Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 335 del 30/07/2025

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (ore 10,51)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-ter, n. 10: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma il 24 marzo 2025».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Stefani, se intende intervenire.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, la questione di cui trattiamo oggi riguarda un caso di richiesta di insindacabilità in relazione ad alcune dichiarazioni rese dal senatore presidente Gasparri.

La Giunta ha esaminato la questione e il senatore Gasparri ha fatto anche pervenire una memoria scritta. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma riferisce che, con querela, il dottor Luca Tescaroli, all'epoca procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Firenze, ha affermato di aver subito un reato di diffamazione aggravata con il mezzo della stampa per alcune dichiarazioni che paiono riconducibili al senatore Gasparri. L'oggetto riguarderebbe comunicazioni che sono state rese e diffuse da un'agenzia di stampa che riguardano la figura del Tescaroli. Il dottor Tescaroli ritiene che queste affermazioni insinuino sostanzialmente che l'esercizio della sua attività giudiziaria sia piegato e condizionato da presunti ideali di partito, presumibilmente di sinistra.

Il dottor Tescaroli le ritiene gravemente denigratorie della propria reputazione, in quanto prefigurano una violazione del principio costituzionale di imparzialità sul quale è fondata l'attività della magistratura. Ritiene, poi, diffamatorio un presunto accostamento a Salvatore Baiardo, già condannato in via definitiva per plurimi reati, quale favoreggiamento personale, procurata evasione, calunnia, truffa ed altri ancora.

Il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell'istanza del pubblico ministero, ha ritenuto di sottoporre al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In punta di diritto, si fa presente che sono ravvisabili tre moduli ermeneutici nella giurisprudenza in materia di insindacabilità.

Uno richiede che vi sia una netta corrispondenza sostanziale di contenuto fra le opinioni espresse all'esterno e le opinioni espresse all'interno delle attività parlamentari e che comunque vi sia un legame temporale fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna.

Un secondo modulo ermeneutico, che è stato cristallizzato in sentenze della Consulta, prevede una sostanziale contestualità fra gli interventi esterni e gli atti tipici.

Vi è poi un terzo modulo, che fa riferimento invece a un altro caso, in cui i presupposti di coincidenza contenutistica si connotano esclusivamente come indici rivelatori del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese e le attività del parlamentare.

Analizzando il caso che ci è stato sottoposto in Giunta, l'insindacabilità può essere riconosciuta al senatore Gasparri applicando sia il primo dei moduli ermeneutici, sia il secondo, sia l'ultimo, per cui vi è una totale corrispondenza tra l'impostazione prevista dalla Corte costituzionale e l'attività che è stata svolta da noi. Per certi versi, è quasi un caso da antologia sulla prerogativa dell'insindacabilità. Il nesso sussiste, in quanto il senatore Gasparri aveva già presentato nel 2023 un'interrogazione, rivolta al Ministro della giustizia, in cui si riferiva proprio all'attività del pubblico ministero Tescaroli. Il contenuto di questa interrogazione è già critico nei confronti del magistrato.

Per quanto riguarda l'attività extramoenia, la Consulta effettivamente non chiede un'identità terminologica tra gli atti intramoenia e gli atti extramoenia.

Nel corso dell'intervento che è stato fatto in Aula il 28 aprile 2023, nel commentare con toni critici nei confronti di alcuni magistrati una sentenza di assoluzione, il senatore affermava che «le accuse agli eroi della legalità rappresentano un capitolo di vergogna che non può finire qui». Poi sottolineava ancora maggiormente il suo pensiero: anche in occasione del ricordo delle vittime della strage di Capaci, il senatore Gasparri aveva già censurato la prassi di predisporre candidature di un certo schieramento politico e parlava, in quel caso, della Procura nazionale antimafia.

In una seduta di Assemblea del 17 gennaio 2024, in sede di discussione sulla relazione del Ministro della giustizia, il senatore Gasparri affermava: «Ci sono tante cose su cui vigilare. Colgo questa occasione e questi pochi minuti per dire che non ne possiamo più della procura di Firenze e di Tescaroli che continua a dire che Berlusconi ha fatto le stragi del 1993». Ancora insisteva nel confermare il suo pensiero.

In un'ulteriore seduta, del 13 febbraio 2024, in dichiarazione di voto su un disegno di legge che conteneva modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, il senatore Gasparri dichiara: «Abbiamo introdotto - senza che sia stato risolto - il tema dei test attitudinali;» - riferiti ai magistrati - «credo che tutti noi, quando saliamo su un treno o su un aereo, vogliamo che chi guida il treno o l'aereo sia integro. Mi chiedo allora perché devo affidare il giudizio della mia vita e della mia reputazione a una persona come quella che c'è a Firenze, per esempio, che crede che Berlusconi abbia fatto le stragi».

Pertanto non si esaurisce in pochi interventi, ma ritorna più volte il filone politico parlamentare del senatore Gasparri inerente alla critica delle attività svolte dalla procura di Firenze. Era già stato anticipato più volte.

Per questa ragione e tenendo conto di questi atti interni, possiamo veramente intendere che la critica che è stata svolta dal senatore Gasparri interviene all'interno di un contesto politico parlamentare specifico e caratterizzante.

Questo è confermato in realtà nella memoria che ha prodotto lo stesso senatore Gasparri, per cui la proposta della Giunta e del relatore è quella di riconoscere la prerogativa, che appare qui sicuramente configurabile.

Per questa ragione la Giunta propone all'Assemblea, a maggioranza, di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, i tre casi che stiamo per esaminare questa mattina riguardano l'articolo 68 della Costituzione, quindi quei casi in cui, secondo la Carta costituzionale, le opinioni espresse e i voti dati non possono costituire responsabilità, quindi il parlamentare non può essere perseguito dal punto di vista penale per aver espresso opinioni o dato voti.

È una norma che evidentemente rappresenta un'eccezione rispetto al nostro sistema giuridico, perché i nostri Costituenti hanno ritenuto di introdurre una guarentigia rispetto ai parlamentari e, in senso più ampio, all'intero Parlamento. Quando un parlamentare, nello svolgimento della sua funzione di rappresentanza democratica, esprime opinioni che possono o potrebbero quantomeno dare adito all'idea di essere diffamatorie o lesive di altri diritti, ebbene, il Costituente scrive che questi diritti, che in via ordinaria la legge tutelerebbe, possano essere sacrificati, perché l'interesse a che la dialettica democratica avvenga nella massima libertà è prevalente rispetto all'interesse di chi sia stato diffamato, si sia sentito tale o si sia sentito offeso. In un bilanciamento di questi due interessi, il Costituente fa prevalere quello della libertà della dialettica democratica.

Questa norma può piacerci o non piacerci, ma è in vigore e aggiungo che la Corte costituzionale con più sentenze ha guidato le Giunte di Camera e Senato e le due Assemblee indicando quali siano i limiti, quali siano le modalità e come fare a evitare che di questa guarentigia ci si approfitti o venga utilizzata scorrettamente.

Il nostro ruolo quindi è quello non di scendere nel merito delle dichiarazioni rese dal parlamentare, ma valutare se corrispondano a dichiarazioni rese nell'esercizio della propria funzione e proteggerle. Dico proteggerle in tutti i sensi, perché la domanda di risarcimento e di condanna potrebbe essere fatta anche in via temeraria. Immaginate un parlamentare che si vedesse recapitare 20, 30 o 40 richieste di risarcimento o querele per diffamazione; è chiaro che, per il solo fatto di dover affrontare un processo, sarebbe limitato nella propria libertà di espressione.

Dunque il nostro esame per questi tre casi deve non tanto riferirsi a ciò che è stato detto, ma deve verificare se le modalità nelle quali le cose sono state dette riflettono un'attività politico-parlamentare, così come descritta dai canoni della Costituzione. Io posso già dire che tutti e tre i casi che andremo ad esaminare questa mattina, pur con le loro differenze, sono quasi di scuola, perché, per quanto le dichiarazioni fatte possano essere urticanti, possano non piacerci e possiamo non concordare con esse, è fuori discussione che quelle parole, quelle dichiarazioni e quegli scritti, in uno dei casi di cui ci occuperemo, erano precisamente la declinazione di un'attività politica, sulla quale personalmente in alcuni casi non concordo affatto, ma non sta a me valutarne la fondatezza. Qui li stiamo valutando nella loro legittimità. Ebbene, in questi casi non c'è dubbio che l'articolo 68 della Costituzione debba applicarsi.

Delle dichiarazioni del senatore Gasparri sul dottor Tescaroli - lo ripeto - nel merito ciascuno penserà quello che ritiene, ma è fuori discussione che il senatore Gasparri le abbia espresse in più di un'occasione in Aula, in atti parlamentari, e dunque dobbiamo - ahinoi, in un certo senso - sacrificare il diritto di chi si è sentito offeso, perché la Carta costituzionale ci dice che in questo caso eccezionale il Costituente fa prevalere l'interesse della libertà del dibattito parlamentare anche oltre i limiti di ciò che sarebbe normalmente ammissibile nella vita di tutti i giorni. C'è questo interesse prevalente. Dunque il nostro compito non è di valutare le dichiarazioni del senatore Gasparri, ma di prendere atto che furono pronunciate all'interno di quest'Aula e dunque finiscono con l'essere coperte dalle garanzie dell'articolo 68 della Costituzione.

Per questi motivi, il mio Gruppo voterà a favore della relazione. (Applausi).

CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, innanzitutto voglio ringraziare la relatrice, senatrice Stefani, per la sua relazione estremamente dettagliata. Di tale relazione vorrei però evidenziare una forzatura ed è per questo che non mi ha affatto convinta; anzi, tutt'altro, ha rafforzato la mia certezza: mi perdoni, signor Presidente, il linguaggio forse poco consono alla situazione e al contesto, ma non intendo piegarmi alla logica del "ti salvo, perché oggi tocca a te e domani potrebbe toccare a me". Noi non intendiamo farlo - e mi dispiace in questo contraddire il collega Scalfarotto - in primo luogo perché in questa maniera si svilisce il nostro ruolo di parlamentari e, peggio ancora, la nostra stessa Costituzione, mal interpretando - per usare un eufemismo - la sacralità del significato profondo che i Padri costituenti hanno attribuito all'articolo 68, quando l'hanno scritto. Se è vero che l'articolo 68 della Costituzione italiana è un pilastro fondamentale per il funzionamento della democrazia, è altrettanto vero che noi, colleghi, abbiamo l'obbligo morale di non mutarne la natura, strumentalizzandolo a nostro uso e consumo.

Invito tutti i colleghi e chiunque ne abbia voglia ad andare a leggere i famosi sette interventi del senatore Gasparri citati nella relazione, e vi sfido a trovarne un solo nel quale il procuratore Tescaroli non venga accostato ad ambienti mafiosi. L'oggetto della querela è esattamente questo.

In secondo luogo, tutti noi abbiamo stretto un patto con il popolo italiano quando abbiamo ricevuto la sua fiducia. Dovremmo non dimenticare mai che è ad esso, solo ad esso, che dobbiamo rispondere. Se un comune cittadino calunnia o diffama qualcuno, sarà chiamato in un'aula di tribunale e quella sarà la sede per far valere le sue eventuali ragioni, com'è giusto che sia. L'articolo 68 recita, nel suo primo comma: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Vedete? Il punto è proprio questo: un conto sono le opinioni politiche; ben altra cosa è svilire la nostra Costituzione ed usarla come scudo in maniera irriverente e pure arrogante. Del resto, è così che la politica in fondo perde la fiducia dei cittadini.

Esprimendo oggi la mia opinione, mi sarò sicuramente guadagnata l'antipatia di più di qualcuno in quest'Aula, ma questa sono e questa intendo restare: sono Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, quella che ha speso una vita per ricordare che la legge è e deve essere uguale per tutti (Applausi), sempre e ancor di più per noi.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra di questo siamo fermamente convinti ed è per questo, signora Presidente, che dichiaro il voto contrario del mio Gruppo alle conclusioni della Giunta.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, dopo aver ascoltato attentamente la narrazione della relatrice circa i tre moduli ermeneutici di insindacabilità (teoria, questa, molto più fantasiosa rispetto alla trilogia de «Il Signore degli anelli» di Tolkien, proprio per citare un autore caro al centrodestra), occorre ancora una volta fare ordine circa quanto è previsto dalla Costituzione e cosa dice la consolidata giurisprudenza in merito all'immunità parlamentare ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Orbene, la stessa sussiste quando gli atti e le dichiarazioni rese extramoenia presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare, in modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede non tipica debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non sono a tal fine sufficienti né la comunanza di argomento né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono pronunciate. Orbene, senatore Gasparri, questo non lo diciamo noi, ma la Cassazione e lo abbiamo più volte ribadito per più posizioni e nuovamente precisato in quest'Aula.

La relazione del relatore, dalla quale discendono i tre famosi modelli ermeneutici, parte da un assunto sbagliato: quelle dichiarazioni diffamatorie sono per il tenore, il contesto e il significato letterale assolutamente slegate rispetto alle quotidiane invettive del senatore Gasparri avverso il dottor Tescaroli. Le affermazioni oggetto di querela, secondo cui il dottor Tescaroli partecipa alla vita politica (con narrazioni scarsamente attendibili), o l'accostamento con Salvatore Baiardo, soggetto pregiudicato, non costituiscono affatto un'estensione esterna di interrogazioni parlamentari o interventi sul tema delle stragi del 1993 o della giustizia, come testé detto anche dalla senatrice Cucchi; non hanno infatti nulla a che vedere con il tenore degli atti tipici. L'unica cosa che hanno in comune è l'astio nei confronti della magistratura che emerge dalla loro lettura.

Le dichiarazioni del senatore Gasparri rilasciate alla stampa (del tipo: attendiamo anche Tescaroli; «narrazioni scarsamente attendibili»; «zero voti a testa») appaiono perlopiù come giudizi personali che non si limitano a esprimere una critica politica, ma pongono in dubbio la professionalità e la reputazione di un magistrato, associandolo implicitamente a soggetti pregiudicati, andando a ledere in maniera incontrovertibile l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità di un magistrato in servizio. (Applausi).

Gli atti parlamentari richiamati dal relatore hanno ad oggetto interventi a difesa dell'ex presidente Berlusconi, valutazioni sull'azione della magistratura fiorentina, inviti al Ministro a esercitare i poteri ispettivi, ma non vi è traccia, né formale né sostanziale, della tematica della candidatura politica di Tescaroli e dell'accostamento a figure criminali come Baiardo.

Riconoscere oggi l'insindacabilità per quelle frasi del senatore Gasparri, Presidente, significa ammettere che qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, purché preceduta da un atto dell'Assemblea sullo stesso ambito tematico, possa automaticamente essere coperta. È una pericolosa distorsione del principio costituzionale. Abbiamo già visto in questa legislatura e non solo un uso distorto delle prerogative parlamentari per schermare comportamenti comunicativi che nulla hanno a che vedere con la funzione rappresentativa. La Corte costituzionale e la Cassazione lo hanno detto con chiarezza: non basta il richiamo politico, servono una coerenza, una finalità rappresentativa e un nesso oggettivo e soggettivo.

Nel caso di specie, non c'è nulla di tutto ciò, anzi c'è una grave lesione del principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura attraverso l'insinuazione gratuita e diffamatoria di una vicinanza tra un pubblico ministero e un partito politico e l'accostamento a soggetti mafiosi. Tutto questo non ha nulla a che vedere con l'esercizio delle funzioni parlamentari. (Applausi).

Del resto, signora Presidente, quest'avversione nei confronti della magistratura non ci stupisce: la riforma costituzionale della separazione delle carriere ne rappresenta proprio l'emblema. Peraltro, secondo il relatore, l'insulto alla magistratura e l'equiparazione della stessa a soggetti pluripregiudicati rappresentano plasticamente interessi riferibili al popolo; sulla base di quanto si apprende dalla lettura della relazione, per il senatore Gasparri l'humus dell'insindacabilità dovrebbe risiedere nel costante attacco a un potere dello Stato.

No, signora Presidente, non ci stiamo a queste conclusioni, ne va della nostra onorabilità, non possiamo permettere a quest'Assemblea di votare per l'insindacabilità, perché sappiamo bene che non funziona così, o meglio non dovrebbe. Non lo dice la senatrice Lopreiato, bensì la Corte di cassazione. In extrema ratio, l'articolo 68 può essere applicato a opinioni non connesse ad atti parlamentari solo ed esclusivamente quando sia evidente e qualificato il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, sempre che tali opinioni siano rispettose della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica. Deve infatti trattarsi di opinioni funzionali all'esercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione. La funzione di parlamentare non può ricomprendere azioni volte a delegittimare la magistratura e certo esse non devono trascendere nell'insulto. Qui assistiamo a beghe puramente personali.

Per queste ragioni, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo alla proposta della Giunta illustrata dal relatore. (Applausi).

POTENTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, noi del Gruppo Lega dobbiamo esprimerci certamente a favore della relazione che ha illustrato poc'anzi la collega Stefani, perché il caso in esame coincide perfettamente con quel caso di scuola al quale si fa riferimento nell'applicazione dell'insindacabilità di cui all'articolo 68.

Analizzando il caso di specie, va evidenziato che l'insindacabilità degli interventi del senatore Gasparri può essere riconosciuta applicando i cosiddetti moduli ermeneutici espressi nelle varie pronunce della Consulta. Non abbiamo assolutamente alcun dubbio sul fatto che il contesto in cui vengono pronunciate le parole rivolte al dottor Tescaroli renda configurabile il riconoscimento della prerogativa secondo i criteri espressi dalla Corte: il contesto politico delle dichiarazioni è ben evidente e il caso si connota per l'espressione, in attività prettamente parlamentari, di opinioni che comunque si incanalano in maniera precedente e successiva nel processo politico e dunque entro il perimetro di quegli interessi di cui l'articolo della Costituzione è garante.

Ancora più stringente risulta il criterio del contesto politico parlamentare, perché stiamo parlando di interventi avvenuti all'interno dell'Aula e durante i lavori parlamentari in una serie di occasioni, anche in presenza di figure importanti del Governo, nei momenti più significativi dell'attività parlamentare.

Meravigliano, quindi, quelle considerazioni che stavo ascoltando da parte dei membri delle opposizioni, che arrivano addirittura a toccare aspetti di moralità o di corrispondenza fra applicazioni della norma sull'insindacabilità che dovrebbero essere accettate perché oggi toccano all'uno e domani toccano all'altro. Questo è assolutamente inopportuno, perché noi abbiamo raccolto le espressioni di un lavoro fatto dalla Giunta nel corso di alcune sedute, in occasione delle quali il lavoro svolto è stato assolutamente afferente alle condizioni poste dalla Corte costituzionale.

Il Gruppo Lega, per i motivi esposti, non può che aderire alle conclusioni del relatore, riconoscendo appunto l'ipotesi di esercizio di facoltà coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, voglio essere molto chiaro: noi consideriamo francamente inaccettabili le critiche, le accuse e le frasi pronunciate dal senatore Gasparri nei confronti del procuratore della Repubblica di Firenze Tescaroli: inaccettabili nei toni; inaccettabili per quello che insinuano; inaccettabili perché fanno parte di quella campagna di delegittimazione della magistratura che la destra ha intrapreso da parecchi mesi a questa parte e che si compone di accuse nei confronti dei magistrati, siano essi pubblici ministeri, giudici giudicanti, il collegio delle Sezioni unite della Cassazione civile o il massimario della Cassazione, ogniqualvolta la magistratura assume un provvedimento sgradito alla destra.

Questa è una campagna di delegittimazione che ha caratteristiche anche diffamatorie: ecco il nostro giudizio politico, che riguarda anche le considerazioni e le frasi pronunciate dal senatore Gasparri.

Detto questo, però, dobbiamo decidere se l'articolo 68 della Costituzione ha ancora una sua funzione oppure no. Se consideriamo che abbia ancora una sua funzione e quindi che sia giusto tutelare l'attività politica dei parlamentari da possibili interferenze esterne, dobbiamo valutare se le frasi pronunciate dal senatore Gasparri sono coperte secondo i criteri che sono stati consolidati nella giurisprudenza costituzionale, secondo i quali le frasi pronunciate che hanno contenuto diffamatorio, come queste pronunciate dal senatore Gasparri fuori dall'Aula parlamentare, sono coperte da insindacabilità quando il contenuto di quelle affermazioni è stato in qualche modo riportato anche in atti tipici parlamentari.

Ora, da questo punto di vista, la relazione che ha fatto la senatrice Stefani è abbastanza chiara ed evidente. Quelle critiche dal contenuto diffamatorio nei confronti della magistratura, che noi riteniamo del tutto inaccettabili, il senatore Gasparri le ha pronunciate ripetutamente anche in Aula, in interventi, interrogazioni, atti tipici e dichiarazioni di voto. Questo è esattamente ciò che chiede la Corte costituzionale per valutare se rientrino nell'ambito dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Credo quindi che la serietà e la coerenza di una posizione a difesa dell'articolo 68 debba in questo caso portarci a considerare positivamente la relazione fatta dalla senatrice Stefani, anche se non possiamo non stigmatizzare ulteriormente il comportamento del senatore Gasparri che in Aula, a proposito proprio di queste accuse, ha sfidato il dottor Tescaroli a fare querele (con frasi del tipo: facciano le querele, ne faccio anche io), salvo poi - dopo aver invitato la persona diffamata a presentare querele - coprirsi con lo scudo dell'insindacabilità. Francamente, è un comportamento poco elegante da parte del senatore Gasparri.

Detto questo, noi comunque voteremo a favore della relazione.

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri, oggetto del procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).