Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 118 del 26/10/2023
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POTENTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la proposta di pregiudiziale che è stata depositata pretende di dimostrare che non sussistano elementi di straordinaria necessità e urgenza relativamente ai contenuti trattati dal decreto-legge in esame. Mi viene immediatamente da domandarmi cosa altro debba accadere in questo Paese affinché si possano convincere i proponenti dell'urgenza a provvedere in materia, ad esempio, di elusione scolastica, in materia di pericolosità e lesività della criminalità giovanile, ed ancora in materia di tutela dei minori negli spazi cosiddetti cibernetici e cos'altro debba accadere nell'ambito del consumo, dello spaccio e della disintossicazione dalle droghe, affinché si possa avere la convinzione della bontà dell'uso di un decreto.
Per quanto riguarda ciò che la collega Malpezzi è andata ultroneamente a commentare riguardo ai contenuti del testo oggi in esame, vorrei ricordare che non si può affermare in linea di principio che i decreti-legge non possano toccare la materia penale, anzi, non esiste una riserva di legge ordinaria in materia penale, la quale può legittimamente essere regolata attraverso lo strumento della decretazione, altrimenti si rischierebbe evidentemente di comprimere le facoltà e le possibilità anche dello stesso Presidente della Repubblica che nel momento in cui ha emanato il decreto-legge, avrebbe probabilmente potuto rappresentare a se stesso l'inopportunità del suo contenuto.
Circa poi le altre criticità che vengono sollevate, si tratta di criticità di merito, ovverosia estranee a qualunque criterio di pregiudizialità. Si pretende di contestare il merito delle scelte relative alla ricaduta dell'uso dello strumento penalistico nell'ambito della repressione di alcuni fenomeni. Ma noi vogliamo assolutamente incrementare la possibilità dell'uso dello strumento della custodia cautelare di fronte ai criminali che imperversano nelle nostre strade, nei nostri quartieri, laddove invece dovrebbero regnare l'ordine, il decoro e la tranquillità. È evidente che nel momento in cui andiamo a restringere per alcune fattispecie di reato - quali quelle di cui all'articolo 73, comma 5 - la possibilità, ad esempio, di accedere a una messa alla prova, o ancora di veder sottoporre a misure quali la confisca il provento - cosiddetto - delle attività di spaccio, consistente in denaro che era precedentemente escluso da tale possibilità, ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale, noi intendiamo invece che anche per i fatti minori si possa applicare quel deterrente terribile che è toccare le persone sul fronte del denaro.
Vorrei anche commentare quanto infine sosteneva il collega Scalfarotto, che ha fatto corrette e giuste analisi in merito all'articolo 3 della Costituzione, che peraltro non vedo citato nel testo in esame e quindi a mio parere è precluso dalla trattazione di quanto dovremmo invece commentare.
Concludo il mio intervento confermando un voto contrario alla questione pregiudiziale, perché totalmente infondata in tutti i suoi capitoli. (Applausi).