Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 118 del 26/10/2023
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DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Parrini, Meloni, Valente, Malpezzi, De Cristofaro
Respinta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;
premesso che:
il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito digitale nonché all'intensificarsi di fenomeni di criminalità minorile, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;
il decreto-legge in conversione reca interventi che - sebbene accomunati dall'esigenza di far fronte al disagio giovanile - presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro, che vanno dalla materia penale, a quella delle misure di prevenzione e sicurezza, fino al contrasto della povertà educativa e all'effettività dell'obbligo scolastico nonché, infine, alla sicurezza in ambito digitale nonché alla riqualificazione urbana del Comune di Caivano; vi è inoltre una disposizione - l'articolo 15 - che, riguardando l'individuazione del Coordinatore per i servizi digitali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nulla ha a che vedere con l'oggetto e gli obiettivi dichiarati del decreto legge in conversione; ciò conferma, peraltro, quanto osservato in merito alla inopportunità dell'uso del decreto legge per affrontare il complesso fenomeno del disagio giovanile in tutte le sue molteplici articolazioni;
l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto-legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone;
sussistono inoltre forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione;
in particolare, con riferimento all'articolo 4, comma 3 - che aumenta da quattro a cinque anni di reclusione il massimo della pena comminata per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ove la condotta sia di lieve entità) - ha l'effetto di precludere, in relazione ai suddetti delitti, la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione: stante l'indubbia incidenza, in termini quantitativi, dei delitti in parola - anche considerando che la disposizione in esame ha portata generale e non si limita alle condotte commesse da minori - si corre pertanto il rischio di sovraccaricare in modo significativo le strutture carcerarie che già versano, come ampiamente noto, in uno stato di grave sofferenza, con conseguentemente aggravamento della strutturale condizione di sovraffollamento, già ripetutamente stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (su tutte, con la decisione Torreggiani c. Italia del 8 gennaio 2013, pronunciata sui ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) in quanto incidente negativamente sulla tutela della dignità delle persone detenute;
l'articolo 6, comma 1, lett. c) infine, estende notevolmente la possibilità di applicare al minore la misura della custodia cautelare prevedendo che la stessa possa essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, in luogo dei nove sinora previsti; e che al di fuori di tali casi, la custodia cautelare possa comunque essere applicata qualora si proceda - oltre che per alcuni dei delitti per i quali l'articolo 380 c.p.p. prevede l'arresto in flagranza (e in particolare: furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti - anche per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale; al di là delle singole ipotesi di delitto, l'estensione della possibilità di applicare la custodia cautelare al minore restringe notevolmente, per converso, la possibilità di applicare misure alternative maggiormente idonee a favorire percorsi di reinserimento, assicurando egualmente, al tempo stesso, la sicurezza;
non a caso, il modello italiano - che prevede un basso livello di reclusione per i minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) - è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame - da esso consacrato - tra rieducazione e umanità della pena;
proprio per quanto sin qui osservato, un intervento organico in materia di criminalità e disagio giovanile dovrebbe intervenire in ambito penale solo in via residuale: con riferimento ai minori, il carattere sussidiario e minimale dell'intervento penale assume infatti un significato particolarmente pregnante, laddove la prevenzione e il contrasto della criminalità giovanile deve necessariamente passare per un irrobustimento delle infrastrutture educative, sociali, culturali e di comunità che - sole - possono consentire di sottrarre i minori al circuito della criminalità; tutto al contrario, il decreto-legge in conversione si caratterizza per un ricorso sproporzionato allo strumento penale e, viceversa, per una attenzione minima all'articolazione di politiche educative, sociali e culturali idonee a favorire il recupero dei minori; sproporzione che emerge con grande chiarezza, sol che si pensi che - per fare un esempio - allo strumento penale viene addirittura affidato il contrasto all'abbandono scolastico,
delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 878.