservazione ambientale, possano determinare effetti pregiudizievoli non pienamente prevedibili. Il provvedimento sembra, infatti, orientato a introdurre nell'attività venatoria logiche proprie dell'impresa, superando il modello tradizionale su cui si fonda il precetto vigente, con il rischio di determinare una frattura rispetto al sentire diffuso della collettività;

          il provvedimento, poi, omette di intervenire su profili di primaria rilevanza quali il rafforzamento della vigilanza venatoria, la lotta al bracconaggio e al traffico illecito di fauna selvatica, la riduzione dell'uso del piombo e la tutela della salute pubblica, risultando pertanto inadatto a rispondere alle reali esigenze del settore;

          l'impianto complessivo del disegno di legge appare pertanto viziato da irragionevolezza, sproporzione e carenza di adeguato fondamento tecnico-scientifico, nonché in disaccordo con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, determinando una compromissione del livello di custodia ambientale che non può ritenersi ammissibile nell'attuale assetto costituzionale;

          considerato, inoltre, che:

          come precisato nel parere adottato dalla 4a commissione "Politiche dell'Unione europea" del Senato, emerge, in riferimento all'articolo 8, l'uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione agli ungulati. Tale previsione andrebbe considerata con attenzione in quanto la riconducibilità di questi strumenti in quelli vietati sarebbe già prevista nell'allegato VI alla direttiva Habitat, tra cui per esempio i "dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche";

          ne deriva una complessiva inidoneità del provvedimento a costituire una base normativa coerente, equilibrata e costituzionalmente orientata per la disciplina della materia;

          delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1552-A.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinta (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il disegno di legge Atto Senato 1552, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, interviene sull'assetto della disciplina nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio incidendo sull'impianto complessivo della legge quadro del 1992 con una impostazione chiaramente orientata all'ampliamento dell'attività venatoria, alla riduzione degli spazi sottratti alla caccia, all'incremento della mobilità dei cacciatori e al ridimensionamento dei presidi tecnico-scientifici posti a tutela della fauna selvatica;

            la legge n. 157 del 1992 ha rappresentato per oltre trent'anni il punto di equilibrio tra l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria e il principio di tutela della fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato, secondo un'impostazione fondata sulla conservazione della biodiversità, sulla precauzione scientifica e sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo;

            il disegno di legge in esame altera radicalmente tale equilibrio, spostando il baricentro della disciplina dal principio di protezione a quello di utilizzazione venatoria della fauna selvatica, concepita non più quale componente essenziale dell'ecosistema e della biodiversità costituzionalmente tutelata, ma quale risorsa suscettibile di sfruttamento ricreativo ed economico;

            l'articolo 9 della Costituzione, così come novellato nel 2022, ha inserito tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Ciò nonostante, l'articolo 1 del testo del disegno di legge n. 1552 introduce la nozione di "gestione" della fauna selvatica anteponendola alla tutela, così che il nuovo titolo della norma quadro diviene: "Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio";

            in questi termini, l'intervento normativo opera una radicale modifica valoriale, attribuendo la primazia alla gestione, vale a dire il controllo e lo sfruttamento del patrimonio di fauna selvatica, rispetto alla tutela dell'ambiente e della biodiversità;

            a confliggere con l'articolo 9 della Costituzione, anche il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, con il richiamo alle "tradizioni" quale giustificazione della priorità assegnata all'esercizio venatorio. Quest'ultimo non è un elemento costituzionalmente protetto;

            il disegno di legge Atto Senato 1552 si pone altresì in contrasto con quanto stabilito dal dettato costituzionale all'articolo 32, che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Il concetto di salute è collegato al concetto di mantenimento della salute anche attraverso la sicurezza, che deve essere garantita ad ogni individuo mentre molti contenuti del disegno di legge si pongono in conflitto con tale previsione della Carta;

            l'estensione dei tempi della stagione venatoria, all'articolo 11, nonché l'ampliamento del territorio nazionale soggetto all'attività venatoria stessa previsto all'articolo 6, lettera c), capoverso 3-quater, lettera e) con l'inclusione nelle zone cacciabili delle aree e dei territori "del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere" costituisce un ulteriore rischio rispetto alla situazione attuale per coloro che si muovono sul territorio. La previsione dell'estensione territoriale di cui all'articolo 6 è stata ulteriormente aggravata nel corso dell'esame in Commissione dalla inclusione nei territori anche del demanio marittimo, che era inizialmente escluso;

            minaccia alla salute individuale e collettiva è altresì rappresentata dall'articolo 5, che prevede esplicita mancanza di qualunque limite al numero di uccelli da richiamo che è possibile detenere per la caccia di appostamento. Tale elemento rappresenta un serio pregiudizio nel contesto sanitario attuale, dal momento che le patologie da cui possono essere affetti gli uccelli, sia di cattura che di allevamento, debbono indurre all'adozione di misure prudenziali, anche in nome del principio di precauzione, e non certo a forme di deregulation fonte di possibili conseguenze pandemiche, come la diffusione dell'influenza aviaria nel mondo contemporaneo;

            l'esame parlamentare del provvedimento risulta inoltre gravemente compromesso dalla mancata piena conoscenza, da parte del Parlamento, dei rilievi formulati dalla Direzione generale Ambiente della Commissione europea in una comunicazione trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel dicembre 2025, contenente osservazioni critiche concernenti numerose disposizioni del disegno di legge ritenute incompatibili con la direttiva 2009/147/CE, cosiddetta "direttiva Uccelli", e con la direttiva 92/43/CEE, cosiddetta "direttiva Habitat";

            la Commissione europea avrebbe in particolare evidenziato profili di incompatibilità con gli articoli 5 e 7 della direttiva Uccelli e con gli articoli 12 e 15 della direttiva Habitat relativamente all'estensione dei periodi di caccia, all'ampliamento delle attività consentite nelle aziende agrituristico-venatorie, all'uso di dispositivi ottici ed optoelettronici per il prelievo faunistico, all'indebolimento del ruolo tecnico-scientifico dì ISPRA e alla disciplina dei richiami vivi;

            nel merito, l'articolo 10 del disegno di legge consente, nelle aziende agrituristico-venatorie, l'estensione dell'immissione e dell'abbattimento di fauna selvatica di allevamento oltre i termini stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, nonché la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie, determinando così un ampliamento delle aree e dei periodi nei quali l'attività venatoria può essere esercitata oltre quanto previsto dai calendari ordinari, incidendo anche su periodi biologicamente sensibili per le specie interessate;

            la medesima disposizione elimina inoltre, per le aziende agrituristico-venatorie, il vincolo dell'assenza di fini di lucro, favorendo una gestione dell'attività venatoria maggiormente orientata a finalità economiche e produttive;

            l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella nota tecnica trasmessa alla Commissione ambiente del Senato, ha evidenziato come tali istituti siano caratterizzati da una gestione faunistica meno avanzata e più orientata al consumo della risorsa, con possibili ricadute sugli equilibri ecologici e sulla conservazione delle popolazioni faunistiche, soprattutto in relazione alla possibilità di praticare immissioni di selvaggina e prelievi venatori temporalmente più estesi;

            ISPRA ha inoltre rilevato che alcune disposizioni concernenti la calendarizzazione del prelievo venatorio e la gestione delle specie migratrici richiederebbero ulteriori verifiche di coerenza con gli orientamenti comunitari e con gli obiettivi di conservazione della biodiversità, sottolineando altresì che la possibilità per le Regioni di modificare l'elenco delle specie cacciabili senza un adeguato supporto tecnico-scientifico potrebbe limitare il contributo scientifico nei processi decisionali;

            l'articolo 11 del disegno di legge interviene sui calendari venatori regionali eliminando il limite temporale delle deroghe, consentendo il posticipo del periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio e permettendo alle Regioni di discostarsi dai pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, i cui pareri vengono sostanzialmente declassati da vincolanti a meramente consultivi;

            la Corte costituzionale ha più volte affermato che la legge n. 157 del 1992 costituisce il punto di equilibrio tra il «primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale» e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo livelli minimi e uniformi di tutela ambientale non derogabili in peius dalla legislazione regionale;

            in tale quadro, il ruolo di ISPRA assume funzione essenziale di supporto tecnico-scientifico ai fini della conformazione dell'attività venatoria ai vincoli costituzionali, nazionali ed europei, sicché il ridimensionamento del relativo parere appare incompatibile con il principio di precauzione e con la stessa giurisprudenza costituzionale;

            l'indebolimento del parametro tecnico-scientifico nazionale compromette altresì l'effettività del controllo giurisdizionale sui calendari venatori regionali, poiché consente di sostituire il riferimento scientifico uniforme con valutazioni discrezionali non fondate su criteri oggettivi e verificabili;

            l'articolo 8 del disegno di legge consente inoltre l'uso di strumenti ottici e optoelettronici per la caccia di selezione agli ungulati, introducendo mezzi tecnologici suscettibili di ampliare in maniera significativa l'efficacia dell'abbattimento;

            la Commissione europea avrebbe richiamato sul punto l'articolo 15 della direttiva Habitat e l'allegato VI(a) della medesima direttiva, che vietano l'utilizzo di mezzi non selettivi di cattura o abbattimento, inclusi dispositivi elettronici per il tiro notturno, in quanto incompatibili con il principio di stretta necessità e con l'esigenza di limitare l'impatto sulle specie selvatiche;

            ulteriori profili di criticità riguardano gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, che intervengono sulla disciplina dei richiami vivi consentendo il possesso illimitato di richiami provenienti da allevamento e mantenendo limiti numerici soltanto per quelli provenienti da cattura;

            secondo i rilievi della Commissione europea, tale impostazione indebolisce il sistema di tracciabilità e controllo, aumentando il rischio di bracconaggio, traffici illegali e aggiramento dei limiti posti dalla normativa europea alla cattura e detenzione di uccelli selvatici;

            la lettera della Commissione europea si inserisce inoltre in un contesto già fortemente critico, risultando pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione INFR(2023)2187 concernente la non conformità della normativa nazionale in materia venatoria rispetto alla direttiva Uccelli e al regolamento REACH;

            tali profili determinano un evidente contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, che impongono al legislatore nazionale il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali;

            l'articolo 11 della Costituzione costituisce infatti il fondamento costituzionale dell'integrazione europea, mentre l'articolo 117, primo comma, vincola la potestà legislativa statale e regionale al rispetto del diritto dell'Unione;

            l'approvazione di disposizioni già oggetto di rilievi critici da parte della Commissione europea esporrebbe pertanto l'ordinamento nazionale a un concreto rischio di aggravamento delle procedure di infrazione e di violazione degli obblighi europei in materia di tutela della fauna, biodiversità e protezione degli ecosistemi;

            sotto il profilo costituzionale interno, il provvedimento appare altresì in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali, anche nell'interesse delle future generazioni;

            le disposizioni del disegno di legge determinano infatti una evidente regressione del livello di tutela ambientale rispetto all'assetto normativo vigente, ampliando tempi, luoghi, specie e modalità di esercizio della caccia, riducendo le aree sottratte all'attività venatoria e indebolendo i presidi tecnico-scientifici pubblici;

            particolarmente grave appare, in tale contesto, l'eliminazione del Lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, trattandosi di specie di fondamentale rilievo ecosistemico e di essenziale funzione di regolazione naturale degli equilibri faunistici;

            la riduzione del livello di protezione di specie simboliche e la trasformazione di specie precedentemente protette in specie cacciabili configurano un arretramento del livello di tutela ambientale non sorretto da adeguate evidenze scientifiche e incompatibile con il nuovo assetto costituzionale introdotto dalla riforma dell'articolo 9;

            il disegno di legge sopprime inoltre il comma 17 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, eliminando il divieto automatico di caccia nelle aree non vincolate per opposizione dei proprietari o conduttori, con conseguente riduzione degli spazi concretamente destinabili alla protezione faunistica e arretramento della pianificazione ambientale;

            nel corso dell'esame in Commissione è stata altresì eliminata l'esclusione del demanio marittimo dal territorio agro-silvo-pastorale soggetto a programmazione faunistico-venatoria, riaprendo così all'esercizio dell'attività venatoria in aree costiere e demaniali spesso caratterizzate da elevato pregio naturalistico e ambientale;

            tali disposizioni appaiono incompatibili con il principio di tutela ambientale sancito dall'articolo 9 della Costituzione e con l'obbligo, gravante sulla Repubblica, di garantire la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità;

            il provvedimento risulta inoltre in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

            la giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che la disciplina posta dalla legge n. 157 del 1992 costituisce livello minimo e uniforme di tutela ambientale non derogabile in peius dalle Regioni;

            l'ampliamento della discrezionalità regionale in materia di calendari venatori e specie cacciabili, unito al ridimensionamento del ruolo di ISPRA, determina invece una frammentazione dei livelli di tutela incompatibile con il carattere unitario della protezione ambientale;

            sussistono inoltre profili di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, poiché il provvedimento sostituisce criteri scientifici, uniformi e verificabili con valutazioni discrezionali prive di adeguato fondamento tecnico;

            in materia ambientale e faunistica, caratterizzata da un elevato grado di complessità tecnico-scientifica, la discrezionalità legislativa e amministrativa deve necessariamente fondarsi su dati oggettivi, criteri di precauzione e valutazioni scientificamente validate;

            la marginalizzazione del sapere tecnico-scientifico pubblico e la sostituzione dei pareri ISPRA con valutazioni discrezionali regionali determinano pertanto un assetto normativo irragionevole, sproporzionato e suscettibile di compromettere la tutela di beni costituzionalmente protetti;

            il disegno di legge appare altresì incompatibile con l'articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, il quale stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi arrecando danno alla salute e all'ambiente;

            le disposizioni che eliminano vincoli pubblicistici e favoriscono una gestione economicamente orientata delle aziende agrituristico-venatorie subordinano infatti la tutela della fauna e degli ecosistemi a interessi economici privati, consentendo un ampliamento delle attività venatorie incompatibile con il principio costituzionale di tutela ambientale;

            particolarmente grave appare inoltre la modifica introdotta all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, introdotta all'articolo 14, comma 1, lettera a), con la lettera ff-bis), che prevede il divieto di "impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter e l'attività venatoria";

            la formulazione approvata dalle Commissioni non risulta più limitata all'uso di metodi violenti o minacciosi e non riguarda più soltanto le attività di controllo, ma si estende a qualsiasi forma di ostacolo o rallentamento dell'attività venatoria;

            tale disposizione si pone in diretto contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione, poiché rischia di comprimere il diritto di riunione, di protesta pacifica e di manifestazione del pensiero nei confronti dell'attività venatoria;

            la formulazione adottata appare inoltre incompatibile con il principio di determinatezza e tassatività riconducibile agli articoli 3, 25 e 97 della Costituzione, poiché espressioni quali "ostacolare" o "rallentare" risultano eccessivamente generiche e attribuiscono agli organi di controllo una discrezionalità eccessivamente ampia;

            la disposizione rischia pertanto di colpire anche forme lecite di presidio, sensibilizzazione, osservazione, documentazione o dissenso non violento;

            il disegno di legge presenta infine profili di contrasto con l'articolo 97 della Costituzione nella misura in cui ridimensiona il ruolo delle competenze tecnico-scientifiche pubbliche e marginalizza la funzione di ISPRA nei procedimenti di controllo e formazione;

            la stessa ISPRA ha evidenziato che l'eliminazione della funzione di valutazione dell'Istituto rispetto ai corsi di formazione del personale impiegato nel controllo faunistico comprometterebbe la coerenza degli approcci tra amministrazioni e l'adeguata impostazione dei percorsi formativi;

            sotto il profilo costituzionale, il provvedimento determina dunque una convergenza di vizi: violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, per contrasto con il diritto dell'Unione europea e con gli obblighi internazionali; violazione dell'articolo 9, per l'evidente regressione del livello di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali; violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), per l'indebolimento dei livelli uniformi di tutela ambientale; violazione degli articoli 3 e 97, per irragionevolezza e marginalizzazione del sapere tecnico-scientifico; violazione dell'articolo 41, per la subordinazione della tutela ambientale a interessi economici privati; violazione degli articoli 17 e 21, per la compressione delle libertà di riunione e manifestazione del dissenso;

            il disegno di legge, nel suo complesso, altera pertanto il bilanciamento costituzionale tra attività venatoria e tutela della fauna selvatica, compromettendo il carattere primario della protezione ambientale e introducendo una disciplina regressiva incompatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo;

            in conclusione, l'approvazione del disegno di legge Atto Senato 1552 esporrebbe l'ordinamento nazionale a un duplice e grave vulnus: da un lato, alla violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali; dall'altro, alla lesione diretta dei principi costituzionali che presidiano ambiente, biodiversità, ecosistemi, animali, ragionevolezza, buon andamento e libertà fondamentali,

            tutto ciò premesso, il Senato delibera di non procedere all'esame del disegno di legge Atto Senato 1552 ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

________________

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Modifica del titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio ».

EMENDAMENTI

1.1

Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina, Di Girolamo

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.300

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 5, le parole: "con l'arco o" sono soppresse;

          b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "dell'arco e" sono soppresse;

          c) all'articolo 18:

          1) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "dalla terza domenica di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre";

          2) al comma 2, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre";

          3) al comma 5, le parole: "e venerdì" sono sostituite dalle seguenti: ", sabato, domenica e gli altri giorni festivi";

          4) al comma 6, le parole: "e venerdì" sono sostituite dalle seguenti: ", sabato, domenica e negli altri giorni festivi";

          d) all'articolo 21, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) l'esercizio venatorio conducendo o accompagnando minori di anni diciotto nei luoghi e nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria;"

          e) all'articolo 22:

          1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età del richiedente";

          2) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni fino al compimento del sessantesimo anno di età e di un anno fino al compimento del settantacinquesimo anno di età e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa";

          3) al comma 11, le parole: "dell'arco e" sono soppresse.».

1.5

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Maiorino

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica del titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione"».

1.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Norme per il riconoscimento del diritto alla vita, alla libertà, alla dignità e per la protezione della fauna selvatica omeoterma"».

1.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1.  Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Norme per la tutela e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per la regolamentazione del prelievo venatorio su tutto il territorio nazionale"».

1.9

Guidolin, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Norme per la conservazione della fauna selvatica omeoterma e per la disciplina dell'attività venatoria nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici ed ambientali».

1.16

Pirro, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: ««Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il ripristino degli equilibri ecosistemici».

1.17

Ettore Antonio Licheri, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Disposizioni in materia di tutela, gestione e monitoraggio della fauna selvatica omeoterma e di regolazione dell'attività venatoria».

1.19

Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «Disposizioni per la salvaguardia ecologica della fauna omeoterma e l'abolizione progressiva dell'attività venatoria».

1.27

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Norme per la gestione e la» con le seguenti:  «Norme di conformità all'articolo 9 della Costituzione volte alla».

1.28

Sironi, Di Girolamo, Nave, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la gestione del prelievo venatorio».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.29

Sironi, Di Girolamo, Nave, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: "per la gestione e la protezione" con le seguenti: "per la prioritaria protezione e la gestione".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.30

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per la gestione» con le seguenti: «per la piena valorizzazione».

1.31

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "per la gestione" con le seguenti: "per la tutela".

1.32

Di Girolamo, Sironi, Nave, Maiorino (*)

Id. em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: "per la gestione" con le seguenti: "per la tutela".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.33

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per la gestione» con le parole: «per la vita».

1.34

Di Girolamo, Sironi, Nave, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «la gestione e».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.36

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «gestione», con la seguente: «salvaguardia».

1.38

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "e la protezione" con le seguenti: ", la protezione e la tutela".

1.39

Spagnolli, Patton

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "e la protezione" con le seguenti: «e la conservazione».

1.40

Durnwalder, Patton

Id. em. 1.39

Al comma 1, sostituire la parola: «protezione», con la seguente: «conservazione».

1.49

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "fauna selvatica omeoterma" aggiungere le seguenti: "quale componente essenziale della biodiversità nazionale".

1.52

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Sironi

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «omeoterma », aggiungere le parole: «ai sensi degli articoli 9 e 41 della Costituzione».

1.53

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "nonché per il prelievo venatorio" con le seguenti: "nonché per la disciplina del prelievo venatorio nel rispetto della sostenibilità ambientale".

1.55

Cucchi, De Cristofaro, Magni, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «nonché per il prelievo venatorio »con le parole: «in adempimento dell'articolo 9 della Costituzione »

1.56

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per il prelievo venatorio» con le seguenti: «anche nell'interesse delle future generazioni».

1.58

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo venatorio» con le seguenti: «per la sospensione del prelievo venatorio».

1.59

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo venatorio» con le seguenti: «per la tutela degli habitat».

1.60

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il prelievo» con le seguenti: «divieto dell'esercizio».

1.62

Bilotti, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «prelievo» con le seguenti: «controllo sostenibile».

_____________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.67

Damante, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «e per la promozione di modelli di convivenza non predatoria tra umani e animali selvatici».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.68

Castellone, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maiorino, De Cristofaro e Aurora Floridia

1.69

Aloisio, Bevilacqua, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Sironi, Gaudiano, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: « e ricreative » sono inserite le seguenti: « nonché delle tradizioni »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema ».

EMENDAMENTI

2.1

Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Maiorino (*)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.4

Unterberger, Aurora Floridia, Sironi (*)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.5

Fregolent

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

          1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «è tutelata» sono inserite le seguenti: «controllata e gestita»;

          b) al comma 1-bis, dopo le parole: «esigenze ecologiche» sono inserite le seguenti: «economiche, agricole»;

          c) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema».

2.6

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

          1. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative" inserire le seguenti ", anche nell'interesse delle future generazioni".».

2.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

          1. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

          "2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente in presenza di condizioni ambientali, climatiche e faunistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie selvatiche e degli ecosistemi, secondo quanto certificato da ISPRA o da enti scientifici accreditati"».

2.8

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Aurora Floridia, Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "produzioni agricole" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto della quiete pubblica".».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

          1. Al comma 2, dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa ogni forma di prelievo in periodi critici per la riproduzione, la migrazione o l'adattamento stagionale delle specie selvatiche".».

2.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

          "7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dispone la sospensione straordinaria della stagione venatoria se dalla relazione prevista dall'articolo 35, comma 2, emerge un impatto eccessivo dovuto all'attività venatoria oppure se si verificano nuovi fattori ambientali che peggiorano la conservazione della fauna e dell'ambiente.

          7-quater. Ogni cinque anni, la caccia viene sospesa per una stagione per consentire la rigenerazione della fauna selvatica e degli habitat coinvolti."».

2.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1. con il seguente:

          «1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:

          "7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procede ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, qualora dalla relazione ministeriale prevista all'articolo 35, comma 2, della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell'ambiente da parte dell'esercizio venatorio o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.

          7-quater. Con cadenza quinquennale, l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selvatica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività."».

2.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "produzioni agricole" sono aggiunte le seguenti "e all'ambiente naturale".".

2.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito infine il seguente periodo: "L'esercizio dell'attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali".".

2.38

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a)  sopprimere la lettera a);

          b) sostituire la lettera b) con la seguente:

          "b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività venatoria sebbene consentito è subordinato al principio di precauzione e alla previa verifica scientifica della compatibilità con la tutela della fauna e degli habitat".

2.39

Fregolent

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.40

Fina, Franceschelli

Id. em. 2.39

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.41

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 2.39

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.42

Di Girolamo, Sironi, Nave, Maiorino (*)

Id. em. 2.39

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.46

Sironi, Di Girolamo, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a)  al comma 1-bis, dopo le parole: «misure adottate» inserire le seguenti: «non siano in contrasto con l'articolo 9 della costituzione e».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

 

2.47

Di Girolamo, Sironi, Nave, Maiorino (*)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          "a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea e della tutela della suddetta specie, è affidato al Ministro dei trasporti e al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito delle proprie competenze».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.49

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) sostituire le parole: "nonché delle tradizioni" con le seguenti: "nonché della salvaguardia della biodiversità e di tutela della fauna";

          b) sopprimere la lettera b).

2.50

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "nonché delle tradizioni" con le seguenti: "escludendo esplicitamente pratiche storiche riconosciute come crudeli".

2.51

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "nonché delle tradizioni" con le seguenti: "e tenendo prioritariamente conto della tutela della pubblica incolumità".

2.52

Fregolent

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nonché delle tradizioni» con le seguenti: «nonché dell'agricoltura».

2.57

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: « nonché delle tradizioni» aggiungere le seguenti: « nonché delle attività di osservazione».

2.58

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: « nonché delle tradizioni» aggiungere le seguenti: « nonché di ricerca scientifica».

2.59

Sironi, Di Girolamo, Nave, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste riconosciute, attività di educazione civica ambientale, finalizzate alla tutela della biodiversità, al rispetto della fauna selvatica e alla corretta gestione dei rifiuti sia nelle aree rurali e naturali, sia in quelle urbane e periurbane limitrofe, anche in coerenza con i principi di cui all'articolo 9 della Costituzione"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.61

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          "a-bis) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato nei centri urbani, nelle aree protette, nonchè nel demanio dello Stato, delle Regioni e degli enti locali."

2.62

Sironi, Di Girolamo, Nave, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.66

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

          « b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e agli allevamenti».

2.67

Sironi, Di Girolamo, Nave, Aurora Floridia (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, con particolare riferimento agli obblighi di recupero degli ecosistemi terrestri, marini e d'acqua dolce degradati, cui anche l'attività venatoria deve conformarsi."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.68

Spagnolli, Patton

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

                      «b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attività venatoria esercitata nel rispetto e nei limiti della presente legge costituisce uno strumento di tutela dell'ambiente, della natura, della biodiversità e degli ecosistemi."».

2.71

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ", nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge concorre" con le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione provvede".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.76

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « concorre» con la seguente: « concorra».

2.77

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: "concorre" con la seguente: "provvede".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.93

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          "b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome riconoscono la fauna selvatica come soggetto di interesse ecologico primario e ne garantiscono la protezione anche rispetto a forme di sfruttamento storicamente tollerate ma non più compatibili con i limiti degli ecosistemi e i mutamenti climatici in atto».

2.95

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

         «b-bis) al comma 5-bis, le parole: "per quanto possibile," sono soppresse;».

2.96

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) al comma 6, le parole: "e sui loro effetti rilevabili" sono sostituite dalle seguenti: "e sui risultati conseguiti"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « lupo (Canis lupus), » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « degli uccelli » sono sostituite dalle seguenti: « della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite » e le parole: « al Ministro dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori aeroportuali »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

EMENDAMENTI

3.1

Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

Fregolent

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)

          1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica dopo le parole: «della tutela» sono inserite le seguenti: «del controllo e della gestione»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «della tutela» sono inserite le seguenti: «, del controllo e della gestione»;

          c) al comma 3, le parole: «degli uccelli» sono sostituite dalle seguenti: «della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite» e le parole: «al Ministro dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori aeroportuali»;

          d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

3.5

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)

          1. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "di mammiferi e di uccelli dei" sono sostituite dalle seguenti "animali selvatiche delle".»

3.6

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinu), ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), rinolofo di mehely (Rhinolophus mehelyi), vespertilio di bechstein (Myotis bechsteini), vespertilio di blyth (Myotis blythi), vespertilio di capaccini (Myotis capaccini), vespertilio dasicneme (Myotis dasycneme), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio maggiore (Myotis myotis), barbastello (Barbastella barbastellus), miniottero (Miniopterus schreibersi), muflone sardo (Ovis o. musimon)"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.7

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "berta maggiore (Calonectris diomedea), berta minore (Puffinus yelkouan), uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.8

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "strolaga minore (Gavia stellata), strolaga mezzana (Gavia arctica), strolaga maggiore (Gavia immer)"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Tetrastes bonasia)."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.10

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), corvo imperiale (Corvus corax)."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.11

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "pivieressa (Pluvialis squatarola), beccaccia di mare (Haematopus astralegus)."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.12

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tarabusino (Ixobrychus minutus), sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), airone rosso (Ardea purpurea)."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole "fratino (Charadrius alexandrinus)"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tutte le specie di oche (Anserinae)."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.15

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

          "3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato:

          a) per gli aeroporti civili al Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

          b) per gli aeroporti militari al Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

          c) per gli aeroporti militari aperti al traffico civile al Ministero della difesa di concerto con il Ministero infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica)" sono inserite le seguenti: "istrice (Hystrix crestata)".".

3.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "beccapesci (Sterna sandvicensis), sterna comune (Sterna hirundo), sterna codalunga (Sterna paradisea), fraticello (Sterna albifrons), sterna di Dougall (Sterna dougalli), mignattino (Chlidonias niger), mignattino piombato (Chlidonias hybridus), gabbianello (Larus minutus).".".

3.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: ", re di quaglie (Crex crex), voltolino (Porzana porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata (Porzana pusilla).".".

3.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "succiacapre (Caprimulgus europaeus), martin pescatore (Alcedo atthis)".".

3.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "svasso maggiore (Podiceps cristatus), tuffetto (Tachybaptus ruficollis), svasso piccolo (Podiceps nigricollis)".".

3.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "stercorario mezzano (Stecorarius pomarinus), labbo (Stercorarius parasiticus)".".

3.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "tutte le specie di averle (Lanius) di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.".".

3.23

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" sono aggiunte le seguenti: "e tutte le specie inserite nell'allegato I non precedentemente menzionate e non presenti negli allegati II/1 e II/2 della Direttiva 2009/147/CE".".

3.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)" aggiungere le seguenti: "gruccione (Merops apiaster)".".

3.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "cigno minore (Cygnus colombianus), anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris), chiurlottello (Numenius tenuirostris), ibis eremita (Geronticus eremita)".".

3.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ". Sono inoltre particolarmente protette tutte le specie classificate di avifauna classificate Spec 1, Spec 2, Spec 3".".

3.301

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.302

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 3.301

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.303

Durnwalder, Patton

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lupo (Canis lupus)," inserire le seguenti: "sciacallo dorato (Canis aureus),".

3.40

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere la lettera b)

          2) sostituire la lettera c) con la seguente:

       « b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le attività di controllo della fauna nelle aree aeroportuali devono privilegiare metodi tecnologici e preventivi non cruenti. Il ricorso a interventi diretti è ammesso solo in casi eccezionali, nel rispetto della tutela della biodiversità."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.304 (già 3.41)

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.43

Sironi, Di Girolamo, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di garantire la sicurezza del traffico aereo e la tutela della fauna selvatica, è istituito un programma, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la creazione di corridoi faunistici volti a indirizzare il passaggio degli animali selvatici verso aree lontane dalle sedi aeroportuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione degli enti competenti in materia ambientale e aeroportuale, ne cura l'individuazione, la pianificazione e la gestione, secondo criteri tecnico-scientifici volti a minimizzare i rischi di interferenza tra fauna e attività aeronautiche".».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.305 (già 3.45)

D'Elia, Franceschelli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";»

3.306 (già 3.44)

Tajani, Franceschelli

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";»

3.307 (già 3.49)

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite» con le seguenti: «degli uccelli e dei mammiferi».

3.308 (già 3.53)

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei canidi e dei felidi".

3.309 (già 3.72)

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ai gestori aeroportuali» aggiungere le seguenti: « nel rispetto delle norme previste per la protezione della fauna selvatica di cui alla presente legge.».

3.310 (già 3.73)

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ai gestori aeroportuali» aggiungere le seguenti: « ferma restando la tutela delle specie protette.»

3.311 (già 3.71)

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai gestori aeroportuali» aggiungere le seguenti: « sentita l'ISPRA».

3.312 (già 3.74)

Giacobbe, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.300 (già 3.75)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni.

          1) sostituire le parole "è aggiunto il seguente", con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

          2) dopo il cpv. 3-bis, aggiungere il seguente: "3-ter. La fauna selvatica oggetto di tutela in base alla presente legge è libera in natura e non oggetto di obbligo di custodia dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, non avendone questi la materiale disponibilità. Ad essa, conseguentemente, non si applica l'articolo 2052 del Codice civile e in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica oggetto di tutela, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, lo Stato che ne ha la proprietà e le amministrazioni che hanno la gestione della fauna selvatica omeoterma possono essere chiamate a risponderne esclusivamente ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile. Laddove le stesse amministrazioni abbiano adottato gli atti e i provvedimenti gestionali previsti dalla legge, per i danni cagionati da fauna selvatica tutelata dalla presente legge, diversi da quelli alle produzioni agricole, si presume il caso fortuito».

3.76

Di Girolamo, Nave, Sironi, Aurora Floridia, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis. Nei sedimi aeroportuali civili e militari, prima di ricorrere a misure di prelievo o abbattimento della fauna selvatica, i gestori aeroportuali sono tenuti ad adottare misure preventive strutturali, passive e non cruente, atte a impedire l'accesso della fauna alle aree operative aeroportuali. In particolare, devono essere privilegiate recinzioni continue con altezza pari o superiore a 2 metri, dotate di risvolto superiore inclinato verso l'esterno ("sponda anti-arrampicamento" o "paragatti"), conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa tecnica ENAC, ICAO ed EASA. Tali misure devono essere realizzate in accordo con l'ISPRA, le autorità ambientali competenti e l'ENAC, e possono essere cofinanziate nell'ambito dei piani di gestione del rischio faunistico aeroportuale.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano » sono sostituite dalle seguenti: « regionali »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le regioni, con proprio provvedimento, definiscono le caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, per l'installazione degli impianti di cui al primo periodo. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le regioni emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

3-ter. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria »;

c) al comma 5, le parole: « all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA ».

EMENDAMENTI

4.1

Aurora Floridia, Unterberger

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.4

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri (*)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Sironi, Maiorino e Pirro

4.6

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

          1 All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole "di mammiferi e uccelli" sono sostituite dalle seguenti "di animali selvatici";

4.7

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Sironi, Maiorino e Pirro

4.8

Unterberger, Aurora Floridia

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

          1. All'articolo 4 legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.";

          b) il comma 4 è abrogato.»

4.9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «e per la cessione ai fini di richiamo» sono soppresse;

          b) il comma 4 è abrogato.".

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Sironi, Maiorino e Pirro

4.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. È vietata su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli selvatici. I detentori di richiami vivi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono segnalare gli animali in loro possesso ai competenti uffici delle province o al Corpo Forestale dello Stato.";

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regioni emanano specifiche disposizioni per la consegna e l'affidamento degli uccelli a centri ed associazioni che possano prendersene cura. Se possibile, gli esemplari devono essere liberati. L'uso di uccelli da richiamo nell'attività di caccia è punito ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.";

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È fatto divieto dell'uso di reti, trappole e mezzi atti alla cattura dell'avifauna selvatica.";

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il divieto e l'uso di richiami vivi riguarda anche gli uccelli da allevamento. Le ASL esercitano costante controllo per prevenire zoonosi, con particolare riferimento all'influenza aviaria. Il ministro della Salute adotta misure di vigilanza sanitaria al proposito.".".

4.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole "di mammiferi e uccelli" sono sostituite dalle seguenti "di animali selvatici";

          b) al comma 3, sopprimere le parole "e per la cessione ai fini di richiamo";

          c) il comma 4 è abrogato.".

4.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è soppresso.".

4.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 4 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 le parole "può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "è vietata.";

          b)  il comma 4 è così sostituito: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo non è consentita.".".

4.14

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 2, dopo le parole: "su parere" sono inserire le seguenti: "obbligatorio",».

4.15

Giacobbe, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 2, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla parola: "ISPRA";»

4.16

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.25

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

4.30

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Sironi, Maiorino e Pirro

4.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 4.30

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.34

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

          a) nel primo periodo, dopo le parole «le regioni» inserire le seguenti: «, su parere dell'ISPRA,»

          b) nel secondo periodo, dopo la parola «svolge» inserire la seguente «altresì».

4.36

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: "con proprio provvedimento" aggiungere le seguenti: "e previo parere vincolante dell'Ispra";

          2) al secondo periodo, dopo le parole: "svolge" aggiungere le seguenti: "altresì".

4.37

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: « Le regioni, con proprio provvedimento» inserire le seguenti: « sentito il parere dell'ISPRA,»

4.44 (testo corretto)

Fregolent

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.47

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «3-bis».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Sironi, Maiorino, Pirro e il senatore Scalfarotto

4.500/1

Tajani

Respinto

All'emendamento 4.500, sostituire le parole da: «, sulla base degli indirizzi» fino alle parole: «faunistico-venatorio nazionale» con le seguenti: «, sentito il parere dell'ISPRA».

4.500/2

Germanà, Cantalamessa

Ritirato

All'emendamento 4.500, sopprimere la parola: «vincolanti».

4.500/3

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» con le seguenti: «e previo, altresì, parere vincolante dell'ISPRA,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.500/4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

All'emendamento 4.500 sostituire le parole: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale» con le seguenti: «sentita l'ISPRA».

4.500

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole «Le regioni» inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi contenuti nelle linee guida vincolanti, definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,».

4.50

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), capoverso "3-bis" dopo la parola "regioni" aggiungere le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA"

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.52

Tajani, Franceschelli

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: « Le regioni» inserire le seguenti: « sentito il parere dell'ISPRA,»

4.59

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1 lettera b), capoverso 3-ter, sopprimere le parole: «a titolo oneroso».

4.73

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.81

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « provvedono a informare» inserire le seguenti: « tempestivamente».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.

6. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire ».

EMENDAMENTI

5.1

Aurora Floridia, Unterberger (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Scalfarotto, Giorgis e Cattaneo

5.2

Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina, D'Elia

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.4

Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.5 (testo corretto)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo, Sironi

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

          1. All'articolo 4, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "ai fini di richiamo" sono inserite le seguenti: ", fermo restando il divieto di cui all'articolo 5 della presente legge,".

          2. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

          "Art. 5 - (Divieto dell'utilizzo, detenzione, vendita e cessione di richiami vivi nella caccia e disposizioni per il rafforzamento dei controlli)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 è fatto divieto su tutto il territorio nazionale dell'utilizzo, della detenzione, della vendita, dell'acquisto e della cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, di richiami vivi appartenenti a specie utilizzate a fini venatori.

Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Alla condanna consegue la confisca obbligatoria degli animali vivi o morti, delle attrezzature utilizzate, dei mezzi di trasporto impiegati e dei beni comunque pertinenti all'illecito.

Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto delle violazioni di cui al presente articolo:

a) le forze di polizia, il Corpo dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nonché le polizie provinciali, sono autorizzate ad effettuare controlli, anche preventivi, nei luoghi destinati alla detenzione o all'addestramento di richiami vivi;

b) è autorizzato l'accesso, anche in assenza del titolare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai capanni di caccia, ai ricoveri e agli annessi utilizzati a fini venatori;

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul divieto e sulle sanzioni previste, nonché sulle alternative etologicamente sostenibili all'impiego di richiami vivi.".

          3. All'articolo 21, comma 1, la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) utilizzare o detenere a qualunque titolo richiami vivi di qualsiasi specie a fini venatori;".

          4. Le Regioni e le Province autonome adeguano i propri atti normativi e amministrativi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

5.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5

(Modifiche articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

          1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così sostituito:

"Art. 5

(Esercizio venatorio da appostamento fisso)

          1. Le regioni, su parere dell'Ispra, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

          2. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che non rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 2024-2025.

          3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. La distanza da altri appostamenti fissi è minimo 1000 metri.

          4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 2-bis.

          5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 2024-2025. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

          6. Sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

          7. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso solo due persone autorizzate dal titolare medesimo.

          8. È vietato l'uso di richiami vivi e di stampi in plastica o altro materiale.".".

5.8

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

          1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi)

          1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.

          2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.

          3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.

          4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi.»".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.9

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: ", la vendita e la detenzione" e le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo, devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore.";

          c) al comma 6, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse.

          d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.11

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole ", la vendita e la detenzione" e le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse".

          2. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse.

          3. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157sono soppressi.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.10

Unterberger, Aurora Floridia (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

          1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 6, le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

          d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.»

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Scalfarotto e gli altri componenti del Gruppo IV-CR, la senatrice Camusso e gli altri componenti del Gruppo PD e le senatrici Sironi, Pirro e Cattaneo.

5.12

Giacobbe, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifica all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativo all'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

          1. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "su parere dell'ISPRA".»

5.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. A partire dall'anno 2026 non sono rilasciate nuove autorizzazioni alla costruzione di appostamenti fissi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conducono una ricognizione sulle autorizzazioni rilasciate, in caso di mancato utilizzo negli ultimi due anni da parte del concessionario, lo stesso provvede alla rimozione dell'appostamento fisso e l'autorizzazione viene ritirata."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.15

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso è consentito al solo titolare."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.18

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 5, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli uccelli da richiamo non possono essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e devono essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 10 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme costituisce violazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004 n. 189."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.19

Irto, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. L'articolo 5 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.".

5.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: ", la vendita e la detenzione" e le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo devono comunicare, entro il 31 dicembre 2025, alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore.";

          c) al comma 6 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

          d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono soppressi."

5.22

Zambito, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 1.

5.23

Fina, Franceschelli, D'Elia, Sironi

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, su parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.».

5.24

Durnwalder, Patton

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «Art.5», al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

          b) al capoverso «Art.5», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

5.25

Spagnolli, Unterberger, Patton, Aurora Floridia

Sost. id. em. 5.24

Al comma 1, capoverso «Art. 5», commi 1 e 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

5.27

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:

          1)  al capoverso "Art.5" sostituire le parole "previo parere dell'ISPRA" con le seguenti "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA";

          2) sopprimere il comma 2;

          3) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare la procedura di autorizzazione degli appostamenti fissi, definendo il numero e le caratteristiche degli stessi in funzione della tutela degli equilibri faunistici e ambientali locali. Le autorizzazioni sono rilasciate tenendo conto delle valutazioni tecniche e ambientali fornite dall'ISPRA e prevedono un monitoraggio periodico dell'ente sull'impatto ambientale e faunistico degli appostamenti.»;

          4) al comma 5, sopprimere le parole "e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie";

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.29

Zambito, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.5", comma 1, dopo le parole: "previo parere" inserire le seguenti: "vincolante".

5.31

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 1, sopprimere le parole: «da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.33

Tajani, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 1, sopprimere le parole: "le modalità".

5.39

Irto, Basso, Fina, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 2.

5.40

D'Elia, Franceschelli

Id. em. 5.39

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 2.

5.41

Aurora Floridia, Unterberger (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5",  sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non è ammesso l'utilizzo di richiami vivi.».

     Conseguentemente al comma 6 le parole da: «che non siano identificabili» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalla seguente parola: «vivi.».

     Conseguentemente il comma 7 è soppresso.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Scalfarotto e gli altri componenti del Gruppo IV-CR e la senatrice Cattaneo

5.42

Giacobbe, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.».

5.30

Aurora Floridia, Unterberger

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, sopprimere le parole: «e richiami vivi».

     Conseguentemente, le parole da: «l'attività di allevamento degli uccelli» e fino a: «e di cessione per» sono soppresse.

5.43

Zambito, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3" fino alla fine del periodo con le seguenti: "appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4"

     Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso "Art. 5", comma 2, sopprimere il terzo periodo

5.45

Irto, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "impiegare contemporaneamente" con la parola "detenere".

5.50

Fina, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 2, sopprimere la parola "di cattura".

5.54

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 5, al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

5.55

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 5.54

Al comma 1, capoverso «Art. 5», al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.57

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso Art.5, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità."

5.65

Tajani, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 3.

5.66

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 5.65

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 3.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.67

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.».

5.75

Giacobbe, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, dopo le parole: "appostamenti fissi" inserire le seguenti: ", che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990".

5.79

Irto, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, sopprimere le parole da "provvedono altresì" fino alla fine del comma.

5.80

Zambito, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, dopo le parole: "provvedono altresì" inserire le seguenti: ", previo parere dell'ISPRA".

5.88

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 5, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.".

5.90

Zambito, Franceschelli, D'Elia

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 4.

5.94

Fina, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 4 inserire i seguenti:

     «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 4.

          4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.».

5.96

Tajani, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 5.

5.97

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 5.96

Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 5.

5.98

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 5.96

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 5.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.99

D'Elia, Franceschelli, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.».

5.500/1

Germanà, Cantalamessa

Ritirato

All'emendamento 5.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto il piccione domestico e l'anatra germanata per la caccia da appostamento."».

5.500/2

Giacobbe

Respinto

All'emendamento 5.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: "e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie"».

5.500

I Relatori

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art.5», al comma 5, sopprimere le parole «e ai colombacci».

5.100

Giacobbe, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", comma 5, sopprimere le parole: "e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie".

5.102

Irto, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo."

5.103

Zambito, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sopprimere il comma 6.

5.104

Tajani, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 6 con i seguenti:

     «6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

          6-bis. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.».

5.105

Fina, Franceschelli, D'Elia, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", sostituire il comma 6 con il seguente: «6. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.»

5.111

D'Elia, Franceschelli, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.»

5.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Modifiche dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tassidermia)

          1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali richieste sono accompagnate da una dichiarazione in cui sono descritte le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie da impagliare o imbalsamare, nonché i dati del richiedente.".

5.0.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso."

5.0.10

Di Girolamo, Sironi, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          "4-bis. Sulla base di quanto previsto dal Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 secondo cui sono di competenza della Direzione generale dello sviluppo rurale la tutela e la valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, le attività in materia faunistico-venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  si istituisce presso il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la direzione per la prevenzione e la tutela della fauna selvatica che opera di concerto con la direzione competente per materia del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico in materia di tutela faunistico-venatoria, in raccordo con le Regioni e le Province autonome. Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.12

Bevilacqua, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

          1.All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Il Consiglio dei Ministri con propria delibera, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, nelle regioni colpite da estesi e ripetuti incendi, impone in questi territori il divieto della caccia almeno per tutta la stagione venatoria.»".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.15

Bevilacqua, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

          1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «2-bis. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria».

          2-ter. Le Regioni dispongono il divieto di caccia 1 anche in quelle "aree agricole ad alto rischio", ovvero in quelle aree in cui insistono residui di colture erbacee presenti dopo la mietitura (stoppie).».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.13

Bevilacqua, Di Girolamo, Sironi, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

          1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          "2-bis. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.14

Bevilacqua, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

          1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          "2-bis. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia." con il seguente: "Sono altresì vietati per i 10 anni successivi alla conclusione di ogni evento incendiario, limitatamente ai soprassuoli percorsi dal fuoco e a una fascia di rispetto che ne delimita il perimetro con una profondità minima pari a 1.500 metri, il pascolo, la caccia, i piani di controllo previsti dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e i prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui agli articoli 11 e 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed è altresì vietata per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di tassidermia)

          1. Al comma 1, il comma 453 è abrogato.

     Conseguentemente il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e le province » sono soppresse e le parole: « ai commi 7 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 7 »;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

3-ter. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3-quater. Acquisiti i dati di cui al comma 3-bis, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale »;

d) al comma 4, le parole: « Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione » sono sostituite dalle seguenti: « Nel territorio di protezione di cui al comma 3, vige »;

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere »;

f) al comma 7, le parole: « le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì » sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni predispongono, articolandoli per comprensori omogenei anche provinciali, piani faunistico-venatori, nonché »;

g) al comma 8, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

« h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio forestale dello Stato e delle regioni »;

h) al comma 9, le parole: « che sia » sono soppresse;

i) il comma 10 è abrogato;

l) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto degli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale »;

m) al comma 14, le parole: « dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare » sono sostituite dalle seguenti: « dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato ».

n) il comma 17 è abrogato.

EMENDAMENTI

6.1

Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.5

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Piani faunistico-venatori)

          1.Sostituire l'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 con il seguente:

«Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

          1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

          2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

          3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

          4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

          5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

          6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

          7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:

          a. i parchi nazionali;

          b. i parchi naturali regionali;

          c. le riserve naturali statali;

          d. le riserve naturali regionali e provinciali;

          e. i monumenti naturali;

          f. le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

          g. le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

          h. i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

          i. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

          j. le zone militari;

          k. i demani forestali;

          l. le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

          m. i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

          n. i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

          o. l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

          p. le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.

          8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

          9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

          10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

          11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

          12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

          13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

          14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

          15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

          16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.17 (testo corretto)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Piani faunistico-venatori)

          1. L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

          1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6.  Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

          2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

          3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

          4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

          5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

          6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

          7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:

          a) i parchi nazionali;

          b) i parchi naturali regionali;

          c) le riserve naturali statali;

          d) le riserve naturali regionali e provinciali;

          e) i monumenti naturali;

          f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

          g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

          h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

          i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

          j) le zone militari;

          k) i demani forestali;

          l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

          m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

          n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

          o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

          p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.

          8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

          9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

          10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

          11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

          12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

          13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

          14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

          15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

          16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria.".».

6.7

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          "3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative.";

          b) al comma 8, le lettere e) e h) sono soppresse;

          c) al comma 14, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

          d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

          "15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso";

          e) al comma 17, il secondo periodo è soppresso.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.8

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 60 al 70 per cento", e le parole "dal 10 al 20 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 50 al 60 per cento"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al computo di tali percentuali non partecipano le zone di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della presente legge."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.10

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici non entrano a far parte della programmazione venatoria e sono finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.11

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nonché alle zone di cui al comma 8, lettera e).».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.12

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali zone l'attività cino-venatoria con abbattimento della fauna, purché proveniente da allevamento, è praticata secondo i limiti e le condizioni stabilite dal calendario venatorio e comunque nel periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della stagione venatoria."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.13

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma di Trento e di Bolzano provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.14

Giacobbe, Franceschelli

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ISPRA".»

6.15

Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Attribuzione alle province dei compiti di pianificazione dell'attività venatoria)

          1 All'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: " Le Regioni possono attribuire alle province le funzioni di Pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di miglioramento ambientale, di immissione e di cattura di fauna selvatica;»

6.16

Irto, Franceschelli

Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 1. con il seguente:

          "1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 le parole "dal 20 al 30 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 60 al 70 per cento", e le parole "dal 10 al 20 per cento" sono sostituite dalle parole "dal 50 al 60 per cento".

          b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          "3.bis Al fine del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico scientifiche che hanno condotto alla sua individuazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

          3-ter. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi.

          .3-quater. Acquisti i dati di cui al comma 3-bis, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Ispra, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare per portare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale".".

6.19

Zambito, Franceschelli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "pianificazione faunistico venatoria" sono inserite le seguenti: "da parte delle regioni e delle province, con le modalità previste ai commi 7 e 10".».

6.21

Sironi, Di Girolamo, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) premettere la seguente lettera "0a) al comma 1 dopo le parole «risorse ambientali» aggiungere le seguenti: «,nel rispetto del Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura»";

          2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera "b-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «In dette percentuali», è aggiunta la seguente parola: «non»";  

          3) alla lettera c) capoverso 3-quater dopo le parole "Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" aggiungere le seguenti: "e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"; dopo le parole "tenuto conto" aggiungere le seguenti: "della Legge 394/1991sulle aree protette" e dopo le parole "con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale" aggiungere le seguenti "e di ripristino della natura di cui al regolamento UE 2024/1991";

          4) sostituire la lettera d) con la seguente: "al comma 5 le parole: «e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale» sono soppresse";

          5) sostituire la lettera e) con la seguente: "Sono esclusi dalla programmazione venatoria i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici, nonché il demanio marittimo";

          6) alla lettera g) capoverso h-ter) dopo la parola "faunistico - venatoria" aggiungere le seguenti parole: "ivi compreso".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.22

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 1, dopo le parole: "risorse ambientali" sono inserite le seguenti: ", il ripristino degli habitat";»

6.20

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 1, dopo le parole: "la riqualificazione" sono inserite le seguenti: "e protezione" e dopo la parola: "ambientali" sono inserite le seguenti: "e agricole".»

6.23

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.24

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 2, dopo le parole: "la pianificazione" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatoria";».

6.25

Fregolent

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono soppresse», con le seguenti: "sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con le province»;

          b) al comma 1, lettera c), capoverso «3-quater», lettera f), dopo le parole: «, le regioni» inserire le seguenti: «, di concerto con le province,».

6.26

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) al comma 3, primo periodo, la parola: "ogni" è sostituita dalla seguente: "ciascuna";»

6.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) al comma 3, dopo le parole: "per una quota" è inserita la seguente: "minima" e dopo le parole: "nella percentuale" è inserita la seguente: "minima".

6.28

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.301

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.28

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.30

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, dopo le parole: "l'attività venatoria" sono inserite le seguenti: "ai sensi della presente legge e/o";».

6.41

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 6.41

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.43

Sironi, Di Girolamo, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.41

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.44

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-bis".

6.45

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: "graduale raggiungimento" con le seguenti: "raggiungimento e superamento".

6.46

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis", sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "tre mesi".

6.51

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-ter".

6.52

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.51

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-ter».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.53

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), al capoverso "3-ter.", dopo le parole "degli obblighi di cui al medesimo comma", aggiungere le seguenti: "ai sensi del comma 3,".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.54

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" con le seguenti: "il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previo il parere di ISPRA".

     Conseguentemente al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere le parole: "del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ".

6.56

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-ter" sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "due mesi".

6.59

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-quater".

6.60

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole «e della sicurezza energetica,» inserire le seguenti: «previo parere vincolante dell'ISPRA e».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.61

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "3-quater", sostituire le parole: "sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" con le seguenti: "sentito l'ISPRA".

6.62

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "3-quater" dopo la parola: "sentito" inserire le seguenti: "l'ISPRA e".

6.64

Irto, Basso, Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «ai fini del raggiungimento» fino a: «di cui al comma 3» con le seguenti: «garantire il rispetto delle percentuali di territorio minime previste dal comma 3».

6.65

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-quater" sostituire le parole da: "assunti" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "europei".

6.67

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.70

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "di cui al comma 3, vige" con le seguenti: "di cui al comma 3, che comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c), vige".

6.72

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.302

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.72

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.303 (già 6.74)

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.72

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.73

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera e) prima delle parole: "Sono ricompresi in tale territorio" inserire le seguenti: "In tali territori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 comma 11".

6.75

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", delle regioni".

6.76

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: "e degli enti pubblici in genere".

6.304

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, alla lettera e) dopo le parole "enti pubblici in genere." inserire le seguenti: "E' in ogni caso vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del demanio marittimo.".

6.305

Unterberger

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo.»

6.306

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.305

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.79

Irto, Franceschelli, Pirro (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.83

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "le regioni" con le seguenti: "le province".

6.86

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.87

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso h-bis).

6.97

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso h-ter).

6.98

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso "h-ter" sopprimere le seguenti parole: "e faunistico-venatoria".

6.100

Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso h-ter), aggiungere il seguente:

           «h-quater) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.101

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.102

Di Girolamo, Sironi, Nave, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.101

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.103

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6.104

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) al comma 10, le parole: "l'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ISPRA";»

6.105

Tajani, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) al comma 11, le parole: "l'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ISPRA";»

6.307 (già 6.107)

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

6.308 (già 6.108)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Maiorino (*), Sironi (*)

Respinto

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: "dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato" con le seguenti: "dei singoli proprietari o conduttori dei fondi che in rispetto al diritto della proprietà privata, della sicurezza e della privacy, intendono vincolare la loro superfice, la zona non può essere istituita".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.300

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

6.309

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Di Girolamo, Nave, Sironi, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 6.300

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.0.1

Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Fondo per la prevenzione della diffusione degli ungulati nei centri abitati)

          1. Presso il Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027, finalizzato a sostenere gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) nelle attività di prevenzione della diffusione e di cattura degli ungulati che si introducono nei centri abitati, rappresentando un pericolo di ordine pubblico e igienico-sanitario secondo quanto rilevato dalle autorità locali competenti in materia sanitaria e di sicurezza.

          2. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, le parole: « in via esclusiva in una delle » sono sostituite dalla seguente: « nelle »;

b) al comma 7, le parole: « lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) ed e) »;

c) al comma 12, le parole: « , nonché le forme di cui al comma 5 » sono soppresse.

EMENDAMENTI

7.1

Irto, Boccia, Franceschelli, Basso, Fina

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.4

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro (*), Maiorino (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Sistema di restituzione dei bossoli di cartucce sparate, destinate all'attività venatoria)

          1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività venatoria e di favorire il riutilizzo dei materiali compositi post-consumo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per i bossoli delle cartucce sparate, destinate all'attività venatoria.

          2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dei bossoli delle cartucce sparate.

          4. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori delle singole tipologie di cartucce sparate e restituite.

          5. Al termine della fase sperimentale, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, il sistema del vuoto a rendere di cui al presente articolo può essere reso permanente, con i necessari adeguamenti normativi.

          6. I comuni possono promuovere apposite convenzioni con i rivenditori per l'installazione di contenitori di raccolta differenziata delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, rivenuti su terreni pubblici e privati e conferiti dai cittadini. I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani possono, altresì, prevedere forme di incentivazione per favorire la corretta raccolta differenziata delle cartucce da caccia.

          7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.5

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

          1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          "5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

          a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

          b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata";

          b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          "8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 ,milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente";

          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

          "11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.".»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.7

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 5, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "o con il falco" sono soppresse.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.8

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 12 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 7 è soppresso.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 8, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite da "da chi abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e da chi non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.10

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Lorefice, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 8, della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna non compresa nell'articolo 18 della presente legge, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 60 per cento, alla regione o provincia autonoma interessata nella misura del 40 per cento.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.11

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività faunistico-venatoria".

7.12

Irto, Franceschelli

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole "o con il falco" sono soppresse;

b) il comma 7 è soppresso;

c) al comma 8 le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite da "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo anno di età";

d) all'articolo 12 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente comma: "12-ter. Entro trenta giorni dalla chiusura della stagione venatoria, il tesserino è riconsegnato all'autorità amministrativa che lo ha rilasciato. Tale autorità, se differente dalla regione, trasmette entro quindici giorni dal termine ultimo previsto per la riconsegna, i tesserini venatori alla regione per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sul prelievo venatorio. Tale analisi si effettua su tutti i tesserini riconsegnati. I dati della raccolta, elaborazione e analisi di cui al presente comma costituiscono parte della relazione sullo stato di attuazione della legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 35.".".

7.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "o con il falco" sono soppresse;

b) il comma 7 è abrogato;

c) al comma 8, le parole "da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età" sono sostituite con "da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non abbia superato il settantesimo";

d) dopo il comma 12-bis è inserito il comma 12-ter, che stabilisce che il tesserino venatorio va riconsegnato entro trenta giorni dalla fine della stagione all'autorità competente, la quale, se diversa dalla regione, li trasmette alla stessa entro quindici giorni, per la raccolta ed elaborazione dei dati che confluiranno nella relazione prevista all'articolo 35, comma 1.

7.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Di Girolamo

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 le parole "o con il falco" sono soppresse.".

7.59

Zambito, Franceschelli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 12, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".»

7.77

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 2, la parola: "Costituisce" è sostituita dalla parola: "Costituiscono" e le parole: "ogni atto diretto" sono sostituite dalle parole: "tutti gli atti diretti";

7.80

Sironi, Di Girolamo, Pirro (*), Maiorino (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.81

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Di Girolamo, Pirro (*), Maiorino (*)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.82

Unterberger, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

7.83

Tajani, Franceschelli

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.109

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

      "a) al comma 3, le parole: "o in attitudine" sono sostituite dalle seguenti: ". E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine"

7.110 (testo corretto)

Unterberger, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) al comma 5, alinea, le parole: "Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco", sono soppresse.»

7.111

Fregolent

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

       «a) al comma 5, alinea, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti forme fermo restando la frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti».

7.112

Giacobbe, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "nelle" con le seguenti: "esclusivamente in una delle".

7.113

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 5, lettera c), dopo le parole "programmata", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità e delle produzioni agricole".»

7.114

Zambito, Franceschelli

Respinto

Alla lettera b) premettere la seguente: «0b) al comma 6, sostituire le parole: "nel rispetto delle disposizioni" con le seguenti: "in forme e modalità che rispettino le disposizioni"; »

7.115

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.116

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro (*), Maiorino (*)

Id. em. 7.115

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.141

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

     «b) al comma 9, dopo le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica"»;

7.147

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «lettera d) sono» fino alla fine della lettera con le seguenti: «"di cui all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "laddove esercitato nelle forme stabilite all'articolo";»

7.168

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          "b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 60 anni".

7.176

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          "b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti: "fino ai 68 anni".

7.177

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          "b-bis) al comma 8, dopo le parole: "anno di età", sono inserite le seguenti; "fino ai 69 anni".

7.180

Giacobbe, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, le parole: "il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA";»

7.181

Irto, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da due ulteriori rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale tenendo conto della consistenza associativa";»

7.182

Zambito, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un ulteriore rappresentante delle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale tenendo conto della consistenza associativa";»

7.183

Tajani, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un rappresentante designato dall'ANCI";»

7.184

Giacobbe, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un ulteriore rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tenendo conto della consistenza associativa,»

7.185

Fina, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da un ulteriore rappresentante dell'ISPRA";»

7.186

D'Elia, Franceschelli

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

     «b-bis) al comma 9, dopo le parole: "faunistico-venatorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "integrato da"».

7.188

Irto, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera c) premettere la seguente:

     «0c) al comma 8, dopo le parole: "può essere esercitata" inserire la seguente: "esclusivamente".»

7.189

Zambito, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.198

Fina, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

     «c) al comma 10, le parole: "può procedere" sono sostituite dalla seguente: "procede";».

7.204

Tajani, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: ". Vi sono altresì indicate le forme di cui al comma 5 nonché"».

7.207

D'Elia, Franceschelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

     «c-bis) al comma 12-bis, le parole: "subito dopo l'" sono sostituite dalle seguenti: "immediatamente a seguito dell'".»

7.0.1

Franceschelli, Boccia, Irto, Giacobbe

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. Al fine di rafforzare e implementare le attività di vigilanza affidate alla polizia provinciale a tutela della fauna selvatica, nonché i controlli sull'esercizio delle attività venatorie in ciascun ambito territoriale di caccia, il Ministro dell'interno predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Piano straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico da bandire da parte delle province entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di complessive 1.000 unità di personale a decorrere dall'anno 2026, da destinare al rafforzamento dell'organico dei Corpi di polizia provinciale. In favore delle province che procedono alle assunzioni di cui al presente comma sono destinate risorse pari a 32,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 32,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1552, 596, 1302, 1577 e 1656 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo in relazione al testo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.38, 2.47, 2.93, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.40, 3.312 (già 3.74), 3.76, 3.43, 3.300 (già 3.75), 4.15, 5.5 (testo corretto), 5.27, 5.0.10, 6.5, 6.14, 6.17, 6.105, 6.15, 6.0.1, 7.4, 7.180, 7.181, 7.182, 7.183, 7.184, 7.185, 7.186, 7.0.1, 9.325 (già 9.96), 9.5, 10.77, 10.5, 10.61 e 10.300 (già 10.12).

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da l a 10, il parere è non ostativo, fatta eccezione per la proposta 4.500, il cui esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.333 (già 11.154), 11.0.300 (già 11.0.1), 12.4, 12.5, 12.8, 12.13, 12.15, 12.21, 12.133, 12.167, 12.6, 12.0.6, 12.500/1, 12.135, 14.304 (già 13.17), 14.305 (già 13.16), 14.309 (già 13.12), 14.332 (già 13.71), 14.0.300 (già 13.0.3), 14.500/1, 14.315 (già 13.29), 15.328 (già 14.59), 16.306 (già 15.6), 16.311 (già 15.21), 16.313 (già 15.26), 16.319 (già 15.53), 16.320 (già 15.54), 16.0.300 (già 15.0.7), 16.0.301 (già 15.0.4), 16.0.304 (già 15.0.5), 16.0.302 (già 15.0.9), 16.0.303 (già 15.0.8), 16.0.305 (già 15.0.1), 17.303 (già 16.4), 17.308 (già 16.21), 17.315, 17.316, 17.0.300 (già 16.0.44), 19.0.310 (già 17.0.14), 19.0.311 (già 17.0.33), 19.0.313 (già 17.0.30), 19.0.361 (già 17.0.20), 19.0.327 (già 17.0.29), 19.0.301 (già 17.0.22), 19.0.304 (già 17.0.125), 19.0.307 (già 17.0.16), 19.0.312 (già 17.0.35), 19.0.337 (già 17.0.9), 19.0.319 (già 17.0.37), 19.0.308 (già 17.0.59), 19.0.317 (già 17.0.25), 19.0.318 (già 17.0.27), 19.0.320 (già 17.0.26), 19.0.321 (già 17.0.19), 19.0.322 (già 17.0.49), 19.0.323 (già 17.0.38), 19.0.324 (già 17.0.85), 19.0.325 (già 17.0.43), 19.0.328 (già 17.0.41), 19.0.329 (già 17.0.131), 19.0.331 (già 17.0.44), 19.0.333 (già 17.0.39), 19.0.334 (già 17.0.42), 19.0.348 (già 17.0.40), 19.0.350 (già 17.0.45), 19.0.351 (già 17.0.47), 19.0.352 (già 17.0.48), 19.0.355 (già 17.0.127), 19.0.356 (già 17.0.46), 19.0.357 (già 17.0.124), 19.0.358 (già 17.0.17), 19.0.359 (già 17.0.126), 19.0.360 (già 17.0.28), 19.0.362 (già 17.0.31), 19.0.363 (già 17.0.51), 19.0.302 (già 17.0.21), 19.0.306 (già 17.0.15) e 19.0.309 (già 17.0.23), 19.0.314 (già 17.0.18), 19.0.330 (già 17.0.122), 19.0.347 (già 17.0.24), 19.0.353 (già 17.0.13), 19.0.300 (già 17.0.32), 19.0.315 (già 17.0.121), 19.0.326 (già 17.0.50), 19.0.336 (già 17.0.28), 19.0.354 (già 17.0.60), 21.300 (già 18.1), 21.304 (già 18.7), 21.301 (già 18.3), 21.302 (già 18.5), 21.303 (già 18.4) e 21.308 (già 18.13).

Sulla proposta 11.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Non è sottoposta al silenzio venatorio l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeoterma che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione nominale e specifica per ciascun caso da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi dì cui all'articolo 13.»;".

Sulla proposta 12.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "delle Regioni" delle seguenti: «a statuto speciale».

Sulla proposta 14.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "delle Regioni" delle seguenti: "a statuto speciale".

Sulla proposta 17.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81. della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "delle Regioni" delle seguenti: "a statuto speciale".

Il parere è non ostativo sulla proposta 4.500, precedentemente accantonata, nonché sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, fatta eccezione per la proposta 18.600, il cui esame resta sospeso.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Balboni, Barachini, Bizzotto, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gasparri, Guidi, Iannone, La Pietra, Monti, Morelli, Murelli, Nastri, Ostellari, Pellegrino, Pera, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestro e Sisto.

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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giacobbe, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (1891-B)

(presentato in data 17/06/2026)

S.1891 approvato dal Senato della Repubblica. C.2962 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (1891-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

S.1891 approvato dal Senato della Repubblica C.2962 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/06/2026);

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia

in sede referente

Sen. Malan Lucio ed altri

Disposizioni in materia di allontanamento del minore (1831)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/06/2026);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

in sede referente

Gov. Meloni-I: Ministro dell'università e della ricerca Bernini Anna Maria ed altri

Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale (1890)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Già deferito in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/06/2026).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, la prima relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (Doc. CCXLIX, n. 1).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 11 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione triennale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali, riferita al periodo 2023-2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (Doc. XXIX-ter, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha segnalato i seguenti documenti dell'Unione europea:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente (COM(2026) 282 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e deferita, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Semestre europeo 2026 - Pacchetto di primavera (COM(2026) 200 definitivo). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 giugno 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, per l'esercizio 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 591).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso:

quattro risoluzioni approvate dalla Commissione permanente, svoltasi a Chişinău (Moldavia) il 21 novembre 2025, trasmesse il 21 novembre 2025; quattro raccomandazioni e undici risoluzioni approvate dall'Assemblea nel corso della I Parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 26 al 30 gennaio 2026, trasmesse in data 2 febbraio 2026; tre raccomandazioni e nove risoluzioni, approvate dall'Assemblea nel corso della II Parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 20 al 24 aprile 2026, trasmesse in data 27 aprile 2026.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

risoluzione n. 2631 - Prevenire e lottare contro la discriminazione fondata sul genere e nel campo della salute. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 239);

risoluzione n. 2632 - Individuare e gestire i conflitti di interesse all'interno dell'Assemblea parlamentare. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 240);

risoluzione n. 2633 - Modifiche di alcune disposizioni del Regolamento dell'Assemblea. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 241);

risoluzione n. 2634 - Accrescere la partecipazione attiva dei membri ai lavori dell'Assemblea parlamentare. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 242);

raccomandazione n. 2301 - Elezioni in tempi di crisi. Il predetto documento è deferito alla1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 243);

raccomandazione n. 2302 - Rafforzare le democrazie con i giovani: dalla partecipazione alla responsabilità condivisa. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 244);

raccomandazione n. 2303 - La socializzazione scolastica: per un'educazione inclusiva e partecipativa che promuova i valori democratici. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 245);

raccomandazione n. 2304 - 65° anniversario della Carta sociale europea: i diritti sociali come fondamento di democrazie resilienti e giustizia sociale. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 246);

risoluzione n. 2635 - I progressi della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio-dicembre 2025). Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 247);

risoluzione n. 2636 - Elezioni in tempi di crisi. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 248);

risoluzione n. 2637 - Sostenere l'impegno a favore di una pace totale, giusta e duratura per l'Ucraina e della sicurezza del continente europeo. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 4ª (Doc. XII-bis, n. 249);

risoluzione n. 2638 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Bosnia-Erzegovina. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 250);

risoluzione n. 2639 - Rafforzare le democrazie con i giovani: dalla partecipazione alla responsabilità condivisa. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 251);

risoluzione n. 2640 - La socializzazione scolastica: per un'educazione inclusiva e partecipativa che promuova i valori democratici. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 252);

risoluzione n. 2641 - Minacce contro l'ordine internazionale: il caso della Groenlandia. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 253);

risoluzione n. 2642 - La crisi politica nel Medio Oriente allargato: la necessità di proteggere i diritti umani e i diritti dei gruppi di minoranza. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 254);

risoluzione n. 2643 - Per un divieto delle pratiche di conversione. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 255);

risoluzione n. 2644 - 65° anniversario della Carta sociale europea: i diritti sociali come fondamento di democrazie resilienti e giustizia sociale. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 256);

risoluzione n. 2645 - Dialogo post monitoraggio con la Macedonia del Nord. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 257);

raccomandazione n. 2305 - Violenza e discorsi d'odio nei confronti dei politici: una minaccia per la democrazia. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 258);

raccomandazione n. 2306 - Procedura per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il predetto documento è deferito alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 259);

raccomandazione n. 2307 - Linee guida europee per contrastare il dumping sociale e lo sfruttamento del lavoro. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 260);

risoluzione n. 2646 - Violenza e discorsi d'odio nei confronti dei politici: una minaccia per la democrazia. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 261);

risoluzione n. 2647 - Lotta alla discriminazione basata sulla religione e tutela della libertà di religione o di credo in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 262);

risoluzione n. 2648 - Procedura per l'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il predetto documento è deferito alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 263);

risoluzione n. 2649 - Promuovere la Convenzione di Istanbul e migliorarne l'attuazione: mettere a frutto gli insegnamenti tratti. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 264);

risoluzione n. 2650 - Spianare la strada ad una cultura del consenso. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 265);

risoluzione n. 2651 - Verso l'abolizione universale della pena di morte in qualsiasi circostanza. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 266);

risoluzione n. 2652 - Rintracciare i proventi dei crimini denunciati da Sergei Magnitsky e chiederne conto ai loro autori. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 267);

risoluzione n. 2653 - Linee guida europee per contrastare il dumping sociale e lo sfruttamento del lavoro. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 268);

risoluzione n. 2654 - L'applicazione delle norme sul diritto d'autore nel settore dell'intelligenza artificiale. Il predetto documento è deferito alla 2ª, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 269).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione deferita, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alla sottoindicata Commissione permanente, competente per materia.

I signori Agnese Cresta, Giulio Ciabattini, Fabio Tulimiero e numerosissimi altri cittadini propongono una serie organica di disposizioni finalizzate a garantire "un calcio giusto e popolare" e volte a salvaguardarne il patrimonio sociale e culturale (Petizione n. 1801, assegnata alla 7a Commissione permanente).

Interrogazioni

CAMUSSO, ZAMBITO, MALPEZZI, BASSO, D'ELIA, LA MARCA, VERDUCCI, ROSSOMANDO, SENSI, VERINI, TAJANI, IRTO, MISIANI, ROJC, RANDO, DELRIO, ZAMPA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

dalle delibere n. 55 e n. 56 approvate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo nella riunione del 15 maggio 2026 emerge una riduzione del 50 per cento dei contributi italiani destinati al programma congiunto UNFPA-UNICEF per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili e al programma globale UNFPA-UNICEF per porre fine ai matrimoni precoci e forzati;

in particolare, il contributo italiano al programma congiunto contro le mutilazioni genitali femminili passa da 4 milioni di euro nel 2025 a 2 milioni di euro nel 2026, mentre quello destinato al programma contro i matrimoni precoci e forzati passa da un milione di euro a 500.000 euro;

negli anni precedenti l'Italia aveva progressivamente rafforzato il proprio sostegno al programma congiunto contro le mutilazioni genitali femminili, incrementando il contributo da 2 milioni di euro nel 2022 e nel 2023 a 4 milioni di euro nel 2024 e nel 2025;

UNFPA ha più volte riconosciuto il ruolo dell'Italia come partner impegnato nel contrasto alle mutilazioni genitali femminili e nel sostegno alle attività internazionali finalizzate all'eliminazione di tale pratica;

in occasione della giornata internazionale della tolleranza zero verso le mutilazioni genitali femminili del 2 febbraio 2026, UNFPA, UNICEF, OMS, UN Women e altre organizzazioni internazionali hanno richiamato la necessità di rafforzare gli investimenti per contrastare una pratica che continua a colpire milioni di donne e ragazze nel mondo, evidenziando come i recenti tagli ai finanziamenti internazionali rischino di compromettere i progressi ottenuti;

analoghi allarmi sono stati lanciati con riferimento ai matrimoni precoci e forzati, fenomeno che continua ad interessare milioni di ragazze e il cui contrasto richiede un rafforzamento, e non una riduzione, degli interventi di cooperazione internazionale;

considerato che:

la contrazione delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da parte di numerosi donatori internazionali, inclusa la riduzione di programmi precedentemente sostenuti da USAID, sta determinando la chiusura o il ridimensionamento di interventi essenziali per la protezione delle donne e delle bambine, rendendo più fragili i risultati raggiunti negli ultimi anni;

in diverse occasioni il Governo ha sostenuto che non vi sarebbero stati tagli all'impegno italiano nel settore della cooperazione allo sviluppo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato la riduzione del 50 per cento dei contributi italiani ai programmi UNFPA-UNICEF per il contrasto delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni precoci e forzati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale decisione sia incoerente con gli impegni assunti dall'Italia in materia di tutela dei diritti delle donne e delle bambine e con le dichiarazioni del Governo circa il mantenimento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo e, alla luce dei recenti tagli ai finanziamenti internazionali, inclusi quelli derivanti dalla riduzione delle attività sostenute da USAID, e se il Governo intenda ripristinare nei prossimi esercizi finanziari il livello di contribuzione assicurato dall'Italia nel 2024 e nel 2025 ai due programmi.

(3-02664)

CRAXI, ZANETTIN, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

dal 2010 al 2025 si sono registrate 15 condanne a carico dello Stato per responsabilità civile dei magistrati;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato al TG3 del 15 giugno: "Sulla responsabilità dei magistrati stiamo trovando un accordo con Forza Italia, che mira più al risarcimento delle vittime, e su questo siamo completamente d'accordo. Per me le vittime, anche degli errori giudiziari, vanno risarcite anche nelle spese legali che hanno subito, ma non toccando il portafoglio del magistrato in quanto tale, perché il magistrato è assicurato, quindi questa proposta non ha né un effetto sanzionatorio né un effetto preventivo. Il magistrato inetto o inadeguato va colpito sulla carriera, sulle promozioni, sull'aspetto disciplinare, e non sul portafoglio";

secondo gli interroganti è necessario rendere effettiva la tutela contro gli errori giudiziari, individuando la forma più equilibrata che scongiuri un approccio punitivo nei confronti del magistrato. Ed è fondamentale che le vittime di errori giudiziari siano risarcite, posto che lo Stato non può voltarsi dall'altra parte di fronte a casi di malagiustizia, che danneggiano le persone;

tra i punti da affrontare c'è la disposizione vigente secondo cui "non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove", ma anche una nuova definizione di colpa grave, oggi interpretata in modo molto restrittivo e che rende quasi impossibile ottenere un risarcimento, ed inoltre è necessario rivedere l'anomalia italiana della custodia cautelare, collegandola agli errori giudiziari e ai risarcimenti per ingiusta detenzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda favorire una riforma che renda effettivo il diritto al risarcimento del cittadino danneggiato da un atto o da un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, che si inserisca in un più ampio approccio garantista e allo stesso tempo mantenga un equilibrio istituzionale, scongiurando ogni approccio punitivo, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza della magistratura.

(3-02665)

RASTRELLI, BERRINO, MALAN, SISLER, CAMPIONE, RAPANI, SALLEMI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza assegna al settore giustizia obiettivi particolarmente sfidanti in termini di riduzione della durata dei procedimenti, abbattimento dell'arretrato e miglioramento complessivo dell'efficienza;

tali obiettivi sono accompagnati da milestone e target vincolanti concordati con la Commissione europea, la cui realizzazione rappresenta una condizione essenziale per il conseguimento delle risorse europee e per il rafforzamento della credibilità complessiva del Paese;

la Commissione europea, nell'ambito delle proprie valutazioni periodiche, ha costantemente raccomandato all'Italia di realizzare progressi nel settore della giustizia, con particolare riguardo alla riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti;

negli ultimi anni il Ministero della giustizia ha avviato un insieme articolato di interventi di riforma, di innovazione organizzativa e di investimento, tra cui quelli relativi alla digitalizzazione, al rafforzamento delle risorse umane e alla riqualificazione di alcuni uffici giudiziari;

appare pertanto di particolare interesse per il Parlamento disporre di un quadro aggiornato, puntuale e complessivo dello stato di avanzamento degli obiettivi PNRR in materia di giustizia, anche alla luce delle prossime scadenze previste dal piano,

si chiede di sapere:

quali siano, alla luce delle più recenti valutazioni effettuate anche in sede europea, i progressi sostanziali conseguiti nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nel settore della giustizia, con particolare riferimento alla riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti civili e penali, al grado di conseguimento delle milestone e dei target previsti, anche in vista delle imminenti scadenze e alle principali misure organizzative e straordinarie adottate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi;

quali ulteriori iniziative il Governo intenda porre in essere, al fine di consolidare e proseguire nel percorso di miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario.

(3-02666)

BERGESIO, ROMEO, CANTÙ - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che un ragazzo di 15 anni sarebbe stato torturato, per diversi giorni, da due coetanei tra le mura dell'istituto penale per i minorenni "Ferrante Aporti" di Torino;

a seviziarlo, secondo l'accusa, sarebbero stati i due minorenni che dividevano con lui la stanza: un giovane di origini romene cresciuto a Genova e un altro nato in Italia da famiglia sudamericana;

a seguito della denuncia, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste dell'accusa, ha disposto una ulteriore misura restrittiva: ai due aggressori, già detenuti, è stato infatti contestato anche il reato di tortura;

il quindicenne, dopo la denuncia, ha invece lasciato il carcere beneficiando di una misura alternativa;

premesso anche che il Governo dal 2022 si è contraddistinto per una serie di iniziative volte a migliorare l'intero sistema dell'esecuzione penale,

si chiede di sapere:

quali informazioni il Ministro in indirizzo possa riferire in ordine ai fatti descritti;

più in generale, quali iniziative il Governo stia adottando per il comparto minorile, con particolare riferimento al numero di unità di Polizia penitenziaria dedicate e che saranno assegnate, al numero dei funzionari pedagogici, agli spazi detentivi e rieducativi, nuovi e in ristrutturazione, e alle prospettive per il futuro, anche in relazione alle comunità socio-rieducative ad alta intensità terapeutica.

(3-02667)

VALENTE, BOCCIA, SENSI, CAMUSSO, D'ELIA, MALPEZZI, IRTO, VERDUCCI, ALFIERI, LOSACCO, BASSO, VERINI, GIORGIS - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 14 maggio 2026 il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso un decreto di adozione di provvedimenti indifferibili e di ordini di protezione, avente ad oggetto la minore nota alle cronache come la "bambina di Monteverde". Il provvedimento ha disposto il collocamento immediato della minore presso l'abitazione paterna, con autorizzazione all'uso della forza pubblica "se ritenuta necessaria per l'esecuzione del provvedimento", il divieto per la madre di avvicinarsi alla figlia e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, incluse la casa e la scuola, entro 500 metri, per la durata di un anno, nonché la nomina del sindaco di Roma quale tutore provvisorio della stessa minore;

val la pena evidenziare il fatto che il padre della bambina risulti rinviato a giudizio per lesioni in danno della madre e come negli anni siano state unanimi le testimonianze raccolte tra i vicini della donna che hanno sempre parlato di un contesto di violenza e minacce ripetute ai suoi danni e, conseguentemente, di violenza assistita cui sarebbe stata esposta la bambina;

la minore è affetta dalla sindrome di Fabry, patologia genetica rara che richiede percorsi terapeutici continuativi e che, secondo i sanitari del presidio ospedaliero "San Camillo" di Roma, può subire significative ripercussioni negative in conseguenza di traumi da distacco;

la bambina ha manifestato nel tempo in maniera persistente e inequivoca rifiuto di incontrare il padre, rifiuto che i centri antiviolenza che hanno seguito il caso attribuiscono al terrore genuino derivante dall'aver assistito ad episodi di violenza domestica, mentre il provvedimento giudiziale riconduce tale rifiuto alla "condotta oppositiva della madre", con implicito ricorso a schemi riconducibili alla cosiddetta "alienazione parentale";

il 15 maggio 2026 il prelievo coattivo della minore è stato eseguito all'uscita dall'istituto scolastico, con modalità che testimoni presenti, in contrasto con quanto riferito dai legali del padre, descrivono come traumatiche per la bambina, suscitando reazioni di indignazione nell'opinione pubblica e tra esponenti del mondo culturale e delle istituzioni. Al riguardo, un appello sottoscritto da centinaia di firmatari, tra cui personalità della cultura e della politica, è stato trasmesso ai Ministri della giustizia e della salute, denunciando l'impiego di "paradigmi ascientifici" a sostegno dell'allontanamento forzoso dalla madre;

considerato che:

la riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, detta "riforma Cartabia", ha introdotto, all'articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile, una disciplina restrittiva del ricorso alla forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento, statuendo che il giudice può autorizzare tale misura "con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore". La ratio della previsione risiede nell'esigenza di scongiurare il rischio che il prelievo coattivo del minore o della minore dalla figura di attaccamento primario si traduca in uno strumento traumatico e improprio per l'attuazione della bigenitorialità, come già affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 9691/2022) e come ribadito nella relazione illustrativa della riforma stessa;

l'articolo 473-bis.38 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, che impone alle autorità giudiziarie di tener conto delle condotte violente nella disciplina delle modalità di affidamento e di frequentazione dei minori;

l'articolo 473-bis.25 del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto legislativo n. 149 del 2022, dispone che "nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti (...) sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica", escludendo, pertanto, il ricorso a costrutti privi di riconoscimento scientifico internazionale quale l'alienazione parentale e concetti similari;

il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, nel ricondurre l'opposizione della minore alla condotta materna senza adeguato approfondimento della storia di violenza documentata, e nell'autorizzare l'uso della forza pubblica in assenza di evidenza che la misura fosse "assolutamente indispensabile" per la tutela della salute psicofisica della bambina, anzi in senso potenzialmente contrario alla tutela, stante la patologia rara della minore e il rischio da trauma da distacco clinicamente accertato, appare presentare profili di incompatibilità con il quadro normativo vigente;

desta, altresì, seria preoccupazione il fatto che il provvedimento sia stato adottato inaudita altera parte e dichiarato immediatamente efficace, privando la madre di qualsiasi interlocuzione procedimentale prima dell'esecuzione materiale del prelievo, in un contesto in cui il padre, come già evidenziato, è sottoposto a procedimento penale per fatti di violenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere affinché i provvedimenti adottati in sede di protezione del minore in contesti di violenza domestica documentata siano pienamente conformi alle disposizioni della "riforma Cartabia" e alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, scongiurando il ricorso a paradigmi valutativi privi di riconoscimento scientifico e l'utilizzo del prelievo coatto con l'ausilio della forza pubblica in assenza di una reale esigenza di tutela della salute psicofisica del minore;

se intenda promuovere ogni opportuna iniziativa conoscitiva in relazione alle modalità di esecuzione del prelievo dei minori e, più in generale, alle prassi applicative degli uffici giudiziari minorili nei procedimenti che intersecano situazioni di violenza domestica, anche al fine di valutare l'adeguatezza della formazione dei giudici minorili in materia di violenza domestica.

(3-02668)

SIRONI, NATURALE - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

da recenti notizie di stampa è emerso che la Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e competente come focal point nazionale per la Convenzione di Berna, ha ricevuto, da parte del Consiglio d'Europa e, in particolare, da parte del presidente del Comitato permanente della Convenzione di Berna, una richiesta di chiarimenti sulla compatibilità di numerose disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1552, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, licenziato dalle Commissioni riunite 8a e 9a del Senato, con gli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione di Berna;

gli articoli 1 e 2 del disegno di legge determinano una diminuzione significativa del livello della tutela ambientale e della fauna selvatica, risultando chiaramente in contrasto con i principi della nostra Carta fondamentale, in particolare, con l'articolo 9 della Costituzione riguardante la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;

considerato che:

la deregolamentazione in materia di richiami vivi (anche attraverso la rimozione di limitazioni al possesso e utilizzo di richiami vivi di allevamento) e appostamenti fissi determina un abbassamento degli standard di protezione animale, oltre a favorire fenomeni illegali già ampiamente diffusi. A ciò si aggiunge la deleteria eliminazione del parere vincolante di ISPRA per la gestione degli impianti di cattura di uccelli da richiamo, riducendo la competenza alla sola volontà regionale;

numerose disposizioni del provvedimento risultano in conflitto con la normativa europea vigente, in particolare con la direttiva 2009/147/CE (direttiva "Uccelli") e con gli obblighi derivanti dal regolamento "REACH" n. 1907/2006, nonché con procedure di infrazione e precontenzioso attualmente pendenti nei confronti dello Stato italiano, esponendo il Paese a ulteriori responsabilità sul piano sovranazionale e, proprio su questo aspetto, alcuni mesi fa, la Commissione europea, per il tramite della competente Direzione generale, avrebbe trasmesso al Governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo europeo in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, rispetto alla quale l'Esecutivo nazionale è rimasto inerte;

si ravvisa, inoltre, un effetto negativo di un emendamento proposto dai relatori che interviene sul sistema sanzionatorio, finalizzato alla riduzione delle sanzioni per chi caccia specie protette trasformando in facoltativa, da parte delle Regioni, la sospensione della licenza di caccia, attualmente obbligatoria, compromettendo, in tal modo, la certezza della pena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e della richiesta di chiarimenti inviata dal Consiglio d'Europa, e quali risposte siano eventualmente state date dal Ministero che è competente e responsabile della conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali, e delle relative misure che l'adesione alla Convenzione di Berna comporta;

se sia a conoscenza della comunicazione trasmessa dalla competente Direzione generale della Commissione europea, citata in premessa, e quali interlocuzioni istituzionali siano state avviate;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere al fine di garantire una puntuale compatibilità con il diritto europeo della normativa interna in materia di caccia, al fine di evitare l'aggravarsi delle procedure di infrazione in materia.

(3-02669)

PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, RENZI, BORGHI Enrico, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornati al 31 maggio 2026, il numero delle persone detenute nelle carceri italiane è salito a 64.751 (dai 64.509 ad aprile), valore più alto nell'ultimo decennio;

come denunciato da "Antigone", nell'ultimo anno la crescita dei detenuti è stata particolarmente significativa, quasi 2.000 detenuti in più, mentre nei 12 mesi precedenti la crescita è stata di 1.481 unità;

secondo gli ultimi dati disponibili la capienza regolamentare del sistema carcerario è di 51.265 posti a fronte di 64.436 detenuti, un bilancio numerico che mette in mostra il fallimento del piano edilizio penitenziario adottato dal Governo il 22 luglio 2025: come denunciato da Antigone, infatti, a luglio 2025, quando il piano era stato approvato, i posti regolamentari erano 51.300 e nove mesi dopo la capienza regolamentare è addirittura diminuita di 35 posti;

risultano drammatici i dati del sovraffollamento carcerario, posto che in 73 istituti penitenziari il tasso di affollamento è pari o superiore al 150 per cento, in 8 ha superato il 200 per cento;

la crescita delle presenze in carcere si spiega altresì con l'aumento della durata delle pene inflitte alle persone detenute: ciò è causato, con ogni evidenza, dall'introduzione di 55 nuovi reati e più di 60 nuove aggravanti da parte dei provvedimenti proposti dal Governo, un approccio esclusivamente repressivo e securitario che, ad avviso degli interroganti, oltre a tradire le posizioni assunte dal Ministro in indirizzo prima della sua nomina, si è dimostrato del tutto fallimentare,

quella che appare come l'ipocrisia e la noncuranza del Governo verso il drammatico problema del sovraffollamento carcerario si registra in modo emblematico nel "cortocircuito" tra le recenti misure approvate sulla detenzione domiciliare delle persone tossicodipendenti e alcoldipendenti (AS 1635) e il "decreto Caivano", adottato nel 2023;

mentre il "decreto Caivano" ha fortemente inasprito le pene per i reati "di lieve entità" relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, causando un cospicuo aumento della popolazione carceraria e favorendo il suo sovraffollamento, successivamente l'AS 1635, ha consentito l'accesso a pene alternative al massimo a 500 detenuti tossicodipendenti, un numero estremamente inferiore rispetto alle persone detenute a seguito del "decreto Caivano" stesso;

crescono, infatti, i reclusi negli istituti penali minorili, nei quali gli ultimi dati disponibili registrano presenze record pari a 1.969 giovani detenuti, in aumento di più del 400 per cento rispetto a fine 2022. In aumento anche il numero dei bambini in carcere con le loro madri, passati dagli 11 del 30 aprile 2025 ai 30 del maggio 2026;

da ultimo, lo scorso 16 giugno la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto, per la prima volta nella storia del nostro Paese, il sequestro preventivo di 6 sezioni dei reparti maschili del carcere fiorentino di Sollicciano, oltre alla sezione "accoglienza", a causa delle gravissime condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti detentivi, ritenute integranti violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il provvedimento, adottato su richiesta della Procura di Firenze all'esito di un'indagine nata dai ricorsi presentati dagli stessi reclusi ai magistrati di sorveglianza, ha imposto il trasferimento immediato di circa 200 detenuti e rappresenta una clamorosa certificazione, per via giudiziaria, del fallimento delle politiche penitenziarie del Governo e dell'inerzia del Ministero della giustizia di fronte a condizioni di detenzione lesive della dignità della persona;

è urgente che il Ministro in indirizzo chiarisca quali misure intende adottare urgentemente per risolvere definitivamente il problema legato al sovraffollamento carcerario, che si sta trasformando in un problema non più emergenziale, bensì permanente e fortemente lesivo della dignità dei carcerati nonché un ostacolo nel loro percorso di rieducazione, e quanti nuovi posti detentivi siano stati realizzati a seguito dell'adozione del piano di edilizia penitenziaria approvato nel luglio 2025,

si chiede di sapere:

quali misure concrete e urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere definitivamente il problema legato al sovraffollamento carcerario e se non ritenga che il significativo aumento dei detenuti non sia causato dall'introduzione, da parte del Governo, di numerosi nuovi reati e aggravanti nel nostro ordinamento;

se non intenda chiarire quanti nuovi posti detentivi siano stati realizzati a seguito dell'adozione del piano di edilizia penitenziaria approvato nel luglio 2025.

(3-02670)

MATERA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza 22 marzo 2017, n. 124, nel decidere in ordine alla disciplina del limite massimo alle retribuzioni nel settore pubblico, ha evidenziato e ribadito la necessità del contenimento e della complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, ai fini della sostenibilità dei conti pubblici, in presenza di risorse limitate;

il legislatore, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha predisposto misure volte a contenere la spesa previdenziale futura in un contesto segnato dall'invecchiamento della popolazione, dalla crisi demografica e dalle difficoltà dei conti pubblici;

l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che le pubbliche amministrazioni possano trattenere in servizio, su base volontaria e per esigenze organizzative non altrimenti soddisfabili, i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile, anche per attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto. La facoltà può essere esercitata entro il limite del 10 per cento delle capacità assunzionali autorizzate ed è subordinata alla valutazione delle esigenze dell'amministrazione e del merito del dipendente interessato, fermo restando il limite massimo del compimento del 70° anno di età;

l'estensione di tale facoltà ai segretari comunali determinerebbe rilevanti benefici sia per la finanza pubblica, sia per le amministrazioni locali, consentendo, da un lato, il differimento dell'erogazione dei trattamenti pensionistici e il conseguente contenimento della spesa previdenziale e, dall'altro, la permanenza in servizio di professionalità altamente qualificate senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché i relativi costi retributivi continuerebbero a gravare sugli enti locali di appartenenza;

il complesso e selettivo percorso concorsuale richiesto per l'accesso alla carriera di segretario comunale determina un fisiologico ritardo nell'ingresso nel mercato del lavoro e nella conseguente maturazione dell'anzianità contributiva, rendendo particolarmente utile la possibilità di permanere in servizio al fine di attenuare gli effetti di tale situazione sul futuro trattamento pensionistico;

considerato che:

le prerogative introdotte dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 sono già state regolarmente recepite e applicate dall'Agenzia delle entrate, la quale ha trattenuto in servizio funzionari connotati da elevata professionalità ed eccellenti valutazioni;

un'eventuale esclusione dei segretari comunali dall'ambito applicativo della disposizione determinerebbe una disparità di trattamento tra categorie di dipendenti pubblici non sorretta da adeguate ragioni organizzative, giuridiche o di interesse pubblico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche sul piano interpretativo o normativo, al fine di garantire ai segretari comunali la possibilità di accedere, su base volontaria e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, al trattenimento in servizio disciplinato dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024.

(3-02671)

ZULLO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una malattia genetica rara, progressiva e multisistemica, caratterizzata da manifestazioni cliniche estremamente eterogenee e, nei casi più severi, da un significativo impatto sulla salute, sull'autonomia e sulla qualità della vita dei pazienti;

tra le manifestazioni più gravi della patologia rientrano i neurofibromi plessiformi, tumori benigni che possono svilupparsi lungo le guaine nervose e che, quando non operabili, determinano una condizione clinica complessa, spesso associata a dolore cronico, alterazione della fisionomia corporea, compromissione funzionale e di conseguenza rilevante impatto psicologico e sociale;

negli ultimi anni l'attenzione rivolta alla popolazione pediatrica ha consentito l'accesso a prime opzioni terapeutiche mirate per i pazienti affetti da NF1 con neurofibromi plessiformi sintomatici e non operabili, mentre permane una significativa criticità per la popolazione adulta, ancora priva di opzioni terapeutiche efficaci e rimborsate dal servizio sanitario nazionale per le manifestazioni severe della patologia;

per i pazienti adulti, la disponibilità tempestiva di terapie mirate rappresenta una priorità clinica non più rinviabile, poiché ogni ulteriore dilazione nell'accesso a trattamenti innovativi può tradursi in una progressione irreversibile della malattia, in una perdita di salute non recuperabile e in un aggravamento del carico assistenziale, sociale ed economico;

considerato, inoltre, che:

nella popolazione adulta, la crescita dei neurofibromi plessiformi non costituisce soltanto una problematica di natura morfologica, ma si accompagna frequentemente a dolore cronico di tipo neuropatico, refrattario ai comuni trattamenti analgesici e ai farmaci standard, incidendo su sonno, mobilità, capacità di svolgere attività quotidiane, sulla vita relazionale, nonché sulla capacità lavorativa dei pazienti;

le terapie mirate oggi disponibili o in via di definizione per la NF1 rappresentano la risposta più soddisfacente a un bisogno clinico ancora insoddisfatto, anche alla luce delle evidenze cliniche, che ne indicano un impatto sul volume tumorale dei neurofibromi plessiformi, sul dolore e, quindi, sugli indicatori di qualità della vita riferiti dai pazienti;

il mancato o tardivo accesso a tali opzioni lascia i pazienti, in particolare quelli adulti, senza risposte terapeutiche adeguate di fronte a una patologia progressiva dolorosa e fortemente invalidante, specie laddove la tempestività dell'accesso alle terapie consentirebbe di scongiurare un peggioramento clinico non recuperabile;

il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, impone alle istituzioni di intervenire tempestivamente nell'assistenza e nella cura delle malattie più rare, traducendosi ciò in una vittoriosa affermazione dello Stato sociale,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, operando in sinergia con l'Agenzia italiana del farmaco, per colmare l'attuale divario terapeutico e garantire in tempi rapidi l'accesso rimborsato alle terapie mirate per i pazienti adulti affetti da NF1;

se non ritenga doveroso e prioritario promuovere iniziative volte ad aggiornare i percorsi di presa in carico su tutto il territorio nazionale, affinché la gestione clinica della NF1 affronti con la massima efficacia l'impatto invalidante del dolore cronico, garantendo un sostegno concreto e strutturale ai malati e alle loro famiglie.

(3-02672)

NATURALE, LICHERI Sabrina, SIRONI, DAMANTE, LOREFICE, DI GIROLAMO, MAIORINO, LOPREIATO, GAUDIANO, BEVILACQUA, BILOTTI - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'interno. - Premesso che:

in data 14 giugno 2026, a San Vito al Tagliamento (Pordenone), un cacciatore di 49 anni di Pocenia (Udine), iscritto a circolo venatorio, mentre era impegnato in attività di addestramento di cani con fucile, ha sparato mirando a una quaglia che si era alzata in volo nel campo circostante e ha colpito e ferito un runner di 68 anni che faceva jogging;

la vittima è stata colpita al braccio destro e al volto, con un pallino ritrovato in prossimità dell'occhio destro e solo per pochi millimetri non ha perso la vista; fortunatamente non è in pericolo di vita, ma l'episodio lo ha comprensibilmente scosso e ha causato una forte apprensione nell'intera comunità locale;

l'incidente è avvenuto nella zona cinofila denominata "Sanvitese", località "Rosa vecchia";

al momento risulta che siano in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per determinare la precisa dinamica di quanto avvenuto ed eventuali responsabilità;

l'episodio mette in evidenza l'innegabile incompatibilità tra l'attività venatoria, anche nelle sue forme di addestramento fuori dal calendario venatorio ufficiale, e la pubblica sicurezza nelle aree frequentate da cittadini per attività sportive e ricreative;

le misure di regolamentazione delle zone cinofile e delle aree di caccia non sembrano essere sufficienti per garantire la completa tutela della sicurezza pubblica;

appare evidente che queste attività di addestramento di cani altro non siano che uno stratagemma per proseguire l'attività venatoria anche durante il periodo di chiusura della caccia; non va dimenticato che la modalità è particolarmente vile e cruenta, visto che si utilizzano animali allevati a tal fine, assolutamente incapaci di riprendere familiarità con la vita selvatica e che vengono liberati a pochi metri dai cacciatori in modo che possano "divertirsi" ad ucciderli;

ad avviso degli interroganti sarebbe opportuno e necessario prevedere un blocco totale delle attività venatorie fuori dal calendario venatorio ufficiale, come previsto dalla normativa vigente (legge n. 157 del 1992);

in considerazione del fatto che la quantità di persone che praticano attività "non violente" all'aria aperta è di gran lunga superiore a quella di chi pratica un'attività pericolosa come la caccia (oltre 35 milioni di italiani che svolgono attività outdoor a fronte di circa 500.000 cacciatori) appare necessario prevedere una riduzione significativa delle aree dove consentire la caccia, con particolare attenzione alla delimitazione di zone a esclusiva tutela della sicurezza pubblica,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per verificare l'effettiva coerenza delle attività di addestramento venatorio con il quadro normativo vigente, ma soprattutto con la massima garanzia di sicurezza per le persone;

se il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non intenda promuovere una completa revisione della normativa sulle zone cinofile, con l'obiettivo di garantire la pubblica sicurezza e la tutela della salute dei cittadini;

se non ritenga necessario sospendere ogni attività potenzialmente pericolosa fuori dai calendari venatori ufficiali delle Regioni;

quali misure intendano adottare i per ridurre le aree dove consentire la caccia, delimitando ampie zone ad esclusiva tutela della sicurezza pubblica e delle attività ricreative e sportive dei cittadini;

se il Ministro dell'agricoltura intenda coordinarsi con le Regioni e le Province autonome per un aggiornamento dei piani di gestione venatoria, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza pubblica.

(3-02673)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CUCCHI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

"lavialibera", rivista bimestrale dell'associazione "Libera", ha condotto un'indagine sui cosiddetti luoghi idonei, stanze collocate all'interno delle questure e degli aeroporti, utilizzate per trattenere cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, che in quei luoghi vengono posti in detenzione amministrativa in attesa di essere rimpatriati nel proprio Paese, venendo privati della propria libertà personale;

queste strutture sono state introdotte con il "decreto sicurezza", ossia il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In particolare, all'articolo 4 per la prima volta si fa riferimento a strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, da utilizzare "nel caso in cui non ci sia disponibilità di posti" nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR);

entro 48 ore il giudice di pace deve convalidare il trattenimento e indicare il giorno dell'udienza. Si stima che le persone siano trattenute in queste stanze da 24 ore fino a 6 giorni;

secondo quanto riportato da "lavialibera", con il decreto del Ministero dell'interno datato 16 marzo 2022, i regolamenti interni ai luoghi idonei non sono accessibili per questioni di privacy e sicurezza pubblica;

da quanto emerge dall'inchiesta, sono almeno 60 i luoghi idonei presenti in Italia. Ma 13 questure su 108 non hanno fornito i dati. Da gennaio 2023 a novembre 2025 sono transitate dai luoghi idonei mappati 2.445 persone, di cui 1.747 rimpatriate, trasferite in CPR o espulse con termine per lasciare il territorio nazionale;

in molti casi, le persone trattenute sono costrette a consegnare cellulare e oggetti personali e spesso possono contattare solo il proprio avvocato e alcuni parenti stretti;

sembrerebbe che in molte questure i migranti siano trattenuti in camere di sicurezza, nate per trattenere persone in stato di fermo o di arresto;

l'inchiesta si concentra sui luoghi idonei di Milano, nonostante a Milano sia presente un CPR. Nel triennio 2023-2025, tra luoghi idonei e camere di sicurezza nel capoluogo lombardo sono state trattenute 765 persone. La situazione è particolarmente grave in quanto i bagni non presentano docce (elemento necessario per trattenimenti superiori alle 24 ore), le coperte non vengono sanificate tra una persona e l'altra, c'è poca luce naturale e in estate mancano i condizionatori, i pasti sono tutti secchi: panini, snack e poco altro, inoltre i mediatori culturali sono assenti durante il week end;

l'ultima relazione ufficiale, con una mappatura e le informazioni sui luoghi idonei, risale al 2023. Il nuovo collegio dei garanti ha annunciato un nuovo report che ad oggi non è stato pubblicato;

considerato che:

nel 2020 il garante dei detenuti Mauro Palma aveva chiesto maggiore chiarezza sui tempi di trattenimento, sulle modalità di utilizzo e sui requisiti dei "luoghi idonei". Palma infatti criticava la vaghezza della definizione di "idoneo", sostenendo che la legge non spiega chiaramente quali strutture possano essere usate, non definisce standard materiali, organizzativi e di tutela, lascia troppo potere discrezionale alle autorità di pubblica sicurezza;

secondo l'interrogante questa indeterminatezza potrebbe entrare in conflitto con l'articolo 13 della Costituzione italiana, dove si afferma che la libertà personale è inviolabile;

formalmente i diritti nei "luoghi idonei" dovrebbero essere gli stessi previsti nei CPR, ma rimangono gravi dubbi soprattutto sulla tutela della salute e sui controlli esterni e sulle ispezioni;

sempre dall'inchiesta de "lavialibera" emerge che il presidente della sezione immigrazione presso l'ufficio del giudice di pace di Napoli ha dichiarato all'associazione ASGI di non aver mai effettuato controlli o ispezioni nei luoghi idonei. Ha inoltre affermato di non considerare tale attività di sua competenza;

anche l'ASL Napoli 1 Centro ha dichiarato ad ASGI che non effettua controlli sanitari ordinari e interviene solo se richiesto dalla questura;

a Bergamo, il TAR ha annullato il divieto della prefettura che impediva all'associazione ASGI di accedere ai locali idonei per motivi di sicurezza, privacy e logistica. Secondo gli avvocati di ASGI una struttura può dirsi "idonea" solo se aperta a controlli esterni;

la trasparenza e la vigilanza sono necessarie per garantire dignità e diritti umani;

inoltre l'espressione stessa "luoghi idonei" rischia di normalizzare trattenimenti opachi e poco visibili e trasmette l'idea che sia accettabile privare della libertà persone senza adeguate garanzie e controlli effettivi sui loro diritti:

il quadro descritto assume ulteriore rilievo alla luce del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, adottato a maggio 2024 con entrata in vigore a giugno 2026, che mira a rendere le procedure di rimpatrio più efficienti, ma che prevede al contempo garanzie rafforzate per i diritti fondamentali, con l'introduzione di un sistema più strutturato in materia di rimpatri, fondato su procedure comuni, controlli uniformi e maggiore trasparenza, nonché sull'obbligo per gli Stati membri di assicurare un equilibrio tra efficacia delle espulsioni e rispetto dei diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quale sia il numero e l'esatta ubicazione dei "luoghi idonei";

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario rendere pubblici i dati riguardanti la collocazione precisa di questi luoghi, le dimensioni dei locali, quante persone vi transitino e quante persone vengano realmente rimpatriate dopo il trattenimento;

se non ritenga lesivo della libertà personale privare dei telefoni cellulari persone che non hanno commesso reati e che sono in attesa di una decisione di un giudice;

quali iniziative intenda intraprendere per rendere dignitoso il trattenimento di persone migranti.

(4-03122)

MAGNI, CAMUSSO, MAZZELLA - Ai Ministri per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza 5 marzo 2026, n. 25, è nuovamente intervenuta sulla disciplina del differimento e della rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) spettante ai dipendenti pubblici;

la Corte ha ribadito che esso costituisce una componente della retribuzione differita e che l'attuale sistema di pagamento posticipato e frazionato determina una compressione ingiustificata dei diritti dei lavoratori, ponendosi in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata e corrisposta in tempi congrui;

la Corte ha evidenziato l'urgenza di un intervento legislativo teso a superare definitivamente il meccanismo del differimento e della rateizzazione del TFS, assegnando al legislatore il termine di un anno per programmare la rimozione delle misure, con scadenza fissata al 14 gennaio 2027;

già in precedenti decisioni la Corte costituzionale aveva segnalato la criticità di una disciplina che impone ai lavoratori pubblici attese di molti mesi, o addirittura anni, per percepire somme maturate nel corso dell'attività lavorativa;

la normativa relativa ai tempi di erogazione del TFS trova applicazione anche nei confronti degli ex dipendenti dell'ente Poste italiane e dei lavoratori postali tuttora soggetti alla disciplina della "buonuscita-TFS", i quali, ai fini dell'erogazione della prestazione, risultano assimilati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

tale categoria di lavoratori, oltre a subire i ritardi previsti dalla normativa applicabile al pubblico impiego, si trova spesso a percepire, a distanza di molti anni, la quota di buonuscita-TFS maturata al 28 febbraio 1998 senza alcuna rivalutazione monetaria e senza il riconoscimento di interessi compensativi, con una significativa perdita del valore reale delle somme spettanti;

nelle analisi pubbliche e nelle stime finanziarie relative agli effetti della sentenza della Corte costituzionale si fa generalmente riferimento ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, senza che emerga con chiarezza se siano stati inclusi anche i lavoratori postali destinatari della medesima disciplina sui tempi di erogazione del TFS;

appare pertanto assolutamente necessario accertare che l'eventuale programmazione degli interventi legislativi e delle coperture finanziarie tenga conto dell'intera platea dei soggetti interessati, inclusi gli ex dipendenti postali, nonché i lavoratori postali ancora titolari del diritto alla buonuscita-TFS,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per dare attuazione alla sentenza n. 25 del 5 marzo 2026 della Corte costituzionale e per garantire il superamento del differimento e della rateizzazione del TFS entro il termine indicato dalla stessa Corte;

se, nell'ambito delle valutazioni economiche e finanziarie relative all'attuazione della pronuncia, siano stati inclusi anche gli ex dipendenti di Poste italiane, nonché i lavoratori postali tuttora destinatari della disciplina della buonuscita-TFS;

quale sia il numero dei lavoratori postali che, alla data odierna, non hanno ancora percepito integralmente quanto spettante e quale sia l'ammontare complessivo delle somme ancora da corrispondere;

se non ritenga necessario adottare misure volte a riconoscere forme di rivalutazione monetaria o di compensazione economica per le quote di buonuscita-TFS maturate al 28 febbraio 1998 ed erogate a distanza di molti anni, al fine di evitare una sostanziale perdita del potere d'acquisto delle somme spettanti ai lavoratori;

se non intenda promuovere una ricognizione puntuale della platea dei beneficiari nel comparto postale, al fine di garantire che gli interventi legislativi conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale siano estesi a tutti i soggetti interessati e adeguatamente finanziati.

(4-03123)

MENIA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

l'8 agosto 2026 ricorre il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta nella miniera del bois du Cazier in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani;

il sito del bois du Cazier rappresenta oggi un luogo simbolo del sacrificio, del lavoro e dell'emigrazione italiana nel mondo, e la sua memoria appartiene a tutti gli italiani, senza alcuna distinzione;

in vista delle celebrazioni per il 70° anniversario, l'organizzazione sindacale italiana UGL (Unione generale del lavoro) ha formalmente richiesto di poter collocare una targa commemorativa presso il mur du souvenir del sito minerario;

la targa proposta non recava alcun messaggio politico, limitandosi a riportare la frase: "La vita di ognuno di loro valeva più di tutto il carbone della miniera";

la richiesta è stata a giudizio dell'interrogante incomprensibilmente respinta dal consiglio di amministrazione del sito, il quale ha motivato il diniego richiamando in modo generico e opaco non meglio precisate "sensibilità espresse" durante la discussione, senza fornire alcuna spiegazione concreta né un criterio oggettivo;

presso il medesimo mur du souvenir risultano già affisse da anni targhe analoghe deposte da altre organizzazioni sindacali e associative italiane, rendendo evidente come non esista un divieto generale di apposizione, ma si sia di fronte a un diniego mirato che colpisce esclusivamente l'UGL;

la decisione appare all'interrogante come un grave e inaccettabile atto di discriminazione politica e ideologica ai danni di una storica organizzazione sindacale italiana, perpetrato peraltro in un luogo in cui nessuno, in Italia o all'estero, dovrebbe arrogarsi il diritto di stabilire chi sia degno di ricordare i nostri morti e chi no,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti;

se l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles sia stata informata di tale diniego e se abbia già intrapreso dei passi ufficiali;

se non ritenga inaccettabile e lesivo della dignità nazionale che un'organizzazione sindacale italiana venga pretestuosamente esclusa da una commemorazione in un luogo della memoria per la quale altre sigle hanno ottenuto identico riconoscimento;

quali iniziative urgenti intenda assumere, anche attraverso i canali diplomatici, nei confronti delle autorità belghe e della direzione del bois du Cazier, al fine di garantire il pieno rispetto del pluralismo, superare questo inaccettabile veto ideologico e assicurare pari dignità a tutte le organizzazioni italiane che intendono rendere omaggio ai connazionali caduti a Marcinelle.

(4-03124)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-02671 del senatore Matera, sulla possibilità per i segretari comunali di accedere al trattenimento in servizio una volta raggiunta l'età pensionabile;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02673 della senatrice Naturale ed altri, sui rischi delle attività di addestramento dei cani alla caccia;

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02672 del senatore Zullo, sull'accesso rimborsato alle terapie mirate per i pazienti adulti affetti da neurofibromatosi di tipo 1.