Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 335 del 30/07/2025

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Gennaro Sangiuliano, nella sua qualità di Ministro della cultura pro tempore (ore 9,43)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 2: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Gennaro Sangiuliano, nella sua qualità di Ministro della cultura pro tempore, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma».

La relazione è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per l'imputazione contestata, attesa la sussistenza nel caso di specie dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Chiedo al relatore, senatore Paroli, se intende integrare la relazione scritta.

PAROLI, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per dare atto del lavoro della Giunta e per ricordare ai colleghi che, per la stessa vicenda giudiziaria, l'Assemblea del Senato, nella seduta del 7 maggio 2025, ha approvato un'altra proposta della Giunta volta a negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza in ragione della sussistenza di un fumus persecutionis dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'ex ministro Sangiuliano.

In questo caso, il criterio del fumus persecutionis non si applica nei casi di richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Ministri di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Infatti, l'articolo 9, comma 3, della sopracitata legge costituzionale circoscrive espressamente l'oggetto della valutazione del Senato richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze distinte tra di loro, ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato ad essa strumentale.

Quindi, la prima decisione che la Giunta è stata chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura come una precondizione necessaria, ma non sufficiente. Un reato può essere valutato come ministeriale in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali e, tuttavia, non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

In questo caso va sottolineato che il Tribunale dei ministri, valutata la riconducibilità della condotta del ministro Sangiuliano al reato astrattamente ipotizzato di peculato, ha espressamente ravvisato la natura ministeriale dei reati stessi. E, pertanto, ha proceduto alla formulazione dei capi di imputazione sui quali il Senato sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

In questo caso, da parte della Giunta, non si è ritenuta configurabile la prima delle esimenti extra ordinem previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ma si è invece riconosciuta la seconda delle scriminanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. È necessario precisare - lo dico ai colleghi - che, per il diniego dell'autorizzazione a procedere, il comma 3 sopracitato richiede la ricorrenza di una o dell'altra scriminante alternativamente, e non quindi cumulativamente.

A tal proposito, faccio riferimento a tutte le casistiche che nella relazione sono riportate per dare atto, sia nelle dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dell'ottobre del 2022, sia nelle dichiarazioni programmatiche da parte del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano dinnanzi alle due Commissioni cultura dei due rami del Parlamento in data 1° dicembre 2022, di un lavoro importante, di un'attenzione particolare che viene riservata alla città di Pompei da parte del Ministero da lui rappresentato. Rimando poi a tutto ciò che i colleghi potranno trovare nella relazione depositata.

In conclusione, alla luce di tutti gli elementi sottolineati, risulta evidente che il ministro Sangiuliano aveva attribuito un ruolo fondamentale alla valorizzazione dell'area archeologica di Pompei e conseguentemente la ricezione di una chiave simbolica della cittadinanza onoraria si collocava senza dubbio nell'ambito dell'attività politico-istituzionale inerente alla funzione di Governo del proprio Dicastero.

Per questa ragione, si propone il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere in questione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

DAMANTE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, annuncio immediatamente il voto contrario alla proposta della Giunta, come ho già detto ieri in quella sede, dove credo di essere stata abbastanza chiara.

La valutazione che la Giunta in primis e l'Assemblea successivamente sono chiamate a compiere riguarda unicamente l'accertamento della sussistenza di una delle due scriminanti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, ovvero che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, oppure per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Questo è il solo ambito in cui le Camere possono esercitare un potere di filtro senza sconfinare in valutazioni di tipo giurisdizionale.

È con questa premessa che deve essere valutata la proposta conclusiva del relatore, la quale ha escluso la sussistenza della prima scriminante, la tutela di un interesse dello Stato, ma ha ritenuto integrata in maniera evidente la seconda, ossia il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, sulla base del ruolo attribuito dal ministro Sangiuliano alla valorizzazione dell'area archeologica di Pompei. Tuttavia, a ben vedere, le argomentazioni contenute nella proposta non sono convincenti.

Il fulcro della vicenda oggetto della richiesta di autorizzazione è la consegna al Ministro di un monile, la cosiddetta chiave d'oro, in un contesto cerimoniale e la mancata restituzione del bene, nonostante l'evidente natura patrimoniale dello stesso. Il Tribunale dei ministri ha ipotizzato in proposito il reato di peculato. La conclusione a cui il relatore giunge è che la ricezione della chiave si collocava nell'ambito delle attività politiche o istituzionali inerenti alla funzione di Governo del proprio Dicastero. Tuttavia, come ho detto ieri in Giunta, pensiamo veramente che questo sia il nocciolo della questione?

La scriminante dev'essere rapportata al delitto per il quale si richiede l'autorizzazione, e questo è un elemento essenziale del rapporto inscindibile tra la condotta generatrice dell'illecito penale e le scriminanti. Non può essere presa in considerazione solo la scriminante scissa dal delitto per il quale si richiede l'autorizzazione e, anche laddove si riconosca il forte impegno istituzionale del Ministro nella promozione di Pompei, non si può traslare automaticamente tale impegno nella scriminante richiesta dalla norma costituzionale.

Il criterio dell'interesse pubblico, infatti, va valutato con riferimento diretto all'atto oggetto dell'accertamento, l'appropriazione personale di un bene, e non all'attività ministeriale generica o alla visibilità internazionale di Pompei. L'atto contestato è personale, privo di connessione diretta con una scelta politico-amministrativa ed è finalizzato, se confermato, non all'interesse collettivo, ma all'utilità privata. Del resto, l'interpretazione sostenuta dal relatore risulta eccedente anche rispetto alla giurisprudenza costituzionale e parlamentare. Lo stesso articolo 9, comma 3, richiede che l'atto oggetto dell'indagine sia strumentale all'esercizio della funzione di Governo, non semplicemente avvenuto in occasione di eventi riconducibili all'agenda ministeriale. È questa una distinzione netta: l'esimente si applica quando l'atto contestato rientra nel circuito decisionale o operativo della funzione di Governo, non quando è un gesto personale, anche se compiuto durante l'esercizio delle funzioni.

Se davvero si fosse trattato di un riconoscimento simbolico formalmente e sostanzialmente riferibile al Ministero, sarebbe stato dovere del Ministro, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, provvedere alla sua restituzione o all'immissione nei beni dell'Amministrazione. Questo non è avvenuto e ciò rende non solo insussistente la scriminante, ma persino dubbia la buonafede del soggetto interessato. Non possiamo ignorare che lo stesso Ministro si sia dimesso dopo l'avvio dell'indagine, dimostrando indirettamente che la condotta posta in essere era incompatibile con la permanenza in carica.

Analizziamo la scriminante utilizzata. Innanzitutto, la chiave d'oro parrebbe in possesso - nessuno ne ha certezza - di una persona che non è più Ministro e certamente la stessa non è custodita nei luoghi a ciò deputati. Relativamente al caso di specie, quindi, non ravvedo come possa avverarsi la condizione del perseguimento di un interesse pubblico, visto che la chiave d'oro parrebbe essere nelle disponibilità di un soggetto terzo.

Il secondo elemento è l'esercizio della funzione di Governo. L'articolo 54 della Costituzione recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Come si può sostenere che l'esercizio della funzione di Governo sia stata correttamente esplicata se sui soggetti in questione pende la spada di Damocle di un'accusa così infamante? Non siamo quindi di fronte a un atto di Governo e, se l'ex Ministro ritiene di aver agito con correttezza, è egli stesso, come uomo delle Istituzioni, colui che dovrebbe sollecitare il processo per chiarire la propria posizione. Sottrarsi al giudizio equivale a ledere il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, principio cardine dello Stato di diritto. (Applausi).

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per annunciare che il voto del Gruppo Lega sarà favorevole alla proposta avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, il mio Gruppo voterà contro la proposta della Giunta illustrata nella sua relazione dal senatore Paroli, per le ragioni che ho spiegato ieri in Giunta e che brevemente riprenderò ora in Aula.

Non abbiamo dubbi che, nel processo per il reato di cui è accusato, il dottor Sangiuliano potrà far valere le buone ragioni che sono state enunciate anche dai colleghi di maggioranza nella discussione che abbiamo svolto in Giunta e che riguarda il merito della vicenda. Com'è stato ricordato dal relatore e anche dai colleghi che mi hanno preceduto, però, non siamo qui per fare una valutazione sul merito della vicenda, né sull'esistenza o meno di un fumus persecutionis, come di solito facciamo quando c'è in ballo una richiesta d'insindacabilità. Siamo qui invece per valutare - poiché si tratta di un reato ministeriale che riguarda un ex Ministro - se quella condotta di cui è accusato sia collegata a un'azione volta alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Ora, far rientrare - come propongono il relatore e la maggioranza - l'atto di disposizione di un regalo (che in questo caso è la chiave della città di Pompei, chiave, secondo l'accusa, regalata alla dottoressa Boccia), che configurerebbe, a dire del Tribunale dei ministri, un reato di peculato in una condotta agita per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo a noi pare un'interpretazione evidentemente inaccettabile delle norme poste a tutela dell'attività di un Ministro, quindi a tutela della funzione di Governo.

Quindi, pur comprendendo le ragioni che portano la maggioranza a sostenere che, nel caso di specie, non si sia in presenza di condotte di particolare gravità, le quali probabilmente, durante il giudizio di merito, potrebbero anche essere valutate in maniera diversa dal Tribunale, noi riteniamo che non si possa stressare l'interpretazione delle norme poste a presidio e tutela dell'attività dei Ministri fino al punto da ricomprendervi condotte che palesemente - anzitutto secondo buonsenso, ma anche secondo un'interpretazione giuridica non particolarmente complicata - non possono essere fatte rientrare nell'interesse pubblico perseguito nell'esercizio della funzione di Governo, che solo potrebbe scriminare quella condotta.

Queste sono le ragioni, molto semplici ed evidenti - autoevidenti, vorrei dire -per le quali non possiamo votare a favore e anzi voteremo contro la relazione del senatore Paroli. (Applausi).

RASTRELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI (FdI). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il padre della tradizione filosofica occidentale, Socrate, ebbe a dire che esiste al mondo un solo bene irrinunciabile, la conoscenza, e che esiste un solo male imperdonabile, che è l'ignoranza. Fedeli a questa constatazione, che era anche un monito, chiunque sieda in quest'Aula, dovunque sieda, dovrebbe avvertire il vincolo imperioso e cogente di conoscere, e quindi di non ignorare, quali siano i cardini di uno Stato costituzionale di diritto, in base ai quali le guarentigie costituzionali, le immunità e le scriminanti non costituiscono dei privilegi o dei simulacri di regie prerogative. Sono piuttosto delle tutele necessarie e dei filtri indispensabili proposti e, di più, imposti dal legislatore costituzionale a salvaguardia di quanto vi è di più sacro in una democrazia, cioè il corretto funzionamento degli organi costituzionali e, quindi, la salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino. Salvaguardare la funzione parlamentare e la funzione di Governo significa garantire loro l'autonomia e l'indipendenza rispetto a qualunque interferenza provenga dall'esterno.

Per cui, ascoltando alcuni interventi delle opposizioni, registro la percezione di uno scollamento del necessario discrimine tra l'appartenenza politica, la crassa ignoranza e la più bieca malafede. (Applausi). Soltanto pochi mesi fa - era il maggio scorso - il Senato della Repubblica, nella solennità degli esiti d'Aula e con ampia condivisione, aveva già denunciato che nei confronti di Gennaro Sangiuliano, Ministro della Repubblica, vi era da parte dell'autorità giudiziaria il fumus persecutionis, il sospetto che ci fosse un'interferenza nella funzione di Governo.

In quel momento, rispetto alla richiesta indiscriminata, scellerata di acquisizione della corrispondenza elettronica di un Ministro della Repubblica, con una dinamica onnivora e priva di qualunque coefficiente giuridico, alla ricerca non delle prove di un reato, ma di un reato quale che fosse, se non alla ricerca del peccato, a questo si era ridotta l'iniziativa giudiziaria.

Oggi, rispetto alla medesima vicenda, contro la logica di quel precedente, contro la decenza, contro il buonsenso, persino contro il parere della procura della Repubblica, un Tribunale dei ministri viene a richiedere, nei confronti di un Ministro della Repubblica, l'autorizzazione a procedere per il più grave tra i delitti contro la pubblica amministrazione, quello di peculato.

Ma di quali beni, di quali valori si sarebbe appropriato il ministro Sangiuliano? (Applausi). La risposta è: una chiave, una chiave d'onore donatagli dalla comunità di Pompei come testimonianza dell'impegno, del sacrificio, dell'azione di Governo a favore degli scavi archeologici di quella città.

Questo sarebbe il peculato nei confronti di un oggetto materiale, tanto solenne nella suggestione quanto inutile, del quale il ministro Sangiuliano non ha mai avuto la materiale disponibilità e che, peraltro, ha ripagato nel suo controvalore venale appena resosi conto che ne aveva uno. E lo ha fatto tempestivamente, laddove peraltro la legge non prevede alcun termine di sbarramento per l'acquisizione o per la restituzione.

Per questo, colleghi, un Tribunale dei ministri sanziona un reato ministeriale di peculato. Mi verrebbe da dire: de hoc satis. In questo scenario e in questo contesto non è più previsto, però, che si possa ricorrere al fumus persecutionis che abbiamo già denunciato, perché la procedura costituzionale prevede un meccanismo diverso, che tiene in equilibrio - da un lato - la difesa della funzione di Governo e - dall'altro lato - la sacrosanta esigenza di perseguire i reati ove ve ne siano, ponendo però degli sbarramenti legati a filtri parlamentari.

Pertanto, la Camera di appartenenza, che per un ex Ministro è il Senato della Repubblica, può, anzi deve, negare l'autorizzazione a procedere ogniqualvolta il soggetto indagato abbia agito nel perseguimento di un interesse pubblico rilevante e preminente nell'esercizio della funzione di Governo.

La legge costituzionale focalizza e circoscrive la nostra valutazione e la nostra decisione a questo solo tema: la riconducibilità alla funzione di Governo della condotta del Ministro al perseguimento - attenzione, colleghi - e non alla tutela. Quindi, si valorizza il dato finalistico, il nesso teleologico.

La domanda da porsi, dunque, è la seguente: vi è qualche ragione di collegamento tra il dono di una chiave, la condotta di un Ministro e la funzione di Governo? Sin dal primo giorno, con le dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Meloni, era chiarissimo che la cultura e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale fossero un aspetto strategico della funzione di Governo. (Applausi).

L'Italia è la Nazione che più di ogni altra racchiude l'idea di bellezza e il ministro Sangiuliano, dal primo giorno di insediamento, dinanzi alle Commissioni cultura riunite di Camera e Senato, ebbe a indicare che Pompei è un unicum nella storia del mondo, è un luogo che tutto il mondo ci invidia; è un luogo che rappresenta la memoria non soltanto della nostra comunità e della nostra identità, ma di tutta l'umanità. Come si fa a non vedere un nesso filologico, finalistico, teleologico rispetto a un sito dinanzi al quale tutto il mondo si è inchinato (Applausi), da Plinio il giovane a Tacito, a Leopardi, a Mozart, a Goethe? E voi siete qui a tacere l'improbabile e a sostenere l'impossibile. È evidente che il ministro Sangiuliano avesse attribuito agli scavi archeologici di Pompei un ruolo essenziale nella difesa del patrimonio storico e archeologico da preservare ed è chiarissimo che la recezione di una chiave di onore di una cittadinanza onoraria rientri pienamente nell'ambito dell'azione di Governo, come previsto dalle norme costituzionali.

Ebbene, colleghi, a questo punto residua una sola enorme responsabilità, perché di una cosa effettivamente il ministro Sangiuliano è colpevole. È colpevole di aver promosso una riforma degli orizzonti culturali che l'Italia aspettava da decenni. (Applausi). È colpevole di aver realizzato la sublimazione del merito contro la conventicola degli interessi e delle clientele. (Applausi). È colpevole di aver interrotto quel fiume di elargizioni di denari pubblici per irrorare delle correnti sconce di profittatori (Applausi), panciafichisti, (Commenti) addirittura di assassini, che si sono spinti nella scia di un assetto marcio e resiliente (Applausi) che voi avete consentito. (Commenti).

Sì, il ministro Sangiuliano è colpevole di essere un uomo probo e libero (Applausi. Commenti) ed è per questo che Fratelli d'Italia, risolutamente, voterà contro la richiesta di… (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Ricordo che la proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento, si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Ricordo altresì che il risultato non verrà proclamato immediatamente, poiché i senatori che non abbiano partecipato al voto potranno successivamente recarsi al banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari, che ne terranno nota in appositi verbali custoditi.

Ai sensi dell'articolo 135-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Gennaro Sangiuliano, nella sua qualità di Ministro della cultura pro tempore.

I senatori favorevoli alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere voteranno sì; i senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno recarsi al banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 10,13)