Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 118 del 26/10/2023
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ZANETTIN, relatore. Signor Presidente, come anticipato dal presidente Balboni, mi occuperò della parte del decreto-legge che riguardava la competenza della 2a Commissione, cercando di essere sintetico, ma anche preciso, al fine di dare nozione all'Assemblea dei principali passaggi che hanno interessato il nostro lavoro. Com'è già stato ricordato, tale lavoro è stato piuttosto articolato, ricco di spunti e confronto, in particolare sui temi di competenza della 2a Commissione.
Come ha ricordato poc'anzi il presidente Balboni, l'articolo 4 è di competenza della 2a Commissione. Tale articolo inasprisce le pene per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non è ammessa licenza.
Sempre di competenza della 2a Commissione sono le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge, il quale reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari.
Per quanto riguarda poi gli altri articoli di cui è stata competente la Commissione giustizia, vi sono gli articoli 7 e 8. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 8, segnalo che viene introdotto il percorso di rieducazione del minore. La nuova disposizione prevede che nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, il pubblico ministero possa disporre e notificare al minore istanza di definizione anticipata del procedimento.
Ancora di competenza della 2a Commissione è l'articolo 9, che modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018, disciplinando l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e stabilendo che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza nell'istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti.
La norma si applica anche al detenuto maggiore di anni diciotto che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.
Viene introdotta la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i ventun anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggior età, la cui condotta sia incompatibile con esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'Istituto minorile.
Aggiungo, Presidente, che anche l'articolo 12 ha visto la competenza della 2a Commissione in quanto rafforza il rispetto dell'obbligo scolastico, prevedendo l'inserimento nel codice penale dell'articolo 570-ter, concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo d'istruzione dei minori.
Per quanto concerne più specificamente la relazione del decreto-legge così com'è stato presentato, rimando alla relazione, allegata agli atti, che ho svolto in Commissione giustizia.
Presidente, voglio dare però menzione, proprio perché è stato fatto un lavoro molto articolato di dibattito e di modifiche all'interno della discussione, almeno degli emendamenti che reputo più significativi e che sono stati oggetto di un confronto all'interno della Commissione.
Faccio riferimento in particolare all'emendamento 4.12, presentato dal senatore Lisei, che modifica l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura di riabilitazione dai relativi stati di tossicodipendenza, che ha disposto che chiunque commetta fatti considerati di lieve entità è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 ad euro 10.329, quando la condotta assuma carattere di non occasionalità.
Abbiamo poi l'emendamento 4.101, presentato dai relatori, che prevede il nuovo reato di stesa, che nella fattispecie si concretizza nel comportamento di chiunque, al fine di incutere pubblico timore, suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla pubblica sicurezza, faccia esplodere colpi di arma da fuoco o bombe o altri ordigni o materie esplodenti. Tale reato è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni. La fattispecie era già reato, ma in questo caso viene normata e disciplinata con una norma specifica e viene innalzata la pena.
L'emendamento 6.7 della senatrice Stefani riguarda i servizi minorili e prevede che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociale e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.
L'emendamento 6.15 prevede che, quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 (articolo modificato dal decreto-legge), che amplia il catalogo dei reati per i quali è applicabile la custodia cautelare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998 (quello che disciplina il processo penale minorile).
L'emendamento 6.200 esclude dall'applicazione della messa in prova una serie di fattispecie delittuose di particolare gravità, come l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, circoscritte alle aggravanti specifiche, la rapina aggravata da alcune circostanze specifiche; reati oggi in esponenziale aumento, soprattutto in alcune aree del Paese, per i quali la scelta operata è utile a fungere da deterrente per eventuali comportamenti illeciti.
C'è poi l'articolo 27-bis, che riguarda il percorso di rieducazione del minore. Durante le indagini preliminari il pm, se procede per reati con pena fino a cinque anni o pena pecuniaria congiunta e se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore, al genitore o a chi per esso una proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di educazione civica e sociale.
Questo percorso prevede i lavori socialmente utili, la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo variante dai due agli otto mesi. Decorso il periodo di sospensione del processo, tenuto conto del comportamento del ragazzo, il giudice dichiara estinto il reato; altrimenti, restituisce gli atti al pubblico ministero. (Applausi).