Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 335 del 30/07/2025
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ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
con la sentenza n. 114, depositata in data 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 73 del 2024 ("Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie"), convertito, con modificazioni, nella legge n. 107 del 2024;
in particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, a mente della quale i «piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni (...) sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria», violi i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, illegittimamente comprimendo l'autonomia programmatoria e gestionale delle Regioni in materia sanitaria, come garantita dalle predette disposizioni costituzionali;
analogamente, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo; in particolare l'articolo 5, comma 1, prevede, al primo periodo, un incremento del 10 per cento annuo (nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato) dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni autorizzati per l'anno 2023; è altresì prevista la possibilità di un ulteriore incremento del 5 per cento, su richiesta della Regione; tuttavia, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 prevedeva che tale ulteriore incremento fosse autorizzato con decreto del Ministro della salute, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale; orbene, la Corte ha ritenuto che sia la fissazione di una condizione puntuale per l'incremento ulteriore (le misure compensative) sia l'accentramento del controllo sul loro rispetto mediante autorizzazione del Ministro della salute violi il riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e, più in generale, rappresenti «un accentramento di funzioni contrario ai principi di autonomia sanciti dagli artt. 5 e 119 Cost.»; più correttamente lo Stato avrebbe dovuto limitarsi ad «affermare il principio fondamentale dell'equilibrio economico e finanziario del SSR e della compatibilità con la programmazione regionale in materia di assunzioni»; infatti, affinché la fissazione di vincoli all'autonomia di bilancio delle Regioni «possa considerarsi rispettosa dell'autonomia delle regioni, può solo stabilire un limite complessivo della spesa, lasciando a queste ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi (in tal senso, sentenze n. 45 del 2025, n. 70 del 2023, n. 43 del 2016, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004)»;
è stata invece rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, primo periodo del medesimo decreto-legge; tale disposizione affida al Ministro della salute la definizione, con proprio decreto, di una «metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN»; tale metodologia è adottata «ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale»;
nel ritenere che la definizione della predetta metodologia non violi l'autonomia regionale e gli ulteriori parametri costituzionali evocati (articoli, 3, 32 e 97 della Costituzione), la Corte ribadisce che la stessa afferisce, rimanendo ad esso strettamente vincolata, ad un quadro complessivo di programmazione (articolato mediante il piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali) assoggettato a principi ben precisi, i quali rinviano, in ultima analisi, all'esigenza di garantire che la considerazione delle esigenze finanziarie e di bilancio, pure necessaria, non vada a detrimento del «"fondamentale" diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino»;
pertanto, la Corte ribadisce la necessità e l'urgenza dell'adozione di una nuova metodologia, che vada a sostituirsi a quella attualmente in essere, adottata con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, 24 gennaio 2023, in modo tale da assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024; al tempo stesso, si precisa che «la nuova metodologia dovrà determinare il fabbisogno di personale sanitario in relazione agli obiettivi fissati da atti programmatori adottati a monte, quali il piano sanitario nazionale (PSN) e quelli regionali (PSR), strutturati, questi ultimi, in funzione di profili variabili quali, ad esempio, fattori di contesto, che riguardano le caratteristiche socio-demografiche e i bisogni della popolazione, fattori organizzativi, tipi, volumi e costi delle attività erogate e di quelle che si intende erogare, strumenti tecnologici, caratteristiche professionali del personale sanitario già in forza e di quello che si reputa necessario acquisire»;
al tempo stesso, sia la definizione della nuova metodologia sia, a monte, la fase di programmazione devono farsi carico di assicurare l'effettività del diritto fondamentale alla salute in condizioni di eguaglianza, anche attraverso l'adozione di misure perequative, giacché «una distribuzione iniqua delle risorse determina una disparità di trattamento nell'accesso ai servizi sanitari, in quanto risorse insufficienti compromettono la capacità di fornire servizi sanitari adeguati, mettendo a rischio il diritto alla salute dei cittadini, garantito - quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse dell'intera collettività - dall'art. 32 Cost.»;
tale esigenza, peraltro sollevata dal Partito democratico in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2024, anche mediante la predisposizione di emendamenti esplicitamente diretti in tal senso (si veda ad esempio l'emendamento 5.10 al disegno di legge AS 1161, depositato nel corso dell'esame in Commissione), si pone ora, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, quale compito imprescindibile per assicurare che la programmazione e, quindi, l'organizzazione e l'efficienza del servizio sanitario nazionale si articolino nel pieno rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione,
si chiede di sapere con quale tempistica il Ministro in indirizzo intenda procedere all'adozione della metodologia di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2024 e in che modo intenda dare seguito alle indicazioni contenute nella sentenza n. 114 del 2025 della Corte costituzionale, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che la determinazione del fabbisogno di personale (cui la definizione della metodologia è preordinata) assicuri il pieno rispetto e la piena effettività degli articoli 3 e 32 della Costituzione.
(3-02091)