Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 335 del 30/07/2025

DAMANTE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, annuncio immediatamente il voto contrario alla proposta della Giunta, come ho già detto ieri in quella sede, dove credo di essere stata abbastanza chiara.

La valutazione che la Giunta in primis e l'Assemblea successivamente sono chiamate a compiere riguarda unicamente l'accertamento della sussistenza di una delle due scriminanti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ovvero che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, oppure per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Questo è il solo ambito in cui le Camere possono esercitare un potere di filtro senza sconfinare in valutazioni di tipo giurisdizionale.

È con questa premessa che deve essere valutata la proposta conclusiva del relatore, la quale ha escluso la sussistenza della prima scriminante, la tutela di un interesse dello Stato, ma ha ritenuto integrata in maniera evidente la seconda, ossia il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, sulla base del ruolo attribuito dal ministro Sangiuliano alla valorizzazione dell'area archeologica di Pompei. Tuttavia, a ben vedere, le argomentazioni contenute nella proposta non sono convincenti.

Il fulcro della vicenda oggetto della richiesta di autorizzazione è la consegna al Ministro di un monile, la cosiddetta chiave d'oro, in un contesto cerimoniale e la mancata restituzione del bene, nonostante l'evidente natura patrimoniale dello stesso. Il Tribunale dei ministri ha ipotizzato in proposito il reato di peculato. La conclusione a cui il relatore giunge è che la ricezione della chiave si collocava nell'ambito delle attività politiche o istituzionali inerenti alla funzione di Governo del proprio Dicastero. Tuttavia, come ho detto ieri in Giunta, pensiamo veramente che questo sia il nocciolo della questione?

La scriminante dev'essere rapportata al delitto per il quale si richiede l'autorizzazione, e questo è un elemento essenziale del rapporto inscindibile tra la condotta generatrice dell'illecito penale e le scriminanti. Non può essere presa in considerazione solo la scriminante scissa dal delitto per il quale si richiede l'autorizzazione e, anche laddove si riconosca il forte impegno istituzionale del Ministro nella promozione di Pompei, non si può traslare automaticamente tale impegno nella scriminante richiesta dalla norma costituzionale.

Il criterio dell'interesse pubblico, infatti, va valutato con riferimento diretto all'atto oggetto dell'accertamento, l'appropriazione personale di un bene, e non all'attività ministeriale generica o alla visibilità internazionale di Pompei. L'atto contestato è personale, privo di connessione diretta con una scelta politico-amministrativa ed è finalizzato, se confermato, non all'interesse collettivo, ma all'utilità privata. Del resto, l'interpretazione sostenuta dal relatore risulta eccedente anche rispetto alla giurisprudenza costituzionale e parlamentare. Lo stesso articolo 9, comma 3, richiede che l'atto oggetto dell'indagine sia strumentale all'esercizio della funzione di Governo, non semplicemente avvenuto in occasione di eventi riconducibili all'agenda ministeriale. È questa una distinzione netta: l'esimente si applica quando l'atto contestato rientra nel circuito decisionale o operativo della funzione di Governo, non quando è un gesto personale, anche se compiuto durante l'esercizio delle funzioni.

Se davvero si fosse trattato di un riconoscimento simbolico formalmente e sostanzialmente riferibile al Ministero, sarebbe stato dovere del Ministro, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, provvedere alla sua restituzione o all'immissione nei beni dell'Amministrazione. Questo non è avvenuto e ciò rende non solo insussistente la scriminante, ma persino dubbia la buonafede del soggetto interessato. Non possiamo ignorare che lo stesso Ministro si sia dimesso dopo l'avvio dell'indagine, dimostrando indirettamente che la condotta posta in essere era incompatibile con la permanenza in carica.

Analizziamo la scriminante utilizzata. Innanzitutto, la chiave d'oro parrebbe in possesso - nessuno ne ha certezza - di una persona che non è più Ministro e certamente la stessa non è custodita nei luoghi a ciò deputati. Relativamente al caso di specie, quindi, non ravvedo come possa avverarsi la condizione del perseguimento di un interesse pubblico, visto che la chiave d'oro parrebbe essere nelle disponibilità di un soggetto terzo.

Il secondo elemento è l'esercizio della funzione di Governo. L'articolo 54 della Costituzione recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Come si può sostenere che l'esercizio della funzione di Governo sia stata correttamente esplicata se sui soggetti in questione pende la spada di Damocle di un'accusa così infamante? Non siamo quindi di fronte a un atto di Governo e, se l'ex Ministro ritiene di aver agito con correttezza, è egli stesso, come uomo delle Istituzioni, colui che dovrebbe sollecitare il processo per chiarire la propria posizione. Sottrarsi al giudizio equivale a ledere il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, principio cardine dello Stato di diritto. (Applausi).