Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1689

G/1689/Sez I/1/1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

La 1ª Commissione,

          
in sede di esame, per le parti di competenza, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689),

     premesso che:

          gravemente insufficienti appaiono le misure adottate al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per poter svolgere una effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata carenza di personale e di mezzi adeguati avrebbe imposto ben altre scelte politiche; del resto, come è di tutta evidenza, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia, quali sono quelle introdotte in questi ultimi due anni;

          l'introduzione, all'articolo 42 del disegno di legge, dell'incremento di tre mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare punitivo, illogico e contrario a tutte le dichiarazioni, fatte in questi anni da una parte della maggioranza di Governo, sull'"ingiustizia" perpetrata ai danni dei cittadini dalle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile;   

          i ripetuti elogi delle forze di pubblica sicurezza non si sono tradotti in norme a tutela del loro prezioso e indispensabile lavoro,

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile a sopprimere l'articolo 42 del disegno di legge, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza;

          ad adottare le misure necessarie per consentire alle forze di pubblica sicurezza di svolgere al meglio le loro funzioni ed assicurare ai cittadini le condizioni che rendano possibile il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.


G/1689 Sez I/1/2 (testo 2)

Campione

Accolto

La 2a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689)

          premesso che

          il fenomeno della violenza contro le donne rappresenta una problematica di stringente attualità in Italia, con dati preoccupanti per quanto concerne il numero di femminicidi e reati contro la persona;

          Governo e Parlamento insieme alle Regioni e agli enti locali sono impegnati nel contrasto e nella prevenzione di tali gravi reati con misure repressive, ma anche con strumenti di prevenzione e di accompagnamento e sostegno alle vittime dirette e indirette delle condotte criminose;

          tali interventi si sostanziano anche nella previsione di strutture di assistenza per le donne vittime di violenza e i loro figli anche nei casi più gravi in cui, in conseguenza o meno dei reati subiti, essi si trovino in condizioni di disabilità permanente o temporanea;

          le strutture adibite a case rifugio svolgono in tal senso una funzione imprescindibile, fornendo un ambiente protetto dove alloggiare, impedendo la perpetrazione di ulteriori condotte criminose in danno delle persone ivi alloggiate e consentendo il progressivo reinserimento;

          considerato che: 

          occorre promuovere l'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

          è necessario tenere conto dei criteri definiti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

          ritenuto che:

          sussiste quindi la necessità di rendere le strutture di accoglienza massimamente accessibili, onde assicurare l'omogeneità dei requisiti strutturali degli edifici, degli spazi e dei servizi pubblici, degli immobili adibiti a case rifugio, i quali, ove possibile, devono essere resi privi di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l'accesso delle donne e dei loro figli con limitata mobilità,

     impegna il Governo:

          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle amministrazioni locali, ad intervenire con appositi strumenti normativi e amministrativi, per rafforzare le tutele a favore delle donne vittime di reati di violenza e dei loro figli, assicurando l'integrale utilizzo delle risorse stanziate per tali finalità e garantendo, in particolare, in relazione alle vittime e ai figli aventi problematiche di limitata mobilità, l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili adibiti a case rifugio mediante la destinazione di una quota delle somme assegnate ai lavori di adeguamento degli spazi destinati.


G/1689 Sez I/1/2

Campione

La 2a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689)

          premesso che

          il fenomeno della violenza contro le donne rappresenta una problematica di stringente attualità in Italia, con dati preoccupanti per quanto concerne il numero di femminicidi e reati contro la persona;

          Governo e Parlamento insieme alle Regioni e agli enti locali sono impegnati nel contrasto e nella prevenzione di tali gravi reati con misure repressive, ma anche con strumenti di prevenzione e di accompagnamento e sostegno alle vittime dirette e indirette delle condotte criminose;

          tali interventi si sostanziano anche nella previsione di strutture di assistenza per le donne vittime di violenza e i loro figli anche nei casi più gravi in cui, in conseguenza o meno dei reati subiti, essi si trovino in condizioni di disabilità permanente o temporanea;

          le strutture adibite a case rifugio svolgono in tal senso una funzione imprescindibile, fornendo un ambiente protetto dove alloggiare, impedendo la perpetrazione di ulteriori condotte criminose in danno delle persone ivi alloggiate e consentendo il progressivo reinserimento;

          considerato che: 

          occorre promuovere l'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

          è necessario tenere conto dei criteri definiti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

          ritenuto che:

          sussiste quindi la necessità di rendere le strutture di accoglienza massimamente accessibili, onde assicurare l'omogeneità dei requisiti strutturali degli edifici, degli spazi e dei servizi pubblici, degli immobili adibiti a case rifugio, i quali, ove possibile, devono essere resi privi di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l'accesso delle donne e dei loro figli con limitata mobilità,

     impegna il Governo:

          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad intervenire con appositi strumenti normativi e amministrativi, per rafforzare le tutele a favore delle donne vittime di reati di violenza e dei loro figli, assicurando l'integrale utilizzo delle risorse stanziate per tali finalità e garantendo, in particolare, in relazione alle vittime e ai figli aventi problematiche di limitata mobilità, l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili adibiti a case rifugio mediante la destinazione di una quota delle somme assegnate ai lavori di adeguamento degli spazi destinati.


G/1689/Sez I/2/1

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Respinto

La 1ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il provvedimento si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza;

          l'instabilità su diversi quadranti geopolitici è un elemento centrale che si inserisce nell'ormai strutturale questione della gestione dei flussi migratori che deve trovare da tempo il giusto equilibrio tra gestione dell'immigrazione irregolare, soprattutto via mare, e la sempre più crescente richiesta di manodopera per molti settori produttivi, dall'agricoltura, all'edilizia e ai servizi alla persona;

          l'esternalizzazione della gestione dei migranti con le metodologie adottate dal Governo italiano con la delocalizzazione nei centri per migranti costruiti in Albania e rimasti una scatola vuota, rappresenta chiaramente una resa politica, l'assenza di una strategia e la rassegnazione all'incapacità di gestione dei flussi migratori;

          i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per la gestione dei centri di trattenimento per migranti in Albania ammontano per ciascuno degli anni del prossimo triennio a 5.916.970 euro, fondi che nell'ambito della stessa missione potevano essere devoluti ad azioni per i migranti presenti sul territorio nazionale, per il contrasto alla manodopera illegale, per i minori non accompagnati a sostegno dei comuni che li accolgono;

          impegna, quindi, il Governo

          a definanziare i capitoli relativi alla gestione dei centri per migranti in Albania, destinando progressivamente i medesimi stanziamenti al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera e al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.


G/1689 Sez.1/1/3 (testo 2)

Dreosto, Bizzotto, Pucciarelli, Spelgatti

Accolto

La 3ª Commissione permanente,

          in sede di esame dell'AS 1689 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          in Italia operano circa 4.000 lavoratori civili italiani impiegati presso le basi militari degli Stati Uniti presenti sul nostro territorio, con una concentrazione significativa nell'area di Vicenza e ad Aviano; tali lavoratori svolgono funzioni essenziali di supporto tecnico-logistico, amministrativo, manutentivo e nei servizi alla persona;

          il trattamento retributivo di questi lavoratori è finanziato con risorse federali del bilancio statunitense, il che li espone direttamente agli effetti delle sospensioni delle attività amministrative federali USA, in particolare durante i cosiddetti "government shutdown";

          lo shutdown del Governo federale USA avviene in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Congresso; dal 1976 a oggi questo evento si è verificato 20 volte, con una durata media di circa 6-7 giorni, ma con punte di 21 giorni nel 1995, 16 giorni nel 2013 e 35 giorni a cavalo tra il 2018 e il 2019, che hanno comportato l'interruzione dei flussi finanziari destinati a funzioni non essenziali, incluse le retribuzioni dei lavoratori civili nelle basi all'estero;

          durante lo shutdown iniziato 1º ottobre 2025, migliaia di lavoratori italiani in servizio presso le basi militari USA non hanno ricevuto lo stipendio mensile a causa del blocco dei pagamenti provenienti dal Dipartimento della Difesa USA; il mancato versamento delle retribuzioni, pur in presenza dell'obbligo a prestare servizio, ha generato gravi disagi economici per i dipendenti e le loro famiglie;

          in Germania, in occasione dello stesso shutdown del 2025, il Governo federale tedesco ha annunciato che interverrà anticipando gli stipendi ai circa 12.000 lavoratori civili locali delle basi USA, a tutela del reddito dei dipendenti e della continuità operativa delle installazioni, con un successivo coordinamento con le autorità americane per il rimborso;

     considerato che gli episodi di shutdown non rappresentano eventi eccezionali o isolati, ma si configurano come fenomeni ricorrenti nella dinamica politica e istituzionale degli Stati Uniti, con una frequenza tale da rendere prevedibili nuove interruzioni dei flussi finanziari in futuro, appare necessario dotarsi di un meccanismo strutturale di tutela preventiva per proteggere tempestivamente il reddito dei lavoratori italiani coinvolti;

     impegna il Governo:

         a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire un fondo volto a rilasciare garanzie pubbliche a favore di istituti di credito che, nei casi di comprovata sospensione o ritardo dei pagamenti derivante da eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria riferibili al blocco del bilancio federale statunitense, concedano linee di finanziamento ai lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti in Italia


G/1689 Sez.1/1/3

Dreosto, Bizzotto, Pucciarelli, Spelgatti

Riformulato

La 3ª Commissione permanente,

          in sede di esame dell'AS 1689 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          in Italia operano circa 4.000 lavoratori civili italiani impiegati presso le basi militari degli Stati Uniti presenti sul nostro territorio, con una concentrazione significativa nell'area di Vicenza e ad Aviano; tali lavoratori svolgono funzioni essenziali di supporto tecnico-logistico, amministrativo, manutentivo e nei servizi alla persona;

          il trattamento retributivo di questi lavoratori è finanziato con risorse federali del bilancio statunitense, il che li espone direttamente agli effetti delle sospensioni delle attività amministrative federali USA, in particolare durante i cosiddetti "government shutdown";

          lo shutdown del Governo federale USA avviene in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Congresso; dal 1976 a oggi questo evento si è verificato 20 volte, con una durata media di circa 6-7 giorni, ma con punte di 21 giorni nel 1995, 16 giorni nel 2013 e 35 giorni a cavalo tra il 2018 e il 2019, che hanno comportato l'interruzione dei flussi finanziari destinati a funzioni non essenziali, incluse le retribuzioni dei lavoratori civili nelle basi all'estero;

          durante lo shutdown iniziato 1º ottobre 2025, migliaia di lavoratori italiani in servizio presso le basi militari USA non hanno ricevuto lo stipendio mensile a causa del blocco dei pagamenti provenienti dal Dipartimento della Difesa USA; il mancato versamento delle retribuzioni, pur in presenza dell'obbligo a prestare servizio, ha generato gravi disagi economici per i dipendenti e le loro famiglie;

          in Germania, in occasione dello stesso shutdown del 2025, il Governo federale tedesco ha annunciato che interverrà anticipando gli stipendi ai circa 12.000 lavoratori civili locali delle basi USA, a tutela del reddito dei dipendenti e della continuità operativa delle installazioni, con un successivo coordinamento con le autorità americane per il rimborso;

     considerato che gli episodi di shutdown non rappresentano eventi eccezionali o isolati, ma si configurano come fenomeni ricorrenti nella dinamica politica e istituzionale degli Stati Uniti, con una frequenza tale da rendere prevedibili nuove interruzioni dei flussi finanziari in futuro, appare necessario dotarsi di un meccanismo strutturale di tutela preventiva per proteggere tempestivamente il reddito dei lavoratori italiani coinvolti;

     impegna il Governo:

          ad istituire un fondo volto a rilasciare garanzie pubbliche a favore di istituti di credito che, nei casi di comprovata sospensione o ritardo dei pagamenti derivante da eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria riferibili al blocco del bilancio federale statunitense, concedano linee di finanziamento ai lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti in Italia


G/1689 Sez.1/2/3

Pucciarelli, Dreosto, Spelgatti

Accolto

La 3ª commissione permanente,

          in sede di esame dell'AS 1689 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          l'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in relazione alla peculiarità dei compiti svolti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;

          tale personale assicura, con continuità e sacrificio, la tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e del soccorso alla popolazione, operando spesso in condizioni di rischio e con forti limitazioni alla propria libertà personale e familiare;

          nonostante il riconoscimento normativo della specificità del comparto, permane una disparità di trattamento previdenziale rispetto al personale pubblico contrattualizzato, conseguente all'introduzione del metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta "Riforma Dini"), che ha determinato una riduzione sensibile dei trattamenti pensionistici per coloro che si sono arruolati successivamente al 1995;

          tale penalizzazione risulta ancor più evidente per il personale che, pur cessando dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, non raggiunge la piena anzianità contributiva, con un impatto significativo sull'importo dell'assegno pensionistico;

          appare dunque necessario intervenire con misure correttive e perequative atte a ristabilire equità di trattamento e a riconoscere concretamente la specificità delle funzioni esercitate dal personale dei settori difesa, sicurezza e pubblico soccorso;

     impegna il Governo:

          ad adottare misure perequative previdenziali per i militari, il personale delle Forze di polizia e del soccorso pubblico, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza nonché per infermità e decesso, stabilendo che per questi ultimi l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili;

          a prevedere l'attivazione di un meccanismo di adeguamento automatico del coefficiente da applicare nel caso intercorra una rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici


G/1689 Sez.1/3/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato;

          valutata l'opportunità di:

          ribadire l'eredità valoriale comune su cui è stata fondata l'Unione europea e i suoi Trattati istitutivi, affinché l'Ue possa tornare ad essere protagonista politica nella promozione e costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace, sul dialogo, sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale;

          sostenere un netto cambiamento nell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri alla risoluzione della crisi ucraina, per imprimere una concreta e reale svolta diplomatica per l'immediata cessazione delle operazioni belliche in territorio ucraino;

          sostenere ogni iniziativa negoziale utile a una tregua tra Russia e Ucraina, nonché ad una totale de-escalation militare, coinvolgendo a tal fine anche le Nazioni Unite nell'ottica di un percorso di soluzione negoziale del conflitto, per il raggiungimento di una soluzione di pace e politica in linea con i principi del diritto internazionale,

     impegna il Governo:

          ad implementare finanziariamente le misure di sostegno umanitario e gli aiuti alla popolazione civile ucraina e, nel prossimo futuro, a sostenere il processo di ricostruzione del paese.


G/1689 Sez.1/4/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

     impegna il Governo:

          a ridurre immediatamente le spese per gli armamenti e a relazionare, nelle opportune sedi parlamentari, i dettagli in merito a quelle fin qui sostenute per le cessioni di forniture militari in aree di conflitto, con particolare riferimento a Ucraina e Medio Oriente;

          ad utilizzare detta riduzione di spese per rafforzare il sistema previdenziale a beneficio del personale delle Forze Armate, al fine di andare incontro alle esigenze espresse dal comparto su questo tema.


G/1689 Sez.1/5/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

     impegna il Governo:

          a ridurre le spese per armamenti e a manifestare, in tutte le sedi istituzionali, nazionali, europee ed internazionali, la ferma contrarietà del Governo italiano al piano di riarmo europeo, ribattezzato «Readiness 2030»;

          ad utilizzare detta riduzione di spese per finanziare la costruzione di alloggi per il personale delle Forze Armate.


G/1689 Sez.1/6/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

     impegna il Governo:

          a contrarre nettamente le spese per armamenti e a sostituire integralmente il piano di riarmo europeo e l'annunciata roadmap Ue per la difesa con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuova la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all'occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici europei, per rendere l'economia dell'Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile.


G/1689 Sez.1/7/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

     impegna il Governo:

          a definanziare le spese per gli armamenti e a censurare l'adozione di strumenti volti al prospettato  aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata esclusivamente nel senso di un rafforzamento della capacità militare, intraprendendo - in netta contrapposizione con l'assetto attuale dei sistemi di difesa frammentati degli Stati membri che comporta una dispersione e una duplicazione di risorse e mezzi - le opportune iniziative nelle sedi unionali volte a sostenere un progetto di difesa comune europea, ispirata ai principi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa militare, al fine di garantire il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione.


G/1689 Sez.1/8/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

     impegna il Governo:

          a ridurre drasticamente la spesa per gli armamenti, ad escludere la possibilità di utilizzare i fondi del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) - così come i fondi di coesione a favore del riarmo e di nuove spese militari - e a manifestare in tutte le sedi decisionali la ferma contrarietà del Governo italiano in relazione alla possibilità per gli altri Paesi membri dell'Unione europea di ricorrere all'utilizzo distorto di tali risorse destinate a rinforzare il modello sociale europeo, in netta antitesi con le finalità proprie del Next Generation UE.


G/1689 Sez.1/9/3

Marton, Ettore Antonio Licheri

Respinto

La 3a Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

          lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli asset energetici+. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

          appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

     impegna il Governo:

          a definanziare le spese per gli armamenti dando, al contempo, priorità al finanziamento di misure che vadano a beneficio dell'ambiente e della società.


G/1689/Sez I/3/1 (testo 2)

Pirovano, Pucciarelli, Tosato, Testor, Campione, Lisei, De Priamo, Ternullo, Gelmini, Parrini, Valente, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Durnwalder

Approvato

La 1ª Commissione,

     esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata tabella 8, premesso che:

          a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

          è stato altresì previsto che il riparto dei contributi tra gli enti fosse annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

          lo stanziamento previsto sul capitolo 2309, Piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2025 è pari ad euro 1.765.469;

          per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sono stati approvati negli anni diversi provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari;

          da ultimo, nel corso dell'esame della Legge di bilancio 2025, è stato accolto un ordine del giorno alla Camera dei deputati (9/2112-bis-A/235) che ha impegnato il Governo a destinare un contributo di 190.728 euro per l'anno 2025 e 371.228 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al Ministero dell'interno capitolo 2309, in favore delle associazioni combattentistiche;

     impegna il Governo:

          ad intervenire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale 2026-2028, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso, pari a 1.956.197 euro.


G/1689/Sez I/3/1

Pirovano, Pucciarelli

La 1ª Commissione,

     esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nonché l'allegata tabella 8, premesso che:

          a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

          è stato altresì previsto che il riparto dei contributi tra gli enti fosse annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

          lo stanziamento previsto sul capitolo 2309, Piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2025 è pari ad euro 1.765.469;

          per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sono stati approvati negli anni diversi provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari;

          da ultimo, nel corso dell'esame della Legge di bilancio 2025, è stato accolto un ordine del giorno alla Camera dei deputati (9/2112-bis-A/235) che ha impegnato il Governo a destinare un contributo di 190.728 euro per l'anno 2025 e 371.228 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al Ministero dell'interno capitolo 2309, in favore delle associazioni combattentistiche;

     impegna il Governo:

          ad intervenire per stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale 2026-2028, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso, pari a 1.956.197 euro.


G/1689/1/5 (testo 2)

Russo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che:

          il disegno di legge reca disposizioni relative all'Agenzia delle entrate;

          si rileva la necessità di superare dubbi interpretativi sull'applicazione del comma 7 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del correlato comma 12 dell'articolo 119 del citato decreto-legge, in materia di valido esercizio delle comunicazioni di opzione telematiche di cessione del credito ovvero di sconto in fattura in ambito di bonus edilizi, da effettuarsi su apposita Piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, laddove si tratti di comunicazioni recanti errori materiali ininfluenti sugli aspetti essenziali della detrazione spettante;

          la necessità di una interpretazione autentica è ravvisata per correttamente attrarre nel novero del diritto positivo elementi di interpretazione sinora lasciati agli atti di prassi e ai provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate, che non costituiscono fonti del diritto e che concedono spazio ad ambiguità e malintesi, con conseguenti rischi di contenzioso tributario e di danno per le casse erariali; le ripetute variazioni normative, culminate con l'eliminazione dell'applicabilità della remissione in bonis quale soluzione percorribile per ripresentare una comunicazione di opzione riscontrata come errata, hanno infatti generato situazioni di ambiguità interpretative e di potenziale contenzioso tributario e tra le parti private;

          un'interpretazione autentica dei citati commi determinerebbe, con certezza: una definizione legislativa positiva del concetto di errore materiale formale nella comunicazione di opzione, ininfluente sulla validità ed efficacia della comunicazione di opzione di cessione del credito e sconto in fattura; una lettura uniforme e applicabile retroattivamente della questione, con impatto anche sulle comunicazioni trasmesse negli anni precedenti; una centralità ai requisiti sostanziali dei bonus edilizi e delle correlate agevolazioni; una deflazione del contenzioso fondato su meri profili formali e sulle ambiguità interpretative della materia; una azione accertativa dell'Agenzia delle entrate unicamente sulla sostanza (presenza/assenza dei requisiti dell'agevolazione);

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità che il comma 7 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e il comma 12 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreti nel senso che la relativa comunicazione di opzione in via telematica è validamente esercitata anche se recante errori materiali che non determinano variazioni dell'aliquota di detrazione spettante o del limite di spesa rilevante, o che non influiscono sugli elementi soggettivi dell'opzione stessa.


G/1689/1/5

Russo

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che:

          il disegno di legge reca disposizioni relative all'Agenzia delle entrate;

          si rileva la necessità di superare dubbi interpretativi sull'applicazione del comma 7 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del correlato comma 12 dell'articolo 119 del citato decreto-legge, in materia di valido esercizio delle comunicazioni di opzione telematiche di cessione del credito ovvero di sconto in fattura in ambito di bonus edilizi, da effettuarsi su apposita Piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, laddove si tratti di comunicazioni recanti errori materiali ininfluenti sugli aspetti essenziali della detrazione spettante;

          la necessità di una interpretazione autentica è ravvisata per correttamente attrarre nel novero del diritto positivo elementi di interpretazione sinora lasciati agli atti di prassi e ai provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate, che non costituiscono fonti del diritto e che concedono spazio ad ambiguità e malintesi, con conseguenti rischi di contenzioso tributario e di danno per le casse erariali; le ripetute variazioni normative, culminate con l'eliminazione dell'applicabilità della remissione in bonis quale soluzione percorribile per ripresentare una comunicazione di opzione riscontrata come errata, hanno infatti generato situazioni di ambiguità interpretative e di potenziale contenzioso tributario e tra le parti private;

          un'interpretazione autentica dei citati commi determinerebbe, con certezza: una definizione legislativa positiva del concetto di errore materiale formale nella comunicazione di opzione, ininfluente sulla validità ed efficacia della comunicazione di opzione di cessione del credito e sconto in fattura; una lettura uniforme e applicabile retroattivamente della questione, con impatto anche sulle comunicazioni trasmesse negli anni precedenti; una centralità ai requisiti sostanziali dei bonus edilizi e delle correlate agevolazioni; una deflazione del contenzioso fondato su meri profili formali e sulle ambiguità interpretative della materia; una azione accertativa dell'Agenzia delle entrate unicamente sulla sostanza (presenza/assenza dei requisiti dell'agevolazione);

     impegna il Governo:

          a valutare che il comma 7 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e il comma 12 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreti nel senso che la relativa comunicazione di opzione in via telematica è validamente esercitata anche se recante errori materiali che non determinano variazioni dell'aliquota di detrazione spettante o del limite di spesa rilevante, o che non influiscono sugli elementi soggettivi dell'opzione stessa.


G/1689/2/5 (testo 2)

Maiorino, Pirro

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di finanziare, con le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, anche la spesa per il recupero dei beni confiscati alla mafia, redistribuirebbero, così, le risorse finanziarie e patrimoniali utilizzate in modo illegale verso finalità sociali utili all'implementazione di servizi alla collettività.


G/1689/2/5

Maiorino, Pirro

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          a finanziare, con le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la spesa per il recupero dei beni confiscati alla mafia, redistribuirebbero, così, le risorse finanziarie e patrimoniali utilizzate in modo illegale verso finalità sociali utili all'implementazione di servizi alla collettività.


G/1689/3/5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          il Capo I del disegno di legge in esame reca misure sul lavoro e la previdenza sociale;

          il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

          oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

          si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

          il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

          i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

          i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

          l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

          il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza al fine di estendere l'elenco delle professioni usuranti e, in particolare, quelle figure professionali citate in premessa, nonchè consentire alle stesse di accedere ai benefici conseguenti.


G/1689/3/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

     premesso che:

          il Capo I del disegno di legge in esame reca misure sul lavoro e la previdenza sociale;

          il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

          oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

          si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

          il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

          i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

          i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

          l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

          il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

     impegna il Governo:

          ad assumere le iniziative di competenza al fine di estendere l'elenco delle professioni usuranti e, in particolare, quelle figure professionali citate in premessa, nonchè consentire alle stesse di accedere ai benefici conseguenti.


G/1689/4/5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          il Capo I del disegno di legge in esame reca misure sul lavoro e la previdenza sociale;

          il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

          oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

          si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

          il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

          i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

          i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

          l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

          il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di intervenire, nei limiti dei vincoli della finanza pubblica, sulla disciplina delle professioni usuranti.


G/1689/4/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

     premesso che:

          il Capo I del disegno di legge in esame reca misure sul lavoro e la previdenza sociale;

          il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

          oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

          si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

          il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

          i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

          i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

          l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

          il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

     impegna il Governo:

          ad intervenire, nei limiti dei vincoli della finanza pubblica, sulla disciplina delle professioni usuranti.


G/1689/5/5

Paroli

Accolto

Il Senato,

          in sede discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028,

     premesso che:

          la legge 5 marzo 2024, n. 21 di riforma del mercato dei capitali stabilisce la promozione dell'educazione finanziaria, assicurativa, previdenziale;

          è ormai imprescindibile e improcrastinabile lo sviluppo della previdenza complementare nell'interesse di tutti i cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonomi;

          sono opportune azioni tese a sostenere le forme pensionistiche complementari;

          è sempre crescente l'importanza della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano come strumento necessario a integrare le prestazioni pubbliche previste dal sistema vigente e garantire poi un futuro pensionistico più adeguato a tutti i cittadini;

          è necessario diffondere la cultura previdenziale e incentivare l'adesione a forme di risparmio previdenziale complementare;

          preso atto dei vincoli culturali, informativi e operativi ancora presenti che limitano una più ampia partecipazione ai fondi pensione;

          valutata l'importanza di una campagna istituzionale coordinata e inclusiva, rivolta a tutte le categorie di lavoratori, in particolare ai giovani e alle categorie più vulnerabili, per migliorarne la consapevolezza giuridica e la partecipazione sociale,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare misure volte a:

          riconoscere la priorità strategica di promuovere un sistema previdenziale integrato, sostenibile e inclusivo e ad impegnarsi a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per incrementare la cultura previdenziale e la partecipazione dei cittadini ai fondi pensione complementari, garantendo così maggiore sicurezza economica e un futuro di sicurezza e serenità;

          promuovere e finanziare una campagna istituzionale di informazione e sensibilizzazione sulla previdenza complementare e vantaggi fiscali, rivolta a lavoratori dipendenti, autonomi, e in particolare ai giovani;

          coordinare con il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli enti previdenziali (INPS, Covip, Mefop, Assofondipensione) le attività della campagna promozionale, assicurando sinergia e massima efficacia comunicativa;

          favorire la collaborazione con le parti sociali, le associazioni di categoria, gli istituti di previdenza complementare e gli operatori finanziari per sviluppare contenuti divulgativi trasparenti e accessibili;

          utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione innovativi e digitali per raggiungere efficacemente le diverse fasce di età e categorie lavorative;

          a monitorare costantemente l'impatto della campagna attraverso indicatori di adesione ai fondi pensione e gradimento degli strumenti di comunicazione, con report periodici da presentare al Parlamento;

          valutare politiche di incentivazione fiscale e normativa volte a semplificare e incentivare ulteriormente l'adesione alla previdenza complementare, in linea con le indicazioni europee e con le esigenze sociali emergenti;

          incentivare tutte quelle iniziative che si ripromettono azioni di cooperazione tra pubblico e privato per realizzare il welfare del futuro al fine di coinvolgere tutte le categorie interessate per creare un clima di stabilità sociale ed un futuro di crescita economica.


G/1689/6/5

Paroli

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689),

     premesso che:

          appare opportuno rilanciare le adesioni alle forme di previdenza complementare, soprattutto per tra le giovani generazioni, la cui pensione sarà calcolata con il metodo contributivo e quindi necessiterà dell'integrazione del cosiddetto secondo pilastro,

     impegna il Governo:

          a valutare

          l'introduzione di una modifica dell'attuale disciplina del tacito conferimento del TFR a previdenza complementare, riducendo a tre i mesi dagli attuali sei, prevedendo forme di adesione automatica con diritto di ripensamento e stabilendo che questo tipo di adesione debba essere accompagnata dal versamento della contribuzione piena, incluso il contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva applicabile;

          la previsione di un semestre straordinario di tacito conferimento del TFR per i lavoratori che ad una determinata data hanno il TFR in maturazione presso il datore di lavoro, eventualmente limitando questa disciplina - qualora vi fossero elevati costi a carico delle finanze pubbliche - alle sole giovani generazioni individuate nei nati dal 1985 in poi;

          la realizzazione di una campagna informativa sui mezzi di comunicazione di massa che illustri ai cittadini i vantaggi della previdenza complementare.


G/1689/7/5

Trevisi

Accolto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'introduzione di un aumento delle pensioni per le persone con invalidità civile con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro risponde all'esigenza di garantire alla platea significativa di beneficiari una condizione di vita dignitosa, in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione italiana-:

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assumere iniziative, nel primo provvedimento utile, diretta a rimodulare l'importo delle pensioni di invalidità civile dei soggetti con Isee inferiore ai 20.000 euro, al fine di garantire alla suddetta categoria una maggiore stabilità e sicurezza economica in coerenza con i principi costituzionali di tutela della dignità della persona e della solidarietà sociale.


G/1689/8/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          nella presente manovra di bilancio non si è riusciti ad affrontare e dare alcuna risposta ad un tema che drammaticamente interessa ancora tanti lavoratori e tante famiglie colpite dalle patologie correlate all'inalazione di fibre di amianto;

          non si rifinanzia il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o per estenderne l'operatività, o il Fondo di cui al comma 241, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o, ancora, per modificare gli ambiti di intervento dell'ulteriore Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, non solo a favore delle imprese partecipate operanti nel settore della cantieristica navale;

          secondo le stime dell'Osservatorio nazionale amianto, i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500 l'anno, i tumori polmonari almeno 3.000 e, se si aggiungono le altre patologie asbesto-correlate, si arriva a oltre 5.000 morti per amianto ogni anno;

          l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi,

     impegna il Governo:

          ad intraprendere ogni iniziativa utile, già dai prossimi provvedimenti, per intervenire con misure e risorse finanziarie congrue per rivedere e potenziare gli strumenti attualmente vigenti in materia di tutela delle vittime dell'amianto.


G/1689/9/5 (testo 2)

Romeo

Accolto

     Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, definendo un nuovo assetto fiscale e un periodo transitorio, disciplinato dall'articolo 9, che incide in modo significativo sull'equilibrio delle aree di confine interessate dal lavoro oltrefrontiera;

          le aree di frontiera con la Confederazione svizzera costituiscono territori ad alta integrazione economica e occupazionale, nei quali la presenza di un numero rilevante di lavoratori impiegati oltreconfine determina esigenze specifiche in termini di servizi pubblici locali, infrastrutture, mobilità e politiche di sostegno al reddito;

          la citata legge prevede, inoltre, che una quota delle maggiori entrate derivanti dal nuovo regime di imposizione dei lavoratori che acquisiscono lo status di frontiera confluisca in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, espressamente destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori di confine e al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti in tali aree, anche mediante strumenti integrativi del reddito volti a mantenerne la competitività rispetto ai livelli salariali oltre confine;

          in tale contesto, risulta coerente con le finalità dell'Accordo e della legge di ratifica orientare in modo stabile e coerente le risorse derivanti dall'applicazione del nuovo regime fiscale, nonché gli eventuali contributi statali integrativi, a favore delle aree di frontiera e delle comunità di lavoratori che ne sostengono lo sviluppo economico e sociale,

          impegna pertanto il Governo:

          a valutare l'opportunità di garantire, nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo tra Italia e Svizzera ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, e per l'intera durata del periodo transitorio di cui all'articolo 9, della medesima legge, che le risorse derivanti dall'applicazione dell'Accordo, nonché gli eventuali contributi statali integrativi, siano destinati in modo diretto e proporzionato al sostegno dei territori di frontiera, con misure a beneficio dei lavoratori di frontiera.


G/1689/9/5

Romeo

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, definendo un nuovo assetto fiscale e un periodo transitorio, disciplinato dall'articolo 9, che incide in modo significativo sull'equilibrio delle aree di confine interessate dal lavoro oltrefrontiera;

          le aree di frontiera con la Confederazione svizzera costituiscono territori ad alta integrazione economica e occupazionale, nei quali la presenza di un numero rilevante di lavoratori impiegati oltreconfine determina esigenze specifiche in termini di servizi pubblici locali, infrastrutture, mobilità e politiche di sostegno al reddito;

          la citata legge prevede, inoltre, che una quota delle maggiori entrate derivanti dal nuovo regime di imposizione dei lavoratori che acquisiscono lo status di frontiera confluisca in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, espressamente destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori di confine e al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti in tali aree, anche mediante strumenti integrativi del reddito volti a mantenerne la competitività rispetto ai livelli salariali oltre confine;

          in tale contesto, risulta coerente con le finalità dell'Accordo e della legge di ratifica orientare in modo stabile e coerente le risorse derivanti dall'applicazione del nuovo regime fiscale, nonché gli eventuali contributi statali integrativi, a favore delle aree di frontiera e delle comunità di lavoratori che ne sostengono lo sviluppo economico e sociale,

          impegna pertanto il Governo:

          a garantire, nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo tra Italia e Svizzera ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, e per l'intera durata del periodo transitorio di cui all'articolo 9, della medesima legge, che le risorse derivanti dall'applicazione dell'Accordo, nonché gli eventuali contributi statali integrativi, siano destinati in modo diretto e proporzionato al sostegno dei territori di frontiera, con misure a beneficio dei lavoratori di frontiera.


G/1689/10/5 (testo 2)

Alfieri

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, definendo un nuovo assetto fiscale e un periodo transitorio, disciplinato dall'articolo 9, che incide in modo significativo sull'equilibrio delle aree di confine interessate dal lavoro oltrefrontiera;

          le aree di frontiera con la Confederazione svizzera costituiscono territori ad alta integrazione economica e occupazionale, nei quali la presenza di un numero rilevante di lavoratori impiegati oltreconfine determina esigenze specifiche in termini di servizi pubblici locali, infrastrutture, mobilità e politiche di sostegno al reddito;

          la citata legge prevede, inoltre, che una quota delle maggiori entrate derivanti dal nuovo regime di imposizione dei lavoratori che acquisiscono lo status di frontiera confluisca in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, espressamente destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori di confine e al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti in tali aree, anche mediante strumenti integrativi del reddito volti a mantenerne la competitività rispetto ai livelli salariali oltre confine;

          in tale contesto, risulta coerente con le finalità dell'Accordo e della legge di ratifica orientare in modo stabile e coerente le risorse derivanti dall'applicazione del nuovo regime fiscale, nonché gli eventuali contributi statali integrativi, a favore delle aree di frontiera e delle comunità di lavoratori che ne sostengono lo sviluppo economico e sociale,

          impegna pertanto il Governo:

          a valutare l'opportunità di garantire, nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo tra Italia e Svizzera ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, e per l'intera durata del periodo transitorio di cui all'articolo 9, della medesima legge, che le risorse derivanti dall'applicazione dell'Accordo, nonché gli eventuali contributi statali integrativi, siano destinati in modo diretto e proporzionato al sostegno dei territori di frontiera, con misure a beneficio dei lavoratori di frontiera.


G/1689/10/5

Alfieri

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

     premesso che:

          la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, definendo - anche attraverso una fase transitoria - un nuovo quadro di riferimento per i territori di confine interessati;

          ai sensi dell'Accordo, sono individuati nella citata legge i comuni italiani di frontiera nei quali risiedono i lavoratori frontalieri, articolo 2, lettera b), punto i), ed è disciplinato un periodo transitorio, articolo 9, paragrafo 2, durante il quale continuano a operare specifici meccanismi finanziari a favore dei territori interessati;

          nell'anno 2019, in applicazione del previgente Accordo del 3 ottobre 1974, i trasferimenti effettuati dalle autorità cantonali svizzere a favore dei comuni di frontiera avevano raggiunto complessivamente l'importo di 89 milioni di euro, livello divenuto un riferimento per gli equilibri finanziari degli enti interessati;

          la continuità delle risorse destinate ai comuni di frontiera e la stabilità dei loro bilanci costituiscono elementi indispensabili per garantire la corretta attuazione dell'Accordo ratificato con legge n. 83 del 2023, la coesione territoriale e la qualità dei servizi resi ai cittadini interessati dal fenomeno del lavoro transfrontaliero;

          è necessario che il Governo, nell'attuazione della manovra di bilancio e degli strumenti finanziari disponibili, assicuri ai comuni di frontiera un sostegno adeguato, coerente con gli impegni assunti in sede bilaterale e con le esigenze concrete dei territori;

     impegna il Governo:

          a garantire, per l'intera durata del periodo transitorio previsto dall'Accordo tra Italia e Svizzera ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, un contributo statale in favore dei comuni italiani di frontiera tale da assicurare un livello di finanziamento pari ad almeno 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo garantito nell'anno 2019, e comunque non inferiore a quello effettivamente versato dall'autorità cantonale nell'anno di competenza;


G/1689/11/5

Rojc, Alfieri

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

     premesso che:

          nelle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano sono impiegati circa cinquemila lavoratori civili italiani, il cui trattamento economico e normativo è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale per il personale civile non statunitense delle Forze armate USA in Italia;

          lo shutdown del Governo federale statunitense, conseguente alla mancata approvazione tempestiva della legge di bilancio da parte del Congresso, comporta il blocco delle attività amministrative non essenziali e produce effetti negativi anche sui lavoratori locali impiegati nelle basi americane;

          tale situazione sta determinando ritardi significativi nell'erogazione delle retribuzioni ai dipendenti italiani, in contrasto con l'articolo 35, comma 1, del citato CCNL, che stabilisce che "il pagamento delle retribuzioni è effettuato in euro entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese";

          è la prima volta che anche i dipendenti italiani risultano direttamente e gravemente penalizzati dalle dinamiche politiche interne degli Stati Uniti;

          presso la base di Aviano (Pordenone) oltre quattrocento lavoratori non percepiscono lo stipendio da oltre un mese, con gravi ripercussioni economiche e sociali, circostanza che ha portato le organizzazioni sindacali a convocare un'assemblea straordinaria all'interno della base;

          alla suddetta assemblea hanno preso parte l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il deputato Emanuele Loperfido, il senatore Marco Dreosto e il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin, mentre, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, l'invito rivolto al Ministro Luca Ciriani e al Viceministro Vannia Gava non ha ricevuto conferma né risposta ufficiale;

          nel corso dell'incontro, l'assessore Bini ha annunciato un'importante misura regionale: un accordo con le Banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia per mettere a disposizione un plafond di finanziamenti a tasso zero destinati ai lavoratori privi di reddito a causa dello shutdown, da restituire una volta riattivato il regolare pagamento degli stipendi;

          tale iniziativa, pur accolta positivamente dai dipendenti, è stata definita insufficiente dalle organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e UilTucs, che hanno ribadito la necessità di un intervento diretto del Governo nazionale, unico soggetto istituzionalmente competente per gli accordi bilaterali con gli Stati Uniti e per la tutela dei lavoratori coinvolti;

          i sindacati hanno inoltre espresso contrarietà alle soluzioni prospettate dal comando americano, che prevederebbero il ricorso a ferie non pagate o a ferie anticipate dell'anno successivo, ritenute inadeguate e in violazione del contratto collettivo;

          le stesse organizzazioni sindacali hanno annunciato l'avvio dello stato di agitazione nazionale, preannunciando l'ipotesi di uno sciopero generale qualora non intervengano soluzioni nella trattativa con la Jcpc, l'Ambasciata degli Stati Uniti e il Governo italiano;

          i rappresentanti sindacali hanno inoltre affidato ai parlamentari italiani presenti la richiesta di avviare un percorso nazionale per una riforma strutturale del modello di impiego dei lavoratori italiani delle basi USA, suggerendo di valutare il modello tedesco, nel quale i dipendenti non statunitensi sono inquadrati come personale ministeriale del Paese ospitante, garantendo così stabilità retributiva e un rapporto diretto con le autorità americane;

          la situazione potrebbe reiterarsi nei prossimi mesi, rendendo necessarie misure di prevenzione e tutela strutturali;

     impegna il Governo:

          a valutare con urgenza ogni iniziativa utile a garantire la continuità della retribuzione dei dipendenti italiani impiegati nelle basi militari statunitensi presenti sul territorio nazionale, anche prevedendo, ove necessario e previo accordo con le autorità USA, forme di anticipazione salariale da parte dello Stato italiano con successivo rimborso;

          a promuovere, nelle competenti sedi bilaterali con gli Stati Uniti, l'inserimento di clausole di salvaguardia nei trattati o accordi vigenti, finalizzata ad assicurare che eventuali futuri shutdown non producano effetti pregiudizievoli sui lavoratori italiani, garantendo il pieno rispetto delle previsioni contrattuali;

          a riferire tempestivamente al Parlamento in merito agli sviluppi della situazione e agli interventi intrapresi a tutela dei lavoratori italiani coinvolti.


G/1689/12/5

Stefani, Romeo, Bergesio, Dreosto, Testor

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

     premesso che:

          il Titolo III, capo II del provvedimento in esame interviene in materia di famiglia e di pari opportunità e il titolo VI, Capo I, prevede misure in favore delle imprese;

          sono sempre più numerose le imprese che investono in progetti che perseguono l'obiettivo di migliorare la vita delle persone disabili;

          nell'ambito degli interventi di incentivazioni alle imprese, dovrebbero essere riconsiderati anche i progetti volti a favorire l'accessibilità da parte delle persone con disabilità ai beni e servizi offerti sul mercato, anche prevedendo la concessione di specifiche garanzie pubbliche a sostegno dei finanziamenti offerti dagli istituti di credito;

          ai fini dell'attuazione di una strategia volta al superamento delle barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, sarebbe necessaria l'introduzione di un'apposita certificazione di qualità etica delle imprese sulla base di un apposito disciplinare di valutazione che definisca criteri chiari, misurabili e uniformi delle azioni a favore di tutte le disabilità anche con riferimento all'abbattimento delle barriere che impediscono l'accessibilità a spazi pubblici o demaniali;

          che tale disciplinare dovrebbe essere strutturato su due livelli di attuazione, uno standard ed uno più elevato per introdurre un sistema di punteggio che valorizzi il miglioramento continuo verso un'elevata accessibilità;

          che questo sistema di valutazione oggettivo potrebbe essere utilizzato come base tecnica di riferimento per bandi, concessioni o riconoscimenti di qualità;

          che è necessario disporre di uno strumento di valorizzazione e premialità in grado di rendere trasparente il grado di inclusività delle strutture e di guidare l'utenza con esigenze specifiche, anche in coerenza con le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della European Accessibility Act;

     Impegna il Governo

          a valutare la possibilità di:

  • Riconsiderare nell'ambito delle politiche di incentivazione alle imprese anche gli interventi a sostegno di imprese che perseguono, anche attraverso delle assunzioni, dei progetti di inclusività, delle invenzioni, delle attività specifiche, l'abbattimento di ogni barriera architettonica, sensoriale, psicologica e culturale, l'obiettivo di migliorare la vita delle persone con disabilità;

          · Certificare e valorizzare le aziende, pubbliche e private, che si distinguono per l'adozione di politiche, strutture e processi atti a garantire la piena accessibilità e fruibilità dei propri spazi, beni e servizi, progetti e obiettivi ad ogni persona con disabilità;

          · Creare un Marchio, inteso come bollino etico e di qualità, che attesti il superamento degli standard minimi da definire in materia di accessibilità fisica, strumentale e di inclusione lavorativa;

          · Prevedere che il marchio pubblico di qualità per le imprese inclusive, sia basato sui requisiti tecnici e gestionali definiti nel Disciplinare di valutazione;

          · Definire un sistema di premialità e accesso prioritario agli incentivi pubblici per le imprese che conseguono il Livello Elevato di Accessibilità previsto dal suddetto Marchio.


G/1689/13/5

Rossomando

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

     premesso che:

          il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 6, ha disposto la possibilitàà di ricorrere alla negoziazione assistita anche in ambito familiare per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

          la legge 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 35, integra l'articolo 6, del citato decreto-legge, estendendo la negoziazione assistita in materia familiare anche alle soluzioni consensuali riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonchéé alla modificazione delle relative condizioni e alla determinazione dell'assegno di mantenimento o degli alimenti;

          la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, all'articolo 1, comma 25, ha disposto l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 anche alle unioni civili e convivenze;

          la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 4, ha espressamente previsto, nel riordino degli incentivi relativi agli strumenti ADR, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

          la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha affermato il principio secondo cui il patrocinio a spese dello Stato deve essere assicurato anche nei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusa con successo;

          il decreto del Ministero della giustizia 1° agosto 2023 ha individuato le ipotesi di negoziazione assistita rientranti nel diritto al patrocinio a spese dello Stato limitandole alle situazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, escludendo di fatto l'ambito del diritto di famiglia disciplinato dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge;

     considerato che:

          la limitazione del patrocinio alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a pena di improcedibilitàà della domanda giudiziale, non può essere superata in via interpretativa per estendere il beneficio alle negoziazioni assistite facoltative, quali quelle in materia familiare;

          tale esclusione rappresenta una rilevante e illegittima compressione del diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini non abbienti che intendano ricorrere alle procedure previste dall'articolo 6, i quali, per ottenere il patrocinio, sarebbero costretti ad adire l'autoritàà giudiziaria pur in presenza di un accordo, con aggravio di tempi e costi;

          l'esclusione delle procedure familiari dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato contraddice le finalitàà della legge delega n. 206 del 2021 e ne vanifica l'obiettivo di favorire la deflazione del contenzioso e la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;

          la piena accessibilitàà alle ADR, comprese le negoziazioni assistite familiari, è elemento essenziale per evitare contenziosi giudiziali non necessari e contribuire agli obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia e dell'arretrato, anche in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR;

     impegna il Governo:

          a valutare l'adozione di iniziative normative volte a garantire il diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato anche per le procedure di negoziazione assistita disciplinate dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

          a garantire il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio, nelle procedure di cui al medesimo articolo 6, alla liquidazione del compenso per l'attività svolta secondo la tariffa professionale e al relativo pagamento, anche mediante riconoscimento di credito d'imposta;

          a dare piena attuazione alle finalitàà della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, e della riforma del processo civile, assicurando che l'accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie non sia precluso ai cittadini economicamente svantaggiati.


G/1689/14/5 (testo 2)

Maiorino, Pirro

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di creare un fondo dedicato al finanziamento delle reti territoriali di tutela delle persone colpite dalle discriminazioni e dalle violenze razziste.


G/1689/14/5

Maiorino, Pirro

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          le persone colpite dalle discriminazioni e dalle violenze razziste non hanno in Italia spazi sicuri di riferimento a cui rivolgersi. Servono pertanto reti territoriali di tutela coordinate dai Comuni capoluogo di regione che funzionino grazie al coinvolgimento degli enti locali, delle comunità razzializzate e delle associazioni antirazziste,

     impegna il Governo:

          a creare un fondo dedicato al finanziamento delle reti territoriali di tutela delle persone colpite dalle discriminazioni e dalle violenze razziste.


G/1689/15/5

Alfieri, Camusso, Delrio, La Marca

Respinto

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689;

     premesso che:

          il quadro internazionale è caratterizzato da una crescente instabilità, con minacce ibride e tecnologie disruptive che richiedono capacità operative aggiornate e personale adeguatamente formato;

          il Comparto Difesa e Sicurezza registra una significativa contrazione degli organici, in particolare nei ruoli Graduati e Sottufficiali, a causa dei massivi accessi alla quiescenza e della ridotta attrattività della professione;

          il sistema attuale dei ruoli chiusi ostacola percorsi di carriera moderni e coerenti con le esigenze operative;

          la combinazione tra progressioni di carriera limitate, perdita di potere d'acquisto del personale e rigidità ordinamentali ha compromesso la capacità di retention del personale, rendendo meno attrattive le professioni del Comparto Difesa e Sicurezza e aggravando la contrazione degli organici;

     ritenuto che:

          una parte consistente dell'incremento delle spese per la difesa previsto dal Documento di economia e finanza dovrà essere destinata alla componente del personale, elemento centrale della capacità operativa delle Forze Armate;

          permane, inoltre, la necessità di procedere alla creazione di un sistema previdenziale dedicato al personale del Comparto Difesa e Sicurezza, sostenibile e coerente con le specificità della funzione militare, attraverso il rafforzamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e la progressiva perequazione del regime contributivo dei militari rispetto al restante pubblico impiego;

          particolare attenzione va riservata al personale arruolato successivamente al 1° gennaio 1996, integralmente inserito nel regime contributivo, che è soggetto a coefficienti di trasformazione e montanti contributivi significativamente penalizzanti a causa dei limiti di età ordinamentali assai inferiori alla media del pubblico impiego e non suscettibili di innalzamento a causa delle intrinseche caratteristiche dell'impiego militare (idoneità fisica, rischi operativi, disponibilità permanente al servizio, limiti sindacali);

          risulta pertanto opportuno che tali specificità siano oggetto di trattazione nelle prossime sessioni negoziali e che, a tal fine, sia valutata la revisione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di includere tra le materie oggetto di contrattazione anche le forme pensionistiche integrative e complementari, in coerenza con gli impegni già assunti dal Governo;

     impegna il Governo:

          a dare avvio, con urgenza, a un processo organico di revisione e riordino delle carriere del personale Volontario, Graduato e Sottufficiale, superando l'attuale sistema dei ruoli chiusi e introducendo percorsi professionali più dinamici, moderni e coerenti con le esigenze operative del Comparto Difesa e Sicurezza;

          a destinare una quota significativa dell'incremento delle spese militari previste nel DEF al miglioramento del trattamento economico del personale militare, con l'obiettivo di recuperare in modo progressivo la perdita del potere d'acquisto accumulata negli ultimi vent'anni;

          a rafforzare il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021, finalizzato all'adozione di misure compensative e integrative per la perequazione previdenziale del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, tenendo conto delle specificità dell'impiego militare e delle esigenze del personale in regime contributivo puro;

          a predisporre, d'intesa con le organizzazioni rappresentative del personale militare, un sistema previdenziale dedicato e sostenibile, che tenga conto dei limiti ordinamentali, dei requisiti di idoneità fisica e dell'esposizione al rischio insiti nella professione militare;

          a valutare un intervento normativo volto a modificare gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995, al fine di includere tra le materie oggetto di contrattazione anche le forme pensionistiche complementari e altre misure di tutela previdenziale per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza;

          a inserire tali tematiche nei prossimi tavoli negoziali e nei futuri rinnovi contrattuali, riconoscendo la centralità della componente umana quale fattore determinante della capacità operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia.


G/1689/16/5

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il disegno di legge in discussione contiene solo alcune misure minime, potenzialmente suscettibili di incidere sull'incremento del personale della Polizia di Stato, quali l'innalzamento della soglia di turn-over di cui all'articolo 62, comma 1;

          la Polizia di Stato è impegnata - come noto - in numerose attività: tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e amministrativa, controllo delle frontiere e dell'immigrazione, contrasto alla criminalità informatica, tutela delle persone, sicurezza stradale, e altro ancora;

          questo semplice elenco evidenzia la necessità che compiti tanto complessi e delicati siano svolti da personale numericamente adeguato;

          al riguardo, il documento «La Pianificazione strategica del personale della Polizia di Stato» - Allegato 4, pubblicato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, rileva che «alla data del 31 dicembre 2024 le carenze organiche complessive della Polizia di Stato ammontavano a 11.340 unità, pari al 10 per cento della dotazione organica prevista dalla legge, risultante dalla differenza tra una dotazione organica pari a 109.271 unità e una forza effettiva pari a 97.931 unità»;

          tale carenza non è stata colmata, nonostante i provvedimenti adottati negli ultimi anni; inoltre, come indicato nel suddetto documento, si stima che circa 4.000 unità cesseranno dal servizio per limiti di età nel 2025, con numeri analoghi attesi per il 2026 e il 2027; per quanto riguarda la distribuzione per fasce d'età, al 31 dicembre 2024 il 34,9 per cento del personale aveva un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, mentre il 20,8 per cento superava i 55 anni: insieme, queste due fasce più anziane rappresentano il 55,7 per cento del totale in servizio;

          questi dati ufficiali rendono incomprensibile l'ostinata volontà del Governo Meloni di non accogliere gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati più volte dal Partito Democratico in merito alla necessità di utilizzare, anche prorogandole, le graduatorie dei concorsi per Allievi agenti della Polizia di Stato svolti negli ultimi anni; graduatorie che, tutto al contrario, il Governo ha lasciato scadere in modo del tutto irresponsabile;

          una situazione particolarmente difficile riguarda il ruolo degli ispettori, che - ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 - «svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa»; rispetto a questa figura il documento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza segnala che, a fronte di una previsione di 23.586 unità, la forza effettiva è pari a sole 14.982 unità, con una scopertura di 8.604; a tal riguardo, si ricorda che il 4 aprile 2024 è stato bandito, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, un concorso interno per titoli ed esami per 411 posti da Vice Ispettore della Polizia di Stato; alle prove concorsuali hanno partecipato oltre 20.000 candidati e sono risultati idonei, ma non vincitori, 3.008 concorrenti. La relativa graduatoria, con validità biennale, è stata approvata l'8 maggio 2025, come risulta dal Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - Supplemento straordinario n. 1/22;

     considerato che:

          a fronte delle gravi carenze evocate in premessa, anziché provvedere a un piano di assunzioni idoneo a fare fronte alle evidenziate esigenze di reintregro del personale, il disegno di legge in discussione si limita a recare le misure minime di cui all'articolo 62 e all'articolo 42, inopinatamente, posticipa il pensionamento del personale in uscita;

          tali misure appaiono del tutto insufficienti a fare fronte al fabbisogno di personale;

     impegna il Governo

          a rispondere con urgenza ed efficacia alla grave carenza di personale nella Polizia di Stato, come evidenziato in premessa, procedendo nel più breve tempo possibile allo scorrimento integrale di tutte le graduatorie dei concorsi per la Polizia di Stato e, ove necessario, alla proroga della validità delle stesse, fino alla completa copertura della dotazione organica prevista.


G/1689/17/5

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Respinto

Il Senato,

          
in sede di esame, per le parti di competenza, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689),

     premesso che:

          gravemente insufficienti appaiono le misure adottate al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per poter svolgere una effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata carenza di personale e di mezzi adeguati avrebbe imposto ben altre scelte politiche; del resto, come è di tutta evidenza, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia, quali sono quelle introdotte in questi ultimi due anni;

          l'introduzione, all'articolo 42 del disegno di legge dell'incremento di tre mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare punitivo, illogico e contrario a tutte le dichiarazioni, fatte in questi anni da una parte della maggioranza di Governo, sull'"ingiustizia" perpetrata ai danni dei cittadini dalle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile;   

          i ripetuti elogi delle forze di pubblica sicurezza non si sono tradotti in norme a tutela del loro prezioso e indispensabile lavoro,

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile a sopprimere l'articolo 42 del disegno di legge, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza;

          ad adottare le misure necessarie per consentire alle forze di pubblica sicurezza di svolgere al meglio le loro funzioni ed assicurare ai cittadini le condizioni che rendano possibile il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.


G/1689/18/5

Alfieri, Camusso, Delrio, La Marca

Respinto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

          con la sospensione della leva obbligatoria (legge n. 226/2004) e l'attuazione della legge n. 331/2000 ("legge Martino"), il personale di truppa delle Forze Armate è oggi composto principalmente da volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);

          con l'entrata in vigore della legge del 5 agosto 2022, n. 119 tali figure sono diventate a esaurimento, ed è stato introdotto il nuovo modello di reclutamento basato sul Volontario in Ferma Iniziale (VFI), dal 1° gennaio 2023, e sul Volontario in Ferma Triennale (VFT) dal 1° gennaio 2026;

          le forze armate si avvalgono del personale in ferma prefissata (VFP, VFI, VFT) per un'ampia gamma di servizi essenziali: difesa armata, antincendio, mansioni amministrative, informatiche, logistiche, e molte altre, svolte da personale formato, addestrato e vincitore di concorso pubblico;

          i militari in ferma prefissata sono professionisti sottoposti a un rapporto di servizio temporaneo, non di impiego, che li esclude dai meccanismi di concertazione previsti per il personale non dirigente delle Forze Armate, con impatti significativi sul trattamento lavorativo, economico e previdenziale;

     considerato che:

          la Direttiva sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale (1ª edizione, 2023) fissa in 36 ore settimanali l'orario di lavoro, ma nella pratica i VFP4, VFI e VFT sono impiegati con orari non definiti e spesso eccedenti, con migliaia di ore di lavoro straordinario non adeguatamente compensate: i VFI ricevono una indennità forfetaria pari a soli 100 euro mensili per l'impiego oltre l'orario previsto, senza recupero compensativo; ai VFT è riconosciuto solo il 70% del compenso previsto per lo straordinario; ai VFP4 viene concesso recupero orario nella misura del solo terzo delle ore eccedenti, senza corresponsione economica;

          ai VFI non viene riconosciuto il Compenso Forfetario di Impiego (CFI), né il Compenso Forfetario di Guardia (CFG), che invece sono attribuibili - seppur in misura ridotta - ai VFP4 e ai VFT;

          ai VFI non viene riconosciuta l'indennità notturna prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52 per i servizi armati e non svolti nella fascia 22:00-6:00, pari a 18 euro;

          la legge n. 119 del 2022 ha determinato un disallineamento retributivo per i VFP4, ai quali compete una paga netta giornaliera rapportata al 74% dei parametri stipendiali del grado iniziale, mentre ai VFI - volontari più giovani e di grado inferiore - è attribuita una paga lorda giornaliera pari all'81,50% degli stessi parametri, con un divario stipendiale di circa 6 euro mensili a sfavore dei VFP4;

          ai VFP non sono riconosciute né la tredicesima mensilità né il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI);

          i VFI impiegati in servizi armati in giornata non lavorativa non hanno diritto al recupero compensativo della giornata intera, a differenza dei VFP4 e dei VFT;

          l'articolo 1792, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare (COM) esclude per i volontari in ferma prefissata ogni forma di premio di congedamento, impedendo loro anche l'accesso alla NASpI, invece prevista per tutti i lavoratori a tempo determinato della PA;

          il Trattamento di Fine Servizio non è coperto da versamenti a carico dell'Amministrazione e può essere ottenuto solo riscattando a proprie spese gli anni di servizio;

          quanto al diritto allo studio, i VFI possono fruire soltanto delle licenze straordinarie per esami, mentre ai VFT, VFP4 e al personale in servizio permanente spettano ulteriori 150 ore annue per la frequenza di corsi di istruzione e formazione, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (artt. 3, 9, 33 e 34 Cost.) e con l'art. 1474 del COM;

          gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) e di pronta disponibilità (APP), disciplinati dall'articolo 317 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sono attribuiti solo a ufficiali, sottufficiali e personale in servizio permanente, escludendo i volontari in ferma prefissata;

          il Ministero della Difesa non prevede strumenti strutturali di ricollocamento nel mercato del lavoro per i volontari congedati (sovvenzioni ai datori di lavoro, corsi professionali efficaci, accompagnamento alla transizione), diversamente da quanto avviene in altri Paesi europei;

          permangono restrizioni alla libertà personale dei volontari in ferma prefissata, anche fuori servizio: il regime di libera uscita è demandato alla discrezionalità dei Comandanti di Corpo, con possibilità di limitazioni e sospensioni, inclusa la necessità di permessi speciali notturni per pernottare fuori dal reparto nei primi mesi di servizio, con potenziali profili di contrasto con l'art. 13 della Costituzione;

     impegna il Governo:

          a riconoscere ai Volontari in Ferma Prefissata (VFP, VFI, VFT) il diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI) e al versamento dei contributi necessari a garantire il Trattamento di Fine Servizio, equiparandoli agli altri lavoratori a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche e del settore privato;

          a estendere ai VFI le 150 ore annuali di permesso retribuito per motivi di studio, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all'istruzione sancito dagli articoli 3, 9, 33 e 34 della Costituzione e dall'articolo 1474 del Codice dell'ordinamento militare;

          a riconoscere ai volontari in ferma prefissata l'accesso agli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) e agli alloggi di pronta disponibilità (APP), in coerenza con i principi di equità e con le esigenze operative del personale impiegato;

          a introdurre misure di incentivo per i datori di lavoro che assumono Volontari in Ferma Prefissata congedati, mediante sovvenzioni, sgravi o forme strutturate di accompagnamento alla ricollocazione professionale, in linea con le migliori pratiche europee;

          a rimuovere ogni forma di limitazione alla libertà personale dei volontari in ferma prefissata quando fuori servizio, garantendo che eventuali restrizioni siano definite da norme chiare, proporzionate e rispettose dell'articolo 13 della Costituzione, e non demandate a discrezionalità non tipizzate;

          a valutare ogni ulteriore intervento normativo o regolamentare volto a superare le criticità esposte in premessa, assicurando condizioni di impiego dignitose, pienamente rispettose della Costituzione e adeguate alla professionalità del personale volontario che garantisce quotidianamente il funzionamento operativo delle Forze Armate.


G/1689/19/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          a ridurre gli stanziamenti diretti e i finanziamenti pluriennali per l'acquisizione di nuovi sistemi d'arma in capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in modo particolare relativamente ai programmi navali e aeronautici.


G/1689/20/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          ad approvare e finanziare una legge nazionale per la riconversione al civile di aziende e distretti a produzione militare.


G/1689/21/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          alla selezione di 20 servitù militari da riconvertire per progetti di sviluppo locale in territori colpiti da crisi con l'obiettivo di creare reddito, occupazione e sviluppo sostenibile in settori strategici.


G/1689/22/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          al potenziamento del sostegno alle strutture multilaterali che si occupano di Disarmo umanitario, in particolare in ambito ONU: UNODA e UNIDIR, oltre alla compartecipazione ai fondi di implementazione dei Trattati internazionali di disarmo e sostegno alla società civile del settore.


G/1689/23/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          ad implementare il "Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta" proposto dalla campagna "Un'altra difesa è possibile" al fine di organizzare una struttura professionale di Corpi Civili di Pace e la fondazione di un Istituto di ricerca su pace e disarmo.


G/1689/24/5 (testo 2)

Maiorino, Pirro

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di rafforzare e sviluppare ulteriormente il servizio civile e universale, quale occasione di servizio di pace per tanti ragazzi e ragazze.


G/1689/24/5

Maiorino, Pirro

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          a rafforzare e sviluppare ulteriormente il servizio civile, quale occasione di servizio di pace per tanti ragazzi e ragazze.


G/1689/25/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

          a promuovere una nuova missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, sul modello dell'operazione Mare Nostrum, nonché meccanismi automatici più efficaci e stringenti ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di ricollocamento dei migranti, a tal fine anche individuando specifiche sanzioni, al di là di quelle già previste dal diritto europeo per la mancata applicazione della legislazione Ue.


G/1689/26/5

Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          il titolo IV reca misure in materia di pubblico impiego;

          il comma 1-bis. dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;

          evidenziato che:

          nel citato articolo 52, non figura in alcun modo la limitazione relativa alle quote di dipendenti ma c'è un esplicito rinvio alla contrattazione collettiva con specifico riferimento alle modalità e ai criteri applicativi delle PEO (progressioni economiche) che nel CCNL Comparto Area Sanità attualmente in vigore cambiano denominazione, trasformandosi in DEP (differenziali economici di professionalità) che come noto sono soggetti solo alla limitazione delle risorse per la copertura finanziaria delle stesse;

     considerato che:

          la non corretta applicazione della suddetta norma acuisce le lotte sindacali all'interno delle Aziende Sanitarie e crea inutile contenzioso,

     impegna il Governo:

          a fornire chiare indicazioni alle Amministrazioni delle Aziende Sanitarie affinché, in sede di sottoscrizione dei contratti integrativi in materia di progressioni economiche, non ci siano limitazioni di sorta, se non quelle dettate dalla capienza del fondo di riferimento nonché dalla corretta applicazione dei criteri di selettività.


G/1689/27/5

Murelli, Cantù, Minasi, Dreosto, Testor

Ritirato

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 77 prevede lo stanziamento della quota di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale;

          la celiachia è una malattia autoimmune che impone ai soggetti affetti l'obbligo di seguire una dieta rigorosamente priva di glutine, al fine di prevenire danni irreversibili all'intestino tenue e garantire il benessere generale del paziente;

          gli alimenti senza glutine rappresentano una necessità imprescindibile per i malati celiaci, non solo sotto il profilo nutrizionale, ma anche in termini terapeutici, costituendo l'unica modalità di trattamento efficace per questa condizione patologica;

          l'introduzione dei buoni per la celiachia, che consentono ai pazienti di beneficiare di un contributo economico per l'acquisto di alimenti specifici, ha avuto un indubbio valore sociale e sanitario, ma l'attuale limitazione all'utilizzo mensile dei buoni risulta essere una condizione di rigidità che non tiene conto della variabilità delle necessità individuali, con conseguente spreco di risorse nel caso di mancato utilizzo entro il mese;

          la flessibilità nella gestione della spesa dei buoni per la celiachia è essenziale per garantire che i pazienti possano usufruire di tali fondi in modo razionale, ottimale e senza vincoli temporali restrittivi, adattandoli alle proprie reali esigenze alimentari e al proprio ciclo di vita quotidiano, senza incorrere in difficoltà economiche derivanti dalla gestione poco flessibile dei medesimi;

          il principio della circolarità dei buoni, sancito dall'articolo 77 della Legge di Bilancio 2026, permette di superare tale rigidità, assicurando la possibilità di spendere i buoni nell'arco dell'intera annualità, con un meccanismo che consente l'utilizzo dei fondi accumulati nel corso dell'anno, favorendo così una gestione più oculata e razionale delle risorse destinate al supporto dei pazienti celiaci.

     Considerato che:

          la salute dei pazienti affetti da celiachia deve essere tutelata non solo attraverso l'accesso a trattamenti medici, ma anche mediante politiche economiche che ne facilitino l'alimentazione quotidiana, rimuovendo ostacoli finanziari che potrebbero compromettere il loro benessere;

          una maggiore flessibilità nella spesa dei buoni, consentendo la loro validità sull'intero arco annuale, non solo risponderebbe adeguatamente alle necessità terapeutiche e alimentari dei pazienti, ma si allineerebbe perfettamente con l'intento normativo contenuto nell'articolo 77 della Legge di Bilancio per il 2026 che promuove la circolarità delle risorse destinate alla salute e al benessere dei cittadini.

     Impegna il Governo:

          a  modificare la normativa vigente sui buoni per la celiachia, prevedendo la possibilità di spendere i fondi relativi all'acquisto di alimenti senza glutine nell'arco dell'intera annualità, rimuovendo la restrizione mensile attualmente in vigore, in modo da garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse da parte dei pazienti celiaci, allineandosi pienamente con il principio di circolarità dei buoni sancito dall'articolo 77 della Legge di Bilancio 2026, e permettendo così ai beneficiari di ottimizzare l'uso dei buoni in base alle proprie esigenze specifiche, evitando il rischio di inutilizzo delle risorse entro il termine del mese e migliorando la qualità della vita e la gestione economica dei pazienti affetti da celiachia.


G/1689/28/5 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Accolto

 

          Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          la celiachia è una patologia autoimmune che richiede una dieta rigorosamente priva di glutine, e che in Italia è riconosciuta come una condizione medica con necessità di intervento economico da parte dello Stato attraverso l'erogazione di buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine;

          il sistema dei buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), prevede che le attività commerciali che vendono questi alimenti possano ottenere il rimborso per le spese sostenute dai consumatori celiaci. Tale rimborso è fondamentale per garantire la sostenibilità economica di queste attività, che altrimenti rischiano di subire gravi difficoltà finanziarie;

          nonostante l'importanza di questo sistema di rimborsi, numerose segnalazioni da parte delle attività commerciali hanno evidenziato il verificarsi di ritardi nei pagamenti dei rimborsi, con tempi che variano da regione a regione e da comune a comune, creando disuguaglianze e incertezze finanziarie per le imprese coinvolte;

          il ritardo nei rimborsi ha un impatto diretto sulla liquidità delle attività commerciali, con particolari difficoltà per i piccoli esercizi commerciali, che rischiano di dover fare fronte a costi di gestione senza la certezza dei rientri economici;

          la disparità nei tempi di rimborso, spesso legata a differenze amministrative e burocratiche tra le diverse regioni italiane, porta a situazioni di grave difficoltà per alcune attività che non ricevono i fondi necessari in tempo utile, mentre altre, in regioni più efficienti, sono in grado di far fronte alle proprie esigenze economiche in modo tempestivo;

          la difficoltà economica generata da questi ritardi ha il potenziale di compromettere la sostenibilità delle imprese, con il rischio che alcune attività decidano di non aderire più al sistema dei buoni, limitando ulteriormente l'accesso a prodotti senza glutine per i celiaci e creando una distorsione nel mercato.

     Considerato che:

          la situazione descritta ha ripercussioni dirette sull'intero comparto della distribuzione di alimenti senza glutine, un settore già penalizzato dal costo elevato dei prodotti, che non dovrebbe essere aggravato da problematiche amministrative o ritardi nei rimborsi;

          la normativa nazionale riconosce i buoni come uno strumento di supporto economico per i celiaci, ma il sistema di rimborsi deve essere efficiente, uniforme e tempestivo, al fine di garantire una rete commerciale che possa continuare a fornire questi alimenti essenziali senza rischiare di compromettere la propria stabilità finanziaria degli esercenti,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare urgenti misure per garantire che i rimborsi ai soggetti erogatori dei buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine siano effettuati in modo tempestivo, uniforme e centralizzato su tutto il territorio nazionale, riducendo significativamente i tempi di attesa, semplificando altresì le procedure amministrative e assicurando che tutte le attività commerciali coinvolte possano operare in condizioni di certezza economica, senza dover far fronte a difficoltà finanziarie causate dai ritardi nei pagamenti.


G/1689/28/5

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

 

          Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          la celiachia è una patologia autoimmune che richiede una dieta rigorosamente priva di glutine, e che in Italia è riconosciuta come una condizione medica con necessità di intervento economico da parte dello Stato attraverso l'erogazione di buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine;

          il sistema dei buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), prevede che le attività commerciali che vendono questi alimenti possano ottenere il rimborso per le spese sostenute dai consumatori celiaci. Tale rimborso è fondamentale per garantire la sostenibilità economica di queste attività, che altrimenti rischiano di subire gravi difficoltà finanziarie;

          nonostante l'importanza di questo sistema di rimborsi, numerose segnalazioni da parte delle attività commerciali hanno evidenziato il verificarsi di ritardi nei pagamenti dei rimborsi, con tempi che variano da regione a regione e da comune a comune, creando disuguaglianze e incertezze finanziarie per le imprese coinvolte;

          il ritardo nei rimborsi ha un impatto diretto sulla liquidità delle attività commerciali, con particolari difficoltà per i piccoli esercizi commerciali, che rischiano di dover fare fronte a costi di gestione senza la certezza dei rientri economici;

          la disparità nei tempi di rimborso, spesso legata a differenze amministrative e burocratiche tra le diverse regioni italiane, porta a situazioni di grave difficoltà per alcune attività che non ricevono i fondi necessari in tempo utile, mentre altre, in regioni più efficienti, sono in grado di far fronte alle proprie esigenze economiche in modo tempestivo;

          la difficoltà economica generata da questi ritardi ha il potenziale di compromettere la sostenibilità delle imprese, con il rischio che alcune attività decidano di non aderire più al sistema dei buoni, limitando ulteriormente l'accesso a prodotti senza glutine per i celiaci e creando una distorsione nel mercato.

     Considerato che:

          la situazione descritta ha ripercussioni dirette sull'intero comparto della distribuzione di alimenti senza glutine, un settore già penalizzato dal costo elevato dei prodotti, che non dovrebbe essere aggravato da problematiche amministrative o ritardi nei rimborsi;

          la normativa nazionale riconosce i buoni come uno strumento di supporto economico per i celiaci, ma il sistema di rimborsi deve essere efficiente, uniforme e tempestivo, al fine di garantire una rete commerciale che possa continuare a fornire questi alimenti essenziali senza rischiare di compromettere la propria stabilità finanziaria degli esercenti;

     Impegna il Governo ad:

          adottare urgenti misure per garantire che i rimborsi ai soggetti erogatori dei buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine siano effettuati in modo tempestivo, uniforme e centralizzato su tutto il territorio nazionale, riducendo significativamente i tempi di attesa, semplificando altresì le procedure amministrative e assicurando che tutte le attività commerciali coinvolte possano operare in condizioni di certezza economica, senza dover far fronte a difficoltà finanziarie causate dai ritardi nei pagamenti.


G/1689/29/5 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          gli alimenti a fini medici speciali e i prodotti senza glutine sono necessari per il trattamento e la gestione di specifiche condizioni patologiche, rappresentando un elemento essenziale nell'alimentazione di soggetti affetti da malattie croniche o disordini metabolici, come la celiachia e altre patologie correlate;

          gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali di persone affette da patologie specifiche, come diabete, malnutrizione, disturbi gastrointestinali o metabolici nonché patologie oncologiche, e spesso costituiscono l'unico supporto nutrizionale adeguato per questi pazienti;

          i prodotti senza glutine, in particolare, sono cruciali per le persone affette da celiachia, una condizione autoimmune che impedisce l'assunzione di glutine, una proteina contenuta in cereali come grano, orzo e segale, la cui ingestione provoca danni all'intestino tenue e gravi ripercussioni sulla salute generale dei pazienti;

          la celiachia e altre malattie che richiedono alimenti a fini medici speciali non sono facilmente diagnosticabili e, una volta diagnosticate, impongono ai pazienti che ne sono affetti di seguire a una dieta rigorosa e permanente che esclude determinati alimenti, creando un forte impatto sulla qualità della vita e sulle spese quotidiane;

          nonostante l'importanza di tali alimenti per la salute dei pazienti, i prodotti senza glutine e gli alimenti a fini medici speciali sono spesso soggetti a una tassazione elevata, in particolare all'aliquota IVA ordinaria del 22%, il che comporta un onere economico significativo per le famiglie che devono fare affidamento su questi prodotti per garantire una dieta sana e sicura ai propri membri affetti da malattie croniche.

     Considerato che:

          la dieta senza glutine non è un'alternativa nutrizionale generica, ma una necessità medica per chi soffre di celiachia, e che l'accesso ai prodotti senza glutine deve essere reso il più possibile equo e sostenibile per tutti i pazienti, a prescindere dalla loro condizione economica;

          il costo di vita crescente e le difficoltà economiche, in particolare per le famiglie con membri affetti da patologie croniche, rendono ancor più gravoso l'onere economico derivante dall'acquisto di alimenti specializzati;

          ridurre l'aliquota IVA per questi prodotti rappresenterebbe un importante passo verso una maggiore equità sociale e sanitaria, alleviando parte del carico economico sulle famiglie e garantendo una maggiore accessibilità ai prodotti necessari per la gestione delle patologie in questione;

          il sistema sanitario nazionale dovrebbe favorire l'accesso universale a cure e trattamenti adeguati, e ciò include l'accesso a un'alimentazione adeguata, che è parte integrante della terapia per molte patologie croniche,

          impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% e dunque l'inserimento al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli Alimenti a Fini medico Speciali (AFMS) e dei prodotti per celiaci privi di glutine, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati e indipendentemente dalla classificazione doganale, in considerazione dell'importanza di questi prodotti per la gestione e la cura di patologie specifiche, e del loro ruolo fondamentale nel garantire una dieta equilibrata e sana per i pazienti che ne sono affetti promuovendo altresì politiche pubbliche che permettano alle persone affette da celiachia, diabete, malnutrizione e altre malattie croniche, di poter acquistare i prodotti necessari senza dover affrontare un onere economico insostenibile, garantendo in tal modo un miglioramento della qualità della vita per dei pazienti.


G/1689/29/5

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          gli alimenti a fini medici speciali e i prodotti senza glutine sono necessari per il trattamento e la gestione di specifiche condizioni patologiche, rappresentando un elemento essenziale nell'alimentazione di soggetti affetti da malattie croniche o disordini metabolici, come la celiachia e altre patologie correlate;

          gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali di persone affette da patologie specifiche, come diabete, malnutrizione, disturbi gastrointestinali o metabolici nonché patologie oncologiche, e spesso costituiscono l'unico supporto nutrizionale adeguato per questi pazienti;

          i prodotti senza glutine, in particolare, sono cruciali per le persone affette da celiachia, una condizione autoimmune che impedisce l'assunzione di glutine, una proteina contenuta in cereali come grano, orzo e segale, la cui ingestione provoca danni all'intestino tenue e gravi ripercussioni sulla salute generale dei pazienti;

          la celiachia e altre malattie che richiedono alimenti a fini medici speciali non sono facilmente diagnosticabili e, una volta diagnosticate, impongono ai pazienti che ne sono affetti di seguire a una dieta rigorosa e permanente che esclude determinati alimenti, creando un forte impatto sulla qualità della vita e sulle spese quotidiane;

          nonostante l'importanza di tali alimenti per la salute dei pazienti, i prodotti senza glutine e gli alimenti a fini medici speciali sono spesso soggetti a una tassazione elevata, in particolare all'aliquota IVA ordinaria del 22%, il che comporta un onere economico significativo per le famiglie che devono fare affidamento su questi prodotti per garantire una dieta sana e sicura ai propri membri affetti da malattie croniche.

     Considerato che:

          la dieta senza glutine non è un'alternativa nutrizionale generica, ma una necessità medica per chi soffre di celiachia, e che l'accesso ai prodotti senza glutine deve essere reso il più possibile equo e sostenibile per tutti i pazienti, a prescindere dalla loro condizione economica;

          il costo di vita crescente e le difficoltà economiche, in particolare per le famiglie con membri affetti da patologie croniche, rendono ancor più gravoso l'onere economico derivante dall'acquisto di alimenti specializzati;

          ridurre l'aliquota IVA per questi prodotti rappresenterebbe un importante passo verso una maggiore equità sociale e sanitaria, alleviando parte del carico economico sulle famiglie e garantendo una maggiore accessibilità ai prodotti necessari per la gestione delle patologie in questione;

          il sistema sanitario nazionale dovrebbe favorire l'accesso universale a cure e trattamenti adeguati, e ciò include l'accesso a un'alimentazione adeguata, che è parte integrante della terapia per molte patologie croniche.

     Impegna il Governo a:

          prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% e dunque l'inserimento al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli Alimenti a Fini medico Speciali (AFMS) e dei prodotti per celiaci privi di glutine, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati e indipendentemente dalla classificazione doganale, in considerazione dell'importanza di questi prodotti per la gestione e la cura di patologie specifiche, e del loro ruolo fondamentale nel garantire una dieta equilibrata e sana per i pazienti che ne sono affetti promuovendo altresì politiche pubbliche che permettano alle persone affette da celiachia, diabete, malnutrizione e altre malattie croniche, di poter acquistare i prodotti necessari senza dover affrontare un onere economico insostenibile, garantendo in tal modo un miglioramento della qualità della vita per dei pazienti.


G/1689/30/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          non vi sono ragioni epidemiologiche o di contrazione del fenomeno del gioco d'azzardo tali da indurre all'abrogazione dell'Osservatorio Nazionale sul fenomeno dell'azzardo, per altro Organo Consultivo del Ministro della Salute,

     impegna il Governo:

          a ridefinire l'Osservatorio nella sua composizione e nei propri ruoli e scopi: monitorare il fenomeno su panorama nazionale, verificare e monitorare i Piani Regionali di Prevenzione uniformandone programmazione ed attuazione, produrre report di buone prassi ed efficacia evidence-based cui dare continuità nei territori regionali;

          a istituire un organo omologo che si occupi di Dipendenze Digitali, cui connettere periodicamente l'Osservatorio, al fine di monitorare in modo più efficace il gambling online;

          ad istituire un organismo di monitoraggio che approfondisca la tematica dei costi sociali azzardo-correlati e definisca un più reale rapporto costi/benefici per le casse dello Stato.


G/1689/31/5

Maiorino, Pirro

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          ogni anno il percorso di accesso ai dati relativi all'entità ed alla modalità di raccolta, vincita e spesa su territorio nazionale determinati dal gioco d'azzardo è sempre più intricato;

          i dati del 2023 sono stati divulgati solo a metà anno 2024. Stessa cosa è avvenuta nel 2025 per l'anno precedente. Avere contezza dell'importo e delle modalità di azzardo sui vari territori comunali permette l'elaborazione di strategie locali mirate alla riduzione del fenomeno del DGA e la sinergia con la rete del terzo settore per interventi calibrati di protezione delle fasce più fragili della popolazione,

     impegna il Governo:

          a supportare la redazione di report aggiornati, almeno trimestrali, da divulgare pubblicamente, redatti sfruttando i sistemi telematici di registrazione e elaborazione dei dati.


G/1689/32/5 (testo 2)

Maiorino, Pirro

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          i dati di diffusione dell'azzardo da anni mostrano situazioni limite, di territori con crescite vertiginose di raccolta e quote pro-capite fuori media; inoltre ogni report degli istituti di ricerca, mostra come "normalizzato" il dato dell'accesso dei minori all'acquisto di forme di azzardo;

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d'azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l'eventuale autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell'agenzia delle Entrate e prevenire l'immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all'interno del gioco d'azzardo legale.


G/1689/32/5

Maiorino, Pirro

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          i dati di diffusione dell'azzardo da anni mostrano situazioni limite, di territori con crescite vertiginose di raccolta e quote pro-capite fuori media; inoltre ogni report degli istituti di ricerca, mostra come "normalizzato" il dato dell'accesso dei minori all'acquisto di forme di azzardo;

     impegna il Governo:

          a dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d'azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l'eventuale autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell'agenzia delle Entrate e prevenire l'immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all'interno del gioco d'azzardo legale.


G/1689/33/5 (testo 2)

Russo, Pogliese, Sallemi

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che "la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso".

     considerato che:

         il nodo payaback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispostivi medici -  4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso realtivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carisco delle imprese;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità

     di rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          di istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          di rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/33/5

Russo, Pogliese, Sallemi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che "la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso".

     considerato che:

          l'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li includiamo;

          il nodo payaback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispostivi medici -  4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso realtivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carisco delle imprese;

     impegna il governo a:

          rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/34/5 (testo 2)

Zedda, Barcaiuolo, Gelmetti

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che "la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso".

     Considerato che:

          il nodo payaback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispostivi medici -  4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso realtivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carisco delle imprese;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità

     di rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          di istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          di rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/34/5

Zedda, Barcaiuolo, Gelmetti

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che "la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso".

     Considerato che:

          L'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li includiamo;

          il nodo payaback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispostivi medici -  4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso realtivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carisco delle imprese;

     impegna il Governo a:

          rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/35/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che "la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso".

     Considerato che:

        il nodo payaback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispostivi medici -  4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso realtivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carisco delle imprese,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità

     di rendere l'adeguamento dei tetti progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

        di istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

        di rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/35/5

Lorenzin

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che "la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso".

     Considerato che:

          L'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li includiamo;

          il nodo payaback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispostivi medici -  4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso realtivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carisco delle imprese,

     impegna il Governo:

     a rendere l'adeguamento dei tetti progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/36/5 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          l'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li si includono;

     considerato che:

          i dispositivi medici rappresentano una componente fondamentale del sistema sanitario, essendo indispensabili per il trattamento e la diagnosi di numerose patologie e condizioni cliniche, dalla diagnostica di base alla chirurgia avanzata;

          il settore dei dispositivi medici è in costante evoluzione, con il miglioramento delle tecnologie e l'introduzione di nuovi prodotti che contribuiscono a un miglioramento della qualità delle cure e a una maggiore efficacia terapeutica;

          la sostenibilità del sistema sanitario nazionale non deve tradursi in un blocco delle innovazioni tecnologiche, soprattutto in un ambito cruciale come quello dei dispositivi medici, che incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini;

          le imprese del settore hanno sollevato preoccupazioni circa la possibilità che il sistema del payback possa disincentivare gli investimenti in innovazione e compromettere la capacità produttiva del settore, con ricadute negative anche sull'occupazione e sull'economia nazionale,

     impegna il Governo  a valutare l'opportunità

    di rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

      di istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni approssimative, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

      di rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/36/5

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          l'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li si includono;

     considerato che:

          i dispositivi medici rappresentano una componente fondamentale del sistema sanitario, essendo indispensabili per il trattamento e la diagnosi di numerose patologie e condizioni cliniche, dalla diagnostica di base alla chirurgia avanzata;

          il settore dei dispositivi medici è in costante evoluzione, con il miglioramento delle tecnologie e l'introduzione di nuovi prodotti che contribuiscono a un miglioramento della qualità delle cure e a una maggiore efficacia terapeutica;

          la sostenibilità del sistema sanitario nazionale non deve tradursi in un blocco delle innovazioni tecnologiche, soprattutto in un ambito cruciale come quello dei dispositivi medici, che incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini;

          le imprese del settore hanno sollevato preoccupazioni circa la possibilità che il sistema del payback possa disincentivare gli investimenti in innovazione e compromettere la capacità produttiva del settore, con ricadute negative anche sull'occupazione e sull'economia nazionale;

     Impegna il governo a:

          rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni approssimative, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/37/5 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          l'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li si includono;

     considerato che:

          i dispositivi medici rappresentano una componente fondamentale del sistema sanitario, essendo indispensabili per il trattamento e la diagnosi di numerose patologie e condizioni cliniche, dalla diagnostica di base alla chirurgia avanzata;

          il settore dei dispositivi medici è in costante evoluzione, con il miglioramento delle tecnologie e l'introduzione di nuovi prodotti che contribuiscono a un miglioramento della qualità delle cure e a una maggiore efficacia terapeutica;

          la sostenibilità del sistema sanitario nazionale non deve tradursi in un blocco delle innovazioni tecnologiche, soprattutto in un ambito cruciale come quello dei dispositivi medici, che incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini;

          le imprese del settore hanno sollevato preoccupazioni circa la possibilità che il sistema del payback possa disincentivare gli investimenti in innovazione e compromettere la capacità produttiva del settore, con ricadute negative anche sull'occupazione e sull'economia nazionale,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità

     di rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

       di istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni approssimative, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

        di rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/37/5

Murelli, Cantù, Minasi, Testor, Dreosto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

          l'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6.5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li si includono;

     considerato che:

          i dispositivi medici rappresentano una componente fondamentale del sistema sanitario, essendo indispensabili per il trattamento e la diagnosi di numerose patologie e condizioni cliniche, dalla diagnostica di base alla chirurgia avanzata;

          il settore dei dispositivi medici è in costante evoluzione, con il miglioramento delle tecnologie e l'introduzione di nuovi prodotti che contribuiscono a un miglioramento della qualità delle cure e a una maggiore efficacia terapeutica;

          la sostenibilità del sistema sanitario nazionale non deve tradursi in un blocco delle innovazioni tecnologiche, soprattutto in un ambito cruciale come quello dei dispositivi medici, che incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini;

          le imprese del settore hanno sollevato preoccupazioni circa la possibilità che il sistema del payback possa disincentivare gli investimenti in innovazione e compromettere la capacità produttiva del settore, con ricadute negative anche sull'occupazione e sull'economia nazionale;

     Impegna il governo a:

          rendere l'adeguamento dei tetti di 0,2 punti percentuali progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni approssimative, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari paramenti di performance;

          rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.


G/1689/38/5 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi, Dreosto, Testor

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          la logistica farmaceutica, comprendente le attività di trasporto, stoccaggio, conservazione, tracciabilità e distribuzione di farmaci a uso umano e veterinario, dispositivi medici, cosmetici e integratori, costituisce un pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale, assicurando la tempestiva disponibilità dei prodotti sanitari in ogni parte del territorio;

          essa rappresenta il cuore operativo della filiera della salute, un segmento ad altissimo valore tecnologico e regolatorio che unisce l'industria farmaceutica, le strutture sanitarie, le farmacie e i pazienti, garantendo la continuità delle cure e la sicurezza dei trattamenti;

          la logistica healthcare italiana è composta da oltre 250 imprese specializzate, che impiegano circa 20.000 lavoratori diretti, cui si aggiunge un significativo indotto; un sistema diffuso, capillare e complesso, in cui ogni anello - dal magazzino al trasporto - è soggetto a stringenti requisiti di qualità, tracciabilità e sicurezza previsti dalle "Good Distribution Practice" europee;

          la distribuzione dei prodotti sanitari costituisce un servizio pubblico essenziale, come riconosciuto da numerose autorità sanitarie e da iniziative regionali, poiché la sua efficienza influisce direttamente sulla qualità e tempestività dell'assistenza ai cittadini;

          negli ultimi anni il settore ha dovuto fronteggiare sfide straordinarie derivanti dall'instabilità geopolitica, dall'interruzione delle catene globali di approvvigionamento, dalle crisi sanitarie e dagli eventi climatici estremi, che hanno messo in evidenza la vulnerabilità dei sistemi logistici internazionali e la necessità di rafforzare la resilienza logistica nazionale;

           in tale scenario, la logistica farmaceutica italiana ha garantito, con continuità e competenza, la distribuzione capillare dei medicinali e dei dispositivi medici, svolgendo un ruolo cruciale anche nelle emergenze pandemiche, dimostrando di essere una rete vitale per la tutela della salute pubblica;

          l'attività logistica del farmaco è oggi oggetto di profonda trasformazione tecnologica: le terapie avanzate e i prodotti biotech richiedono processi di precisione ("precision logistics"), sistemi digitali di monitoraggio in tempo reale, formazione specialistica e investimenti continui in infrastrutture e sostenibilità;

          tale evoluzione comporta costi strutturali elevati, aggravati da una compressione dei margini economici e da un eccesso di complessità burocratica e normativa, con il rischio di indebolire un comparto che, pur essendo ad alto valore sociale, non gode di un adeguato riconoscimento istituzionale ed economico;

           in prospettiva europea, la logistica farmaceutica rappresenta un fattore chiave per il re-shoring produttivo e distributivo, indispensabile per ridurre la dipendenza da paesi terzi e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, in linea con le strategie dell'Unione europea in materia di autonomia strategica e sicurezza sanitaria;

          risulta pertanto necessario che la Repubblica Italiana riconosca formalmente la logistica farmaceutica come attività essenziale, strategica e di interesse nazionale, equiparandola, sotto il profilo di rilevanza pubblica, alle attività di produzione dei medicinali, inserendola nel quadro delle infrastrutture critiche per la salute e la sicurezza del Paese;

          la valorizzazione del comparto rappresenterebbe inoltre un volano di sviluppo industriale e occupazionale, favorendo la modernizzazione della filiera healthcare, l'adozione di tecnologie digitali e green e la competitività del sistema Italia nel contesto europeo,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di riconoscere formalmente la logistica farmaceutica quale attività essenziale, strategica e di interesse nazionale, parte integrante e indispensabile del sistema sanitario e produttivo, assicurando il suo pieno inserimento nelle politiche pubbliche in materia di salute, industria e sicurezza, anche in un'ottica di re-shoring farmaceutico e di autonomia strategica nazionale.


G/1689/38/5

Murelli, Cantù, Minasi, Dreosto, Testor

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          la logistica farmaceutica, comprendente le attività di trasporto, stoccaggio, conservazione, tracciabilità e distribuzione di farmaci a uso umano e veterinario, dispositivi medici, cosmetici e integratori, costituisce un pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale, assicurando la tempestiva disponibilità dei prodotti sanitari in ogni parte del territorio;

          essa rappresenta il cuore operativo della filiera della salute, un segmento ad altissimo valore tecnologico e regolatorio che unisce l'industria farmaceutica, le strutture sanitarie, le farmacie e i pazienti, garantendo la continuità delle cure e la sicurezza dei trattamenti;

          la logistica healthcare italiana è composta da oltre 250 imprese specializzate, che impiegano circa 20.000 lavoratori diretti, cui si aggiunge un significativo indotto; un sistema diffuso, capillare e complesso, in cui ogni anello - dal magazzino al trasporto - è soggetto a stringenti requisiti di qualità, tracciabilità e sicurezza previsti dalle "Good Distribution Practice" europee;

          la distribuzione dei prodotti sanitari costituisce un servizio pubblico essenziale, come riconosciuto da numerose autorità sanitarie e da iniziative regionali, poiché la sua efficienza influisce direttamente sulla qualità e tempestività dell'assistenza ai cittadini;

          negli ultimi anni il settore ha dovuto fronteggiare sfide straordinarie derivanti dall'instabilità geopolitica, dall'interruzione delle catene globali di approvvigionamento, dalle crisi sanitarie e dagli eventi climatici estremi, che hanno messo in evidenza la vulnerabilità dei sistemi logistici internazionali e la necessità di rafforzare la resilienza logistica nazionale;

           in tale scenario, la logistica farmaceutica italiana ha garantito, con continuità e competenza, la distribuzione capillare dei medicinali e dei dispositivi medici, svolgendo un ruolo cruciale anche nelle emergenze pandemiche, dimostrando di essere una rete vitale per la tutela della salute pubblica;

          l'attività logistica del farmaco è oggi oggetto di profonda trasformazione tecnologica: le terapie avanzate e i prodotti biotech richiedono processi di precisione ("precision logistics"), sistemi digitali di monitoraggio in tempo reale, formazione specialistica e investimenti continui in infrastrutture e sostenibilità;

          tale evoluzione comporta costi strutturali elevati, aggravati da una compressione dei margini economici e da un eccesso di complessità burocratica e normativa, con il rischio di indebolire un comparto che, pur essendo ad alto valore sociale, non gode di un adeguato riconoscimento istituzionale ed economico;

           in prospettiva europea, la logistica farmaceutica rappresenta un fattore chiave per il re-shoring produttivo e distributivo, indispensabile per ridurre la dipendenza da paesi terzi e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, in linea con le strategie dell'Unione europea in materia di autonomia strategica e sicurezza sanitaria;

          risulta pertanto necessario che la Repubblica Italiana riconosca formalmente la logistica farmaceutica come attività essenziale, strategica e di interesse nazionale, equiparandola, sotto il profilo di rilevanza pubblica, alle attività di produzione dei medicinali, inserendola nel quadro delle infrastrutture critiche per la salute e la sicurezza del Paese;

          la valorizzazione del comparto rappresenterebbe inoltre un volano di sviluppo industriale e occupazionale, favorendo la modernizzazione della filiera healthcare, l'adozione di tecnologie digitali e green e la competitività del sistema Italia nel contesto europeo;

     impegna il Governo:

          a riconoscere formalmente la logistica farmaceutica quale attività essenziale, strategica e di interesse nazionale, parte integrante e indispensabile del sistema sanitario e produttivo, assicurando il suo pieno inserimento nelle politiche pubbliche in materia di salute, industria e sicurezza, anche in un'ottica di re-shoring farmaceutico e di autonomia strategica nazionale.


G/1689/39/5 (testo 2)

Cantù, Murelli, Minasi, Dreosto, Testor

Accolto

     Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 90 del disegno di legge in esame prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, sia riconosciuta, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          tra le epilessie farmacoresistenti rientrano anche forme rare e complesse, che presentano un decorso particolarmente severo e un impatto significativo sulla qualità della vita per i pazienti e le loro famiglie. Le Epilessie Rare e Complesse sono sindromi o malattie epilettiche distintive, per le quali la prognosi rispetto al controllo delle crisi e allo sviluppo neurologico è estremamente sfavorevole. Esse esordiscono in età pediatrica con tendenza alla cronicità, comportando un rilevante impatto psico-sociale;

          la qualità di vita dei pazienti con Epilessia Rara è significativamente compromessa a causa delle crisi frequenti, dei deficit delle funzioni cognitive, della disabilità intellettiva, dei disturbi comportamentali, dei problemi neuropsichiatrici e di adattamento sociale;

          la presa in carico e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti con epilessie rare e complesse richiedono un approccio ampio e integrato, che tenga conto non solo delle crisi epilettiche, ma anche delle comorbidità associate (cognitive, neurologiche, psichiatriche o comportamentali), le quali hanno un impatto significativo sulla vita del paziente e sulla famiglia;

          un'efficace gestione delle epilessie rare e complesse richiede un approccio multidisciplinare, che integri competenze mediche, psicologiche, sociali e riabilitative, e che preveda una rivalutazione periodica del paziente adulto, per adattare il percorso terapeutico e assistenziale alle nuove esigenze che emergono nel tempo;

          si rende necessario, dunque, promuovere la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: le persone con epilessia e le loro famiglie, gli operatori sanitari e le istituzioni pur salvaguardando neutralità finanziaria,

     impegna il Governo, con modalità atte a non comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valutare l'opportunità

      di istituire presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente sull'epilessia (ONPE) con il compito di rafforzare la tutela e l'inclusione sociale delle persone con epilessia, includendo le forme farmacoresistenti e quelle rare e complesse, promuovendo e migliorando l'accesso a servizi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza. Nell'Osservatorio dovrà essere previsto il coinvolgimento di esperti clinici e rappresentanti delle Associazioni dei Pazienti, tra i quali almeno un rappresentante delle persone con epilessie rare e complesse;

         di promuovere l'adozione e la diffusione di pratiche multidisciplinari in tutte le fasi della malattia, dalla presa in carico alla continuità assistenziale, con particolare attenzione alle comorbilità, alla rivalutazione periodica del paziente adulto e a garantire la transizione dall'età pediatrica a quella adulta, assicurando un approccio coordinato tra le diverse professionalità coinvolte;

      di monitorare, anche tramite l'ONPE, l'adozione e l'implementazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti di tutte le età affetti da epilessie rare e complesse, con particolare attenzione alla gestione multidisciplinare, agli aspetti assistenziali sul territorio e alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta.


G/1689/39/5

Cantù, Murelli, Minasi, Dreosto, Testor

        Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'articolo 90 del disegno di legge in esame prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, sia riconosciuta, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          tra le epilessie farmacoresistenti rientrano anche forme rare e complesse, che presentano un decorso particolarmente severo e un impatto significativo sulla qualità della vita per i pazienti e le loro famiglie. Le Epilessie Rare e Complesse sono sindromi o malattie epilettiche distintive, per le quali la prognosi rispetto al controllo delle crisi e allo sviluppo neurologico è estremamente sfavorevole. Esse esordiscono in età pediatrica con tendenza alla cronicità, comportando un rilevante impatto psico-sociale;

          la qualità di vita dei pazienti con Epilessia Rara è significativamente compromessa a causa delle crisi frequenti, dei deficit delle funzioni cognitive, della disabilità intellettiva, dei disturbi comportamentali, dei problemi neuropsichiatrici e di adattamento sociale;

          la presa in carico e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti con epilessie rare e complesse richiedono un approccio ampio e integrato, che tenga conto non solo delle crisi epilettiche, ma anche delle comorbidità associate (cognitive, neurologiche, psichiatriche o comportamentali), le quali hanno un impatto significativo sulla vita del paziente e sulla famiglia;

          un'efficace gestione delle epilessie rare e complesse richiede un approccio multidisciplinare, che integri competenze mediche, psicologiche, sociali e riabilitative, e che preveda una rivalutazione periodica del paziente adulto, per adattare il percorso terapeutico e assistenziale alle nuove esigenze che emergono nel tempo;

          si rende necessario, dunque, promuovere la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: le persone con epilessia e le loro famiglie, gli operatori sanitari e le istituzioni pur salvaguardando neutralità finanziaria;

     impegna il Governo, con modalità atte a non comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a:

          istituire presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente sull'epilessia (ONPE) con il compito di rafforzare la tutela e l'inclusione sociale delle persone con epilessia, includendo le forme farmacoresistenti e quelle rare e complesse, promuovendo e migliorando l'accesso a servizi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza. Nell'Osservatorio dovrà essere previsto il coinvolgimento di esperti clinici e rappresentanti delle Associazioni dei Pazienti, tra i quali almeno un rappresentante delle persone con epilessie rare e complesse;

          promuovere l'adozione e la diffusione di pratiche multidisciplinari in tutte le fasi della malattia, dalla presa in carico alla continuità assistenziale, con particolare attenzione alle comorbilità, alla rivalutazione periodica del paziente adulto e a garantire la transizione dall'età pediatrica a quella adulta, assicurando un approccio coordinato tra le diverse professionalità coinvolte;

          monitorare, anche tramite l'ONPE, l'adozione e l'implementazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti di tutte le età affetti da epilessie rare e complesse, con particolare attenzione alla gestione multidisciplinare, agli aspetti assistenziali sul territorio e alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta.


G/1689/40/5 (testo 2)

Zanettin, Orsomarso, Tajani, Stefani, Magni, Musolino, Gelmetti, Mennuni, Patton

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

  • il connubio tra garanzia pubblica e accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese è prassi consolidata da oltre vent'anni in Italia e costituisce uno degli strumenti cardine per il sostegno al tessuto produttivo diffuso;
  • senza adeguate forme di garanzia, l'accesso ai finanziamenti da parte delle micro e piccole imprese (MPI) risulta estremamente complesso a causa della loro rischiosità, delle asimmetrie informative banca-piccola impresa, nonché delle diseconomie di scala che sfavoriscono le istruttorie su finanziamenti piccoli;
  • le micro e piccole imprese, che rappresentano circa il 26 per cento del PIL nazionale e impiegano milioni di lavoratori, costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana, alimentando settori chiave come artigianato, commercio e servizi;
  • la contrazione del credito a favore delle MPI è un fenomeno strutturale, in corso dal 2011, con una riduzione stimata di oltre il 45 per cento degli stock di credito alle imprese con meno di 20 addetti, nonostante la stabilità del loro peso economico;

     considerato che:

          · tale contrazione è determinata da molteplici fattori, tra cui la desertificazione bancaria e la perdita di sportelli di prossimità, e, per quanto riguarda i finanziamenti a medio-lungo da un vero e proprio "fallimento del mercato" associato alla indisponibilità di business plan adeguati da parte delle micro e piccole imprese e dalla scarsa efficacia delle garanzie reali/immobiliari per i lunghi tempi di escussione;

  • il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI si è dimostrato nel tempo un presidio indispensabile per garantire la continuità del credito, ben prima della crisi pandemica;
  • secondo le più recenti elaborazioni di Confcommercio e Banca d'Italia, i dati del primo semestre 2025 mostrano però un incremento delle operazioni garantite per le imprese con rating migliori (+15%) a fronte di una sostanziale stagnazione per le classi di rischio medio-basse (+4%);
  • nel periodo 2020-2021 il Fondo ha garantito oltre 210 miliardi di euro di crediti, con un tasso di escussione contenuto sotto il 3 per cento a fine 2024, dato che conferma la sostenibilità economica dello strumento e la qualità del portafoglio garantito;

     valutato che:

  • in tale contesto, risulta necessario affinare gli strumenti di garanzia pubblica affinché tornino a svolgere pienamente la loro funzione anticiclica e di sostegno al credito delle imprese più piccole e fragili,

     impegna il Governo:

  • a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito della riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, uno schema di garanzie di portafoglio interamente dedicato a micro e piccole imprese, con caratteristiche tali (eg cap di garanzia) da assicurare maggior efficacia, e addizionalità nell'accesso al credito a medio lungo periodo sia per finalità di investimento che di liquidità
  • a valutare l'opportunità di assicurare la sistematica misurazione degli andamenti del credito allo specifico comparto delle micro e piccole imprese così da poter disporre di dati periodici e certi che permettano di tempo in tempo di formulare i necessari interventi correttivi e di supporto.

G/1689/40/5

Zanettin, Orsomarso, Tajani, Stefani, Magni, Musolino, Gelmetti, Mennuni, Patton

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

  • il connubio tra garanzia pubblica e accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese è prassi consolidata da oltre vent'anni in Italia e costituisce uno degli strumenti cardine per il sostegno al tessuto produttivo diffuso;
  • senza adeguate forme di garanzia, l'accesso ai finanziamenti da parte delle micro e piccole imprese (MPI) risulta estremamente complesso a causa della loro rischiosità, delle asimmetrie informative banca-piccola impresa, nonché delle diseconomie di scala che sfavoriscono le istruttorie su finanziamenti piccoli;
  • le micro e piccole imprese, che rappresentano circa il 26 per cento del PIL nazionale e impiegano milioni di lavoratori, costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana, alimentando settori chiave come artigianato, commercio e servizi;
  • la contrazione del credito a favore delle MPI è un fenomeno strutturale, in corso dal 2011, con una riduzione stimata di oltre il 45 per cento degli stock di credito alle imprese con meno di 20 addetti, nonostante la stabilità del loro peso economico;

     considerato che:

          · tale contrazione è determinata da molteplici fattori, tra cui la desertificazione bancaria e la perdita di sportelli di prossimità, e, per quanto riguarda i finanziamenti a medio-lungo da un vero e proprio "fallimento del mercato" associato alla indisponibilità di business plan adeguati da parte delle micro e piccole imprese e dalla scarsa efficacia delle garanzie reali/immobiliari per i lunghi tempi di escussione;

  • il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI si è dimostrato nel tempo un presidio indispensabile per garantire la continuità del credito, ben prima della crisi pandemica;
  • secondo le più recenti elaborazioni di Confcommercio e Banca d'Italia, i dati del primo semestre 2025 mostrano però un incremento delle operazioni garantite per le imprese con rating migliori (+15%) a fronte di una sostanziale stagnazione per le classi di rischio medio-basse (+4%);
  • nel periodo 2020-2021 il Fondo ha garantito oltre 210 miliardi di euro di crediti, con un tasso di escussione contenuto sotto il 3 per cento a fine 2024, dato che conferma la sostenibilità economica dello strumento e la qualità del portafoglio garantito;

     valutato che:

  • in tale contesto, risulta necessario affinare gli strumenti di garanzia pubblica affinché tornino a svolgere pienamente la loro funzione anticiclica e di sostegno al credito delle imprese più piccole e fragili;

     impegna il Governo:

  • a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito della riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, uno schema di garanzie di portafoglio interamente dedicato a micro e piccole imprese, con caratteristiche tali (eg cap di garanzia) da assicurare maggior efficacia, e addizionalità nell'accesso al credito a medio lungo periodo sia per finalità di investimento che di liquidità
  • assicurare la sistematica misurazione degli andamenti del credito allo specifico comparto delle micro e piccole imprese così da poter disporre di dati periodici e certi che permettano di tempo in tempo di formulare i necessari interventi correttivi e di supporto.

G/1689/41/5 (testo 2)

Tosato, Stefani

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          le conseguenze del cambiamento climatico sono ormai note, così come gli effetti devastanti di alcuni fenomeni come quelli delle trombe d'aria e delle grandinate che tra l'1 e il 2 settembre hanno colpito l'area della pianura veronese;

          le segnalazioni pervenute sono state 136 ed il valore totale del danno in termini di strutture e produzioni è stato stimato oltre 15.55 milioni di euro;

          ad oggi risultano danneggiati 260 ettari di frutteti e vigneti;

          il danno stimato alle strutture non assicurabili ammonta a 4,5 milioni di euro;

          gli impianti arborei, come frutteti e vigneti, sono classificati come "strutture aziendali assicurabili" dal Piano Assicurativo Agricolo, tuttavia, nella pratica, molte aziende non riescono ad assicurarle perché le compagnie richiedono certificazioni di perfetta esecuzione o escludono gli impianti più vetusti;

          per tale ragione, queste strutture, pur non essendo assicurate, vengono escluse dagli interventi compensativi del Decreto Legislativo 102/2004 Fondo di Solidarietà Nazionale,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di adottare opportuni atti per rivedere il sistema normativo che regola il piano assicurativo agricolo, al fine di rispondere in maniera efficace alle esigenze delle aziende che non riescono a ottenere coperture assicurative adeguate;


G/1689/41/5

Tosato, Stefani

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          le conseguenze del cambiamento climatico sono ormai note, così come gli effetti devastanti di alcuni fenomeni come quelli delle trombe d'aria e delle grandinate che tra l'1 e il 2 settembre hanno colpito l'area della pianura veronese;

          le segnalazioni pervenute sono state 136 ed il valore totale del danno in termini di strutture e produzioni è stato stimato oltre 15.55 milioni di euro;

          ad oggi risultano danneggiati 260 ettari di frutteti e vigneti;

          il danno stimato alle strutture non assicurabili ammonta a 4,5 milioni di euro;

          gli impianti arborei, come frutteti e vigneti, sono classificati come "strutture aziendali assicurabili" dal Piano Assicurativo Agricolo, tuttavia, nella pratica, molte aziende non riescono ad assicurarle perché le compagnie richiedono certificazioni di perfetta esecuzione o escludono gli impianti più vetusti;

          per tale ragione, queste strutture, pur non essendo assicurate, vengono escluse dagli interventi compensativi del Decreto Legislativo 102/2004 Fondo di Solidarietà Nazionale.

     Impegna il Governo a:

          ad adottare opportuni atti per rivedere il sistema normativo che regola il piano assicurativo agricolo, al fine di rispondere in maniera efficace alle esigenze delle aziende che non riescono a ottenere coperture assicurative adeguate;


G/1689/42/5 (testo 2)

Tosato, Stefani

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          i sistemi di accumulo energetico BESS (Battery Energy Storage Systems) sono tecnologie per l'immagazzinamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come i pannelli solari o le turbine eoliche, per poter essere utilizzata successivamente;

          la realizzazione di grandi impianti BESS comporta un consumo significativo di suolo, spesso agricolo, con conseguenze sul paesaggio e soprattutto con impatti significativi sull'agricoltura;

          in alcune aree del Paese stiamo assistendo ad una diffusione rapida e incontrollata di tali impianti, come ad esempio in Veneto, in cui stanno occupando vaste aree classificate come agricvole, con importanti impatti sul territorio;

          inoltre, la ricerca di terreni agricoli a basso costo su cui costruire tali impianti, sta alimentando un fenomeno di speculazione dannosa per il mercato oltre ad arrecare danni a livello paesaggistico;

          in questo contesto, infine molti terreni agricoli rischiano di essere sottoposti ad esproprio, con impatti rilevanti su uno dei principali motori di sviluppo del Paese,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di intervenire per regolamentare in maniera organica l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti BESS sul territorio italiano, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di salvaguardare i terreni destinati all'esercizio dell'impresa agricola in ossequio ai principi recati dalla normativa vigente in materia ed assicurando la possibilità di installazione prioritaria delle BESS in aree non agricole quali quelle adiacenti a siti industriali e aree autostradali, a tutela di uno dei più importanti settori strategici per lo sviluppo del Paese.


G/1689/42/5

Tosato, Stefani

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

     premesso che:

          i sistemi di accumulo energetico BESS (Battery Energy Storage Systems) sono tecnologie per l'immagazzinamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come i pannelli solari o le turbine eoliche, per poter essere utilizzata successivamente;

          la realizzazione di grandi impianti BESS comporta un consumo significativo di suolo, spesso agricolo, con conseguenze sul paesaggio e soprattutto con impatti significativi sull'agricoltura;

          in alcune aree del Paese stiamo assistendo ad una diffusione rapida e incontrollata di tali impianti, come ad esempio in Veneto, in cui stanno occupando vaste aree classificate come agricvole, con importanti impatti sul territorio;

          inoltre, la ricerca di terreni agricoli a basso costo su cui costruire tali impianti, sta alimentando un fenomeno di speculazione dannosa per il mercato oltre ad arrecare danni a livello paesaggistico;

          in questo contesto, infine molti terreni agricoli rischiano di essere sottoposti ad esproprio, con impatti rilevanti su uno dei principali motori di sviluppo del Paese.

     Impegna il Governo a:

          intervenire per regolamentare in maniera organica l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti BESS sul territorio italiano, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di salvaguardare i terreni destinati all'esercizio dell'impresa agricola in ossequio ai principi recati dalla normativa vigente in materia ed assicurando la possibilità di installazione prioritaria delle BESS in aree non agricole quali quelle adiacenti a siti industriali e aree autostradali, a tutela di uno dei più importanti settori strategici per lo sviluppo del Paese.


G/1689/43/5 (testo 2)

Murelli

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del Disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 99 del Disegno di legge contiene disposizioni per l'ammodernamento del sistema idrico;

          ad aprile 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 10083/23, ha autorizzato l'impegno di spesa in conto residui, a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per tre opere, incluso un finanziamento di 3,2 milioni per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche, per la mitigazione di rischi di esondazione e il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, comunemente nota come diga di Vetto;

          nella pianura padana, e in particolare in Emilia Romagna, è preoccupante la situazione che affligge il fiume Po, ove il cuneo salino è salito alla foce per la mancanza di adeguate portate del fiume;

          i lavori della Diga di Vetto sono stati iniziati ad ottobre del 1988 per interrompersi ad agosto del 1989;

          la ripartenza del progetto e stata da sempre fortemente voluta dai cittadini che attraverso un Comitato e raccolta firme hanno chiesto tempi rapidi per la realizzazione dell'opera; le analisi effettuate da illustri professori di costruzioni idrauliche dell'Università di Modena e Reggio confermano l'opportunità della realizzazione di un invaso di grandi dimensioni, tra i 100 a 130 milioni di metri cubi, ripartiti in due parti, una per la riserva e una per il controllo delle piene, simile al progetto degli anni ottanta, ovviamente aggiornato alle nuove norme tecniche sulle costruzioni NTC 2018, norme tecniche in materia di dighe NTD 2014 e norme ambientali di cui al Decreto legislativo 152/2006; pertanto, il finanziamento di 3,2 milioni per la realizzazione del PFTE è stato visto con grande sollievo da tutta la popolazione interessata;

          ai fini della realizzazione del PFTE della diga di Vetto è in corso di approvazione il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), preliminare del PFTE ai sensi del Nuovo codice appalti, di cui al decreto legislativo 36/2023, già finanziato con fondi messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna, dal Consorzio Bonifica Reggio e dal Consorzio di Bonifica Parmense, in seguito ad una convenzione del novembre 2023;

          purtroppo, le regole imposte dal decreto legislativo 36/2023 per la redazione del PFTE, rendono alquanto insufficiente la somma di 3,2 milioni di euro a disposizione e ciò rischia di vanificare l'avvio dei lavori e la realizzazione dell'opera;

          il Governo, sta affrontando con grande determinazione e in maniera sistematica i fenomeni naturali cui è soggetto negli ultimi anni il nostro paese, per mitigarne il più possibile gli effetti, e la realizzazione della diga di Vetto rientra in tale programma;

          il 23 luglio 2025 il Governo ha nominato un commissario straordinario per la diga di Vetto, con il compito di portare avanti il progetto di fattibilità tecnico-economica e la progettazione esecutiva della diga;

          infatti, in considerazione delle urgenti esigenze del territorio interessato, la costruzione della diga di Vetto non può subire ulteriori ritardi poiché la sua realizzazione, oltre a mitigare i rischi di esondazione e soddisfare i fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, eviterebbe anche di impoverire le falde idriche sotterranee, ora molto utilizzate per l'agricoltura della zona, che verrebbero, invece, cosi` rigenerate, ottimizzando, quindi, tutte le risorse idriche,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di prevedere i necessari stanziamenti di risorse per il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), ai fini della celere programmazione e avvio dei lavori dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche, per la mitigazione di rischi di esondazione e il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, comunemente nota come diga di Vetto.


G/1689/43/5

Murelli

Il Senato,

          in sede di esame del Disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 99 del Disegno di legge contiene disposizioni per l'ammodernamento del sistema idrico;

          ad aprile 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 10083/23, ha autorizzato l'impegno di spesa in conto residui, a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per tre opere, incluso un finanziamento di 3,2 milioni per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche, per la mitigazione di rischi di esondazione e il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, comunemente nota come diga di Vetto;

          nella pianura padana, e in particolare in Emilia Romagna, è preoccupante la situazione che affligge il fiume Po, ove il cuneo salino è salito alla foce per la mancanza di adeguate portate del fiume;

          i lavori della Diga di Vetto sono stati iniziati ad ottobre del 1988 per interrompersi ad agosto del 1989;

          la ripartenza del progetto e stata da sempre fortemente voluta dai cittadini che attraverso un Comitato e raccolta firme hanno chiesto tempi rapidi per la realizzazione dell'opera; le analisi effettuate da illustri professori di costruzioni idrauliche dell'Università di Modena e Reggio confermano l'opportunità della realizzazione di un invaso di grandi dimensioni, tra i 100 a 130 milioni di metri cubi, ripartiti in due parti, una per la riserva e una per il controllo delle piene, simile al progetto degli anni ottanta, ovviamente aggiornato alle nuove norme tecniche sulle costruzioni NTC 2018, norme tecniche in materia di dighe NTD 2014 e norme ambientali di cui al Decreto legislativo 152/2006; pertanto, il finanziamento di 3,2 milioni per la realizzazione del PFTE è stato visto con grande sollievo da tutta la popolazione interessata;

          ai fini della realizzazione del PFTE della diga di Vetto è in corso di approvazione il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), preliminare del PFTE ai sensi del Nuovo codice appalti, di cui al decreto legislativo 36/2023, già finanziato con fondi messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna, dal Consorzio Bonifica Reggio e dal Consorzio di Bonifica Parmense, in seguito ad una convenzione del novembre 2023;

          purtroppo, le regole imposte dal decreto legislativo 36/2023 per la redazione del PFTE, rendono alquanto insufficiente la somma di 3,2 milioni di euro a disposizione e ciò rischia di vanificare l'avvio dei lavori e la realizzazione dell'opera;

          il Governo, sta affrontando con grande determinazione e in maniera sistematica i fenomeni naturali cui è soggetto negli ultimi anni il nostro paese, per mitigarne il più possibile gli effetti, e la realizzazione della diga di Vetto rientra in tale programma;

          il 23 luglio 2025 il Governo ha nominato un commissario straordinario per la diga di Vetto, con il compito di portare avanti il progetto di fattibilità tecnico-economica e la progettazione esecutiva della diga;

          infatti, in considerazione delle urgenti esigenze del territorio interessato, la costruzione della diga di Vetto non può subire ulteriori ritardi poiché la sua realizzazione, oltre a mitigare i rischi di esondazione e soddisfare i fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, eviterebbe anche di impoverire le falde idriche sotterranee, ora molto utilizzate per l'agricoltura della zona, che verrebbero, invece, cosi` rigenerate, ottimizzando, quindi, tutte le risorse idriche,

     impegna il Governo

          a prevedere i necessari stanziamenti di risorse per il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), ai fini della celere programmazione e avvio dei lavori dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche, per la mitigazione di rischi di esondazione e il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, comunemente nota come diga di Vetto.


G/1689/44/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          la decarbonizzazione dei trasporti stradali rappresenta un obiettivo imprescindibile per il raggiungimento degli impegni nazionali ed europei in materia di clima ed energia, nonché per conseguire gli obiettivi aggiornati del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC);

          la quota di immatricolazioni di veicoli elettrici in Italia rimane tra le più basse in Europa, a fronte di una domanda che ha dimostrato di reagire positivamente solo in occasione di incentivi caratterizzati da valori sufficientemente competitivi e da criteri chiari e mirati, come avvenuto nella misura introdotta nel maggio 2024 e rapidamente esaurita;

          la strategia nazionale di elettrificazione della mobilità privata si è finora caratterizzata per la mancanza di una programmazione stabile, per l'incertezza delle risorse disponibili e per meccanismi incentivanti spesso frammentati, discontinui e non allineati con la maturità tecnologica del mercato, elementi che hanno ridotto l'efficacia delle politiche e scoraggiato investimenti nel settore automotive italiano;

          in particolare, si evidenzia come, rispetto a Francia e Germania, l'Italia sia intervenuta con ritardo nel sostenere la domanda di veicoli elettrici e abbia adottato schemi che talvolta hanno equiparato, in termini di incentivo, tecnologie profondamente diverse per impatto emissivo, riducendo la capacità dei contributi di orientare efficacemente le scelte di acquisto;

          la decisione assunta con la legge di bilancio per il 2025 di definanziare per oltre 4 miliardi di euro il precedente Fondo automotive ha ulteriormente aggravato la mancanza di un quadro stabile e pluriennale, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di rinnovo del parco circolante e di decarbonizzazione del settore;

          la riallocazione recente di una quota di risorse PNRR non spese per infrastrutture di ricarica verso incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, pur utile, ha carattere eccezionale e non può sostituire un piano strutturale e duraturo, come dimostrato dall'esaurimento in poche ore delle risorse;

          secondo diverse analisi indipendenti, tra cui quelle elaborate da centri di ricerca specializzati, risulta necessario istituire in Italia un fondo dedicato e permanente per gli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, con risorse programmate su base pluriennale fino al 2030, prevedendo contributi unitari esclusivamente per veicoli a zero emissioni e criteri di premialità per i nuclei familiari a basso reddito;

          si segnala inoltre che circa il 40 per cento delle nuove immatricolazioni ogni anno riguarda le flotte aziendali e che in Italia la riforma della tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo è stata avviata solo di recente, a fronte di esperienze europee, quali quella del Belgio, che mostrano come interventi fiscali mirati possano accelerare significativamente la transizione verso le emissioni zero nel segmento business;

          secondo le stime disponibili, l'introduzione di un differenziale fiscale più marcato a favore dei veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali - includendo la completa detassazione del reddito da fringe benefit per le vetture elettriche e la revisione dei regimi di deducibilità e detraibilità per i veicoli non elettrici - consentirebbe un'accelerazione delle immatricolazioni a emissioni zero e potenzialmente un saldo positivo per il bilancio pubblico;

          le risorse necessarie per l'istituzione di un fondo strutturale per la mobilità elettrica potrebbero essere reperite nell'ambito delle entrate attese dal nuovo sistema ETS2, la cui attivazione è prevista dal 2027 ma per cui è allo studio la possibilità di una erogazione anticipata già dal 2026, senza effetti negativi sul debito pubblico nazionale;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di istituire un fondo pluriennale, con dotazione certa e programmata fino al 2030, dedicato agli incentivi per l'acquisto di veicoli a zero emissioni, al fine di garantire stabilità, continuità e prevedibilità alle politiche di sostegno alla mobilità elettrica;

          a prevedere che tale fondo concentri gli interventi esclusivamente sui veicoli elettrici a zero emissioni, con particolare attenzione ai nuclei familiari con redditi medio-bassi, attraverso meccanismi calibrati sull'evoluzione del mercato e sugli obiettivi del PNIEC;

          a rafforzare le misure fiscali destinate ai veicoli elettrici utilizzati nelle flotte aziendali, valutando la completa detassazione del reddito da fringe benefit per i veicoli a zero emissioni, nonché la revisione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA per i veicoli non elettrici, adottando un approccio basato sui livelli di emissione di CO2 dei veicoli;

          ad attivarsi, nelle sedi europee competenti e nell'ambito della programmazione economico-finanziaria nazionale, per rendere disponibili a partire dal 2026 le risorse derivanti dal sistema ETS2, al fine di destinare una quota significativa degli introiti alla decarbonizzazione dei trasporti e al finanziamento del fondo di cui sopra.


G/1689/45/5 (testo 2)

Maiorino, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Pirro

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura»;

          l'articolo 64, comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito il «Fondo per le mense scolastiche biologiche», con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2017, e 10 milioni a decorrere dal 2018, finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. Tuttavia, a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo euro è stata ridotta del 50%, senza considerare e al netto della domanda crescente del servizio di refezione scolastica che si è tradotta, progressivamente, in un significativo ampliamento della platea dei beneficiari del pasto,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di provvedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a reperire opportune risorse per:

          a) continuare a sostenere la qualità del servizio di mensa scolastica e per una alimentazione sana, anche attraverso l'incentivazione del consumo di prodotti biologici;

          b) incrementare il Fondo integrativo statale per contribuire a sostenere il diritto allo studio e alleviare le difficoltà economiche degli studenti, riducendo i costi a carico dei beneficiari, e garantendo, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, l'adeguato livello essenziale delle prestazioni (LEP).


G/1689/45/5

Maiorino, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Pirro

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura»;

          l'articolo 64, comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito il «Fondo per le mense scolastiche biologiche», con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2017, e 10 milioni a decorrere dal 2018, finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. Tuttavia, a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo euro è stata ridotta del 50%, senza considerare e al netto della domanda crescente del servizio di refezione scolastica che si è tradotta, progressivamente, in un significativo ampliamento della platea dei beneficiari del pasto;

     valutato altresì che:

          i forti aumenti dei costi relativi al servizio ristorazione presente all'interno di mense universitarie e di locali appositamente convenzionati, causati anche dagli effetti generati dall'inflazione di cui è stato oggetto da ultimo il settore delle materie prime, hanno reso sempre più difficile garantire il livello essenziale delle prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, con particolare riferimento alla «voce ristorazione», di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di provvedere a reperire opportune risorse per:

          a) continuare a sostenere la qualità del servizio di mensa scolastica e per una alimentazione sana, anche attraverso l'incentivazione del consumo di prodotti biologici;

          b) incrementare il Fondo integrativo statale per contribuire a sostenere il diritto allo studio e alleviare le difficoltà economiche degli studenti, riducendo i costi a carico dei beneficiari, e garantendo, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, l'adeguato livello essenziale delle prestazioni (LEP).


G/1689/46/5

Occhiuto

Ritirato

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          la recente prospettiva normativa che mira a introdurre un canale parallelo di assunzioni straordinarie di docenti rappresenta un passo importante per fronteggiare le carenze di organico e valorizzare il servizio prestato da personale già qualificato;

          tuttavia, l'attuale impostazione rischia di escludere proprio quei docenti di ruolo che, dopo anni di esperienza e formazione aggiuntiva, hanno conseguito nuove abilitazioni con l'intento di ricoprire cattedre vacanti in altre classi di concorso o gradi di istruzione;

          occorrerebbe prevedere, pertanto, che il doppio canale di reclutamento comprenda anche i docenti di ruolo, prevedendo per essi una mobilità straordinaria e un meccanismo di conservazione della cattedra di titolarità fino al perfezionamento del passaggio, così da garantire la continuità didattica e il pieno utilizzo delle competenze già presenti nel sistema;

          una simile apertura risponderebbe a criteri di equità, efficienza amministrativa e valorizzazione del capitale umano interno, oltre a rendere effettiva la finalità formativa del percorso abilitante da 30 CFU introdotto dal DPCM del 4 agosto 2023,

     impegna il Governo:

          ad adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa, al fine di restituire coerenza e giustizia a un processo di riforma che deve includere tutti coloro che, con dedizione e professionalità, operano da anni al servizio della scuola italiana.


G/1689/47/5

Maiorino, Pirro

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          gli accantonamenti obbligatori in bilancio da parte dei Comuni per le difficoltà nella riscossione da evasione dei tributi locali superano i 6 miliardi all'anno. Questo determina un'area di sofferenza (dissesti e predissesti) rilevante - fortemente concentrata nel Mezzogiorno del Paese - e comporta la difficoltà di trasporre sui singoli Enti locali criteri lineari di controllo della spesa;

          anche per effetto delle attuali difficoltà di riscossione, gli Enti locali con minori risorse finanziarie e di cassa in entrata non possono garantire un'equa offerta dei servizi sociali, con ricadute dirette sulle fasce più povere della popolazione,

     impegna il Governo:

          a sostenere politiche di sviluppo della capacità di riscossione attraverso nuove assunzioni mirate per i servizi tributi, al fine di coadiuvare la complessa attività di riscossione dei Comuni.


G/1689/48/5

Trevisi

Ritirato

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'ordinamento sportivo italiano, pur godendo di autonomia, si inserisce nell'ordinamento giuridico statale e comunitario, con il quale intrattiene rapporti e scambi continui, specialmente a seguito della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e successivi correttivi);

          la Riforma dello Sport ha introdotto figure professionali e contrattuali complesse (come il lavoratore sportivo, l'abolizione del vincolo sportivo, ecc.), rendendo l'esigenza di assistenza legale qualificata sempre più pressante per atleti e società;

          le attività di tesseramento, trasferimento, negoziazione, conclusione, risoluzione o rinnovo dei contratti di prestazioni sportive professionali e dilettantistiche richiedono una conoscenza approfondita del diritto sportivo, del diritto del lavoro, del diritto civile e della fiscalità, materie di precipua competenza dell'Avvocato;

          l'Avvocato è per definizione un professionista che opera per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito, soggetto a un rigido codice deontologico e al controllo del proprio Ordine professionale, garantendo competenza, lealtà e riservatezza;

          l'iscrizione all'Albo degli Avvocati è già considerata compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi (ricorrendone i presupposti), a dimostrazione della validità del ruolo legale in questo ambito;

          la prassi ha spesso visto l'intervento di figure non professionali (spesso agenti non qualificati) che, prive delle garanzie deontologiche e formative dell'Avvocato, possono esporre atleti e società a rischi legali significativi;

     impegna il Governo:

          a riconoscere formalmente e senza riserve la piena legittimazione dell'Avvocato, in quanto professionista qualificato e regolamentato, a svolgere attività di assistenza, consulenza e rappresentanza legale per atleti e società sportive in tutte le fasi relative a:

          Tesseramento e svincolo;

          Trasferimenti nazionali e internazionali;

          Conclusione, risoluzione, rinnovo e rinegoziazione dei contratti di prestazioni sportive professionali e dilettantistiche;

          Gestione dei rapporti di lavoro sportivo in generale.

          a promuovere l'inserimento di specifiche norme all'interno dei regolamenti federali e dell'Ordinamento sportivo che riconoscano esplicitamente il ruolo dell'Avvocato e le garanzie legali e deontologiche che ne derivano.

          a favorire la collaborazione istituzionale tra gli Organi di Giustizia Sportiva, le Federazioni e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, al fine di garantire la massima tutela dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel mondo sportivo.

          a prevedere, ove possibile, l'obbligatorietà dell'assistenza legale da parte di un Avvocato abilitato per la stipula di contratti di prestazioni sportive professionali, a tutela delle parti e della regolarità delle procedure.


G/1689/49/5 (testo 2)

De Priamo, Mennuni, Pellegrino

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          il Piano Regolatore Generale attualmente vigente in Roma Capitale ha comportato una forte urbanizzazione dei territori di alcuni quadranti, la quale non è stata accompagnata da un adeguato sviluppo infrastrutturale relativamente al tessuto edilizio consolidato, con il conseguente congestionamento di talune zone della città per via del traffico di attraversamento;

          pertanto, si deve prendere atto di una carenza del trasporto pubblico locale, la quale affligge diversi nuovi ambiti territoriali, come, ad esempio, la zona di Trigoria, che è divenuta di centrale importanza grazie alla presenza del Campus biomedico, imponente presidio ospedaliero e sede di un importante università, ma che risulta sprovvista di un collegamento su ferro; né è stato previsto alcun intervento, salvo il prolungamento del Filobus, così come si evince dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato nel dicembre del 2024 dal Consiglio della Città Metropolitana di Roma;

          il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con delibera 22 febbraio 2022 n.14  e recante gli scenari di riferimento e di piano, prevede un forte impulso alla mobilità collettiva attraverso misure di prolungamento delle linee A, B, B1, C e la realizzazione della metro D della metropolitana, nonché l'estensione della rete tramviaria,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità:

          1) di riconoscere il fabbisogno crescente di mobilità pubblica per il territorio di cui in premessa e la conseguente necessità di approntare soluzioni per la mobilità collettiva e di massa;

          2) di avviare un'interlocuzione con Roma Capitale per valutare i progetti di prolungamento delle linee A, B, B1, C e la realizzazione della metro D della metropolitana, nonché l'estensione della rete tramviaria, con la relativa realizzazione degli annessi parcheggi di scambio e delle connessioni con le stazioni FS;

          3) di valutare, specialmente per quanto concerne il quadrante Pontina-Ardeatina, le opportune misure volte a far fronte al crescente fabbisogno di mobilità pubblica e, in particolare, a prendere in considerazione il prolungamento della metro B tra la Stazione Laurentina e le aree di nuova edificazione in zona Castel di Leva e Divino Amore, il prolungamento del Filobus Stazione Laurentina - Fonte Laurentina fino a Trigoria - Campus biomedico, nonché a riconsiderare la progettazione della metro D al fine di prolungare la tratta dalla Stazione Agricoltura lungo l'asse della Pontina per favorire il collegamento dei quartieri Spinaceto, Tor de Cenci e Torrino;

          4) di assicurare che i nuovi interventi infrastrutturali siano progettati in modo da minimizzare l'impatto ambientale, preservando le aree protette;

          5) ad attivarsi affinché vengano monitorate le risorse necessarie in relazione alle priorità definite per l'estensione della rete metropolitana e venga avviato un percorso volto al relativo programma di finanziamento.


G/1689/49/5

De Priamo, Mennuni, Pellegrino

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          il Piano Regolatore Generale attualmente vigente in Roma Capitale ha comportato una forte urbanizzazione dei territori di alcuni quadranti, la quale non è stata accompagnata da un adeguato sviluppo infrastrutturale relativamente al tessuto edilizio consolidato, con il conseguente congestionamento di talune zone della città per via del traffico di attraversamento;

          pertanto, si deve prendere atto di una carenza del trasporto pubblico locale, la quale affligge diversi nuovi ambiti territoriali, come, ad esempio, la zona di Trigoria, che è divenuta di centrale importanza grazie alla presenza del Campus biomedico, imponente presidio ospedaliero e sede di un importante università, ma che risulta sprovvista di un collegamento su ferro; né è stato previsto alcun intervento, salvo il prolungamento del Filobus, così come si evince dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato nel dicembre del 2024 dal Consiglio della Città Metropolitana di Roma;

          il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con delibera 22 febbraio 2022 n.14  e recante gli scenari di riferimento e di piano, prevede un forte impulso alla mobilità collettiva attraverso misure di prolungamento delle linee A, B, B1, C e la realizzazione della metro D della metropolitana, nonché l'estensione della rete tramviaria;

     impegna il Governo

          1) a riconoscere il fabbisogno crescente di mobilità pubblica per il territorio di cui in premessa e la conseguente necessità di approntare soluzioni per la mobilità collettiva e di massa;

          2) ad avviare un'interlocuzione con Roma Capitale per valutare i progetti di prolungamento delle linee A, B, B1, C e la realizzazione della metro D della metropolitana, nonché l'estensione della rete tramviaria, con la relativa realizzazione degli annessi parcheggi di scambio e delle connessioni con le stazioni FS;

          3) a valutare, specialmente per quanto concerne il quadrante Pontina-Ardeatina, le opportune misure volte a far fronte al crescente fabbisogno di mobilità pubblica e, in particolare, a prendere in considerazione il prolungamento della metro B tra la Stazione Laurentina e le aree di nuova edificazione in zona Castel di Leva e Divino Amore, il prolungamento del Filobus Stazione Laurentina - Fonte Laurentina fino a Trigoria - Campus biomedico, nonché a riconsiderare la progettazione della metro D al fine di prolungare la tratta dalla Stazione Agricoltura lungo l'asse della Pontina per favorire il collegamento dei quartieri Spinaceto, Tor de Cenci e Torrino;

          4) ad assicurare che i nuovi interventi infrastrutturali siano progettati in modo da minimizzare l'impatto ambientale, preservando le aree protette;

          5) ad attivarsi affinché vengano monitorate le risorse necessarie in relazione alle priorità definite per l'estensione della rete metropolitana e venga avviato un percorso volto al relativo programma di finanziamento.


G/1689/50/5 (testo 2)

Gelmetti, Ambrogio

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          l'articolo 131 reca disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

          impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,  un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali della Nazione, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.


G/1689/50/5

Gelmetti, Ambrogio

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          l'articolo 131 reca disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse stanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,  un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali della Nazione, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.


G/1689/51/5

Trevisi

Ritirato

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Principato di Monaco, con decreto ministeriale del 17 marzo 2020, ha vietato il rilascio nell'atmosfera di palloni e lanterne volanti per scopi ricreativi, commemorativi o di svago, a tutela dell'ambiente e della fauna selvatica;

          numerose autorità locali e organizzazioni in tutto il mondo hanno adottato misure simili, riconoscendo i gravi pericoli associati a tali pratiche;

     considerato che:

          i palloni, anche se etichettati come "biodegradabili", possono richiedere anni per decomporsi e rappresentano una grave minaccia per la fauna selvatica, in particolare per gli uccelli marini e le tartarughe marine, che possono ingerirne i frammenti o rimanervi intrappolati;

          le lanterne volanti (o "lanterne cinesi"), oltre a costituire un rischio di incendio documentato, possono causare lesioni agli animali e disperdere detriti, inclusi telai di filo o bambù, nell'ambiente quando ricadono a terra;

          il rilascio di tali oggetti contribuisce all'inquinamento da rifiuti e ha un impatto negativo sugli ecosistemi terrestri e marini;

          é opportuno promuovere comportamenti e celebrazioni rispettosi della biodiversità, sensibilizzando la cittadinanza e le associazioni sulle alternative ecologiche disponibili (es. piantumazione di alberi, cerimonie con bolle di sapone, ecc.);

     impegna il Governo:

          a intraprendere le azioni necessarie per adottare un provvedimento che vieti su tutto il territorio nazionale il rilascio nell'atmosfera di palloni e lanterne volanti, per qualsiasi scopo ricreativo, commemorativo o di svago;

          a prevedere adeguate sanzioni amministrative per i trasgressori del divieto, in conformità con la normativa vigente;

          a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole, imprese e organizzatori di eventi per informare sui rischi ambientali di queste pratiche e incentivare l'uso di alternative sostenibili;

          a inserire il divieto e le relative motivazioni nelle condizioni per l'uso di terreni, parchi e strutture comunali, nonché nei bandi e nelle autorizzazioni per manifestazioni pubbliche.


G/1689/52/5 [già em. 64.10 (testo 2)]

Cantù, Murelli, Minasi, Dreosto, Testor

Ritirato

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     premesso che:

          l'idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria cronica e ricorrente che si caratterizza per la comparsa di noduli, ascessi e fistole in aree del corpo particolarmente ricche di ghiandole apocrine, come le ascelle, l'inguine e la zona anogenitale;

          la malattia è spesso associata a dolore, secrezioni, infezioni secondarie e gravi limitazioni nelle attività quotidiane, con ripercussioni significative sulla sfera professionale, sociale e psicologica del paziente;

          si stima che l'incidenza della malattia coinvolga tra l'1% e il 3% della popolazione generale, con una lieve prevalenza nel sesso femminile, particolarmente nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni. Tuttavia, è possibile che tali stime siano inferiori alla reale incidenza, a causa delle difficoltà diagnostiche e della scarsità di dati epidemiologici completi;

          dal punto di vista eziopatogenetico, l'idrosadenite suppurativa è considerata una malattia multifattoriale, la cui eziologia, pur non ancora completamente compresa, appare legata a un'interazione complessa tra fattori genetici predisponenti e fattori ambientali. In particolare, si riscontra una disfunzione del sistema immunitario in individui geneticamente predisposti, con un decorso clinico che può essere modulato da fattori esogeni aggravanti, quali il fumo di sigaretta e l'obesità. L'associazione documentata con patologie come la sindrome metabolica e il diabete mellito di tipo 2 suggerisce la presenza di un'infiammazione cronica sistemica, simile a quanto osservato in altre dermatosi infiammatorie, come la psoriasi. Per questo motivo, l'HS sta acquisendo un crescente riconoscimento come malattia sistemica, in cui le comorbilità non solo riflettono una condivisione di fattori predisponenti, ma anche l'esistenza di meccanismi infiammatori comuni;

          la diagnosi di idrosadenite suppurativa rimane difficile per vari motivi: sottodiagnosi, carente raccolta di dati epidemiologici, variabilità del quadro clinico e, infine, un approccio clinico spesso frammentato, privo di una visione integrata e multidisciplinare. Tale lacuna nella gestione della patologia impedisce una corretta presa in carico delle complicanze e delle comorbilità frequentemente associate all'HS.

          la gestione dell'idrosadenite suppurativa richiede un approccio diagnostico e terapeutico personalizzato, multidisciplinare e continuo, che garantisca un'assistenza omogenea su tutto il territorio nazionale, riducendo le disuguaglianze nell'accesso alle cure e assicurando risposte cliniche coordinate e coerenti. In questa prospettiva, risulta fondamentale una diagnosi precoce da parte del dermatologo, una corretta classificazione della gravità della malattia e la selezione tempestiva del trattamento più appropriato. È altresì essenziale promuovere una cultura sanitaria basata sulla sensibilizzazione, sulla ricerca scientifica e sulla formazione continua degli operatori sanitari;

          particolare rilievo assume anche l'impatto socioeconomico della patologia. Ricerche recenti hanno messo in evidenza che oltre il 60% dei pazienti sperimenta difficoltà nel mantenimento della continuità lavorativa, mentre circa il 40% è costretto a modificare o abbandonare la propria carriera, con evidenti conseguenze a livello psicologico, economico e relazionale.

          nonostante la sua natura cronica e debilitante, l'idrosadenite suppurativa non è attualmente inclusa nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti, come previsto dall'Allegato 8 del DPCM 12 gennaio 2017, né nel Piano Nazionale della Cronicità. Di conseguenza, i pazienti non possono usufruire dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni necessarie al monitoraggio e alla cura della patologia;

          sulla base di tali considerazioni è stato depositato presso il Senato della Repubblica un disegno di legge, AS 1704, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'idrosadenite suppurativa che è volto a riconoscere l'idrosadenite suppurativa come malattia progressiva e invalidante al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da tale patologia.

     impegna il governo:

          a valutare l'opportunità di riconoscere l'idrosadenite suppurativa nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti di cui all'allegato 8 del DPCM 12 gennaio 2017, e nel Piano Nazionale della Cronicità, affinché sia garantito ai cittadini affetti da tale patologia un accesso più equo e omogeneo alle cure, favorendo una gestione multidisciplinare e riducendo i costi indiretti legati a complicanze, ricoveri e perdita di produttività, in linea con le disposizioni contenute nel Disegno di Legge AS 1704 recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'idrosadenite suppurativa.


G/1689/53/5 (testo 2)

Lotito

Accolto

Il Senato,

 in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

 premesso che:

 gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, comunemente denominati AWP (Amusement With Prizes), rappresentano una componente significativa dell'offerta di gioco legale in Italia;

          la raccolta degli apparecchi AWP ha subito una progressiva erosione negli ultimi anni, passando da 24 miliardi di euro nel 2018 a una previsione tendenziale, secondo il Disegno di legge di Bilancio, di 15,4 miliardi nel 2026. Tale contrazione, pur con l'aumento del prelievo erariale nel medesimo periodo dal 19,1 per cento al 24 per cento sulle somme giocate ha comportato nel periodo stesso una significativa perdita di gettito erariale, per quasi 900 milioni di euro;

          in particolare, nell'ultimo biennio 2024-2025 la perdita di raccolta e di gettito erariale superera il 10 per cento rispetto al 2023, consolidando detta erosione ed il depauperamento del valore delle concessioni per la gestione telematica di tali prodotti, oltre che la capacita di equilibrata concorrenza tra di essi e gli altri giochi in concessione, nonche con le numerose proposte illegali;

          la percentuale minima di restituzione in vincite degli apparecchi AWP e stata ridotta ex lege dal 75 per cento inizialmente prescritto all'attuale 65 per cento, risultando così inferiore alla maggior parte degli altri prodotti di gioco legale e determinando lo squilibrio concorrenziale che favorisce innanzitutto la migrazione dei giocatori verso forme di offerta irregolari e illegali, prive di adeguati controlli e garanzie, con conseguente danno per la sicurezza dei cittadini e per l'erario;

          l'attuale limite massimo di vincita pari a 100 euro risulta inoltre ampiamente inferiore rispetto ad altri prodotti di gioco legale;

          si mostra in ogni caso necessario rafforzare le misure di gioco responsabile e prevenzione dei comportamenti compulsivi, in particolare attraverso strumenti che favoriscano la consapevolezza del tempo di gioco da parte degli utenti, nonché assicurare misure efficaci di impedimento all'attivazione degli apparecchi in presenza di minori;

          un ritorno alla percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento e la revisione della vincita massima a 200 euro, generando maggiore intrattenimento per i giocatori, potrebbero originare un recupero della raccolta del mercato legale ed un consolidamento del gettito erariale, riequilibrando l'offerta degli apparecchi AWP rispetto ad altri prodotti di gioco legale ed ampliando conseguentemente la base imponibile dei giochi pubblici;

     l'obbligo di definizione da parte del giocatore di un limite di tempo massimo di utilizzo, con visualizzazione di apposito messaggio al completamento dello stesso, nonche soluzioni digitali innovative che impediscano l'attivazione dell'apparecchio in presenza di minori abiliterebbero adeguatamente le misure di gioco responsabile e di divieto di gioco minorile gia previste dalla normativa vigente,  
 
      impegna il Governo a valutare l'opportunità:

  1. a rivedere, anche mediante la sperimentazione su di un limitato numero di apparecchi collegati alle reti dei concessionari, la base imponibile degli apparecchi da intrattenimento valutando il passaggio dalle somme raccolte alla differenza tra tali somme e quelle erogate in vincite in ciascun periodo contabile, nonché le aliquote di prelievo degli apparecchi stessi, in maniera atta a garantire l'equilibrio di offerta di questi prodotti di gioco in concessione con altri prodotti concorrenti e prioritariamente verso le offerte di gioco illegale;
  2. a prevedere che i prototipi di apparecchi AWP siano certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento e l'erogazione di vincite di valore non superiore a 200 euro;
  3. a garantire che le certificazioni di conformità verifichino altresì che gli apparecchi dispongano di soluzioni tecniche atte ad escludere l'attivazione in presenza di minori e richiedenti ai giocatori di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, con visualizzazione di apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

G/1689/53/5 (già em. 99.0.172)

Lotito

Il Senato,

 in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

 premesso che:

 gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, comunemente denominati AWP (Amusement With Prizes), rappresentano una componente significativa dell'offerta di gioco legale in Italia;

          la raccolta degli apparecchi AWP ha subito una progressiva erosione negli ultimi anni, passando da 24 miliardi di euro nel 2018 a una previsione tendenziale, secondo il Disegno di legge di Bilancio, di 15,4 miliardi nel 2026. Tale contrazione, pur con l'aumento del prelievo erariale nel medesimo periodo dal 19,1 per cento al 24 per cento sulle somme giocate ha comportato nel periodo stesso una significativa perdita di gettito erariale, per quasi 900 milioni di euro;

          in particolare, nell'ultimo biennio 2024-2025 la perdita di raccolta e di gettito erariale superera il 10 per cento rispetto al 2023, consolidando detta erosione ed il depauperamento del valore delle concessioni per la gestione telematica di tali prodotti, oltre che la capacita di equilibrata concorrenza tra di essi e gli altri giochi in concessione, nonche con le numerose proposte illegali;

          la percentuale minima di restituzione in vincite degli apparecchi AWP e stata ridotta ex lege dal 75 per cento inizialmente prescritto all'attuale 65 per cento, risultando così inferiore alla maggior parte degli altri prodotti di gioco legale e determinando lo squilibrio concorrenziale che favorisce innanzitutto la migrazione dei giocatori verso forme di offerta irregolari e illegali, prive di adeguati controlli e garanzie, con conseguente danno per la sicurezza dei cittadini e per l'erario;

          l'attuale limite massimo di vincita pari a 100 euro risulta inoltre ampiamente inferiore rispetto ad altri prodotti di gioco legale;

          si mostra in ogni caso necessario rafforzare le misure di gioco responsabile e prevenzione dei comportamenti compulsivi, in particolare attraverso strumenti che favoriscano la consapevolezza del tempo di gioco da parte degli utenti, nonché assicurare misure efficaci di impedimento all'attivazione degli apparecchi in presenza di minori;

          un ritorno alla percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento e la revisione della vincita massima a 200 euro, generando maggiore intrattenimento per i giocatori, potrebbero originare un recupero della raccolta del mercato legale ed un consolidamento del gettito erariale, riequilibrando l'offerta degli apparecchi AWP rispetto ad altri prodotti di gioco legale ed ampliando conseguentemente la base imponibile dei giochi pubblici;

     l'obbligo di definizione da parte del giocatore di un limite di tempo massimo di utilizzo, con visualizzazione di apposito messaggio al completamento dello stesso, nonche soluzioni digitali innovative che impediscano l'attivazione dell'apparecchio in presenza di minori abiliterebbero adeguatamente le misure di gioco responsabile e di divieto di gioco minorile gia previste dalla normativa vigente;
 
impegna il Governo:

  1. a rivedere, anche mediante la sperimentazione su di un limitato numero di apparecchi collegati alle reti dei concessionari, la base imponibile degli apparecchi da intrattenimento valutando il passaggio dalle somme raccolte alla differenza tra tali somme e quelle erogate in vincite in ciascun periodo contabile, nonché le aliquote di prelievo degli apparecchi stessi, in maniera atta a garantire l'equilibrio di offerta di questi prodotti di gioco in concessione con altri prodotti concorrenti e prioritariamente verso le offerte di gioco illegale;
  2. a prevedere che i prototipi di apparecchi AWP siano certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento e l'erogazione di vincite di valore non superiore a 200 euro;
  3. a garantire che le certificazioni di conformità verifichino altresì che gli apparecchi dispongano di soluzioni tecniche atte ad escludere l'attivazione in presenza di minori e richiedenti ai giocatori di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, con visualizzazione di apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

G/1689/54/5 (testo 2)

Campione, Gelmetti, Gelmini

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che

          i materiali lapidei di scarto, come fanghi e scarti di marmo o pietra, sono considerati rifiuti secondo la legge, a meno che non soddisfino specifici requisiti per essere classificati come sottoprodotti;

          l'articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 stabilisce che è  un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

          a)  la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

          b)  è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

          c)  la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

          d)  l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

          per essere considerati sottoprodotti, quindi, devono essere utilizzati in modo certo e diretto in un processo produttivo o di utilizzo successivo, sia dal produttore che da terzi, senza necessità di trattamenti di smaltimento o recupero;

          tali materiali lapidei di scarto possono essere riutilizzati nel settore dell'industria farmaceutica o cosmetica, nel settore edilizio per la realizzazione di opere o nel settore agricolo realizzando in tal modo il principio di economia circolare;

          il problema sorge quando gli scarti vengono accumulati per lunghi periodi senza essere riutilizzati, configurando così una gestione scorretta e potenzialmente illecita,

     impegna il Governo,

      a ricomprendere nella disciplina oggetto del prossimo regolamento in materia di terre e rocce da scavo i residui di lavorazione di materiali lapidei, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto, nonchè i sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superciali e del reticolo idrografico, ai fini della gestione degli stessi come sottoporodotti nell'ottica della promozione dell'economia circolare.


G/1689/54/5 (già em. 112.0.33)

Campione, Gelmetti, Gelmini

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che

          i materiali lapidei di scarto, come fanghi e scarti di marmo o pietra, sono considerati rifiuti secondo la legge, a meno che non soddisfino specifici requisiti per essere classificati come sottoprodotti;

          l'articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 stabilisce che è  un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

          a)  la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

          b)  è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

          c)  la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

          d)  l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

          per essere considerati sottoprodotti, quindi, devono essere utilizzati in modo certo e diretto in un processo produttivo o di utilizzo successivo, sia dal produttore che da terzi, senza necessità di trattamenti di smaltimento o recupero;

          tali materiali lapidei di scarto possono essere riutilizzati nel settore dell'industria farmaceutica o cosmetica, nel settore edilizio per la realizzazione di opere o nel settore agricolo realizzando in tal modo il principio di economia circolare;

          il problema sorge quando gli scarti vengono accumulati per lunghi periodi senza essere riutilizzati, configurando così una gestione scorretta e potenzialmente illecita;

     impegna il Governo

          ad assimilare alle terre e rocce da scavo i residui e i fanghi provenienti da taglio e dalla lavorazione di materiali lapidei affinché siano parte dell'economia circolare

          a prevedere che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotti le linee guida per la corretta definizione dei residui di lavorazioni di materiali lapidei ed istituisca un tavolo tecnico composto da ISPRA, da un esponente della categoria maggiormente rappresentativa dei produttori e degli utilizzatori dei materiali lapidei a cui non spetta alcun compenso o gettone di presenza e da un rappresentante della conferenza Stato Regioni.


G/1689/55/5 (già em. 134.0.55)

Zedda, Gelmetti

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          le Associazioni combattentistiche e patriottiche senza scopo di lucro svolgono attività di grande rilevanza sociale, promuovendo valori di amor di Patria, spirito di corpo, solidarietà e cameratismo tra i soci, sia in servizio che in congedo, contribuendo all'elevazione culturale, morale e professionale dei propri membri;

          tali associazioni sono dotate di personalità giuridica riconosciuta ex lege e operano sotto l'Alta Vigilanza del Ministro della Difesa, con l'obiettivo di promuovere, oltre alla memoria storica e ai valori civili, anche attività di sostegno e aggiornamento professionale tra i soci;

          il patrimonio immobiliare della Difesa comprende numerosi beni non più utilizzati per fini operativi, che potrebbero essere riutilizzati in modo utile per la collettività e per la valorizzazione del patrimonio stesso;

     impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere alle Associazioni combattentistiche e patriottiche l'utilizzo gratuito o fortemente agevolato di locali demaniali non più impiegati per finalità operative della Difesa al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa, non più in uso ma non ancora dismesso, e a prevedere la concessione in locazione, al canone agevolato del 10%, dei beni immobili di proprietà dello Stato anche alle Associazioni combattentistiche e patriottiche se utilizzano locali del Demanio dello Stato nell'ambito di Enti non militari, non in uso per i fini istituzionali e operativi dei predetti Enti.


G/1689/56/5 (già em. 40.1)

Lotito, Paroli

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'articolo 40 del disegno di legge reca misure in materia di ammortizzatori sociali;

          in particolare, il comma 1 proroga, per l'anno 2026, l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, così assicurando un sostegno economico per gli arresti dell'attività derivanti dal fermo biologico o da altre prescrizioni della normativa di settore e demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministeri della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze la definizione della procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità;

          si rende necessario prevedere l'integrazione del reddito per i pescatori professionali e avvicinare l'entità della misura di sostegno al reddito per i lavoratori della pesca ai livelli delle forme ordinarie di ammortizzatori sociali;

          tale misura appare opportuna in attesa della riforma della CISOA contenuta nel DDL "Valorizzazione della risorsa mare" all'esame del Senato,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori ed i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.


G/1689/57/5 [già em. 59.0.14 (testo 4)]

Lisei, Gelmetti, Zedda, De Priamo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          l'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e la legge 4 novembre 2010, n. 183, stabiliscono disposizioni per il trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di garantire una tutela previdenziale equa e adeguata;

          l'introduzione del sistema pensionistico contributivo ha determinato penalizzazioni per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, in particolare riguardo al calcolo delle pensioni basato sulla quota contributiva;

          il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, svolge un ruolo insostituibile a presidio della legalità e della sicurezza della Nazione;

          all'interno del Comparto, il personale aeronavigante della Polizia di Stato svolge compiti di altissima specializzazione e ad elevato rischio, del tutto assimilabili a quelli svolti dal personale delle Forze Armate;

          la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.505, nata come transitoria nel contesto della trasformazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza viene ritenuta ancora operativa nonostante l'avvenuta ristrutturazione della retribuzione del personale;

          dal 1995, il Comparto Sicurezza e il Comparto Difesa, facenti parte della stessa area negoziale, si sono avviati verso una analoga struttura retributiva;

          ciò che il personale aeronavigante del Comparto Sicurezza condivide con l'analogo personale aeronavigante del Comparto Difesa sono le indennità fondamentali di aeronavigazione e volo, ma diversamente da quest'ultimi, i primi non le percepiscono per intero per effetto del citato articolo 1, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n.505;

          tuttavia, l'evoluzione delle strutture economiche del personale di entrambi i Comparti ha reso anacronistico e dannoso il limite di cumulo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.505 anche alla luce della nuova indennità aggiuntiva pensionabile percepita dal personale del Comparto Difesa;

          permane, quindi, una disparità di trattamento tra il personale aeronavigante della Polizia di Stato e quello del Comparto Difesa, derivante dall'applicazione di una norma ormai obsoleta che limita il cumulo delle indennità, creando una discriminazione ingiustificata;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie per l'abrogazione del limite al cumulo delle indennità previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505, per il personale aeronavigante della Polizia di Stato, al fine di eliminare la disparità di trattamento con il personale del Comparto Difesa e consentire, anche per esso, il cumulo integrale delle indennità di volo e di imbarco con le altre indennità operative.

          a valutare l'opportunità di compensare le penalizzazioni previdenziali derivanti dall'applicazione del sistema pensionistico contributivo per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.


G/1689/58/5 (già em. 96.0.94)

Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689)

     premesso che:

          la manovra di bilancio rappresenta lo strumento centrale per orientare le politiche economiche del Paese, in particolare in una fase di consolidamento della ripresa produttiva e occupazionale;

          il settore agroalimentare in particolare riveste un ruolo strategico per l'economia nazionale e per la sicurezza alimentare. Il sostegno alle imprese in questo settore è fondamentale per rafforzare la competitività del sistema produttivo, promuovere l'innovazione e garantire la tenuta sociale dei territori;

          tra gli obiettivi strategici della manovra rientrano il sostegno agli acquisti delle famiglie, l'efficienza della spesa pubblica e il rafforzamento delle reti di solidarietà territoriale;

          in tale quadro, sarebbe auspicabile l'introduzione di una leva fiscale a favore delle imprese della produzione e distribuzione di prodotti alimentari che incentivi la cessione degli stessi, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta in relazione al valore dei beni ceduti, in coerenza con i principi di economia circolare, responsabilità sociale d'impresa e contrasto alla povertà alimentare;

          simili misure, oltre a incentivare comportamenti solidali e sostenibili, consentono alle imprese di ridurre i costi legati allo smaltimento delle eccedenze e di rafforzare il proprio ruolo nella rete di welfare territoriale:-

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di promuovere interventi, anche in collaborazione con le associazioni del terzo settore, le organizzazioni caritative e le rappresentanze del comparto agroalimentare, che facilitino, attraverso la leva dell'incentivo fiscale, la cessione gratuita dei beni o delle eccedenze alimentari da parte degli operatori alimentari ai donatari.


G/1689/59/5 (già em. 45.0.100)

Spinelli, Gelmetti

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          sussistono diverse differenze di trattamento fiscale nel lavoro frontaliero Italia-San Marino, in particolare con riferimento alla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, sulla base di quanto vige con la Svizzera,

     impegna il Governo,

          a valutare l'opportunità di applicare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5% sulle somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.


G/1689/60/5 (testo 2)

Murelli, Minasi, Cantù, Dreosto, Testor

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 64 stanzia una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al potenziamento delle misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica;

          la fibrosi polmonare è una patologia polmonare cronica e progressiva, che, se non diagnosticata tempestivamente, può comportare gravi limitazioni nella qualità della vita e richiedere interventi terapeutici complessi e costosi;

          la diagnosi precoce della fibrosi polmonare è fondamentale per migliorare la prognosi dei pazienti, consentendo l'adozione di trattamenti più efficaci e ritardando l'insorgenza di complicanze invalidanti;

          le politiche di screening rappresentano una delle modalità più efficaci di prevenzione e di gestione tempestiva di malattie respiratorie croniche come la fibrosi polmonare, in particolare per i soggetti a rischio, quali coloro che presentano esposizioni ambientali nocive o fattori predisponenti genetici e comportamentali;

          è di fondamentale importanza, quindi, attivare a livello nazionale programmi di screening mirati, che permettano di intercettare la patologia nelle sue fasi iniziali e migliorare l'accesso alle migliori terapie disponibili;

          le risorse finanziarie adeguate sono essenziali per l'attuazione di tali programmi e per l'informazione e la formazione degli operatori sanitari, così da garantire una diffusione capillare e l'efficacia delle attività proposte.

     Considerato che:

          l'attuazione di un programma di screening nazionale contribuirà a ridurre il carico sanitario e sociale della fibrosi polmonare, attraverso un intervento precoce che permetterà di ottimizzare l'uso delle risorse sanitarie e ridurre i costi per il Servizio Sanitario Nazionale a lungo termine;

          la diagnosi tempestiva, unita alla prevenzione e alla gestione adeguata della malattia, potrà migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e ridurre il rischio di invalidità e decessi prematuri,

         impegna il Governo:

         a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di sviluppare, entro l'anno 2026, un programma nazionale di screening e prevenzione della fibrosi polmonare, con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni di euro per il finanziamento delle attività di screening, delle campagne informative, della formazione del personale sanitario e dell'implementazione di tecnologie diagnostiche avanzate, nonché per la creazione di una rete di monitoraggio e supporto a livello nazionale e regionale, al fine di garantire un accesso equo e tempestivo alla diagnosi precoce per tutti i cittadini.


G/1689/60/5 (già em. 64.20)

Murelli, Minasi, Cantù, Dreosto, Testor

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 64 stanzia una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al potenziamento delle misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica;

          la fibrosi polmonare è una patologia polmonare cronica e progressiva, che, se non diagnosticata tempestivamente, può comportare gravi limitazioni nella qualità della vita e richiedere interventi terapeutici complessi e costosi;

          la diagnosi precoce della fibrosi polmonare è fondamentale per migliorare la prognosi dei pazienti, consentendo l'adozione di trattamenti più efficaci e ritardando l'insorgenza di complicanze invalidanti;

          le politiche di screening rappresentano una delle modalità più efficaci di prevenzione e di gestione tempestiva di malattie respiratorie croniche come la fibrosi polmonare, in particolare per i soggetti a rischio, quali coloro che presentano esposizioni ambientali nocive o fattori predisponenti genetici e comportamentali;

          è di fondamentale importanza, quindi, attivare a livello nazionale programmi di screening mirati, che permettano di intercettare la patologia nelle sue fasi iniziali e migliorare l'accesso alle migliori terapie disponibili;

          le risorse finanziarie adeguate sono essenziali per l'attuazione di tali programmi e per l'informazione e la formazione degli operatori sanitari, così da garantire una diffusione capillare e l'efficacia delle attività proposte.

     Considerato che:

          l'attuazione di un programma di screening nazionale contribuirà a ridurre il carico sanitario e sociale della fibrosi polmonare, attraverso un intervento precoce che permetterà di ottimizzare l'uso delle risorse sanitarie e ridurre i costi per il Servizio Sanitario Nazionale a lungo termine;

          la diagnosi tempestiva, unita alla prevenzione e alla gestione adeguata della malattia, potrà migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e ridurre il rischio di invalidità e decessi prematuri.

     Impegna il Governo:

          A sviluppare, entro l'anno 2026, un programma nazionale di screening e prevenzione della fibrosi polmonare, con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni di euro per il finanziamento delle attività di screening, delle campagne informative, della formazione del personale sanitario e dell'implementazione di tecnologie diagnostiche avanzate, nonché per la creazione di una rete di monitoraggio e supporto a livello nazionale e regionale, al fine di garantire un accesso equo e tempestivo alla diagnosi precoce per tutti i cittadini.


G/1689/61/5 (testo 2)

Cantalamessa, Germanà, Testor, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689,
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'ENAC, quale Autorità dell'aviazione civile, riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del trasporto aereo, in particolare in materia di sicurezza e controllo del trasporto aereo, nonché di tutela dei diritti del passeggero;

          la dotazione organica attuale dell'ENAC  non prevede posizioni di uffici di livello dirigenziale generale;

          l'ENAC è una delle poche Pubbliche Amministrazioni, pur rientrando nelle Funzioni Centrali e nel CCNL relativo al personale dirigente, a non contemplare al suo interno la previsione dei dirigenti di prima fascia e dirigenti di seconda fascia, ciò nonostante le disposizioni contrattuali dell'ENAC costituiscano il riferimento normativo a base di altre amministrazioni quali l'ANSFISA e l'ANSV che invece prevedono la dirigenza generale,

         impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire, nel primo provvedimento utile, sei posizioni di uffici di livello dirigenziale generale al fine di rendere coerente l'organizzazione dell'Ente alla normativa in ambito dirigenziale di cui al decreto legislativo n.165/2001 e s.m., nonché alle disposizioni contrattuali.


G/1689/61/5 (già em. 60.54)

Cantalamessa, Germanà, Testor, Dreosto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689,
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'ENAC, quale Autorità dell'aviazione civile, riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del trasporto aereo, in particolare in materia di sicurezza e controllo del trasporto aereo, nonché di tutela dei diritti del passeggero;

          la dotazione organica attuale dell'ENAC  non prevede posizioni di uffici di livello dirigenziale generale;

          l'ENAC è una delle poche Pubbliche Amministrazioni, pur rientrando nelle Funzioni Centrali e nel CCNL relativo al personale dirigente, a non contemplare al suo interno la previsione dei dirigenti di prima fascia e dirigenti di seconda fascia, ciò nonostante le disposizioni contrattuali dell'ENAC costituiscano il riferimento normativo a base di altre amministrazioni quali l'ANSFISA e l'ANSV che invece prevedono la dirigenza generale.

     Impegna il Governo:

          a istituire, nel primo provvedimento utile, sei posizioni di uffici di livello dirigenziale generale al fine di rendere coerente l'organizzazione dell'Ente alla normativa in ambito dirigenziale di cui al decreto legislativo n.165/2001 e s.m., nonché alle disposizioni contrattuali.


G/1689/62/5 (già em. 99.0.1)

Minasi, Testor, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689,
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          la Società ANAS S.p.A. è stata istituita per svolgere sul territorio nazionale i compiti relativi alla costruzione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle strade statali, per adempiere ai quali è stata finanziata con contributi pubblici;

          l'abbandono del meccanismo di finanziamento a contributo è avvenuto con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 870) che - con l'intento di attribuire una maggiore autonomia finanziaria ad Anas, con meccanismi remunerativi certi e una logica industriale più simile a quella di un operatore economico privato - ha introdotto il finanziamento a corrispettivo, con l'obiettivo di sostituire il contributo pubblico con una remunerazione annuale legata a un piano pluriennale di opere e servizi;

          il modello di finanziamento a corrispettivo ha costituito una delle basi per l'ingresso di Anas in FS, in concreto avvenuto nel 2018 in attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

          tale modello, tuttavia, non ha mai trovato attuazione: la sua entrata in vigore è stata dapprima posticipata al nuovo Contratto di Programma 2021-2025 (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, art. 13 comma 5); successivamente, il ritorno al finanziamento a contributo è stato formalizzato con il decreto-legge 10 settembre n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che all'articolo 2, comma 2-duodecies prevede che il Contratto di programma «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale»;

          il Contratto di Programma 2021-2025 (approvato dal CIPESS con delibera n. 6/2024 e divenuto efficace a seguito dell'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2024) e il successivo Aggiornamento 2025 (approvato dal CIPESS con delibera n. 27/2025) recepiscono il sopra descritto meccanismo di finanziamento a contributo;

          il ritorno al finanziamento a contributo ha rafforzato la natura pubblicistica di Anas, riconoscendole il ruolo di gestore di un monopolio legale sulle strade statali e, quindi, il suo ruolo di concessionaria ex lege dei compiti di costruzione, gestione, esercizio, miglioramento e adeguamento della rete viaria statale;

          questo status è stato confermato anche dalla Commissione Europea, che ha escluso la configurabilità di aiuti di Stato nella previsione di un adeguamento della durata della concessione per le strade non a pedaggio (note del 5 ottobre 2022 e del 14 aprile 2025), in linea con quanto già affermato nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01, parr. 207-211), che esclude dall'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato gli interventi pubblici relativi alla costruzione e manutenzione di infrastrutture generali non a pedaggio.

     Impegna il Governo:

          a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 99.0.1.


G/1689/63/5 (testo 2)

Tubetti, Gelmetti

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          al fine di assicurare la continuità, la qualità e la specializzazione della didattica, nonché la valorizzazione professionale del personale docente impegnato nelle sezioni carcerarie,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire, presso il Ministero dell'istruzione, il Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, al fine di garantire il diritto all'istruzione dei detenuti negli istituti penitenziari.


G/1689/63/5 (già em. 105.0.41)

Tubetti, Gelmetti

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          al fine di assicurare la continuità, la qualità e la specializzazione della didattica, nonché la valorizzazione professionale del personale docente impegnato nelle sezioni carcerarie;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'istruzione, il Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, al fine di garantire il diritto all'istruzione dei detenuti negli istituti penitenziari.


G/1689/64/5 (testo 2)

Mennuni

Accolto

Il Senato

 premesso che:

 gli ultimi aggiornamenti Istat mostrano l'allarmante andamento dei dati demografici con un crollo delle nascite dai 576mila nati nel 2008 ai circa 370mila del 2024, dati in ulteriore calo nel 2025. Nel 2024 continuano a diminuire sia i primi figli sia i figli di ordine successivo al primo, le coppie con figli sono appena il 28 per cento, le donne in età fertile sono quasi due milioni e mezzo di meno rispetto a vent'anni fa. Gli over ottanta sono più numerosi dei bambini di età inferiore ai dieci anni;

     considerato che:

          fin dall'inizio del mandato le iniziative adottate dal Governo per sostenere la famiglia e la natalità si sono concentrate principalmente sul sostegno economico dei nuclei familiari, specie meno abbienti e con figli minori, e sul potenziamento delle misure a sostegno della genitorialità attraverso il rafforzamento della conciliazione vita-lavoro e l'incremento delle agevolazioni per le famiglie;

     ritenuto che:

          è necessario infondere sempre maggiore forza al progetto di natalità che poggi su solidi punti economici, sociali, biologici, culturali, educativi;

          ciò che rende "una Nazione veramente sovrana e spiritualmente forte" (Papa Giovanni Paolo II) è la famiglia, elemento fondante della società. Per questo è necessario affermare nuovamente il ruolo centrale, educativo e sociale che essa continua a ricoprire. Sostenere la natalità significa dare la possibilità alle giovani coppie di costruire il proprio progetto familiare, significa dare speranza all'Italia investendo sul futuro;

          le scelte economiche che vengono compiute è importante si inseriscano in una visione culturale che deve rimanere cuore e fulcro dell'azione del Governo;

          è importante agevolare chi con un progetto familiare contribuisce al futuro di una collettività, tuttavia, il passaggio da migliori condizioni economiche al desiderio di formare una famiglia non è scontato e la questione economica non può essere adottata come unico paradigma di un fenomeno tanto complesso. Si coglie sempre più spesso un arretramento della genitorialità nell'ambito dei valori che suggerisce l'attivazione di campagne culturali, comunicative di influenza e di orientamento su cui media e gruppi sociali possono svolgere un ruolo cruciale,

     impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di avviare una campagna culturale, comunicativa e di sensibilizzazione, volta a creare un clima di accoglienza della natalità mirata ai giovani e di consapevolezza sulla fertilità e l'età biologica, promuovendo la famiglia come luogo di accoglienza, assistenza ed educazione dei figli.


G/1689/64/5 (già em. 46.0.6)

Mennuni

Il Senato

 premesso che:

 gli ultimi aggiornamenti Istat mostrano l'allarmante andamento dei dati demografici con un crollo delle nascite dai 576mila nati nel 2008 ai circa 370mila del 2024, dati in ulteriore calo nel 2025. Nel 2024 continuano a diminuire sia i primi figli sia i figli di ordine successivo al primo, le coppie con figli sono appena il 28 per cento, le donne in età fertile sono quasi due milioni e mezzo di meno rispetto a vent'anni fa. Gli over ottanta sono più numerosi dei bambini di età inferiore ai dieci anni;

     considerato che:

          fin dall'inizio del mandato le iniziative adottate dal Governo per sostenere la famiglia e la natalità si sono concentrate principalmente sul sostegno economico dei nuclei familiari, specie meno abbienti e con figli minori, e sul potenziamento delle misure a sostegno della genitorialità attraverso il rafforzamento della conciliazione vita-lavoro e l'incremento delle agevolazioni per le famiglie;

     ritenuto che:

          è necessario infondere sempre maggiore forza al progetto di natalità che poggi su solidi punti economici, sociali, biologici, culturali, educativi;

          ciò che rende "una Nazione veramente sovrana e spiritualmente forte" (Papa Giovanni Paolo II) è la famiglia, elemento fondante della società. Per questo è necessario affermare nuovamente il ruolo centrale, educativo e sociale che essa continua a ricoprire. Sostenere la natalità significa dare la possibilità alle giovani coppie di costruire il proprio progetto familiare, significa dare speranza all'Italia investendo sul futuro;

          le scelte economiche che vengono compiute è importante si inseriscano in una visione culturale che deve rimanere cuore e fulcro dell'azione del Governo;

          è importante agevolare chi con un progetto familiare contribuisce al futuro di una collettività, tuttavia, il passaggio da migliori condizioni economiche al desiderio di formare una famiglia non è scontato e la questione economica non può essere adottata come unico paradigma di un fenomeno tanto complesso. Si coglie sempre più spesso un arretramento della genitorialità nell'ambito dei valori che suggerisce l'attivazione di campagne culturali, comunicative di influenza e di orientamento su cui media e gruppi sociali possono svolgere un ruolo cruciale;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di avviare una campagna culturale, comunicativa e di sensibilizzazione, volta a creare un clima di accoglienza della natalità mirata ai giovani e di consapevolezza sulla fertilità e l'età biologica, promuovendo la famiglia come luogo di accoglienza, assistenza ed educazione dei figli;


G/1689/65/5 (già em. 94.32)

Ambrogio, Mennuni

Accolto

Il Senato

     premesso che:

          il Governo ha indicato più volte come criterio guida della transizione energetica il principio di neutralità tecnologica, escludendo approcci che limitino o discriminino tecnologie in assenza di basi scientifiche; tale linea è stata espressa in modo chiaro dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin il 18 settembre a Bruxelles, affermando: "Senza un sistema europeo coerente e senza protezioni efficaci, la transizione rischia di alimentare disuguaglianze e divisioni, anziché rafforzare l'Unione. Per questo abbiamo posto con forza il principio di neutralità tecnologica. Non accetteremo esclusioni non basate sulla scienza", principio richiamato anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni rese al Senato il 22 ottobre 2025 in vista del Consiglio europeo del 23-24 ottobre;

          la tecnologia di stoccaggio termico da carica elettrica rispetta pienamente il principio di neutralità tecnologica, in quanto permette una modulazione del consumo di energia elettrica dalle ore di picco a quelle di disponibilità, permettendo di utilizzare appieno e più efficacemente le energie rinnovabili, evitandone il curtailment, indipendentemente da quale sia il tipo di energia accumulata ed il vettore energetico allo stesso modo di quanto ottenuto dalle batterie elettrochimiche;

          a livello europeo si registra un orientamento coerente con tale impostazione. L'ultimo esempio è presente nei termini e condizioni finali della prima asta europea sulla decarbonizzazione industriale pubblicate il 10 Ottobre 2025 (iniziativa HEAT Auction IF25 che si aprirà il 3 Dicembre 2025), che include esplicitamente lo stoccaggio termico tra le tecnologie finanziabili a supporto della decarbonizzazione industriale, riconoscendone la complementarità rispetto ai sistemi elettrici, di demand/response e di flessibilità, quindi applicando pienamente il principio di neutralità tecnologica.

          sul piano interno, la legge 24 aprile 2025, n. 60 ha già ampliato la definizione normativa dei sistemi di accumulo energetico, includendo, oltre allo stoccaggio elettrochimico, anche gli accumulatori elettrici termomeccanici, aprendo così all'utilizzo del calore come vettore energetico integrato e funzionale alla flessibilità e programmabilità del sistema;

          permane tuttavia una criticità applicativa, poiché nell'Avviso pubblico MASE del 30 ottobre 2025 per la selezione di progetti di autoproduzione da FER, l'articolo 6 limita l'ammissibilità ai soli sistemi di stoccaggio elettrochimico, escludendo tecnologie termiche e termomeccaniche già riconosciute dall'ordinamento e coerenti con l'indirizzo politico nazionale e con il quadro europeo;

     impegna il Governo

          a valutare, per quanto previsto dall'articolo 94 della legge di bilancio e nelle successive fasi di attuazione della disciplina vigente, l'opportunità di adottare un'interpretazione estensiva e coerente del concetto di "impianti per lo stoccaggio", tale da comprendere sia lo stoccaggio elettrico che quello termico, anche nella redazione dei provvedimenti attuativi e degli avvisi pubblici futuri.


G/1689/66/5 (già em. 122.0.80)

Gelmetti

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          la Bassa Veronese è un'area che comprende circa 30 Comuni, caratterizzata da una crescente domanda di sicurezza, sia in termini di presidio del territorio sia di capacità di intervento da parte delle Forze dell'Ordine 

          il Comune di Legnago rappresenta il baricentro logistico, infrastrutturale e demografico dell'intera area, risultando la sede più idonea per ospitare un nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza al servizio dell'intero comprensorio;

          la realizzazione del Commissariato costituisce un investimento strategico per migliorare la tutela dell'ordine pubblico, contrastare fenomeni criminali in espansione e garantire maggiore presenza dello Stato sul territorio;

          il Comune di Legnago ha manifestato disponibilità e interesse a procedere rapidamente con la progettazione dell'opera, individuando già l'area;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di destinare, nell'ambito delle risorse disponibili presso il Ministero dell'Interno, nell'anno 2027 le risorse necessarie, pari a 6 milioni, finalizzate alla realizzazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza, presidio che servirebbe un'area vasta di 30 Comuni della provincia di Verona, rappresentando un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza nella Bassa Veronese e consolidare la presenza dello Stato sul territorio.


G/1689/67/5 [già em. 45.0.10 (testo 2)]

Mancini, Leonardi, Russo

Accolto

Il Senato

     in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

     per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare è utile introdurre una copertura assicurativa anche per la perdita di autosufficienza dovuto all'invecchiamento,

     impegna il Governo

     a valutare l'opportunità di prevedere forme di copertura assicurativa complementare che intervengono in caso di perdita dell'autosufficienza a seguito di infortunio, malattia o deterioramento psico-fisico dovuto all'invecchiamento, anche per il tramite di convenzioni assicurative, erogate sotto forma di rendita, dalle imprese assicurative, assicurando che i fondi pensione siano autorizzati dalla COVIP per l'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.


G/1689/68/5 (già em. 113.0.27)

Sisler, Gelmetti, Lisei

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          per società aeroportuali si intendono le società di gestione aeroportuale, di cui alla Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere alle società aeroportuali di ridurre il loro debito tributario attraverso un pagamento agevolato per le annualità dal 2007 al 2025, con la destinazione delle risorse recuperate principalmente a beneficio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


G/1689/69/5 (testo 2)

Barcaiuolo, Zedda, De Priamo, Mennuni

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          l'articolo 80 dispone l'aumento dei tetti di spesa sui dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dal 4,4 al 4,6 per cento a decorrere dal 2026;

          risulta necessario rendere l'adeguamento dei tetti progressivo e strutturale nel corso del triennio di programmazione al fine di poter assicurare che le spese sui dispositivi medici tendano, nel medio periodo, al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          in tal modo inoltre, si consentirebbe alle aziende che operano nella filiera dei dispositivi medici di avere un quadro normativo certo di medio periodo che possa supportare piani di investimenti pluriennali,

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare di 0,2 punti percentuali, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il tetto nazionale per la spesa per i dispositivi medici nonché di istituire un Tavolo permanente sul payback sui dispositivi.


G/1689/69/5 [già em. 80.7 (testo 2)]

Barcaiuolo, Zedda, De Priamo, Mennuni

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          l'articolo 80 dispone l'aumento dei tetti di spesa sui dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dal 4,4 al 4,6 per cento a decorrere dal 2026;

          risulta necessario rendere l'adeguamento dei tetti progressivo e strutturale nel corso del triennio di programmazione al fine di poter assicurare che le spese sui dispositivi medici tendano, nel medio periodo, al soddisfacimento del fabbisogno reale;

          in tal modo inoltre, si consentirebbe alle aziende che operano nella filiera dei dispositivi medici di avere un quadro normativo certo di medio periodo che possa supportare piani di investimenti pluriennali,

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare di 0,2 punti percentuali, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il tetto nazionale per la spesa per i dispositivi medici nonché di istituire un Tavolo permanente sul payback sui dispositivi.


G/1689/70/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 122.0.3.


G/1689/70/5 (già em. 122.0.3)

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 122.0.3


G/1689/71/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 109.0.2 (testo 2).


G/1689/71/5 [già em. 109.0.2 (testo 2)]

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 109.0.2 (testo 2)


G/1689/72/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", 

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 62.0.46.


G/1689/72/5 (già em. 62.0.46)

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 62.0.46


G/1689/73/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.38.


G/1689/73/5 (già em. 99.38)

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.38


G/1689/74/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.41.


G/1689/74/5 (già em. 36.0.41)

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.41


G/1689/75/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.0.2 (testo 2).


G/1689/75/5 [già em. 39.0.2 (testo 2)]

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.0.2 (testo 2)


G/1689/76/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.42.


G/1689/76/5 (già em. 36.0.42)

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.42


G/1689/77/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 7.11.


G/1689/77/5 (già em. 7.11)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 7.11


G/1689/78/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 35.10.


G/1689/78/5 (già em. 35.10)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 35.10


G/1689/79/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.0.5.


G/1689/79/5 (già em. 56.0.5)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 56.0.5


G/1689/80/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 58.16.


G/1689/80/5 (già em. 58.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 58.16


G/1689/81/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.17.


G/1689/81/5 (già em. 63.17)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.17


G/1689/82/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.54.


G/1689/82/5 (già em. 63.54)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.54


G/1689/83/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.58.


G/1689/83/5 (già em. 63.58)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.58


G/1689/84/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.0.11.


G/1689/84/5 (già em. 63.0.11)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.0.11


G/1689/85/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.0.12.


G/1689/85/5 (già em. 63.0.12)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.0.12


G/1689/86/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.0.16.


G/1689/86/5 (già em. 63.0.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 63.0.16


G/1689/87/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.27.


G/1689/87/5 (già em. 64.27)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.27


G/1689/88/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.0.4.


G/1689/88/5 (già em. 64.0.4)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.0.4


G/1689/89/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.0.8.


G/1689/89/5 (già em. 64.0.8)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.0.8


G/1689/90/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.0.51.


G/1689/90/5 (già em. 64.0.51)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 64.0.51


G/1689/91/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 65.0.1.


G/1689/91/5 (già em. 65.0.1)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 65.0.1


G/1689/92/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 65.0.5.


G/1689/92/5 (già em. 65.0.5)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 65.0.5


G/1689/93/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 66.0.16.


G/1689/93/5 (già em. 66.0.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 66.0.16


G/1689/94/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.14.


G/1689/94/5 (già em. 67.14)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.14


G/1689/95/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.21.


G/1689/95/5 (già em. 67.21)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.21


G/1689/96/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.0.2.


G/1689/96/5 (già em. 67.0.2)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.0.2


G/1689/97/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.0.4.


G/1689/97/5 (già em. 67.0.4)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 67.0.4


G/1689/98/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 68.0.3.


G/1689/98/5 (già em. 68.0.3)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 68.0.3


G/1689/99/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 68.0.4.


G/1689/99/5 (già em. 68.0.4)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 68.0.4


G/1689/100/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 69.4.


G/1689/100/5 (già em. 69.4)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 69.4


G/1689/101/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 69.16.


G/1689/101/5 (già em. 69.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 69.16


G/1689/102/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 70.5.


G/1689/102/5 (già em. 70.5)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 70.5


G/1689/103/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 70.0.16.


G/1689/103/5 (già em. 70.0.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 70.0.16


G/1689/104/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 78.10.


G/1689/104/5 (già em. 78.10)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 78.10


G/1689/105/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 78.16.


G/1689/105/5 (già em. 78.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 78.16


G/1689/106/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 78.0.8.


G/1689/106/5 (già em. 78.0.8)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 78.0.8


G/1689/107/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 80.3.


G/1689/107/5 (già em. 80.3)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 80.3


G/1689/108/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 80.6.


G/1689/108/5 (già em. 80.6)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 80.6


G/1689/109/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 90.0.15.


G/1689/109/5 (già em. 90.0.15)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 90.0.15


G/1689/110/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 96.16.


G/1689/110/5 (già em. 96.16)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 96.16


G/1689/111/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 98.43.


G/1689/111/5 (già em. 98.43)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 98.43


G/1689/112/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.95.


G/1689/112/5 (già em. 99.95)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.95


G/1689/113/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.96.


G/1689/113/5 (già em. 99.96)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.96


G/1689/114/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.0.4.


G/1689/114/5 (già em. 99.0.4)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.0.4


G/1689/115/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.0.22.


G/1689/115/5 (già em. 99.0.22)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 99.0.22


G/1689/116/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 107.10.


G/1689/116/5 (già em. 107.10)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 107.10


G/1689/117/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 107.12.


G/1689/117/5 (già em. 107.12)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 107.12


G/1689/118/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 107.0.101.


G/1689/118/5 (già em. 107.0.101)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 107.0.101


G/1689/119/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 120.44.


G/1689/119/5 (già em. 120.44)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 120.44


G/1689/120/5 (testo 2)

Lorenzin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 122.5.


G/1689/120/5 (già em. 122.5)

Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 122.5


G/1689/121/5 (testo 2)

Nicita

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 109.0.3.


G/1689/121/5 (già em. 109.0.3)

Nicita

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 109.0.3


G/1689/122/5 [già em. 42.0.12 (testo 4)]

Mancini, Leonardi, Russo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          l'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dispone il diritto al trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, con una riduzione di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

          a)  assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

          b)  hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

          "opzione donna" rappresenta un presidio di equità sociale necessario per evitare ulteriori penalizzazioni delle carriere femminili, spesso discontinue e gravate da impegni di cura;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prorogare al 2026 la possibilità di pensionamento anticipato tramite "opzione donna" ampliando le condizioni di accesso anche per le donne che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante.


G/1689/123/5 [già em. 122.0.77 (testo 2)]

Gelmetti

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          i settori e le filiere produttive di primaria e strategica importanza in ambito enologico conferiscono un significativo contributo all'economia nazionale;

          l'istituzione di programmi di ricerca, educativi, di sviluppo sostenibile del settore vitivinicolo finalizzati alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e enologico italiano potrebbe essere funzionale al miglioramento della produzione e commercializzazione dei vini;

          risulta necessario promuovere la competitività delle imprese vitivinicole italiane sul mercato nazionale e internazionale, sostenere la conservazione delle tradizioni vitivinicole italiane e favorire l'innovazione per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli, incrementando contestualmente l'occupazione e lo sviluppo delle aree rurali dove sono presenti imprese che si prestano allo sviluppo di questo comparto economico;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di istituire, presso il Comune di Verona, il "Museo nazionale del vino, dell'attività e delle tradizioni vitivinicole" al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e enologico italiano attraverso programmi di ricerca e di sviluppo sostenibile del settore vitivinicolo, funzionali al miglioramento della produzione e commercializzazione dei vini, nonché al fine di promuovere la competitività delle imprese vitivinicole italiane sul mercato nazionale e internazionale.


G/1689/124/5 (già em. 45.0.38)

Russo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          al fine di stabilizzare i lavoratori che svolgono attività socialmente utili di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere che le assunzioni dei lavoratori di cui in premessa, il cui costo sia integralmente coperto con risorse etero finanziate, possano essere effettuate anche nelle more dell'approvazione del bilancio.


G/1689/125/5 (già em. 60.1)

Russo, Pogliese, Sallemi

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

     premesso che

          la rapida stabilizzazione del personale dei Comuni che soddisfano determinati requisiti di efficienza finanziaria consente di colmare in tempi brevi i vuoti di organico, accelerando il processo di potenziamento della capacità amministrativa,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere che le amministrazioni di cui in premessa, che registrano una percentuale di rapporto spesa del personale/entrate correnti inferiori al venti per cento, possono ridurre il requisito del periodo di servizio richiesto per la stabilizzazione del personale da trentasei mesi di servizio a diciotto mesi e che le relative stabilizzazioni sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 160.


G/1689/126/5 (testo 2)

Sensi, Valente, D'Elia, Camusso, Rossomando, Damante, Patuanelli, Pirro

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di  dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.


G/1689/126/5 [già em. 55.0.47 (testo 2)]

Sensi, Valente, D'Elia, Camusso, Rossomando

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.


G/1689/127/5 (testo 2)

Sensi, Zambito, Lorenzin, Damante, Patuanelli, Pirro

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

          impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.


G/1689/127/5 (già em. 65.11)

Sensi, Zambito, Lorenzin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

          impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.


G/1689/128/5 (testo 2)

Nicita, Meloni

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.


G/1689/128/5 (già em. 95.0.41)

Nicita, Meloni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.


G/1689/129/5 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Accolto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689);

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di aumentare, nel primo provvedimento utile, le risorse economiche e finanziarie del Fondo sanitario nazionale affinché il rapporto tra il prodotto interno lordo e la spesa sanitaria sia in linea con la media europea.


G/1689/129/5

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689);

     impegna il Governo:

          ad aumentare, nel primo provvedimento utile, le risorse economiche e finanziarie del Fondo sanitario nazionale affinché il rapporto tra il prodotto interno lordo e la spesa sanitaria sia in linea con la media europea;


G/1689/130/5 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Accolto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689);

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di rifinanziare, nel primo provvedimento utile, il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli utili nonché le coperture finanziarie di cui all'articolo 15 della legge 15 maggio 2025, n. 76 finalizzate anch'esse a dare concreta attuazione alla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. 


G/1689/130/5

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689);

     impegna il Governo:

          a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli utili nonché le coperture finanziarie di cui all'articolo 15 della legge 15 maggio 2025, n. 76 finalizzate anch'esse a dare concreta attuazione alla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. 


G/1689/131/5 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Accolto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     impegna il Governo,

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ripristinare, nel primo provvedimento utile, la possibilità di richiedere la pensione anticipata per lavoratrici dipendenti o autonome cosiddetta "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


G/1689/131/5

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     impegna il Governo,

          a ripristinare, nel primo provvedimento utile, la possibilità di richiedere la pensione anticipata per lavoratrici dipendenti o autonome cosiddetta "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


G/1689/132/5 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Accolto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di sopprimere, nel primo provvedimento utile, il meccanismo dell'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico legato all'aumento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica.


G/1689/132/5

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     impegna il Governo:

          a sopprimere, nel primo provvedimento utile, il meccanismo dell'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico legato all'aumento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica.


G/1689/133/5 (testo 2)

Scalfarotto, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini

Accolto

 Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare, nel primo provvedimento utile, di 20 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 le risorse di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nella voce relativa al "Contributo per il Comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5.


G/1689/133/5

Scalfarotto, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini

 Il Senato,

     premesso che;

          in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     impegna il Governo:

          ad incrementare, nel primo provvedimento utile, di 20 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 le risorse di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nella voce relativa al "Contributo per il Comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5.


G/1689/134/5 (testo 2)

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Accolto

Il Senato,

     premesso che;

     in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     tra le misure economiche di rendicontazione degli stati di previsioni del Ministeri, il Governo ha deciso di tagliare sensibilmente il Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento dell'aria della pianura padana, come si osserva nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (missione 8404),

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ripristinare, nel primo provvedimento utile, le risorse per il Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento dell'aria della pianura padana, ridotte a seguito della decisione del Governo con il disegno di legge in esame.


G/1689/134/5

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Il Senato,

     premesso che;

     in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689),

     tra le misure economiche di rendicontazione degli stati di previsioni del Ministeri, il Governo ha deciso di tagliare sensibilmente il Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento dell'aria della pianura padana, come si osserva nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (missione 8404),

     impegna il Governo:

          a ripristinare, nel primo provvedimento utile, le risorse per il Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento dell'aria della pianura padana, ridotte a seguito della decisione del Governo con il disegno di legge in esame.


G/1689/135/5 (testo 2)

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto, Bergesio, Durnwalder, Centinaio

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (AS1689)

          il settore agricolo rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, nonché un presidio fondamentale per la tutela del territorio, della biodiversità e della sicurezza alimentare;

          il ricambio generazionale in agricoltura è un obiettivo strategico da perseguire per poter garantire la continuità e l'innovazione del comparto. Oggi, tuttavia, i giovani che intendono avviare un'attività agricola si trovano ad affrontare ostacoli di natura economica, burocratica e strutturale, il più delle volte insostenibili;

          è necessario promuovere iniziative che incentivino l'accesso dei giovani alla terra, al credito, alla formazione e all'innovazione tecnologica, anche attraverso la leva dell'esonero contributivo. Tale intervento, già sperimentato in passato, è stato efficace nel favorire l'avvio di nuove imprese agricole da parte di giovani under 40,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di rafforzare le misure di incentivo al ricambio generazionale in agricoltura, sostenendo i giovani agricoltori e gli imprenditori agricoli, anche attraverso la leva dell'esonero contributivo, negli investimenti iniziali necessari allo sviluppo delle nuove imprese agricole.


G/1689/135/5 [già em. 6.0.11 (testo 2)]

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto, Bergesio, Durnwalder, Centinaio

Il Senato,

     premesso che:

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (AS1689)

          il settore agricolo rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, nonché un presidio fondamentale per la tutela del territorio, della biodiversità e della sicurezza alimentare;

          il ricambio generazionale in agricoltura è un obiettivo strategico da perseguire per poter garantire la continuità e l'innovazione del comparto. Oggi, tuttavia, i giovani che intendono avviare un'attività agricola si trovano ad affrontare ostacoli di natura economica, burocratica e strutturale, il più delle volte insostenibili;

          è necessario promuovere iniziative che incentivino l'accesso dei giovani alla terra, al credito, alla formazione e all'innovazione tecnologica, anche attraverso la leva dell'esonero contributivo. Tale intervento, già sperimentato in passato, è stato efficace nel favorire l'avvio di nuove imprese agricole da parte di giovani under 40,

     impegna il Governo:

          a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di rafforzare le misure di incentivo al ricambio generazionale in agricoltura, sostenendo i giovani agricoltori e gli imprenditori agricoli, anche attraverso la leva dell'esonero contributivo, negli investimenti iniziali necessari allo sviluppo delle nuove imprese agricole.


G/1689/136/5 (testo 2)

Gelmini, Versace

Accolto

Il Senato

     premesso che:

          - il sistema della giustizia tributaria riveste un ruolo cruciale nel consolidamento della fiducia degli operatori economici, nel rafforzamento della competitività del tessuto produttivo e nell'efficienza complessiva del sistema fiscale;

          - la legge 31 agosto 2022, n. 130, e s.m.i, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari, ha introdotto una riforma organica della giurisdizione tributaria;

          - la legge n. 130/2022 è intervenuta sul decreto legislativo n. 545/1992 mediante l'inserimento dell'articolo 1-bis ("La giurisdizione tributaria"), il quale al primo comma dispone che "la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado";

          - la predetta riforma ha previsto che la nomina a magistrato tributario avvenga mediante concorso pubblico per esami bandito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          - entro i prossimi mesi sarà completato un concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari indetto nel 2024 e, nei prossimi anni saranno indetti altri concorsi, finalizzati all'attuazione del piano di sostituzione dei giudici tributari onorari con magistrati professionali;

          - prima della riforma del 2022, il reclutamento dei giudici tributari avveniva mediante una selezione per titoli. La nomina veniva disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, attingendo da un elenco formato sulla base delle disponibilità manifestate dai candidati a ricoprire l'incarico. I giudici tributari così nominati confluivano nel cosiddetto "ruolo unico";

          - i magistrati tributari professionali e a tempo pieno verranno affiancati, in via transitoria e fino alla completa attuazione della già menzionata riforma e all'esaurimento del ruolo unico, dai giudici tributari onorari e a tempo parziale, già appartenenti alle vecchie Commissioni tributarie;

          - anche i nuovi magistrati professionali saranno dipendenti della medesima amministrazione, ossia il Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla quale saranno chiamati a giudicare la legittimità degli atti;

          - sebbene parti del processo tributario siano le Agenzie fiscali, le stesse devono comunque considerarsi quali enti strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze;

          - tale assetto complessivo può ingenerare nei cittadini contribuenti e negli operatori economici il convincimento di una non piena terzietà e imparzialità del giudice fiscale, con un conseguente indebolimento della fiducia nel sistema di giustizia fiscale, in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve non solo essere imparziale ma anche apparire come tale, anche al fine di favorire una maggiore fiducia degli operatori economici nel sistema italiano e di incentivare gli investimenti;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di porre in essere le iniziative più idonee a rafforzare l'effettiva indipendenza e terzietà dei giudici e dei magistrati tributari, al fine di garantire la piena imparzialità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e di accrescere la fiducia dei contribuenti e degli operatori economici nel sistema fiscale.


G/1689/136/5

Gelmini, Versace

Il Senato

     premesso che:

          - il sistema della giustizia tributaria riveste un ruolo cruciale nel consolidamento della fiducia degli operatori economici, nel rafforzamento della competitività del tessuto produttivo e nell'efficienza complessiva del sistema fiscale;

          - la legge 31 agosto 2022, n. 130, e s.m.i, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari, ha introdotto una riforma organica della giurisdizione tributaria;

          - la legge n. 130/2022 è intervenuta sul decreto legislativo n. 545/1992 mediante l'inserimento dell'articolo 1-bis ("La giurisdizione tributaria"), il quale al primo comma dispone che "la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado";

          - la predetta riforma ha previsto che la nomina a magistrato tributario avvenga mediante concorso pubblico per esami bandito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          - entro i prossimi mesi sarà completato un concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari indetto nel 2024 e, nei prossimi anni saranno indetti altri concorsi, finalizzati all'attuazione del piano di sostituzione dei giudici tributari onorari con magistrati professionali;

          - prima della riforma del 2022, il reclutamento dei giudici tributari avveniva mediante una selezione per titoli. La nomina veniva disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, attingendo da un elenco formato sulla base delle disponibilità manifestate dai candidati a ricoprire l'incarico. I giudici tributari così nominati confluivano nel cosiddetto "ruolo unico";

          - i magistrati tributari professionali e a tempo pieno verranno affiancati, in via transitoria e fino alla completa attuazione della già menzionata riforma e all'esaurimento del ruolo unico, dai giudici tributari onorari e a tempo parziale, già appartenenti alle vecchie Commissioni tributarie;

          - anche i nuovi magistrati professionali saranno dipendenti della medesima amministrazione, ossia il Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla quale saranno chiamati a giudicare la legittimità degli atti;

          - sebbene parti del processo tributario siano le Agenzie fiscali, le stesse devono comunque considerarsi quali enti strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze;

          - tale assetto complessivo può ingenerare nei cittadini contribuenti e negli operatori economici il convincimento di una non piena terzietà e imparzialità del giudice fiscale, con un conseguente indebolimento della fiducia nel sistema di giustizia fiscale, in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve non solo essere imparziale ma anche apparire come tale, anche al fine di favorire una maggiore fiducia degli operatori economici nel sistema italiano e di incentivare gli investimenti;

     impegna il Governo

          a valutare e a porre in essere le iniziative più idonee a rafforzare l'effettiva indipendenza e terzietà dei giudici e dei magistrati tributari, al fine di garantire la piena imparzialità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e di accrescere la fiducia dei contribuenti e degli operatori economici nel sistema fiscale.


G/1689/137/5

I Relatori

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 132 comma 2-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una di euro 68.700.000 per il 2026 e euro 67.750.000 per il 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico,  nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

          Il comma 2-ter. stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con il Ministro della disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con il Ministro dello sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il ministro dell'Istruzione e del merito, il Ministro delle imprese e del made in italy, con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro del turismo,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provveda all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2-bis a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più  atti di indirizzo delle Camere.

     impegna il Governo:

          ad assegnare  le predette risorse ai beneficiari e per gli importi indicati nella tabella sottostante:

Beneficiario e finalità dell'intervento

2026

2027

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FARBAS FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA (POTENZA) CF 96083250769

70.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI S.A.S.I. SPA SOCIETA' ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CF. 01485710691

350.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA (SV) CF. 92057740091

 

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI MARITTIME (IM) CF. 0147470086

200.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI (SA) C.F. 93007990653

75.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE PREMIO LETTERARIO BASILICATA ETS - POTENZA CF. 96105780769

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE ORCHESTRA JAZZ SICILIANA - THE BRASS GROUP C.F. 05618580822

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ C.F. 03089270544 -

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO EGEA (SS) C.F. 02815840901

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE PIEMONTE C.F. 97814710014

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE DI MONTELIBRETTI (RM)

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI STADIO MILITARE ALBRICCI E CASERMA CALO' (NA)

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI ORFANI ED I MILITARI DI CARRIERA DELL'ESERCITO (RM) C. F. 80233950585

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI MILITARI ARMA CARABINIERI (RM) CF. 80021350584

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ISTITUTO ANDREA DORIA MARINA MILITARE C.F. 80244430585

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI (RM) CF 80214770580

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DOWN IL BELL'ANATROCCOLO (FG) C.F. 94092360711

30.000 €

30.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CASA CIRCONDARIALE DI ROMA - REBIBBIA CF. 80182210585

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI POGGIOREALE (NA) CF 80028560631 -

500.000 €

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ISTITUTO PENALE MINORILE DI CASAL DEL MARMO (RM)

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAUZE D'OULX (TO) C.F. 01299510014

250.000 €

290.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CLAVIERE (TO) C.F. 01651230011

210.000 €

210.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LOREO (RO) CF. 00092880293

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LUSIA (RO) C.F. 00197480296

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROVIGO (RO) CF. 00192630291

250.000 €

250.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CREMONA CF 00297960197

500.000 €

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MIRANDOLA (MO) C.F. 00270570369

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FIUMALBO (MO) C.F. 83000910360

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CAVEZZO (MO) C.F. 82000510360

300.000 €

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CERIANA (IM) CF. 00247290083

150.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI RIVA LIGURE (IM) CF. 00248350084

150.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) C.F. 00084640838

210.000 €

170.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI NASO (ME) C.F. 00342960838

70.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PIRAINO (ME) C.F. 86000450832

60.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SINAGRA (ME) C.F. 00216350835

60.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MILAZZO (ME) C.F. 00226540839

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SPIGNO SATURNIA (LT) CF. 81003150596

100.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BASSIANO (LT) CF. 00127250595

100.000 €

180.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MAENZA (LT) CF. 00249010596

100.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROCCA MASSIMA (LT) CF. 80004750594

100.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SONNINO (LT) CF. 80004450591

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA DELLA VERGINE DEL SANTISSIMO ROSARIO UBICATA IN VIA CONTI D'AQUINO, 13, BORGO FAITI, (LT) -  C.F.  91015760597

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM) CF. 82011210588

150.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ARDEA (RM) CF. 80108730583

100.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VENAROTTA (AP) C.F.80004310449

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONTEDINOVE (AP) C.F. 00360220446

130.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI AMATRICE (RI) C.F. 00110480571

120.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNIONE MONTANA DEL TRONTO E DEL FLUVIONE CF. 02227590441

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI COLLI DEL TRONTO (AP) CF. 00355250440

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONTEMONACO (AP) CF. 00357080449

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PORDENONE (PN) CF. 80002150938

425.000 €

425.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA PARROCCHIA SAN NICOLO' VESCOVO - FIUME VENETO (PN)- CF 91011000931

75.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ABBAZIA DI MONTEVERGINE AVELLINO CF. 92006290644

200.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LAURO (AV) P.IVA: 00550240642

250.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CALALZO DI CADORE (BL) CF 00194080255

220.000 €

450.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASSOCIAZIONE MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE P.IVA 00204620256

80.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BELLUNO (BL) CF. 00132550252

200.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROMA CAPITALE NEL TERRITORIO DEL IX MUNICIPIO C.F. 02438750586

250.000 €

400.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROMA CAPITALE NEL TERRITORIO DEL VI MUNICIPIO C.F. 02438750586

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI C.F. 82004420707 -

500.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASSOCIAZIONE FRATELLI DELLA STAZIONE (FG) C.F. 94064130712

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA (FG) C.F. 94073190715

20.000 €

20.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA GESU' E MARIA DI FOGGIA (FG) C.F. 94036960717

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CHIESA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO (FG) C.F.94004720713

20.000 €

20.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA MARIA SS. DEL CARMINE SAN NICANDRO GARGANICO (FG) C.F. 84004340711

50.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CHIESA DI SAN CIRILO D'ALESSANDRIA (FG) C.F. 93005570713

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SANTA MARIA DEL BORGO (FG) C.F. 93000750716

50.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CHIESA DI SAN BIAGIO IN SANNICANDRO GARGANICO (FG) C.F. 93006650712

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA ETS (PO) CF. 95116970658 -

75.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) CF. 00202300398

500.000 €

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ARCONATE (MI) P. IVA: 01336730153

200.000 €

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LEGNAGO (VR) CF. 00597030238

300.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI OPPEANO (VR) CF. 80030260238

700.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE GIOVANNI SCAMBIA (RM) CF. 96633970585 -

400.000 €

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FURORE (SA) C.F. 00542760657

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI POSITANO (SA) C.F. 80025630650

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ATRANI (SA) C.F. 00463010652

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LUSTRA (SA) C.F. 00540330651

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO C.F. 80020380657

75.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) C.F. 83002290654

75.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASELLE IN PITTARI (SA) C.F. 84001190655

75.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CHIESINA UZZANESE (PT) CF. 00335800470

100.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) CF. 00185430477

100.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PISTOIA (PT) CF. 00108690470

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI AGLIANA (PT) CF. 00315980474

150.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI RAGALNA (CT) CF 02183980875

200.000 €

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PERO (MI) CF 86502820151

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CORNAREDO (MI) P.IVA 02981700152

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PORTO RECANATI (MC) CF. 00255040438

500.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PREDAPPIO (FC) C.F. 80008750400

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GAGGIO MONTANO (BO) C.F. 01042740371

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO C.F. 00874410376

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) C.F. 00865820377

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO C.F. 80014530374

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS C.F. 01229650377 -

250.000 €

250.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ORZINUOVI (BS) CF. 00850450172

400.000 €

400.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CARMAGNOLA (TO) CF. 01562840015

100.000 €

120.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CAVOUR (TO) CF. 01888550017

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA (TO) CF. 85002770015

50.000 €

60.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) CF. 01466170014

50.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) CF. 01692900010

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BOBBIO PELLICE (TO) CF. 02168110019

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) P.IVA 01136320015

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARCO REGIONALE DEL MINCIO (MN) C.F. 93006600204

500.000 €

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PIOMBINO (LI) CF. 00290280494

120.000 €

120.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FIESOLE (FI) CF. 01252310485

120.000 €

120.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO FIRENZE CF. 04835190484

120.000 €

120.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PISTOIA (PT) CF. 00108690470

120.000 €

120.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BUCCIANO (BN) C.F. 80005280625

250.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BONEA (BN) C.F. 80003160621

70.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TOCCO CAUDIO (BN) C.F. 00166730622

60.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) C.F. 00696400621

60.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN) C.F. 80000730624 -

60.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI APS MARCOBALENO (BA) CF. 93368060724

80.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SAN FERDINANDO (BA) CF. 80010740720

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI MENSA CATTEDRALE BARI ONLUS CF. 93392120726

80.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SAN PASQUALE (BA) CF. 9302110727

80.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI RAMO ETS SAN FRANCESCO D'ASSISI PROVINCIA DI PUGLIA DEI FRATI MINORI CONVENTURALI (BA) CF. 80006030722

80.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL SS ROSARIO IN SAN NICOLA - CARBONARA (BA) CF. 93026530720

80.000 €

80.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNIONE DEGLI ISTRIANI (TS) C.F. 80015930326

300.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SS. ROCCO E SEBASTIANO (BL) C.F. 92001960258

200.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASSOCIAZIONE "BETH MICHAEL" (RM) CF. 97759020585

175.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASSOCIAZIONE "BETH EL" (RM) CF. 97706090582

125.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SANTI ANTONIO E ANNIBALE MARIA (RM) CF. 801748700586 -

150.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI RECETTO (NO) C.F. 80015980032

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.F. 00225920032

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LESA (NO) C.F. 00439190034

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GOZZANO (NO) C.F. 00417290038

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI GHEMME (NO) C.F. 00167670033

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI COMIGNANO (NO) C.F. 00454580036

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNIONE COMUNI BASSA SESIA (SILLAVENGO - CASTELLAZZO NOVARESE - CASALEGGIO) (NO) C.F. 94039360030

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VESPOLATE (NO) C.F. 00433300035

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PISANO (NO) CF 00433320033

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (BA) C.F: 82001050721

200.000 €

600.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) CF 00869560722

65.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) CF 82000970721

65.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SS CROCIFISSO (BA) CF. 91000050723

70.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MARUGGIO (TA) CF. 80008990733

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) CF 86001150787

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PIANE CRATI (CS) C.F. 00374210789

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS) C.F. 00374210789

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FAGNANO CASTELLO (CS) C.F. 00263860785

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASALI DEL MANCO (CS) C.F. 03509990788

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LAGO (CS) C.F. 8600083078

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MORANO CALABRO (CS) C.F. 83000670782

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PRAIA A MARE (CS) C.F. 00392090783

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PROVINCIA DI CALABRIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI (BELVEDERE MARITTIMO) (CS) C.F. 80003530799

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CERVICATI (CS) C.F. 80007080783

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LANUVIO (RM) C.F. 02784710580

100.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SUBIACO (RM) CF 86000560580

300.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TIVOLI (RM) CF. 02696630587

150.000 €

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ARICCIA (RM) CF. 02850270584

250.000 €

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI POMEZIA (RM) C.F. 2298490588

600.000 €

250.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI MISSIONARIE DI SAN CARLO BORROMEO (RM) C.F. 97408060586

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI MONASTERO CLARISSE EREMITE SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (RI) C.F. 80014280574

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI (LU) C.F. 80007320460 -

70.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI AREZZO (AR) C.F. 00176820512

200.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GROSSETO (GR) C.F. 00082520537

250.000 €

350.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ORBETELLO (GR) C.F. 82001470531

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CF. 80009050875

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI RAMACCA (CT) CF. 82001810876

150.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA (CT) CF. 80006830873

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CATANIA (CT) CF. 00137020871

200.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MUSSOMELI (CL) C.F. 81001130855

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (CS) CF. 03557570789 -

500.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) CF 80001750761

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI RUOTI (PZ) CF. 80002470765

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MATERA (MT) CF 80002870774

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO E MARSICO NUOVO POTENZA CF. 96008210765

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MASCHITO (PZ) CF 86002060761

70.000 €

70.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MURO LUCANO (PZ) C.F. 80002130765

60.000 €

60.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SANTA MARIA DEL ROSARIO TERRASINI C.F. 08625240158

90.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI POLLINA (PA) C.F. 00623750825

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CORLEONE (PA) C.F. 84000030829

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE SOCIETA' SICILIANA PER LA STORIA PATRIA ENTE MORALE C.F. 80020720829

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TRAPPETO (PA) CF 80015510817

110.000 €

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI COMISO (RG) CF. 82000870889

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG) P.IVA 00196160881

70.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ACATE (RG) CF 00080280886

130.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI VITTORIA (RG) CF. 82000410884

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VITTORIA (RG) CF 8200083088

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BUDDUSO' CF. 81000470906

100.000 €

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PROVINCIA GALLURA NORD EST (OT) CF. 91068360907

300.000 €

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROMA CAPITALE C.F. 02438750586

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PESCARA (PE) CF. 00124600685

150.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE) CF 00625620273

70.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SCORZE' (VE) CF 82002430278

70.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FOSSO' (VE) CF 00661280271

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) C.F. 00661260273

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE) C.F. 82002190278

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CAVARZERE (VE) C.F. 00194510277

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE THINK TANK NORD EST (VE) CF. 90165670275

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE CARPINETUM (VE) C.F. 94064080271

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CIRCOLO VENETO APS (VE) C.F. 90084340273

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA DI OSPITALITA' (PD) C.F. 05257610286

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CORIANO (RN) CF. 00616520409

240.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) CF 00622580165

300.000 €

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TREVIGLIO (BG) CF 00230810160

200.000 €

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ARCHIVIO DI STATO DI GORIZIA C.F. 80001220310 -

500.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ISILI (CA) C.F. 00159990910

200.000 €

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SESTU (CA) C.F. 80004890929

150.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LOTZORAI C.F. 82001270915

50.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LACONI (OR) C.F. 81001370915

50.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ALTAMURA (BA) CF. 82002590725

500.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI REGIONE UMBRIA P.IVA 01212820540 DESTINATO AGLI SCOPI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2023, N. 4 

250.000 €

250.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI BASILICA DI SAN EUSTACHIO IN CAMPO MARZIO (RM) CF. 80174770588

80.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA CF. 80006790481

1.200.000 €

1.500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS - APS P. I.V.A. 00989551007

1.155.000 €

1.500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE ONLUS (ACN) CF. 80241110586

0 €

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA BUCCIANO (BN) C.F. 80008900625 -

35.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO) CF. 01799260011

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CHIOMONTE (TO) CF. 86501290018

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MILLESIMO (SV) CF. 00342680097

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FINALE LIGURE (SV) CF. 00318330099

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CAMPODIMELE (LT) CF. 81003850591

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SERMONETA (LT) CF. 80003970599

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BELLEGRA (RM) CF. 02850300589

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MARCELLINA (RM) CF. 86002050580

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROCCA PAPA (RM) CF. 01238260580

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASTIGNANO (AP) C.F. 00358540441

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI DELL'ASSOCIAZIONE UNITALSI ETS C.F. 04900180581

 

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CUPRA MARITTIMA (AP) CF 00356330449

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MASSIGNANO (AP) C.F. 00363350448

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) C.F. 82000530442

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MALTIGNANO (AP) C.F. 00364960443

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNIONE MONTANA CENTRO CADORE (BL) CF 83001870258

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GUGLIONESI (CB) C.F. 91001920700

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI COLLETORTO (CB) C.F. 81000710707

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TUFARA (CB) C.F. 80004350700

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB) C.F. 00170280705

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB) C.F. 81000770701

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PESCANTINA (VR) CF. 00661770230

 

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) CF. 00414190231

 

800.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SENAGO (MI) C.F. 03519480150

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) C. F. 03029240151

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MORROVALLE (MC) CF. 00132100439

 

300.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI RECANATI (MC) CF. 00284570439

 

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VERGHERETO (FC) C.F. 00749660403

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ALTO RENO TERME (BO) C.F.03500441203

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MALALBERGO (BO) C.F. 80008310379

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONZUNO (BO) C.F. 00956680375

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PIANORO (BO) C.F. 00586340374

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO (BN) C.F. 80005880622

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FRASSO TELESINO (BN) C.F. 00122580624

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASALDUNI (BN) C.F. 00119310621

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MELIZZANO (BN) C.F. 92005110629

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ARPAIA (BN) C.F. 80003290626

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASTELPOTO (BN) C.F. 80003450626

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE (BN) CF 80002120626

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BUCCIANO (BN) C.F. 80005280625

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TIVOLI (RM) CF. 02696630587

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FIUMICINO (RM) CF. 97086740582

 

200.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BARENGO (NO) CF 80000370033

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CERANO (NO) CF 00199730037

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BORGOLAVEZZARO (NO) CF 94042030034

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI LANDIONA (NO) CF 80001370032

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI DIVIGNANO (NO) C.F. 00415310036

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASALBELTRAME (NO) CF 00318060035

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA (NO) CF 00383120037

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TERDOBBIATE (NO) CF 00545720039

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BORGOMANERO (NO) CF 82001370038

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PROVINCIA DI NOVARA (NO) C.F. 80026850034

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI NEMI (RM) C.F. 02439590585

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ROCCA PAPA (RM) CF. 01238260580

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONTELIBRETTI (RM) C.F. 02457650584

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI VALLEPIETRA (RM) C.F. 02945080584

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FOLLONICA (GR) C.F. 00080490535

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) C.F. 00117100537

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR) C.F. 00124360538

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI S. ALFIO (CT) C.F.: 00230090870

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MINEO (CT) C.F. 82001450871

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BELPASSO (CT) CF: 80008430870

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO (RM) CF 86002210580

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA (RI) C.F. 00082310574

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ARDEA (RM) CF 80108730583

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI GENAZZANO (RM) CF 02424320584

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI REGIONE ABRUZZO CF. 80003170661

 

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) CF. 01971350150

 

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI ERACLEA (VE) CF 84002090276

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI JESOLO (VE) CF. 00608720272

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI MARTELLAGO (VE) PIVA 00809670276

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI NOALE (VE) C.F. 82002870275

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) CF 00625230271

 

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PORTOGRUARO (VE) CF 00271750275

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI PIANIGA (VE) CF 90000660275

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE MESTRE DOMANI (VE) C.F. 02731380277

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) C.F. 00123380313

 

500.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI TORTOLI' (NU) C.F. 00068560911

 

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI CASSANO MURGE (BA) CF 00878940725

 

250.000 €

COMUNE DI ROVELLASCA (CO) C.F. 00227550134

60.000 €

75.000 €

COMUNE DI ASSO (CO) C.F. 91001510139

60.000 €

75.000 €

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) C.F. 00549440139

60.000 €

75.000 €

COMUNE DI CARBONATE (CO) C.F. 80014740130

55.000 €

80.000 €

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI (CO) C.F. 03747990137

55.000 €

75.000 €

COMUNE DI SAN SIRO (CO) C.F. 02708300138

55.000 €

75.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMUNE DI BITRITTO (BA) CF 00821080728

 

250.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA C.F. 01792410662

500.000 €

600.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ETS (VE) C.F. 02320670272

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE VILLA SALUS (VE) C.F. 04549420273

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE AVIS CF. 80099690150 -

500.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UILDM VENEZIA ODV (VE) CF 80011140276

 

40.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CENTRO SPORTIVO AEROPORTO DELL'URBE (RM)

150.000 €

150.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI COMITATO PARALIMPICO DEL VENETO (PD) C.F. 14649011005

40.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FERROVIE DELLO STATO - RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI (RM) C.F. 01585570581

250.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI ATER ROMA CF 00410700587

 

100.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI FILOSOFIA MEDIEVALE "CARLO GIACON" - CIRFiM (PD) C.F. 80006480281

50.000 €

50.000 €

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI UNIVERSITA' LA SAPIENZA - CENTRO DI RICERCA IN STUDI GEOPOLITICI E ANALISI TERRITORIALI - CISGAT C.F. 80209930587

100.000 €

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM PER LA PROMOZIONE DI STUDI E RICERCHE ETS (VE) P. IVA 03887170276

 

40.000 €

Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 1 milione di euro all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al fine di sostenere le ricerche di frontiera in fisica fondamentale

1.000.000 €

1.000.000 €

Contributo in favore dell'Ippodromo di Capannelle sito in Roma

1.000.000 €

 


G/1689/138/5

I Relatori

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 132, comma 2-bis, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione euro 68.700.000 per il 2026 e euro 67.750.000 per il 2027 finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico,  nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

          Il comma 2-ter. prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'autorità politica delegata alla disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'autorità politica delegata allo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il ministro dell'Istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in italy, con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro del turismo,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2-bis a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più  atti di indirizzo delle Camere.

     impegna il Governo:

          ad assegnare parte delle predette risorse ai beneficiari e per gli importi indicati nella tabella sottostante:

Beneficiario ed eventuale  finalità dell'intervento

2026

2027

Comune di BRALLO DI PREGOLA (PV) - Opere di risanamento e consolidamento aree a rischio idrogeologico - CUP: D27C20000020001

165.000

165.000

Contributo al Comune di Castiglion Fiorentino al fine di promuovere il patrimonio culturale del Comune anche tramite l'organizzazione di mostre dedicate ad artisti del rinascimento italiano che hanno storicamente operato nel territorio del Comune

//

100.000

Contributo al Comune di Como al fine di promuovere il patrimonio della pittura e dell'architettura razionalista di Como a livello internazionale, anche mediante l'organizzazione di mostre e altre attività culturali

400.000

400.000

Associazione Culturale La Cappella Musicale - C.F.: 11174750155

10.000

10.000

Monastero delle suore benedettine di San Giovanni Evangelista in Lecce per il restauro e la conservazione del proprio patrimonio artistico - C.F.: 06363391001

50.000

50.000

Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo per il Progetto Espositivo Permanente: "Tito Schipa. La Voce di Lecce nel Mondo" - C.F.: 93069360753

100.000

100.000

Associazione Culturale Rambaldi Promotions, per la realizzazione della seconda edizione del Lecce Fantafest - C.F.: 92037660799

20.000

//

Contributo al Comune di Squinzano per la realizzazione del Mediterraneo Summer Fest 

40.000

//

Comune di Nardò, per il restauro della Guglia dell'Immacolata in piazza Salandra - CUP: H79D25000210004

120.000

//

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI di Reggio Calabria - C.F.: 80007690805

250.000

300.000

Associazione Culturale La Cappella Musicale - C.F.: 11174750155

80.000

80.000

Contributo al Comune di PODENZANO (PC) per manutenzione ordinaria Cinema-teatro Don Bosco

250.000

250.000

contributo in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali

500.000

 

Contributo Associazione Musei di Sermide e Felonica - C.F.: 93074310207

50.000

50.000

Soprintendenza Archeologica delle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno - Intervento di restauro del monumento commemorativo ai caduti della Grande Guerra di Collesalvetti (LI) - CUP: F39D25001640001

200.000

100.000

Contributo al Comune di GALLARATE (VA) per manutenzione ordinaria caserma dei Carabinieri

200.000

200.000

Associazione ANGSA - Associazione nazionale genitori persone con autismo - C.F.: 00369760525

90.000

 

FONDAZIONE CUORE BLU - VIVERE GLI AUTISMI ETS - C.F. 93298900239 - Progetto completamento ristrutturazione Domus Aut

200.000

200.000

Comune di CERVERE (CN) - Intervento di riqualificazione urbana di piazza san Sebastiano - CUP: B71B23000440001

500.000

//

Contributo al Comune di Fossano (CN) per le spese di funzionamento della "Casa delle Associazioni e del volontariato"

 

220.000

Contributo all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ISACC di Bassano del Grappa (VI) per il Progetto per l'Invecchiamento Attivo - C.F.: 00557850245

250.000

50.000

RE-USE WITH LOVE-ODV, VIA MURA DI PORTA SARAGOZZA 4- CAP 40123 Bologna (BO)- CF: 91365070373 - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) n.46045

200.000

200.000

FONDAZIONE GIORGIO MORANDI ETS- VIA Belle Arti 8- CAP 40126 Bologna- CF: 04219671205 - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) Repertorio: 140726

285.000

285.000

A.R.C.A. (ARCHIVIAZIONE, RICERCA E COLLETTIVITA' DELL' APPENNINO BOLOGNESE) - CF: 91457130374- VIA CHIESA VECCHIA 19 - CAP 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

15.000

15.000

Contributo Associazione "Le Mani di Napoli" - Codice Fiscale: 09961031219

250.000

250.000

Contributo all'Associazione Giogio vive APS - C.F.: 95333590636

100.000

100.000

Contributo all' Associazione "La forza del Silenzio" - onlus - C.F.: 90022290614

75.000

75.000

Fondazione Lions Milano Città Metropolitana ETS - C.F.: 97965170158

20.000

20.000

Associazione Vivaio - C.F.: 10997360960

10.000

10.000

Contributo all'Associazione "Il Bel San Michele" OdV - C.F.: 96065740183

150.000

150.000

Contributo alla Fabbriceria della Chiesa cattedrale monumentale di S. Stefano martire - C.F.: 80003970185

60.000

60.000

Associazione Malati Reumatici (A.MA.RE.) FVG APS. C.F.: 94012540301 - Iscrizione Registro Generale Organizzazioni di Volontariato Regionale n. 34 D. Lgs. N. 14/Vol/97-1 del 14 gennaio 1997 e n. 586 Dlgs. 24/02/2015 n. 869

50.000

50.000

Associazione Via di Natale ODV - CF: 80013660933

50.000

50.000

Contributo Cooperativa Sociale Mirability di LATINA - C.F.: 03193200593

100.000

100.000

Contributo Associazione Sole APS - C.F.: 96557710587

100.000

100.000

Contributo Fondazione ISC Roma Litorale ETS - C.F.: 07169971004

50.000

50.000

Contributo Associazione Chiesuola APS, Via Giusti - Latina - C.F.: 91138640593

50.000

50.000

Contributo all'Associazione Prima Sicilia - C.F.: 97107280832

200.000

200.000

Comitato Territoriale C.S.I di Messina - APS - C.F.: 80013340833

100.000

 

Contributo alla Società Chimica Italiana ente morale - C.F.: 02908800580

 

100.000

Congregazione delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto esplicante attività educative assistenziali senza scopo di lucro, per il proseguimento delle attività e il sostegno degli alunni più bisognosi - C.F.: 02640910580

70.000

70.000

Associazione GRACE ETS - C.F.: 92115470806

50.000

70.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOI CON VOI - C.F.: 92128910806

100.000

130.000

Unione Nazionale Vittime (UNAVI) - C.F.: 96076870185

10.000

 

Telefono Donna Onlus - C.F.: 97094510159

10.000

10.000

Associazione CasAmica ODV - C.F.: 97111240152

10.000

10.000

Fondazione G. e D. De Marchi ETS - C.F.: 97121010157

10.000

10.000

Associazione i Semprevivi ETS - C.F.: 97523220156

10.000

10.000

Portami Per Mano Onlus - C.F.: 09945060961

10.000

10.000

Associazione Famiglia Martin - C.F.: 97555280151

10.000

10.000

Fondazione Amici per l'infanzia - C.F.: 97530760152

60.000

60.000

Progetto Serena ONLUS A.P.S. - C.F.: 91022710239

10.000

10.000

Fondazione Lions Milano Città Metropolitana ETS - C.F.: 97965170158

100.000

100.000

Associazione Vivaio - C.F.: 10997360960

20.000

20.000

Contributo al Comune di ZIANO PIACENTINO (PC) per progetti di rafforzamento della sicurezza urbana

88.000

//

Contributo Associazione CentoNoi APS - C.F.: 96585700584

50.000

50.000

Contributo Associazione Gattorandagio ODV - C.F.: 93044440209

100.000

100.000

Contributo Solis Associazione Solidarietà e Servizio (VT) - C.F.: 90067070566

50.000

50.000

Contributo a Altermeridia ODV - C.F.: 97377400581

50.000

50.000

EOS APS la Stella del Mattino Onlus - C.F.: 95184810166

250.000

250.000

Insieme Cooperativa Sociale a.r.l. - C.F.: 00892580168

50.000

//

FONDAZIONE MONS. A. PORTALUPPI - C.F.: 84002750168 - Donazione Comunità Minori Margherita

50.000

//

Contributo al Comune di PIOMBINO (LI) per rinnovo dotazioni personali e rafforzamento Polizia Municipale

 

200.000

Contributo alla Confraternita Chiesa di Santa Croce per Oratorio Santa Croce - SARZANA (SP) - C.F.: 90000330119

40.000

//

Comune di SARZANA (SP) - Rigenerazione Urbana delle Aree Centrali (sistemazione di aree e spazi pubblici) - CUP: F79D22000800002

300.000

//

Contributo al Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV - ente morale - C.F.: 97033970159

100.000

100.000

Contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita ONLUS - C.F.: 85005190153

200.000

200.000

Contributo al Centro di Aiuto alla Vita Vittorio Buzzi - C.F.: 97615070154

100.000

100.000

Contributo alla Fondazione ERIS ETS - C.F.: 97128820152

50.000

50.000

Contributo all'Associazione Ripartiamo APS - C.F.: 96451410581

50.000

50.000

Contributo all'Associazione Manalive ODV - C.F.: 96449090586

50.000

50.000

Contributo all'Associazione rifugio Iaialand - C.F.: 96579120583

50.000

50.000

Contributo all'Associazione Insieme verso nuovi orizzonti ODV - C.F.: 94031290227

50.000

50.000

Contributo all'Associazione Arca degli amici ETS - C.F.: 17246861003

50.000

50.000

La Petite Ferme du Bonheur APS - C.F.: 91068050078

100.000

100.000

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne per finanziare tutte le misure necessarie al fine sostenere iniziative finalizzate ad accrescere l'educazione finanziaria femminile (già emdt 48.0.8)

1.000.000

1.000.000

Contributo alla Fondazione Ospedale Alba-Bra ETS - C.F.: 90041890048

//

70.000

Contributo alla Fondazione Ospedale di Cuneo - C.F.: 96098880048

//

70.000

Contributo alla Fondazione Ospedale SSF - Saluzzo Savigliano Fossano - C.F.: 94054650042

//

70.000

Contributo alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva - C.F.: 00772450011

//

70.000

Contributo a AIL di FROSINONE IRENEO ODV - C.F.: 92016370600

50.000

50.000

Contributo all'Associazione Semi per la SIDS Onlus di Milano al fine di contribuire all'assistenza anche psicologica per le famiglie colpite dalla perdita di un figlio a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS)

100.000

 

Contributo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, finalizzato a: reparto di oncologia

250.000

250.000

Contributo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, finalizzato a:reparto di oncologia pediatrica

250.000

250.000

Fondazione Menotti Bassani Onlus di Laveno Mombello (VA) - finanziamento per le attività dell'Ospedale di Comunità - C.F.: 01319900120

400.000

400.000

Lariosoccorso ODV - C.F.: 01405230135

50.000

50.000

Progetto Oncologia Umana - C.F.: 10342830154

10.000

10.000

Cancro Primo Aiuto ETS ODV - C.F.: 02822170961

30.000

30.000

Associazione Comunità Emmanuel ETS, Emporio della Solidarietà, per il potenziamento dell'ambulatorio medico al servizio della cittadinanza - C.F.: 93002480759

70.000

70.000

OBM - Ospedale Bambini Buzzi Milano - C.F.: 97376440158

10.000

10.000

Progetto Oncologia Umana - C.F.: 10342830154

80.000

80.000

Contributo APL ODV Associazione Piacentina per la cura e la lotta contro le leucemie - C.F.: 9107540033

32.000

20.000

Fondazione ANA ETS - C.F.: 97329810150 - Erogazione liberale per certificazione EMT2 (finanziamento dell'ampliamento dell'ospedale da campo)

150.000

250.000

Contributo all'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS - ODV - C.F.: 02822170961

100.000

100.000

Fondazione ANA ETS - C.F.: 97329810150 - Erogazione liberale per certificazione EMT2 (finanziamento dell'ampliamento dell'ospedale da campo)

300.000

300.000

Contributo all'ASD Open Mind - C.F.: 04458020619

75.000

75.000

Federazione Gioco Calcio Italia - Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia (FGCI LND FVG) - Codice Fiscale 08272960587 - iniziativa defibrillatori nelle strutture sportive della Regione

400.000

400.000

Contributo in parte corrente al Comune di LATINA per cofinanziare il Progetto Cultura e Sport

200.000

200.000

Contributo al Comune di BROLO (ME) per iniziative in materia di sport e di promozione turistica

200.000

200.000

Comune di Monteroni di Lecce per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi - CUP: E3312500002001

//

180.000

Circolo ricreativo Meazza - C.F.: 11033280154

10.000

10.000

Associazione Sportiva Dilettantistica "SOCIETA' SPORT EQUESTRI CECINA ASD" - C.F.: 92035610499

30.000

 

Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Intervento di manutenzione straordinaria Ponte della Vittoria - CUP: I77H23001750004

250.000

250.000

Comune di GALLIO (VI) - Manutenzione straordinaria Viadotto sulla Val Ghiaia - CUP: B15F21005640001

 

200.000

Comune di PICINISCO (FR) - Intervento su Piazza Ernesto Capocci - CUP: B72F19000200001

150.000

150.000

Comune di FARA IN SABINA (FR), frazione PASSO CORESE - Riqualificazione piazza della Libertà - CUP: J52F25000660001

150.000

150.000

Comune di BORGOROSE (RI) - realizzazione di uno spazio fieristico situato nei pressi dell'uscita Valle del Salto dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti agricoli e di allevamento delle regioni Lazio e Abruzzo, nonché di promuovere la mobilità delle macchine agricole e la logistica nel settore agricolo - CUP: H32H25000540001

150.000

150.000

Comune di SAREZZO (BS) - intervento riqualificazione viabilità comunale - CUP: C99J24000880003

500.000

//

Comune di PONTOGLIO (BS) - Lavoro di riqualificazione con messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di via Orizio, Santa Marta e vie limitrofe adiacenti a piazza XXVI aprile - CUP: G33D25000220001

//

183.000

Comune di VALLIO TERME (BS) - realizzazione di una nuova palestra in via Caschino - CUP: E11B21002620006

//

317.000

Comune di BEREGUARDO (PV) - Progetto di efficientamento energetico e miglioramento (manutenzione straordinaria con efficientamento energetico) dei locali del complesso scolastico - CUP: G44D23003460001

125.000

125.000

Comune di CASTANO PRIMO (MI) - Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico Auditorium A. Paccagnini - CUP: H12H25000680001

250.000

250.000

Comune di OSSONA (MI) - Intervento di completamento della ristrutturazione di Villa Litta Modignani, scuderie e parco - CUP: C48C25000380008

250.000

250.000

Gestione Navigazione Laghi - Capitolo Bilancio MIT: 7697 se conto capitale, 1970 se conto esercizio

70.000

70.000

Contributo al Comune di FERRIERE (PC) per manutenzione ordinaria strade e cimiteri

100.000

100.000

Contributo al Comune di MORFASSO (PC) per manutenzione ordinaria strade

30.000

30.000

Contributo al Comune di PONTE DELL'OLIO (PC) - lavori di manutenzione straordinaria con Riqualificazione energetica centro Sportivo "cementirossi" - CUP: B74J25001150001

//

100.000

Comune di ANGUILLARA SABAZIA (RM) - Riqualificazione della Piazza del Molo - CUP: D37H24002600002

200.000

200.000

Comune MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) - Intervento di rifacimento del selciato di Piazza Garibaldi - Manutenzione straordinaria - CUP: H77H25002000001

200.000

100.000

Comune di ORCIANO PISANO (PI) - Adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuole dell'infanzia ubicato in Via Roma, 33 - CUP: B26E18000150006

70.000

//

Comune di ORCIANO PISANO (PI) - lavori di manutenzione straordinaria e Riqualificazione degli spazi esterni della Scuola dell'infanzia, Via Roma, 33 -B28G25000040001

//

100.000

Comune di SARZANA (SP) - risanamento, risagomatura e riqualificazione strade - CUP: F77H25002030004

120.000

95.000

Comune di ZIGNAGO (SP) - opere di messa in sicurezza e manutenzione della strada di collegamento tra Sasseta e la località Vigà - CUP: D37H25002780001

//

150.000

Comune di ZIGNAGO (SP) - Messa in sicurezza strada Vezzola -Sommovezzola - CUP: D37H22003080005

//

255.000

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Contributo per la realizzazione di interventi strutturali, riqualificazione e ristrutturazione del canile e gattile regionale della Valle d'Aosta - CUP: B76G20000040002

500.000

500.000

Comune di TRISSINO (VI) - Ristrutturazione con efficientamento energetico e messa in sicurezza della sede dell'ex Municipio di Trissino - CUP J63C2500020005

500.000

500.000

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità - contributo di parte corrente per il funzionamento

1.800.000 euro

1.800.000 euro

Comune di Bardello per interventi di regimentazione delle acque meteoriche del reticolo idrico minore al fine, in particolare, di prevenire rischi idrogeologici e di inquinamento, nonché del recupero e trattamento delle acque

300.000 €

//

Contributo in favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ".

1.000.000

1.000.000

Comune di CASTELNUOVO DI MAGRA (SP) - Intervento di manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche Loc. Gragnola e parte a monte di Via Bolignolo - CUP: E98H25001310002

 

40.000

//


G/1689/139/5

I Relatori

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 132, comma 2-bis, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione euro 68.700.000 per il 2026 e euro 67.750.000 per il 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico,  nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

          Il comma 2-ter. prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'autorità politica delegata alla disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'autorità politica delegata allo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il ministro dell'Istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in italy, con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro del turismo,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2-bis a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più  atti di indirizzo delle Camere.

     impegna il Governo:

          ad assegnare  parte delle predette risorse ai beneficiari e per gli importi indicati nella tabella sottostante:

Beneficiario ed eventuale finalità dell'intervento

2026

2027

Comune di Flero (BS) per la realizzazione di opere per il miglioramento del Parco urbano, per la fruibilità dello stesso da parte delle persone fragili;

50.000

//

Comunità incontro ETS per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per interventi di ristrutturazioni;

400.000

400.000

Fondazione De Gasperi" finalizzato allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

350.000

//

Comune di Edolo (BS) per la riqualificazione centro sportivo di via Morino;

100.000

//

Comune di Breno (BS) per la riqualificazione dell'Ostello Astrio;

100.000

//

Fondazione San Benedetto educazione e sviluppo - Borgo Wùhrer, 119 - 25123 Brescia;

250.000

250.000

Associazione Compagnia delle mamme (Brescia) - via bordoni, 26 - 25133 Brescia;

100.000

100.000

Comune di Melegnano per il completamento della costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco e Protezione civile (MI);

300.000

 

Unione Nazionale della Cultura Antimafia APS (UNICA) di Napoli, per lo svolgimento della propria attività di diffusione della cultura dell'antimafia;

1.000.000

615.000

associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

100.000

100.000

«Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per la Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo e per il proseguimento della propria attività;

//

100.000

Comune di Bassano Teverina, in provincia di Viterbo, per la realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità del palazzo comunale;

//

500.000

Fondazione De Sanctis - Ente senza scopo di lucro -, promotore del Premio De Sanctis per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

50.000

50.000

Parrocchia Santa Maria Assunta di Brignano Gera D'Adda (BG) per la ristrutturazione e la rimessa in attività del Teatro;

200.000

 

Comune di Canonica d'Adda (BG) per l'ampliamento del Municipio con riqualificazione della piazza comunale;

//

300.000

Città metropolitane di Reggio di Calabria e di Messina - per rinnovare i Piani Strategici Metropolitani previsti dalla legge Delrio n. 56/2014, anche vista la realizzazione del Ponte sullo Stretto;

200.000

//

Ente autonomo Giostra della Quintana di Foligno (PG);

100.000

 

Istituto Salesiano Don Bosco - oratorio salesiano di Brindisi - per la riqualificazione del complesso sportivo interno all'oratorio;

100.000

 

Associazione del Teatro patologico onlus di Roma per attività istituzionale e sociali;

50.000

 

associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

50.000

50.000

Parrocchia Santa Maria del Popolo del comune di Surbo (LE), per lavori di ristrutturazione e risanamento degli ambienti;

200.000

 

Parrocchia Santa Maria Assunta del comune di Vernole (LE), per lavori di ristrutturazione e risanamento degli ambienti;

 

200.000

Parrocchia di San. Lazzaro del comune di Lecce, per lavori di ristrutturazione e risanamento degli ambienti;

25.000

75.000

adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

500.000

500.000

Associazione Ecologico Scientifica MAREAMICO, per la promozione delle proprie attività istituzionali;

150.000

100.000

Comune di Bolsena (VT) per la riqualificazione lungo Lago;

450.000

 

Fondazione Società del Quartetto di Milano ETS di Milano per la prosecuzione delle proprie attività;

100.000

 

Associazione Form Arte A.P.S. - ETS (Monreale - PA);

100.000

50.000

comune di Comazzo (LO) per il restauro della "Fontana delle Sette Note";

600.000

550.000

restauro e consolidamento del Santuario della Madonna di Campagnamagra a Vigasio (VR);

50.000

 

Osservatorio Nazionale Condomìni, al fine di sostenere attività di assistenza sociale e promozione culturale per la tutela di beni culturali e degli edifici storici;

150.000

150.000

Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative, ai sensi della legge 5 marzo 2024, n. 21;

1.000.000

1.000.000

completamento della pianta organica dell'Ente Nazionale per il Microcredito, da riversare al capitolo 2302 del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Interventi a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito);

250.000

250.000

Camera di Commercio Italiana a Taipei (ICCT) - organizzazione sociale senza scopo di lucro - finalizzato allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

200.000

100.000

Comune di Pontoglio (BS) per la riqualificazione della Scuola Primaria;

100.000

 

Comune di Lodrino (BS) per la riqualificazione Centro sportivo;

 

100.000

Comune di San Gervasio (BS) per la messa in sicurezza Ponte Parco Usignolo;

 

100.000

Comune di Montirone (BS) per la manutenzione straordinaria dell'ex Asilo finalizzata allo spostamento della Biblioteca Comunale;

 

100.000

Trani per lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato all'apertura dell'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

 

500.000

Comune di Barletta per lavori infrastrutturali per opere di urbanizzazione della "Zona industriale/artigianale";

500.000

1.000.000

Comune Comezzano-Cizzago (BS) per la manutenzione straordinaria della Scuola secondaria di primo grado "Martin Luther King";

 

80.000

realizzazione I lotto sede protezione civile AIB nel Comune di Reano (TO);

 

280.000

interventi urgenti di messa in sicurezza Edificio scolastico comunale nel Comune di Garzigliana (TO);

 

450.000

lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico della Palestra comunale del Comune di Buriasco (TO);

 

200.000

interventi urgenti di messa in sicurezza Edificio delle scuole comunali nel Comune di Lusernetta (TO);

 

250.000

interventi urgenti di ristrutturazione dell'immobile denominato "Casa Soldo" sito nel Comune di Quarona (VC);

 

350.000

comune di San Felice a Cancello (CE) per la realizzazione di un parcheggio pubblico.

200.000

 

Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di formazione, ricerca e studio nel campo della salute dei dipendenti e delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

250.000

250.000

Società Internazionale di Studi del Medioevo Latino (SISMEL) finalizzato allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

50.000

 

Università della Calabria, al fine della realizzazione e dotazione infrastrutturale del Centro di Ateneo per le Neuroscienze Avanzate;

1.000.000

1.000.000

Fondazione "Scuola Europea di Industrial Engineering and Management" presso il Politecnico di Bari per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia, di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

250.000

 

Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

150.000

 

Cooperativa Sociale "La Meridiana" al fine di promuovere le attività del progetto sperimentale "Il Paese ritrovato - Un luogo per l'accoglienza e la cura delle persone con demenza;

250.000

250.000

Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Fair Play D.B. per il progetto "Sport non stop";

100.000

 

Associazione sportivo-dilettantistica "Società Ippica Ragusana", al fine di sostenere le attività equestri rivolte alle persone con disabilità riconoscendo il valore sociale e terapeutico di tali discipline sportive;

150.000

150.000

Comune di Calvagese della Riviera (BS) per riqualificazione impianto sportivo comunale mediante nuovo tappeto sintetico, riqualificazione energetica ed abbattimento barriere architettoniche;

50.000

 

comune di Calanna (RC) per la realizzazione della manifestazione "Dea Fest";

75.000

 

Comune di Palermo finalizzato al progetto UNICRI per contrastare la diffusione di stupefacenti e per le attività di prevenzione alla devianza delinquenziale nella città

100.000

100.000

contributo a favore del Comune di Fondi per la riqualificazione del Teatro Comunale Nino Canale e per la promozione di attività artistiche ad esso collegate e per lo svolgimento di manifestazioni culturali svolte dal Comune

250.000

250.000

In occasione del trentesimo anniversario dell'istituzione del Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) inaugurato il 15 marzo 1996 a Trieste a seguito della decisione dei capi di Governo dell'InCE al vertice di Varsavia ottobre 95 formalizzata con l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e la presidenza CEI, Vienna 24 luglio 96 e ratificato con legge n. 286/97.

Richiamata la risoluzione votata dalla Commissione Esteri e Difesa del Senato della Repubblica (atto n. 7-00023 approvazione doc. XXIV n. 30 il 1 luglio 2025) con la quale si riconosce il ruolo dell'InCE nella cooperazione internazionale e si prevede  un programma di attività internazionali a partire dalla celebrazione dell'anniversario dell'apertura della sede a Trieste il 15 marzo 1996.

100.000

//

per la ristrutturazione del Loggiato della Basilica Santuario San Sebastiano di Melilli (SR).

150.000

//


G/1689/140/5

I Relatori

Accolto

I Relatori

          Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 132, comma 2-bis, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione euro 68.700.000 per il 2026 e euro 67.750.000 per il 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico,  nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

          il comma 2-ter prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'autorità politica delegata alla disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'autorità politica delegata allo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il ministro dell'Istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in italy, con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro del turismo,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2-bis a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più  atti di indirizzo delle Camere.

     impegna il Governo:

          ad assegnare parte delle predette risorse ai beneficiari e per gli importi indicati nella tabella sottostante:

Beneficiario ed eventuale finalità dell'intervento

2026

2027

ERSAF - Ente di Ricerca Scientifica ed alta formazione, Con sede legale in Roma - Piazza del Popolo n. 18
Cf: 97905810582, che opera, attraverso l'elaborazione di attività di ricerca, per la realizzazione d'interventi culturali, sociali e scientifici, da destinare al MAECI, Missione 1, Programma 1.7

500.000 €

500.000 €

Associazione I SUD DEL MONDO ETS, CF 16370481000, da destinare al MUR Missione 1, Programma 1

1.000.000 €

1.000.000 €

Associazione Culturale Progetto Eventi, con sede in Agrigento, C.da Santa Lucia snc, Cod.Fisc. 93060480840

50.000 €

50.000 €

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Piazza Flavio Biondo, 13 (Roma), per la realizzazione del Progetto di valorizzazione del patrimonio immateriale italiano

250.000 €

250.000 €

Comune di Nicotera (VV), per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport, denominato "Oasi della gioventù".

100.000 €

//

Comune di Lamezia Terme (Cz), per il funzionamento gestionale del Palazzetto dello Sport.

50.000 €

150.000 €

Fondazione Portofranco ETS, con Sede in Viale Papiniano 58, 20123 - Milano, Codice fiscale: 98004490151

300.000 €

300.000 €

Fondazione Pier Lombardo, Sede: Via Pier Lombardo, 14 20135 - Milano, Codice fiscale: 11988550155

200.000 €

200.000 €

Tracciamenti ETS, Con sede legale in Roma 00187 - Via Marche 23, CF: 17727061008, per contribuire alla rigenerazione urbana e sociale del territorio, da destinare al MUR Missione 1, Programma 1

500.000 €

500.000 €

Comune di Carmignano di Brenta (Padova) per la ristrutturazione ex scuola elementare A. De Amicis

100.000 €

100.000 €

Comune di Gazzo (Padova) per la ristrutturazione porzione di Palazzo comunale da adibire a servizi bibliotecari

100.000 €

100.000 €

Comune di Veggiano (Padova) per la ristrutturazione del Municipio

50.000 €

50.000 €

Interventi per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato

300.000 €

300.000 €


G/1689/141/5 [già em. 35.4 (testo 2)]

Fazzone, Lotito

Accolto

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo in modo vincolante:

ad emanare, entro sessanta giorni, una normativa che garantisca che per le prestazioni di servizio o esenzioni di lavori da parte di RTI, è ammessa la fatturazione unica da parte della mandataria o disgiunta da parte delle singole imprese mandanti per la loro quota lavori.


G/1689/142/5 (già em. 117.0.2)

Rastrelli, Matera, Cosenza, Gelmetti

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     impegna il Governo:

          ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative normative volte a prevedere che le Regioni adottino una legge che consenta la sanatoria edilizia le fattispecie di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., del decreto-legge n. 269 del 2003, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria, fermo restando, per le costruzioni in zona sismica, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria, in attuazione degli emendamenti 108.0.11, 117.0.2, 117.0.18, 117.0.19 e 120.0.49.


G/1689 Sez. I/1/7

Occhiuto, Lotito

Ritirato

La 7ª Commissione,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

tenuto conto dell'articolo 105, recante misure in materia di istruzione,

     premesso che:

          la recente prospettiva normativa che mira a introdurre un canale parallelo di assunzioni straordinarie di docenti rappresenta un passo importante per fronteggiare le carenze di organico e valorizzare il servizio prestato da personale già qualificato;

          tuttavia, l'attuale impostazione rischia di escludere proprio quei docenti di ruolo che, dopo anni di esperienza e formazione aggiuntiva, hanno conseguito nuove abilitazioni con l'intento di ricoprire cattedre vacanti in altre classi di concorso o gradi di istruzione;

          occorrerebbe prevedere, pertanto, che il doppio canale di reclutamento comprenda anche i docenti di ruolo, prevedendo per essi una mobilità straordinaria e un meccanismo di conservazione della cattedra di titolarità fino al perfezionamento del passaggio, così da garantire la continuità didattica e il pieno utilizzo delle competenze già presenti nel sistema;

          una simile apertura risponderebbe a criteri di equità, efficienza amministrativa e valorizzazione del capitale umano interno, oltre a rendere effettiva la finalità formativa del percorso abilitante da 30 CFU introdotto dal DPCM del 4 agosto 2023,

     impegna il Governo:

          ad adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa, al fine di restituire coerenza e giustizia a un processo di riforma che deve includere tutti coloro che, con dedizione e professionalità, operano da anni al servizio della scuola italiana.


G/1689 Sez. I/2/7 (testo 2)

Gaudiano, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Accolto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura;

          con riferimento all'articolo 105, in particolare, sono stabilite «Misure in materia di istruzione», laddove al comma 1 è previsto l'obbligo per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, stabilendo altresì che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantenga la facoltà di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia;

          secondo quanto riportato nel CCNL, i docenti lavorano, rispettivamente: 945 ore annue nella scuola dell'infanzia; 744 ore annue nella scuola primaria; 608 ore annue nella secondaria di primo e secondo grado. A queste devono aggiungersi 40 ore previste per attività collegiali nonché ulteriori 40 per la partecipazione a consigli di classe e attività collegate;

          inoltre, secondo uno studio accreditato dell'Università Cattolica di Milano, il lavoro «sommerso» del personale docente - su un campione rappresentativo di 166 insegnanti scelti in diverse zone d'Italia - ammonta ad almeno il doppio rispetto a quello previsto nel contratto, con ore non riconosciute, che in busta paga si tradurrebbero in un guadagno aggiuntivo superiore a 300 euro settimanali;

     considerato inoltre che:

          la questione del diritto ai buoni pasto per il personale del comparto scuola e, in particolare, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è un tema che torna a emergere frequentemente in tutte le trattative per il rinnovo del CCNL Istruzione, Università e Ricerca, ma, attualmente, in assenza di una specifica previsione nel contratto collettivo di comparto, i docenti e il personale ATA rimangono le uniche due categorie del pubblico impiego escluse dal beneficio del servizio mensa o del buono pasto;

          l'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disciplina l'attività di emissione del buono pasto quale servizio sostitutivo della mensa e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera c), dell'allegato II.17 al sopracitato decreto legislativo prevede l'utilizzo dei buoni pasto da parte dei prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche «qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto»,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità - in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2025-2027 - di inserire il riconoscimento del buono pasto quale servizio sostitutivo di mensa al personale docente nonché al personale amministrativo, tecnico e ausiliario la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.


G/1689 Sez. I/2/7

Gaudiano, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

v. testo 2

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura;

          con riferimento all'articolo 105, in particolare, sono stabilite «Misure in materia di istruzione», laddove al comma 1 è previsto l'obbligo per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, stabilendo altresì che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantenga la facoltà di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia;

          secondo quanto riportato nel CCNL, i docenti lavorano, rispettivamente: 945 ore annue nella scuola dell'infanzia; 744 ore annue nella scuola primaria; 608 ore annue nella secondaria di primo e secondo grado. A queste devono aggiungersi 40 ore previste per attività collegiali nonché ulteriori 40 per la partecipazione a consigli di classe e attività collegate;

          inoltre, secondo uno studio accreditato dell'Università Cattolica di Milano, il lavoro «sommerso» del personale docente - su un campione rappresentativo di 166 insegnanti scelti in diverse zone d'Italia - ammonta ad almeno il doppio rispetto a quello previsto nel contratto, con ore non riconosciute, che in busta paga si tradurrebbero in un guadagno aggiuntivo superiore a 300 euro settimanali;

     considerato inoltre che:

          la questione del diritto ai buoni pasto per il personale del comparto scuola e, in particolare, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è un tema che torna a emergere frequentemente in tutte le trattative per il rinnovo del CCNL Istruzione, Università e Ricerca, ma, attualmente, in assenza di una specifica previsione nel contratto collettivo di comparto, i docenti e il personale ATA rimangono le uniche due categorie del pubblico impiego escluse dal beneficio del servizio mensa o del buono pasto;

          l'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disciplina l'attività di emissione del buono pasto quale servizio sostitutivo della mensa e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera c), dell'allegato II.17 al sopracitato decreto legislativo prevede l'utilizzo dei buoni pasto da parte dei prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche «qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto»,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità - in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2025-2027 - di riconoscere il buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa al personale docente nonché al personale amministrativo, tecnico e ausiliario la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore.


G/1689 Sez. I/3/7 (testo 2)

Castellone, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Accolto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura;

l'art. 107, in particolare, recante «Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR») al comma 1 prevede l'adozione di un Piano triennale della ricerca per definire e razionalizzare i finanziamenti, previsti da disposizioni legislative, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, destinati alla ricerca di base e applicata delle Università, degli Enti pubblici di ricerca vigilati, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo dicastero, con l'esclusione delle misure finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sui Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché per gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC);

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a reperire ulteriori risorse per:

          a) continuare a promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine;

          b) valorizzare le competenze e la professionalità del personale degli Enti di ricerca, in un'ottica di competitività e attrattività del sistema italiano della ricerca.


G/1689 Sez. I/3/7

Castellone, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

v. testo 2

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura;

l'art. 107, in particolare, recante «Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR») al comma 1 prevede l'adozione di un Piano triennale della ricerca per definire e razionalizzare i finanziamenti, previsti da disposizioni legislative, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, destinati alla ricerca di base e applicata delle Università, degli Enti pubblici di ricerca vigilati, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo dicastero, con l'esclusione delle misure finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sui Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché per gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC);

     considerato che:

          il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione che come spesa rispetto al PIL. Inoltre, la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno;

          nel più ampio contesto europeo l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione in termini di percentuale di laureati sugli occupati e - in un Paese in cui la spesa per l'Università e la ricerca è inferiore all'uno per cento del PIL, rispetto a una media OCSE dell'1,6 per cento - i tagli consistenti del FFO, a far tempo dal 2024, nonché i mancati reintegri e investimenti che non sono seguiti nel biennio successivo, rischiano di debilitare ancor più un sistema universitario come quello italiano, già sufficientemente gravato, e di vanificare gli sforzi compiuti, grazie anche ai finanziamenti straordinari del PNRR, per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del PIL, come auspicato nel 2022 dal rapporto di un tavolo tecnico istituito nell'immediato dell'emergenza post-Covid per analizzare costi e criticità afferenti il mondo della ricerca,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere a reperire le risorse necessarie per:

          a) promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, innalzando la spesa per l'Università e per la ricerca al 2 per cento del PIL o quantomeno assimilandola alla media OCSE, superiore al'1,5%;

          b) anche al fine di attuare politiche che possano limitare la «fuga dei cervelli», avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca, con particolare riferimento ai cosiddetti idonei della procedura concorsuale CNR ex art.15, ovvero i candidati risultati idonei nei concorsi interni del Consiglio nazionale delle ricerche per la valorizzazione professionale del personale, che non sono stati assunti e non è stato possibile stabilizzare per carenza di copertura finanziaria.


G/1689 Sez. I/4/7 (testo 2)

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Accolto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura;

l'art. 107, in particolare, recante «Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR») al comma 1 prevede l'adozione di un Piano triennale della ricerca per definire e razionalizzare i finanziamenti, previsti da disposizioni legislative, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, destinati alla ricerca di base e applicata delle Università, degli Enti pubblici di ricerca vigilati, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo dicastero, con l'esclusione delle misure finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sui Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché per gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC);

     considerato che:

          la riforma organicamente rilanciata dal Governo negli ultimi due anni attraverso i regolamenti approvati con i d.P.R. 82/2024 e 83/2024 ha concretamente avviato - per la prima volta in modo sistemico - l'allineamento degli ordinamenti didattici e del sistema di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica agli standard del settore universitario nazionale ed europeo;

          la crescente internazionalizzazione del sistema formativo superiore richiede una terminologia coerente con i corrispettivi internazionali anche al fine di rafforzare l'attrattività formativa del comparto AFAM in sede europea e internazionale;

          le istituzioni AFAM rilasciano titoli già equipollenti alle lauree triennali e magistrali, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e hanno avviato cicli di dottorato riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 470 del 21 febbraio 2024;

l'investimento nella piena valorizzazione delle discipline artistiche e musicali costituisce interesse nazionale, in quanto tali settori concorrono alla produzione culturale, alla produzione di innovazione estetica e creativa e al posizionamento internazionale del Paese;          

       impegna il Governo:

a) a valutare, nell'ambito degli strumenti già in fase di implementazione e nel quadro della progressiva internazionalizzazione della formazione superiore, l'opportunità di adottare una denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM coerente con quella adottata nel contesto europeo e internazionale, anche al fine di rafforzare la riconoscibilità e l'attrattività del sistema formativo italiano;

b) a proseguire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell'ambito della cornice normativa, come da ultimo riformata con i d.P.R. 82/2024 e 83/2024, il percorso di valorizzazione delle professionalità che operano nelle Istituzioni AFAM, anche promuovendo una riflessione sullo stato giuridico del personale e sulla graduale omogeneizzazione dei percorsi di carriera, nell'ottica del pieno riconoscimento del ruolo strategico delle discipline artistiche e musicali per la crescita culturale e sociale del Paese.


G/1689 Sez. I/4/7

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

v. testo 2

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura;

l'art. 107, in particolare, recante «Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR») al comma 1 prevede l'adozione di un Piano triennale della ricerca per definire e razionalizzare i finanziamenti, previsti da disposizioni legislative, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, destinati alla ricerca di base e applicata delle Università, degli Enti pubblici di ricerca vigilati, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo dicastero, con l'esclusione delle misure finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sui Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché per gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC);

     considerato che:

          la riforma del settore artistico-musicale, di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, ha definito i corsi di studio equiparati a quelli universitari. L'utilizzo di termini diversi per denominare i titoli AFAM e i titoli universitari ha creato confusione e ambiguità, soprattutto a livello europeo, in cui vige una sola denominazione per entrambi i titoli, «Bachelor's degree» e «Master's degree», rispettivamente per i corsi di studi di primo e secondo ciclo, universalmente riconosciuti e comprensibili a livello internazionale;

          anomalie, ritardi, mancati impegni e vuoti legislativi hanno impedito al sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di potersi armonizzare compiutamente con il mondo universitario, come auspicato a far tempo dalla citata riforma mai tuttavia compiutamente condotta a termine: dall'equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università, più nello specifico alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle «sottodimensionate» dei docenti di Accademie e Conservatori;

          da anni questi docenti, infatti, a fronte di retribuzioni decisamente sottodimensionate, assolvono incarichi di formazione e di specializzazione, sopportando il carico dell'attuazione di una riforma in chiave europea, insegnando nei corsi di triennio e biennio - paralleli a quelli universitari - e rilasciando diplomi accademici di primo e secondo livello, equipollenti alle lauree triennali e biennali, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     valutato che:

          le Istituzioni AFAM rilasciano oggi pari competenze e titoli equipollenti rispetto a quelli delle istituzioni universitarie, tanto più ora che sono stati avviati i cicli di dottorato;

          l'integrazione e l'equiparazione dei docenti AFAM con quelli universitari costituiscono un investimento fondamentale per la valorizzazione delle discipline artistiche e musicali, nonché per la crescita culturale e sociale del Paese, dal momento che le Istituzioni AFAM non solo rivestono un ruolo cruciale nella formazione accademica ma contribuiscono in modo determinante alla crescita delle discipline artistiche e musicali, settori che, purtroppo, non hanno ricevuto la stessa attenzione normativa ed economica destinata alle Università,

     impegna il Governo:

         a) a prevedere nel prossimo provvedimento utile la mutazione del titolo attualmente rilasciato da: "Diplomi Accademici di primo e secondo livello" in "Laurea e laurea magistrale" al fine di tutelare la competitività dei nostri studenti e rafforzare il sistema della formazione superiore italiana in campo internazionale, migliorandone l'attrattività e l'interesse;

         b) a reperire le risorse necessarie affinché possa essere ridefinito lo stato giuridico del personale docente afferente alle Istituzioni AFAM, ridefinendone e ribadendone funzioni e compiti, moderando fino a eliminare le disuguaglianze con il personale universitario, in modo che siano garantiti pari dignità, diritti e opportunità per entrambi; siano soggetti a un contratto di diritto pubblico, analogamente ai docenti universitari; possano godere dei medesimi diritti e doveri previsti per i docenti universitari, tra cui, in primis, la partecipazione a processi di valutazione della ricerca e della didattica.


G/1689 Sez. I/5/7 (testo 2)

Cattaneo, Crisanti, Sensi

Accolto

La 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport),

     esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge A.S. 1689 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

          visti gli impegni della mozione 1-00120 approvata all'unanimità dal Senato nella seduta n.275 del 19 febbraio 2025, in particolare quello "a individuare le fonti di finanziamento stabile dei fondi dedicati alla ricerca - a partire dal FIRST - affinché, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, già a partire dalla legge di bilancio per il 2026 possano essere previsti fondi destinati a bandi PRIN con cadenza annuale a data fissa che possano garantire ai ricercatori una programmazione nel tempo delle proprie attività";

          visto l'articolo 107 dell'A.S. 1689, che al comma 4 prevede la costituzione di un Fondo di nuova istituzione denominato "Fondo per la programmazione della Ricerca (FPR)" nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 176, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     considerato che la dotazione iniziale di tale Fondo per la programmazione della ricerca è prevista dallo stesso articolo 107, comma 4, come pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032;

     considerato che il successivo comma 5 dell'art. 107 prevede che "Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)";

     considerato che in Italia i bandi per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) rappresentano lo strumento principale a sostegno della ricerca fondamentale in tutti i settori del sapere, da quello umanistico a quello scientifico;

     considerato che l'indirizzo del Governo di voler fornire alla comunità italiana dei ricercatori, tramite il Fondo per la Programmazione della Ricerca, tempistiche e importi certi per il finanziamento dei progetti rappresenta un unicum, in senso positivo, nel panorama delle politiche per la ricerca del Paese negli ultimi decenni;

         impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, da destinare ai bandi PRIN.


G/1689 Sez. I/5/7

Cattaneo, Crisanti

v. testo 2

La 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport),

     esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge A.S. 1689 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

          visti gli impegni della mozione 1-00120 approvata all'unanimità dal Senato nella seduta n.275 del 19 febbraio 2025, in particolare quello "a individuare le fonti di finanziamento stabile dei fondi dedicati alla ricerca - a partire dal FIRST - affinché, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, già a partire dalla legge di bilancio per il 2026 possano essere previsti fondi destinati a bandi PRIN con cadenza annuale a data fissa che possano garantire ai ricercatori una programmazione nel tempo delle proprie attività";

          visto l'articolo 107 dell'A.S. 1689, che al comma 4 prevede la costituzione di un Fondo di nuova istituzione denominato "Fondo per la programmazione della Ricerca (FPR)" nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 176, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     considerato che la dotazione iniziale di tale Fondo per la programmazione della ricerca è prevista dallo stesso articolo 107, comma 4, come pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032;

     considerato che il successivo comma 5 dell'art. 107 prevede che "Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)";

     considerato che in Italia i bandi per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) rappresentano lo strumento principale a sostegno della ricerca fondamentale in tutti i settori del sapere, da quello umanistico a quello scientifico;

     considerato che l'indirizzo del Governo di voler fornire alla comunità italiana dei ricercatori, tramite il Fondo per la Programmazione della Ricerca, tempistiche e importi certi per il finanziamento dei progetti rappresenta un unicum, in senso positivo, nel panorama delle politiche per la ricerca del Paese negli ultimi decenni;

     considerato che la Strategia italiana in materia di ricerca fondamentale - elaborata tra il 2021 e il 2022 dal tavolo tecnico appositamente istituito dal MUR - concludeva che fosse necessario aumentare la spesa totale per i PRIN, distribuendola costantemente nel tempo, e che "per raggiungere una percentuale di successo del 25-30 per cento, indispensabile per mantenere attiva la rete di ricerca nazionale, sarebbe necessaria una spesa totale di circa 2,8 miliardi nell'arco di 5 anni", il che equivarrebbe a prevedere circa 540 milioni di euro all'anno;

     considerato che, seguendo questo calcolo, per avere un tasso di successo dei progetti stimabile al 10 per cento servirebbero 216 milioni annui dedicati ai bandi PRIN, e per un tasso di successo pari circa ad un 15 per cento, almeno paragonabile agli standard dei bandi ERC (i più prestigiosi bandi europei), la quota fissa di finanziamenti da destinare ai PRIN dovrebbe essere non inferiore a 320 milioni di euro annui,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di incrementare a 216 milioni di euro per le annualità 2026, 2027 e 2028, e a 320 milioni per le annualità dal 2029 in poi, la quota fissa dell'istituendo "Fondo per la Programmazione della Ricerca" (FPR) destinata ai bandi PRIN, tramite rimodulazione della restante parte del FPR, a saldi di spesa invariati.


G/1689 Sez. I/6/7

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Respinto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110, di cui al Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame, recante «Misure in materia di Cultura»;

     considerato che:

          nell'ambito del mondo dello spettacolo dal vivo, la danza - con l'ingiustificata chiusura progressiva dei corpi di ballo succedutasi negli ultimi lustri - è diventata negli ultimi trent'anni la «Cenerentola» dei teatri e dello spettacolo italiano in generale;

          nonostante le Fondazioni lirico-sinfoniche in Italia abbiano espresso un prodotto artistico e culturale della danza di elevatissima qualità, con notevole apprezzamento del pubblico e riscuotendo ampi apprezzamenti della critica, anche internazionale, appare infatti e per converso inspiegabile la controtendenza istituzionale che ha condotto alla soppressione dei corpi di ballo certificando, nei fatti, il declino della danza, nonché una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico nostrano;

          si è assistito, pertanto, attraverso la riduzione della produzione artistica relativa al balletto, alla riduzione e alla soppressione degli organici funzionali, in assenza di norme, precise ed efficaci, che potessero impedire la distrazione delle risorse finanziarie destinate alla danza;

     valutato inoltre che:

          la forte riduzione dell'espressione e della tutela del patrimonio artistico e culturale della danza in Italia rappresenta, da un lato, una parziale eterogenesi dei fini istituzionali delle «fondazioni» e, dall'altro, una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico italiano. Il che ha determinato, nel settore della danza, una grave perdita non solo di blasone culturale ma anche di posti di lavoro, provocando una costante migrazione verso l'estero,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché:

          -  nel novero della promozione e nella tutela dell'educazione all'arte musicale, sia ricompresa, in particolare, la promozione e la tutela dell'educazione alla danza;

          - siano reperite adeguate risorse affinché possano essere ripristinati, fra le Fondazioni lirico-sinfoniche, almeno due corpi di ballo in organico stabile, nella consistenza numerica della dotazione prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna Fondazione.


G/1689 Sez. I/7/7

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Respinto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110, di cui al Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame, recante «Misure in materia di Cultura»;

     considerato che:

          la storia e la cultura operistiche e sinfoniche italiane costituiscono un patrimonio immateriale inestimabile che deve essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, ma anche per le innegabili positive ricadute in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

          più nel dettaglio, le Istituzioni concertistico orchestrali (ICO) - che hanno sede in dieci Regioni ma operano sull'intero territorio nazionale - rappresentano il maggior polo di produzione musicale, insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche, e costituiscono una realtà fondamentale per la diffusione della musica sui territori, nonché per la formazione e l'inserimento di giovani professionisti provenienti dai conservatori e per il sostegno dell'occupazione stabile nel settore;

     valutato che:

          una ormai insistita, cronica insufficienza di fondi - aggravatasi con l'emergenza pandemica e le difficoltà che hanno coinvolto i lavoratori dello spettacolo nel loro complesso - compromette sempre più non solo l'attività gestionale delle orchestre ma anche la pianificazione assunzionale, favorendo il ricorso ad altre forme di finanziamento che, non essendo a valere sul Fondo nazionale dello spettacolo dal vivo, immettono elementi di differenziazione, disomogeneità e disarmonia fra le istituzioni, ostacolando in buona sostanza la sempre più avvertita e ormai ineludibile esigenza di razionalizzare e perfezionare il quadro normativo del lavoro del comparto artistico,

     impegna il Governo, a valutare l'opportunità di:

          a) a incrementare e consolidare la disponibilità delle risorse, anche attraverso un nuovo modello di finanziamento che permetta a ciascuna Istituzione concertistico orchestrale di sostenere appieno i costi fissi per stabilizzare un organico nella consistenza numerica della dotazione prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna Istituzione;

          b) a prevedere opportune iniziative affinché ogni Regione possa contribuire al sostegno economico della ICO del proprio territorio, per garantire un'azione capillare di divulgazione della cultura musicale e, con essa, di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento.


G/1689 Sez. I/8/7

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Respinto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110, di cui al Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame, recante «Misure in materia di Cultura»;

     considerato che:

          le Orchestre italiane costituiscono un'opportunità di sviluppo culturale e, al tempo stesso, economico per il Paese, ma potrebbero far meglio e di più se solo potessero contare su una diversa considerazione e maggiore sostegno, nonché, soprattutto, se venissero "sfruttate" dalle Istituzioni, anche al fine di poter rilanciare e far crescere la produzione culturale, e per offrire nuove opportunità di conoscenza e di lavoro;

          fra queste, in particolare, corre necessità di segnalare giacché a rischio cessazione dell'attività, la Nuova Orchestra Scarlatti che - patrimonio della scuola musicale napoletana - in più di un trentennio ha rappresentato Napoli e l'Italia all'estero, in numerose e prestigiose occasioni istituzionali, attraverso rassegne concertistiche, eventi, incontri mirati per i giovani delle scuole, attività di formazione orchestrale sul territorio, promuovendo e sostenendo l'attività professionale di centinaia di musicisti, con particolare attenzione alla formazione e al primo inserimento nel mondo del lavoro degli under-35, gran parte dei quali costretti da decenni a emigrare verso altre città italiane o europee,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, al fine di reperire adeguati finanziamenti per garantire sostegno economico alle Orchestre italiane che versano in particolari situazioni di crisi e difficoltà e che svolgono, tanto al livello locale quanto globale, una insostituibile azione di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento.


G/1689 Sez. I/9/7

Maiorino, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Respinto

La 7ª Commissione,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          il Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Cultura»;

     considerato che:

          l'articolo 110 prevede una rideterminazione della dotazione relativa al «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;

          alla luce degli effetti negativi generati già - per via diretta e indiretta - dall'emergenza sanitaria e dalla pandemia da Covid-19, fra i settori che sono risultati maggiormente penalizzati fin d'allora - oltre a Scuola, Università e formazione, attraverso le modalità di didattica a distanza -, si contano, senza alcun dubbio, le iniziative e l'intrattenimento culturali, teatri, cinema e audiovisivo, musei, il mondo dello sport;

     valutato che:

          il lavoro artistico e creativo in generale produce più di quanto costa, ma abbisogna di investimenti pubblici e privati per poter sopravvivere, giacché, per sua natura, non dipende unicamente da logiche e da economie di mercato;

          proprio attraverso il rilancio delle arti, del cinema, dello spettacolo, della danza, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e delle Istituzioni concertistico orchestrali, occorrerebbe in realtà cogliere l'occasione per rilanciare una politica di «servizio» pubblico per il cittadino su scala nazionale;

     considerato altresì che da ultimo, in Irlanda, è con successo entrata in vigore una norma che prevede un «reddito di categoria per artisti», ovvero un «reddito garantito per artisti certificati»,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di promuovere le opportune iniziative affinché si possa dar seguito e venga posto a sistema uno «statuto del lavoro delle arti performative», in conformità con quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti, al fine di assicurare adeguate tutele e ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori del mondo della cultura, dello spettacolo e delle performing art.


G/1689 Sez. I/10/7

Marcheschi

Accolto

La 7ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno   finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

     premesso che:

          tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110 in materia di cultura;

          - il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 A.S. 1689 prevede anche misure per il settore della cultura;

          - la musica popolare contemporanea rientra tra le espressioni maggiormente significative del settore in questione;

          - la musica popolare contemporanea può essere considerata una delle più grandi industrie culturali del nostro Paese;

          - un settore che in termini di spettatori e di professionalità, di fatturato e di indotto è una risorsa e una ricchezza per l'Italia in termini di lavoro, di occupazione, di inclusione sociale, di crescita;

          - considerato, inoltre, che si tratta di un settore importante per la cultura, che contribuisce alla fiscalità generale, con un'elevata valenza occupazionale e un'importante ricaduta sul territorio, anche nel settore turistico, e che durante la pandemia ha visto l'azzeramento del proprio reddito;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi nuove forme di sostegno per il settore della musica popolare contemporanea e lo spettacolo dal vivo, con particolare attenzione agli spettacoli di dimensione medio-piccola e al fine di promuovere anche una maggiore diffusione della musica italiana all'estero. Inoltre, si richiedono interventi per la creazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti dedicati allo spettacolo dal vivo, data anche la necessità di un riequilibrio territoriale, con particolare riguardo alle zone meno servite e al Meridione.


G/1689 Sez.I/1/8 (testo 2)

Sironi, Nave, Di Girolamo

Accolto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 112 del provvedimento inserisce delle disposizioni puntuali per esigenze connesse alla ricostruzione conseguenti al terremoto che ha colpito il comune dell'Aquila e i comuni del cratere;

     considerato che:

          al fine di una maggiore tutela del territorio e per avere una maggiore cognizione delle zone soggette a rischi estremi e anche ai fini preventivi,  importante dotarsi di una mappatura che abbia lo scopo di fornire agli utenti basi conoscitive informatizzate relative a distinti aspetti del territorio che per le loro caratteristiche hanno finalità ed utilità differenti e che sia idonea, altresì, a individuare le porzioni di territorio a maggiore probabilità di accadimento di fenomeni franosi o alluvionali. Tale strumento è la carta geologica nazionale italiana (CARG). Per tali finalità sarebbe necessario che ogni regione, mediante il coordinamento di ISPRA, si dotasse di un ufficio geologico per la realizzazione e il completamento delle carte geologiche 1:50.000,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere idonee misure, anche per la costituzione di uffici geologici regionali, al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle carte geologiche 1:50.000.


G/1689 Sez.I/1/8

Sironi, Nave, Di Girolamo

V.testo 2

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 112 del provvedimento inserisce delle disposizioni puntuali per esigenze connesse alla ricostruzione conseguenti al terremoto che ha colpito il comune dell'Aquila e i comuni del cratere;

     considerato che:

          al fine di una maggiore tutela del territorio e per avere una maggiore cognizione delle zone soggette a rischi estremi e anche ai fini preventivi,  importante dotarsi di una mappatura che abbia lo scopo di fornire agli utenti basi conoscitive informatizzate relative a distinti aspetti del territorio che per le loro caratteristiche hanno finalità ed utilità differenti e che sia idonea, altresì, a individuare le porzioni di territorio a maggiore probabilità di accadimento di fenomeni franosi o alluvionali. Tale strumento è la carta geologica nazionale italiana (CARG). Per tali finalità sarebbe necessario che ogni regione, mediante il coordinamento di ISPRA, si dotasse di un ufficio geologico per la realizzazione e il completamento delle carte geologiche 1:50.000,

     impegna il Governo a:

          sollecitare le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, la costituzione degli uffici geologici per la realizzazione e il completamento delle carte geologiche 1:50.000.


G/1689 Sez. I/2/8 (testo 2)

Sironi, Nave, Di Girolamo

Accolto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

         considerato che:

     le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 sono coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2);

     è preminente la finalità di ridurre le emissioni inquinanti e nocive per la salute, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche,

     impegna il Governo: 

    a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere per i cittadini residenti nelle regioni che si affacciano sulla pianura padana agevolazioni e incentivi fiscali, anche parametrati al reddito, che consentano di realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici al fine di ridurre il fabbisogno energetico, ridurre i consumi e le emissioni nocive, anche con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.                   


G/1689 Sez. I/2/8

Sironi, Nave, Di Girolamo

V.testo 2

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico;

     considerato che:

     le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 sono coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2);

     è preminente la finalità di ridurre le emissioni inquinanti e nocive per la salute, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche,

     impegna il Governo a: 

    prevedere per i cittadini residenti nelle regioni che si affacciano sulla pianura padana agevolazioni e incentivi fiscali, anche parametrati al reddito, che consentano di realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici al fine di ridurre il fabbisogno energetico, ridurre i consumi e le emissioni nocive, anche con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.                   


G/1689 Sez. I/3/8 (testo 2)

Sironi, Nave, Di Girolamo

Accolto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

         considerato che:

          le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 2017, sono coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora a causa della mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022, relative, rispettivamente, al superamento dei limiti di concentrazione delle polveri sottili (PM10) e del biossido di azoto (NO2). Tali Regioni sono inoltre chiamate a contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, concernenti, rispettivamente, il superamento dei valori limite giornalieri e annuali delle particelle PM10 e la mancata adozione di misure idonee a ridurre le concentrazioni di NO2 nelle aree più critiche del territorio nazionale;

          in tali territori la combinazione di elevata densità abitativa, uso intensivo di combustibili fossili per il riscaldamento e forte traffico veicolare richiede l'attivazione di misure straordinarie di efficienza energetica e mobilità pulita, anche attraverso l'incremento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici e gli incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, al fine di accelerare la transizione verso tecnologie a basse emissioni, ridurre i decessi e le patologie connesse alla scarsa qualità dell'aria e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050,

     impegna il Governo:

         a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere, in un'ottica di integrazione tra politiche climatiche e territoriali, specifiche forme di supporto tecnico e finanziario a favore delle Regioni e dei Comuni del Bacino Padano, per la redazione e l'aggiornamento dei Piani paesaggistici regionali e per il rafforzamento delle competenze amministrative e professionali necessarie alla gestione delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al fine di garantire una pianificazione territoriale coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e transizione ecologica.


G/1689 Sez. I/3/8

Sironi, Nave, Di Girolamo

Respinto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici e di promozione della mobilità sostenibile;

     considerato che:

          le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 2017, sono coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora a causa della mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022, relative, rispettivamente, al superamento dei limiti di concentrazione delle polveri sottili (PM10) e del biossido di azoto (NO2). Tali Regioni sono inoltre chiamate a contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, concernenti, rispettivamente, il superamento dei valori limite giornalieri e annuali delle particelle PM10 e la mancata adozione di misure idonee a ridurre le concentrazioni di NO2 nelle aree più critiche del territorio nazionale;

          in tali territori la combinazione di elevata densità abitativa, uso intensivo di combustibili fossili per il riscaldamento e forte traffico veicolare richiede l'attivazione di misure straordinarie di efficienza energetica e mobilità pulita, anche attraverso l'incremento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici e gli incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, al fine di accelerare la transizione verso tecnologie a basse emissioni, ridurre i decessi e le patologie connesse alla scarsa qualità dell'aria e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050,

     impegna il Governo a:

          destinare una quota prioritaria delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) alle Regioni del Bacino Padano - Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - per il finanziamento di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, la sostituzione dei veicoli più inquinanti e lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché per l'attuazione di misure volte alla riduzione delle emissioni derivanti dal traffico, dal riscaldamento civile, dagli impianti industriali e dagli allevamenti intensivi, in modo da contribuire al rientro nei valori limite di PM10 e NO2 e alla chiusura delle procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria;

          prevedere, in un'ottica di integrazione tra politiche climatiche e territoriali, specifiche forme di supporto tecnico e finanziario a favore delle Regioni e dei Comuni del Bacino Padano, per la redazione e l'aggiornamento dei Piani paesaggistici regionali e per il rafforzamento delle competenze amministrative e professionali necessarie alla gestione delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al fine di garantire una pianificazione territoriale coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e transizione ecologica.


G/1689 Sez. I/4/8

Sironi

Respinto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico;

     considerato che:

          secondo il Rapporto ISPRA 2024 "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio", il 94,5 per cento dei comuni italiani risulta esposto a rischio di frane, alluvioni o erosione costiera, con un aumento del 15 per cento delle superfici a pericolosità elevata tra il 2021 e il 2024;

          le principali cause di vulnerabilità derivano da cementificazione dei suoli, occupazione di alvei e argini fluviali, scarsa manutenzione del territorio e eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici;

          la prevenzione del dissesto richiede investimenti in soluzioni basate sulla natura, come la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, la rimozione delle coperture in cemento, e la restituzione di aree libere e permeabili per il naturale deflusso delle piene;

          il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), riconosce il suolo come ecosistema e impone agli Stati membri di ripristinare almeno il 20 per cento degli ecosistemi degradati entro il 2030, con progressiva estensione a tutti gli ecosistemi compromessi entro il 2050,

     impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) a programmi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, fondati su interventi di adattamento naturale e sostenibile, con particolare attenzione al ripristino dei suoli permeabili, alla rinaturalizzazione dei bacini fluviali e al rafforzamento delle competenze tecniche di Regioni e Comuni nella pianificazione territoriale, al fine di aumentare la resilienza del Paese ai fenomeni meteorologici estremi e tutelare la sicurezza delle popolazioni.


G/1689 Sez. I/5/8

Sironi

Respinto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, finalizzati, tra l'altro, a interventi di riduzione delle emissioni, adattamento ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità ambientale, in coerenza con gli obiettivi europei di transizione ecologica e sostenibilità;

     considerato che:

          il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), entrato in vigore il 18 agosto 2024, stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, imponendo il ripristino di almeno il 20 per cento degli ecosistemi degradati entro il 2030, con progressiva estensione a tutti gli ecosistemi compromessi entro il 2050;

          l'articolo 16 del medesimo regolamento prevede la presentazione, entro il 1° settembre 2026, di un piano nazionale di ripristino, con obiettivi misurabili, azioni operative e sistemi di monitoraggio;

          il raggiungimento di tali obiettivi richiede una pianificazione strategica e coordinata tra amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, volta a censire le aree degradate, definire le priorità d'intervento e integrare le misure di tutela e ripristino nelle politiche settoriali,

     impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) al sostegno delle attività necessarie all'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991, favorendo la predisposizione del Piano nazionale di ripristino della natura, il censimento delle aree degradate, la definizione delle priorità d'intervento e il rafforzamento delle competenze tecniche e amministrative delle Regioni e degli enti territoriali, al fine di assicurare il ripristino degli ecosistemi compromessi, la tutela della biodiversità e l'integrazione degli obiettivi ambientali in tutte le politiche di sviluppo economico e territoriale.


G/1689 Sez. I/6/8

Sironi

Respinto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, finalizzati, tra l'altro, a interventi di tutela ambientale, riduzione delle emissioni e protezione della salute pubblica;

     considerato che:

          le sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) costituiscono un gruppo di composti chimici caratterizzati da elevata persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, frequentemente rilevati nella contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, con potenziali effetti dannosi per l'ambiente e per la salute umana;

          la crescente diffusione dei PFAS impone un rafforzamento delle azioni di monitoraggio, prevenzione e bonifica, nonché la revisione dei limiti di emissione alla luce del progresso scientifico e tecnologico e la promozione di alternative produttive sostenibili,

     impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) al rafforzamento delle attività di analisi, controllo e riduzione della contaminazione da PFAS, sostenendo interventi di monitoraggio dei corpi idrici, adozione di sistemi di filtraggio e trattamento delle acque, ricerca di alternative industriali prive di tali sostanze e la costituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento delle azioni di prevenzione, bonifica e aggiornamento dei limiti di emissione, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria del Paese.


G/1689 Sez. I/7/8

Sironi

Respinto

La 8ª Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

     premesso che:

          l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti e per il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini;

     considerato che:

          la tutela della salute pubblica richiede una costante attività di analisi, monitoraggio e ricerca epidemiologica sui fattori di rischio ambientali, tra cui le emissioni derivanti da impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, al fine di valutare gli impatti sulla popolazione e orientare le politiche di prevenzione,

     impegna il Governo a:

          a valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) al finanziamento di studi e programmi di ricerca epidemiologica volti ad approfondire la relazione tra ambiente e salute pubblica, al fine di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per la pianificazione di strategie efficaci di prevenzione e contenimento degli impatti ambientali.


G/1689 Sez. I/8/8 (testo 2)

Silvestro, Nave, Rosso

Accolto

La 8ª Commissione,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica - prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge (fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);

          nell'allegato al disegno di legge in esame (AS 1689), con riferimento allo Stato di Previsione del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti, e in relazione ai - Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b) - , alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)", Programma "2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)" autorizzazione " LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 484 "ESTENSIONE RETE DEL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA RELATIVA AL COLLEGAMENTO TRA AFRAGOLA E LA METROPOLITANA DI NAPOLI E FORNITURA DI TRENI PER LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI", capitolo "(Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2026)", è indicato il definanziamento per l'anno 2026 di euro 15.000.000 della predetta autorizzazione,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di escludere il definanziamento di cui in premessa relativo al collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli.


G/1689 Sez. I/8/8

Silvestro, Rosso

V.testo 2

La 8ª Commissione,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          l'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica - prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge (fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);

          nell'allegato al disegno di legge in esame (AS 1689), con riferimento allo Stato di Previsione del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti, e in relazione ai - Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, comma 3, lettera b) - , alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)", Programma "2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)" autorizzazione " LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 484 "ESTENSIONE RETE DEL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA RELATIVA AL COLLEGAMENTO TRA AFRAGOLA E LA METROPOLITANA DI NAPOLI E FORNITURA DI TRENI PER LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI", capitolo "(Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2026)", è indicato il definanziamento per l'anno 2026 di euro 15.000.000 della predetta autorizzazione,

     impegna il Governo:

          ad escludere il definanziamento di cui in premessa relativo al collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli.


G/1689 Sez. I/1/9 (testo 2)

Amidei, De Carlo, Bizzotto

Accolto

La 9ª Commissione,

          in sede di discussione del disegno di legge n. 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          sussiste la necessità di provvedere alla messa in sicurezza idraulica e al contrasto degli effetti della subsidenza nei territori delle Provincie di Rovigo, Ferrara e Ravenna,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di rifinanziare il Fondo istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste finalizzato alla gestione del fenomeno della subsidenza per 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.


G/1689 Sez. I/1/9

Amidei, De Carlo

La 9ª Commissione,

          in sede di discussione del disegno di legge n. 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che:

          sussiste la necessità di provvedere alla messa in sicurezza idraulica e al contrasto degli effetti della subsidenza nei territori delle Provincie di Rovigo, Ferrara e Ravenna,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste finalizzato alla gestione del fenomeno della subsidenza per 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.


G/1689 Sez I/1/10

Castellone, Mazzella, Guidolin

Respinto

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          il disegno di legge di bilancio in esame non contiene alcuna misura specificamente destinata al contrasto della povertà lavorativa, fenomeno che riguarda centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo un'occupazione, vivono in condizioni economiche di disagio e marginalità;

          secondo i più recenti dati ISTAT ed Eurostat, oltre il 12 per cento dei lavoratori italiani si trova in una condizione di in-work poverty, a causa di salari troppo bassi, contratti precari, lavoro part-time involontario e assenza di tutele;

          il costo della vita in crescita, l'aumento dei mutui e degli affitti, e l'insufficiente adeguamento dei salari reali hanno aggravato una situazione che incide profondamente sulla coesione sociale e sulla capacità delle famiglie di sostenere spese essenziali come casa, salute, istruzione e trasporti;

     considerato che

          la povertà lavorativa rappresenta una delle principali contraddizioni del sistema economico attuale: il lavoro, anziché costituire uno strumento di emancipazione e dignità, diventa per molti una condizione di sopravvivenza;

          il Governo, pur avendo più volte annunciato la volontà di affrontare il tema dei bassi salari, non ha previsto nella manovra alcun intervento per sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, né ha dato seguito alla proposta di introdurre un salario minimo legale;

          la mancanza di misure contro la povertà lavorativa mina la credibilità delle politiche pubbliche in materia di lavoro, genera diseguaglianze e alimenta la sfiducia nelle istituzioni;

          considerato, altresì, che

          è invece necessario promuovere una strategia complessiva che comprenda l'introduzione di un salario minimo legale e il rafforzamento della contrattazione collettiva di qualità così come l'introduzione di misure fiscali e contributive volte a sostenere i redditi medio-bassi;

     impegna il Governo:

          a inserire tra le priorità politiche e finanziarie la lotta alla povertà lavorativa, attraverso un piano organico di interventi volti ad assicurare salari dignitosi e tutele effettive;

          a promuovere l'introduzione di un salario minimo legale, definito in raccordo con le parti sociali e in coerenza con la direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo adeguato, al fine di garantire un compenso proporzionato e sufficiente al lavoratore;

          a rafforzare gli strumenti di vigilanza e contrasto al lavoro nero e ai contratti pirata, anche attraverso l'incremento del personale ispettivo e l'uso di tecnologie digitali per il monitoraggio dei rapporti di lavoro;

          a favorire la contrattazione collettiva di qualità, incentivando l'applicazione dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

          a prevedere misure di sostegno fiscale per i redditi medio-bassi, anche mediante la riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori e il rafforzamento delle detrazioni per lavoro dipendente;


G/1689 Sez I/2/10

Castellone, Guidolin, Mazzella

Ritirato

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          il disegno di legge di bilancio in esame non prevede alcuna misura specificamente destinata ai giovani, ai fini dell'inserimento lavorativo, della formazione professionale, del sostegno all'imprenditorialità o del rientro dei talenti italiani dall'estero;

          il tema dell'occupazione giovanile continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali del Paese: secondo i più recenti dati ISTAT e Eurostat, l'Italia registra tassi di disoccupazione e di inattività tra i giovani tra i più alti d'Europa, con un livello di precarietà lavorativa e salariale che ostacola ogni prospettiva di autonomia e di realizzazione personale;

          il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli assume proporzioni sempre più allarmanti: ogni anno decine di migliaia di giovani laureati e professionisti lasciano il Paese per mancanza di opportunità, di retribuzioni adeguate e di contesti professionali capaci di valorizzarne le competenze;

          l'assenza di un piano organico per i giovani non solo priva il Paese di capitale umano, ma incide direttamente sul potenziale di innovazione, sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sulla competitività economica complessiva dell'Italia;

     considerato che

          un Paese che non investe sui giovani è un Paese che rinuncia al proprio futuro: garantire ai giovani condizioni di lavoro dignitose, opportunità formative e possibilità di rientro è un atto di giustizia sociale e una condizione imprescindibile per lo sviluppo sostenibile;

          il Governo, pur richiamando a parole la necessità di favorire l'occupazione giovanile, non ha previsto nella manovra alcuna misura strutturale in tal senso, né interventi di continuità rispetto ai programmi che in passato avevano dato risultati positivi, come il Fondo per le politiche giovanili, gli incentivi per le assunzioni stabili under 35 o le agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori dall'estero;

          sarebbe invece urgente e prioritario avviare politiche che incentivino le imprese a investire sui giovani, promuovano il rientro dei talenti italiani all'estero e rendano l'Italia un Paese attrattivo anche per giovani professionisti e ricercatori stranieri;

     impegna il Governo:

          a predisporre un piano straordinario per l'occupazione giovanile, finalizzato a promuovere l'assunzione stabile dei giovani attraverso incentivi fiscali e contributivi mirati, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

          a introdurre misure specifiche per favorire il rientro dei giovani italiani emigrati all'estero, prevedendo meccanismi di fiscalità di vantaggio, semplificazioni burocratiche e programmi di reinserimento professionale in collaborazione con università, centri di ricerca e imprese;

          a rafforzare i programmi di formazione, innovazione e autoimprenditorialità giovanile, sostenendo in particolare i settori della transizione ecologica, digitale e culturale;

          a promuovere misure di attrattività dell'Italia per giovani professionisti, ricercatori e startup innovative, anche mediante la semplificazione dei visti di ingresso, l'accesso agevolato ai fondi europei e politiche abitative dedicate;

          a valutare l'istituzione di un "Programma Giovani 2030", volto a coordinare tutte le politiche per la gioventù in un quadro pluriennale, con obiettivi misurabili in termini di occupazione, formazione e mobilità internazionale.


G/1689 Sez I/3/10

Mazzella, Castellone, Guidolin

Accolto

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          nel disegno di legge di bilancio in esame non sono previste misure dedicate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, né interventi volti al rafforzamento delle attività ispettive, della prevenzione e della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

          la sicurezza sul lavoro rappresenta una delle principali emergenze nazionali: ogni giorno in Italia si verificano in media più di 1.000 infortuni, e le morti sul lavoro continuano a crescere in modo inaccettabile, configurando una vera e propria emergenza sociale e civile;

          gli incidenti mortali più recenti hanno messo in evidenza gravi carenze strutturali nei sistemi di controllo, nella formazione obbligatoria e nella cultura della sicurezza, nonché una diffusa precarizzazione del lavoro che riduce la possibilità per i lavoratori di far valere i propri diritti;

          la sicurezza non può essere considerata un costo ma un investimento in dignità, produttività e qualità del lavoro, coerente con l'articolo 1 della Costituzione che fonda la Repubblica sul lavoro;

     considerato che

          l'assenza nella legge di bilancio di stanziamenti specifici per la prevenzione, la formazione e l'aumento del personale ispettivo appare in netto contrasto con la gravità della situazione e con gli impegni assunti dal Governo dopo i numerosi episodi di infortuni mortali;

          il Piano nazionale per la sicurezza sul lavoro, annunciato in più occasioni, non ha ancora trovato concreta attuazione e manca una strategia di lungo periodo per rendere effettiva la tutela della salute e della vita dei lavoratori;

          appare pertanto necessario e urgente che la legge di bilancio preveda risorse strutturali e non episodiche per il rafforzamento dei controlli, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, la digitalizzazione dei processi di vigilanza e la promozione di una cultura diffusa della sicurezza;

     impegna il Governo:

          a prevedere, già nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio, uno stanziamento dedicato alla sicurezza sul lavoro, destinato a finanziare interventi di prevenzione, formazione e vigilanza;

          a rafforzare in modo stabile l'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché dei servizi territoriali delle ASL e degli enti preposti al controllo, garantendo una presenza capillare sul territorio e tempi rapidi di intervento;

          a promuovere campagne nazionali di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, rivolte a lavoratori, studenti, datori di lavoro e imprese, in collaborazione con scuole, università e parti sociali;

          a potenziare gli strumenti di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati in materia di ispezioni e infortuni, al fine di migliorare la trasparenza e l'efficacia del sistema dei controlli;

          a destinare specifiche risorse per la sicurezza dei lavoratori nei settori più esposti, come edilizia, agricoltura, logistica e manifattura, promuovendo l'innovazione tecnologica e la certificazione delle imprese virtuose;

          a valutare l'introduzione di un "Fondo nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro", finalizzato a sostenere progetti di prevenzione, ricerca e innovazione, anche attraverso il cofinanziamento di iniziative territoriali promosse da Regioni e Comuni.


G/1689 Sez I/4/10

Castellone, Mazzella, Guidolin

Respinto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          l'articolo 39 del presente disegno di legge estende la disciplina dell'APE sociale stabilendo il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

          la categoria degli operai edili è inclusa - nei "lavori gravosi" - nella platea teorica dell'APE sociale ma, di fatto, è sottoposta a un requisito contributivo (32 o 36 anni) che, data la forte discontinuità contributiva e lavorativa del settore edile, rende l'accesso largamente inattuabile;

          nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a Roma, si è consumato un nuovo dramma del lavoro: nel cantiere della Torre dei Conti ai Fori Imperiali un operaio di 66 anni, Octay Stroici, è rimasto oltre 10 ore sotto le macerie in seguito a un doppio cedimento della struttura, ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

     considerato che

          il settore edile rimane fra i più esposti a condizioni di lavoro usuranti, rischiose e con elevata incidenza di infortuni mortali, ciò impone che l'uscita dal lavoro per gli operai non sia rinviata fino all'età ordinaria ma valorizzi la gravosità del mestiere;

          la misura prevista dall'APE sociale, pur positiva nella filosofia, non è adeguatamente calibrata per la reale condizione dei lavoratori edili infatti i requisiti contributivi risultano troppo elevati e ne escludono ingiustamente molti;

          la recente tragedia a Roma, solo l'ultima di una serie infinita, dimostra in maniera drammatica che il lavoro in edilizia può compromettere la vita e richiede risposte normative tempestive e strutturate, che vadano oltre la semplice assistenza e vadano verso la giustizia sociale e la tutela della dignità del lavoro;

     impegna il Governo:

          a inserire nel corso dell'esame parlamentare del bilancio una modifica normativa che consenta agli operai edili dipendenti, con qualifica riconosciuta, di accedere all'APE sociale con 30 anni di contributi versati, anziché i requisiti attuali;

          a riconoscere la specificità del lavoro in edilizia - gravoso, rischioso e caratterizzato da interruzioni - come fattore che giustifica un regime previdenziale anticipato e dedicato;

          ad avviare una verifica nazionale sulle condizioni dei lavoratori edili, con monitoraggio del rischio, della discontinuità contributiva e degli infortuni, al fine di predisporre ulteriori misure di tutela e prepensionamento;

          a prevedere, in parallelo, misure di sostegno all'uscita dal lavoro per gli operai edili non più idonei alle mansioni gravose, attraverso percorsi di riqualificazione o di ricollocazione professionale, evitando che l'abbandono del lavoro diventi marginalizzazione sociale;

          a rendere prioritario il tema della prevenzione e della sicurezza nei cantieri, collegandolo alla politica previdenziale: ogni tragico incidente come quello della Torre dei Conti non sia solo oggetto di cordoglio, ma il motore di una politica che riduca i tempi di esposizione al rischio e valorizzi l'uscita anticipata come condizione di dignità.


G/1689 Sez I/5/10

Guidolin, Mazzella, Castellone

Respinto

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 53 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale;

     valutato che

          allo stato attuale la disposizione appare priva di concreta portata normativa, sia per l'esiguo importo stanziato per l'anno 2026, sia per la totale assenza di interventi immediatamente efficaci e di misure che producano un reale beneficio per la vasta platea dei caregiver familiari;

     considerato che

          sul tema si registra una sostanziale incoerenza nell'azione del Governo, che, dopo aver istituito con la legge di bilancio 2023 il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità - accorpando e di fatto neutralizzando fondi specificamente dedicati al sostegno dei caregiver familiari - ora istituisce un nuovo Fondo che replica le finalità di quelli già svuotati delle proprie risorse;

          la sovrapposizione di strumenti finanziari, privi di coordinamento e continuità, rischia di tradursi in un ulteriore ritardo nel riconoscimento dei diritti dei caregiver, e in una dispersione di risorse pubbliche;

          per coloro che rivestono, spesso in modo non volontario, il ruolo di caregiver familiare, sono necessari interventi strutturali e non episodici, che garantiscano:

          - il riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare, con diritti e tutele specifiche;

          - misure economiche di sostegno per compensare il lavoro di cura non retribuito;

          - tutele previdenziali e assicurative adeguate;

          - servizi di supporto psicologico e di sollievo;

          - il riconoscimento del ruolo dello studente caregiver e l'introduzione delle ferie solidali anche nel settore pubblico e privato;

     impegna il Governo:

          a predisporre in tempi rapidi un disegno di legge organico per il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale della figura del caregiver familiare, evitando ulteriori rinvii e frammentazioni normative;

          a garantire che le risorse del Fondo di cui all'articolo 53 siano effettivamente destinate a interventi diretti e tangibili a favore dei caregiver familiari, assicurando trasparenza, tracciabilità e criteri di equità nella ripartizione e non solo di natura governativa;

          a prevedere misure di conciliazione vita-lavoro per i caregiver occupati e percorsi formativi dedicati per coloro che intendono intraprendere attività lavorative compatibili con l'assistenza;

          a rafforzare i servizi territoriali di prossimità e le reti di welfare di comunità, in modo da sostenere concretamente le famiglie che si fanno carico della cura di persone con disabilità o non autosufficienti;

          a valutare l'istituzione di un'indennità mensile di cura specificamente destinata ai caregiver familiari che assistono persone con disabilità grave o gravissima, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale.


G/1689 Sez I/6/10 (testo 2)

Cantù, Murelli, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha visto un aumento significativo della sua produttività scientifica negli ultimi anni, con un record nel 2024, confermando un costante miglioramento delle performance in ambito sanitario e di ricerca;

          i dati forniti dalla piattaforma SciVal-Elsevier per il periodo 2015-2024 mostrano che le pubblicazioni scientifiche dell'ISS risultano citate oltre cinque volte più della media mondiale per lavori analoghi, con un Field-Weighted Citation Impact (FWCI) superiore a uno, attestando il ruolo internazionale di eccellenza dell'ISS;

          nonostante i risultati ottenuti, l'ISS opera in un contesto di risorse finanziarie limitate, che non sono aumentate da almeno 25 anni, mentre i costi di gestione sono sensibilmente aumentati. Il contributo statale all'ISS risulta insufficiente a garantire la continuità e l'ampliamento delle sue attività di ricerca;

           l'ISS è un elemento fondamentale per la salute pubblica e per l'innovazione scientifica in Italia, ed è necessario garantire il suo supporto per mantenere e sviluppare le sue attività a livello nazionale e internazionale.

     Considerato che:

          l'Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato, nonostante le difficoltà finanziarie, un'elevata capacità di competere a livello internazionale, raggiungendo risultati eccellenti in campo scientifico;

          il finanziamento attuale non è in grado di sostenere adeguatamente le sue attività e di incentivare l'innovazione e la formazione di nuovi ricercatori.

     Impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di potenziare il finanziamento annuale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e prevedendo un incremento delle risorse destinate alla ricerca, alla formazione dei ricercatori e all'ammodernamento delle infrastrutture, garantendo altresì un piano di finanziamento pluriennale che assicuri la continuità e la stabilità delle attività scientifiche dell'ISS, supportando in particolare progetti innovativi e di rilevanza internazionale, superando le incertezze finanziarie.


G/1689 Sez I/6/10

Cantù, Murelli, Minasi

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha visto un aumento significativo della sua produttività scientifica negli ultimi anni, con un record nel 2024, confermando un costante miglioramento delle performance in ambito sanitario e di ricerca;

          i dati forniti dalla piattaforma SciVal-Elsevier per il periodo 2015-2024 mostrano che le pubblicazioni scientifiche dell'ISS risultano citate oltre cinque volte più della media mondiale per lavori analoghi, con un Field-Weighted Citation Impact (FWCI) superiore a uno, attestando il ruolo internazionale di eccellenza dell'ISS;

          nonostante i risultati ottenuti, l'ISS opera in un contesto di risorse finanziarie limitate, che non sono aumentate da almeno 25 anni, mentre i costi di gestione sono sensibilmente aumentati. Il contributo statale all'ISS risulta insufficiente a garantire la continuità e l'ampliamento delle sue attività di ricerca;

          la legge di bilancio 2026 prevede una riduzione di circa 1 milione di euro (938.569 euro) del contributo riconosciuto all'ISS, che, a fronte della necessità di risorse per l'ammodernamento delle infrastrutture e per la formazione dei ricercatori, rende insufficiente le risorse stanziate rispetto alle esigenze dell'Istituto;

          l'ISS è un elemento fondamentale per la salute pubblica e per l'innovazione scientifica in Italia, ed è necessario garantire il suo supporto per mantenere e sviluppare le sue attività a livello nazionale e internazionale.

     Considerato che:

          l'Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato, nonostante le difficoltà finanziarie, un'elevata capacità di competere a livello internazionale, raggiungendo risultati eccellenti in campo scientifico;

          il finanziamento attuale non è in grado di sostenere adeguatamente le sue attività e di incentivare l'innovazione e la formazione di nuovi ricercatori;

          le riduzioni dei contributi previsti per l'ISS nella legge di bilancio 2026 potrebbero compromettere il futuro dell'Istituto, con gravi ripercussioni sulla ricerca sanitaria.

     Impegna il Governo:

          a potenziare il finanziamento annuale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ripristinando la somma prevista nella legge di bilancio 2026 e prevedendo un incremento delle risorse destinate alla ricerca, alla formazione dei ricercatori e all'ammodernamento delle infrastrutture, garantendo altresì un piano di finanziamento pluriennale che assicuri la continuità e la stabilità delle attività scientifiche dell'ISS, supportando in particolare progetti innovativi e di rilevanza internazionale, superando le incertezze finanziarie.


G/1689 Sez I/7/10 (testo 2)

Zullo, Leonardi, Berrino, Mancini, Satta, Silvestroni

Accolto

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che:

          - l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) rappresenta il principale ente tecnico-scientifico nazionale di supporto al Servizio sanitario nazionale (SSN);

          - ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, l'ISS svolge attività di validazione metodologica delle linee guida e di validazione e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali, strumenti essenziali per garantire qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure;

          - la piena e continuativa attività di validazione di Linee Guida e Buone Pratiche costituisce un fattore determinante per la riduzione delle liste d'attesa, in quanto migliora l'appropriatezza delle prestazioni, riduce la variabilità clinica e ottimizza l'impiego delle risorse;

          - gli stanziamenti attuali risultano concentrati sulle attività ordinarie dell'Ente, con il rischio che le funzioni strategiche connesse alla validazione di LG e BP non siano sviluppate con sufficiente efficacia e continuità;

     impegna il Governo:

          - a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare stabilmente le risorse destinate all'Istituto Superiore di Sanità per le attività di validazione metodologica delle linee guida e di validazione e diffusione delle buone pratiche clinico-assistenziali, quali strumenti fondamentali per la riduzione delle liste d'attesa e per l'efficientamento del SSN;

          - a valutare, nei successivi provvedimenti utili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, forme di finanziamento pluriennale strutturale che assicurino la continuità e l'impatto delle funzioni svolte dall'ISS nell'interesse dei cittadini e della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.


G/1689 Sez I/7/10

Zullo, Leonardi, Berrino, Mancini, Satta, Silvestroni

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che:

          - l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) rappresenta il principale ente tecnico-scientifico nazionale di supporto al Servizio sanitario nazionale (SSN);

          - ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, l'ISS svolge attività di validazione metodologica delle linee guida e di validazione e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali, strumenti essenziali per garantire qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure;

          - la piena e continuativa attività di validazione di Linee Guida e Buone Pratiche costituisce un fattore determinante per la riduzione delle liste d'attesa, in quanto migliora l'appropriatezza delle prestazioni, riduce la variabilità clinica e ottimizza l'impiego delle risorse;

          - gli stanziamenti attuali risultano concentrati sulle attività ordinarie dell'Ente, con il rischio che le funzioni strategiche connesse alla validazione di LG e BP non siano sviluppate con sufficiente efficacia e continuità;

     impegna il Governo:

          - a valutare l'opportunità di incrementare stabilmente le risorse destinate all'Istituto Superiore di Sanità per le attività di validazione metodologica delle linee guida e di validazione e diffusione delle buone pratiche clinico-assistenziali, quali strumenti fondamentali per la riduzione delle liste d'attesa e per l'efficientamento del SSN;

          - a valutare, nei successivi provvedimenti utili, forme di finanziamento pluriennale strutturale che assicurino la continuità e l'impatto delle funzioni svolte dall'ISS nell'interesse dei cittadini e della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.


G/1689 Sez I/8/10

Castellone, Guidolin, Mazzella

Respinto

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 63 dispone il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà 143,1 miliardi nel 2026, 144,1 miliardi nel 2027 e 145 miliardi nel 2028;

          dal punto di vista previsionale, il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2025 del 2 ottobre 2025 stima un rapporto spesa sanitaria/PIL stabile al 6,4 per cento per gli anni 2025, 2027 e 2028, con un leggero aumento al 6,5 per cento nel 2026. L'attestazione al 6,4 per cento del PIL conferma la volontà da parte del Governo di non puntare a un efficientamento del sistema sanitario; la spesa sanitaria nazionale è stata per lungo tempo inferiore alla media dell'UE. Siamo passati da una spesa sanitaria superiore al 7 per cento del Pil al 6,7 per cento nel 2023, 6,3 per cento nel 2024, per assestarsi nel prossimo triennio al 6,4 per cento;

     considerato che

          il report della Corte dei Conti del 2025 "Quaderno n. 4 La Sanità in cammino per il cambiamento" ha analizzato lo stato del Servizio sanitario nazionale e delle sue prospettive di riforma evidenziando alcune criticità strutturali.  Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica ha raggiunto 138,3 miliardi di euro, pari al 6,3 per cento del PIL, con un aumento del 4,9 per cento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la Corte segnala che si tratta di una crescita inferiore alle attese e fortemente disomogenea sul territorio. Le regioni in piano di rientro hanno registrato un incremento pro capite del 6,4 per cento contro il 4,2 per cento delle altre;

          la quota di spesa privata resta elevata, soprattutto nell'assistenza ambulatoriale, dove oltre il 37 per cento dei costi è sostenuto direttamente dalle famiglie. Si sottolinea un miglioramento dei dati sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma persistono ritardi significativi negli screening oncologici e nelle vaccinazioni, soprattutto nelle regioni meridionali. La riforma territoriale prevista dal PNRR è in ritardo, con disparità regionali nella realizzazione di Case della Comunità e Ospedali di Comunità;

          l'8 Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di Gimbe pubblicato l'8 ottobre 2025, ha evidenziato "un lento e inesorabile smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, che spiana inevitabilmente la strada a interessi privati di ogni forma che comporta a condannare milioni di persone a rinunciare alle cure con l'aumento della povertà  assoluta che nel 2023 ha colpito 2,2 milioni di famiglie (8,4 per cento). Il rapporto evidenzia, in particolare, l'espansione dei soggetti privati "ben oltre la sanità privata convenzionata".

     valutato che

          il finanziamento della sanità pubblica non è una variabile negoziabile. La sentenza n. 195 del 2024 della Corte Costituzionale ha ribadito che il diritto alla salute è un diritto fondamentale e incomprimibile, garantito dall'articolo 32 della Costituzione e ha stabilito che la spesa per la sanità è una spesa costituzionalmente necessaria, che deve essere garantita prioritariamente rispetto ad altre spese. La Corte ha affermato, altresì, che il contenimento della spesa pubblica deve essere effettuato nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e senza compromettere i diritti fondamentali, come il diritto alla salute;

     considerato che

          le risorse previste per l'anno prossimo e nel triennio fino al 2028 sono largamente insufficienti per risolvere la crisi della nostra sanità pubblica. Addirittura, secondo GIMBE, il livello del finanziamento in rapporto al PIL scenderà al di sotto del 6 per cento nel 2028, certificando un definanziamento La fotografia peggiora ulteriormente se si parla del gap tra spesa prevista e risorse assegnate, che ammonta a 6,8 miliardi nel 2026, 7,6 miliardi nel 2027 e 10,7 miliardi nel 2028;

     impegna il Governo:

          ad assicurare un'azione strutturale di incremento delle risorse da destinare al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale, in modo tale che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) sia in linea con i Paesi del G7 e comunque non inferiore alla media europea, e sia in grado, in particolare, di garantire gli investimenti necessari per il personale sanitario e per la riduzione delle liste d'attesa.


G/1689 Sez I/9/10 (testo 2)

Guidolin, Castellone, Mazzella

Accolto

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 63 dispone il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà 143,1 miliardi nel 2026, 144,1 miliardi nel 2027 e 145 miliardi nel 2028;

          l'articolo 63 prevede che una quota paria 100 milioni di euro annui è destinata alla copertura socioassistenziali strumentali e quelle sanitarie per gli assistiti malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile;

          la Relazione tecnica rileva che lo stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione. Non sono però previsti incrementi del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da tale malattia;

     considerato che

          le demenze costituiscono un insieme di patologie non guaribili che devono essere affrontate con un approccio globale alla cura delle persone colpite, perché globale e progressivo è il coinvolgimento della persona e dei suoi familiari.

          in Europa si stima che la demenza di Alzheimer (DA) rappresenti il 54 per cento di tutte le demenze con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne del 4,4 per cento. La prevalenza di questa patologia aumenta con l'età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori che vanno dallo 0,7 per cento per la classe d'età 65-69 anni al 23,6 per cento per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 0,6 per cento al 17,6 per cento.

          la demenza di Alzheimer oggi colpisce circa il 5 per cento delle persone con più di 60 anni e in Italia si stimano circa 500mila ammalati;

          il rapporto Agenas "Il personale del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicato a settembre 2025 analizza la situazione attuale e le prospettive future di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti dell'assistenza primaria (su dati 2023). La crisi del personale sanitario si inserisce in uno scenario nazionale che risulta complesso L' andamento demografico non appare favorevole, poiché la percentuale di popolazione di età 0 - 14 risulta fra i più bassi (12,9 per cento). L'età media della popolazione italiana è una delle più alte al mondo. Gli over 65 oggi ammontano al 24,3 per cento della popolazione totale e si stima che nel 2050 tale percentuale raggiungerà il 34,6 per cento. Gli over 85 potrebbero passare dal 3,9 per cento di oggi al 7,2 per cento. Questo determinerà, certamente, una maggiore incidenza delle patologie cronico-degenerative, con evidenti ricadute negative sullo stato di salute della popolazione e sui costi del Servizio sanitario nazionale (SSN);

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di investire maggiori risorse per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e delle demenze, patologie che hanno un impatto profondo sulla vita dei pazienti e dei caregiver.


G/1689 Sez I/9/10

Guidolin, Castellone, Mazzella

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 63 dispone il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà 143,1 miliardi nel 2026, 144,1 miliardi nel 2027 e 145 miliardi nel 2028;

          l'articolo 63 prevede che una quota paria 100 milioni di euro annui è destinata alla copertura socioassistenziali strumentali e quelle sanitarie per gli assistiti malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile;

          la Relazione tecnica rileva che lo stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione. Non sono però previsti incrementi del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da tale malattia;

     considerato che

          le demenze costituiscono un insieme di patologie non guaribili che devono essere affrontate con un approccio globale alla cura delle persone colpite, perché globale e progressivo è il coinvolgimento della persona e dei suoi familiari.

          in Europa si stima che la demenza di Alzheimer (DA) rappresenti il 54 per cento di tutte le demenze con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne del 4,4 per cento. La prevalenza di questa patologia aumenta con l'età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori che vanno dallo 0,7 per cento per la classe d'età 65-69 anni al 23,6 per cento per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 0,6 per cento al 17,6 per cento.

          la demenza di Alzheimer oggi colpisce circa il 5 per cento delle persone con più di 60 anni e in Italia si stimano circa 500mila ammalati;

          il rapporto Agenas "Il personale del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicato a settembre 2025 analizza la situazione attuale e le prospettive future di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti dell'assistenza primaria (su dati 2023). La crisi del personale sanitario si inserisce in uno scenario nazionale che risulta complesso L' andamento demografico non appare favorevole, poiché la percentuale di popolazione di età 0 - 14 risulta fra i più bassi (12,9 per cento). L'età media della popolazione italiana è una delle più alte al mondo. Gli over 65 oggi ammontano al 24,3 per cento della popolazione totale e si stima che nel 2050 tale percentuale raggiungerà il 34,6 per cento. Gli over 85 potrebbero passare dal 3,9 per cento di oggi al 7,2 per cento. Questo determinerà, certamente, una maggiore incidenza delle patologie cronico-degenerative, con evidenti ricadute negative sullo stato di salute della popolazione e sui costi del Servizio sanitario nazionale (SSN);

     impegna il Governo:

          a investire maggiori risorse per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e delle demenze, patologie che hanno un impatto profondo sulla vita dei pazienti e dei caregiver.


G/1689 Sez I/10/10 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di Legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          la malattia renale cronica (MRC) rappresenta una problematica sanitaria di rilevante impatto epidemiologico, sociale ed economico, con una prevalenza crescente nella popolazione adulta affetta da diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e obesità;

          in Italia circa il 10 per cento della popolazione adulta è affetta da MRC, mentre il numero totale di pazienti nel mondo è di poco superiore a 800 milioni e la MRC è associata a un aumento del rischio di mortalità sin dalle fasi iniziali e, se riscontrata in fase avanzata, richiede una terapia sostitutiva come la dialisi o il trapianto di rene. La dialisi, in particolare, impatta ogni anno sul bilancio del SSN per oltre 2,5 miliardi di euro (50.000 euro/anno per paziente);

          la diagnosi precoce della MRC consente, attraverso programmi di screening, di attuare tempestivamente interventi terapeutici in grado di rallentare la progressione della malattia, e in alcuni casi la remissione della patologia, ridurre le ospedalizzazioni, limitare gli ingressi in dialisi e migliorare l'aspettativa e la qualità di vita dei pazienti;

          risulta pertanto necessario definire, tramite una legge nazionale, un quadro normativo organico per l'individuazione e la diagnosi precoce delle malattie renali croniche, al fine di garantire uniformità di accesso, sostenibilità e continuità assistenziale su tutto il territorio nazionale;

          l'adozione di un programma pluriennale diagnostico, unitamente all'istituzione di un Osservatorio nazionale sulle malattie renali croniche, può migliorare la raccolta dati, la ricerca epidemiologica e la pianificazione sanitaria mirata;

          sono imprescindibili campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza pubblica sull'importanza della diagnosi precoce in età adulta delle MRC;

     impegna il Governo:  

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare un programma diagnostico nazionale per la prevenzione e il riconoscimento precoce della MRC, includendo tutte le misure necessarie per garantirne l'efficacia e la diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale, supportando gli interventi integrati a livello regionale e locale per migliorare l'aderenza ai programmi di screening e di prevenzione, sostenendo e coordinando altresì le campagne di sensibilizzazione volte a informare la popolazione sui rischi legati alla MRC e sull'importanza della diagnosi tempestiva.


G/1689 Sez I/10/10

Murelli, Cantù, Minasi

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di Legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          la malattia renale cronica (MRC) rappresenta una problematica sanitaria di rilevante impatto epidemiologico, sociale ed economico, con una prevalenza crescente nella popolazione adulta affetta da diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e obesità;

          in Italia circa il 10 per cento della popolazione adulta è affetta da MRC, mentre il numero totale di pazienti nel mondo è di poco superiore a 800 milioni e la MRC è associata a un aumento del rischio di mortalità sin dalle fasi iniziali e, se riscontrata in fase avanzata, richiede una terapia sostitutiva come la dialisi o il trapianto di rene. La dialisi, in particolare, impatta ogni anno sul bilancio del SSN per oltre 2,5 miliardi di euro (50.000 euro/anno per paziente);

          la diagnosi precoce della MRC consente, attraverso programmi di screening, di attuare tempestivamente interventi terapeutici in grado di rallentare la progressione della malattia, e in alcuni casi la remissione della patologia, ridurre le ospedalizzazioni, limitare gli ingressi in dialisi e migliorare l'aspettativa e la qualità di vita dei pazienti;

          risulta pertanto necessario definire, tramite una legge nazionale, un quadro normativo organico per l'individuazione e la diagnosi precoce delle malattie renali croniche, al fine di garantire uniformità di accesso, sostenibilità e continuità assistenziale su tutto il territorio nazionale;

          l'adozione di un programma pluriennale diagnostico, unitamente all'istituzione di un Osservatorio nazionale sulle malattie renali croniche, può migliorare la raccolta dati, la ricerca epidemiologica e la pianificazione sanitaria mirata;

          sono imprescindibili campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza pubblica sull'importanza della diagnosi precoce in età adulta delle MRC;

     impegna il Governo:  

          a dare piena attuazione, con decreto ministeriale, al programma diagnostico nazionale per la prevenzione e il riconoscimento precoce della MRC, includendo tutte le misure necessarie per garantirne l'efficacia e la diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale, supportando gli interventi integrati a livello regionale e locale per migliorare l'aderenza ai programmi di screening e di prevenzione, sostenendo e coordinando altresì le campagne di sensibilizzazione volte a informare la popolazione sui rischi legati alla MRC e sull'importanza della diagnosi tempestiva.


G/1689 Sez I/11/10 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

                in sede di esame del disegno di Legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

           Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          la gestione del diabete mellito di tipo 1 in età pediatrica rappresenta una sfida complessa che coinvolge molteplici dimensioni, tra cui la dimensione clinica, psicologica e sociale, essenziali per garantire la completa presa in carico del paziente fin dalle fasi precoci della malattia;

          la letteratura medica e le evidenze scientifiche sottolineano come l'intervento psicologico strutturato e integrato nei percorsi di cura sia un elemento imprescindibile per migliorare l'aderenza terapeutica, facilitare la gestione delle difficoltà emotive correlate alla patologia cronica e ridurre l'incidenza di fenomeni di disagio quali ansia, depressione e isolamento sociale;

          il coinvolgimento dello psicologo nei team multidisciplinari dedicati alla diabetologia pediatrica è raccomandato dalle più autorevoli linee guida nazionali e internazionali, che ne riconoscono il ruolo fondamentale nella promozione del benessere psicologico del paziente e della sua famiglia, nonché nel supporto alla comunicazione terapeutica e nella formazione continua degli operatori sanitari;       

          la presenza stabile dello psicologo nel percorso di cura contribuisce a definire strategie personalizzate di presa in carico, favorendo la resilienza, la qualità di vita e la corresponsabilizzazione del paziente e del nucleo familiare;

     impegna il Governo:  

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere e di coordinare l'inserimento stabile e strutturale della figura dello psicologo nei team multidisciplinari di diabetologia pediatrica, con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva dell'assistenza, il benessere psicologico dei pazienti e delle loro famiglie, e l'efficacia dei percorsi terapeutico-riabilitativi.


G/1689 Sez I/11/10

Murelli, Cantù, Minasi

La 10ª Commissione,

                in sede di esame del disegno di Legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

           Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          la gestione del diabete mellito di tipo 1 in età pediatrica rappresenta una sfida complessa che coinvolge molteplici dimensioni, tra cui la dimensione clinica, psicologica e sociale, essenziali per garantire la completa presa in carico del paziente fin dalle fasi precoci della malattia;

          la letteratura medica e le evidenze scientifiche sottolineano come l'intervento psicologico strutturato e integrato nei percorsi di cura sia un elemento imprescindibile per migliorare l'aderenza terapeutica, facilitare la gestione delle difficoltà emotive correlate alla patologia cronica e ridurre l'incidenza di fenomeni di disagio quali ansia, depressione e isolamento sociale;

          il coinvolgimento dello psicologo nei team multidisciplinari dedicati alla diabetologia pediatrica è raccomandato dalle più autorevoli linee guida nazionali e internazionali, che ne riconoscono il ruolo fondamentale nella promozione del benessere psicologico del paziente e della sua famiglia, nonché nel supporto alla comunicazione terapeutica e nella formazione continua degli operatori sanitari;       

          la presenza stabile dello psicologo nel percorso di cura contribuisce a definire strategie personalizzate di presa in carico, favorendo la resilienza, la qualità di vita e la corresponsabilizzazione del paziente e del nucleo familiare;

     impegna il Governo:  

          a promuovere e coordinare l'inserimento stabile e strutturale della figura dello psicologo nei team multidisciplinari di diabetologia pediatrica, assicurando risorse dedicate e standard uniformi di intervento psicologico in ambito sanitario, con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva dell'assistenza, il benessere psicologico dei pazienti e delle loro famiglie, e l'efficacia dei percorsi terapeutico-riabilitativi.


G/1689 Sez I/12/10 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          gli alimenti a fini medici speciali (AFMS) sono prodotti nutrizionali destinati a trattare o prevenire malattie gravi e debilitanti, e sono indispensabili per il trattamento delle malattie metaboliche, oncologiche e delle allergie alimentari, contribuendo al mantenimento di un adeguato stato nutrizionale e a un miglioramento della qualità della vita;

          le malattie metaboliche ereditarie rappresentano un insieme complesso di patologie causate da difetti genetici e caratterizzate da disfunzioni nel metabolismo dei nutrienti, all'interno delle oltre 9.000 malattie rare, le malattie metaboliche ereditarie sono il gruppo più consistente. Al momento ne sono conosciute oltre 2.000 e colpiscono un numero significativo di persone, in Italia circa 30.000. Nella maggior parte di queste malattie, chi ne è affetto deve seguire per tutta la vita terapie nutrizionali salvavita rigorose e personalizzate, sotto la supervisione di specialisti, per evitare che la patologia prenda il sopravvento provocando danni irreversibili o la morte;

          secondo i dati dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) aggiornati al 2025, le linee guida AIOM 2024 e lo studio PreMiO, circa il 60 per cento dei pazienti oncologici è a rischio di malnutrizione al momento della diagnosi, con una prevalenza che varia a seconda del tipo di tumore: il 65 per cento dei pazienti riporta un calo ponderale tra uno e 10 chili nei 6 mesi precedenti la prima visita oncologica, con picchi dell'80 per cento nei tumori del tratto gastrointestinale superiore e del distretto testa-collo, e del 60 per cento nei tumori polmonari. La cachessia, presente nel 50-80 per cento dei casi, e la sarcopenia, rilevata nel 20-70 per cento a seconda della sede tumorale, aggravano ulteriormente questa condizione, aumentando di 2,6 volte il tasso di mortalità, triplicando il rischio di complicanze e prolungando del 30 per cento la durata della degenza, con un impatto stimato di oltre 1,5 miliardi di euro annui sui costi del sistema sanitario nazionale (SSN) dovuto a ritardi nelle dimissioni, re-ricoveri e complicanze evitabili;

          le allergie alimentari sono un problema crescente in Italia, con stime che indicano che circa il 6-8 per cento della popolazione adulta e il 10 per cento dei bambini soffrono di allergie alimentari. Le allergie più comuni includono quelle a latte, uova, noci, pesce e frutti di mare. Le reazioni avverse a questi alimenti possono portare a gravi complicazioni, richiedendo un approccio nutrizionale preciso e l'uso di alimenti speciali che siano sicuri per chi soffre di tali condizioni. È fondamentale che anche gli adulti allergici abbiano accesso a soluzioni alimentari sicure, così come i bambini, che spesso mostrano forme di allergia alimentare più complesse e difficili da gestire;

          nonostante la crescente necessità, l'accesso agli alimenti a fini medici speciali in Italia è spesso ostacolato da difficoltà burocratiche e da un quadro normativo frammentato che varia da regione a regione. Inoltre, gli alimenti a fini medici speciali sono generalmente molto costosi e non sempre adeguatamente coperti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), creando disparità nell'accesso alle cure nutrizionali necessarie per gestire le malattie metaboliche, oncologiche e le allergie alimentari.

     Considerato che:

          la disponibilità di alimenti a fini medici speciali costituisce una risorsa imprescindibile per i pazienti, tuttavia l'attuale contesto normativo, unitamente alle difficoltà economiche, impedisce a numerosi individui di accedere adeguatamente a tali prodotti. L'assenza di una regolamentazione uniforme tra le diverse regioni e la copertura parziale da parte del Servizio Sanitario Nazionale determinano disuguaglianze significative nell'accesso a queste risorse vitali, precludendo a molti pazienti il trattamento nutrizionale necessario;

          la gestione delle malattie metaboliche rare, delle patologie oncologiche e delle allergie alimentari richiede un approccio nutrizionale altamente specializzato, capace di rispondere alle esigenze terapeutiche individuali e di prevenire potenziali effetti collaterali. Gli alimenti a fini medici speciali rappresentano una componente indispensabile di tale strategia terapeutica, e devono essere resi prontamente accessibili a tutti i pazienti che necessitano di un supporto nutrizionale specifico e mirato.

     Impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare misure volte a garantire che tutti i pazienti affetti da malattie metaboliche, oncologiche e da allergie alimentari possano accedere in modo tempestivo e sicuro agli alimenti a fini medici speciali, attraverso una revisione del quadro normativo che garantisca una copertura uniforme e adeguata a livello nazionale, prevedendo l'inclusione degli alimenti a fini medici speciali nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), affinché i pazienti possano usufruire di una copertura totale da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) senza discriminazioni regionali o economiche, con il fine di rendere gli alimenti a fini medici speciali accessibili a tutte le persone che ne hanno necessità, sia adulti che bambini, e senza oneri economici insostenibili per le famiglie, prevedendo altresì l'avvio di programmi di sensibilizzazione e formazione per i professionisti sanitari, in modo da garantire una corretta prescrizione e gestione terapeutica, e un'azione di monitoraggio continuo per verificare l'efficacia di tali interventi e l'accesso uniforme ai trattamenti nutrizionali specializzati.


G/1689 Sez I/12/10

Murelli, Cantù, Minasi

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 63 prevede il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

          gli alimenti a fini medici speciali (AFMS) sono prodotti nutrizionali destinati a trattare o prevenire malattie gravi e debilitanti, e sono indispensabili per il trattamento delle malattie metaboliche, oncologiche e delle allergie alimentari, contribuendo al mantenimento di un adeguato stato nutrizionale e a un miglioramento della qualità della vita;

          le malattie metaboliche ereditarie rappresentano un insieme complesso di patologie causate da difetti genetici e caratterizzate da disfunzioni nel metabolismo dei nutrienti, all'interno delle oltre 9.000 malattie rare, le malattie metaboliche ereditarie sono il gruppo più consistente. Al momento ne sono conosciute oltre 2.000 e colpiscono un numero significativo di persone, in Italia circa 30.000. Nella maggior parte di queste malattie, chi ne è affetto deve seguire per tutta la vita terapie nutrizionali salvavita rigorose e personalizzate, sotto la supervisione di specialisti, per evitare che la patologia prenda il sopravvento provocando danni irreversibili o la morte;

          secondo i dati dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) aggiornati al 2025, le linee guida AIOM 2024 e lo studio PreMiO, circa il 60 per cento dei pazienti oncologici è a rischio di malnutrizione al momento della diagnosi, con una prevalenza che varia a seconda del tipo di tumore: il 65 per cento dei pazienti riporta un calo ponderale tra uno e 10 chili nei 6 mesi precedenti la prima visita oncologica, con picchi dell'80 per cento nei tumori del tratto gastrointestinale superiore e del distretto testa-collo, e del 60 per cento nei tumori polmonari. La cachessia, presente nel 50-80 per cento dei casi, e la sarcopenia, rilevata nel 20-70 per cento a seconda della sede tumorale, aggravano ulteriormente questa condizione, aumentando di 2,6 volte il tasso di mortalità, triplicando il rischio di complicanze e prolungando del 30 per cento la durata della degenza, con un impatto stimato di oltre 1,5 miliardi di euro annui sui costi del sistema sanitario nazionale (SSN) dovuto a ritardi nelle dimissioni, re-ricoveri e complicanze evitabili;

          le allergie alimentari sono un problema crescente in Italia, con stime che indicano che circa il 6-8 per cento della popolazione adulta e il 10 per cento dei bambini soffrono di allergie alimentari. Le allergie più comuni includono quelle a latte, uova, noci, pesce e frutti di mare. Le reazioni avverse a questi alimenti possono portare a gravi complicazioni, richiedendo un approccio nutrizionale preciso e l'uso di alimenti speciali che siano sicuri per chi soffre di tali condizioni. È fondamentale che anche gli adulti allergici abbiano accesso a soluzioni alimentari sicure, così come i bambini, che spesso mostrano forme di allergia alimentare più complesse e difficili da gestire;

          nonostante la crescente necessità, l'accesso agli alimenti a fini medici speciali in Italia è spesso ostacolato da difficoltà burocratiche e da un quadro normativo frammentato che varia da regione a regione. Inoltre, gli alimenti a fini medici speciali sono generalmente molto costosi e non sempre adeguatamente coperti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), creando disparità nell'accesso alle cure nutrizionali necessarie per gestire le malattie metaboliche, oncologiche e le allergie alimentari.

     Considerato che:

          la disponibilità di alimenti a fini medici speciali costituisce una risorsa imprescindibile per i pazienti, tuttavia l'attuale contesto normativo, unitamente alle difficoltà economiche, impedisce a numerosi individui di accedere adeguatamente a tali prodotti. L'assenza di una regolamentazione uniforme tra le diverse regioni e la copertura parziale da parte del Servizio Sanitario Nazionale determinano disuguaglianze significative nell'accesso a queste risorse vitali, precludendo a molti pazienti il trattamento nutrizionale necessario;

          la gestione delle malattie metaboliche rare, delle patologie oncologiche e delle allergie alimentari richiede un approccio nutrizionale altamente specializzato, capace di rispondere alle esigenze terapeutiche individuali e di prevenire potenziali effetti collaterali. Gli alimenti a fini medici speciali rappresentano una componente indispensabile di tale strategia terapeutica, e devono essere resi prontamente accessibili a tutti i pazienti che necessitano di un supporto nutrizionale specifico e mirato.

     Impegna il Governo:

          ad adottare misure volte a garantire che tutti i pazienti affetti da malattie metaboliche, oncologiche e da allergie alimentari possano accedere in modo tempestivo e sicuro agli alimenti a fini medici speciali, attraverso una revisione del quadro normativo che garantisca una copertura uniforme e adeguata a livello nazionale, prevedendo l'inclusione degli alimenti a fini medici speciali nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), affinché i pazienti possano usufruire di una copertura totale da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) senza discriminazioni regionali o economiche, con il fine di rendere gli alimenti a fini medici speciali accessibili a tutte le persone che ne hanno necessità, sia adulti che bambini, e senza oneri economici insostenibili per le famiglie, prevedendo altresì l'avvio di programmi di sensibilizzazione e formazione per i professionisti sanitari, in modo da garantire una corretta prescrizione e gestione terapeutica, e un'azione di monitoraggio continuo per verificare l'efficacia di tali interventi e l'accesso uniforme ai trattamenti nutrizionali specializzati.


G/1689 Sez I/13/10 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 64 prevede che dall'anno 2026 vengono stanziati 238 milioni di euro annui destinati al rafforzamento della prevenzione;  

          il tumore gastrico rappresenta una delle neoplasie a prognosi più severa sia a livello mondiale sia nazionale;

          in Italia si registrano ogni anno circa 15.000 nuove diagnosi, con una prevalenza maggiore nel sesso maschile e un'età media di insorgenza superiore ai 65 anni;

          la sopravvivenza a cinque anni, nonostante i progressi terapeutici, rimane inferiore al 35 per cento, principalmente a causa della diagnosi tardiva, spesso in fase localmente avanzata o metastatica, con un impatto clinico, sociale ed economico rilevante;

          la determinazione di specifici marcatori immunoistochimici (quali HER2, PD-L1, MMR, Claudina 18.2, FGFR2b) ha reso possibile individuare strategie terapeutiche mirate e personalizzate, ma l'accesso ai test diagnostici necessari permane disomogeneo, dipendendo dalle risorse regionali disponibili;

          questa situazione determina significative disparità territoriali e ostacola la piena implementazione della medicina di precisione nel carcinoma gastrico avanzato;

          nelle more dell'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) si rende quindi necessario adottare misure ad hoc che garantiscano un accesso uniforme alle indagini immunoistochimiche e ai percorsi terapeutici più appropriati per i pazienti affetti da carcinoma gastrico avanzato;

     impegna il Governo:  

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di destinare quota parte delle risorse previste dall'articolo 64, per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato, finalizzato a sostenere l'erogazione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale delle principali indagini immunoistochimiche necessarie, anche attraverso criteri di riparto e sistemi di monitoraggio che assicurino equità di accesso su tutto il territorio nazionale, e di procedere  alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di adeguare le tariffe alle innovative tecnologie e metodiche impiegate nelle indagini immunoistochimiche e garantire così la sostenibilità e l'appropriatezza dei livelli di erogazione su tutto il territorio nazionale.


G/1689 Sez I/13/10

Murelli, Cantù, Minasi

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

     Premesso che:

          l'articolo 64 prevede che dall'anno 2026 vengono stanziati 238 milioni di euro annui destinati al raffrozamento della prevenzione;  

          il tumore gastrico rappresenta una delle neoplasie a prognosi più severa sia a livello mondiale sia nazionale;

          in Italia si registrano ogni anno circa 15.000 nuove diagnosi, con una prevalenza maggiore nel sesso maschile e un'età media di insorgenza superiore ai 65 anni;

          la sopravvivenza a cinque anni, nonostante i progressi terapeutici, rimane inferiore al 35 per cento, principalmente a causa della diagnosi tardiva, spesso in fase localmente avanzata o metastatica, con un impatto clinico, sociale ed economico rilevante;

          la determinazione di specifici marcatori immunoistochimici (quali HER2, PD-L1, MMR, Claudina 18.2, FGFR2b) ha reso possibile individuare strategie terapeutiche mirate e personalizzate, ma l'accesso ai test diagnostici necessari permane disomogeneo, dipendendo dalle risorse regionali disponibili;

          questa situazione determina significative disparità territoriali e ostacola la piena implementazione della medicina di precisione nel carcinoma gastrico avanzato;

          nelle more dell'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) si rende quindi necessario adottare misure ad hoc che garantiscano un accesso uniforme alle indagini immunoistochimiche e ai percorsi terapeutici più appropriati per i pazienti affetti da carcinoma gastrico avanzato;

     impegna il Governo:  

          a valutare l'opportunità di destinare quota parte delle risorse previste dall'articolo 64, per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato, finalizzato a sostenere l'erogazione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale delle principali indagini immunoistochimiche necessarie, anche attraverso criteri di riparto e sistemi di monitoraggio che assicurino equità di accesso su tutto il territorio nazionale, e di procedere  alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di adeguare le tariffe alle innovative tecnologie e metodiche impiegate nelle indagini immunoistochimiche e garantire così la sostenibilità e l'appropriatezza dei livelli di erogazione su tutto il territorio nazionale.


G/1689 Sez I/14/10 (testo 2)

Castellone, Guidolin, Mazzella

Accolto

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          l'articolo 64 prevede misure di prevenzione tra cui il potenziamento dello screening mammografico, screening per il tumore del colon-retto, screening polmonare e risorse all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione;

     considerato che

          il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, per la diagnosi delle malattie rare istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e rifinanziato successivamente con le leggi di bilancio 2024 e 2025 di 1 milione di euro;

          il Next Generation Sequencing (NGS) è un insieme di tecnologie moderne che permettono di leggere la sequenza del DNA e dell'RNA in modo più rapido ed economico rispetto alle tecniche precedenti. Invece di sequenziare una molecola alla volta, l'NGS legge milioni di sequenze di DNA contemporaneamente in parallelo, consentendo di analizzare l'intero genoma o ampi pannelli di geni in tempi ridotti. Questa capacità lo rende fondamentale per la ricerca genetica, la diagnostica delle malattie ereditarie e oncologiche e la medicina personalizzata;

          la profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici e che richiede adeguate risorse.  Risulta oggi indispensabile garantire in tutto il Paese equità di accesso per i pazienti oncologici ai test NGS di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, al fine di garantire il diritto alla più efficace terapia;

     impegna il Governo:

          a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere anche per l'anno 2026 specifiche risorse per la profilazione genica, che rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici.


G/1689 Sez I/14/10

Castellone, Guidolin, Mazzella

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          l'articolo 64 prevede misure di prevenzione tra cui il potenziamento dello screening mammografico, screening per il tumore del colon-retto, screening polmonare e risorse all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione;

     considerato che

          il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, per la diagnosi delle malattie rare istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e rifinanziato successivamente con le leggi di bilancio 2024 e 2025 di 1 milione di euro;

          il Next Generation Sequencing (NGS) è un insieme di tecnologie moderne che permettono di leggere la sequenza del DNA e dell'RNA in modo più rapido ed economico rispetto alle tecniche precedenti. Invece di sequenziare una molecola alla volta, l'NGS legge milioni di sequenze di DNA contemporaneamente in parallelo, consentendo di analizzare l'intero genoma o ampi pannelli di geni in tempi ridotti. Questa capacità lo rende fondamentale per la ricerca genetica, la diagnostica delle malattie ereditarie e oncologiche e la medicina personalizzata;

          la profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici e che richiede adeguate risorse.  Risulta oggi indispensabile garantire in tutto il Paese equità di accesso per i pazienti oncologici ai test NGS di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, al fine di garantire il diritto alla più efficace terapia;

     impegna il Governo:

          a prevedere anche per l'anno 2026 specifiche risorse per la profilazione genica, che rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici.


G/1689 Sez I/15/10 (testo 2)

Mazzella, Castellone, Guidolin

Accolto

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 64 prevede misure di prevenzione tra cui il potenziamento dello screening mammografico, screening per il tumore del colon-retto, screening polmonare e risorse all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione;

     considerato che

          le Pancreas Units sono centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas con una struttura organizzativa multidisciplinare, individuata attraverso una selezione dei centri in base al volume e alla qualità delle prestazioni, che, sulla base di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato e focalizzato sul paziente, consenta un approccio integrato alle neoplasie del pancreas e della regione periampollare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dei risultati clinici;

     impegna il Governo:

          a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di definire specifiche le linee guida per la realizzazione delle Pancreas Units, al fine di:

          a) stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;

          b) stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle Pancreas Units presso le aziende ospedaliere territoriali, in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;

          c) stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del team multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche, al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

          d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico;

          e) disporre criteri rigorosi di selezione dei centri al fine di garantire i migliori esiti, che devono combinarsi con la programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e impedire la forte sperequazione regionale nell'accesso alle cure.

          a promuovere campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche relative alla diagnosi precoce del tumore al pancreas e dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della suddetta patologia e a promuovere il ricorso ai medici di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.


G/1689 Sez I/15/10

Mazzella, Castellone, Guidolin

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 64 prevede misure di prevenzione tra cui il potenziamento dello screening mammografico, screening per il tumore del colon-retto, screening polmonare e risorse all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione;

     considerato che

          le Pancreas Units sono centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas con una struttura organizzativa multidisciplinare, individuata attraverso una selezione dei centri in base al volume e alla qualità delle prestazioni, che, sulla base di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato e focalizzato sul paziente, consenta un approccio integrato alle neoplasie del pancreas e della regione periampollare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dei risultati clinici;

     impegna il Governo:

          a definire specifiche le linee guida per la realizzazione delle Pancreas Units, al fine di:

          a) stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;

          b) stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle Pancreas Units presso le aziende ospedaliere territoriali, in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;

          c) stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del team multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche, al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

          d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico;

          e) disporre criteri rigorosi di selezione dei centri al fine di garantire i migliori esiti, che devono combinarsi con la programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e impedire la forte sperequazione regionale nell'accesso alle cure.

          a promuovere campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche relative alla diagnosi precoce del tumore al pancreas e dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della suddetta patologia e a promuovere il ricorso ai medici di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.


G/1689 Sez I/16/10

Castellone, Guidolin, Mazzella

Respinto

La 10a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

     premesso che

          l'articolo 70 prevede assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale fine di garantire la riduzione delle liste di attesa nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026;

          il report della Corte dei Conti del 2025 "Quaderno n. 4 La Sanità in cammino per il cambiamento" ha analizzato lo stato del Servizio sanitario nazionale e delle sue prospettive di riforma evidenziando alcune criticità strutturali.

          la Corte segnala disaffezione verso il servizio pubblico, carenza di nuove adesioni ai corsi per le professioni sanitarie e fuga all'estero dei medici giovani. Fenomeni che aggravano il problema del ricambio generazionale e rendono urgente un ripensamento delle politiche di formazione e incentivazione. In particolare, si rilevano problemi di attrattività di diverse specializzazioni, e una riduzione della motivazione vocazionale per determinate professioni sanitarie. Le difficoltà sono evidenti in alcune specializzazioni mediche e professioni sanitarie. Alcune specialità faticano ad attrarre candidati rispetto a quelle che offrono migliori opportunità nel settore privato o come liberi professionisti. Ad esempio, campi come Medicina d'Emergenza, Medicina di Comunità e delle cure primarie, e Malattie Infettive e Tropicali hanno il maggior numero di posti vacanti. La Medicina di Comunità e delle cure primarie è passata dal 62,8 per cento nel 2020/21 a solo il 10,1 per cento nel 2022/23, un calo drastico che evidenzia la difficoltà nel coprire i posti disponibili per una specializzazione fondamentale per il sistema sanitario nazionale. Anche la Medicina d'Emergenza ha subito un calo, passando dal 36,6 per cento al 25,1 per cento. Le discipline legate alla Geriatria, alla Medicina Interna e alla Nefrologia, che sono essenziali per una popolazione che invecchia, hanno anch'esse registrato un calo: Le specializzazioni come Microbiologia e Virologia e Patologia Clinica, fondamentali per la diagnosi e il trattamento delle malattie, hanno tassi di copertura ancora più bassi. Microbiologia e Virologia è passata dal 23,4 per cento al 10,3 per cento, mentre Patologia Clinica è scesa dal 27,3 per cento al 14,2 per cento;

     valutato che

          il rapporto Agenas "Il personale del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicato a settembre 2025 analizza la situazione attuale e le prospettive future di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti dell'assistenza primaria (su dati 2023);

          il rapporto Agenas evidenzia che in tale contesto affrontare i bisogni sanitari della popolazione assicurando i livelli qualitativi di assistenza non potrà prescindere dalla disponibilità di un congruo numero di medici e di altri professionisti sanitari. Occorre un'accurata pianificazione volta al corretto bilanciamento delle varie figure professionali, ad una distribuzione territoriale corrispondente a quella della popolazione e una diversificazione proporzionale all'incidenza attesa delle diverse forme nosografiche;

          dal confronto con le medie EU emerge che attualmente il personale sanitario italiano rapportato alla popolazione è caratterizzato da un numero complessivo di medici superiore alla media europea e da un numero di infermieri insufficiente. "Il protrarsi del blocco delle assunzioni, interrompendo la regolare alimentazione dei ruoli, ha determinato l'innalzamento dell'età media del personale e il conseguente fenomeno della "gobba pensionistica"" Permane un numero elevato di borse non assegnate in specializzazioni di elevata utilità sociale (per es. Medicina Emergenza Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Radioterapia, Microbiologia e Virologia) confermando così i dati della Corte dei Conti;

          la carenza di specialisti in sanità compromette la qualità dell'assistenza sanitaria, aumenta i carichi di lavoro per i professionisti e allunga i tempi di attesa nei reparti e nei Pronto Soccorso. Per affrontare questo problema, è essenziale un intervento strategico per aumentare la formazione di nuovi professionisti come: Medicina Emergenza Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle cure primarie, geriatria e medicina interna. Sarebbe necessario prevedere per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione e al fine di ridurre le liste di attesa e di garantire la salute pubblica istituire un Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso. Inoltre, allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sarebbe auspicabile creare un Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie;

          è necessario mettere al centro del sistema sanitario i medici e gli infermieri, aumentare i fondi destinati all'assunzione di nuovo personale,

     impegna il Governo:

          a prevedere una corretta programmazione a medio-lungo periodo di investimenti e adeguamenti economici per i professionisti sanitari, nonché aumentare i fondi destinati all'assunzione di nuovo personale superando il blocco delle assunzioni e affrontare così il problema delle liste d'attesa che richiede interventi di sistema per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure.


G/1689 Sez I/17/10 (testo 2)

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 72 prevede, a partire dall'anno 2026, un incremento significativo delle risorse destinate alle cure palliative, al fine di migliorare l'assistenza ai malati terminali e ai pazienti con patologie croniche e dolorose;

          la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ha introdotto misure fondamentali per l'integrazione della terapia del dolore e delle cure palliative, stabilendo un modello assistenziale coordinato e uniforme in tutto il territorio nazionale.

          è necessario garantire che, accanto alle cure palliative, anche la terapia del dolore riceva il giusto riconoscimento e un adeguato finanziamento, al fine di rispondere alle esigenze di milioni di pazienti che vivono con sofferenze fisiche croniche e debilitanti.

          l'articolo 72, pur prevedendo un aumento delle risorse, non specifica una distribuzione equilibrata tra le due aree cruciali dell'assistenza sanitaria: le cure palliative e la terapia del dolore.

     Considerato che:

          un finanziamento inadeguato o sbilanciato tra le due componenti, cure palliative e terapia del dolore, rischia di compromettere l'efficacia delle politiche sanitarie destinate a queste aree, che devono essere considerate in modo complementare e integrato, come stabilito dalla legge n. 38 del 2010;

          la terapia del dolore è una componente fondamentale nell'assistenza sanitaria ai malati cronici e terminali, che necessita di risorse adeguate affinché sia assicurato l'accesso alle migliori pratiche e trattamenti, da attuarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

          la corretta ripartizione delle risorse tra le attività di cure palliative e la terapia del dolore permetterà di garantire una distribuzione equa e coerente dei fondi, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza per tutti i pazienti che necessitano di supporto per il controllo del dolore e per una gestione integrata della malattia;

     impegna il Governo a:

          valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di inserire la terapia del dolore accanto alle cure palliative nella rubrica dell'articolo 72, ripartendo le risorse aggiuntive destinate al settore in misura paritaria tra le due aree, in conformità con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di garantire un finanziamento equilibrato, un accesso uniforme e una distribuzione omogenea delle risorse sul territorio nazionale, assicurando che l'incremento dei fondi sia utilizzato per potenziare l'assistenza, la formazione del personale, e la ricerca in entrambi gli ambiti.


G/1689 Sez I/17/10

Murelli, Cantù, Minasi

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 72 prevede, a partire dall'anno 2026, un incremento significativo delle risorse destinate alle cure palliative, al fine di migliorare l'assistenza ai malati terminali e ai pazienti con patologie croniche e dolorose;

          la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ha introdotto misure fondamentali per l'integrazione della terapia del dolore e delle cure palliative, stabilendo un modello assistenziale coordinato e uniforme in tutto il territorio nazionale.

          è necessario garantire che, accanto alle cure palliative, anche la terapia del dolore riceva il giusto riconoscimento e un adeguato finanziamento, al fine di rispondere alle esigenze di milioni di pazienti che vivono con sofferenze fisiche croniche e debilitanti.

          l'articolo 72, pur prevedendo un aumento delle risorse, non specifica una distribuzione equilibrata tra le due aree cruciali dell'assistenza sanitaria: le cure palliative e la terapia del dolore.

     Considerato che:

          un finanziamento inadeguato o sbilanciato tra le due componenti, cure palliative e terapia del dolore, rischia di compromettere l'efficacia delle politiche sanitarie destinate a queste aree, che devono essere considerate in modo complementare e integrato, come stabilito dalla legge n. 38 del 2010;

          la terapia del dolore è una componente fondamentale nell'assistenza sanitaria ai malati cronici e terminali, che necessita di risorse adeguate affinché sia assicurato l'accesso alle migliori pratiche e trattamenti, da attuarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

          la corretta ripartizione delle risorse tra le attività di cure palliative e la terapia del dolore permetterà di garantire una distribuzione equa e coerente dei fondi, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza per tutti i pazienti che necessitano di supporto per il controllo del dolore e per una gestione integrata della malattia;

     impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità inserire la terapia del dolore accanto alle cure palliative nella rubrica dell'articolo 72, ripartendo le risorse aggiuntive destinate al settore in misura paritaria tra le due aree, in conformità con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di garantire un finanziamento equilibrato, un accesso uniforme e una distribuzione omogenea delle risorse sul territorio nazionale, assicurando che l'incremento dei fondi sia utilizzato per potenziare l'assistenza, la formazione del personale, e la ricerca in entrambi gli ambiti.


G/1689 Sez I/18/10

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 77 del presente disegno stanzia 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro dall'anno 2027 per l'implementazione delle procedure per la generazione di buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale;

          la celiachia è una malattia autoimmune cronica, causata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti, e può determinare gravi danni all'intestino tenue in assenza di una corretta diagnosi e di una dieta appropriata;

          secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in Italia vi sono oltre 250.000 persone diagnosticate celiache, a fronte di una stima epidemiologica che supera le 600.000 unità, e la prevalenza risulta essere in costante aumento;

          il trattamento della celiachia prevede l'esclusione totale e permanente del glutine dalla dieta, unica terapia efficace e ad oggi riconosciuta per evitare complicanze cliniche, in linea con quanto previsto dalla legge 4 luglio 2005, n. 123 e dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

          nei contesti di ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali e sociosanitarie, è essenziale garantire pari accesso a un'alimentazione sicura e nutrizionalmente adeguata anche per le persone affette da celiachia, tutelando il diritto alla salute e all'inclusione alimentare;

          la mancata previsione di offerte senza glutine all'interno dei servizi di ristorazione collettiva può costituire un fattore discriminatorio nei confronti degli utenti affetti da celiachia, con potenziali ricadute negative sul piano sanitario, educativo e sociale;

          l'inserimento, nei capitolati tecnici di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, di criteri premianti per gli operatori economici che includano prodotti senza glutine certificati all'interno del proprio menù rappresenta una misura idonea a promuovere comportamenti virtuosi, favorendo la qualità del servizio e la personalizzazione dell'offerta nutrizionale, in linea con i principi di equità e salute pubblica;

          tale previsione, se ben formulata, non costituisce una limitazione della concorrenza, ma anzi contribuisce a valorizzare le imprese che dimostrano attenzione alla sostenibilità sociale e all'inclusività alimentare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consente la possibilità di individuare criteri premiali.

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di promuovere l'introduzione, nei capitolati tecnici relativi alle gare d'appalto per i servizi di ristorazione collettiva gestiti da soggetti pubblici, di criteri premianti volti ad attribuire un punteggio tecnico aggiuntivo alle offerte che includano, in modo strutturale e certificato, la disponibilità di prodotti alimentari senza glutine, in coerenza con i principi di tutela del diritto alla salute, all'inclusione sociale, alla non discriminazione e alla qualità del servizio, garantendo al contempo il rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e parità di trattamento previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.


G/1689 Sez I/19/10

Murelli, Cantù, Minasi

Accolto

La 10ª Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

     premesso che:

          l'articolo 77 del presente disegno stanzia 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro dall'anno 2027 per l'implementazione delle procedure per la generazione di buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale;

          la celiachia è una malattia autoimmune che colpisce soggetti geneticamente predisposti a seguito dell'assunzione di glutine, proteina presente in cereali quali grano, orzo, segale e derivati. La patologia, riconosciuta come malattia sociale dalla legge 4 luglio 2005, n. 123, impone una dieta priva di glutine per l'intero arco della vita al fine di evitare complicazioni cliniche anche gravi;

          secondo i dati contenuti nell'ultima Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia del 2023 redatta dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in Italia sono attualmente oltre 250.000 le persone diagnosticate, a fronte di una stima epidemiologica di circa 600.000 casi, con un trend di crescita costante legato a un miglioramento della capacità diagnostica e all'aumento della consapevolezza tra medici e cittadini;

          la dieta senza glutine rappresenta ad oggi l'unica terapia disponibile e riconosciuta per garantire alle persone affette da celiachia una condizione di salute ottimale e per prevenire danni a lungo termine; tale regime alimentare, tuttavia, comporta oneri economici significativamente superiori rispetto alla dieta ordinaria: i prodotti alimentari privi di glutine certificati presentano prezzi che, in media, sono da tre a cinque volte maggiori rispetto ai corrispettivi contenenti glutine;

          per compensare tale disparità e tutelare il diritto alla salute delle persone celiache, lo Stato prevede l'erogazione mensile di buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine, differenziati per fasce d'età, attualmente disciplinati nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle relative intese con le Regioni;

          tuttavia, il valore dei buoni attualmente riconosciuto risulta non adeguato a fronte dell'aumento del costo dei prodotti e dell'inflazione generale che ha investito il settore alimentare negli ultimi anni, rendendo insufficiente il contributo mensile a coprire il reale fabbisogno nutrizionale delle persone affette da celiachia, con il rischio di determinare un danno alla salute o di obbligare tali soggetti ad affrontare spese non sostenibili;

          inoltre, si rileva che la spendibilità dei buoni è oggi limitata a esercizi convenzionati, prevalentemente della grande distribuzione, escludendo di fatto panetterie, pasticcerie, laboratori artigianali e negozi specializzati di prossimità che, pur operando nel rispetto delle normative sanitarie e in possesso delle necessarie certificazioni per la produzione di alimenti senza glutine, non possono essere inclusi nel circuito di utilizzo dei buoni;

          questa restrizione limita la libertà di scelta delle persone affette da celiachia, penalizza l'accesso a prodotti artigianali di qualità, e disincentiva lo sviluppo di microimprese locali che investono in sicurezza alimentare e nella produzione gluten free certificata;

          tale situazione si configura come una disparità non giustificata e rappresenta un ostacolo al pieno godimento del diritto alla salute e alla parità di trattamento, oltre a contrastare con i principi di equità e prossimità nella distribuzione dei servizi sociosanitari nonché con i principi di concorrenza;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di procedere a una revisione complessiva del sistema di erogazione dei buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia, sia sotto il profilo dell'adeguamento del valore mensile in relazione all'aumento del costo dei prodotti e ai fabbisogni reali dei beneficiari, sia sotto il profilo della estensione della loro spendibilità anche presso panetterie, pasticcerie e botteghe artigianali in possesso delle necessarie certificazioni per la produzione di alimenti privi di glutine, al fine di garantire una maggiore equità, libertà di scelta e inclusione territoriale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa vigente nonché del principio di concorrenza.


G/1689 Sez I/20/10 (testo 2)

Castellone, Guidolin, Mazzella

Accolto

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 93 prevede misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria ed è diretta a potenziare gli strumenti di monitoraggio concernenti l'efficiente utilizzo delle risorse del settore sanitario;

     considerato che

          dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità si legge che negli ultimi venti anni la frequenza del parto cesareo è molto aumentata in Italia: si è passati da 11,2 per cento nel 1980 a 33,2 per cento nel 2000. Questo valore risulta molto più elevato rispetto ai valori degli altri paesi europei (per esempio 21,5 per cento in Inghilterra e Galles, 17,8 per cento in Spagna, 15,9 per cento in Francia) e del 10-15 per cento rispetto a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esiste, inoltre, una notevole variabilità regionale, con un minimo di 18,7 per cento nella Provincia di Bolzano e un massimo di 53,4 per cento in Campania nel 2000. I maggiori aumenti si sono osservati nell'Italia del Sud (da 8,5 per cento del 1980 a 53,4 per cento nel 2000 in Campania e da 7,1 per cento a 37,6 per cento in Calabria). Valori più elevati di ricorso al taglio cesarei e incrementi maggiori negli anni si sono riscontrati nelle cliniche private.

          sul sito dell'ISS si sottolinea che "per quanto riguarda il taglio cesareo e, in generale l'assistenza in gravidanza e al parto, l'aumento in Italia del ricorso a una serie di procedure la cui utilità non è basata su evidenze scientifiche e non è sostenuta da un reale aumento delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è spesso totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle loro condizioni fisiche ed è invece associato principalmente alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione. Tutto ciò deve portarci a riflettere sui motivi che hanno determinato questo fenomeno e a cercare di individuare interventi per invertire questa tendenza."

     valutato che

          è importante determinare se i parti cesarei sono giustificati da problemi fetali, materni o da un cesareo pregresso, oppure se sono stati effettuati per altre ragioni visti gli elevati tassi di cesareo che si registrano in alcune aree in Italia;

     impegna il Governo

         a valutare ulteriori misure attraverso le quali favorire scelte consapevoli e condivise delle donne, incentivando il parto naturale e limitando il ricorso al taglio cesareo ai casi di effettiva necessità.


G/1689 Sez I/20/10

Castellone, Guidolin, Mazzella

La 10a Commissione

          in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

     premesso che

          l'articolo 93 prevede misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria ed è diretta a potenziare gli strumenti di monitoraggio concernenti l'efficiente utilizzo delle risorse del settore sanitario;

     considerato che

          dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità si legge che negli ultimi venti anni la frequenza del parto cesareo è molto aumentata in Italia: si è passati da 11,2 per cento nel 1980 a 33,2 per cento nel 2000. Questo valore risulta molto più elevato rispetto ai valori degli altri paesi europei (per esempio 21,5 per cento in Inghilterra e Galles, 17,8 per cento in Spagna, 15,9 per cento in Francia) e del 10-15 per cento rispetto a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esiste, inoltre, una notevole variabilità regionale, con un minimo di 18,7 per cento nella Provincia di Bolzano e un massimo di 53,4 per cento in Campania nel 2000. I maggiori aumenti si sono osservati nell'Italia del Sud (da 8,5 per cento del 1980 a 53,4 per cento nel 2000 in Campania e da 7,1 per cento a 37,6 per cento in Calabria). Valori più elevati di ricorso al taglio cesarei e incrementi maggiori negli anni si sono riscontrati nelle cliniche private.

          sul sito dell'ISS si sottolinea che "per quanto riguarda il taglio cesareo e, in generale l'assistenza in gravidanza e al parto, l'aumento in Italia del ricorso a una serie di procedure la cui utilità non è basata su evidenze scientifiche e non è sostenuta da un reale aumento delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è spesso totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle loro condizioni fisiche ed è invece associato principalmente alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione. Tutto ciò deve portarci a riflettere sui motivi che hanno determinato questo fenomeno e a cercare di individuare interventi per invertire questa tendenza."

     valutato che

          è importante determinare se i parti cesarei sono giustificati da problemi fetali, materni o da un cesareo pregresso, oppure se sono stati effettuati per altre ragioni visti gli elevati tassi di cesareo che si registrano in alcune aree in Italia;

     impegna il Governo

          a favorire scelte consapevoli e condivise sul parto incentivando il parto naturale e limitando, anche attraverso una revisione delle tariffe, il ricorso al taglio cesareo unicamente ai casi di effettiva necessità clinica e ridurre così l'attuale disparità di rimborso tra parto naturale e parto cesareo.


1.1 (testo 3)

Malan, Speranzon, Sallemi, Zedda, Scurria, Romeo, Bergesio, Dreosto, Testor

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          «a) dopo il Titolo I, inserire il seguente: "TITOLO I-bis";

          b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

          1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano."».


1.1 (testo 2)

Malan, Speranzon, Sallemi, Zedda, Scurria

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il Titolo I, inserire il seguente: "TITOLO I-bis";

          b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

  1. Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono al Popolo Italiano."

1.1

Malan, Speranzon, Sallemi, Zedda, Scurria

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il Titolo I, inserire il seguente: "TITOLO I-bis";

          b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

  1. Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono allo Stato, in nome del Popolo Italiano."

02.1

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Losacco

Inammissibile

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

          1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati,  senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie  e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


02.2 (testo 2)

Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Paita

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Misure per la restituzione del drenaggio fiscale)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

          2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16, 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

          3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.

          4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

          5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso.

          6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di  1020 milioni di euro per l'anno 2027, di 1040,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, di 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.105 milioni di euro per l'anno 2031,  di 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, di 1.150 milioni per l'anno 2033,  di 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e di 1.200 a decorrere dall'anno 2035. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di  1020 milioni di euro per l'anno 2027, di 1040,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, di 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.105 milioni di euro per l'anno 2031,  di 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, di 1.150 milioni per l'anno 2033,  di 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e di 1.200 a decorrere dall'anno 2035.. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati,  senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie  e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di  1020 milioni di euro per l'anno 2027, di 1040,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, di 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.105 milioni di euro per l'anno 2031,  di 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, di 1.150 milioni per l'anno 2033,  di 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e di 1.200 a decorrere dall'anno 2035.


02.2

Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Paita

Inammissibile

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Misure per la restituzione del drenaggio fiscale)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

          2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16, 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

          3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.

          4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

          5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso.

          6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2026. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.

     Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.200 milioni»


02.3

Magni

All'articolo 2 anteporre il seguente:

«Art. 02

(Contributo di solidarietà)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica sulle grandi ricchezze la cui aliquota è stabilita in misura pari a 1,3 per cento e la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 2 milioni di euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero o sul territorio nazionale, immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, : a decorrere dall'anno 2026 vengono egualmente distribuite fra le seguenti finalità:

          a) un quarto al Fondo sanitario nazionale di cui al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

          b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

          c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

          d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso  programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica,  per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

          6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della salute ed il ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5. 


2.1

Calenda, Lombardo

Inammissibile

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori dipendenti con meno di 35 anni)

          1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          1-bis. L'imposta di cui al comma 1 è pari a zero per i redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), pari o inferiori a 20.000 euro annui fino a trentacinque anni di età. Il beneficio ha una durata massima di cinque anni e decade al compimento del trentacinquesimo anno di età del beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 1.1."


2.2

Calenda, Lombardo

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

(Esonero contributivo parziale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di trentacinque anni)

          1. Al fine di sostenere l'occupazione stabile e la crescita delle retribuzioni nella popolazione giovanile, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo con una dotazione pari rispettivamente a 3.054,7, 3.398,1, 3.268,7 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 per finanziare la misura di cui al comma 2.

          2. Per le finalità di cui al comma precedente, è riconosciuto per un periodo di quarantotto mesi, l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato o per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato di lavoratori e lavoratrici con meno di trentacinque anni di età, alla prima assunzione a tempo indeterminato e una retribuzione annua lorda non superiore ai 36.000 euro.

          3. L'incentivo di cui al comma precedente è erogato in base ai coefficienti di cui all'allegato I-bis, al fine di legare l'aumento del beneficio per i datori di lavoro all'aumento della retribuzione dei dipendenti:

          4. Al fine di incentivare le assunzioni di giovani fino ai 30.000 euro di retribuzione annua lorda e attenuare la curva di crescita del costo contributivo dell'impresa oltre detta soglia,  è riconosciuto ai datori di lavoro, oltre all'esonero contributivo di cui al comma 3, un credito d'imposta in base alle aliquote di cui all'allegato I-ter.

          5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di accesso e erogazione del beneficio di cui ai commi 3 e 4."

     Conseguentemente:

          a) dopo l'allegato I, aggiungere il seguente:

          
Allegato I-bis

          (Articolo 2, comma 3)

Retribuzione annua lorda del dipendente

Percentuale di decontribuzione

Fino a 20.000 €

0%

20.001 - 21.000 €

5%

21.001 - 22.000 €

15%

22.001 - 23.000 €

25%

23.001 - 24.000 €

50%

24.001 - 25.000 €

70%

25.001 - 26.000 €

90%

26.001 - 33.000 €

                             100%

33.001 - 34.000 €

75%

34.001 - 35.000 €

50%

35.001 - 36.000 €

25%

Da 36.001 €

0%

          b) dopo l'allegato I-bis, aggiungere il seguente:

          
Allegato I-ter

          (Articolo 2, comma 4)

Retribuzione annua lorda del dipendente

Credito d'imposta

26.001 - 27.000 €

500 €

27.001 -  28.000 €

1.600 €

28.001 -  29.000 €

2.900 €

29.001 -  30.000 €

5.000 €

30.001 - 31.000 €

2.900 €

31.001 - 32.000 €

1.000 €

          c) sopprimere l'articolo 37


2.3

Patuanelli, Boccia, De Cristofaro, Paita

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, l'imposta non è dovuta.

          02. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, finalizzato all'attuazione del comma 01) nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.».

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguentI:

          "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".


2.4

Patuanelli, Pirro, Damante, Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore a 20.000 euro, l'imposta non è dovuta.

          02. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 finalizzato all'attuazione del comma 01 nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.»;

                      b) al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. A decorrere dal 1? gennaio 2029,».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

          b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

          c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

          3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

          b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

          1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

          2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

          c) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

          1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

          2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

          3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

          4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

          5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 

          6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

          8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

          d) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

          e) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

          1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

          f) sopprimere l'articolo 134.


2.5

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

          b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 33 per cento;

          c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

                      2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».";

                      b) aggiungere, infine, i seguenti: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

          2-ter. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1600 milioni di euro, anche per l'anno 2026. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".

          2-quater. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».


2.6

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti «30 per cento»

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

          b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

          c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

          3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "27 per cento".";

          b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

          3) l'aliquota della lettera b) è incrementata di sei punti percentuali;

          4) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

          c) dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno deli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

          1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

          2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

          3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

          4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

          5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 

          6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

          8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

          d) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

          e) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

          1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui dall'anno 2029.".


2.7

Gasparri

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sostituire le parole "33 per cento" con le seguenti "32 per cento";

          b)  al comma 2, sostituire le parole "200.000 euro" con le seguenti "60.000 euro" e le parole "440 euro" con le seguenti "660 euro".

     Conseguentemente

          Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni

          2026: - 50.000.000;

          2027: - 50.000.000;

          2028: -50.000.000

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

          2026    cp -600 milioni;

                      cs -600 milioni;

          2027    cp -600 milioni;

                      cs -600 milioni;

          2028    cp -600 milioni;

                      cs -600 milioni


2.8 (testo 2)

Tajani, Misiani, Sensi, Zampa, Malpezzi, Verini, Delrio, Bazoli

Al comma 1, sostituire le parole: "33 per cento" con le seguenti: "32 per cento".

     Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "60.000 euro" e le parole: "440 euro" con le seguenti "660 euro".

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati,  senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie  e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


2.8

Tajani, Misiani

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: "33 per cento" con le seguenti: "32 per cento".

     Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "60.000 euro" e le parole: "440 euro" con le seguenti "660 euro".


2.9

Gasparri

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "le parole «fino a 50.000?» sono sostituite dalle seguenti «fino a 60.000 euro», alla lettera c) le parole «oltre 50.000?» sono sostituite dalle seguenti «oltre 60.000 euro».;

          b) al comma 2, sostituire le parole "200.000 euro" con le seguenti "65.000 euro" e le parole "440 euro" con le seguenti "1.440 euro".

     Conseguentemente

          Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni

          2026: - 100.000.000;

          2027: - 100.000.000;

          2028: -100.000.000

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

          2026    cp -600 milioni;

                      cs -600 milioni;

          2027    cp -600 milioni;

                      cs -600 milioni;

          2028    cp -600 milioni;

                      cs -600 milioni

          il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.


2.10

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis.  All'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Al fine di preservare il potere d'acquisto dei contribuenti e garantire la neutralità degli effetti negativi dell'inflazione sulla progressività dell'imposta, gli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmata definito nel Documento di economia e finanza dello stesso anno.»."


2.11

Misiani, Tajani, Manca

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «fino a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 29.000 euro», alla lettera b) le parole «oltre 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «oltre 29.000 euro».

     Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "55.000 euro" e le parole: "440 euro" con le seguenti: "540 euro".


2.12

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. In deroga al comma 1, i redditi di lavoro dipendente derivanti da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri ai sensi dell'art. 49, comma 1, prodotti da lavoratori titolari di pensione di qualsiasi genere, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con l'aliquota del 15 per cento.»".

     Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 80.000.000;

          2027: - 80.000.000;

          2028: - 80.000.000


2.13

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. All'articolo 13, del testo unico dell'imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: «1.2. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.».

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 di provvede:

          a) quanto a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.


2.14 (testo 4)

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Approvato

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

        1. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico e extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.


2.14 (testo 3)

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Nel 2026 alle imprese editrici di cui al codice Ateco 58.11 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa in Italia delle loro pubblicazioni. Accedono al beneficio di cui al periodo precedente le imprese editrici che nel 2025 abbiano pubblicato almeno cinque titoli con nuovi Isbn o almeno dieci nel biennio 2024-2025 e abbiano avuto un fatturato non superiore ai 4 milioni di euro annui. La detrazione opera, per ciascun titolo, in misura non superiore al costo della tiratura di duemila copie per non più di venti pubblicazioni. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge. In caso di insufficienza delle risorse stanziate si procede alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari all'interno del tetto di spesa."


2.14 (testo 2)

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma: "1-bis. All'articolo 15, comma 1  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater inserire la seguente lettera: "e-quinquies) le spese, per un importo annuo non superiore a 1.200 euro per alunno o studente, per l'acquisto di libri di testo scolastici".

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


2.14

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. All'articolo 15, comma 1  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater inserire la seguente lettera: "e-quinquies) le spese, per un importo annuo non superiore a 1.200 euro per alunno o studente, per l'acquisto di libri di testo scolastici".


2.15

Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "«1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


2.16

Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 10 per cento per ciascun importo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-bis.»;

          b) dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 2-bis (Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio degli anni 2026, 2027 e 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno degli 2026, 2027 e 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».


2.17

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


2.18

Croatti, Turco, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


2.19

Croatti, Turco, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


2.20

Calenda, Lombardo, Patton

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, capoverso "comma 5-bis", sostituire le parole "200.000 euro" con "150.000 euro"

          b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 2.073 milioni per l'anno 2026, a 2.394 milioni per l'anno 2027 e a 1.597 milioni per l'anno 2028 per la riduzione della pressione fiscale sul ceto medio e la verifica dei relativi effetti macroeconomici.

          2-ter. Il fondo di cui comma 2-bis è destinato a finanziare, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, l'estensione fino a 60.000 euro dello scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal comma 1 della presente legge."

     Conseguentemente:

          - sopprimere l'articolo 23;

          - sopprimere l'articolo 43, comma 1;

          - all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è ridotto di 595 milioni per l'anno 2026, di 600 milioni per l'anno 2027 e di 750 milioni per l'anno 2028."


2.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2 sostituire "200.000 euro" con "80.000 euro".

     Conseguentemente,

          all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro - anche nei periodi di disponibilità - nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro.

          all'articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

          «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


2.22

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Inammissibile

Al comma 2, capoverso 5-bis, sostituire le parole: « superiore a 200.000 euro» con le seguenti: « superiore a 75.000 euro»

     Conseguentemente, le maggiori entrate, valutate in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 sono destinate all'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno del Sistema sanitario nazionale di cui all'articolo 63, comma 1.


2.23

Lotito

Dopo il comma 2 aggiungere:

          "2-bis. Alla Legge 30 dicembre 2024. n. 207, all'articolo 1, al comma 390, al primo periodo le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «2.000 euro» e le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «4.000» euro.

          2-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari complessivamente a euro 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


2.24

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Ai i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro che presentano un ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione agli oneri di cui al comma 2 inferiore a 440 euro, si applica una riduzione forfettaria degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera e) del comma 1, pari ad euro 1.500 euro.»

     Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: « Art. 7-bis. (Rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli) - 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


2.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          "2 - bis.

          Il comma 1 dell'art 11 del DPR 917/86 è sostituito dal seguente:

          1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) fino a 33.173 euro, 23 per cento;

          b) oltre 33.173 euro e fino a 59.237 euro, 35 per cento;

          c) oltre 59.237 euro, 43 per cento.

          2 - ter.

          I commi 1 e 1.1 dell'art 13 del DPR 917/86 sono sostituiti dai seguenti:

          1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

          a) 2.316 euro, se il reddito complessivo non supera 17.771 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 817 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.635 euro;

          b) 2.082 euro, aumentata del prodotto tra 1.297 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 33.173 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.401 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 17.771 euro ma non a 33.174 euro;

          c) 2.082 euro, se il reddito complessivo è superiore a 33.173 euro ma non a 59.237 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 59.237 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.064 euro.

          1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 71 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.619 euro ma non a 41.466 euro.

          2 - quater.

          I commi 3 e 3 bis dell'art. 13 del DPR 917/86 sono sostituiti dai seguenti:

          3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

          a) 2.316 euro, se il reddito complessivo non supera 10.070 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 845 euro;

          b) 762 euro, aumentata del prodotto fra 1.368 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 33.173 euro, diminuito del reddito complessivo, e 23.102 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 10.070 euro ma non a 33.173 euro;

          c) 762 euro, se il reddito complessivo è superiore a 33.173 euro ma non a 59.237 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 59.237 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.064 euro.

          3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 55 euro, se il reddito complessivo è superiore a 27.248 euro ma non a 31.608 euro.

          2-quinquies.

          Dopo il comma 1 dell'art, 1 del decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3, convertito con

          modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 inserire il seguente:

          1-bis. È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di 1.308 euro a decorrere dall'anno 2026, se il reddito complessivo non è superiore a 17.771 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 17.771 euro ma non a 33.173 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 3 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2026, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.


2.26

Unterberger, Spagnolli, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "fino all'importo di euro 550" sono soppresse e dopo le parole: "alla parte che eccede euro 129,11", sono aggiunte le seguenti: "per ogni animale legalmente detenuto".

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


2.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Alla rubrica, dopo le parole "reddito delle persone fisiche", aggiungere in fine, le seguenti parole: "e delle detrazioni per le spese veterinarie".

          b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          1) 2-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eliminare le parole "fino all'importo di euro 550." e dopo le parole "alla parte che eccede euro 129,11" aggiungere le parole "per ogni animale legalmente detenuto".

          2) 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

     Conseguentemente sopprimere l'articolo 29.


2.28

Gelmetti, Ambrogio

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: "f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia, le quali prevedano il rimborso senza limitazioni delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo complessivamente non superiore a euro 750;".


2.29

Paroli

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: "f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia, le quali prevedano il rimborso senza limitazioni delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo complessivamente non superiore a euro 750;".


2.30

Tajani, Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 16-ter comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) Le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, Decreto legislativo n. 117 del 2017."»

     Conseguentemente:

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 5.000.000;

          2027: - 5.000.000;

          2028: - 5.000.000;


2.31

Murelli, Dreosto, Testor

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore, detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».".

     Conseguentemente, allo Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, Tabella 2, parte I, Missione 23 «Fondi da ripartire», Programma 23.1 «Fondi da assegnare», apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: - 1.500.000

          CS: - 1.500.000

          2027

          CP: - 1.500.000

          CS: - 1.500.000

          2028

          CP: - 1.500.000

          CS: - 1.500.000


2.32

Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».


2.33

Turco, Pirro, Damante

Aggiungere, infine, i seguenti: «2-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi," sono inserite le seguenti: "per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico".

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.34

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 51, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista".»


2.35

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In caso di superamento nel corso del periodo di imposta dei limiti previsti, concorre alla formazione del reddito solo la relativa parte di importo eccedente.

          2-ter. Il limite di cui al comma 2-bis è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

          2-quater. I commi 2-bis e 2-ter si applicano nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

     Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


2.36

Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2bis. Limitatamente ai periodi d'imposta 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.500 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.500 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti


2.37

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per veicoli in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026 si assume il 15% del valore per veicoli con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/Km, il 20% per veicoli con emissioni comprese tra 60 g/Km e 160 g/Km, 40% per veicoli con emissioni comprese tra 160 g/km e 190 g/km, ed infine il 50% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km secondo quanto indicato nelle tabelle ACI.".»


2.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di contenimento della pressione fiscale attraverso la sterilizzazione del fenomeno del drenaggio fiscale)

          1. A decorrere dall'anno 2026 al fine di assicurare che aumenti nominali di reddito non rispondenti a incrementi reali del medesimo connessi all'inflazione non si traducano in una maggiore pressione fiscale effettiva, gli effetti di quest'ultima sono integralmente sterilizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito di cui agli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

          2. La sterilizzazione di cui al comma 1 è disposta quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il due per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

          3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni: a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2; b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo; c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare la restituzione del drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

          4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge di bilancio, presentato al Parlamento entro il 20 ottobre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

          5. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale connesso all'impennata inflazionistica del triennio 2022-2024, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per il medesimo periodo, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

          a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

          b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

          c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

          d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

          6. La legge di bilancio per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 5, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al medesimo comma.


2.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure fiscali per il personale scolastico)

          All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:

          l) Le spese sostenute dal personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del sistema nazionale di istruzione e della formazione professionale, per la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento professionale, master universitari, corsi di perfezionamento, seminari o convegni inerenti alle discipline d'insegnamento o alle competenze pedagogiche, didattiche e digitali. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di 3.000 euro annui, a condizione che le spese siano documentate e intestate al soggetto che ne richiede la detrazione.

          Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di controllo della presente disposizione, nonché i criteri per l'individuazione delle tipologie di attività formative riconosciute ai fini della detraibilità.


2.0.3 (testo 2)

Paita, Boccia, Patuanelli, De Cristofaro

          Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 2-bis
(Start Tax)

           1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 4.000 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto fondo, che costituiscono tetto di spesa, sono utilizzate per l'attuazione del presente articolo. A decorrere dall'anno 2026, in via sperimentale e nei limiti di cui al precedente periodo, al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, le aliquote degli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono rideterminate in riduzione in rapporto all'età anagrafica del contribuente, mediante il riconoscimento di una deduzione fiscale:

           a) del 50 percento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

           b) del 33 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

           c) del 15 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 31 anni e i 40 anni;

           1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il tetto di spesa di cui al comma 1.      

 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

           a) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

           b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.


2.0.3

Paita, Boccia, Patuanelli, De Cristofaro

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Start Tax)

          1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:

          a) del 50 percento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

          b) del 33 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

          c) del 15 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 31 anni e i 40 anni;

          1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

          a) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

          b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.


2.0.4

Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Start Tax)

          1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l'imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote:

          a) per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 percento,

          b) per i contribuenti con un'età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 percento;

          1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

          2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori aa 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.


2.0.5

Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

          1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

          2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, ad euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, ad euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, ad euro 177.206.061,12 per l'anno 2029 e ad euro 202.520.923,85  per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.6

Paita, Fregolent, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

          1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

          2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, ad euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, ad euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, ad euro 177.206.061,12 per l'anno 2029 e ad euro 202.520.923,85  per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.7

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter), è inserita la seguente: «d-quater) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione;»;

          b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.»;

          2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.»


2.0.8

Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Riduzione aliquota IVA per acquisto arredi ricondizionati)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A - parte III, è inserito, dopo il numero 122, il seguente: «122-bis) cessioni di arredi e mobili ricondizionati, risultanti da processi di recupero, riparazione o rigenerazione finalizzati al loro riutilizzo, effettuate da soggetti passivi IVA nell'esercizio di impresa, arte o professione».

          2. Alle operazioni di cui al comma 1 si applica l'aliquota IVA del 10 per cento.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di individuazione degli arredi ricondizionati ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.9

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.»

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»


2.0.10

Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

 (Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

          1. I soggetti che sostengono, negli anni 2026 e 2027, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

          3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nel limite di 15 milioni di euro per il 2026 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.11

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Tracciabilità degli importi detraibili)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.

(Tracciabilità degli importi detraibili)

          1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»."


2.0.12

Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riduzione IVA farmaci da banco)

          1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 16 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei farmaci da banco è stabilita nella misura del 10 per cento.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.13

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detraibilità degli integratori alimentari prescritti per finalità terapeutiche)

          1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera c), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «nonché degli integratori alimentari prescritti dal medico per finalità terapeutiche, individuati ai sensi del comma 1-bis».

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), sono considerati integratori alimentari prescritti per finalità terapeutiche quelli:

          a) individuati da un medico chirurgo o specialista, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate o carenze nutrizionali accertate;

          b) riportati su ricetta medica o certificazione medica contenente il codice fiscale del paziente e la diagnosi o il codice ICD corrispondente;

          c) acquistati presso farmacie o parafarmacie autorizzate con scontrino parlante che indichi il codice fiscale del soggetto, il codice identificativo univoco del prodotto e la dicitura "integratore alimentare terapeutico prescrivibile";

          d) esclusi espressamente gli integratori destinati a fini estetici, sportivi o di benessere non terapeutico.

          2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

          a) l'elenco delle categorie di integratori alimentari per le quali può essere riconosciuta la detrazione, sulla base di evidenze scientifiche e linee guida ministeriali;

          b) i criteri di tracciabilità e i limiti di spesa annua detraibile per ciascun contribuente o nucleo familiare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

          c) le modalità di trasmissione telematica delle spese al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


2.0.14

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Detrazioni per le spese veterinarie)

          1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11» con le seguenti: «euro 750».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


2.0.15

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)

          1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2028, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

          1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

          2) farina, semolino e fiocchi di patate;

          3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

          4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

          5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

          6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

          7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

          8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

          9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per gli anni ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

«Art. 2-ter.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."


2.0.16

Croatti, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a favore dei lavoratori frontalieri e delle loro pensioni)

          1. Al fine di assicurare la piena conformità all'articolo 18 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e in coerenza con i principi di equità fiscale e le recenti pronunce della giurisprudenza tributaria in materia di tassazione esclusiva delle pensioni nel Paese di erogazione, alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e ai trattamenti analoghi, comunque denominati, corrisposti dalla Repubblica di San Marino a soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione svolgendo attività lavorativa quale frontaliere, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

          2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 5 per cento ed è calcolata sull'ammontare lordo delle pensioni e dei trattamenti ivi indicati. Tale regime fiscale decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

          3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in analogia a quanto previsto per i redditi da pensione dei soggetti ex frontalieri provenienti dalla Confederazione Svizzera e dal Principato di Monaco, garantendo in tal modo certezza giuridica e parità di trattamento a tutti i soggetti che hanno contribuito allo sviluppo del territorio nazionale confinante.

          4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse le procedure per l'eventuale rimborso delle imposte sui redditi indebitamente versate e per la cessazione degli atti di accertamento in corso, in conformità con i principi sanciti dalla Convenzione e dalle sentenze tributarie definitive.

          5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


2.0.17

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Credito d'imposta società e associazioni sportive dilettantistiche)

          1. È riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il consumo delle le utenze di luce, gas e acqua relative all'anno 2025, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;

          b) che svolgano attività sportiva giovanile;

          c) i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2025 e comunque prodotti in Italia, siano non superiori a 150.000,00 euro.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che il vantaggio fiscale conseguito sia trasferito, in misura non inferiore all'80 per cento del valore del credito, agli sportivi affiliati in forma di agevolazione sulle quote di iscrizione alle medesime società sportive. La condizione di cui al presente comma deve essere certificata secondo le modalità di cui al successivo comma 4.

          3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali a decorrere dal periodo d'imposta di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

          4. Con decreto del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3, comprese le modalità di richiesta e certificazione delle condizioni di riconoscimento del credito nonché ogni altra misura necessaria al rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 5.

          5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per l'anno 2026

          6.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


2.0.18

Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in materia di aliquote per i redditi da lavoro autonomo)

          1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 53, comma 1, l'imposta lorda è determinata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

          a) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026:

          1) fino a 28.000 euro, 18 per cento;

          2) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;

          3) oltre 50.000 euro, 43 per cento;

          b) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2028, l'aliquota di cui alla lettera a), numero 3), è ridotta al 41 per cento.».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 8,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

          b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

          c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

          3) All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento, per gli anni 2026 e 2027, e del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2028, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. A decorrere dall'anno 2028 l'aliquota è incrementata al 25 per cento;

          b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

          1)l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;

          3) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

          c) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

          d) dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale)

          1. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2026, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2026, un incremento di almeno 2500 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.»

          e) dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Sussidi ambientalmente dannosi)

          1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

          f) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

          1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per l'anno 2026 e per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031.";

          g) all'articolo 134, sostituire le parole: "2.200 milioni" con le seguenti: "1200 milioni":


2.0.19

Scurria, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 2-bis

          (Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)

          1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».

          2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Programma "Politiche fiscali".


2.0.20

Borghesi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure per il credito bancario a favore delle PMI)

          1. Al fine di rafforzare il sostegno alle imprese e accrescere il volume del credito bancario a favore delle piccole e medie imprese italiane, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 8-quater è sostituito dal seguente: "8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese"».


2.0.21

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dei soggetti tenuti al pagamento dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

          1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi di imposta antecedenti al 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che non sono tenuti al pagamento dell'addizionale i soggetti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7,28 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


3.1

Sironi, Maiorino, Pirro, Damante

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «di prima necessità» inserire le seguenti: «, anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti».


3.2

Unterberger, Spagnolli, Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di prima necessità", aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti».


3.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1 dopo le parole "di prima necessità" aggiungere le parole "anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti".


3.4

Tajani, Manca, Losacco

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti : « 1 - bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ulteriormente incrementato di euro 100 milioni di euro al fine di ridurre il numero dei soggetti vulnerabili esclusi con priorità alle famiglie con meno di tre componenti che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 50.000.000;

          2027: - 50.000.000;

          2028: - 50.000.000;


3.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)

          1.         Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita,  dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è introdotto un regime sperimentale dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come risultante dalla disposizione di cui al successivo comma 2, ai cui maggiori oneri finanziari si provvede, fino al fabbisogno, nel limite di dotazione complessiva pari a 1.350 milioni di euro, in ragione di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al quale affluiscono le maggiori risorse, accertate con decreto, derivanti da quanto disposto dal  successivo articolo 31-bis.

          2.         Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848."

          3.         Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 31-bis della presente legge.

     Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

          1.         Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,  provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.


3.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e?bambini sino ai 3 anni)?

  1. Per il periodo di imposta 2026 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.?
  1. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.?
  1. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.?
  1. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.?
  1. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.?
  1. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.?
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.?
  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.0.3

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

          1. Per il periodo di imposta 2026 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

          2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima pari a 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è pari a 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

          3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

          a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

          b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

          4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

          5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

          6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia dei predetti documenti attestanti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

          7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

          8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


3.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure di sostegno ai proprietari di animali da affezione per le spese sostenute per le cure mediche)

          1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.

     Conseguentemente:

          1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2026: -1.000.000;

          2027: -1.000.000;

          2028: -1.000.000;

          2) all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti:"70 milioni di euro"


3.0.5 (testo 2)

Gasparri, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

          1. All'articolo 10, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;».

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»"


3.0.5

Gasparri, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

          1. All'articolo 10, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;».

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»"


3.0.6

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis

(Estensione detraibilità delle spese scolastiche ai nonni anche non conviventi)

          1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          »2-bis. Per gli oneri indicati alla lettera e-bis) del comma 1, la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei nipoti, anche se non conviventi.«»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.«


3.0.7

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 3-bis

(Estensione detraibilità delle spese scolastiche ai nonni anche non conviventi)

          1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Per gli oneri indicati alla lettera e-bis) del comma 1, la detrazione spetta, per un importo annuo non superiore a 700 euro per alunno o studente, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei nipoti, anche se non conviventi.»«

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."


3.0.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

          1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

          a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

          b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

          c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

          d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

          e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

          f) hanno un'età superiore ai 75 anni

          definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

          2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

          3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

          4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

          5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole:" agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

          6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

          7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

          8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

          9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

          10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

          11.Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

          b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210  è sostituita dalla seguente:  "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo famigliare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo famigliare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

          12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad  essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

          13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad  essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"


3.0.9

Irto

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Trasparenza contrattuale e coinvolgimento delle software house)

          1. Al fine di garantire il pieno orientamento al pluralismo sindacale e in ottemperanza ai principi di concorrenza e trasparenza dei trattamenti economici e normativi, è istituito un Sistema Informativo Nazionale Integrato dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (SIN-CCNL) che renda pubblicamente disponibili e consultabili in un'unica banca dati tutti i CCNL vigenti.

          2. Per l'alimentazione del SIN-CCNL e l'interesse collettivo, le Software House (SH) che detengono banche dati e gestiscono servizi di elaborazione paghe sono qualificate come partner strategici e sono tenute a condividere i dati completi di tutti i CCNL a loro disposizione, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di assicurare la massima completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni per la scelta da parte degli attori del sistema.

          3. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) è individuato quale soggetto gestore del SIN-CCNL. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a copertura dei costi di implementazione e gestione del sistema integrato."

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 2.000.000;

          2027: - ---;

          2028: - ---;


3.0.10

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari)

          1. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di riduzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari. Il sistema di cui al primo periodo assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»


3.0.11

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'eliminazione degli sprechi alimentari)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al presente comma, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


3.0.12

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo "shelf life")

          1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


3.0.13

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Shelf life dei prodotti alimentari)

          1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


3.0.14

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per cessione eccedenze alimentari)

          1. Per l'anno 2026, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


3.0.15

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

          1. I soggetti che sostengono, negli anni 2026 e 2027, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

          3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3.0.16

Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3

(Credito di imposta per i nuclei familiari sulle spese per il conseguimento della patente B da parte dei giovani di età anagrafica inferiore a 26 anni)

          1. Al fine di sostenere le famiglie con riferimento alle spese per il conseguimento della patente B da parte del figlio di età anagrafica non superiore a 25 anni, è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ai nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a euro 25.000 per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della predetta patente nonché per la frequenza di formazione periodica a corsi sulla sicurezza stradale.

          2.Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 1,5 milioni di euro annui per ciascun anno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.


3.0.17

Cataldi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Sostegno all'autonomia dei giovani di età anagrafica inferiore a 36 anni)

          1.Al fine di rafforzare gli interventi volti a favorire percorsi di autonomia per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, il Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

          2.All'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto di natura non regolamentare dell'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le finalità, le modalità di gestione e monitoraggio nonché i criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo e le modalità di apporto delle ulteriori risorse apportate da parte di soggetti pubblici o privati.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


4.1

Romeo, Murelli, Dreosto, Testor, Bergesio, Minasi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          "1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di contratti collettivi nazionali di lavoro che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 35.000.

          1-bis. Ferma restando la piena autonomia negoziale delle parti sociali, per i contratti collettivi nazionali di lavoro il cui rinnovo è sottoscritto a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli effetti economici decorrono dalla data di scadenza del contratto rinnovato e, comunque, non anteriormente al 1° gennaio 2026.".

     Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 23 «Fondi da ripartire», Programma 23.1 «Fondi da assegnare», apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: - 206.227.307

          CS: - 206.227.307

          2027

          CP: - 27.500.000

          CS: - 27.500.000

          2028

          CP: - 2.500.000

          CS: - 2.500.000


4.2

Camusso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro - anche nei periodi di disponibilità - nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro.".

     Conseguentemente, dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

          1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".


4.3

Camusso, Manca, Tajani

Sostituire il comma 1, con il seguente: « 1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro - anche nei periodi di disponibilità - nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro.

     Conseguentemente All'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


4.4 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 206.227.306,66 a decorrere dall'anno 2026.


4.4

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 206.227.306,66 per l'anno 2026


4.5

Ternullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

           «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 206.227.306,66 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.6

Gelmini, Versace

Sostituire il comma 1 con il seguente comma:

          «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 206.227.306,66 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.7 (testo 5) [id. a 26.3 (testo 2), 26.5 (testo 3), 26.9 (testo 2), 26.16 (testo 2), 26.17 (testo 2), 47.8 (testo 3), 61.0.50 (testo 2), 105.18 (testo 2), 107.0.82 (testo 2)]

Mancini, Leonardi, Russo

Approvato

 

          All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili al Fondo di cui al periodo precedente e quelle per l'incentivazione del personale, anche mediante il citato Fondo, possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


4.7 (testo 4) (e identici)

Mancini, Leonardi, Russo

 

          All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


4.7 (testo 3)

Mancini, Leonardi, Russo

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».
  2. b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento".

 Agli oneri di cui al comma 1 quantificati in 167,4 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 26,9 milioni per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


4.7 (testo 2)

Mancini, Leonardi, Russo

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni: 

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento".

 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 90 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo132 comma 2.


4.7

Mancini, Leonardi, Russo

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento".


4.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 1 le parole «del settore privato» sono soppresse e le parole «28.000 euro» sono sostituite con le seguenti «60.000 euro»;

          b)         al comma 5 le parole «del settore privato» sono soppresse e le parole «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «60.000 euro».

     Conseguentemente,

          dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

          1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          "a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

          TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

          Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

          1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

          Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

          1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

          Art. 63-quater. - (Provvista personale).

          1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

          Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

          Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

          Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

          1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

          Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

          1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

          b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."


4.9

Camusso, Manca, Zampa, Zambito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole «del settore privato» e sostituire le parole «28.000 euro» con le seguenti «60.000 euro»;

          b) al comma 5 le parole «del settore privato» sono soppresse e le parole «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «60.000 euro».

     Conseguentemente, All'articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

          «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»


4.10

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "settore privato" aggiungere le seguenti: "e personale del comparto difesa-sicurezza";

          b) al comma 2, dopo e parole "non superiore a 28.000?" aggiungere le seguenti " fino a 50.000?".

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 262,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 46,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2026.


4.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al primo periodo, sostituire le parole «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

          b) In fine, aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 150 milioni di euro."


4.12

Furlan, Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»


4.13

Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "sottoscritti negli anni 2025 e 2026".

     Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, mediante corrispondete riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.14

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoscritti negli anni 2025 e 2026».


4.15

Manca, Camusso, Misiani, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco, Patton

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: « sottoscritti negli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, negli anni 2024, 2025 e 2026"

          b) sostituire le parole: « non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: « non superiore a 35.000 euro»

     Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23


4.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: "rinnovi contrattuali sottoscritti" inserire le seguenti: "nell'ultimo trimestre 2024 e".

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.


4.17

Patton, Durnwalder

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, dopo le parole: "rinnovi contrattuali sottoscritti", sono aggiunte le seguenti: "nell'ultimo trimestre 2024 e""

          b) Al comma 5, sopprimere le parole: "escluse le attività di cui all'articolo 8".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.18

Gasparri

Al comma 1, dopo le parole "sottoscritti" aggiungere le seguenti:

          "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"


4.19

Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Lorenzin, Nicita, Zambito

Al comma 1, dopo la parola "sottoscritti" inserire le seguenti "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".


4.20

Manca, Tajani, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "sottoscritti" sono aggiunte le seguenti: "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"


4.21

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, dopo le parole: «sottoscritti» inserire le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».


4.22

Pirro, Damante

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "sottoscritti" sono inserite le seguenti: "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,"


4.23

Lombardo

Al comma 1, dopo le parole "sottoscritti" aggiungere le seguenti: "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"


4.24

Patton, Durnwalder

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: "negli anni 2025 e 2026"

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.25

Gasparri

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

           "negli anni 2025 e 2026"


4.26

Lombardo

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "negli anni 2025 e 2026"


4.27

Basso, Manca

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole "anni 2025 e 2026" con le seguenti: "anni 2024, 2025 e 2026";

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per il 2026 e di 60 milioni a decorrere dal 2027."


4.28

Tajani, Manca, Losacco

Al comma 1, sostituire le parole: «anni 2025 e 2026», con le seguenti: «anni 2024, 2025 e 2026».

     Conseguentemente,

          a) all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2026»;

          b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».


4.29

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: "anni 2025 e 2026" con le seguenti: "anni 2024, 2025 e 2026".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


4.30

Pirro, Damante

Al comma 1, sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026" con le seguenti: "negli anni 2024, 2025 e 2026"

     Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.31

Gelmetti, Nocco, Mennuni, Russo, Ambrogio

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di importo non superiore» inserire le seguenti: «, nell'anno 2025,».


4.32

Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ««nell'anno 2025, con esclusione dei premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208»


4.33

Lotito

Dopo il comma 1, aggiungere l seguenti:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nelle percentuali indicate alle lettere a) e b), ai lavoratori dipendenti che hanno percepito un reddito complessivo:

          a) da 28.001 euro a 50.000 euro, un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

          b) superiore a 50.001 euro e fino a 100.000 euro, un'imposta sostitutiva del 20 per cento.".

          1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari complessivamente a euro 730 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede si provvede: a) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

     Conseguentemente

          Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni

          2026 - 50.000.000;

          2027 - 50.000.000;

          2028 - 50.000.000


4.34

Calenda, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle addizionali regionali e comunali gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi contrattuali di secondo livello, territoriali o aziendali sottoscritti negli anni 2026 e 2027. La disposizione trova applicazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore ai 60.000 euro annui."

          b) al comma 3, sopprimere le parole "entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro";

     Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è ridotta di 250 milioni per l'anno 2026, di 300 milioni per l'anno 2027 e di 350 milioni per l'anno 2028"


4.35

Damante, Pirro

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai lavoratori dipendenti che hanno percepito un reddito complessivo:

          a) da 28.001 euro a 50.000 euro, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

          b) da 50.001 euro e fino a 100.000 euro, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

          1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.36

Turco, Pirro, Naturale, Castellone, Damante

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è sostituito dal seguente: «182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 1 per cento , entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 302,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


4.37

Lotito

Al comma 3, dopo le parole ". negli anni 2026 e 2027," aggiungere le seguenti parole: ""che possono ottenersi solo previo accordo sindacale aziendale o territoriale,"


4.38

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro» cin le seguenti: «entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro».

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028 e 1 milione di euro per l'anno 2029


4.39

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

          «nonché alle erogazioni economiche previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sostitutive in tutto o in parte del premio di risultato con aliquota ridotta al 5 per cento. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."


4.40

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle erogazioni economiche previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sostitutive in tutto o in parte del premio di risultato con aliquota ridotta al 5 per cento,».

     Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


4.41

Murelli, Dreosto, Testor

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle erogazioni economiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sostitutive in tutto o in parte del premio di risultato si applica, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro annui, un'imposta sostitutiva con aliquota ridotta al 5 per cento.».

     Conseguentemente:

          a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2026: - 85.000.000

          2027: - 85.000.000

          2028: -   3.000.000

          b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 99,75 milioni di euro per l'anno 2029 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».


4.42

Lotito

Inammissibile

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:

          "Per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a euro 80.000, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Alla copertura degli oneri, pari complessivamente a euro 63 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


4.43

Bergesio, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          "3-bis. A partire dal periodo d'imposta 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

          3-ter. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

          3-quater. In caso di superamento nel corso del periodo di imposta dei limiti previsti ai commi precedenti, concorre alla formazione del reddito solo la relativa parte di importo eccedente.

          3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, stimati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


4.44

Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Per i premi e le somme erogati negli anni 2026 e 2027, per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo compreso, negli anni 2025 e 2026, tra gli 80.000 e i 120.000 euro, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è applicabile entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro nella misura del 5 per cento.

          3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"


4.45

Ternullo

Inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

          "4. Dall'1° gennaio 2026 è prevista l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 10% sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario entro la soglia di ? 4.000 lordi e sui redditi riconducibili alla tredicesima mensilità."

     Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.


4.46

Misiani, Manca, Franceschelli, Lorenzin, Nicita, Martella, Giacobbe

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo innovazione sociale)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a sostenere, mediante bandi annuali:

          a) contratti aziendali e territoriali che prevedano forme di partecipazione dei lavoratori agli utili o ai risultati di gestione, nonché progetti di innovazione sostenibile, welfare produttivo e transizione digitale del lavoro, ivi compresi sistemi di codecisione sull'organizzazione del lavoro e la formazione continua;

          b) la formazione di comitati paritetici di innovazione, con la partecipazione di lavoratori e management, per lo sviluppo aziendale dei processi digitali o green;

          c) schemi di azionariato diffuso o di welfare produttivo,

          d) fondi di partecipazione interna;

          e) progetti di innovazione sociale e organizzativa:

          f) nuovi modelli di organizzazione del lavoro e orari sostenibili.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di partecipazione ai bandi pubblici, di riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1 e di selezione e concessione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 ai soggetti beneficiari.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.


4.47

Pirovano

Al comma 5, sostituire le parole: «certificazione unica dei redditi» con le seguenti: «certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».


4.48

Fina, Manca

Inammissibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          "5-bis. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

          5-ter. Per la predetta retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, è prevista la contribuzione figurativa, utile anche ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata o di vecchiaia."

     Conseguentemente:

          - all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"


4.49

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          1. Dopo il comma 5, inserire il seguente comma: «5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a. al comma 182, dopo le parole: «innovazione,» sono inserite le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2,».

          b. dopo il comma 182, è aggiunto il seguente comma: «182-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76.»


4.50

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. All'articolo 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 20 le parole: «ad incrementi di produttività» sono sostituite dalle parole: «a parametri di produttività».


4.51

Giorgis, Alfieri, Parrini, Meloni, Valente

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del Comparto Difesa/Sicurezza, nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024 e successivi sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, fino al raggiungimento del importo lordo annuale di 60.000 euro.".

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 175 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 175 milioni di euro per l'anno 2026.".


4.52

Alfieri, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          "6-bis. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del Comparto difesa e sicurezza, nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024 e successivi, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, fino al raggiungimento dell'importo lordo annuale di 60.000 euro.".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".


4.53

Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente: "All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «innovazione,» sono aggiunge le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2»;

          b) dopo il comma è inserito il seguente: "182-bis) Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76.".


4.54

Camusso, Manca, Zampa, Zambito

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          "6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola «innovazione,» sono aggiunge le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2»;

          b) è aggiunto il seguente:

          "182-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".


4.55

Mancini, Leonardi, Russo

Inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente agli anni 2026 e 2027, i premi di risultato e le somme di cui al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188".


4.56

Gasparri

Inammissibile

 All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

          "7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 182 dopo le parole «innovazione,» sono aggiunge le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2»;

          2) dopo il comma 182 è aggiunto il seguente comma: "182-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76."


4.57

Gasparri

Aggiungere il seguente comma:

          "7. All'articolo 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole "ad incrementi" sono sostituite dalle parole "a parametri"


4.58

Patton, Durnwalder

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          "6-bis. All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 20, sostituire le parole: "ad incrementi" con le seguenti: "a parametri".


4.59

Pirro, Damante

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente: "6-bis. All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 20, le parole "ad incrementi" sono sostituite dalle seguenti "a parametri".


4.60

Lotito

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

          "6-bis. All'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, dopo le parole «L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità», inserire le parole: «per le lavoratrici di imprese che occupano un numero di addetti pari o inferiore a quindici».".

     Conseguentemente, ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di ? 500.000,000 per l'anno 2026 mediante riduzione di una pari somma, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


4.1000/1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere le lettere a), b) e c).

     Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

           a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

           b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

           c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".


4.1000/2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera a).

     Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

           a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

           b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

           c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".


4.1000/3

Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera a).

     Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente: «2-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1? gennaio 2028, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 16 per cento.".».


4.1000/4

Gasparri, Lotito

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) sopprimere l'articolo 42;".

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione - non quantificabili in quanto gli effetti finanziari specifici della norma soppressa verranno registrati a consuntivo - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.1000/5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

           a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

           b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

           c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".


4.1000/6

Dreosto, Bergesio, Testor

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente, per fare fronte agli oneri derivanti, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1.048 milioni di euro per l'anno 2033, 1.716 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.965 milioni di euro per l'anno 2035, a titolo di clausola di salvaguardia all'articolo 21, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2030, le aliquote di cui al precedente periodo sono incrementate di ulteriori 0,2 punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2031 di ulteriori 1,5 punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2032 di ulteriori due punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2033 di ulteriori tre punti percentuali e per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2034 di ulteriori quattro punti percentuali».


4.1000/7

Paita, Furlan, Enrico Borghi

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera b)

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1048 milioni di euro per l'anno 2033, in 1716 milioni di euro per l'anno 2034, in 1965 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1.048 milioni di euro per l'anno 2033, in 1716 milioni di euro per l'anno 2034, in 1965 milioni di euro per l'anno 2035. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.


4.1000/8 (testo 2)

Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

    Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente: «2-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1? gennaio 2030, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 20 per cento.".».


4.1000/8

Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente: «2-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2031, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 20 per cento.".».


4.1000/9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera b) sopprimere i capoversi 10-bis., 10-ter., 10-quater.

     Conseguentemente:

          a) sopprimere il capoverso 10-quinquies;

          b) dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

           a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

           b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

           c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".


4.1000/10

Mancini, Gelmetti, Russo, Leonardi, Mieli, Spinelli, Scurria, Farolfi, Campione, De Priamo, Satta

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, alla lettera b), sopprimere il comma 10-bis.

     Conseguentemente

          Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in misura pari a 72 milioni per l'anno 2031,  190 milioni per l'anno 2032, 554 per l'anno 2033, 687 per l'anno 2034 e 561 per l'anno 2035 si provvede a decorrere dal 1 gennaio 2031 aumentando il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 elevandolo del quindici percento.


4.1000/11

Camusso, Manca

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-bis"


4.1000/12

Paroli, Lotito

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera b), capoverso "10-bis", sostituire le parole: "le anzianità contributive riscattate", con le seguenti: "le anzianità contributive oggetto di richiesta di riscatto a decorrere dal 1° gennaio 2026".


4.1000/13

Camusso, Manca

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-ter"


4.1000/14

Camusso, Manca

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-quater"


4.1000/15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, capoverso "Articolo 4", nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).

     Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

           a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

           b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

           c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".


4.1000/16

Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).

     Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire i seguenti:

          «2-sexies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per gli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio degli anni 2026 e 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno degli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

          2-septies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1? gennaio 2026, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 23 per cento.".».


4.1000/17

Paita, Enrico Borghi

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera c)

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2.129 milioni di euro per l'anno 2026, 2.144 milioni di euro per l'anno 2027, 2.156,0 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.093 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.047 milioni di euro per l'anno 2030,  in 2.005 milioni di euro per l'anno 2031,  in 1.986 milioni di euro per l'anno 2032,  in 1.976 milioni di euro per l'anno 2033,  in 1.964 milioni di euro per l'anno 2034,  in 1.951 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 2.129 milioni di euro per l'anno 2026, 2.144 milioni di euro per l'anno 2027, 2.156,0 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.093 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.047 milioni di euro per l'anno 2030,  in 2.005 milioni di euro per l'anno 2031,  in 1.986 milioni di euro per l'anno 2032,  in 1.976 milioni di euro per l'anno 2033,  in 1.964 milioni di euro per l'anno 2034,  in 1.951 milioni di euro per l'anno 2035,. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.


4.1000/18

Camusso, Manca

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera c), capoverso "Articolo 45-bis", comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), capoverso "7-bis", secondo periodo, sostituire le parole: "è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale" con le seguenti: "è quella definita negli accordi aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale";

          b) alla lettera c), sostituire il capoverso "7-ter" con il seguente: "7-ter. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 7-bis, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato.";

          c) alla lettera c), capoverso "7-quater", sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni";

          d) alla lettera c), capoverso "7-quinquies", sostituire le parole: "60 giorni" con le seguenti: "centottanta giorni";

          e) alla lettera d), capoverso "9", sostituire le parole da: "in percorsi o linee" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.";

          f) alla lettera e), capoverso "9-bis", sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni"


4.1000/19

Zaffini, Zullo, Gelmetti

All'emendamento 4.1000 , parte conseguenziale, alla lettera c) , dopo l'articolo 45-bis, inserire il seguente:

"Art. 45-ter

(Disposizioni in materia di contrasto all'omissione contributiva alle forme di sanità integrativa)

          1. Al fine di monitorare e contrastare l'omissione contributiva, nonché di garantire il corretto versamento della relativa contribuzione da parte dei datori di lavoro privati che applicano un contratto collettivo che prevede l'obbligo di versamento di contributi a forme di sanità integrativa, i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, nonché tutti i fondi, enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, inviano, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, all'Osservatorio Nazionale dei fondi sanitari del Ministero della salute, costituito ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2022, una comunicazione in merito all'ammontare complessivo dei contributi dovuti e di quelli non versati, nonché al numero dei lavoratori di riferimento, provvedendo, altresì, a segnalare al medesimo Osservatorio eventuali datori di lavoro inadempienti.

          2. Considerando la tutela sanitaria integrativa come diritto contrattuale dei singoli lavoratori, anche i fondi sanitari integrativi ovvero gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, fermo restando quanto previsto dai propri statuti e regolamenti in merito alle prestazioni da garantire ai propri iscritti, hanno titolo ad agire per il recupero dei contributi omessi dal datore di lavoro in nome e per conto del lavoratore.

          3. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute" sono sostituite da "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, nonché con finalità di monitoraggio sul regolare versamento dei contributi ai fondi sanitari integrativi da parte dei datori di lavoro, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute. All'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale partecipa, di diritto, un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tale partecipazione non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."


4.1000/20

Bergesio, Testor, Dreosto

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          «c-bis) sostituire l'articolo 56 con il seguente:

"Art. 56

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

          1. Al fine di garantire un sostegno economico ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il riconoscimento, ai soggetti beneficiari, di contributi alle spese sostenute per il soddisfacimento dei propri fabbisogni abitativi.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma."».


4.1000/21

Lotito, Paroli

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Misure per garantire l'accesso equo e uniforme alle cure per i pazienti affetti da obesità)

  1. Al fine di garantire continuità al programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui alla L. 3 ottobre 2025, n. 149, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 5 milioni per l'anno 2026, 10 milioni per l'anno 2027, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono vincolate a garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti e un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale alle terapie medicinali in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili affetti da obesità grave.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.".».

4.1000/22

Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera d), sopprimere il punto 2).

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.1000/23

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, capoverso "Articolo 4", nella parte consequenziale, alla lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:

          "2) agli oneri derivanti dal numero 1), pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 140 milioni di euro.".


4.1000/24

Nocco, Zaffini, Russo

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, alla lettera d), numero 2), capoverso "2-bis." sopprimere le parole ", 289"


4.1000/25

Bergesio, Testor, Dreosto

All'emendamento 4.1000, alla lettera e), capoverso articolo 94, dopo il punto 1), inserire il seguente: 1-bis): "al comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»


4.1000/26

Patuanelli, Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il numero 2)

          b) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) sopprimere il comma 4;»

     Conseguentemente, nella prima parte consequenziale, alla lettera m), dopo il comma «2-quinquies» inserire il seguente: «2-sexies. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032


4.1000/27

Damante, Patuanelli, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera e), numero 2 sostituire le parole da: «, lettera b), secondo periodo» fino alla fine del numero, con le seguenti: «dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.".»


4.1000/28

Paroli, Lotito

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

          «2-bis) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.".».


4.1000/29

Paita, Enrico Borghi

All'emendamento 4.1000, alla lettera e) che modifica l'articolo 94, apportare la seguente modificazione: Dopo il punto 2), inserire il seguente punto 2-bis): "al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»


4.1000/30

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, alla lettera e) dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-bis) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa".


4.1000/31

Lombardo

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

          "3-bis) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa."


4.1000/32

Lombardo

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera e), numero 4), capoverso comma 10, sostituire la parola "Ministro" con la parola "Ministero";


4.1000/33

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.»."

          b)».


4.1000/34

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»."

          b)».


4.1000/35

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono inserite le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica»";

          b)».


4.1000/36

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»";

          b)».


4.1000/37

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»";

          b)».


4.1000/38

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione. Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo»."

          b)».


4.1000/39

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.»."

          b)».


4.1000/40

Sabrina Licheri, Damante

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana.»."

          b)».


4.1000/41

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, dopo le parole: "sono resi noti" inserire le seguenti: "e trasmessi alle competenti commissioni parlamentari";

          2) alla lettera b) sostituire le parole: "la tipologia degli investimenti" con le seguenti: "la tipologia e i settori di appartenenza degli investimenti"

          3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

          "b-bis) l'ammontare, per ciascuna tipologia di impresa, dell'investimento realizzato entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028.";

          b)».


4.1000/42

Patuanelli, Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni di cui al comma 1 del citato articolo 16, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le predette regioni, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, rendono nota, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16."

          b)».


4.1000/43

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, inserire i seguenti: «6-bis. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per il trasporto di merci.

          6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 6-bis per almeno cinque anni dopo il sostenimento della spesa. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma.

          6-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          6-quinquies. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6-bis e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-bis

     Conseguentemente, nella prima parte consequenziale, alla lettera m) dopo il capoverso «2-quinquies» inserire il seguente: «2-sexies. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»


4.1000/44

Testor, Dreosto, Bergesio

All'emendamento 4.1000, al capoverso relativo all'articolo 95, dopo il comma 10-sexies, inserire i seguenti:

          "10-septies. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nel territorio delle province del Lazio, come di seguito specificate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio dei comuni rientranti nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, come indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

          10-octies. Per le finalità di cui al comma 10-septies e a decorrere dalla data ivi indicata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

          10-novies. Agli oneri derivanti dai commi 10-septies e 10-octies, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.1000/45

Testor, Dreosto, Bergesio

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso relativo all'articolo 95, inserire il seguente:

          "f-bis) dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Lazio Meridionale e relative agevolazioni per l'effettuazione di investimenti)

          1. Al fine di incentivare il tessuto economico e produttivo e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

          2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio delle Zone franche doganali intercluse di cui al comma 1 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 e nel limite massimo di spesa complessivo di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le tipologie di beni strumentali agevolabili, le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.1000/46

Testor, Dreosto, Bergesio

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso relativo all'articolo 95, inserire il seguente:

          "f-bis) dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Lazio Meridionale)

          1. Al fine di incentivare il tessuto economico e produttivo e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


4.1000/47

D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci

All'emendamento 4.1000, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) dopo l'articolo 95 inserire il seguente: "Art. 95-bis (Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo) - 1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5.000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

          2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

          a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

          b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musical o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

          3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

          5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

          6. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

          7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.".


4.1000/48

Paroli, Lotito

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

          "01) al comma 1, sostituire le parole "Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura" con le seguenti: "Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura".


4.1000/49

Gelmetti

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, lettera g), numero 2), capoverso "6-octies", secondo periodo, sostituire le parole "credito d'imposta di cui al presente articolo" con le seguenti: "credito d'imposta di cui al comma 6-quater" e sostituire le parole "comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater".


4.1000/50

Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

All'emendamento 4.1000, alla lettera h), dopo il capoverso comma 3-ter inserire il seguente:

          "3-quater. Al fine di salvaguardare la sostenibilità economica dei contratti pubblici, a prevenire contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle opere, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-bis:

          1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

          2. al sesto periodo, le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

          3. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

          b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

          c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026";

          d) Al comma 12, al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».


4.1000/51

Paroli, Lotito

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera h), dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

          "3-quater. Al fine di salvaguardare la sostenibilità economica dei contratti pubblici, a prevenire contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle opere, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-bis:

          1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

          2. al sesto periodo, le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

          3. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

          b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

          c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026«;

          d) al comma 12, al secondo periodo, le parole »fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »fino al 31 dicembre 2026«.


4.1000/52

Nicita, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera h), dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

          « 3-quater. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 273:

          1) la lettera a-bis), è soppressa;

          2) la lettera b), è soppressa;

          b) il comma 273-bis, è soppresso.

          c) il comma 273-ter, è soppresso.

          3-quinquies. Le risorse disponibili di cui al comma 3-bis, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.

          3-sexies. Le risorse disponibili di cui al comma 3-bis, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.


4.1000/53

Testor, Dreosto, Bergesio

All'emendamento 4.1000, al capoverso relativo all'articolo 99, dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

          "3-quater. Al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità su tutto il territorio dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, preliminare e definitiva, di una stazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Napoli individuata nelle zone di Frosinone Nord, Ferentino e Supino.

          3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


4.1000/54

Zullo, Gelmetti

All'emendamento del Governo 4.1000, parte conseguenziale, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) all'articolo 111, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di concorrere alla finalità della prevenzione del rischio sismico nei Comuni rientranti nella mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, sono stanziati 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti Comuni, anche tenuto conto della relativa classificazione sismica. L'individuazione dei Comuni beneficiari del finanziamento, i criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione degli interventi medesimi sono definiti mediante apposito bando adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri, congiuntamente al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;".


4.1000/55

Nicita, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera i), sopprimere il numero 1)

     Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 382 milioni di euro per l'anno 2026.»


4.1000/56

Lopreiato, Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera i) dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) sopprimere il comma 10».


4.1000/57

Nicita, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera i), sopprimere il numero 2)

     Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»


4.1000/58

Nicita, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera l), capoverso "Art. 129-bis", sopprimere i commi 1 e 2


4.1000/59

Paita

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, lettera l) capoverso «Art. 129-bis", al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le rimodulazione di cui al presente articolo sono definite previa approvazione di appositi atti di indirizzo delle Camere. Il Governo trasmette comunicazioni e relazioni periodiche almeno trimestrali alle Camere in relazione all'attuazione del presente articolo."


4.1000/60

Zambito, Manca

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera l), dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In caso di singoli appalti di valore superiore ai 50 milioni di euro, il cui avanzamento dei lavori sia superiore al 50% e non vi siano risorse in disponibilità della stazione appaltante, le medesime stazioni appaltanti, al fine di scongiurare il blocco dei lavori, possono presentare istanza nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche per l'annualità 2026. Fra queste, al fine di completare nei tempi previsti le opere cofinanziate dal PNRR, viene stabilita una priorità di istruttoria e di liquidazione.»


4.1000/61

Gelmetti

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera l) inserire la seguente:

          "l bis) dopo l'articolo 129 inserire il seguente:

«Art. 129-bis

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.


4.1000/62

Gelmetti

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, dopo lettera l) inserire la seguente:

          "l-bis) dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis

(Misure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

          1. Al fine di promuovere le iniziative di cui all'articolo 178 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse imputate programmaticamente al Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024 è incrementata di complessivi 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 -2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020. L'accordo per la coesione da definire con il Ministero del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c) della citata legge n. 178 del 2020, indica il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili con le risorse di cui al primo periodo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 131, comma 1.».".


4.1000/63

Marton, Pirro, Damante

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, lettera m), dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

          «2-bis.1. All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; organizzazioni non governative; terzo settore.".».


4.1000/64

Paita, Enrico Borghi

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, lettera m), sopprimere il comma 2-quinquies

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.


4.1000/65

Barbara Floridia, Damante, Di Girolamo, Pirro

All'emendamento 4.1000, apportare le seguenti modifiche:

          1) alla prima parte consequenziale, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire i seguenti: «2-sexies. Il fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2033.

          2-septies. Per gli anni 2032 e 2033, l'aliquota di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aumentata di 2 punti percentuali.».

          2) nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente: b) allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 - Istruzione scolastica - Programma 9 - Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: +780.000.000

          CS: +780.000.000


4.1000/66

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera m), dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente: « 2-sexies.  È fatto divieto alle compagnie di assicurazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-quinquies sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al presente comma, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»


4.1000/67

Barbara Floridia, Damante, Di Girolamo, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 - Istruzione scolastica - Programma 9 - Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:

          2033

          CP: +780.000.000

          CS: +780.000.000


4.1000/68

Barbara Floridia, Damante, Di Girolamo, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) allo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

          2033

          CP: +780.000.000

          CS: +780.000.000


4.1000

Il Governo

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «Ai premi e alle somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività» con le seguenti: «Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva».

Conseguentemente:

          a) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della Riforma 1.12 (Riforma dell'Amministrazione fiscale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo".

        1-ter. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis, all'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029 , a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.".

        1-quater. La rubrica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituita dalla seguente: "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi.".

        1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2029.»;

            2) la rubrica è modificata come segue: «Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto»;

          b) all'articolo 43 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2031, ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento dei predetti requisiti di anzianità contributiva non concorrono, nella misura di sei mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2031, nella misura di dodici mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2032, nella misura di diciotto mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2033, nella misura di ventiquattro mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2034 e nella misura di trenta mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2035, le anzianità contributive riscattate con riferimento ai corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.

        10-ter. All'articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 10 il secondo periodo è sostituto dal seguente: "Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.";

          b) al comma 11 il quinto periodo è sostituto dal seguente: "Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.".

        10-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035".

        10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-quater non trovano applicazione con riferimento ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 26, comma 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso alla predetta prestazione e con riferimento ai lavoratori per i quali, alla predetta data, siano stati stipulati accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero di cui all'articolo 41 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

          c) dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

        1. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo del presente comma, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.".

        2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole "Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono" sono aggiunte le seguenti: ", in modo automatico o esplicito,";

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.";

          c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        "7-bis. L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo la forma pensionistica complementare di destinazione è a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR viene devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

        7-ter. In assenza degli accordi o contratti di cui al comma 7-bis la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85 del 31 marzo 2020, n. 85, alla quale viene conferito l'intero importo del TFR.

        7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:

          a) conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;

          b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del Codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

        Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

        7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavorone dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.".

          d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

        "8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

        9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.";

          e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        "9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.".

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.».

          d) All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, le parole: «0,20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;

            2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Fondo dei farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288,289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.».

          e) all'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» con le seguenti: «è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.»;

            2) al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: «a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c),»;

            3) sopprimere i commi 4, 5 e 6;

            4) sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

        «10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

        11. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

          f) all'articolo 95, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

        10-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 10-bis, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-bis e del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge.

        10-quater. Al ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-bis deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 10-bis qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 10-ter contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

        10-quinquies. Il contributo di cui al comma 10-bis è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        10-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.»;

          g) all'articolo 96, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 96 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 94 della presente legge e di cui ai commi da 6-quater a 6-septies del presente articolo»;

            2) dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

        «6-bis. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. N. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

        6-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 6-bis, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

        6-quater. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026" e dopo le parole "50 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2026";

          b) al comma 2, dopo le parole: "al 15 novembre 2025" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026".

        6-quinquies. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

        6-sexies. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 6-quinquies. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.

        6-septies. Il credito d'imposta di cui al comma 6-quater è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        6-octies. Il credito d'imposta di cui al comma 6-quater è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del presente articolo, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al benefìcio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.».

            3) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura».

          h) all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro l'anno 2032 e per ciascuno degli anni dal 2034 al 2041. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera al fine di addivenire ad un complessivo cronoprogramma procedurale e finanziario. Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

        3-ter. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.».

          i) all'articolo 129, apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 6, le parole «1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rinvenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dell'articolo 131»;

            2) al comma 15, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

          l) dopo l'articolo 129 aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

        1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza è rimodulato nei termini previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

        2. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

        3. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.».

          m) all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo.

        2-ter. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: ", nei limiti delle risorse di cui al comma 10," sono soppresse.

        2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

        2-quinquies. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'articolo 334 il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma."».

Conseguentemente, alla Sezione II:

          a) all'articolo 136, comma 8, le parole: «10.500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.212 milioni di euro»;

          b) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

            2033:

              CP: +780.000.000;

              CS: +780.000.000.

          c) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2, apportare le seguenti variazioni:

            2029:

              CP: 0;

              CS: -823.000.000.

            2030:

              CP: 0;

              CS: -364.000.000.

            2031:

              CP: 0;

              CS: -300.000.000.

          d) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +710.000.000;

              CS: +710.000.000.

            2027:

              CP: +520.000.000;

              CS: +520.000.000.

          e) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +4.756.500.000;

              CS: +4.756.500.000.

            2027:

              CP: +426.500.000;

              CS: +426.500.000.

            2028:

              CP: +532.500.000;

              CS: +532.500.000.

            2029:

              CP: +860.000.000;

              CS:+860.000.000.

            2030:

              CP: +420.000.000;

              CS: +420.000.000.

            2031:

              CP: +420.000.000;

              CS: +420.000.000.

            2032:

              CP: +430.000.000;

              CS: +430.000.000.

            2033:

              CP: +60.000.000:

              CS: +60.000.000.

            2034:

              CP:+1.570.000.000;

              CS:+1.570.000.000.

            2035:

              CP:+1.400.000.000;

              CS:+1.400.000.000.

            2036:

              CP: +1.430.000.000;

              CP: +1.430.000.000.

            2037:

              CP:+1.430.000.000;

              CS:+1.430.000.000.

            2038:

              CP:+1.430.000.000;

              CS: +1.430.000.000.

            2039:

              CP:+1.430.000.000;

              CS: +1.430.000.000.

            2040:

              CP:+1.430.000.000;

              CS:+1.430.000.000.

            2041:

              CP: +1.430.000.000;

              CS:+1.430.000.000.

            2042 e seguenti:

              CP:+1.460.000.000;

              CS:+1.460.000.000.

          f) allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +150.000.000;

              CS:+150.000.000.

            2027:

              CP: +150.000.000;

              CS:+150.000.000.

          g) allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, Missione 19 - Casa e assetto urbanistico; Programma 19.02 - Politiche abitative, urbane e territoriali U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +150.000.000;

              CS: +150.000.000;

            2027:

              CP: +150.000.000;

              CS: +150.000.000;

          h) allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 14.10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +800.000.000;

              CS: +800.000.000;

            2027:

              CP; +400.000.000;

              CS: +400.000.000.


4.1001

Il Governo

Approvato

All'Articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «Ai premi e alle somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività» con le seguenti: «Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva».

Conseguentemente:

          a) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della Riforma 1.12 (Riforma dell'Amministrazione fiscale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.".

        1-ter. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis, all'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, oche non si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.".

        1-quater. La rubrica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituita dalla seguente: "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi.".

        1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028.».

            2) la rubrica è modificata come segue: «Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto»

          b) all'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» con le seguenti: «è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.»;

            2) al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: «a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c),»;

            3) sopprimere i commi 4, 5 e 6;

            4) sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

        «10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche,delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

        11. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

          c) all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera al fine di addivenire ad un complessivo cronoprogramma procedurale e finanziario. Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.».

          d) dopo l'articolo 129 aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

        1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

        2. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

        3. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia S.p.a., assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della leggen. 232 del 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.».

          e) all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo.

        2-ter. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: ", nei limiti delle risorse di cui al comma 10," sono soppresse.».

Conseguentemente, alla Sezione II:

          a) all'articolo 136, comma 8, le parole: «10.500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.212 milioni di euro»;

          b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2, apportare le seguenti variazioni:

            2029:

              CP: 0;

              CS: -823.000.000.

            2030:

              CP: 0;

              CS: -364.000.000.

            2031:

              CP: 0;

              CS: -120.000.000.

          c) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +620.000.000.

              CS: +620.000.000.

            2027:

              CP: +520.000.000.

              CS: +520.000.000.

          d) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

            2026:

              CP: +4.870.000.000;

              CS: +4.870.000.000.

            2027:

              CP:+135.000.000;

              CS: +135.000.000.

            2028:

              CP: +600.000.000;

              CS: +600.000.000.

            2029:

              CP: +430.000.000;

              CS: +430.000.000.

            2030:

              CP: +400.000.000;

              CS: +400.000.000.

            2031:

              CP: +580.000.000;

              CS: +580.000.000.

            2032:

              CP: +420.000.000,

              CS: +420.000.000.

            2033:

              CP: +800.000.000;

              CS: +800.000.000.

            2034:

              CP: +1.550.000.000;

              CS:+1.550.000.000.

            2035:

              CP: +1.570.000.000;

              CS:+1.570.000.000.

            2036:

              CP:+1.420.000.000;

              CS:+1.420.000.000.

            2037:

              CP: +1.420.000.000;

              CS:+1.420.000.000.

            2038:

              CP:+1.420.000.000;

              CS:+1.420.000.000.

            2039:

              CP:+1.420.000.000;

              CS:+1.420.000.000.

            2040:

              CP:+1.420.000.000;

              CS:+1.420.000.000.

            2041 e seguenti:

              CP: +1.450.000.000;

              CS:+1.450.000.000.


4.0.1

Sigismondi, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter), è inserita la seguente: «d-quater) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione;»;

          b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.»;

          2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.»


4.0.2

Camusso, Manca

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche all'articolo 13 del TUIR)

          1. All'articolo 13 de decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'articolo 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro, viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni.»

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


4.0.3

Mancini, Leonardi, Russo

Inammissibile, limitatamente alla lettera b)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente)

          1. All'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) comma 1, le parole "entro il giorno 12" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16", nonché, è aggiunto, in fine, il seguente periodo; "In relazione a tale data trova applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del Codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo".

          b) al comma 5: le parole «eccedente lire 90.000, elevate a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «eccedente euro 131,00, elevati a euro 219,00».


4.0.4

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

          1. All'articolo 51, comma 2, lett. g) del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole:  ", a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione".

          2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalle assegnazioni di azioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027


4.0.5

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

          1 All'articolo 51, comma 2, lett. g) del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "alla generalità dei dipendenti" sono sostituite con le parole "alla generalità ovvero a categorie di dipendenti".


4.0.6

Paroli

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(No tax area comparto sicurezza)

          1. In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, al personale delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta l'esenzione dall'IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali sulle seguenti componenti del trattamento accessorio: compensi per lavoro straordinario; indennità operative correlate a impieghi, prontezza, rischiosità e specifiche condizioni di servizio; indennità e rimborsi di missione, nonché ogni altro emolumento accessorio connesso a missioni in Italia e all'estero, nei limiti e secondo le definizioni dell'articolo 51 del TUIR. Le somme già escluse dal reddito ai sensi del medesimo articolo restano escluse e non erodono i limiti di cui al comma 3..

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, sono definite le voci retributive ammissibili, le istruzioni ai sostituti d'imposta per il riconoscimento in busta paga e in sede di conguaglio, nonché le modalità di scambio dei dati tra i sistemi stipendiali e l'Agenzia delle entrate.

          3. L'esenzione è riconosciuta entro un tetto individuale pari a euro 1.200 annui per ciascun avente diritto ed è comunque limitata ai soggetti che, nell'anno precedente, abbiano conseguito un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a euro 30.208; non è in alcun caso ammesso cumulare più esenzioni sulla medesima componente retributiva.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo calcolati in euro 134.000.000 per l'anno 2026, euro 148.000.000 per l'anno 2027, euro 148.500.000 per l'anno 2028 ed euro 10.500.000 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


4.0.7

Paroli

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(No tax area Difesa)

          1.In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, al personale delle Forze armate è riconosciuta l'esenzione dall'IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali sulle seguenti componenti del trattamento accessorio: compensi per lavoro straordinario; indennità operative correlate a impieghi, prontezza, rischiosità e specifiche condizioni di servizio; indennità e rimborsi di missione, nonché ogni altro emolumento accessorio connesso a missioni in Italia e all'estero, nei limiti e secondo le definizioni dell'articolo 51 del TUIR. Le somme già escluse dal reddito ai sensi del medesimo articolo restano escluse e non erodono i limiti di cui al comma 3.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, sono definite le voci retributive ammissibili, le istruzioni ai sostituti d'imposta per il riconoscimento in busta paga e in sede di conguaglio, nonché le modalità di scambio dei dati tra i sistemi stipendiali e l'Agenzia delle entrate.

          3. L'esenzione è riconosciuta entro un tetto individuale pari a euro 1.200 annui per ciascun avente diritto ed è comunque limitata ai soggetti che, nell'anno precedente, abbiano conseguito un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a euro 30.208; non è in alcun caso ammesso cumulare più esenzioni sulla medesima componente retributiva.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo calcolati in euro 76.000.000 per l'anno 2026, euro 84.500.000 per l'anno 2027, euro 84.500.000 per l'anno 2028 ed euro 6.000.000 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


4.0.8

Damante, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizione in materia di fringe benefit)

          1. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lo stesso concorre interamente a formare il reddito" sono sostituite dalle seguenti: "concorre a formare il reddito la sola eccedenza»".

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite di 1oo milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


4.0.9

Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizione in materia di fringe benefit)

          1. All'articolo 51, comma 3, ultima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «se» a «reddito» sono sostituite dal seguente periodo «se il predetto valore è superiore al citato limite, concorre a formare il reddito la sola eccedenza»".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di fringe benefit)

          1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le percentuali del 50 per cento, del 10 per cento e del 20 per cento di cui ai periodi precedenti sono innalzate, rispettivamente, all'80 per cento, al 40 per cento e al 50 per cento al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione;».

          2. Il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al compimento del quinto anno di vetustà del veicolo calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. In ogni caso, successivamente al compimento del quinto anno di vetustà si applica l'articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 1° gennaio 2026.".


4.0.11

Irto, Manca, Basso, Fina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno dei dipendenti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)

          1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.».

     Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «con una dotazione di 2.060 milioni di euro per l'anno 2026».


4.0.12

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno dei dipendenti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)

          1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


4.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno dei dipendenti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)

          1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


4.0.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

  1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
  2. Per la predetta retribuzione è prevista la contribuzione figurativa, utile anche ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata o di vecchiaia."

4.0.15

Bevilacqua, Pirro, Damante, Durnwalder

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

          1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

          «Art. 61. (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

          2. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro.

          3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti da entrate pubbliche e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

          4. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

          5. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi pubblici per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo».

          2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, è abrogato."


4.0.16

Gelmetti, Silvestroni, Sallemi, Pogliese, Russo

Inammissibile

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Estensione della detassazione delle somme ricevute dai lavoratori a titolo di liberalità)

          All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 58, inserire il seguente:

  1. "58 bis. Le disposizioni di cui al comma 58 si applicano anche alle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali di cui alla Direttiva (UE) 2024/2831 e ai lavoratori di cui all'articolo 47 bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al comma 58 si applica entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
  2.  Agli oneri di spesa, di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge n. 190/2014.».

4.0.17

Gelmetti, Nocco, Mennuni, Ambrogio, Russo

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche alla disciplina sull'opzione per la maggiorazione della quota di aliquota contributiva a carico del lavoratore)

          1. All'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1996» e sopprimere il secondo periodo.


4.0.18

Gelmetti, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 385 aggiungere il seguente: «385-bis. L'accordo aziendale non si prefigura come requisito necessario in caso di erogazione di premi di produttività all'interno di imprese a carattere stagionale prive di rappresentanze sindacali aziendali o unitarie.»;

          b) al comma 386, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il limite di cui al periodo precedente si applica anche nei confronti dei lavoratori stagionali, per un importo massimo di 500 euro al mese.»;

          c) al comma 387, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai lavoratori stagionali che cambiano temporaneamente il domicilio per motivi di lavoro. »;

          d) al comma 389, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il cambiamento temporaneo di domicilio per le prestazioni di lavoro stagionale».

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»


4.0.19

Damante, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure di incentivazione del welfare aziendale)

          1. All'articolo 1, comma 390, della Legge 30 dicembre 2024. n. 207, al primo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «2.000 euro» e al secondo periodo le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «4.000 euro».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 303 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 22.5 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


4.0.20

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 4-bis

(Rifinanziamento del Fondo per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa e modifiche alla legge 15 maggio 2025, n. 76)

          1.        Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027.

          2.        Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

          a)        All'art. 5, al comma 1, le parole "Per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

          b)        All'art. 5, al comma 2, le parole "per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          c)        All'art. 6, al comma 1, al secondo periodo, le parole "Per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026,";

          d)        All'art. 6, al comma 2, le parole "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";

          e)        All'art. 15, al comma 1, le parole "per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          3.        Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."


4.0.21

Mancini, Leonardi, Russo

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alle disposizioni sul Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

          2. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 5, comma 2, le parole "valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          b) all'articolo 6, comma 2, la parola "2025" è sostituita dalla seguente "2026";

          c) all'articolo 15:

          1) al comma 1, le parole "valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          2) al comma 2, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028".


4.0.22 (testo 3)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

          1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5:

          1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026;

          2) al comma 2, sostituire le parole: "49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "49 milioni di euro per l'anno 2025, 49,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          b) all'articolo 6:

          1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

          2) al comma 2, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";

          c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027".

          2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026", sono sostituite con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»


4.0.22 (testo 2)

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis
(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

          1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) all'articolo 5:

          1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026;

          2) al comma 2, sostituire le parole: "49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          b) all'articolo 6:

          1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

          2) al comma 2, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026"; c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027".

          2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026", sono sostituite con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


4.0.22

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.» sono sostituite dalla seguenti: «un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027.»

          2. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5:

          1) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituire con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          2)  al comma 2, le parole: «per l'anno 2025»  sono sostituire con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e le parole «per l'anno 2026» con le seguenti «per l'anno 2027»

          b) all'articolo 6:

          1.) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituire con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          2.) al comma 2, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituire con le seguenti: ««Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e le parole «per l'anno 2026» con le seguenti «per l'anno 2027».

     Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di  117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027


4.0.23

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

«Art. 4-bis

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

          1. 1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "e di 2 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

          2. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole "Per l'anno 2025" con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

          b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "Per l'anno 2025" con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026".

          3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


4.0.24

Gasparri

Inammissibile

 Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

          1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5:

          1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026;

          2) al comma 2, sostituire le parole: "49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

          b) all'articolo 6:

          1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

          2) al comma 2, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";

          c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027".

          2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026", sono sostituite con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


4.0.25

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "4-bis.

          (Disposizioni a favore della partecipazione dei lavoratori al capitale)

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, comma 1 della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche per l'anno 2026. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


4.0.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

  1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro, svolta dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi."

5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 51, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

          2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          «a-bis) le somme e le prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».


5.2 (testo 2)

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1 - bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 5,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7»."

    Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 5.000.000;

          2027: - 5.000.000;

          2028: - 5.000.000;


5.2

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: « 1 - bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 5,29 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7 ».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"


5.3

Lotito

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          "1-bis. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "9 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società lucrative, in qualunque forma costituite, che esercitino l'attività di organizzazione e gestione di circoli privati."

          1-ter. All'articolo 1, comma 1, della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le societa' di cui all'art. 148, comma 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono anche attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande possono limitare l'accesso del pubblico ai propri locali coerentemente con il proprio oggetto sociale e in funzione del suo conseguimento."


5.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 5, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "7,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10,00 euro". Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

     Conseguentemente:

          1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

          «Modifiche al limite del valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche e alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica».

          2) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."


5.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     Conseguentemente

          All'art. 132, sopprimere il comma 2.


5.6

Camusso, Zampa, Manca, Zambito

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo."

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

          b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 50.000.000;

          2027: - 50.000.000;

          2028: - 50.000.000.


5.7

Camusso, Manca, Zampa, Zambito

Inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

          «1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al periodo.

     Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 90.000.000;

          2027: - 90.000.000;

          2028: - 90.000.000;


5.8

Guidolin, Pirro, Damante

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          «1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


5.9

Paroli, Lotito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 509, dopo le parole "2023, 2024 e 2025" sono aggiunte le seguenti: "nonché 2026, 2027 e 2028"

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

          2026: -2.000.000;

          2027: -1.000.000;

          2028: -1.000.000.


5.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Immobili strumentali)

          1. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "da parte del possessore", sono inserite le seguenti: "nonché per l'alloggio del personale dipendente da aziende turistico ricettive non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi"».

     Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 98, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti «47,9 milioni».


5.0.2

Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

          1. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)   al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente: "d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;".

          b)   al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "lettera a-bis): per i veicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per quantificare le spese sostenute per la ricarica di tali veicoli, sia in ambito pubblico che privato, si considera il numero di kWh consumati dal veicolo elettrico, moltiplicato per il prezzo medio dell'energia indicato semestralmente dai dati Eurostat meno il costo di eventuali kWh già sostenuto tramite altre modalità, dal datore di lavoro.

          2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 16,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


5.0.3

Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

          1. Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.500 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


5.0.4

Centinaio, Bergesio, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle imprese turistico ricettive)

          1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

          "2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica."»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


5.0.5

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti per prevenire fenomeni di frode fiscale di oli lubrificanti)

          1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il riferimento ai quantitativi complessivi superiori a 10 kg, di cui all'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557, per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, è soppresso.».


5.0.6

Barcaiuolo, Lisei, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 5-bis

          All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il comma 745 con il seguente:

          "745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/4; d) 100 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; f) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; g) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo."


5.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Regime fiscale agevolato per le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, al comma 58, primo periodo, le parole: "del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 35 per cento".
  2. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, non si computano le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

          Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.


5.0.8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

          1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 58, dopo le parole: "per le relative prestazioni di lavoro" sono inserite le seguenti: "e fino ad un importo massimo di euro 22.500 all'anno";

          b) al comma 58, dopo le parole: "Tali somme", sono aggiunte le seguenti: ", anche se eccedenti i limiti di cui al presente comma,";

          c) il comma 62 è soppresso.».

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2026.


5.0.8

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

          1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 58, dopo le parole: "per le relative prestazioni di lavoro" sono inserite le seguenti: "e fino ad un importo massimo di euro 22.500 all'anno";

          b) al comma 58, dopo le parole: "Tali somme", sono aggiunte le seguenti: ", anche se eccedenti i limiti di cui al presente comma,";

          c) il comma 62 è soppresso.».


5.0.9

Sallemi, Russo, Pogliese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023 n.213)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 92 lettera b) della legge 30 dicembre 2023 n. 213 che modifica l'articolo 67 comma 1 lettera h) del Testo unico delle imposte sui redditi, si interpretano nel senso che dette disposizioni devono essere applicate soltanto ed esclusivamente alle compravendite e alle costituzioni di diritti di superficie e annesse servitù per le quali l'atto definitivo per la costituzione sia avvenuto o avviene  dopo l'entrata in vigore della norma.


5.0.10

Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

  1. All'articolo 1 comma 48 bis delle Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, dopo le parole "dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025." Aggiungere le seguenti:

          "La stessa disciplina nel testo vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli, a prescindere dalla data di immatricolazione, riassegnati in uso promiscuo ad altro dipendente entro il 30 giugno 2025. Se riassegnati dal 1° luglio 2025 si applica la disciplina attualmente vigente dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986".»


6.1

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»".

          Ai maggiori oneri, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.2

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono concessi in affitto o comodato da parte del possessore al coniuge o discendenti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per la durata di almeno cinque anni».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole:"100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".


6.3

Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Al fine di conseguire un più efficace raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, all'art 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla Legge 21 Febbraio 1991, n. 54, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati;".


6.4

Manca

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Per le imprese agricole che effettuano pratiche colturali con impiego di manodopera per oltre 400 ore annue ad ettaro, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono fissati nella stessa misura prevista per i datori di lavoro in zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale sono determinate, con cadenza triennale, le coltivazioni che superano la soglia definita al comma 1 in relazione alle tecniche colturali utilizzate.»

     Conseguentemente:

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 5.000.000;

          2027: - 5.000.000;

          2028: - 5.000.000;


6.5

Paroli, Lotito

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          "1-bis.  L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


6.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

           "1-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"


6.7

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, iscritte nel catasto dei fabbricati nella categoria catastale F/2 - Unità collabenti, di cui all'articolo 3 del D.M. 28 gennaio 1998, n. 28, s'intendono non classificabili tra le categorie degli immobili soggetti all'imposta, di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.".


6.8

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, iscritte nel catasto dei fabbricati nella categoria catastale F/2 - Unità collabenti, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 1998, n. 28, si intendono non classificabili tra le categorie degli immobili soggetti all'imposta, di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.»


6.9

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, iscritte nel catasto dei fabbricati nella categoria catastale F/2 - Unità collabenti, di cui all'articolo 3 del D.M. 28 gennaio 1998, n. 28, s'intendono non classificabili tra le categorie degli immobili soggetti all'imposta, di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.».


6.10

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.11

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

           «1-bis. Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228,  possono svolgere, prevalentemente ai soci, servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

          1-ter. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma precedente.

          1-quater.  Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.»

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


6.12

Basso, Manca

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          1-bis.   Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228  possono, svolgere prevalentemente ai soci, servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

          1-ter.  Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma precedente.

          1-quater.  Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".


6.13

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228  possono, svolgere prevalentemente ai soci, servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

          1-ter.  Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma precedente.

          1-quater.  Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

          1-quinques. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190.».


6.14

Naturale, Bilotti, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

          1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 8,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.15

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2026, 27,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 20,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


6.16

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di sostenere la filiera del pecorino-romano DOP a seguito dell'introduzione dei dazi da parte dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America, è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, da assegnare alle tre regioni produttrici Sardegna, Lazio e Toscana, in maniera proporzionale ai volumi di produzione annua riferiti all'anno 2025.

          1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono assegnate alle Amministrazioni regionali al fine di individuare le azioni di intervento condivise volte ad evitare un deprezzamento del valore commerciale del pecorino romano e, conseguentemente, del latte.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo tecnico sul pecorino-romano, composto da rappresentanti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle Amministrazioni regionali, del Consorzio di tutela del pecorino romano e delle Associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, al fine di monitorare l'effetto degli interventi di cui al comma 1-bis e di proporre nuove strategie di sviluppo della filiera attraverso strumenti finanziari, anche mediante l'istituzione di fondi rotativi, e di diversificazione dei mercati di esportazione.

          1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.17

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di sostenere il comparto primario della Sardegna, gravato dagli effetti legati al perdurare della siccità che ha interessato il territorio regionale nel corso delle annualità 2024 e 2025, per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, per l'attivazione di misure di indennizzo straordinarie per le imprese agricole aventi sede fiscale e operativa nel territorio sardo a compensazione dei danni subiti nel corso degli anni 2024 e 2025.

          1-ter. Le misure straordinarie di cui al comma 1-bis sono rivolte, prioritariamente, nei confronti delle aziende agricole che non hanno potuto accedere al Fondo mutualistico nazionale AgriCat e che non sono state ricomprese nella delimitazione territoriale di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.18

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera della canapa che intendano riconvertire la propria attività verso altri settori produttivi sostenibili, anche a seguito di mutate condizioni di mercato ovvero di tipo normativo, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per la riconversione delle imprese della filiera della canapa con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, agroindustriali e artigianali della filiera della canapa che presentino progetti di riconversione produttiva, formazione del personale, ricerca e sviluppo di nuove linee di produzione o servizi, nonché interventi per il riutilizzo di impianti, immobili e macchinari dismessi o non più funzionali nell'ambito della filiera della canapa.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi, le percentuali di cofinanziamento e le condizioni di ammissibilità dei progetti di cui al comma 1-ter.

          1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.19

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire la crescita sostenibile e l'innovazione delle imprese operanti nella filiera della canapa, che intendano modificare o ampliare la propria attività nell'ambito degli usi consentiti e nei limiti di liceità previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la valorizzazione e l'adeguamento produttivo della filiera della canapa.

          1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, agroindustriali e artigianali della filiera della canapa che presentino progetti di rinnovamento ovvero di diversificazione produttiva all'interno della medesima filiera della canapa. 

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi, le percentuali di cofinanziamento e le condizioni di ammissibilità dei progetti di cui al comma 1-ter.

          1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.20

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti da politiche commerciali restrittive adottate da Paesi terzi, che incidono negativamente sull'export dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riguardo alla filiera della pasta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo straordinario per il sostegno delle imprese della filiera della pasta, con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2026.

          1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono finalizzate a: a) riconoscere contributi a fondo perduto a favore delle imprese agroalimentari con sede in Italia che esportano prodotti pastari e che hanno subito una riduzione del fatturato estero superiore al 15 per cento rispetto alla media del triennio 2023-2025, riconducibile all'applicazione di misure restrittive di natura commerciale da parte di Paesi terzi; b) sostenere programmi di investimento e innovazione a sostegno delle imprese di cui alla lettera a) finalizzati alla diversificazione dei mercati di esportazione, alla promozione internazionale della pasta italiana e al rafforzamento della competitività del settore.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1-ter, le modalità di verifica delle perdite di fatturato e delle spese ammissibili nonché le procedure di monitoraggio e di controllo dell'attuazione degli interventi.

          1-quinquies. Una quota fino al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis può essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale della filiera della pasta, anche mediante convenzioni con università, enti pubblici di ricerca e consorzi di tutela.

          1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 50 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.21

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti da politiche commerciali restrittive e da misure tariffarie o para-tariffarie adottate da Paesi terzi che incidono negativamente sulle esportazioni del settore vitivinicolo nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'innovazione e la resilienza della filiera vitivinicola, con una dotazione di euro 30 milioni per l'anno 2026.

          1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono destinate alla concessione di un credito di imposta fino al 40 per cento delle spese sostenute dalle imprese vitivinicole con sede in Italia per l'acquisto di tecnologie digitali, sistemi di certificazione d'origine avanzati, nonché per l'utilizzo di piattaforme di tracciabilità blockchain finalizzati al rafforzamento della trasparenza e dell'accesso ai mercati internazionali. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1-bis e dal presente comma.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 30 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.22

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti da politiche commerciali restrittive e da misure tariffarie o para-tariffarie adottate da Paesi terzi che incidono negativamente sulle esportazioni del settore vitivinicolo nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'innovazione e la resilienza della filiera vitivinicola, con una dotazione di euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono destinate all'istituzione di un sistema sperimentale di tutela del reddito vitivinicolo (TRV), per il triennio 2026-2028, volto a compensare parzialmente le perdite di fatturato derivanti da riduzioni comprovate del volume dell'export riconducibili a barriere commerciali ovvero restrizioni doganali. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1-bis e dal presente comma.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.23

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis.    Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ecologica ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, possono fornire principalmente ai propri soci servizi legati alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi, attività per valorizzare i residui delle produzioni agricole dei soci, sia che si tratti di sottoprodotti sia di rifiuti organici, iniziative per sviluppare un'economia circolare nella filiera e attività di supporto nella transizione ecologica e digitale.

          1-ter.  Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1-bis e l'elenco delle relative attività.

          1-quater.  I redditi derivanti dai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate ai sensi del comma 1-ter sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

          1-quinques. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.24

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche in ragione dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale  triennale della  pesca  e dell'acquacoltura,  di  cui  all'articolo  2,  comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.25

Naturale, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie ed epizoozie e di provvedere a razionalizzare e semplificare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori colpiti da tali emergenze, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie ed epizootiche finalizzato a sostenere la redditività delle imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.26

Naturale, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono concessi in affitto o comodato da parte del possessore al coniuge o discendenti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per la durata di almeno cinque anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.27

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle Comunità energetiche ed agli impianti agrovoltaici."».


6.28

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle comunità energetiche ed agli impianti agrovoltaici."»


6.29 (testo 3)

Misiani, Bergesio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come integrato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che i premi e contributi di cui allo stesso comma 5 del citato articolo 9, non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento.».

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.892.009 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


6.29 (testo 2)

Misiani, Bergesio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come integrato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che i premi e contributi di cui allo stesso comma 5 del citato articolo 9, non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento.».

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.892.009 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.29

Misiani, Bergesio

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come integrato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che i premi e contributi di cui allo stesso comma 5 del citato articolo 9, non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento.».

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.892.009 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 61 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


6.30

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».


6.31

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

          1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028 e a 45 milioni annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.32

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato A, nella sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", dopo la voce "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", è aggiunta la seguente: "dispositivi di telecontrollo previsti dalla Delibera ARERA n. 385 del 5 agosto 2025.".»

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"


6.33

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato A, nella sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", dopo la voce "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", inserire la seguente: "dispositivi di telecontrollo previsti dalla Delibera ARERA n. 385 del 5 agosto 2025."».


6.34

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 12, dopo le parole: "Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024," sono inserite le seguenti: 2025 e 2026";

          b) al comma 15, le parole: "in dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque quote annuali".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "80 milioni di euro"


6.35

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

     Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.36

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "2023, 2024 e 2025" sono aggiunte le seguenti: "2026, 2027 e 2028"."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 98,7 milioni di euro per l'anno 2027, 99 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030"


6.37

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 509, dopo le parole "2023, 2024 e 2025" sono aggiunte le seguenti: "2026, 2027 e 2028".».

     Conseguentemente, all'articolo 132 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni per l'anno 2026, 98,7 milioni per l'anno 2027, 99,3 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2030.".


6.38

Paroli

Inammissibile

All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 509, dopo le parole "2023, 2024 e 2025" sono aggiunte le seguenti: "2026, 2027 e 2028"."


6.39

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1-bis.

          1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.40

Naturale, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera cerealicola, con particolare riferimento al comparto del frumento duro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.41

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola e promuovere la vitalità economica e sociale delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, una quota pari al 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riservata alle imprese agricole operanti nei medesimi territori.

          1-ter. Il beneficio di cui al comma 1-bis è destinato a interventi di incentivazione agli investimenti, all'innovazione, alla transizione digitale, nonché al miglioramento della competitività e della sostenibilità delle imprese agricole di cui al medesimo comma 1-bis.

          1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

          1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.42

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

          1-ter. Il beneficio di cui al comma 1-bis è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1-bis.

          1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

          1-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.43

Naturale, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».


6.44

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».


6.45

Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti da restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.».


6.46

Naturale, Croatti, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2026 di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.».


6.47 (testo 2)

Naturale, Lorefice, Pirro, Damante

Approvato

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Disposizioni in materia di genetica agraria)

        1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

          b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell'Allegalo III B del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma.".

        2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: -1.000.000;

          2027: 0;

          2028: 0.


6.47

Naturale, Lorefice, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


6.48

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 15-bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".


6.49

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».


6.50 (testo 2)

Bergesio, Testor, Dreosto, Nocco

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          1-bis) Al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, all'articolo 5, al comma 2-quater) le parole "entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo". 


6.50

Bergesio, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          1-bis) Al decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, all'articolo 5, al comma 2-quater) le parole "entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo


6.51

Franceschelli, Manca, Giacobbe, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"."

     Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - -;

          2028: - -;


6.52

Nocco, Gelmetti

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

          «561-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 561, le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 560, non ancora utilizzate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate al rimborso della spesa pubblica ammissibile erogata dagli Organismi pagatori ai beneficiari finali, per impegni giuridicamente vincolanti assunti dalle Autorità di gestione nell'ambito di misure e interventi di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 del e che sono sostenute dagli stessi Organismi pagatori oltre la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande dei beneficiari.».».


6.53

De Carlo, Ambrogio

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: 

          "1.bis Per gli atti di compravendita e successione aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a 1 ettaro ricadenti prevalentemente nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, e in cui l'acquirente o l'erede è un imprenditore agricolo,  il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A - Notai, annessa al Regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto del 70 per cento. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipula dei contratti e atti di cui al primo periodo, nonché le relative certificazioni, sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano agli imprenditori agricoli che dichiarano di impegnarsi a coltivare il fondo per un periodo di almeno cinque anni.

          1.ter Qualora sui terreni agricoli di cui al comma 1 bis, oggetto di atti di compravendita e successione, sia radicata una formazione boschiva ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, come comprovato da perizia asseverata prodotta da un professionista all'uopo abilitato, le disposizioni di cui al medesimo comma 1 bis si applicano su terreni di superficie complessiva fino a 2 ettari e il loro valore è stabilito, in via equitativa, in euro 500,00 ad ettaro. In deroga al comma 1 bis, l'agevolazione si applica indipendentemente dalla qualifica di imprenditore agricolo di una delle parti purché l'acquirente o l'erede dichiarino di impegnarsi a coltivare il bosco tramite una gestione forestale sostenibile direttamente, ovvero, aderendo ad associazioni fondiarie, cooperative, consorzi, accordi di foresta o altra forma di gestione associata forestale, per almeno 10 anni.

          1. quater Le agevolazioni di cui al comma 1 bis, primo e secondo periodo, si applicano, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore agricolo di una delle parti, agli atti di compravendita e successione aventi ad oggetto terreni forestali di superficie fino a 2,5 ettari ricadenti in comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, purché l'acquirente o l'erede dichiarino di impegnarsi a coltivare il bosco tramite una gestione forestale sostenibile direttamente, ovvero,  aderendo ad associazioni fondiarie, cooperative, consorzi, accordi di foresta o altra forma di gestione associata forestale, per almeno 10 anni.

          1.quinquies Agli oneri di cui ai commi da 1 bis a 1 quater del presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.


6.0.1

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

 (Riduzione dell'aliquota IVA per carni suine e salumi)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle carni suine fresche, refrigerate o congelate e ai prodotti di salumeria rientranti nei codici NC da 0203 a 0210 della nomenclatura combinata dell'Unione europea si applica l'aliquota IVA del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuati i codici TARIC e NC dei prodotti interessati e definite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti della misura sul gettito erariale.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 900 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.


6.0.2

Irto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura).

          1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 19 le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse; 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

          b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sopprimere il numero 110 (prodotti fitosanitari).


6.0.3

Lotito, Paroli

Inammissibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

          2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite di 1 milione di euro all'anno a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190.»


6.0.4

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 6-bis

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

          1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50%.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6-ter.

«Art. 6-ter

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".


6.0.5

Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2026 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

          a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;

          b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.

          2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

          b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

          3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


6.0.6

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

          1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato, per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.

          2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma 2, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.

          3. Fino al termine della procedura di cui al comma 2 è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

          4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.7 (testo 2)

Garavaglia, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Approvato

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie)

        1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          "a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.

          a-ter) su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti;"».


6.0.7

Garavaglia, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie)

          1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento. Le attività svolte in tali aziende dall'imprenditore agricolo, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;

          a-ter) su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti;».


6.0.8 (testo 2)

De Carlo, Fallucchi, Nocco, Bergesio

Approvato

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie)

        1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          "a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.

          a-ter) su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti;"».


6.0.8

De Carlo, Fallucchi, Nocco, Bergesio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di aziende faunistico-venatorie)

  1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. Nelle aziende di cui alla presente lettera  la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento. Le attività svolte in tali aziende dall'imprenditore agricolo, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1. bis Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) o a-bis).

6.0.9

Croatti, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interventi sulla fiscalità nelle aree montane)

          1. Ai fini di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse, avuto riguardo ai criteri delle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


6.0.10

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

          «1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.11 (testo 2)

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto, Bergesio, Durnwalder, Centinaio

Ritirato e trasformato nell'odg n. 135

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 6-bis
(Esonero contributivo giovani agricoltori)

          1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

          2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità dell'esonero di cui al comma 1 e di spesa del fondi di cui al presente comma.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


6.0.11

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto, Bergesio, Durnwalder

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

          1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».»


6.0.12

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «6-bis

          (Fondo emergenze epizoozie e fitopatie)

          1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nel settore zootecnico, in particolare dei comparti avicolo e suinicolo nonché delle produzioni vegetali generate da epizoozie e fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti settori per i danni diretti e indiretti subiti, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 25 milioni per l'anno 2027.

          2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

          3. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2028".


6.0.13

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in favore dell'acquisto della prima casa di abitazione)

          1. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 132 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


6.0.14

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in favore dell'acquisto della prima casa di abitazione)

          1 Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano a gli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 132 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


6.0.15

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

          1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.16

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

          1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il Made in Italy, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all' utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.17

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sistema nazionale per l'olio extravergine di oliva di alta qualità)

          1. Al fine di tutelare la produzione nazionale di olio extravergine di oliva caratterizzata da elevati standard qualitativi, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Sistema nazionale per l'olio extravergine di oliva di alta qualità, di seguito denominato «Sistema EVO qualità».

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema EVO qualità nonché le attività di analisi, certificazione, verifica, aggiornamento dei dati e di produzione di documentazione ai fini dell'inserimento nel Sistema medesimo.

          3. Ai fini dell'inserimento nel Sistema EVO qualità, l'olio extravergine di oliva deve:

          a) essere ottenuto direttamente da olive raccolte e molite nel territorio nazionale ed estratto unicamente mediante procedimenti meccanici e di spremitura a freddo, in impianti oleari ubicati in Italia e dotati di tecnologia a ciclo continuo;

          b) possedere, al consumo, le seguenti caratteristiche chimiche e organolettiche:

          1) acidità ? 0,4 g/100 g acido oleico;

          2) biofenoli ? 250 mg/kg;

          3) perossidi ? 12 (meq O2/kg);

          4) acido oleico ? 65 per cento;

          5) k270/268 ? 0,20;

          6) k232 ? 2,4;

          7) delta K ? 0,005;

          8) cere ? 100 mg/kg;

          9) esteri etilici ? 15 mg/kg;

          10) mediana del fruttato > 2.

          4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è responsabile delle attività di certificazione e di verifica della conformità dell'olio extravergine di oliva ai requisiti di cui al comma 3 ai fini dell'inserimento nel Sistema EVO qualità.

          5. L'adesione al Sistema EVO qualità è su base volontaria. Possono aderirvi gli operatori del settore olivicolo che hanno la propria attività con sede legale e operativa in Italia e che rispettano le modalità di produzione e i requisiti chimici e organolettici di cui al comma 3.

          6. Al fine di conferire riconoscibilità ai prodotti inseriti nel Sistema EVO qualità, è istituito il marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità». Il marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità» è di proprietà esclusiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e può essere richiesto, su base volontaria, dagli operatori del settore olivicolo. Il logo del marchio è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle confezioni dell'olio extravergine di oliva presente nel Sistema EVO qualità è possibile apporre il marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità» ovvero la dicitura «Alta qualità italiana». Il marchio ovvero la dicitura di cui al presente articolo sono riportati in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili, e in posizione omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte, grafiche e illustrative presenti nella confezione dell'olio extravergine di oliva. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio e della dicitura, in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle ulteriori disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

          7. Le disposizioni di cui al presente articolo e l'apposizione del marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità» o la dicitura «Alta qualità italiana» sono compatibili con la vigente disciplina in materia di regimi di qualità dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

          8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.18

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rafforzamento dei controlli anticontraffazione in campo olivicolo)

          1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).

          2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

          3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

          4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»


6.0.19

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Vigilanza nel mercato degli oli di oliva vergini)

          1. Al fine di potenziare i poteri e le attività di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 3 milioni di euro.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.20

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)

          1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.21

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Piano olivicolo nazionale)

          1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano olivicolo nazionale, di seguito denominato «piano».

          2. Il piano individua gli interventi prioritari volti a:

          a) migliorare le condizioni di coltivazione e di produzione delle olive da olio e delle olive da tavola;

          b) promuovere forme aggregate di condivisione della manodopera e delle attrezzature;

          c) ottimizzare le strategie di difesa fitosanitaria;

          d) favorire il recupero produttivo degli uliveti abbandonati;

          e) favorire la diffusione del regime facoltativo di certificazione per gli oli extravergini di oliva di alta qualità;

          f) incentivare lo sviluppo di una filiera integrata sotto il profilo ambientale, sociale ed economico;

          g) favorire il coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

          3. Il piano rappresenta lo strumento programmatico strategico del comparto olivicolo e fornisce alle regioni indirizzi utili per l'inserimento delle misure di settore nei rispettivi piani e programmi.

          4. Il piano ha una durata massima di dieci anni.

          5. Il piano è elaborato nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9.

          6. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.22

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Prodotti da forno a base di frutta in guscio)

          1. Al fine di tutelare il reddito delle imprese agricole, il reddito percepito dalle predette imprese derivante dalla vendita di prodotti da forno ottenuti mediante  l'utilizzo prevalente di prodotti propri, di cui almeno il 20 per cento costituito da farina e derivati di frutta in guscio commestibile, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 5 per cento.

          2. Agli oneri di cui presente articolo pari a un milione di euro annui a decorrere 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.0.23

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili)

          1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2026, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.24

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)

          1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.25

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)

          1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.26

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.27

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

          1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.28

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

          1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

          2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e al supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo è autorizzata una spesa di un milione di euro per l'anno 2026.

          3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

          4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

          5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.29

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

          1. Per l'anno 2026, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.30

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

          1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

          2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza, ovvero il mancato riconoscimento, delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

          3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, e all'articolo 31, comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

          4. Al fine di incentivare, nel comparto primario, la cooperazione in forma mutualistica delle terre e rilanciare la cooperazione in termini di conduzione associata, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.31

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo)

          1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.32

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)

          1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (Cannabis sativa L.) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocazione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.33

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.34

Bevilacqua, Naturale, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)

          1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo nazionale per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura", di seguito denominato "fondo", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

          2. Il fondo è finalizzato a sostenere, anche in forma integrata, interventi strutturali, tecnologici e organizzativi diretti alla protezione delle produzioni agricole, degli allevamenti e delle infrastrutture rurali dagli impatti derivanti dalla presenza e dall'attività della fauna selvatica, con priorità per le aree montane, marginali e interne.

          3. Sono ammissibili al finanziamento del fondo:

          a) l'acquisto e l'installazione di recinzioni, barriere fisiche, dissuasori acustici e visivi nonché ulteriori dispositivi innovativi di prevenzione, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;

          b) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture preventive già installate alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;

          c) programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione rivolti agli imprenditori agricoli per la gestione integrata del rischio faunistico;

          d) progetti pilota ad alto contenuto tecnologico volti al monitoraggio dinamico della fauna e alla prevenzione attiva degli impatti.

          4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione, erogazione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della superficie agricola utilizzata e del livello di pressione faunistica.

          5. Agli oneri di al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.35

Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

          1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura, manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della Regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della Regione Puglia di cui al medesimo comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.36

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incremento Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura)

          1. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2026, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.37

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per l'imprenditoria agroindustriale)

          1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.38

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di prevenzione a favore delle produzioni agricole)

          1. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e la tutela delle coltivazioni limitrofe alle aree di esercizio dell'attività venatoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di pianificazione e autorizzazione delle attività venatorie, adottano misure di prevenzione e mitigazione degli impatti che possono derivare dalle stesse attività sulle produzioni agricole.

          2. Le misure di cui al comma 1 riguardano:

          a) la definizione di fasce di rispetto obbligatorie tra le aree coltivate e i siti di caccia autorizzati;

          b) l'individuazione di periodi e orari di esercizio dell'attività venatoria compatibili con i cicli agricoli;

          c) l'adozione di pratiche venatorie che riducano il disturbo alla fauna e la contaminazione ambientale;

          d) la promozione di interventi di ripristino ambientale e conservazione della biodiversità nelle aree limitrofe alle coltivazioni.

          3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono forme di collaborazione tra i soggetti coinvolti nelle attività agricole e venatorie, al fine di sviluppare programmi integrati di gestione del territorio che concilino la salvaguardia ambientale, la produttività agricola e la regolazione faunistico-venatoria.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.39

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Coadiuvanti familiari dell'imprenditore agricolo professionale)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 si applicano anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.40

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)

          1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di seguito denominato fondo.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di eventi e materiale di carattere promozionale e informativo aventi ad oggetto la valorizzazione del paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo.

          4. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.41

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

          1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.42

Lorefice, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per le imprese agricole della regione Sicilia colpite dalla siccità)

          1. Le imprese agricole con sede operativa nella regione Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La regione Sicilia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

          2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.43

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

          1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.44

Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "6-bis. (Misure per il contrasto alle emergenze epizootiche e fitosanitarie in agricoltura)

          1. Al fine di gestire le emergenze epizootiche e fitosanitarie in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 25 milioni di euro per l'anno 2027 per il ristoro dei danni diretti e indiretti subiti dalle imprese a causa dalla diffusione delle malattie infettive.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata la platea dei beneficiari e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

          3. Agli interventi del Fondo di cui al comma 4, si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

          4. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.0.45

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)

          1. Al fine di sostenere le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali, di introdurre indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate, incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api nonché la pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.46

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

          1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.47

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

          1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.48

Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art. 6 - bis (Misure in materia di contenimento e contrasto del granchio blu)

          1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obbiettivi del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) di cui all'articolo 7, comma 5, decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è disposto l'ulteriore finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2026 ad integrazione delle risorse previste dal successivo comma 9 del citato articolo 7.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


6.0.49

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento progetti ricerca studio granchio blu)

          1. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (Callinectes sapidus) in funzione della rete trofica e per contenerne il fenomeno della diffusione sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti di ricerca ammissibili di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.50

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessioni di animali vivi bovini e suini)

          1. Per l'anno 2026 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.51

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo a sostegno degli investimenti per il divieto di abbattimento selettivo di pulcini)

          1. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori di riferimento con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


6.0.52

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di ippoturismo)

          All'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          "3-bis) Sono considerate attività di ippoturismo quelle esercitate da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile nelle forme e secondo le modalità del precedente comma 1, che riguardano il governo, la custodia, il mantenimento nonché l'impiego per scopi sociali e terapeutici di equidi di qualunque età anche non più utilizzati per finalità sportive."


6.0.53 (testo 2)

Patton, Durnwalder

Approvato

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

        1. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

          a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;

          b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6.".».


6.0.53

Patton, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Al fine di esonerare dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che conferiscono tali rifiuti a un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede a modificare l'articolo 12, comma 9, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 59.».


6.0.54 (testo 2)

Testor, Dreosto, Bergesio, Patton, Durnwalder

Approvato

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

        1. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

          a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;

          b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6.".».


6.0.54

Testor, Dreosto, Bergesio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di economia circolare)

          1. Dopo l'articolo 188-bis, comma 3-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

          "3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 3 del presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti pericolosi e li conferiscono nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 let. pp) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che garantiscono idonee misure di tracciabilità dei flussi di rifiuti".

          2. Per il rafforzamento della funzionalità del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026.»

     Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


6.0.55

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure in favore del settore florovivaistico)

          1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore florovivaistico e di ridurre l'impatto ambientale delle relative produzioni incentivando l'utilizzo di vasi compostabili, è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Reg. (UE) 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa agricola titolari di reddito agrario e di partita IVA.

          2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 5.

          3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari ad euro 0,1 per ciascun vaso acquistato nel 2026 e documentato dalle fatture di acquisto e comunque entro il limite massimo di oneri a carico della finanza pubblica pari a euro 500 mila. Gli acquisti di cui al periodo precedente si considerano effettuati al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 109, comma 1 lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

          5. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano una istanza al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il decreto di cui al comma 6.

          6. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, i requisiti tecnici dei vasi compostabili, i criteri che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

          2026: -500.000;


6.0.56

Bilotti, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo nazionale per la corilicoltura)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, di seguito denominato fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»


6.0.57

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a favore dell'aggregazione e della cooperazione tra le imprese agricole)

          1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete».

          2. Al fine di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.58

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Contratti di rete in agricoltura)

          All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono, altresì, cedere la propria quota di produzione ad altre parti del contratto.»"   


6.0.59

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Alle aziende che hanno sostenuto negli ultimi 5 anni o stanno sostenendo investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è riconosciuto un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni.

          2. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, da adottarsi d'intesa con il Ministero per le Imprese e il Made in Italy e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le categorie merceologiche di attività, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.60

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Le quotazioni nelle CUN della filiera suinicola riguardanti gli animali destinati al macello avvengono a peso morto, in coerenza con gli obblighi di comunicazione delle quotazioni delle carcasse animali previste dalla vigente normativa UE. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni di cui al primo paragrafo.».


6.0.61

Sabrina Licheri, Naturale, Bevilacqua, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo antibracconaggio ittico)

          1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.62

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore delle attività di mitilicoltura)

          1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante ''Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto'' nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

          4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-quinquies del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

          5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.63

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)

          1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

          2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le Autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2026 e 98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»


6.0.64

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Turismo brassicolo)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di «turismo brassicolo».

          2. Per «turismo brassicolo» si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni brassicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione."


6.0.65

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo)

          1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dopo le parole: «coltivazione della vite,» sono aggiunte le seguenti: «l'ospitalità,». Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022."


6.0.66

Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "6-bis. (Misure per il contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana)

          1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e successive modificazioni, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è destinata alla realizzazione di un laboratorio di ricerca ad alto livello di biosicurezza (BLS3) presso la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), con sede in Parma, nell'ambito delle attività di ricerca di interesse nazionale, con specifico riferimento al settore agroalimentare. Ai fini dell'accesso alle risorse, la SSICA presenta al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano progettuale relativo ai lavori di realizzazione del laboratorio. L'erogazione delle risorse avviene in funzione allo stato di avanzamento dei lavori, nei limiti delle spese effettivamente rendicontate.

          3. Le eventuali economie derivanti dal comma 2, sono riacquisite alla dotazione del Fondo suinicolo nazionale, di cui al presente articolo, per il finanziamento delle attività programmate.

          4. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.0.67

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. La dotazione del Fondo suinicolo nazionale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Da tale importo annuale, la somma di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è da destinarsi alla realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3 presso la Stazione Sperimentale dell'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) con sede in Parma, nell'ambito delle attività di ricerca di interesse e valenza nazionale, con specifico riguardo all'ambito agroalimentare. Al fine di accedere al fondo, SSICA produce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito piano progettuale dei lavori di realizzazione del suddetto laboratorio e può accedere ai fondi in ragione di apposita presentazione di relazioni di stato avanzamento lavori fino alla conclusione degli stessi e per un importo non superiore alle spese rendicontate da SSICA. Le eventuali risorse rimanenti a causa di una minor spesa sono recuperate alla dotazione del suddetto fondo suinicolo nazionale per le attività programmate.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.68

Lotito, Paroli

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

          1. In considerazione del perdurare dello stato di crisi dovuto a numerosi fattori di origine climatica e di natura internazionale tali da mantenere uno stato di perturbazione sui mercati, nonché al fine di garantire l'avanzamento dei programmi di spesa unionali per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e della Politica Comune della Pesca (PCP), quali il FEAGA, il FEASR ed il FEAMPA, e la conseguente liquidità alle cooperative ed alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2026, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.


6.0.69

Paroli

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

  1. All'articolo 224, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole "a tutti i giudizi pendenti" aggiungere le seguenti: "ivi compresi quelli in cui si controverta della decadenza dal diritto di riscatto"."

6.0.70

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Investimenti per la filiera olivicola-olearia)

          1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

          a) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;

          b) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»


6.0.71

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

          1. La dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


6.0.72

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)

          1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 2 le risorse di cui al successivo comma al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1 comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.

          2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pagina 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

          3. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere del fondo mutualistico di cui al comma 1 del precedente comma a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.

          4. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.

          5. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.

          6. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

          7. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»


6.0.73

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

          1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2026, 2027 e 2028.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.74

Irto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

          1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2026 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

          2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.".


6.0.75

Potenti, Dreosto, Testor

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas)

          1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, gli articoli 4 e 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, l'articolo 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, l'articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, l'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 1 del decreto legge 23 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

          2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione della presente norma interpretativa ai crediti di imposta già fruiti dalle imprese.»


6.0.76

Lotito, Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Articolo 6 - bis

          (Misure in favore delle imprese di navigazione)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, i benefici di cui all'articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono estesi, nel limite del 30 per cento, alle imprese di navigazione di cui all'articolo 199, comma 10 ter, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          2. Al fine di assicurare la piena operatività della norma di cui al comma 1, sono introdotte modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, prevedendo altresì l'estensione delle agevolazioni contributive alle navi iscritte nei Registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

          3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 45,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

          2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 45,3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.77

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e della pesca)

          1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

          2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».


6.0.78

Naturale, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)

          1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.0.79 (testo 2)

Bergesio, Cantù, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Approvato

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Disposizioni in materia di genetica agraria)

        1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

          b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell'Allegalo III B del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma.".

        2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: -1.000.000;

          2027: 0;

          2028: 0.


6.0.79

Bergesio, Cantù, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di genetica agraria)

          1.  All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole "31 dicembre 2025", sono sostituite dalle parole: " 31 dicembre 2027".


6.0.80

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure a sostegno delle razze bovine da carne italiane)

          "1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 12 luglio 2024, n.101, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2026."

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


6.0.81

Centinaio, Stefani, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la protezione delle colture)

          1. Al fine di sostenere interventi urgenti per la protezione delle colture agricole dagli eventi climatici estremi, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 1 milione di euro da destinare all'integrazione delle risorse previste dai Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle Regioni e Province autonome che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, attivano o aggiornano i bandi regionali relativi a interventi per l'installazione o l'ammodernamento di reti antigrandine, nell'ambito delle misure previste dai Complementi regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

          3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità attuative e di rendicontazione della presente disposizione.

          4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."


7.1

Patuanelli, Pirro, Damante

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 47, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102, 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


7.2 (testo 3)

Romeo, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

 

          Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


7.2 (testo 2)

Romeo, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 102,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.


7.2

Romeo, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole "due punti percentuali" con le seguenti "2,5 punti percentuali".


7.3

Rosso

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102,4 milioni di euro dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".


7.4 (testo 2)

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

 Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102,4 milioni di euro dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".


7.4

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 138,3 mln per l'anno 2027 e 102,4 mln per l'anno 2028.


7.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Modifica alla disciplina degli affitti brevi)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

                    «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

                    a)         del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

                    b)         del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

                    c)         del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b).»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.


7.6

Rosso

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Misure atte a favorire l'accesso alla Casa e alla transizione ecologica immobiliare)

          1.Il comma 115 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sostituendo le parole "con priorità" con "esclusivamente" in riferimento all'accesso al Fondo di Garanzia "mutui prima casa", è abrogato.

          2.Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ammessa la deducibilità dal reddito complessivo delle somme corrisposte a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale relative all'acquisto della prima casa di abitazione effettuato da soggetti di età inferiore a trentasei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, a condizione che, entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto, l'immobile sia oggetto di interventi che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche, da attestare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico abilitato. In caso di mancato raggiungimento del miglioramento energetico entro il termine previsto, il contribuente decade dal beneficio e le somme dedotte sono recuperate a tassazione, con applicazione degli interessi legali.

          3.Al fine di incentivare la transizione ecologica del patrimonio edilizio, sostenere il settore delle costruzioni e promuovere la rigenerazione urbana, è reintrodotto il Bonus Case Green, consistente in una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione in classe energetica A o B, cedute direttamente da imprese costruttrici. La detrazione spetta per l'acquisto della prima e della seconda casa, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è effettuato l'acquisto e si applica agli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'accesso alla detrazione l'impresa cedente deve rilasciare certificazione attestante la classe energetica dell'unità immobiliare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e l'unità immobiliare deve rispettare i requisiti tecnici minimi per la classe energetica A o B, definiti ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 ("Case Green"), da recepire entro il 28 maggio 2026. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di accesso e fruizione della detrazione; b) le modalità di certificazione della classe energetica; c) ogni altro dettaglio necessario per la corretta attuazione della misura."


7.7

Rosso

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

  1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

          "L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi all'unica unità immobiliare locata. In caso di locazione di due immobili si applica ad entrambi l'aliquota del 26 per cento.".»


7.8 (testo 4)

Patuanelli, Pirro, Damante

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          "1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al secondo periodo, le parole: "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";
  2. al quarto periodo, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "7 per cento".

          1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di 1900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi.

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1852,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2038,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2002,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

  1. dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

          "Art.5-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)
 

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

 b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente: 

          "Art. 23-bis.
(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";.


7.8 (testo 3)

Patuanelli, Pirro, Damante

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          "1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al secondo periodo, le parole: "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";
  2. al quarto periodo, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "7 per cento".

          1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di 1900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi"

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.9o0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

  1. dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
     
    "Art. 5-bis.
     
    (Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)
     
  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";
  1. dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
     
    "Art. 23-bis.
    (Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
    1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2000 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
    2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
    3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
    4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
    5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
    6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".
     
     

7.8 (testo 2)

Patuanelli, Pirro, Damante

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite annuo di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi"

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento";

          b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".


7.8

Patuanelli, Pirro, Damante

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite annuo di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi"

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento";

          b) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".


7.9 (testo 3) [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2),18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)]

Gelmetti, Ambrogio, Nocco, Russo

Approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


7.9 (testo 2)

Gelmetti, Ambrogio, Nocco, Russo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2026" e le parole "quattro appartamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tre appartamenti"

          1 bis. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 47.800.000 per il 2026, euro 138.300.000 per il 2027 e euro 102.400.000 a decorrere dal 2028, si provvede:

          a) per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1-bis;

          b) a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     Conseguentemente

          all'articolo 19 sopprimere il comma 1


7.9

Gelmetti, Ambrogio, Nocco, Russo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2026" e le parole "quattro appartamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tre appartamenti"

          1 bis. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.

          1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 47.800.000 per il 2026, euro 138.300.000 per il 2027 ed euro 102.400.000 per il 2028, si provvede si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1bis.

     Conseguentemente

          all'articolo 19 sopprimere il comma 1


7.10

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          1-bis)Le maggiori risorse derivanti dal precedente comma, sono destinate quota parte per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo denominato: "fondo per la residenzialità" in favore delle giovani coppie e le persone di età avanzata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.


7.11

Lorenzin, Irto, Manca

Ritirato e trasformato nell'odg n. 77

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"


7.12

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per i contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativi a immobili situati nei comuni classificati montani ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.".

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


7.13

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Al fine di rilanciare il mercato delle locazioni commerciali, all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento.".

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui al comma 1-bis.

          1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-bis è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


7.14

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          1-bis. Fino al 31 dicembre 2028 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

          1-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1-bis, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1-bis e 1-ter.

          1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi"

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»


7.15

Garavaglia, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Registro Unico delle Attestazioni (RUA), finalizzato alla registrazione, individuazione e verifica, dei soggetti legittimati all'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

          1-ter. Per la realizzazione del RUA di cui al comma 1-bis, e lo sviluppo della relativa piattaforma digitale, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l'anno 2026."

     Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole "locazioni brevi", con le seguenti "locazioni di immobili a uso abitativo";

     Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          2026: - 300.000


7.16

Patuanelli, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Naturale, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «esclusivamente» sono sostituite dalla seguente: «con priorità».».

     Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "brevi".


7.17

Rosso

Aggiungere in fine il seguente comma:

          1-bis. «All'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole "preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata" sono sostituite con le parole "preventiva comunicazione scritta al conduttore anche con apposita clausola inserita in contratto".».


7.18

Rosso

Inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

          «1-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.232, le parole "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento".»

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi e sulla cedolare secca sugli affitti)"


7.0.1

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazioni per canoni di locazione)

          1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 01, lettera a), le parole "euro 300" sono sostituite dalle parole "euro 600";

          b) al comma 01, lettera b), le parole "euro 150" sono sostituite dalle parole "euro 300";

          c) al comma 1, lettera a), le parole "lire 960.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.200";

          d) al comma 1, lettera b),) le parole "lire 480.000" sono sostituite dalle parole "euro 600".»

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."


7.0.2

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

          1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


7.0.3

Russo, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Trascrizione del contratto di prenotazione di alloggio in una cooperativa di abitazione)

          1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato dall'articolo 388, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposti al controllo".»


7.0.4

Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abrogazione di disposizioni correlate)

          1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
"relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economia" sono soppresse.

          2. I commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.

     Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui   all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2026; 60 mln per l'anno 2027 e 30 mln per l'anno 2028.


7.0.5

De Poli

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

          7-bis. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abrogazione di disposizioni correlate)

          1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
« relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica»
sono soppresse.

          2. I commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.

          3. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui   all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2026; 60 mln per l'anno 2027 e 30 mln per l'anno 2028.


7.0.6

Rosso

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abrogazione di disposizioni correlate)

          1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.

          2. I commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui   all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


7.0.7

Rosso

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

          1. «All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.

          2. I commi 2-bis e 2-bis.1, dell'articolo 9, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.».


7.0.8

Rosso

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

           1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: «2-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento.»

          2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ogni altra norma incompatibile con la presente disciplina.

          3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri attuativi del presente articolo, comprese le modalità di esercizio dell'opzione per la cedolare secca.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante incremento della compliance fiscale e dell'imponibile dichiarato, come dimostrato nel caso delle locazioni abitative, con potenziale recupero di gettito tra il 20 e il 30% e tramite la corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze."


7.0.9

Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Investimenti per il consolidamento delle locazioni passive della pubblica amministrazione)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, sesto periodo, dopo le parole «investono anche direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni», e prima del punto, sono aggiunte le seguenti: «, ovvero acquistano quote di fondi immobiliari, anche non costituiti o promossi da soggetti pubblici, che abbiano come oggetto prevalente la gestione di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni»."


7.0.10

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

          1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni per l'anno 2028.

     Conseguentemente,

          Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 50.000.000;

          2027: - 50.000.000;

          2028: - 100.000.000;


7.0.11

Gelmini, Versace

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

"Art. 7-bis

(Incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

          1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata nella misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


7.0.12

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alla locazione

          e del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

          1. Per l'annualità 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è pari a 700 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è pari a 200 milioni di euro.

          2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni.»

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 860 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 860 milioni di euro per l'anno 2026.


7.0.13

Manca, Giorgis, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita, Valente

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alla locazione

          e del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

          1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il periodo 2026-2028; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.»

     Conseguentemente:

          all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029";

          all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

          Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 100.000.000;

          2027: - 100.000.000;

          2028: - 100.000.000;

          Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 35.000.000;

          2027: - 35.000.000;

          2028: - 35.000.000;

          Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - 15.000.000;

          2028: - 15.000.000;


7.0.14

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alla locazione)

          1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


7.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui redditi da locazioni brevi e poteri regolatori dei Comuni)

          All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          "2-bis. È istituita a decorrere dall'anno 2026 una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata ai redditi derivanti da locazioni brevi di cui al presente articolo. L'aliquota di cui al primo periodo si applica in misura non superiore al 6% del reddito derivante dalla locazione breve. L'addizionale si applica a partire dal secondo immobile ad uso abitativo oggetto di locazione breve nel territorio comunale di proprietà del medesimo contribuente ed è dovuta con riferimento al reddito dell'immobile che, tra quelli locati in forma breve nel medesimo periodo d'imposta, genera la rendita catastale più elevata.

          2-ter. L'addizionale comunale di cui al comma 2-bis è sempre applicabile se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 o A/9.

          2-quater. I Comuni, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di locazioni per finalità turistiche, nonché delle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, possono disciplinare e regolare l'esercizio delle locazioni brevi nel proprio territorio, ivi inclusa la limitazione o la sospensione temporanea delle nuove locazioni in specifiche aree urbane o in determinati periodi dell'anno, in presenza di comprovate esigenze di necessità abitativa, sostenibilità urbanistica, tutela della residenzialità e vivibilità dei centri abitati. Il regolamento di cui al presente comma è approvato dal consiglio comunale."


7.0.16

Rosso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 760 è sostituito con il seguente:

          «760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta municipale propria (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, non è dovuta a decorrere dall'anno 2026.»

          2.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


7.0.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

                                                                                                                                                                                                                                                                             1. Il comma 760 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

          «760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta municipale propria (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 50 per cento».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."


7.0.18

Damante, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure in favore dell'accesso agevolato all'acquisto della prima casa)

          1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2028.

          2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''


7.0.19

Rosso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

  1. All'articolo 64, del Decreto-legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028".
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 132,1milioni per ciascun degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.20

Biancofiore

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

          7bis) (Proroga misure a favore della rimozione delle barriere architettoniche)

          1.All'articolo 1, comma 365, lett a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole «31 dicembre 2025»  con le parole «3l dicembre 2026»;

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


7.0.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          Articolo 7 - bis

          (Proroga agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli under36)

          Dopo il comma 12-terdecies dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2024, n. 18, aggiungere il seguente:

          12-quaterdecies. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente.

          Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.

          Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.

     Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

          1.         Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,  provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028.


7.0.22 (testo 2)

Gelmini, Versace

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di locazioni immobiliare ad uso abitativo)

          1. Dal periodo d'imposta 2026, la cedolare secca sui canoni di locazione annui relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento.

          2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)all'articolo 474, al secondo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

          "4)i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.".

          b)all'articolo 474, al terzo comma, dopo le parole "di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma", aggiungere le seguenti: ", ovvero al numero 4) del secondo comma per i casi di finita locazione".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 860 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

          b)quanto a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

          c)quanto a 660 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

     Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

         2027:

           CP: -860.000.000 ;

           CS: -860.000.000.

           2028:

           CP: -860.000.000 ;

           CS: -860.000.000.


7.0.22

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di locazioni immobiliare ad uso abitativo)

          1. Dal periodo d'imposta 2026, la cedolare secca sui canoni di locazione annui relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento.

          2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)all'articolo 474, al secondo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

          "4)i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.".

          b)all'articolo 474, al terzo comma, dopo le parole "di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma", aggiungere le seguenti: ", ovvero al numero 4) del secondo comma per i casi di finita locazione".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 860 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

          b)quanto a 170 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

          c)quanto a 690 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

     Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

                   2027:

          CP: -860.000.000 ;

          CS: -860.000.000.

          2028:

          CP: -860.000.000 ;

          CS: -860.000.000.


7.0.23

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di locazioni immobiliare ad uso abitativo)

          1. Dal periodo d'imposta 2026, la cedolare secca sui canoni di locazione annui relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica in ragione di un'aliquota del 19 per cento.

          2. All'articolo 474 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)al secondo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

          "4)i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.".

          b)al terzo comma, dopo le parole "di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma", aggiungere le seguenti: ", ovvero al numero 4) del secondo comma per i casi di finita locazione".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

          a)quanto a 170 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

          b)quanto a 117 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

                   2027:

          CP: -287.000.000 ;

          CS: -287.000.000.

          2028:

          CP: -287.000.000 ;

          CS: -287.000.000.


7.0.24

Patuanelli, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «7-bis.

          (Modifiche alla disciplina delle locazioni lunghe)

  1. A decorrere dal 1º gennaio 2026, al fine di incentivare la stipula di contratti di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta a l'8 per cento
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite annuo di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

          Art 7-bis

          (Modifiche alla disciplina della cedolare secca sugli immobili)

          1.         All'art. 3, comma 2, quarto periodo del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "della legge 9 dicembre 1998, n. 431,", sono eliminate le seguenti parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica".

          2.         I maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro nel 2026, 420 milioni di euro nel 2027 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dal successivo articolo 31-bis.

     Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

          1.         Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,  provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2026.


7.0.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifica alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni)

  1. Al fine di rendere più sostenibile il mercato delle locazioni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è introdotto un regime sperimentale dell'imposta di cui articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, come risultante dalla disposizione di cui al successivo comma 2, ai cui eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, fino al fabbisogno, nel limite di dotazione complessiva pari a 1.350 milioni di euro, in ragione di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.   
  2. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 30 per cento";

          b) al quarto periodo, le parole: "l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento.", sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento, e si azzera qualora il contratto di locazione sia offerto a nucleo famigliare presente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica o sia soggetto a sfratto esecutivo."

     Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,  provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

7.0.27

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

          1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

          2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

          3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

          4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

          5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


7.0.28

Rosso

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Cedolare secca per contratti di locazione di unità immobiliari di categoria C/1 stipulati nell'anno 2026)

          1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2026, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento.

          2. Il regime di cui al comma 1 non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2026 qualora, alla data del 15 ottobre 2025, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per il medesimo immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307


7.0.29

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Cedolare secca per contratti di locazione di unità immobiliari di categoria C/1 stipulati nell'anno 2026)

          1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2026, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento.

          2. Il regime di cui al comma 1 non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2026 qualora, alla data del 15 ottobre 2025, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per il medesimo immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


7.0.30

Rosso

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Modifica al regime IVA delle cessioni e locazioni da parte delle società immobiliari e riduzione dell'aliquota per le locazioni abitative)

          1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione e cessione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo art. 10, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta ai soci dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'art. 73, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o ai loro familiari come indicati nell'art. 5, comma 5 del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

          2. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 1-sexies): "1-sexies) locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del presente decreto non classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali proprietari hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione IVA".

          3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con o senza esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova in ogni caso applicazione la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 73,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


7.0.31

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo di garanzia per gli affitti)

          1. Al fine di favorire la mobilità nel settore della locazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 500 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzato a garantire l'adempimento del pagamento del deposito cauzionale nei contratti di locazione con canone concordato. Il fondo garantisce per un importo massimo di 6.000 euro per conduttore.

          2. Possono accedere al fondo i locatori e i conduttori che abbiano stipulato un contratto di locazione a canone concordato di unità immobiliare ad uso abitativo. La domanda di accesso al fondo viene effettuata entro 12 mesi dalla registrazione del contratto.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità di riparto e di accesso al fondo, nonché ogni altra modalità operativa funzionale all'attuazione della disposizione.

          4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


7.0.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure per favorire la partecipazione delle Aziende capo-Filiera nelle imprese del settore Moda in difficoltà)

          1. Limitatamente alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria che acquistano nel periodo d'imposta 2026 una partecipazione al capitale, di almeno il 20% e comunque nel limite del 50%, di aziende del settore con un massimo di cento dipendenti, in difficoltà economico finanziaria, ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), ovvero, di imprese con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), si applica l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i tre anni successivi all'acquisto della relativa quota.

          2. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro."


8.1

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

         a) al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026»;

          b) al comma 2 sopprimere le parole: «nel periodo di imposta 2025»;

          c) al comma 3, sostituire le parole: «nell'anno 2025» con le seguenti: «nell'anno precedente il riconoscimento del trattamento»;

          d) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «83 milioni»


8.2

Paroli, Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1sostituire le parole "30 settembre" con le parole "31 dicembre"; e sopprimere le parole "straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" .

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015;

          c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 e del comma 4, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante riduzione, per il medesimo anno del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190 per 60 milioni di euro, nonché del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 61 milioni di euro.


8.3

Centinaio, Dreosto, Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025» e sopprimere le parole: «straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

          b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

     Conseguentemente, allo Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, Tabella 2, parte I, Missione 23 «Fondi da ripartire», Programma 23.1 «Fondi da assegnare», apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: - 121.000.000

          CS: - 121.000.000

          2027

          CP:

          CS:

          2028

          CP:

          CS:


8.4

Ternullo

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1:

          1) sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;

          2) sopprimere le seguenti parole: «straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 121 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


8.5

Naturale, Pirro, Damante

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;

          2) sopprimere le seguenti parole: «straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 121 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


8.6

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

               1) sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;

             2) sopprimere le seguenti parole: «straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di  121 milioni di euro per l'anno 2026


8.7

Durnwalder, Patton

Inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

           1)  sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "31 dicembre";

           2) sopprimere le seguenti parole: "straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66";

          b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."


8.8

Camusso, Zampa, Manca, Zambito

Al comma 1, sostituire le parole: "al 30 settembre 2026" con le seguenti: "al 31 dicembre 2026".

     Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 7.000.000;

          2027: -               0;

          2028: -               0.


8.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1 sostituire le parole "30 settembre 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2026".

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.


8.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali",  con le seguenti: "ai lavoratori delle imprese che operano nella filiera Ho.Re.Ca, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e ai lavoratori del comparto del turismo e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali,".

     Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


8.11

Biancofiore

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. Al comma 1, le parole "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori delle imprese che operano nella filiera Ho.Re.Ca, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e ai lavoratori del comparto del turismo e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali,".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


8.12

Ternullo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          1. Al comma 1, le parole "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori delle imprese che operano nella filiera Ho.Re.Ca, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e ai lavoratori del comparto del turismo e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali,".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


8.13

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287," inserire le seguenti: "ivi inclusi i lavoratori della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA),"


8.14

Ternullo

Al comma 1, dopo le parole: «e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, nonché ai lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei servizi di organizzazione di convegni e fiere di cui al codice ATECO2025 82.30»

     Conseguentemente

          Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"


8.15

Camusso, Zampa, Manca, Zambito

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: "in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto-legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi" con le seguenti: "in relazione al lavoro effettuato nei giorni festivi, come definito dai contratti collettivi, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".


8.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole "in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi", con le seguenti:

          "in relazione al lavoro effettuato nei giorni festivi, come definito dai contratti collettivi, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".


8.17

Camusso, Zampa, Manca, Zambito

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1, sulla base dei dati retributivi e contributivi già disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo delle prestazioni e dei rapporti di lavoro (SIU e UNIEMENS) e delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi, nonché ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente.".


8.18

Pirro, Damante

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          «3. Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1, sulla base dei dati retributivi e contributivi già disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo delle prestazioni e dei rapporti di lavoro (SIU e UNIEMENS) e delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi, nonché ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente.»


8.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

          "3. Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1, sulla base dei dati retributivi e contributivi già disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo delle prestazioni e dei rapporti di lavoro (SIU e UNIEMENS) e delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi, nonché ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente."


8.20

Camusso, Zampa, Manca, Zambito

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

          "4-bis. Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura di cui ai commi da 1 a 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a un monitoraggio annuale sull'attuazione e sugli effetti occupazionali e retributivi della stessa, anche con riferimento alla qualità del lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento."


8.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4-bis. Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura di cui ai commi da 1 a 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad un monitoraggio annuale sull'attuazione e sugli effetti occupazionali e retributivi della stessa, anche con riferimento alla qualità del lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento."


8.0.1

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti e il regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabili alle esecuzioni musicali non dal vivo)

          1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera a) è abrogata;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a 25.000 euro»;

          2. Il punto 1 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'allegato 2 annesso al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e il punto 1 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono abrogati.

          3. Al numero 3) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

          4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


8.0.2

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 58, primo periodo, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 35 per cento»;

          b) al comma 62, le parole: «euro 75.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 90.000».

          2. L'ammontare delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità non si computano ai fini dell'individuazione dei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2026."


8.0.3

Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

          1. All'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole dal «1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026»

          2. All'articolo 1, commi 396 e 397 sostituire "2024" con "2025".

          3. La spesa per l'attuazione dei precedenti commi è valutata in 192,1 milioni di euro per l'anno 2026.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 192,1 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


8.0.4

Fallucchi, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei piccoli borghi turistici)

          1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo denominato "Fondo per la valorizzazione dei piccoli borghi turistici", con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2026 e euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          2. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a:

          a) promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico e rurale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

          b) sostenere la creazione e la promozione di itinerari turistici "lenti", percorsi culturali e naturalistici integrati;

          c) favorire forme di ospitalità diffusa e la digitalizzazione delle imprese turistiche locali.

          3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di ripartizione delle risorse, con priorità per i borghi ricadenti in aree montane, interne o nei parchi nazionali.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»


8.0.5

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Esenzione fiscale per somme corrisposte ai lavoratori stagionali in relazione all'alloggio)

          1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro del settore turistico-alberghiero per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti nel corso del 2026 con contratto di lavoro stagionale non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione e che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria attività lavorativa.

          3. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

          4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


8.0.6

Patton, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro del settore turistico-alberghiero per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti nel corso del 2026 con contratto di lavoro stagionale non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione e che risiedono a

          oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria attività lavorativa.

          3. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

          4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1,2 e 3 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


8.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Interventi a favore delle imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa)

  1. Per gli anni 2025 e 2026, le aziende sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa che possono usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

8.0.8

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione della tassa sui rifiuti)

          1. I comuni, con proprio regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'applicazione in misura ridotta fino a due terzi della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche riferite a strutture ricettive e alle attività di ristorazione che dimostrino di aver adottato misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e sistemi che consentano di massimizzare la raccolta differenziata, ovvero che producono o distribuiscono beni alimentari ceduti a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.

          2. Per sopperire ai maggiori costi sostenuti o alle minori entrate registrate dai comuni a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di tariffa corrispettiva di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147 del 2013, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro da erogare negli anni 2026 e 2027.

          3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, tenendo prioritariamente conto dell'impatto delle misure adottate sulla minore produzione di rifiuti e sulla riduzione del conferimento finale in discarica.

          4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


9.1

Patton, Durnwalder

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

          1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, comma 3-quinquies:

          1) al primo periodo, le parole "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028" e le parole "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2028";

          2) al secondo periodo, le parole "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028" e le parole "al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025, 2026 e 2027, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2028";

          b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1:

          1.1) al primo periodo, le parole "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028" e le parole "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2028";

          1.2) al secondo periodo, le parole "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028" e le parole "al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2028»;"

          2) al comma 1-septies.1:

          2.1) al primo periodo, le parole "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028" e le parole "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2028";

          2.2) al secondo periodo, le parole "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028" e le parole "al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025, 2026 e 2027 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2028";

          3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025, 2026, 2027 e 2028".».

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1498,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.2

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: "o.1) al primo periodo le parole: "spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026, 2027" sono sostituite dalle seguenti: "spese documentate sostenute negli anni dal 2025 al 2030";

          b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "sostenute nell'anno 2027", con le seguenti: "sostenute fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

          c) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente: "1.1) al secondo periodo le parole: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni dal 2025 al 2030";

          d) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "per l'anno 2027", con le seguenti: "fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

          e) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

          "2.1) dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: "La detrazione di cui al primo periodo, spettante esclusivamente per gli interventi effettuati sull'abitazione principale, per gli anni dal 2026 al 2030 è elevata al 70 per cento delle spese per le famiglie con ISEE compreso tra i 28.000 e i 50.000 euro annui, all'80 per cento delle spese per i nuclei familiari compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 700 milioni di euro annui mediante la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

          "2.2) dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente: "3-sexies. Per la detrazione di cui al terzo periodo del comma 3-quinques, spettante per gli anni dal 2026 al 2030, i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 28.000 euro annui, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, alternativamente:

          a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al 80 per cento delle spese per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

          b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."


9.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), al numero 1) anteporre il seguente numero: "0.1) al primo periodo le parole: "spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026, 2027" sono sostituite dalle seguenti: "spese documentate sostenute negli anni dal 2025 al 2030";

          b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "sostenute nell'anno 2027", con le seguenti: "sostenute fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

          c) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente numero: "1.1) al secondo periodo le parole: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni dal 2025 al 2030";

          d) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "sostenute nell'anno 2027", inserire le seguenti: "sostenute fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

          e) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire i seguenti numeri:
"2.1) dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: "La detrazione di cui al primo periodo, spettante esclusivamente per gli interventi effettuati sull'abitazione principale, per gli anni dal 2026 al 2030 è elevata al 70 per cento delle spese per le famiglie con ISEE compreso tra i 28.000 e i 50.000 euro annui, al 80 per cento delle spese per i nuclei familiari compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro all'anno mediante la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.";

          2.2) dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente: "3-sexies. Per la detrazione di cui al terzo periodo del comma 3-quinques, spettante per gli anni dal 2026 al 2030, i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 28.000 euro annui, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, alternativamente:

          a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al 80 per cento delle spese per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

          b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."


9.4

Mennuni, De Priamo

Inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni: 

          a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente : " 1) al primo periodo, le parole: "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 e 2027";

          b) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: " 2) al secondo periodo, le parole "al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 e 2027";

          c) al comma1, lettera b), il numero 1), il numero 1.1), il numero 1.2) sono soppressi

          d) al comma1, lettera b), al numero 2) sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il numero 2.1)  con il seguente : "2.1 al primo periodo, le parole "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 e 2027";

          2) sostituire il numero 2.2) con il seguente : "2.2 al secondo periodo, le parole "al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "al 50 per cento dele spese sostenute nell'anno 2025 e al 65 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027";

          e) al comma1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:  "al comma 2, primo e secondo periodo", le parole "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti "2024, 2025 e 2026".


9.5

Ternullo

Inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» aggiungere le seguenti: «per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026»;

          2) al comma 1, lettera a), paragrafo 2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

          3) al comma 1, lettera b), paragrafo 1.2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 45 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

          4) al comma 1, lettera b), paragrafo 2.1), dopo le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» aggiungere le seguenti: «per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026».

          5) al comma 1, lettera b), paragrafo 2.2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027».


9.6

Biancofiore

Inammissibile

All'articolo 9 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), apportare le seguenti modifiche:

          1.  al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno

          2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» aggiungere le seguenti: «per

          gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione

          spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026»;

          2. al comma 1, lettera a), paragrafo 2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese, per l'anno

          2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle

          spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per

          cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

          3. al comma 1, lettera b), paragrafo 1.2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute

          nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «al

          50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 45 per cento delle spese sostenute nell'anno

          2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

          4. al comma 1, lettera b), paragrafo 2.1), dopo le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute

          nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» aggiungere le

          seguenti: «per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,

          la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026».

          5. al comma 1, lettera b), paragrafo 2.2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute

          per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti:

          «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute

          nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»


9.7

Rosso

Inammissibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a):

          1) al numero 1), sostituire le parole "negli anni 2025 e 2026" con le seguenti: "nell'anno 2025 e al 50 per cento nell'anno 2026";

          2) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è soppresso";

          b) alla lettera b):

          1) al capoverso "1.1)", sostituire le parole "negli anni 2025 e 2026" con le seguenti: "nell'anno 2025 e al 50 per cento nell'anno 2026";

          2) sostituire il capoverso "1.2)" con il seguente: "2) il secondo periodo è soppresso";

          3) al capoverso "2.1" sostituire le parole "negli anni 2025 e 2026" con le seguenti: "nell'anno 2025 e al 50 per cento nell'anno 2026";

          4) sostituire il capoverso "2.2)" con il seguente: "2) il secondo periodo è soppresso".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 111,4 milioni di euro per il 2027, 669,18 milioni di euro per il 2028 e 510,2 milioni di euro dal 2029 al 2036, si provvede:

          a) quanto a 111,4 milioni di euro per il 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307";

          b) quanto a 600 milioni di euro per il 2028, e 510,2 milioni di euro dal 2029 al 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307";

          c) quanto a 69,18 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


9.8

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

          b) al numero 2), sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 96,3 milioni di euro per l'anno 2027, 84, 6 milioni di euro per l'anno 2028, 89,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, 92,7 milioni di euro per l'anno 2037 e di 100 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2038 "


9.9

Misiani

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «; per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026.»;

          2) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

          3) al comma 1, lettera b), numero 1.2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 45 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

          4) al comma 1, lettera b), numero 2.1), dopo le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027» aggiungere le seguenti: «; per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026»;

          5) al comma 1, lettera b), numero 2.2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027» con le seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027».

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 1.000.000;

          2027: - 1.000.000;

          2028: - 2.500.000;


9.10 (testo 2)

Rosso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

          b) alla lettera b):

          1) al capoverso "1.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

          2) al capoverso "2.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 510 milioni di euro per il 2028, 850 milioni di euro per il 2029, 1110 milioni di euro per il 2030 e 1010 milioni di euro  dal 2031 al 2039, si provvede quanto a 510 milioni di euro nel 2028 e 750 milioni di euro dal 2029 al 2039 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, mentre quanto a 100 milioni di euro per il 2029 e 360 milioni di euro nel 2030 e 260 milioni di euro dal 2031 al 2039 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».


9.10

Rosso

Inammissibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

          b) alla lettera b):

          1) al capoverso "1.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

          2) al capoverso "2.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 293,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".


9.11

Trevisi

Inammissibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole: "per gli anni 2025 e 2026", con le seguenti: "per l'anno 2025, al 55 per cento per l'anno 2026"

          b) alla lettera b):

          1) al capoverso "1.2)", sostituire le parole: "per gli anni 2025 e 2026", con le seguenti: "per l'anno 2025, al 55 per cento per l'anno 2026";

          2) al capoverso "2.2)", sostituire le parole: "per gli anni 2025 e 2026", con le seguenti: "per l'anno 2025, al 55 per cento per l'anno 2026"

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,6 milioni di euro per il 2027, 22 milioni di euro per il 2028, 16,7 milioni di euro dal 2029 al 2036 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".


9.12

Naturale, Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027» con le seguenti: «al 65 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 50 per cento delle spese, per l'anno 2027».

          Ai maggiori oneri 45 milioni di euro per l'anno 2027, 170 milioni di euro per l'anno 2028, 112 milioni di euro per gli anni dal 2029 e 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.13

Damante, Pirro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.";

          2) alla lettera b)

          a) numero 1), punto 1.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.»;

          b) numero 2), punto 2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.».


9.14

Mancini, Russo, Mennuni

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: "2bis) dopo il comma 3-quinquies sono inseriti i seguenti: «3-sexies. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i soggetti beneficiari aventi reddito complessivo non superiore ad euro 200.000 possono optare in luogo della detrazione nelle percentuali di cui al precedente comma 3 quinquies, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

          3-septies. L'opzione di cui al comma 3-sexies può essere esercitata alle seguenti condizioni:

          a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

          b) i tecnici abilitati asseverano la sussistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute in base alle disposizioni del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici."


9.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente: "2-bis) al secondo periodo, dopo le parole "di godimento" sono inserite le seguenti: ", nonché dai familiari con gli stessi conviventi,";

          b) alla lettera b), dopo il punto 1.2, aggiungere il seguente: "1.2-bis) al secondo periodo, dopo le parole "di godimento" sono inserite le seguenti ", nonché dai familiari con gli stessi conviventi,";

          c) alla lettera b) dopo il punto 2.2), aggiungere il seguente: "2.2-bis) al secondo periodo dopo le parole "di godimento" sono inserite le seguenti: ", nonché dai familiari con gli stessi conviventi,".

          Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche del comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

     Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.


9.16

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis) All'articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «abitazione principale» sono aggiunti i seguenti periodi: «e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.».

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: : « a-bis) All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «abitazione principale», ovunque ricorrano, sono aggiunti i seguenti periodi: «e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.».


9.17

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          c) al numero 1), punto 1.1) sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

          d) al numero 1), punto 1.2), sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

          e) al comma 2, punto 2.1), "negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

          f) al comma 2, punto

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 61,2 milioni di euro per l'anno 2027, 53, 6 milioni di euro per l'anno 2028, 61,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, 81,9  milioni di euro per l'anno 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038"


9.18

Manca

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

          "2-bis) dopo il comma 1-octies è aggiunto il seguente: «1-novies. Alle imprese esecutrici dei lavori edilizi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione.»


9.19

Cantalamessa, Dreosto, Testor

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.2) aggiungere il seguente:

          «2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Il limite delle spese ammesse alla fruizione della detrazione d'imposta di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, è aumentato al 150 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati dichiarati inagibili nei comuni interessati, nel corso dell'anno 2025, da fenomeni sismici o bradisismici. La disposizione di cui al terzo periodo si applica nel limite delle risorse pari a 1 milione per l'anno 2027, 4,6 milioni per l'anno 2028 e 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2037».

     Conseguentemente, all'onere derivante dal punto 2.3, pari a 1 milione per l'anno 2027, 4,6 milioni per l'anno 2028 e 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


9.20

Borghesi, Dreosto, Testor

Sostituire il comma 1, lettera b), punto 3) con il seguente:

          "3) al comma 2:

          3.1) alla fine del primo periodo, le parole «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzati all'arredo, comprensivo di eventuali spese di trasloco, dell'immobile oggetto di ristrutturazione»;

          3.2) primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026»."


9.21

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

          "3) al comma 2, primo periodo, le parole: «2024 e 2025», sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026», al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025», sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025 e a 8.000 euro per l'anno 2026»."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».


9.22

Gasparri

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire il n.3), con il seguente:

          "3) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: "2024 e 2025", sono inserire le seguenti: "e a decorrere dal 2026"

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 52,8 milioni di euro per l'anno 2027, 49,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 41 milioni di euro dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.23

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: "2024, 2025 e 2026" con le seguenti: "2024, 2025, 2026 e 2027"

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 89 milioni di euro per l'anno 2027, 36,2 milioni di euro per l'anno 2028, 39,7 milioni di euro per l'anno 2029, 48 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2037, 61  milioni di euro per l'anno 2038 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2039"


9.24

Russo, Pogliese, Sallemi

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

          «3-bis) al comma 2, primo periodo, le parole «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzati all'arredo, comprensivo di eventuali spese di trasloco, dell'immobile oggetto di ristrutturazione».».


9.25

Biancofiore

All'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo il punto 3 aggiungere il seguente punto:

          3-bis.  dopo il comma 1-octies è aggiunto il seguente:

          comma 1-novies. Alle imprese esecutrici dei lavori edilizi, di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione.

          La disposizione non comporta maggiori oneri per il pubblico erario, ma garantisce un maggior controllo sull'erogazione degli incentivi fiscali previsti e delle risorse statali allo scopo destinate.


9.26

Lotito

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 3 aggiungere il seguente punto:

          "3-bis) dopo il comma 1-octies è aggiunto il seguente:

          "1-novies. Alle imprese esecutrici dei lavori edilizi, di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione. La disposizione non comporta maggiori oneri per il pubblico erario, ma garantisce un maggior controllo sull'erogazione degli incentivi fiscali previsti e delle risorse statali allo scopo destinate."


9.27

Durnwalder, Patton

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. dopo il comma 1-octies è aggiunto il seguente:

          "1-novies. Alle imprese esecutrici dei lavori edilizi, di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione.".».


9.28

Lotito

All'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

          "3-bis.  dopo il comma 1-octies è aggiunto il seguente:

          comma 1-novies. Alle imprese esecutrici dei lavori edilizi, di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione.


9.29

Garavaglia, Testor, Dreosto

Inammissibile

Al comma 1, lettera b) dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

          "3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2.1 A decorrere dal 1º gennaio 2027, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientrano, nel limite massimo del 15 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili alla detrazione, le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento.»


9.30

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 12, dopo le parole: "Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024," sono inserite le seguenti: " e 2026";

          b) al comma 15, le parole: "in dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque quote annuali".»

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"


9.31

Petrucci, Gelmetti, Mennuni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 46 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, nonché 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032".


9.32

Ambrogio, Mennuni

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119 ter, comma 1, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2026"


9.33

Centinaio, Stefani, Dreosto, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2026, 46 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, nonché 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».


9.34

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese relative agli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale che utilizzino apparecchiature prodotte nel territorio dell'unione Europea, è data facoltà ai titolari del credito d'imposta di richiedere preventivamente e senza possibilità di ulteriori variazioni, la ripartizione della detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione».

     Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dalla disposizione, valutate in 100 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.35

Damante, Pirro

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese relative agli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale che utilizzino apparecchiature prodotte nel territorio dell'unione Europea, è data facoltà ai titolari del credito d'imposta di richiedere preventivamente e senza possibilità di ulteriori variazioni, la ripartizione della detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20230, 80 milioni di euro per l'anno 2029 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20239, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.36

Turco, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 107, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025, 2026 e 2027»";

          b) al comma 109, primo periodo, le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»."


9.37

Gelmini, Versace

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

          «1-bis. I soggetti che sostengono negli anni 2026 e 2027 spese per interventi:

          a) di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che conseguono una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot) non inferiore al 50 per cento;

          b) per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, comma 1-quater del medesimo decreto, che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori,

          possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che sottoscrivono contratti per il finanziamento del medesimo intervento.

          L'ammontare complessivo delle detrazioni cedibili non può eccedere i due miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          Fermo restando quanto precisato nei periodi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto citato, con esclusione del comma 1, lettera a), e dei commi 2 e 7-bis.

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare tassativamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione preventiva delle opzioni di cessione, ai fini di garantire il rispetto dei limiti di spesa, le modalità di pubblicità in tempo reale dell'entità complessiva delle richieste pervenute e le condizioni limite dei finanziamenti che devono essere rispettate dai cessionari.»


9.38

Ternullo

Inammissibile

All'articolo aggiungere i seguenti commi:

          «1-bis. I soggetti che sostengono negli anni 2026 e 2027 spese per interventi: a) di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che conseguono una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot) non inferiore al 50 per cento; b) per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, comma 1-quater del medesimo decreto, che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori; possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che sottoscrivono contratti per il finanziamento del medesimo intervento. L'ammontare complessivo delle detrazioni cedibili non può eccedere i due miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Fermo restando quanto precisato nei periodi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto citato, con esclusione del comma 1, lettera a), e dei commi 2 e 7-bis.

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare tassativamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione preventiva delle opzioni di cessione, ai fini di garantire il rispetto dei limiti di spesa, le modalità di pubblicità in tempo reale dell'entità complessiva delle richieste pervenute e le condizioni limite dei finanziamenti che devono essere rispettate dai cessionari.».


9.39

Lotito, Paroli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. La detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          1-ter. Gli oneri derivanti dal comma 1-bis, sono valutati in7 milioni di euro per l'anno 2027, 14 milioni di euro per l'anno 2028, 21 milioni di euro per l'anno 2029, 28 milioni di euro per l'anno 2030, 35 milioni di euro per l'anno 2031, 42 milioni di euro per l'anno 2032, 49 milioni di euro per l'anno 2033, 56 milioni di euro per l'anno 2034, 63 milioni di euro per l'anno 2035 e in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2026: -;

          2027: - 7.000.000;

          2028: - 70.000.000;»


9.40

Franceschelli, Manca, Giacobbe, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita

Inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Per l'anno 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

          a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

          b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

          1-ter. La detrazione di cui al comma 1-bis spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

          1-quater. Tra le spese indicate nei commi 1-bis e 1-ter sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

          1-quinquies. La detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-quater spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»"

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"


9.41

Irto, Manca, Basso, Fina

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ammessa la deducibilità dal reddito complessivo delle somme corrisposte a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale relative all'acquisto della prima casa di abitazione effettuato da soggetti di età inferiore a trentasei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro annui, a condizione che, entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto, l'immobile sia oggetto di interventi che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche, da attestare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico abilitato. In caso di mancato raggiungimento del miglioramento energetico entro il termine previsto nel primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e le somme dedotte sono recuperate a tassazione, con applicazione degli interessi legali."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" .


9.42

Irto, Manca, Basso, Fina

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

           «1-bis. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2031».


9.43

Patuanelli, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

     Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 22,8 milioni di euro per il 2027, 45,6 milioni di euro per il 2028, 68,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, 45,6 milioni di euro nel 2037 e 22,8 milioni di euro nel 2038, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.


9.44

Irto, Manca, Basso, Fina

Dopo il comma 1, inserire i seguento:

          "1-bis. Al fine di incentivare la transizione ecologica del patrimonio edilizio, sostenere il settore delle costruzioni e promuovere la rigenerazione urbana, è reintrodotto il Bonus Case Green, consistente in una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione in classe energetica A o B, cedute direttamente da imprese costruttrici.

          1-ter. La detrazione di cui al comma 1-bis spetta per l'acquisto della prima casa, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è effettuato l'acquisto e si applica agli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

          1-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione l'impresa cedente deve rilasciare certificazione attestante la classe energetica dell'unità immobiliare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e l'unità immobiliare deve rispettare i requisiti tecnici minimi per la classe energetica A o B, definiti ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1275, da recepire entro il 28 maggio 2026.

          1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di accesso e fruizione della detrazione; b) le modalità di certificazione della classe energetica; c) ogni altro dettaglio necessario per la corretta attuazione della misura."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98,5 milioni di euro nell'anno 2026, 97,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 98,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"


9.45

Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Al fine di garantire, nell'ambito di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio di scuole e ospedali pubblici, la riduzione dell'inquinamento indoor  e una migliore qualità dell'aria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute  per  l'utilizzo di sistemi innovativi di purificazione dell'aria negli ambienti interni mediante l'utilizzo di materiale a funzionamento passivo senza uso di energia.

          1-ter.   Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 3. L'ENEA, previa verifica delle caratteristiche tecniche del progetto e della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

          1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.".


9.46

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli

All'art. 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 14, dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:

          «2-quater.2. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi di efficienza energetica relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta esclusivamente per gli impianti a pompa di calore o equivalenti sistemi alimentati da fonti rinnovabili.

          A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, sono escluse tutte le forme incentivanti e le detrazioni fiscali per le caldaie e i sistemi di riscaldamento alimentati a gas fossile o altri combustibili non rinnovabili.».

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, quantificati nell'azzeramento degli oneri a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2026 e nella previsione di maggiori entrate derivanti dalla cessazione delle detrazioni per gli impianti a combustibili fossili, si provvede ai sensi del comma 2-quater.

          1-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis sono destinate al potenziamento del Fondo sociale per il clima, di cui all'articolo 133 del presente disegno di legge.»


9.47

Irto

Inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli extra costi per l'aumento dei materiali e di garantire l'attuazione tempestiva delle opere pubbliche, in particolare quelle finanziate con le risorse del PNRR e del PNC, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare al rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

          1-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono utilizzate per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese nell'esecuzione dei contratti pubblici per lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-quater. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di accesso e riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis."

     Conseguentemente:

          - all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di per l'anno 2026."

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

          - dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2026."

          - All'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: «1.200 milioni»

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 100.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 35.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - Alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - --;

          2028: - --;

          - allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

          2026:
CP: -200.000.000;

          CS: -200.000.000.

          2027:
CP: - --;

          CS: - --.

          2028:
CP: - --;

          CS: - --.


9.48

Trevisi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          «1-bis. Una quota del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con un valore ISSE non superiore a 28.000 euro che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. A tal fine la dotazione finanziaria del predetto Fondo è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del predetto contributo.

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.49

Lorefice, Pirro, Damante

Inammissibile

Aggiungere, infine, il seguente: «1-bis. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della fruizione della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2026, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028 e 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 e 2036. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per attività sportiva di familiari con invalidità o disabilità)

          1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per i ragazzi di età compresa da 5 e 18 anni» sono inserite le seguenti: «e per familiari con invalidità superiore al 60 per cento o che si trovano in una condizione di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

     Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


9.0.2

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Detrazione d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)

          1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: «f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


9.0.3 (testo 2)

Silvestroni, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 9-bis
(Agevolazioni fiscali per interventi edilizi effettuati dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

  1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, ai fini della fruizione della detrazione di cui al presente articolo, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, non concessa in locazione, si considera "abitazione principale" anche in assenza della condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica del contribuente o dei suoi familiari, qualora la diversa ubicazione della residenza o della dimora sia determinata da esigenze di servizio.»
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nella misura di 500.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9.0.3

Silvestroni, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Agevolazioni fiscali per interventi edilizi effettuati dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

  1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, ai fini della fruizione della detrazione di cui al presente articolo, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, non concessa in locazione, si considera "abitazione principale" anche in assenza della condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica del contribuente o dei suoi familiari, qualora la diversa ubicazione della residenza o della dimora sia determinata da esigenze di servizio.»
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n.190.

9.0.4

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle bande musicali)

          1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'art. 67, comma 1, lett. m), dopo le parole «ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «, ai formatori»;

          b) all'art. 69, comma 2, le parole «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro».

          2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, alle bande musicali legalmente costituite sotto forma di associazione e senza scopo di lucro continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

          3. Ai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le agevolazioni previste all'articolo 2, comma 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.».


9.0.5 (testo 2)

Gelmetti, Matera

Dopo l'articolo,  inserire il seguente:

"Articolo 9-bis

          Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico in materia edilizia

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 apportare le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 34 ter, al comma 1 sostituire le parole "che costituiscono parziale" con le seguenti: "realizzate in" e al comma 4 sopprimere la parola "parziali" e sostituire le parole "alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34 bis" con le seguenti: "al pagamento di una sanzione pari ad euro 1.032,00 il cui versamento concorre alla formazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis."
  2.  all'articolo 36, comma 1, sopprimere le parole: "sia al momento della realizzazione dello stesso, sia";
  3. all'articolo 36 bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32." e al comma 5, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00" e sostituire la lettera b) con la seguente: "b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."
     
    Conseguentemente
  1. all'articolo 9 bis, comma 1 bis, terzo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 34 bis" inserire le seguenti: "e la sanzione prevista dall'articolo 34 ter, comma 4".
  2. all'articolo 36, comma 2, dopo le parole "prevista dall'articolo 16" aggiungere le seguenti: "e non inferiore ad euro 3.000,00"
     

9.0.5

Gelmetti, Matera

Dopo l'articolo,  inserire il seguente:

"Art. 9-bis

          1.All'articolo 34 ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sostituire le parole "che costituiscono parziale" con le seguenti: "realizzate in";

          b) al comma 4 sopprimere la parola "parziali" e sostituire le parole "alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34 bis" con le seguenti: "al pagamento di una sanzione pari ad euro 1.032,00 il cui versamento concorre alla formazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis."

     Conseguentemente

          a) all'articolo 9 bis, comma 1 bis, terzo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 34 bis" inserire le seguenti: "e la sanzione prevista dall'articolo 34 ter, comma 4".

          b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole "prevista dall'articolo 16" aggiungere le seguenti: "e non inferiore ad euro 3.000,00"


9.0.6

Matera, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico in materia edilizia)

          1.Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 36, comma 1, sopprimere le parole: "sia al momento della realizzazione dello

          stesso, sia";

          b) all'articolo 36 bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: "In caso di interventi realizzati in

          parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività

          nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione

          certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di

          cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il

          responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di

          costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento

          risulti conforme alla disciplina urbanistica nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia

          vigente al momento della presentazione della domanda. Le disposizioni del presente articolo

          si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.".


9.0.7

Gelmetti, Matera

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

          1.All'articolo 36 bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00"

          b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."


9.0.8 (testo 2)

Cosenza, Calandrini

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis

(Interventi di rigenerazione urbana)

          1.Al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5, comma 10, dopo la parola "rilasciato" inserire le seguenti: "o conseguito" e dopo le parole "in sanatoria" aggiungere le seguenti: "anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326".


9.0.8

Cosenza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Interventi di rigenerazione urbana per immobili oggetto di condono edilizio)

          1.Al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5, comma 10, dopo la parola "rilasciato" inserire le seguenti: "o conseguito" e dopo le parole "in sanatoria" aggiungere le seguenti: "anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326".


9.0.9

Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, primo periodo, dopo le parole «al fine di valorizzare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile», e prima del punto, sono aggiunte le seguenti: «, nonché in fondi immobiliari riservati, anche non partecipati direttamente o promossi da enti pubblici, che abbiano come oggetto di investimento la valorizzazione dei beni immobili originariamente conferiti in fondi immobiliari istituiti ai sensi dei commi 8-ter e 8-quater».


9.0.10

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

          1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), dopo le parole "Pubblica Amministrazione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";

          2) alla lettera e), dopo le parole: "dei servizi", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";

          b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente:

          "4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


9.0.11

Tajani, Misiani

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Aumento detrazioni per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per gli Enti terzo Settore)

          1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. L'importo del secondo periodo di cui al precedente comma è elevato al 70 per cento, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 120.000 euro, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato e siano destinati all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale."

          2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».


9.0.12

Mennuni

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          Art 9-bis

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 747, inserire il seguente: «747-bis. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

          2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 747, la lettera a) è abrogata.

     Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2026


9.0.13 (testo 2)

Leonardi, Ambrogio

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

          1. In considerazione dei principi contenuti nella Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

          a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

          b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

          2. Gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

          3. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento n. 200 del 2012.

          4. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.»

          5. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 1:

          1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale";

          2) al comma 2, alla lettera f-ter) sono eliminate le seguenti parole: "per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale";

          b) all'articolo 3:

          1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6.";

          2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e possono includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi" e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali.";

          3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione.". Conseguentemente, è abrogato l'articolo 1, comma 279, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          c) l'articolo 3, comma 12, lett. b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge;

          d) all'articolo 5, comma 2 ed all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto";

          e) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.";

          f) l'articolo 21, comma 1, è sostituito dal seguente: "Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro.";

          g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) dell'articolo 3, comma 11, e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al comma 1.

          6. Nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste Italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.


9.0.13

Leonardi, Ambrogio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta municipale unica)

          1. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme ivi richiamate si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.».


9.0.14

Trevisi

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 16-bis, al primo periodo, le parole: "200KW", sono sostituite con le seguenti: "1000KW".

9.0.15

Mennuni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici)

          1.L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

          1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

           2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

          a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

          b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

          c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

          3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai comma 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


9.0.16

Centinaio, Dreosto, Testor

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici)

          1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

          1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

           2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

          a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

          b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

          c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

          3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai comma 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.17 (testo 2)

Gasparri

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici)

          1.L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

          1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

           2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

          a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

          b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

          c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

          3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


9.0.17

Gasparri, Centinaio

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici)

          1.L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

          1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

           2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

          a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

          b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

          c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

          3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


9.0.18

Castellone, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici)

          1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

          1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

           2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

          a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

          b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

          c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

          3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.».

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.0.19

Versace, Gelmini

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

"Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici)

          1.L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

          1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

           2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

          a)        euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

          b)        euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

          c)        euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

          3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


9.0.20

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

9.0.21

Irto, Manca, Fina, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case da parte dei giovani under 36)

          1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028".

     Conseguentemente:

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 82.100.000;

          2027: - 82.100.000;

          2028: - 82.100.000;


9.0.22

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case da parte dei giovani under 36)

          1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028".

          2. Al relativo onere, pari a 132,1 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.23

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni per la promozione di investment produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati)

          1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi:

          «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, nelle versioni pro tempore vigenti, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, abbiano:

          a. Acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), c), d), e) e f). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;

          b. Investito in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), c), d), e) e f). Il soggetto si impegna a detenere gli investment effettuato ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          c. Acquistato o sottoscritto in Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d), e) e f). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          d. Sottoscritto quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), c), e) e f);

          e. Investito in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), c), d) e f). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investment effettuato ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni;

          f. Sottoscritto quote di OICR alternativi istituiti nel territorio della Repubblica italiana, i quali investano prevalentemente in Italia. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e); per un controvalore pari ad almeno il triplo del reddito medio oggetto dell'agevolazione nel periodo 2023-2025, considerando ai fini della media solo gli anni in cui si è fruito delle disposizioni sopra citate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori cinque periodi d'imposta successivi all'ultimo periodo d'imposta agevolabile ai sensi del comma 3 del presente articolo ovvero dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, limitatamente ai soggetti individuati dal comma 9 del presente articolo.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari al 5% del reddito medio oggetto dell'agevolazione nel periodo 2023-2025, considerando ai fini della media solo gli anni in cui si è fruito delle disposizioni sopra citate. Il versamento può essere effettuato in un periodo d'imposta compreso nel periodo agevolabile ai sensi del comma 3 del presente articolo ovvero dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, limitatamente ai soggetti individuati dal comma 9 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'ultimo periodo d'imposta del medesimo periodo agevolabile. In ogni caso, la somma degli investmenti effettuati ai sensi delle lettere da a) a f) non può essere inferiore a euro 100 mila. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per

          4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruito con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportovi professionisti di cui alla Legge 91 del 23 marzo 1981 e di cui al Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021, articoli 25, 26 e 27.

          10-quater. In riferimento agli investment effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'art.29, commi 1 e 3-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          10-quinques. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.».

          2. Agli eventuali maggiori oneri di cui al presente articolo nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


9.0.24 (testo 2)

Testor, Dreosto, Bergesio

Approvato

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

        1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono appetiate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: "dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe": dopo le parole:"per l'anno 2025" sono inserite le seguenti parole: "per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 3";

          b) al comma 2 le parole: "ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe";

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse.".

          d) al comma 4 le parole: "sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate."».


9.0.24

Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

          1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: "dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe"; dopo le parole "per l'anno 2025" sono inserite le seguenti parole "per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 3";

          b) al comma 2 le parole "ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe";

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2025, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione."

          d) al comma 4 le parole "sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate."».


9.0.25

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Punteggio ambientale minimo per l'acquisto incentivato di veicoli)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48, sono inseriti i seguenti:

          "48-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del ciclo di vita dei veicoli, in conformità con la regolamentazione europea, è introdotto il criterio di assegnazione di un punteggio ambientale minimo quale requisito indispensabile ai fini dell'eleggibilità a politiche fiscali o misure incentivanti nazionali e locali e per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

          48-ter. I criteri e le modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 1 possono tener conto dell'impronta ambientale di acciaio, alluminio e altri materiali, delle batterie di trazione, del processo di trasformazione intermedia e della logistica di distribuzione e saranno definiti da un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."


9.0.26

Misiani

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Punteggio ambientale minimo per l'acquisto incentivato di veicoli)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48, sono inseriti i seguenti:

          "48-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del ciclo di vita dei veicoli, in conformità con la regolamentazione europea, è introdotto il criterio di assegnazione di un punteggio ambientale minimo quale requisito indispensabile ai fini dell'eleggibilità a politiche fiscali o misure incentivanti nazionali e locali e per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

          48-ter. I criteri e le modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 1 possono tener conto dell'impronta ambientale di acciaio, alluminio e altri materiali, delle batterie di trazione, del processo di trasformazione intermedia e della logistica di distribuzione e saranno definiti da un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".


9.0.27

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Punteggio ambientale minimo per l'acquisto incentivato di veicoli)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48, sono inseriti i seguenti:

          «48-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del ciclo di vita dei veicoli, in conformità con la regolamentazione europea, è introdotto il criterio di assegnazione di un punteggio ambientale minimo quale requisito indispensabile ai fini dell'eleggibilità a politiche fiscali o misure incentivanti nazionali e locali e per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

          48-ter. I criteri e le modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 1 possono tener conto dell'impronta ambientale di acciaio, alluminio e altri materiali, delle batterie di trazione, del processo di trasformazione intermedia e della logistica di distribuzione e saranno definiti da un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»


9.0.28

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          « Art.9-bis

          (Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

             a) al comma 107, le parole: "per l'anno 2025", sono sostituite con le seguenti: "per gli anni  2025,      2026 e 2027";

              b) al comma 109, dopo le parole: "per l'anno 2025", sono aggiunte le seguenti: "e a 50 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

              c) il comma 111, è sostituito dal seguente: "111. Agli oneri derivanti dai commi da 107 a 110,  pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e  2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre 2004, n. 307.».


9.0.29

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 107, le parole: "per l'anno 2025", sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2025, 2026 e 2027";

           b) al comma 109, dopo le parole: "per l'anno 2025", sono aggiunte le seguenti: "e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

           c) al comma 111, le parole: " per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2026 e 2027".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190.".


9.0.30

Gelmetti, Nocco

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per interventi edilizi agevolati)

  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in assenza di specifici addebiti in fattura da parte delle imprese esecutrici dei lavori per attività di mero coordinamento o per l'applicazione dello sconto in fattura, lo svolgimento di tali attività non può essere presunto in capo alle imprese stesse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle imprese che, anteriormente all'avvio dei lavori, erano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e che abbiano ottenuto, rispetto agli interventi agevolati, l'asseverazione della congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato ai sensi del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e si applica anche ai procedimenti in corso e ai rapporti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

9.0.31

Paroli, Occhiuto

Inammissibile

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Finanziamento collettivo degli interventi condominiali di riqualificazione energetica e sismica)

          1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503, i condomìni, costituiti da almeno dieci anni, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile sono considerati titolari di progetto che svolgono attività economiche. I condomìni, limitatamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica sull'edificio di proprietà comune finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla generazione di crediti di carbonio, possono proporre progetti di crowdfunding esclusivamente su piattaforme digitali che offrono servizi di concessione di prestiti.

          2. Gli interventi finanziabili devono essere coerenti con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili, del Green Deal europeo e con i criteri del principio "Do No Significant Harm" (DNSH). I progetti devono inoltre prevedere adeguate garanzie assicurative, tra cui la polizza decennale postuma e la garanzia sull'effettivo conseguimento e mantenimento nel tempo dei risparmi energetici dichiarati.

          3. L'amministratore di condominio, previa deliberazione assembleare, agisce quale rappresentante legale del condominio nei rapporti con la piattaforma di crowdfunding ed è responsabile delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

          4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce le disposizioni attuative, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei commi 1 e 2.

          5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce le disposizioni attuative, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/1503.»


9.0.32

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Finanziamento collettivo degli interventi condominiali di riqualificazione energetica e sismica)

          1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503, i condomìni, costituiti da almeno dieci anni, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile sono considerati titolari di progetto che svolgono attività economiche. I condomìni, limitatamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica sull'edificio di proprietà comune finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla generazione di crediti di carbonio, possono proporre progetti di crowdfunding esclusivamente su piattaforme digitali che offrono servizi di concessione di prestiti.

          2. Gli interventi finanziabili devono essere coerenti con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili, del Green Deal europeo e con i criteri del principio "Do No Significant Harm" (DNSH). I progetti devono inoltre prevedere adeguate garanzie assicurative, tra cui la polizza decennale postuma e la garanzia sull'effettivo conseguimento e mantenimento nel tempo dei risparmi energetici dichiarati.

          3. L'amministratore di condominio, previa deliberazione assembleare, agisce quale rappresentante legale del condominio nei rapporti con la piattaforma di crowdfunding ed è responsabile delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

          4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce le disposizioni attuative, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei commi 1 e 2.

          5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce le disposizioni attuative, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/1503.»


9.0.33

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni delle spese per opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)

          1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.»

     Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 50.000.000

          2027: - 50.000.000;

          2028: - 50.000.000


9.0.34

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Camusso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2026 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).

          1. Per l'annualità 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

          2.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 129, comma 15-bis.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


9.0.35

Gelmetti, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per la valorizzazione edilizia e per le operazioni di locazione professionale)

          1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

          2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2% nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2%, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

          3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

          4. Al relativo onere, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.0.36

Rosso, Gasparri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Incentivi per la valorizzazione edilizia e per le operazioni di locazione professionale)

          1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130,  anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

          2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2% nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2%, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

          3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

          4. Al relativo onere, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.0.37

Fina, Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

          1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130,  anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

          2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2% nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2%, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

          3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

          4. Al relativo onere, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.38

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per la valorizzazione edilizia e per le operazioni di locazione professionale)

          1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130,  anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

          2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2% nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2%, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

          3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

          4. Al relativo onere, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.0.39

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per la valorizzazione edilizia e per le operazioni di locazione professionale)

          1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130,  anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

          2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2 percento nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2 percento, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

          3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

          4. Al relativo onere, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9.0.40

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica al regime IVA delle cessioni e locazioni da parte delle società immobiliari e riduzione dell'aliquota per le locazioni abitative)

          1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione e cessione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo art. 10, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta ai soci dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'art. 73, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o ai loro familiari come indicati nell'art. 5, comma 5 del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

          2. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 1-sexies): "1-sexies) locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del presente decreto non classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali proprietari hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione IVA".

          3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con o senza esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova in ogni caso applicazione la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 26.920.000;

          2027: - 26.920.000;

          2028: - 26.920.000;


9.0.41

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica al regime IVA delle cessioni e locazioni da parte delle società immobiliari e riduzione dell'aliquota per le locazioni abitative)

          1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione e cessione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo art. 10, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta ai soci dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'art. 73, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o ai loro familiari come indicati nell'art. 5, comma 5 del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

          2. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 1-sexies): "1-sexies) locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del presente decreto non classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali proprietari hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione IVA".

          3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con o senza esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova in ogni caso applicazione la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

          4. Al relativo onere, pari a 26,92 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.42

Fina, Manca, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "77,2 milioni di euro per l'anno 2027, 54,4 milioni di euro per l'anno 2028, 31,6 milioni di euro annui dal 2028 al 2036, 54,4 milioni di euro per il 2037 e 77,2 milioni di euro nel 2038"


9.0.43

Rosso, Gasparri, Durnwalder

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

          2. Al relativo onere, pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2027, 45,6 milioni per l'anno 2028, 68,4 milioni annui dal 2028 al 2036, 45,6 milioni per il 2037 e 22,8 milioni nel 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


9.0.44

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire l'acquisto di abitazioni classe energetica A o B)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

     Conseguentemente:

          Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 5.000.000;

          2027: - 6.000.000;

          2028: - 6.000.000;


9.0.45

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

          2. Al relativo onere, pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2027, 45,6 milioni per l'anno 2028, 68,4 milioni annui dal 2028 al 2036, 45,6 milioni per il 2037 e 22,8 milioni nel 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.46

Irto, Manca, Basso, Fina, Mirabelli

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interventi per efficientamento energetico del parco immobiliare della edilizia residenziale pubblica)

          1. Al fine di attuare interventi di efficientamento energetico nel parco immobiliare ERP in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, è autorizzata la spesa per un importo complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, che costituisce tetto di spesa massima, per la attivazione di procedure ad evidenza pubblica per progetti EPC (Engineering, Procurement and Construction) tramite ESCo (Energy Service Company). Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere, in funzione della modalità ESCo, la gestione degli immobili oggetto dell'intervento comprensivi della fornitura dei vettori energetici relativi.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento a fondo perduto di progetti che prevedano il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale di efficientamento, nella misura del 65 per cento. Il finanziamento, nella misura del 35 per cento è attivato attraverso un contratto di EPC (Energy Perfomance Contract) o SEP (Servizio Energia Plus) disciplinato dall'articolo 5 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a carico della ESCO.

          3. I progetti di cui al comma 2 prevedono interventi sulle parti comuni degli edifici, che riguardano:

          a) l'isolamento termico delle superfici e le coperture;

          b) la sostituzione degli infissi;

          c) l'installazione di impianti fotovoltaici;

          d) l'implementazione di sistemi di misurazione;

          e) la sostituzione di impianti termici condominiali alimentati da fonti fossili con impianti ibridi o a pompa di calore.

          4. I benefici di cui al presente articolo sono alternativi e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Ai fini dell'accesso ad eventuali ulteriori incentivi o agevolazioni sulla parte di spesa rimasta a carico del committente, il contratto di Servizio energia plus è assimilato ad un contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera B dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di definire:

          a) criteri di ammissibilità;

          b) caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili che dovranno garantire almeno il raggiungimento di due classi energetiche per tutta la durata del contratto EPC;

          c) applicazione dei requisiti DNSH e CAM;

          d) entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi;

          e) termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere;

          f) modalità di valutazione e approvazione degli interventi;

          g) tempistiche di realizzazione degli interventi;

          h) modalità di rendicontazione, monitoraggio e valutazione del risparmio generato;

          i) rendicontazioni fiscali dei risparmi;

          j) controlli e ispezioni in linea con quelli relativi alla procedura Superbonus così come definire un prezziario standard per i prodotti, le attività di progettazione certificazione e verifica fiscale e tecnica;

          k) obbligazioni dei Soggetti attuatori.

          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'impegno delle risorse di cui al comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, le ulteriori domande per l'accesso al beneficio non sono prese in considerazione.

          7. Al fine di garantire gli operatori del settore, è istituito l'Albo Nazionale delle ESCo certificate secondo le norme ISO11352 in possesso dei requisiti necessari alla tipologia degli interventi previsti, delegando le attività relative ai controlli all'ENEA.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»


9.0.47

Irto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

          1. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili delle pubbliche amministrazioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un Decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali."


9.0.48

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Esclusione delle caldaie a gas fossile dagli incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.".

9.0.49

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Sterilizzazione oneri di sistema)

          1.Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 Kw, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

          2.L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2025 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.".


9.0.50

Sironi, Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.

          2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

          a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

          b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

          c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

          3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

          4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

          a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

          b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

          c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

          5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4

          del presente articolo:

          a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

          b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

          6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

          7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

          a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

          b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

          c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

          d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

          e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

          f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

          8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          9. I soggetti che, negli anni dal 2025 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

          10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          11. Per gli anni dal 2026 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

          12. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e di 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 13.

          13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».


9.0.51

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo case green)

          1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato "Fondo case green" con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

          2.Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.52

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS -Domotica e building automation)

          1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


9.0.53

Sabrina Licheri, Sironi, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

          1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento e nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          3. Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014

          4. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.54

Sironi, Sabrina Licheri, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

          1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.

          2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

          a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2025;

          b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2025;

          c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2025.

          I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

          3.Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

          a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

          b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.

          4.L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.

          5. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          6.Ai fini di cui al comma 5, è autorizzata una spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

          7.Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

          8.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.55

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi)

          1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, è istituito, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti.

          2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.56 (testo 2)

Cantalamessa, Testor, Dreosto

Approvato

Dopo il comma 54 aggiungere i seguenti:

          «54-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.";

          b) al comma 12:

          1) il secondo periodo è soppresso;

          2) al terzo periodo le parole: "indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data" sono soppresse e le parole "detta Struttura di supporto" sono sostituite dalle seguenti: "la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984";

          3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026.";

          c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

          13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari ed il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario Liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario Liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del  predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario Liquidatore può avvalersi mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011."

          d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

          "14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della Legge Regionale della Campania n. 1 del 30 gennaio 2008. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 ed accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica ed impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo".

          54-quater. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 le parole "quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter" sono sostituite dalle seguenti: "quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,".»


9.0.56

Cantalamessa, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

          1. Al fine di promuovere la messa in sicurezza sismica degli edifici residenziali ubicati nella zona rossa dell'area vulcanica dei Campi Flegrei, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche agli interventi realizzati sulle unità immobiliari ricadenti nei comuni compresi nella predetta zona rossa, fino a un limite massimo complessivo di 12.000 unità abitative.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 danno diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari a:

          a) 50 per cento delle spese ammissibili, in assenza di miglioramento della classe di rischio sismico;

          b) 70 per cento delle spese ammissibili, qualora dagli interventi consegua il miglioramento di una classe di rischio sismico;

          c) 80 per cento delle spese ammissibili, qualora dagli interventi consegua il miglioramento di due classi di rischio sismico.

          3. Le spese ammissibili all'agevolazione di cui al presente articolo non posso eccedere il limite massimo 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, secondo le modalità previste dall'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

          4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per la protezione civile, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

          a) i comuni e le aree catastali rientranti nella zona rossa dei Campi Flegrei;

          b) i criteri di ammissibilità delle unità immobiliari;

          c) le modalità di presentazione delle asseverazioni tecniche e della documentazione necessaria;

          d) i sistemi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi e dell'utilizzo delle risorse.

          5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


9.0.57

Nave, Lopreiato, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi sugli edifici ubicati nella zona rossa flegrea)

          1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

          2. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali di cui al comma 1, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio 2024 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, ove dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, derivi il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori e almeno pari alla classe C.

          3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono alternativi al contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati in modo esclusivo alle attività produttive.

          4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


9.0.58

Campione, Bongiorno, Leonardi, Mancini, Mennuni, Zanettin, Salvitti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          "9-bis.

          (Disposizioni per l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio)

          1.Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, e far sì che gli immobili adibiti a case rifugio per donne vittime di violenza siano privi, ove possibile, di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l'accesso delle donne e dei loro figli con limitata mobilità, nel rispetto dei criteri definiti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le Regioni per finanziare i lavori di adeguamento possono avvalersi, , fino ad un massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

          2.Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.


9.0.59

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Rifinanziamento del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari)

          1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

     Conseguentemente:

          Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 50.000.000;

          2027: - 50.000.000;

          2028: - 50.000.000;


9.0.60

Mirabelli, Nicita, Manca, Misiani, Lorenzin

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo garanzia prima casa)

          1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.


9.0.61

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori)

          1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028.

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 20.000.000;

          2027: - 20.000.000;

          2028: - 20.000.000;


9.0.62

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per l'acquisto di alloggi IACP)

          1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2039.

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 20.000.000;

          2027: - 20.000.000;

          2028: - 20.000.000;


9.0.63

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Detrazione al 110% delle spese per la riqualificazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2027 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

9.0.64

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico)

          1. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026«.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "


9.0.65

Camusso, Zampa, Zambito

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Estensione delle norme in favore delle vittime del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)

          1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

          2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".


9.0.66

Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. Al fine di agevolare i nuclei familiari in condizione di disagio economico, per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, il Fondo nazionale reddito energetico di cui al Decreto del Ministero Dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023, pubblicato sulla GU n.261 dell'8 novembre 2023, è rifinanziato con 30 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.67

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis

(Estensione delle detrazioni concernenti il settore abitativo ai sepolcri)

          1. Per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia eseguiti su tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, realizzati su aree oggetto di concessione cimiteriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento, fino a un ammontare complessivo non superiore a 32.000 euro per ciascuna unità sepolcrale. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

          2. Sono ammessi alla detrazione i concessionari delle sepolture, intendendosi per tali l'originario concessionario e gli aventi titolo subentrati nella concessione a seguito del decesso del medesimo. Il titolo di concessionario è certificato dal gestore del cimitero sulla base delle registrazioni in proprio possesso.

          3. L'agevolazione spetta esclusivamente al soggetto o ai soggetti che dimostrino di aver sostenuto le spese mediante strumenti di pagamento tracciabili.

          4. Ai fini del presente articolo, per "unità sepolcrale" si intende una tomba, cappella, sepolcro o altro manufatto cimiteriale destinato all'accoglimento di spoglie mortali, nel quale sia prevista la sepoltura di almeno due feretri o di almeno otto urne cinerarie.

          5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni, per gli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».


9.0.68

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)

          1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

          2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

          a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

          b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

          3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.69

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Credito d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)

          1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro.

          2. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito."

          3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


9.0.70

Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione delle spese per sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili)

          1. Per l'anno 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

          a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

          b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

          2. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al comma 1 è elevata al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, nonché dai familiari con gli stessi conviventi, per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.».


9.0.71

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Detrazione delle spese per sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili)

          1. Per l'anno 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

          a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

          b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

          2. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al comma 1 è elevata al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, nonché dai familiari con gli stessi conviventi, per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.".


9.0.72

Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Riqualificazione area ex scuola di Lumini - Comune di San Zeno di Montagna)

  1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rilancio socio-economico delle aree montane del territorio veronese, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a favore del Comune di San Zeno di Montagna (VR), per la realizzazione dell'intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex edificio scolastico di Lumini, destinato alla creazione di spazi sportivi, aggregativi e per l'insediamento di attività produttive e professionali locali.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione delle opere di cui al progetto preliminare presentato dal Comune di San Zeno di Montagna, comprendenti:
    a) spogliatoi per il campo sportivo di Lumini;

          b) magazzino per castanicoltori;

                      c)punto vendita di prodotti locali;

          d) bar e sala ristoro;

          e) sala polifunzionale per eventi e corsi;

          f) spazi di coworking per giovani professionisti e piccole imprese;

                g) area pubblica attrezzata con parco giochi, parete per arrampicata e parcheggio di servizio.

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.1

Lombardo

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

"Art. 10

(Abolizione del tetto di spesa relativa alla quota del cinque per mille)

          1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ultimo periodo è soppresso.

          2. Agli oneri conseguenti, valutati in 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


10.2

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, sopprimere le parole: "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

     Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          1-bis. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, è attribuito a favore degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, in misura proporzionale al numero di preferenze espresse, senza alcun limite massimo di importo per ciascun beneficiario.

          1-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di  65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.


10.3

Tajani, Manca, Losacco

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole: "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

          b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, è attribuito a favore degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, in misura proporzionale al numero di preferenze espresse, senza alcun limite massimo di importo per ciascun beneficiario."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"


10.4

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti ". A decorrere dall'anno 2026 le scelte dei contribuenti sono integralmente assegnate alle relative destinazioni. Ai relativi oneri si provvede, anno per anno, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari al complesso delle risorse finanziarie destinate dai contribuenti al cinque per mille. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.".


10.5

Patton, Durnwalder

Al comma 1, le parole: "610 milioni" sono sostituite con le seguenti: "710 milioni".

                 Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


10.6

Pirro, Damante

Al comma 1, sostituire le parole: "610 milioni" con le seguenti: "680 milioni".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "30 milioni".


10.7

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire le parole "610 milioni di euro" con le seguenti "650 milioni di euro".

     Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


10.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole "610.000.000", con le seguenti "650.000.000".

     Conseguentemente,  all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "60 milioni".


10.9

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire le parole "annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "per l'anno 2026 e 710 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

     Conseguentemente:

          all'articolo 132, comma 2 della presente legge, sostituire le parole "annui a decorrere dall'anno" con le seguenti: "per l'anno"


10.0.1

Misiani, Tajani

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Agevolazione IVA per il Terzo Settore)

          1. Al numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: automezzi acquistati esclusivamente per gli scopi sociali dalle organizzazione di volontariato e di promozione sociale, regolarmente iscritte da almeno tre anni nel RUNTS, che dimostrino di svolgere, in convenzione con le Amministrazioni locali nel territorio in cui operano, regolare attività di servizi di accompagnamento sociale di anziani, minori e/o soggetti fragili;"

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".


10.0.2

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di imprese sociali)

          1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1)      al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

          2)      dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)      le parole: ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

          b)      dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"».


10.0.3

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di imprese sociali)

          1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

          "1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

          b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".»


10.0.4

Manca, Tajani, Losacco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di imprese sociali)

          1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

          b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

           "1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

          b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale."».


10.0.5

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di imprese sociali)

          1. « All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 sono apportate le seguenti modifiche:

          1)         al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

          2)         dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

          a)         le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

          b)         dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"».


10.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.".

          Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.".


10.0.7

Tajani, Manca, Losacco

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, di cui il 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

     Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 100.000.000;

          2027: - 100.000.000;

          2028: - 100.000.000;


10.0.8

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 percento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.».

     Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.


10.0.9

Lombardo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Una quota pari al 50 per cento di tale incremento è destinata alle reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, anche attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


10.0.10

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore)

          1. Al fine di sostenere la continuità dei servizi e delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


10.0.11

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Sospensione dell'applicazione del regime IVA per le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore non commerciali)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché ogni altra disposizione ad esse connessa che comporti l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          2. Le attività di cui al comma 1 continuano ad essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino all'adozione di una disciplina organica della fiscalità del Terzo settore compatibile con la normativa dell'Unione europea.

          3. Restano ferme le esenzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché gli obblighi di tracciabilità e rendicontazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


10.0.12

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedolare secca sociale)

          1. A decorrere dall'anno 2026, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di una o più unità immobiliari locate agli enti privati senza fine di lucro può optare per il regime di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322 milioni di euro per l'anno 2026, 223 milioni di euro per l'anno 2027 e 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


10.0.13

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo di sostegno energia non profit)

          1. Al fine di sostenere enti privati private senza fine di lucro per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2025 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2024 per la componente energia e il gas naturale.

          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

          3. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


11.1

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di a 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027


11.2

Pirro, Damante

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole: «300.000» con le seguenti: «500.000»;

          b) alla lettera b), sostituire le parole: «50.000» con le seguenti: «75.000»


11.3

Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "euro 300.000", con le seguenti: "euro 350.000".

          b) al comma 2, le parole:" a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° luglio 2026".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2026, 87 milioni di euro per l'anno 2027 e 80,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»


11.4

Dreosto, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. All'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

          "6-bis. L'opzione per l'esercizio dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 cessa di produrre effetti decorsi venti anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, se il soggetto che ha esercitato l'opzione, personalmente o per conto della persona giuridica che legalmente rappresenta o tramite società o ente di cui è il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

          a) investe almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto;

          b) investe almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società non quotata o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, ovvero almeno euro 250.000 nel caso che la società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

          c) investe almeno euro 500.000 in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

          d) investe almeno euro 500.000 euro in azioni di società di capitali con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana;

          e) investe almeno euro 500.000 in quote di OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali;

          f) effettua una donazione di almeno euro 1.000.000 a favore di un ente del terzo settore già esistente ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero contribuisca il medesimo importo ai fini della costituzione di un nuovo ente del terzo settore.

          6-ter. Gli investimenti e le donazioni ai sensi delle lettere da a) a f) del comma 1-bis devono essere effettuati entro il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta per il primo periodo di validità dell'opzione. Gli investimenti ai sensi delle lettere da a) a e) precedenti devono essere mantenuti sino al 31 dicembre del decimo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati e, in caso di vendita, liquidazione o rimborso anticipato, il controvalore ricevuto deve essere reinvestito, ai sensi di una delle lettere del presente comma, entro sei mesi dalla vendita, dalla liquidazione o dal rimborso. Gli investimenti e le donazioni effettuati ai sensi del presente articolo valgono anche ai fini dell'art. 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove compatibili con le disposizioni ivi contenute".


11.5

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: « 1 - bis. All'articolo 24 - bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: « 7. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, se entro sei mesi, dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo effettuano uno o più investimenti produttivi nel territorio italiano come individuati dal decreto di cui al comma 8.»

          1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 31 gennaio di ciascun periodo di imposta sono definite le tipologie di investimenti produttivi anche in relazione alle specifiche esigenze del sistema produttivo.»


11.6

Tajani, Manca, Losacco

Sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti a cui è riconosciuta la residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026 »


11.7

Pirovano

Al comma 2, sostituire le parole: «hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43» con le seguenti: «hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 43».


11.8

Ambrogio, Gelmetti, Nocco, Russo, Mennuni

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209".

          2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2026.".


11.9 (testo 2)

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita la sovraimposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzate da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il gettito dell'imposta è di spettanza del Comune per essere redistribuito a finalità sociali e abitative di competenza dell'ente.

          2-ter. I comuni deliberano l'aliquota della sovraimposta di cui al comma 2-bis in misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-quater.

          2-quater. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, adottano l'aliquota della sovraimposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

          2-quinquies. Nel caso in cui il comune non provvede, con propria delibera, alla fissazione dell'aliquota della sovraimposta di cui al comma 2-bis entro i termini di cui al comma 2-quater, si applica l'aliquota minima di cui al comma 2-ter.

          2-sexies. La sovraimposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha trasferito la propria residenza ai

          sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto.

          2-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovraimposta i comuni forniscono all'amministrazione

          finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

          il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          2-octies. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2-nonies. La sovraimposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

          2-decies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa inteso con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate tutte le norme necessarie

          per dare piena applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

          2-undecies. La sovraimposta di cui al comma 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3, dell'articolo 24 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindi anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, la sovraimposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al

          regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La sovraimposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una Relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. Nella relazione devono essere indicati le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovraimposta di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa inteso con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.

          2-terdecies. All'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma: «7. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, se entro sei mesi, dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo effettuano uno o più investimenti produttivi nel territorio italiano come individuati da apposito decreto.»

          8. Ai fini di cui al comma 2-terdecies, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 31 gennaio di ciascun periodo di imposta sono definite le tipologie di investimenti produttivi anche in relazione alle specifiche esigenze del sistema produttivo.»

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti a cui è riconosciuta la residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026.»


11.9

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita la sovraimposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzate da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il gettito dell'imposta è di spettanza del Comune per essere redistribuito a finalità sociali e abitative di competenza dell'ente. 

          2-ter. I comuni deliberano l'aliquota della sovraimposta di cui al comma 2-bis in misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-quater.

          2-quater. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, adottano l'aliquota della sovraimposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

          2-quinquies. Nel caso in cui il comune non provvede, con propria delibera, alla fissazione dell'aliquota della sovraimposta di cui al comma 2-bis entro i termini di cui al comma 2-quater, si applica l'aliquota minima di cui al comma 2-ter.

          2-sexies. La sovraimposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo 24 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha trasferito la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto.

          2-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovraimposta i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          2-octies. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2-nonies. La sovraimposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

          2-decies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa inteso con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate tutte le norme necessarie per dare piena applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

          2-undecies. La sovraimposta di cui al comma 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3, dell'articolo 24 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindi anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, la sovraimposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La sovraimposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una Relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. Nella relazione devono essere indicati le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovraimposta di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa inteso con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.


11.10

Testor, Dreosto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Nell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 e, per ciascuno dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, nella misura di euro 25.000, ai soggetti che:

          a) hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro il 31 dicembre 2025;

          b) hanno presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


11.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche all'imposta sulle successioni)

          1.         All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

                a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

                    b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

                c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;

               d) a favore di altri soggetti: 15 per cento."


11.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)

          1.         In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

          2.         Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:  30 per cento."

          3.         All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle volture catastati è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

          b)         al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le volture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

          4.         Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

          5.         Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche. 

          6.         Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo. 


11.0.3

Gelmetti, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Cedolare secca sui redditi derivanti da attività di prestito effettuate mediante piattaforme digitali)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i proventi derivanti da attività di prestito tra privati o tra privati e imprese effettuate mediante piattaforme digitali autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 26 per cento.
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica sui proventi percepiti o maturati a titolo di interessi, commissioni o altri rendimenti finanziari, comunque denominati, derivanti dalle predette operazioni di prestito, anche se effettuate tramite piattaforme di peer-to-peer lending, social lending o crowdfunding di tipo lending.
  3. Le piattaforme di cui al comma 1 operano, ai fini della presente disposizione, in qualità di sostituti d'imposta, provvedendo all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva all'atto dell'accredito o della maturazione del provento, con le modalità stabilite da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I redditi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono esclusi dal calcolo ai fini dell'indicatore ISEE.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.»

11.0.4

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati)

          1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi:

          «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi

          b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 50 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso

          c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 250 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso

          d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e).

          e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 50 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni

          possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 15 mila. L'esercizio dell'opzione è precluso ai lavoratori con meno di tre figli a carico al momento dell'esercizio

          dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è inoltre precluso agli sportivi professionisti di cui alla Legge 91 del 23 marzo 1981 e Decreto Legislativo 36, articoli 25, 26 e 27 del 28 febbraio 2021.

          10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'art.29, commi 1 e 3-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          10-quinques. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.».


11.0.5

Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:           

"Art. 11-bis

(Nomadi digitali)

          1.All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) i lavoratori dipendenti, anche privi dei requisiti di cui alla lettera d), non cittadini italiani, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2026, a condizione che svolgano la propria prestazione lavorativa esclusivamente attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici  che consentono di lavorare da remoto a favore di datori di lavoro né stabiliti né residenti in Italia e che, durante il periodo di fruizione del regime agevolativo, non intrattengano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con soggetti stabiliti in Italia, ad eccezione di quelli per l'insegnamento di una lingua diversa da quella italiana.


11.0.6

De Poli

Inammissibile

Dopo l'Art. 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le pensioni corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi NATO)

          1. In attuazione dell'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, le pensioni, di qualsiasi natura e denominazione, corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle addizionali regionali e comunali relative, a condizione che il percipiente sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del medesimo testo unico.

          2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


12.1

Testor, Dreosto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

          1. A decorrere dall'anno 2026, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 40.000 euro.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in minori entrate pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e 162,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 5,4 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


12.2

Romeo, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in minori entrate pari a 140,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


12.3

Barcaiuolo, Lisei, Gelmetti

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1 bis.  All'articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a società di persone" inserire le seguenti: "salvo il caso in cui partecipino come soci accomandanti di società in accomandita semplice" e dopo le parole "ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata" inserire le seguenti: "o in accomandita semplice";


12.4

Lisei, Gelmetti

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Alla lettera d), del comma 57, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo le parole "a società di persone" sono inserite le parole "salvo in quest'ultimo caso che partecipino come soci accomandanti di società in accomandita semplice" e

          dopo le parole "ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a

          responsabilità limitata" sono inserite le parole "o in accomandita semplice"»


12.0.1

Patton, Durnwalder

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Applicazione della legge n. 398 del 16 dicembre 1991 a talune tipologie di associazioni)

          1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da parte dei suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.».


12.0.2

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

          «Art 12-bis

          (Rinvio del passaggio al regime di esenzione IVA per taluni enti associativi)

          1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


12.0.3

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del passaggio al regime di esenzione IVA per taluni enti associativi)

          1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.».


12.0.4

Patton, Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del passaggio al regime di esenzione IVA per taluni enti associativi)

          1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.».


12.0.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del passaggio al regime di esenzione IVA per taluni enti associativi)

          1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.»


12.0.6

Romeo, Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

          1. Per il solo periodo d'imposta 2025, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


12.0.7

Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Concordato preventivo biennale)

          1.         Ai fini dell'accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativo al biennio 2025-2026, non costituisce causa ostativa la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale 2024-2025, salvo che la stessa sia intervenuta per effetto della mancata estinzione di debiti tributari scaduti e accertati in via definitiva di importo complessivo superiore a euro 5.000.

          2.         Il contribuente decaduto dal CPB 2024-2025 può aderire al CPB 2025-2026, a condizione che provveda all'integrale pagamento ovvero alla riduzione dei predetti debiti entro il termine di accettazione della nuova proposta di concordato.

          3.         È riconosciuta ai contribuenti decaduti dal Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 la facoltà di presentare, contestualmente alla richiesta di accesso al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, una dichiarazione integrativa volta a rettificare o integrare i dati dichiarativi già trasmessi, ai soli fini dell'ammissione al nuovo concordato e senza pregiudizio per gli effetti delle dichiarazioni precedenti.»


12.0.8

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

  1. Il limite di ricavi o compensi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è elevato a 15 milioni di euro.»

12.0.9

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».


12.0.10

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il ristoro dei risparmiatori)

          1. Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in conseguenza della prescrizione del diritto di credito derivante dalla sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali c.d. "a termine", in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento dei buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste Italiane Spa, in particolare a seguito del provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30346, emesso dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed ilo Mercato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma, prioritariamente per i risparmiatori il cui danno risulti accertato con una pronuncia di riconoscimento del credito da parte dell'Arbitrato per le controversie finanziarie(Acf).».

     Conseguentemente, in relazione all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190


12.0.11

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure per la tutela dei risparmiatori in relazione ai buoni fruttiferi postali

          prescritti durante l'emergenza covid 19)

          1. In conseguenza dell'incertezza applicativa in merito al termine di esigibilità dei buoni fruttiferi postali scaduti durante lo stato di emergenza covid-19, con particolare riguardo alla decorrenza del termine di due mesi successivi al cessazione del predetto stato di emergenza, previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, e al disallineamento temporale creatosi tra la data di cessazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022, e il termine di esigibilità da ultimo previsto dall'articolo 11 del decreto legge 52 del 2021, fissato al 31 luglio 2021, i buoni fruttiferi postali scaduti nel periodo compreso tra il 31 luglio 2021 e il 22 marzo 2022 e non riscossi per intervenuta prescrizione, si considerano esigibili entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino al limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori misure necessarie all'attuazione del presente articolo."

     Conseguentemente, in relazione all'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediate corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190


13.1

Paroli, Lotito

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

          «Art 13

          1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a.   il comma 24 è soppresso;

          b.   al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

          c.   al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a.   al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

          b.   al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

          3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».


13.2 (testo 2)

Pellegrino, Gelmetti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 24 è soppresso;

          b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

          c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

          b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

          3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

          4. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dai commi precedenti, o da essi risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


13.2

Pellegrino, Gelmetti

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 24 è soppresso;

          b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

          c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

          b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

          3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».


13.3

Pirro, Damante

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di fiscalità delle criptoattività)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a.) il comma 24 è soppresso;

          b.) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, dell'Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i seguenti compiti:

          a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;

          b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;

          c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

          d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;

          e) promuovere iniziative per l'educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.

          24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

          c.) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

          d.) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a.) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei lavori del Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa di cui al comma 24-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

          b.) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

          3. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.».


13.4

Garavaglia, Testor, Dreosto

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

          0a) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


13.5

Testor, Dreosto

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

          "Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di cripto-attività di nuova emissione, diverse dai token di moneta elettronica, e siano regolate da un whitepaper conforme al Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, redatto da un emittente e successivamente notificato o approvato ai sensi del medesimo Regolamento dall'Autorità di vigilanza competente o altresì risultino conformi a quanto prescritto al Titolo II, art.4. commi 2 e 3 del medesimo Regolamento. L'aliquota agevolata del 26 per cento, si applica a condizione che i redditi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego siano espressi, riconosciuti o convertiti in token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023. Ai medesimi fini, si considerano cripto-attività ammissibili anche quelle non oggetto di scambio o negoziazione su piattaforme stabilite in Italia, purché regolarmente emesse e registrate ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 e corredate di whitepaper conforme al medesimo Regolamento o altresì risultino conformi a quanto prescritto al Titolo II, art.4. commi 2 e 3 del medesimo Regolamento. In tali casi, l'effetto realizzativo e, conseguentemente, l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, restano sospesi fino al momento della successiva conversione dei token di moneta elettronica, denominata in euro, in valuta avente corso legale con la medesima denominazione. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra token di moneta elettronica aventi la medesima natura e funzionalità nonché la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intende quanto riportato al paragrafo 2 del presente comma. Non costituisce altresì realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica aventi la medesima natura e funzionalità, anche ove conseguente alle operazioni realizzative di cui al presente comma. Rimangono soggetti all'ordinaria aliquota del 33 per cento i redditi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica ove tali redditi e altri proventi siano maturati in o derivanti dalla conversione diretta in euro.".»


13.6

Pirovano

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi» con le seguenti: «L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi».


13.0.1

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 13.bis

          (Tutela del diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa)

          1. In attuazione degli articoli 12 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e al fine di garantire la tutela del diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, il Ministero della cultura promuove iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dell'impiego di opere protette nei processi di sviluppo e di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, nonché la corretta remunerazione degli autori e degli aventi diritto.

          2. A tal fine, il Ministero della cultura, anche in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e con le società di gestione collettiva dei diritti, può:

          a) promuovere e finanziare progetti pilota, studi e ricerche finalizzati alla definizione di strumenti di tracciabilità digitale delle opere dell'ingegno utilizzate nei processi di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa;

          b) realizzare attività di informazione e formazione rivolte ad autori, interpreti, esecutori e operatori culturali in materia di diritti di utilizzazione economica connessi alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale;

          c) favorire, in sede tecnica, la definizione di standard tecnologici e giuridici atti ad assicurare la trasparenza delle fonti dei dati impiegati e la corretta attribuzione della titolarità delle opere.

          3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


13.0.2 (testo 2)

Tubetti, Gelmetti, Russo

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali)

          1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "sia in Italia sia all'estero" aggiungere le seguenti: "comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, cryptovalute, o consistenti in rimesse in denaro".

          2. Con decreto del ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate  le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 1, prevedendo altresì le occorrenti modifiche  al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all'articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

          3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.


13.0.2

Tubetti, Gelmetti, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "sia in Italia sia all'estero" aggiungere le seguenti: "comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, cryptovalute, o consistenti in rimesse in denaro".
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione recata dal comma 1, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate modifiche, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all'articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 2, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

13.0.3

Mennuni

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

              (Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

          1. Al fine di agevolare il ricorso ai pagamenti elettronici, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2026, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

          2. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del presente comma.

          3. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 1, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».


13.0.4

Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

          1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 le parole ", anche professionali," sono sostituite con le seguenti: ", nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e l'attività di prestazione di servizi professionali,";

          b) al comma 4, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici:

          1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

          2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385";

          c) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»


13.0.5

Pellegrino

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 24 è soppresso;

          b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

          c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono inserite le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

          b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

          3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ultimo periodo, dopo le parole «non è ammessa», sono inserite le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».


13.0.6

Rastrelli, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

          1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

          2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

          3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cuiall'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall'ampliamento della raccolta conseguente all'incremento del payout minimo al 70 per cento. »


14.0.1

Gaudiano, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

          1. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1.1, è sostituito, dal seguente: «1.1. Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulla parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° febbraio 2026.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026 al fine di garantire alla parte soccombente il pagamento dell'imposta di registro nei casi in cui il soggetto sia detentore, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al fine di provvedere al recupero dell'imposta prenotata a debito di persone o enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato».


14.0.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

          1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: "non superiore a 400.000 euro." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro."».

     Conseguentemente:

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

          - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 50.000.000;

          2027: - 50.000.000;

          2028: - 50.000.000;


14.0.3

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

          1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


14.0.4

Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

          1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


14.0.5

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

          1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


14.0.6

Sallemi, Russo, Pogliese

Inammissibile

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis

(Interpretazione autentica dell'art.1 comma 92 lettera b) della legge 30 dicembre 2023 n.213)

          1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, di modifica dell'art. 67, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono da applicare esclusivamente alle compravendite e alle costituzioni di diritti di superficie e annesse servitù per le quali l'atto definitivo per la costituzione sia avvenuto dopo il 1° gennaio 2024.».


15.1

Russo, Gelmetti, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 1, capoverso articolo 86, comma 4, del TUIR, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguente: «Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.».

          .


15.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

          1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          "a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

          TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

          Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

          1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

          Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

          1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

          Art. 63-quater. - (Provvista personale).

          1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

          Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

          Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

          Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

          1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

          Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

          1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

          b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."


15.0.2

Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche in materia di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di Peer to Peer Lending)

          1. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d-bis) e` sostituita con la seguente: "i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending) gestite da:

          1) società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);

          2) istituti di pagamento autorizzati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo testo unico;

          3) fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, iscritti nel registro pubblico tenuto dall'ESMA e vigilati dalle autorità competenti nazionali."».


15.0.3

De Carlo, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Bonus sport 2026)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 246, primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2026» e dopo le parole «10 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

15.0.4

Lotito, Paroli

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche all'articolo 1, comma 1-bis, decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 177)

          «1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 177, le parole "contestualmente e" sono soppresse.»


15.0.5

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Aliquota IRES agevolata)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2026, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

          3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 2.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


15.0.6

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Aliquota IRES agevolata)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.

          2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


15.0.7

Romeo, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento)

          1. I contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, possiedono oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto, possono presentare istanza di rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026.

          2. Ai fini e agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 e di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, posseduto alla data del 1° gennaio 2026, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento e che sia certificato da una società iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'Organismo Agenti e Mediatori. Il valore determinato sulla base del prezzo del giorno ricavato da fonti ufficiali può essere assunto sino alla data di rilascio della certificazione di cui al periodo precedente.

          3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una relazione idonea a rappresentare analiticamente i dati riportati nell'istanza medesima. L'istanza, la relazione di accompagnamento e la certificazione del valore dei beni oggetto di rivalutazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2026.

          4. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2026, con facoltà per il contribuente di rateizzazione degli importi complessivamente dovuti fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2026. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La rivalutazione si perfeziona alla data di esecuzione dell'unico versamento o della prima rata.

          5. L'assistenza professionale ai fini dell'istanza di rivalutazione e della relazione di accompagnamento è riservata ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'istante deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

          6. Le modalità applicative della procedura di rivalutazione prevista dai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».


17.1 (testo 2)

Nocco, Mennuni, Russo, Ambrogio, Gelmetti

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


17.1

Nocco, Mennuni, Russo, Ambrogio, Gelmetti

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».


17.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Esenzione dall'IRES)

  1. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a circa 70 milioni di euro in ragione annua, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal successivo articolo 31-bis.

          Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

          1.         Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy,  provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.


17.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo. aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Esenzione dall'IMU)

  1. Gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), ex Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP), sono esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          Conseguentemente  all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"75 milioni di euro".


18.1

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.


18.2

Lotito

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 736,1 milioni di euro per il 2026, 1.049,1 milioni di euro per il 2027, 1.078,0 milioni di euro per il 2028 e 1.080,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, si provvede:

          a) quanto a 736,1 milioni di euro per il 2026, mediante:

          1) riduzione di 600 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          2) riduzione di 136,1 milioni di euro per il 2026, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 1.049,1 milioni di euro per il 2027, mediante:

          1) riduzione di 650 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          2) riduzione di 300 milioni di euro del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          3) riduzione di 99,1 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          c) quanto a 1.078,0 milioni di euro per il 2028, mediante:

          1) riduzione di 750 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          2) riduzione di 200 milioni di euro del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          3) riduzione di 128 milioni di euro del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009;

          d) quanto a 1.080,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, mediante:

          1) riduzione di 750 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          2) riduzione di 200 milioni di euro del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          3) riduzione di 50 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          4) riduzione di 80,3 milioni di euro del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.


18.3

Calenda, Lombardo

Sopprimere l'articolo 18.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

          
a) per quanto attiene alla somma di 150 milioni di euro per l'anno 2026, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) per quanto attiene alla somma di 586,1 milioni di euro per l'anno 2026, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) per quanto attiene alla somma di 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e alla somma di 1.078 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 dicembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.078 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 giugno 2027, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.


18.4

Gasparri, Paroli, Rosso

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, all'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019

          1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato posseduti alla data del 1° gennaio 2026 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto ovvero in mancanza della documentazione che lo comprovi, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.

          2. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2026; in alternativa, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

          3. L'assunzione del valore al 1° gennaio 2026 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze.»          


18.5 (testo 2)

Romeo, Bergesio, Minasi, Dreosto, Testor

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


18.5

Romeo, Bergesio, Minasi, Dreosto, Testor

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "di due punti percentuali", con le seguenti; "di quattro punti percentuali".


18.6 (testo 2)

Gelmetti, Russo, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


18.6

Gelmetti, Russo, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 18

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 59:

          1) al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1-bis,»;

          2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

           «1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          1-ter. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1-bis si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».

          b) all'articolo 87, comma 1, dopo le parole «rappresentate da titoli» sono aggiunte le seguenti «nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1.1,» e, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          1.2. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.»;

          c) all'articolo 89:

          1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.».

          2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3.1. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 2.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».

          2. All'articolo 55, il comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

          3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          4. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

          5. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          6. Il contributo di cui al comma 6 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          7. Il contributo di cui al comma 6 si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

          8. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 5, quantificati in euro 667.300.000 per il 2026, euro 962.200.000 per il 2027, euro 988.600.000 per il 2028, euro 990.300.000 per il 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 5, 6 e 7.


18.7

Mancini, Leonardi, Zedda, Gelmetti

Al comma 1, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. L'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa di cui al primo periodo si applica, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione nel capitale, agli utili distribuiti agli investitori istituzionali di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nonché agli utili distribuiti dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dalle società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile."


18.8

Basso, Manca

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 10 per cento" con le seguenti: "nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5 per cento o, nel caso delle società quotate in mercati regolamentati, di una partecipazione di qualsiasi entità con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1,".

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per il 2026 e di 300 milioni a decorrere dal 2027."


18.9

Durnwalder, Patton

Al comma 1, lett. b), punto 1), sostituire le parole "nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 10 per cento" con le seguenti: "nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5 per cento o, nel caso delle società quotate in mercati regolamentati, di una partecipazione di qualsiasi entità con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1,".


18.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 10 per cento», con le seguenti: «nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5 per cento o, nel caso delle società quotate in mercati regolamentati, di una partecipazione di qualsiasi entità con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1,».


18.11

Misiani

Inammissibile

Dopo la lettera b) del comma 1 inserire la seguente: « b - bis.  Le disposizioni di cui alla lettera b) non si applicano nei confronti di società quotate, sia su mercati regolamentati che su sistemi multilaterali di negoziazione.»

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


18.12

Pogliese, Russo, Sallemi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunto la seguente:

          «b-bis) al comma 2-bis, lettera a), dell'articolo 177, le parole «superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'1 o al 10 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, 5 o al 12,5 per cento».».


18.13

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


18.14

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»

     Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


18.15

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003."

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»


18.16

Manca, Tajani, Misiani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando la partecipazione diretta al capitale:

          a)  è detenuta con carattere continuativo, almeno per un periodo non inferiore a due esercizi antecedenti alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;

          b) è finalizzata a sostenere specifici progetti di investimenti legati alla continuità o al potenziamento della capacità produttiva della società partecipata;

          1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


18.17 (testo 2)

Manca, Tajani, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipate da enti locali e ai consorzi fra enti locali costituiti ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto.»

     Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza dei seguenti requisiti:

          a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

          b) classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.»

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.


18.17

Manca, Tajani, Misiani, Lorenzin, Nicita, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipate da enti locali e ai consorzi fra enti locali costituiti ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto.»

     Conseguentemente:

          Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 100.000.000;

          2027: - 100.000.000;

          2028: - 100.000.000;

          Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 35.000.000;

          2027: - 35.000.000;

          2028: - 35.000.000;

          Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 15.000.000;

          2027: - 15.000.000;

          2028: - 15.000.000;


18.18

Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo. Restano ferme, per tali società, le previgenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito imponibile e di trattamento dei dividendi."


18.19

Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita, Valente

Inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          "2-bis. L'incremento di aliquota di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle azioni possedute dalle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, città metropolitane, province e regioni."

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.


18.20

Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. L'incremento di aliquota di cui ai commi precedenti non si applica alle azioni possedute dalle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, città metropolitane, province e regioni.".


18.21

Tajani, Manca, Losacco

Inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente « 4 - bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza dei seguenti requisiti:

          a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

          b) classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.»

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.


18.0.1 (testo 2)

Gelmetti, Russo, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


18.0.1

Gelmetti, Russo, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Dopo l'articolo è inserito il seguente

"Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di IRAP)

          1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2,5 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni spetta una detrazione pari a euro 90.000.

          2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 86, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate".

          3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 168.700.000 per il 2026, euro 196.000.000 per il 2027, euro 195.500.000 per il 2028, euro 26.800.000 per il 2029 e 500.000 per il 2030 si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 2

     Conseguentemente

          All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, le parole "il comma 4 è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "il terzo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti";

          b) Al capoverso comma 4, sopprimere il primo e il secondo periodo


18.0.2

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incremento della soglia di esenzione da imposta sulle transazioni finanziarie aventi a oggetto azioni emesse da società quotate con capitalizzazione sino a 1 miliardo)

          1. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 gennaio 2012, n. 228, in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, l'ultimo periodo e` sostituito dal seguente: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 1 miliardo di euro".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


18.0.3

Dreosto, Testor

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti dei piani di risparmio a lungo termine)

          1. Il comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e` sostituito dal seguente: "2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e` elevato al 20% a condizione che gli investimenti di cui sopra siano effettuati almeno per il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese di piccola capitalizzazione, intendendosi per tali quelle non inserite nell'indice FTSE MIB ne? nell'indice FTSE MIDCAP, e almeno per il 40% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese non inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati".».


18.0.4

Tajani, Manca, Losacco

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Aiuto alla patrimonializzazione delle imprese)

          1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

          a) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, è abrogato;

          b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2027, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi del comma 129, comma 15-bis.

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2027, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2027, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.»


18.0.5

Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione)

          1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


19.1

Nocco, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Russo

Inammissibile

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.».


19.2

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»


19.0.1

Zanettin

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis

          1. Dopo l'articolo 7 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, aggiungere il seguente articolo: Art. 8 (Cedibilità dei crediti) 1. I patti che escludono o limitano la cedibilità dei crediti verso corrispettivo di cui all'articolo 1, previsti nel contratto da cui è sorto o sorgerà il credito o in qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, sono privi di effetto e non sono opponibili al cessionario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati con soggetti pubblici, ivi inclusi quelli disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."


19.0.2

Sironi, Di Girolamo, Pirro, Damante

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Revisione della disciplina relativa alla deducibilità di autovetture e flotte aziendali)

          1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti lettere»;

          b) le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

          «b) A decorrere dall'anno di imposta 2026, per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO2), la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;

          b-bis) per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 90 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 70 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2030;

          b-ter) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 60 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 40 per cento a decorrere dall'anno 2030;

          b-quater) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 40 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2030;

          b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030;

          b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 30 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 15 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030.

          b-septies) Per le autovetture, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 25.000 euro. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.000 euro per gli autocaravan, 4.000 euro per i motocicli, 2.000 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.500 euro per gli autocaravan, 800 euro per i motocicli, quattrocento euro per i ciclomotori.

          b-octies) Le disposizioni di cui alle lettere da b) a b-septies) si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano in data successiva a tale entrata in vigore.

          b-novies) Nei casi di cui alla lettera b-octies) continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di deducibilità vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.


19.0.3

Zanettin

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis

          1. Il comma 1 dell'Articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 viene modificato come segue: a) Dopo le parole: "cessioni di crediti", la parola "devono" è sostituita da "possono" b) Dopo le parole: "atto pubblico", la congiunzione "o" è sostituita da "," c) Dopo la parola: "autenticata" viene aggiunto ", scrittura privata ovvero mediante modalità elettronica su documento informatico sottoscritto con una delle seguenti modalità: i) firma autenticata a termini dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ii) firma elettronica qualificata a termini dell'articolo 3, n. 12, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero iii) firma digitale a termini dell'articolo 1, 1° comma, lett. s del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ancora iv) firma elettronica avanzata a termini dell'articolo 3, n. 11, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014" d) Dopo le parole: "amministrazioni debitrici" è aggiunto "al proprio domicilio fisico ovvero al proprio domicilio digitale secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice""


19.0.4

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)

          2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          a) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;

          b) a decorrere dal 2027, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60;

          c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60

          d) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60

          e) a decorrere dal 2027, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60;

          f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60.


19.0.5

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)

          5. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          c) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

          d) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

          "b) A decorrere dall'anno di imposta 2026 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

          b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2026, al 70% a decorrere dall'anno 2027; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

          b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2026, al 60% a decorrere dall'anno 2027, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

          b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2026, al 30% a decorrere dall'anno 2027, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

          b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2026, al 30% a decorrere dall'anno 2027, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

          b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 15% a decorrere dall'anno 2027, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

          6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          f) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 15% dal 2027 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

          g) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2026; è pari al 30% dal 2027 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

          h) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2026; è pari al 40% dal 2027 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

          i) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2026; è pari al 60% dal 2027 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

          j) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 190, la percentuale è pari al 60% dal 2026; è pari al 70% dal 2027 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 190.

          7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          g) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;

          h) a decorrere dal 2027, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60;

          i) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60

          j) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60

          k) a decorrere dal 2027, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60;

          l) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 60.

          8. A decorrere dall'anno di imposta 2026 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO2/km per mezzo, NEDC, 116 g CO2 /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          w) 116 gCo2/km a 120 gCo2/km: 1% del costo del veicolo;

          x) 121 gCo2/km a 125 gCo2/km: 2% del costo del veicolo;

          y) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;

          z) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;

          aa) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;

          bb) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;

          cc) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;

          dd) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;

          ee) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;

          ff) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;

          gg) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;

          hh) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;

          ii) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;

          jj) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;

          kk) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;

          ll) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;

          mm) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;

          nn) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;

          oo) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;

          pp) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;

          qq) oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

          rr) i valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.


19.0.6

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km))

          3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          a) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 15% dal 2027 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

          b) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2026 al 2027; è pari al 30% dal 2027 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

          c) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2026 al 2027; è pari al 40% dal 2027 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

          d) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2026 al 2027; è pari al 60% dal 2027 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

          e) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 190, la percentuale è pari al 60% dal 2026 al 2027; è pari al 70% dal 2027 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 190.


19.0.7

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)

          4. A decorrere dall'anno di imposta 2026 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO2/km per mezzo, NEDC, 116 g CO2 /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          a) 116 gCo2/km a 120 gCo2/km: 1% del costo del veicolo;

          b) 121 gCo2/km a 125 gCo2/km: 2% del costo del veicolo;

          c) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;

          d) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;

          e) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;

          f) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;

          g) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;

          h) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;

          i) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;

          j) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;

          k) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;

          l) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;

          m) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;

          n) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;

          o) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;

          p) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;

          q) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;

          r) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;

          s) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;

          t) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;

          u) oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

          v) i valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.


19.0.8

Russo, Mennuni, Nocco, Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 152 del TUIR e all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

          1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai seguenti, all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto di cui al primo periodo deve essere sottoposto a vidimazione con marcatura temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».

          2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

          «7-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2, in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 152, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le sanzioni sono aumentate di un terzo.».

          3. All'articolo 27 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 152, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le sanzioni sono aumentate di un terzo.».


19.0.9

Sironi, Di Girolamo, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione del criterio del punteggio ambientale, c.d "eco-score" per l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali sui veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero)

          1. A decorrere dall'anno 2026, ai fini dell'attuazione di una politica di decarbonizzazione del settore dei trasporti, per qualsiasi sussidio diretto o indiretto e per tutti gli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero viene adottato il criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score". Il suddetto punteggio ambientale avrà la funzione di valutare e premiare l'impronta di carbonio di un veicolo, prendendo in considerazione tutte le fasi del suo ciclo di vita antecedenti alla commercializzazione.

          2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare un proprio decreto, con il quale vengono disciplinati i criteri, i requisiti e le modalità per l'assegnazione del punteggio ambientale, c.d. "eco-score", per usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero.

          3.un veicolo è considerato idoneo a beneficiare di sussidi, diretti o indiretti, e degli incentivi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, se soddisfa le seguenti condizioni:

          a) ha emissioni zero (0) di CO2 allo scarico;

          b) appartiene alle categorie M1, N1 o N2, come definite al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante 'Nuovo codice della strada';

          c) ottiene un punteggio ambientale, c.d "eco-score", superiore al punteggio minimo richiesto, come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al comma 2 del presente articolo.».


19.0.10

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)

          1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "1,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


19.0.11 (testo 3)

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Approvato

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

        1. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.


19.0.11 (testo 2)

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Finanziamenti per misure sanitarie)

          1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          2. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025

          3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

          4. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato 'Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il Fondo di cui al presente comma è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.

          5. Al fine di rafforzare un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

          6.  Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per sostegno alla mobilità sanitaria, con dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

          7. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al comma 688, le parole:" e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguente: ",  di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028"

          8. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse erogate per ogni singola finalità di cui al comma da 1 a 7.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2026, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.»


19.0.11

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art 19-bis

          (Fondo per sostegno mobilità sanitaria)

          1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per sostegno alla mobilità sanitaria, con dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

          2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparti del Fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


20.1

Paroli, Lotito

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

          a)         all'alinea sostituire le parole "è aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

          b)         dopo il comma 5-bis.1, aggiungere il seguente: «5-bis.2. La previsione di cui al comma 5-bis.1 non si applica alla riserva costituita, ai sensi del comma 5-bis, con utili destinati alla riserva costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».


20.2 (testo 2)

Gelmetti, Ambrogio, Russo, Mennuni, Nocco

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


20.2

Gelmetti, Ambrogio, Russo, Mennuni, Nocco

  1. All'articolo 20, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

20.3

Mancini, Leonardi, Zedda, Gelmetti

Inammissibile

Al comma 1, dopo il capoverso "5-bis1", aggiungere il seguente: «5-bis.2. La previsione di cui al comma 5-bis.1 non si applica alla riserva costituita, ai sensi del comma 5-bis, con utili destinati alla riserva costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».


20.4

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»


20.0.1

Ronzulli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Interpretazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e disciplina degli enti pubblici non economici costituiti in forma di azienda speciale)

          1. L'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che la relativa disposizione non trova applicazione nei confronti degli enti che, pur costituiti nella forma di azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero nella forma di azienda speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del medesimo decreto legislativo, non svolgono attività imprenditoriale in quanto enti pubblici non economici.

          2. Ai medesimi enti non si applicano l'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni in materia di fondi di integrazione salariale e di cassa integrazione guadagni straordinaria.

          3. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica e si applica anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»


20.0.2

Damante, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

     Conseguentemente, all'articolo 129, sopprimere i commi 6 e 15.


20.0.3

Damante, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

     Conseguentemente, all'articolo 129, sopprimere il comma 6


20.0.4

Turco, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Imposta straordinaria calcolata sull'attività sulle attività finanziarie non funzionali alla concessione di prestiti)

          1. Per l'anno 2026, è istituita una imposta straordinaria a carico degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136, nonché delle società capogruppo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Il contributo è determinato applicando una addizionale del 5% sulle plusvalenze nette di natura finanziaria iscritte a conto economico nel bilancio di esercizio, derivanti da:

          a) cessione o valutazione al fair value di attività finanziarie detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita;

          b) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento aventi natura finanziaria;

          c) operazioni su strumenti derivati, titoli obbligazionari, cartolarizzazioni o altri strumenti di mercato monetario.

          3. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) né dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

          4. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'IRES.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente disposizione.

          6. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato «Fondo per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese e delle famiglie », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».


21.1

Lotito

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», con le seguenti:

          «le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera b), limitatamente agli intermediari finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, e alla lettera c) del medesimo articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».


21.2

Dreosto, Testor

Al comma 1, sostituire le parole "di due punti percentuali", con le seguenti "di quattro punti percentuali".

     Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: + 1.150.000.000

          CS: + 1.150.000.000

          2027

          CP: + 1.130.000.000

          CS: + 1.130.000.000

          2028

          CP: + 1.130.000.000

          CS: + 1.130.000.000


21.3

Garavaglia, Testor, Dreosto

Al comma 1, sostituire le parole "sono incrementate di due punti percentuali." con le seguenti "sono incrementate di 2,5 punti percentuali. Ai fini della presente disposizione agli enti creditizi con totale attivo pari o inferiore a 30 miliardi di euro si applica una franchigia pari ad euro 500.000 per ciascun periodo di imposta."


21.4

Lombardo

Inammissibile

All'articolo 21, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».


21.5

Paroli

Inammissibile

All'articolo 21, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».


21.6 (testo 2)

Testor, Dreosto

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


21.6

Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. L'incremento dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica nei confronti delle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


21.7

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»


21.8

Paroli, Lotito

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          "2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

     Conseguentemente

          Allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, programma 23. Fondi da assegnare apportare le seguenti modificazioni:

          2026                            cp - 800 milioni;

                                              cs  - 800 milioni;

          2027                           cp - 800 milioni;

                                               cs  - 800 Milioni

          2028                            cp -  800 Milioni;

                                              cs -  800 Milioni


21.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

          All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

          Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 ."


21.0.2

Tajani, Manca, Losacco

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente a contratto a tempo determinato e".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".


21.0.3

Patton, Durnwalder

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

          dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" inserire le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".».

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


21.0.4

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».


21.0.5

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2026


21.0.6

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

21.0.7

Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».


21.0.8 (testo 2)

Nocco, Ambrogio, Russo, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 21-bis

(Procedura di versamento spontaneo dell'imposta sulle assicurazioni)

          1. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

          2. I soggetti che, in relazione alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, hanno applicato l'imposta sulle assicurazioni con aliquota diversa da quella indicata dall'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, possono effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi da 3 a 7.

          3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di cui al comma 2, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2026, specificando il periodo o i periodi d'imposta e gli importi oggetto di versamento spontaneo.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di adesione alla procedura.

          5. Gli importi indicati nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate devono essere versati entro il 16 novembre 2026. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il termine previsto dal periodo precedente e le successive entro il 16 novembre 2027 e il 16 novembre 2028. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 novembre 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          6. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 25 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

          7. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 non può essere utilizzata per il versamento delle somme dovute qualora la violazione dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sia già stata accertata con provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nel caso in cui la maggiore imposta sulle assicurazioni dovuta sia già stata constatata con un atto istruttorio, ovvero accertata con provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il versamento spontaneo deve obbligatoriamente riguardare l'intera imposta constatata o accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 5.

          8. Per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2, il termine decennale per l'accertamento, previsto dall'articolo 29 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella versione antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.

          9. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: "Art.23-bis - Norma di interpretazione autentica - 1. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.».


21.0.8

Nocco, Ambrogio, Russo, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Procedura di versamento spontaneo dell'imposta sulle assicurazioni)

          1. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

          2. I soggetti che, in relazione alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, hanno applicato l'imposta sulle assicurazioni con aliquota diversa da quella indicata dall'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, possono effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi da 3 a 7.

          3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di cui al comma 2, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2026, specificando il periodo o i periodi d'imposta e gli importi oggetto di versamento spontaneo.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di adesione alla procedura.

          5. Gli importi indicati nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate devono essere versati entro il 16 novembre 2026. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il termine previsto dal periodo precedente e le successive entro il 16 novembre 2027 e il 16 novembre 2028. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 novembre 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          6. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 25 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 17 novembre 2026.

          7. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 non può essere utilizzata per il versamento delle somme dovute qualora la violazione dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sia già stata accertata con provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nel caso in cui la maggiore imposta sulle assicurazioni dovuta sia già stata constatata con un atto istruttorio, ovvero accertata con provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il versamento spontaneo deve obbligatoriamente riguardare l'intera imposta constatata o accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 5.

          8. Per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2, il termine decennale per l'accertamento, previsto dall'articolo 29 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella versione antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.

          9. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: "Art.23-bis - Norma di interpretazione autentica - 1. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

          2. I soggetti che, in relazione alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, hanno applicato l'imposta sulle assicurazioni con aliquota diversa da quella indicata dall'articolo 2, comma 1, possono effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute alla data di entrata in vigore del presente articolo, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi da 3 a 7.

          3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di cui al comma 2, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2026, specificando il periodo o i periodi d'imposta e gli importi oggetto di versamento spontaneo.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di adesione alla procedura.

          5. Gli importi indicati nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate devono essere versati entro il 16 novembre 2026. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il termine previsto dal periodo precedente e le successive entro il 16 novembre 2027 e il 16 novembre 2028. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 novembre 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          6. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 25 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

          7. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 non può essere utilizzata per il versamento delle somme dovute qualora la violazione dell'articolo 2 sia già stata accertata con provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente articolo. Nel caso in cui la maggiore imposta sulle assicurazioni dovuta sia già stata constatata con un atto istruttorio, ovvero accertata con provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il versamento spontaneo deve obbligatoriamente riguardare l'intera imposta constatata o accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 5.

          8. Per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2, il termine decennale per l'accertamento, previsto dall'articolo 29 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella versione antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026."».


21.0.9

Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti, Nocco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Procedura di versamento spontaneo dell'imposta sulle assicurazioni)

          1. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

          2. I soggetti che, in relazione alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, hanno applicato l'imposta sulle assicurazioni con aliquota diversa da quella indicata dall'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, possono effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi da 3 a 7.

          3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di cui al comma 2, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2026, specificando il periodo o i periodi d'imposta e gli importi oggetto di versamento spontaneo.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di adesione alla procedura.

          5. Gli importi indicati nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate devono essere versati entro il 16 novembre 2026. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il termine previsto dal periodo precedente e le successive entro il 16 novembre 2027 e il 16 novembre 2028. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 novembre 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          6. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 25 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 17 novembre 2026.

          7. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 non può essere utilizzata per il versamento delle somme dovute qualora la violazione dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sia già stata accertata con provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nel caso in cui la maggiore imposta sulle assicurazioni dovuta sia già stata constatata con un atto istruttorio, ovvero accertata con provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il versamento spontaneo deve obbligatoriamente riguardare l'intera imposta constatata o accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 5.

          8. Per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2, il termine decennale per l'accertamento, previsto dall'articolo 29 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella versione antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.

          9. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: "Art.23-bis - Norma di interpretazione autentica - 1. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

          2. I soggetti che, in relazione alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, hanno applicato l'imposta sulle assicurazioni con aliquota diversa da quella indicata dall'articolo 2, comma 1, possono effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute alla data di entrata in vigore del presente articolo, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi da 3 a 7.

          3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di cui al comma 2, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2026, specificando il periodo o i periodi d'imposta e gli importi oggetto di versamento spontaneo.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di adesione alla procedura.

          5. Gli importi indicati nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate devono essere versati entro il 16 novembre 2026. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il termine previsto dal periodo precedente e le successive entro il 16 novembre 2027 e il 16 novembre 2028. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 novembre 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          6. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 25 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

          7. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 non può essere utilizzata per il versamento delle somme dovute qualora la violazione dell'articolo 2 sia già stata accertata con provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente articolo. Nel caso in cui la maggiore imposta sulle assicurazioni dovuta sia già stata constatata con un atto istruttorio, ovvero accertata con provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il versamento spontaneo deve obbligatoriamente riguardare l'intera imposta constatata o accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 5.

          8. Per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2, il termine decennale per l'accertamento, previsto dall'articolo 29 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella versione antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026."».

          -


21.0.10

Cantalamessa, Dreosto, Testor

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

          Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190


21.0.11

Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 21-bis (Trattamento contabile dell'imposta di bollo). 1. L'ammontare corrispondente all'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che le imprese di assicurazione sono tenute a versare ai sensi dell'articolo 1, comma 87 e comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si considera acconto della prestazione che sarà erogata alla scadenza o al riscatto della polizza, senza determinare effetti sul valore degli attivi a copertura delle riserve matematiche dei contratti di assicurazione vita assoggettati all'imposta.».


22.1

Turco, Pirro, Damante

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

          «6-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2024, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

          a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;

          b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.».

          6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


22.2

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»


22.0.1

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)

          1.  È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

          2. Il contributo è istituito: n considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale nonché della eccezionale redditività registrata nel settore energia a decorrere dall'anno 2021
3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:

          a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

          c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

          e) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

          4. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore della Difesa:

          a) progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021

          6. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

          7. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:

          a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;

          b) componenti di reddito una tantum non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

          8. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

          9. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

          10. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.

          11. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.

          12. Il gettito del contributo affluisce per il 70 per cento al "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

          13. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.».


22.0.2

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e stabili organizzazioni operanti nel settore della difesa)

          1.  È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni del settore difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

          2. Il contributo è istituito in considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale.

          3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

          4. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media.

          Ai fini del calcolo, sono neutralizzati:

          a) Gli effetti contabili da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e da cambi di principi contabili;

          b) Le componenti di reddito una tantum non ricorrenti (plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali, ecc.).

          5. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

          6. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

           7. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

          8. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo contenente tutte le informazioni utili per la determinazione dell'importo del contributo.

          9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

          10. Alla ripartizione dei fondi si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          10. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


23.1

Tajani, Manca, Losacco

Sopprimere l'articolo


23.2

Calenda, Lombardo

Sopprimere l'articolo 23.


23.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.


23.4

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Transazione su crediti tributari e contributivi)

          1. Al fine di prevenire la formazione di ulteriori carichi da affidare agli agenti della riscossione, il contribuente che versi in situazione di obiettiva difficoltà può proporre all'Agenzia delle entrate, il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

          2. Alla proposta di transazione sono allegati:

          a) le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre anni;

          b) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

          c) la dichiarazione sostitutiva, resa dal contribuente ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui alle lettere precedenti rappresenta fedelmente e integralmente la situazione del contribuente. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte dei Direttore della competente direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa direzione regionale entro il 31 dicembre 2026.

          3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

          4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2026.».


23.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2015".


23.6

Matera, Gelmetti

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2025»


23.7

Paroli, Lotito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a)  Al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b) Aggiungere infine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2026, in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e in 400 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 e in 50 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 250 milioni di euro euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 e 250 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209.".

     Conseguentemente, il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.


23.8

Matera, Gelmetti

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»


23.9

Occhiuto

Inammissibile


Al comma 1, sostituire le parole: ".derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti." con le seguenti:

          "derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli richiesti a seguito di accertamento, ivi compresi gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o oggetto di giudizio pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento."


23.10 (testo 2)

Romeo, Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto, Ambrogio, Calandrini, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Russo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sostituire le parole: «al tasso del 4 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 3 per cento annuo»;


23.10

Romeo, Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto, Gelmetti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole le parole: «con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento» inserire le seguenti: «fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b) del successivo comma 18,»;

          b) al comma 3, sostituire le parole: «al tasso del 4 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 2 per cento annuo»;

          c) al comma 14, sopprimere la lettera c);

          d) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, il debitore medesimo riceve due solleciti di pagamento e, in caso di mancato adempimento entro il termine indicato nel secondo, l'agente della riscossione procede a recuperarla con le ordinarie modalità.»;

          e) al comma 19, dopo la lettera b), inserire il seguente periodo: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di due rate in luogo di una, anche non consecutive, fatta eccezione per l'ultima, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 365 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


23.11 (testo 2)

Romeo, Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento»

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "di due punti percentuali", con le seguenti; "di tre punti percentuali";

          b) il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.


23.11

Romeo, Garavaglia, Borghesi, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento» inserire le seguenti: «purché riferiti a periodi d'imposta per i quali risulta regolarmente presentata la dichiarazione dei redditi,».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 580 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


23.12

Tajani, Manca, Losacco

Al comma 1, dopo le parole: "possono essere estinti" aggiungere le seguenti: "dai contribuenti per i quali è documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "


23.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1 sopprimere le parole: ", senza corrispondere le somme" fino alla fine del periodo.


23.14

Trevisi

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

          «E' in ogni caso consentito estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17, anche i debiti che rientravano in tutte le precedenti definizioni agevolate.»


23.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è riservato alle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a euro 30.000 e in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza. L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio dall'agente della riscossione presso l'INPS ovvero prodotta dall'istante. La verifica del requisito è effettuata con riferimento alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancanza del requisito, ovvero di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi. Non è ammessa l'adesione dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli enti di cui all'articolo 2, ove si avvalgano della facoltà ivi prevista, applicano il medesimo requisito ISEE."


23.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è precluso ai soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti fattispecie:

          a) abbiano aderito a due o più provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ovvero di rottamazione o pace fiscale, nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2025;

          b) siano decaduti per inadempimento da almeno una delle definizioni agevolate di cui alla lettera a), a prescindere dal numero complessivo di adesioni;

          L'agente della riscossione verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di esclusione sulla base delle proprie banche dati e di quelle rese disponibili dagli enti creditori; in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con inefficacia dell'adesione, decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi. Restano fermi gli effetti delle definizioni perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente legge.".


23.17

Tajani, Manca, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono delle disposizioni di definizione agevolata di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione delle somme di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) ove non già previsto, l'obbligo di emettere fatture o i corrispettivi solo in formato elettronico e di inviarle al sistema di interscambio (sdi);

          b) l'incasso delle fatture deve avvenire solo attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile;

          c) l'incasso dei corrispettivi deve avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili.


23.18

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.».


23.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2 sostituire le parole: "cinquantaquattro rate" con le seguenti: "diciotto rate".

     Conseguentemente:

          a)  al comma 2, lettera b) la parola: "cinquantunesima" è sostituita dalla seguente: "diciottesima";

          b) Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "a decorrere dal 2027" inserire le seguenti: "con pagamento dell'ultima rata il 31 marzo 2029";

          c) Sopprimere la lettera c).


23.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          "2-bis. Per i piani di pagamento superiori a 6 mensilità l'adesione è subordinata ai seguenti requisiti:

          a) all'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili;

          b) al mantenimento della regolarità degli adempimenti correnti tributari e contributivi per tutta la durata del piano;

          c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il divieto a deliberare la distribuzione di utili o acconti sui dividendi, né effettuare acquisti di azioni proprie, riduzioni di capitale con rimborso, distribuzioni di riserve o erogazioni straordinarie di compensi variabili agli amministratori e agli organi di controllo per tutta la durata del piano;

          d) alla comunicazione annuale tramite autocertificazione all'agente della riscossione dello stato di regolarità del piano e degli adempimenti di cui alle lettere precedenti.

          La violazione delle condizioni di cui al presente comma determina la decadenza dalla definizione.".


23.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 5, dopo le parole "il debitore" inserire le seguenti: "dichiara di versare in una temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economico-finanziaria con allegazione di una delle motivazioni di cui al comma 5-bis e"

     Conseguentemente dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla allegazione documentale di una delle seguenti situazioni:

          a) eventi eccezionali che hanno inciso sulla capacità di pagamento quali calamità naturali, gravi eventi sanitari anche in ambito del nucleo famigliare, disoccupazione, cessazione attività;

          b) caduta di fatturato o reddito in misura non inferiore al venti per cento su base annua nel periodo fiscale antecedente l'istanza, da attestare mediante documentazione fiscale o contabile;

          c) altre comprovate difficoltà economico finanziarie, adeguatamente documentate e motivate.

          La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetta a controlli ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi."


23.22

Tajani, Manca, Losacco

Al comma 5, dopo le parole: "apposita dichiarazione" aggiungere le seguenti:", con evidenza dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui al comma 1,"


23.23

Tajani, Manca, Losacco

Sopprimere il comma 7


23.24

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 10, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          "f) a seguito del pagamento della terza rata il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;".


23.25

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 10, sopprimere la lettera g)


23.26

Pirovano

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «dichiarazione di cui al comma 1» con le seguenti: «dichiarazione di cui al comma 5».


23.27

Tajani, Manca, Losacco

Al comma 14, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) anche di una sola rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento"


23.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 14, lettera b) sopprimere le parole: ", anche non consecutive,".


23.29

Tajani, Manca, Losacco

Sopprimere i commi 15, 16, 17 e 18


23.30

Paroli, Lotito

Inammissibile

Al comma 16, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" aggiungere le seguenti: "o affidate all'agente della riscossione dall'amministrazione irrogante"


23.31

Trevisi

Inammissibile

Al comma 18, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) pur se con riferimento ad essi non si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al cosiddetto saldo e stralcio rese, ai sensi: 1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225  ; 2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172; 3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136; 4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n.145; 5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58; b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali non si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. »


23.32

Ternullo

Inammissibile

Sopprime il comma 19.


23.33

Gelmini, Versace

Inammissibile

Sopprimere il comma 19.


23.34

Trevisi

Inammissibile

Al comma 19, sostituire le parole "alla data del 30 settembre 2025" con le seguenti "alla data di entrata in vigore della presente legge".


23.35

Calandrini, Marcheschi, Gelmetti

Al comma 19, aggiungere, in fine il seguente periodo: "I contribuenti che hanno aderito alle misure di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e che hanno un piano di rateazione ancora in corso possono estinguere i debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte dichiarate secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17.".

          .


23.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

          "20-bis. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia della definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre un rapporto recante, in forma aggregata e anonimizzata, i seguenti dati:

          a) numero di istanze presentate, accolte e respinte;

          b) importi complessivi dovuti e importi riscossi nello stesso trimestre e cumulati;

          c) numero di piani attivi, articolati per classi di durata e per tipologia di debitore e numero di piani decaduti;

          d) tasso di decadenza dei piani avvenuto nel trimestre e cumulato nei precedenti, con indicazione delle rate scadute e delle rate regolarmente pagate;

          e) distribuzione per regione e per tipologia di carico.

          Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica dati di cui al presente comma, entro quindici giorni dal loro ricevimento, in formato aperto e secondo lo standard di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche con rappresentazioni grafiche di sintesi, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale. Gli enti di cui all'articolo 2 trasmettono e pubblicano analoghi dati, secondo una procedura definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."


23.37

Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

          "20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 20126, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."


23.38

Damante, Pirro

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine il seguente:

          "20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 20126, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.".


23.39

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

          20-bis. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, le disposizioni in materia di dilazione di pagamento di cui all'articolo 105 del decreto del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in deroga alla lettera c) del comma 10 del medesimo decreto legislativo n.33 del 2025, si applicano alle rateizzazioni decadute a far data dal 16 luglio 2022 con esclusivo riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi in base alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine del 30 aprile 2026.


23.40

Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

          «20-bis. Al fine di consentire ai contribuenti un più ampio termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui al presente articolo, sono sospese le azioni esecutive e cautelari dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026.


23.41

Trevisi

Inammissibile

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

          «20-bis. Sostituire la lettera a) dell'articolo 1, comma 933 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la seguente: "a) per "libero professionista" si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo.»


23.42

Trevisi

Inammissibile

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

          «20-bis. Alla lettera a), comma 933, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "iscrizione ai relativi albi professionali", inserire le seguenti: "e per tutti i professionisti per le quali è prevista l'abilitazione come intermediario telematico ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322 e ai sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2001".»


23.43

Lombardo

Inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

          20-bis. All'articolo 1, lettera a), comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "albi professionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché tutti i professionisti per i quali è prevista l'abilitazione come intermediario telematico ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, del Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000 nonché del Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001."


23.0.4

Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

"Art. 23-bis

(Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)

          1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni.

          2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente."


23.0.5

Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)

          1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni. 2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente.".


23.0.6

Castelli, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Regolarizzazione in materia di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2026 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2026, entro il 30 giugno 2026, entro il 30 settembre 2026 ed entro il 20 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2026 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2026. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.»


23.0.7 (testo 2)

Mazzella, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Disposizioni in materia previdenziale)

          1. Dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 4, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

          2. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2027, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 1 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

          3. La prestazione di cui ai commi 1 e 2, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 1; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 6. 

          4. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

          5. La prestazione di cui al comma 1, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. 

          6. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.  

          7. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

          8. L'attuazione delle misure di cui al presene articolo è autorizzata nel limite di spesa di 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032.».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

  1. dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
     
    "Art. 5-bis.
     
    (Modifiche alla disciplina fiscale)
     

         1.All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

          b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
 

"Art. 23-ter.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

          c) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

          1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.".


23.0.7

Mazzella, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Disposizioni in materia previdenziale)

          1. Dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 4, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

          2. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2027, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 1 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

          3. La prestazione di cui ai commi 1 e 2, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 1; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 6.

          4. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

          5. La prestazione di cui al comma 1, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

          6. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

          7. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

          8. L'attuazione delle misure di cui al presene articolo è autorizzata nel limite di spesa di 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032.».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1.All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

          b) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

          c) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

          1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.".


23.0.8 (testo 2)

Mazzella, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

          1. All'articolo 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2026»;

          2) alla lettera a) le parole: «fino a tre volte» sono sostituite con le seguenti: «fino a quattro volte»;

          3) alla lettera b) le parole: «comprese tra tre e» sono sostituite con le seguenti: «comprese tra quattro e».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
 
"Art. 5-bis.
 
(Modifiche alla disciplina fiscale)
 

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

          b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

          c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

          3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "28 per cento".";

     b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

  1. l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;
  2. l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

     c) dopo l'articolo 23, inserire seguenti:
 

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

          1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

          2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

          3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

          4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

          5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 

          6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

          8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

     d) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui dall'anno 2029.".


23.0.8

Mazzella, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

          1. All'articolo 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2026»;

          2) alla lettera a) le parole: «fino a tre volte» sono sostituite con le seguenti: «fino a quattro volte»;

          2) alla lettera b) le parole: «comprese tra tre e» sono sostituite con le seguenti: «comprese tra quattro e».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          d) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

          b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

          c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

          3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "28 per cento".";

          e) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

          5) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;

          6) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

          f) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

          1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

          2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

          3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

          4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

          5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 

          6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

          8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

          d) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

          1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui dall'anno 2029.".


24.1

Turco, Croatti, Pirro, Damante

Sopprimere l'articolo.


24.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.


24.3

Pirovano

Al comma 9, sostituire le parole: «è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi» con le seguenti: «cessa di avere efficacia limitatamente alla previsione della facoltà per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi».


24.4

Ternullo

Inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 741, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo:

          "Al fine di consentire l'esercizio del predetto diritto di scelta sono inficiati di nullità rilevabile d'ufficio in ogni sede gli atti di accertamento e tutti gli atti di imposizione, anche per gli anni precedenti, non preceduti dal necessario contraddittorio con gli interessati"».


24.5

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma

          "9-bis. Dopo il comma 790 dell''articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 aggiungere il seguente:

          "790-bis. Salvo che per la riscossione ordinaria dell'imposta di cui al precedente comma 738, la riscossione delle somme oggetto di affidamento avviene con l'utilizzo del sistema PagoPA attraverso la emissione di avvisi di pagamento del tipo "ente multi-beneficiario" al fine di consentire il puntuale e il trasparente accreditamento agli enti titolari delle somme riscosse già al netto dei corrispettivi contrattuali e dei rimborsi di competenza dei soggetti affidatari. I soggetti affidatari emettono entro il giorno 10 di ciascuna mensilità fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da pagoPA nel mese precedente corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. I corrispettivi contrattuali e i rimborsi di competenza dei soggetti affidatari relativi ad entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento sono pagati dagli enti creditori entro 60 giorni dalla avvenuta riscossione; a tal fine i soggetti affidatari trasmettono entro la fine del mese successivo la rendicontazione delle somme riscosse nel mese precedente e contestualmente richiedono il pagamento delle loro spettanze mediante fattura. Eventuali interessi per ritardato pagamento sono addebitati all'ente inadempiente e costituiscono danno erariale. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255 comma 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".


24.6

Lotito

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          "9-bis. Dopo il comma 790 dell''articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 aggiungere il seguente: "790-bis. Salvo che per la riscossione ordinaria dell'imposta di cui al precedente comma 738, la riscossione delle somme oggetto di affidamento avviene con l'utilizzo del sistema PagoPA attraverso la emissione di avvisi di pagamento del tipo "ente multi-beneficiario" al fine di consentire il puntuale e il trasparente accreditamento agli enti titolari delle somme riscosse già al netto dei corrispettivi contrattuali e dei rimborsi di competenza dei soggetti affidatari. I soggetti affidatari emettono entro il giorno 10 di ciascuna mensilità fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da pagoPA nel mese precedente corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. I corrispettivi contrattuali e i rimborsi di competenza dei soggetti affidatari relativi ad entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento sono pagati dagli enti creditori entro 60 giorni dalla avvenuta riscossione; a tal fine i soggetti affidatari trasmettono entro la fine del mese successivo la rendicontazione delle somme riscosse nel mese precedente e contestualmente richiedono il pagamento delle loro spettanze mediante fattura. Eventuali interessi per ritardato pagamento sono addebitati all'ente inadempiente e costituiscono danno erariale. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255 comma 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".


24.0.1

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)

          1. All'articolo 1 della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "sede amministrativa che giurisdizionale", sono aggiunte le seguenti "nonché atti e documenti relativi all'esercizio del diritto di associazione in partiti finalizzato al concorso con metodo democratico a determinare la politica nazionale."

          2. Ai fini del ristoro delle minori entrate dei comuni derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata una spesa di euro 500.000 annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


24.0.2

Tajani, Misiani, Losacco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

          b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

           c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

            «1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;

          d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

            e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

              «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

          f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».


24.0.3

Bevilacqua, Turco, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Estensione del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco d'azzardo)

          1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media» sono inserite le seguenti: «, i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, così come altri servizi di infotainment, nel caso in cui essi richiamino, tramite il nome o altri elementi, anche grafici, siti di giochi, scommesse o gioco d'azzardo».


24.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)

          1. All'articolo 5, comma 14-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "comunque diversi dalle telecomunicazioni";

          b) - dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

          "b-bis) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

          b-ter) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.".

     Conseguentemente:

          All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al secondo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,".


24.0.5

Fina

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

          1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2026 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento."

     Conseguentemente:

          -Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 100.000.000;

          2027: - 100.000.000;

          2028: - 100.000.000;

          -Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2026: - 35.000.000;

          2027: - 35.000.000;

          2028: - 35.000.000;


24.0.6

Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis.

(Norma di interpretazione autentica relativa agli enti pubblici non economici)

          1. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione nei confronti degli enti che non svolgono attività imprenditoriale in quanto enti pubblici non economici, anche se costituiti nella forma di azienda speciale ovvero di azienda speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai predetti enti non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni in materia di fondi di integrazione salariale e di cassa integrazione guadagni straordinaria."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"


24.0.7 (testo 3)

Romeo, Garavaglia, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto, Patton

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

          1. In considerazione dei principi contenuti nella Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

          a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

          b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

          2. Gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

          3. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento n. 200 del 2012.

          4. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.»

          5. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 1:

          1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale";

          2) al comma 2, alla lettera f-ter) sono eliminate le seguenti parole: "per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale";

          b) all'articolo 3:

          1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6.";

          2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e possono includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi" e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali.";

          3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione.". Conseguentemente, è abrogato l'articolo 1, comma 279, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          c) l'articolo 3, comma 12, lett. b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge;

          d) all'articolo 5, comma 2 ed all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto";

          e) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.";

          f) l'articolo 21, comma 1, è sostituito dal seguente: "Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro.";

          g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) dell'articolo 3, comma 11, e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al comma 1.

          6. Nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste Italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.


24.0.7 (testo 2)

Romeo, Garavaglia, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto, Gelmini, Versace

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)

          1. In considerazione dei principi contenuti nella Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

          a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

          b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

          2. Gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

          3. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento n. 200 del 2012.

          4. I comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono deliberare l'esenzione dall'imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/5, ovvero delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico di istruzione.

          5. Ai fini del ristoro delle minori entrate dei comuni derivante dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


24.0.7

Romeo, Garavaglia, Bergesio, Minasi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)

          1. In considerazione dei principi contenuti nella Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

          a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

          b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

          2. Gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

          3. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento n. 200 del 2012.

          4. Ai fini del ristoro delle minori entrate dei comuni derivante dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


24.0.8

Sbrollini, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Editoria scolastica)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per contribuire alla compensazione delle dinamiche inflattive sul settore dell'editoria scolastica relativo alla scuola primaria, in riferimento al quadriennio 2021-2024, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di richiesta di accesso al fondo, nonché i criteri di erogazione del contributo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


24.0.9

Bevilacqua, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)

          1. A decorrere dall'anno 2026, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


24.0.10

Bevilacqua, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazioni IMU per cittadini italiani residenti all'estero)

          1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


24.0.11

Bevilacqua, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)

          1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


25.1

Paroli, Lotito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli sulle compensazioni e, al contempo, garantire la piena fruibilità dei crediti maturati nell'ambito di programmi di investimento agevolato, a decorrere dal 1° luglio 2026, il divieto di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, non si applica:

          a) ai crediti d'imposta maturati a titolo di ZES unica per il Mezzogiorno;

          b) ai crediti relativi a investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nei programmi "Transizione 4.0" e "Transizione 5.0";

          c) ai crediti riconosciuti per attività di ricerca, sviluppo e innovazione certificati da soggetti iscritti nell'apposito albo del Ministero delle imprese e del made in Italy;

          d) ai crediti d'imposta maturati fino al 31 dicembre 2025, regolarmente comunicati all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2026.

          Per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d), la compensazione può continuare ad essere effettuata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche con debiti contributivi e assicurativi, previa verifica di conformità telematica da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e i controlli preventivi di congruità dei crediti d'imposta interessati.»


25.2

Pirovano

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


25.3

Gelmini, Versace

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

          "Per il medesimo fine e nel rispetto dei medesimi principi, limiti e vincoli di cui al precedente periodo, è altresì autorizzata l'attivazione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di rapporti di lavoro autonomo con personale infermieristico esercente l'attività in modalità libero-professionale, in possesso di partita iva. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano al personale infermieristico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34".


25.4

Biancofiore

All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-bis è aggiunta il seguente:

          «b-bis) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

          1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


25.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-bis, è aggiunta il seguente:

          «b-bis) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

          1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


25.6

Ternullo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-bis è aggiunta il seguente:

          «b-bis) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

          1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


25.7

Mennuni, Gelmetti, Ambrogio, Nocco, Russo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1 bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quinquies, è aggiunto il seguente: «15-sexies. Un contribuente persona fisica che presenta debiti, di ammontare superiore a cinquantamila euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, non oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, può richiedere una partita IVA solo previo rilascio di apposita garanzia corrispondente all'importo complessivo dei predetti debiti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.»".


25.0.1

Tajani, Manca

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(IVA per enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».


25.0.2 (testo 2)

Lotito

Approvato

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente

Art. 134-bis

          All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui al comma 692," sono inserite le seguenti: "la regione di raccolta".


25.0.2

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, art. 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve emettere autofattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 633/72. Nell'autofattura dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

25.0.3 (testo 2)

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

          1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «1-septies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite l'applicazione di misure volte al risparmio energetico, alla prevenzione nella produzione di rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare nel rispetto dei princìpi dell'economia circolare».

          2. Le disposizioni di cui al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal presente articolo, si applicano altresì alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che hanno ottenuto una delle etichette ecologiche volontarie di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero i cui prodotti o servizi rispondono ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo comma 1, tenuto conto dei seguenti parametri:

          a) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;

          b) riduzione degli imballaggi in plastica, utilizzo di imballaggi compostabili e biodegradabili e di contenitori riutilizzabili;

          c) adozione di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e di sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;

          d) adozione di misure finalizzate a ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;

          e) utilizzo di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di alimenti a filiera corta;

          f) utilizzo di macchinari ed elettrodomestici a basso consumo energetico e dispositivi per il controllo dell'illuminazione nonché per il risparmio idrico;

          g) offerta di servizi di noleggio di velocipedi o servizi di ricarica di veicoli elettrici;

          h) utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia, comprese le linee di cortesia, ecologici e biodegradabili;

          i) iniziative assunte per sensibilizzare i clienti nell'adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.

          3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

          "Art. 5-bis.
 
(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)
 

  1. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, al comma 1, le parole: "3 per cento" con il seguente: "10 per cento".»;

          b) all'articolo 134, sostituire le parole: "2200 milioni" con le seguenti: "1400 milioni".


25.0.3

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

          1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «1-septies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite l'applicazione di misure volte al risparmio energetico, alla prevenzione nella produzione di rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare nel rispetto dei princìpi dell'economia circolare».

          2. Le disposizioni di cui al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal presente articolo, si applicano altresì alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che hanno ottenuto una delle etichette ecologiche volontarie di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero i cui prodotti o servizi rispondono ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo comma 1, tenuto conto dei seguenti parametri:

          a) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;

          b) riduzione degli imballaggi in plastica, utilizzo di imballaggi compostabili e biodegradabili e di contenitori riutilizzabili;

          c) adozione di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e di sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;

          d) adozione di misure finalizzate a ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;

          e) utilizzo di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di alimenti a filiera corta;

          f) utilizzo di macchinari ed elettrodomestici a basso consumo energetico e dispositivi per il controllo dell'illuminazione nonché per il risparmio idrico;

          g) offerta di servizi di noleggio di velocipedi o servizi di ricarica di veicoli elettrici;

          h) utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia, comprese le linee di cortesia, ecologici e biodegradabili;

          i) iniziative assunte per sensibilizzare i clienti nell'adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.

          3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

     Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

          a) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

          b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali )

          1. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, al comma 1, le parole: "3 per cento" con il seguente: "10 per cento".».


25.0.4

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-BIS

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie e per l'esenzione dalla medesima imposta per i medicinali e prestazioni veterinari per animali da compagnia detenuti da persone a basso reddito)

          1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-bis) è inserito il seguente:

          «114-ter) prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per gli animali da compagnia».

          2. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

          «18-bis) i medicinali veterinari e le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per gli animali da compagnia detenuti da persone con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 16.215 euro».

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


25.0.5

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

(Aliquota IVA agevolata per acquisto tecnologie assistive)

          1. Ai dispositivi di domotica, robotica educativa, software e piattaforme digitali di accessibilità destinati a persone con disabilità  si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


25.0.6

Testor, Dreosto, Durnwalder, Patton, Spelgatti

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis

(Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

          1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta".

          Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190


25.0.7 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

          1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta.».

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "99 milioni di euro".


25.0.7

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

          1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta.».


25.0.8

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Attività non commerciali dei vigili del fuoco volontari)

          1. Non sono considerate attività commerciali gli interventi non urgenti e i servizi istituzionali a pagamento svolti dai Corpi dei vigili del fuoco volontari, nonché dalle loro Unioni distrettuali e provinciali, delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 28 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e all'articolo 31 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 della Provincia autonoma di Bolzano.»


25.0.9

Della Porta, Gelmetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Adeguamento della soglia di modico valore per beni ceduti gratuitamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA)

          1. All'articolo 108, comma 2, lettera?c),?del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 50» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)?all'articolo 2, secondo comma, numero 4), le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta»;

          b)?all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta»;

          c)?all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera?h), le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta».

          3. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2026, destinato alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
4. A decorrere dall'anno 2027, il fondo di cui al comma 3 è alimentato da una quota pari allo 0,5 per cento del valore aggiunto derivante dalla vendita dei beni di modico valore di cui al presente articolo, come risultante dalle dichiarazioni IVA delle imprese operanti nei settori interessati, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui.


25.0.10

Della Porta, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Adeguamento della soglia di modico valore per beni ceduti gratuitamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA)

          1. All'articolo 108, comma 2, lettera?c),?del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «euro 50» con le seguenti: «euro 100».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

          a)?all'articolo 2, secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «ad euro cinquanta» con le seguenti: «ad euro cento»;

          b)?all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ad euro cinquanta» con le seguenti: «ad euro cento»;

          c)?all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera?h), sostituire le parole: «ad euro cinquanta» con le seguenti: «ad euro cento».

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.209."


25.0.11

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'Articolo, inserire il seguente:

          «Art 25-bis

          (Misure di riordino di attività di indirizzo, monitoraggio e controllo e rafforzamento del quadro sanzionatorio)

          1.  Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128,  con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

          2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

          b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

          c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.

          3. Le maggiori entrate dell'imposta di valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2, pari ad euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 afferiscono al fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.


25.0.12

Petrucci, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Misure di riordino di attività di indirizzo, monitoraggio e controllo e rafforzamento del quadro sanzionatorio)

          1.  Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128,  con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

          2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

          b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

          c) al comma 11, la parola "7" è soppressa.

          3. Le maggiori entrate dell'imposta di valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2, pari ad euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 afferiscono al fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.


25.0.13

Gelmini, Versace

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente articolo:

"Art. 25-bis

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

          1. Al comma 711 della Legge del 23 dicembre 2014, n.190 sopprimere le parole: «esclusi i pellet»;

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 53 milioni di euro per gli anni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


25.0.14

Mancini, Leonardi, Russo

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Detrazione I.V.A. per la formazione professionale)

          1. Il comma 2 ter dell'articolo 10, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 è abrogato.

          2. All'articolo 19 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto dei contributi pubblici erogati agli organismi di formazione professionale.   L'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi acquistati con tali contributi è detraibile"


25.0.15 (testo 2)

Ambrogio, Gelmetti

Approvato

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

          (Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

          1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea, all'articolo 4-bis del Decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, aggiungere il seguente comma 2-bis: ", Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo. un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali."

          2. All'articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sostituire, ovunque occorra, la parola "quarto" con la parola "sesto".

          3. Dall'attuazione della presente Legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


25.0.15

Ambrogio, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

          1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis: "Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo. un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali."

          2. All'articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sostituire, ovunque occorra, la parola "quarto" con la parola "sesto".

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


26.1

Calenda, Lombardo

Sopprimere l'articolo 26.

          Ai relativi oneri, pari a 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 89,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


26.2

Patuanelli, Turco, Pirro, Naturale, Sabrina Licheri, Damante, Durnwalder, Patton

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.3 (testo 2)

Romeo, Bergesio, Murelli, Minasi, Spelgatti, Testor, Dreosto

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


26.3

Romeo, Bergesio, Murelli, Minasi, Spelgatti, Testor, Dreosto

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 296,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.4

Ternullo

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026, 296,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 296,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.5 (testo 3)

Furlan, Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


26.5 (testo 2)

Furlan, Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo

 Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 296,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.5

Furlan, Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 296,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 


26.6

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente,il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 90 milioni di euro per l'anno 2028.


26.7

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.


26.8

Gelmini, Versace

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.


26.9 (testo 2)

De Carlo, Zedda, Gelmetti, Marcheschi, Matera, Silvestroni, Fallucchi, Mennuni

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


26.9

De Carlo, Zedda, Gelmetti, Marcheschi, Matera, Silvestroni, Fallucchi, Mennuni

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 26

          1. Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».".

          2. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

          3. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026

          5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 44.900.000 per il 2026, euro 89.800.000 per il 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031 si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4.


26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

          Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 1, pari a 44,9 milioni di euro nel 2026 e 89,8 milioni di euro annui nel 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.


26.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

          Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 1, pari a 44,9 milioni di euro nel 2026 e 89,8 milioni di euro annui nel 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.


26.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".


26.13 (testo 2)

Patuanelli, Turco, Pirro

Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»


26.13

Patuanelli, Turco, Pirro, Damante

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per ciascuno degli 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»


26.14 (testo 3)

Franceschelli, Manca, Martella, Irto, Giacobbe, Lorenzin, Nicita, Misiani, Fina, Rando

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:<< 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 89,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.>>


26.14 (testo 2)

Franceschelli, Manca, Martella, Irto, Giacobbe, Lorenzin, Nicita, Misiani, Fina, Rando

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:<< 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028.>>


26.14

Franceschelli, Manca, Martella, Irto, Giacobbe, Lorenzin, Nicita, Misiani, Fina, Rando

Sopprimere il comma 1

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "55,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"


26.15

Misiani

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.16 (testo 2)

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


26.16

Paroli

Inammissibile

All'articolo 26, sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.17 (testo 2)

Bergesio, Minasi, Spelgatti, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

     Conseguentemente

          a) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere il comma 1;

          2) al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

          b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

 c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

          2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

          d)  dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

          e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

          2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituire dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

          3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

          5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

          6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

          f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

  1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
    b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    «7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
    2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.  
      
    g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
    «Articolo 62-bis
    (Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)
  1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
  2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
    6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
    7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
    8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
    9.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
    a)  per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
    b)  per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;
     
    h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».
       
    i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».
    2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
    2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
    2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.» 
      
    Conseguentemente, alla seconda sezione:
  1. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 26 - politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, U.d.V. 1.1,

          2026:

          CP: 20.000.000

          CS: 20.000.000

  1. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4

          2026

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2027

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

          2028

          CP: 10.000.000

          CS: 10.000.000

  1.  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

          2027:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

          2028:

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2029:

          CP: - 82.000.000

          CS: - 82.000.000

          a decorrere dal 2030: 

          CP: 0

          CS: - 73.000.000

  1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2027:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2028:

          CP: - 75.000.000

          CS: - 75.000.000

  1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2027

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2028

          CP: - 9.000.000

          CS: - 9.000.000

          2029

          CP: - 81.000.000

          CS: - 81.000.000

          2030

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2031

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

          2032

          CP: - 70.000.000

          CS: - 70.000.000

          2033

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2034

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          2035

          CP: - 67.000.000

          CS: - 67.000.000

          a decorrere dal 2036:

          CP: - 80.000.000

          CS: - 80.000.000

  1. Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026:   

          CP:  59.000.000

          CS:  59.000.000

          2027:   

          CP: 90.000.000

          CS: 90.000.000

          2028:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2029:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2030:   

          CP:  99.000.000

          CS:  99.000.000

          2031:   

          CP:  100.000.000

          CS:  100.000.000

          2032:   

          CP:  95.000.000

          CS:  95.000.000

          2033:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2034:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000

          2035:   

          CP:  90.000.000

          CS:  90.000.000


26.17

Bergesio, Minasi, Spelgatti, Testor, Dreosto

Sopprimere il comma 1

     Conseguentemente, al relativo onere, pari a 44, 9 milioni per il 2026 e a 89, 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.18

Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sopprimere il comma 1

     Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,9 milioni di euro per il 2026 e 89,8 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028


26.19

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sopprimere il comma 1

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028


26.20

Patton, Durnwalder

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 89,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


26.21

Rosso, Gasparri

Inammissibile

Sopprimere il comma 1.

     Conseguentemente, al relativo onere, pari a 44, 9 milioni per il 2026 e a 89, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


26.22

Paroli

Inammissibile

Sopprimere il comma1.


26.23

Paroli, Lotito

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

     Conseguentemente alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

          2026                            - 45 milioni;

          2027                            - 90 milioni

          2028 e a decorrere      - 90 milioni


26.24

Basso, Manca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

          b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000" con le seguenti: "euro 25.000".

     Conseguentemente dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

          1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 55 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028."


26.25

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera a):

          b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000" con le seguenti: "euro 25.000".

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.26

Durnwalder, Patton

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

          b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000", con le seguenti: "euro 25.000".


26.27

Paroli, Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al comma 1 la lettera a) è soppressa;

          2) Al comma 2 le parole "euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000".


26.28

Minasi, Testor, Dreosto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) sopprimere le parole "a decorrere dal 1° luglio 2026,";

          b) alla lettera a), dopo le parole "«I crediti d'imposta" aggiungere le seguenti: "maturati a decorrere dal 1° luglio 2026," e dopo le parole "titolare originario" aggiungere le seguenti: ", a condizione che siano maturati in capo a quest'ultimo a decorrere dal 1° luglio 2026."

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 44, 9 milioni di euro per il 2026 e 89,9 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


26.29

Rosso, Gasparri

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) sopprimere le parole "a decorrere dal 1° luglio 2026,";

          b) alla lettera a), dopo le parole "«1. I crediti d'imposta" aggiungere le seguenti: "maturati a decorrere dal 1° luglio 2026," e dopo le parole "titolare originario" aggiungere le seguenti: ", a condizione che siano maturati in capo a quest'ultimo a decorrere dal 1° luglio 2026."

     Conseguentemente, al relativo onere, pari a 44, 9 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


26.30

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "I crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte", con le seguenti: "I crediti d'imposta concessi o comunque riconosciuti dopo l'entrata in vigore della presente legge diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte ovvero dall'adozione di concessioni, ovvero spettanti ai sensi dell'articolo 8 e dall'articolo 95 della legge di bilancio per l'anno 2026".


26.31

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»;

          b) sopprimere il comma 2.

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».


26.32

Sabrina Licheri, Pirro, Damante, Ettore Antonio Licheri

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»;

          b) sopprimere il comma 2

     Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


26.33

Bergesio, Murelli, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Dreosto

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.34

Furlan, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»

          b)  sopprimere il comma 2

     Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2028.


26.35

Gelmini, Versace

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, e da quelli derivanti da redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, purché dichiarati e certificati,».

     Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328 è ridotto di 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 89,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.


26.36

Nocco, Gelmetti

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole «soggetti diversi dal titolare originario.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.»


26.37

Bergesio, Testor, Dreosto

Inammissibile

Al comma 1,  lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale divieto non si applica ai crediti di imposta riconosciuti con decreto di ammissione da parte di autorità amministrative a seguito di verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione."


26.38

D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), al capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1.".

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "95 milioni".


26.39

Testor, Dreosto

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da normativa doganale, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativi al rimborso delle accise sul gasolio impiegato per usi professionali.»


26.40

Patton, Durnwalder

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il divieto non si applica nei confronti dei soggetti, diversi da banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare uguale o inferiore  al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.".

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.41

Irto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «originario» aggiungere i seguenti periodi: «Tale divieto non si applica ai crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, maturati da imprese che risultino in regola con la normativa fiscale e contributiva alla data di utilizzo, previa certificazione di legittimità da parte dell'Agenzia delle Entrate per i crediti di importo superiore a euro 500.000. È istituito un meccanismo transitorio per la piena compensazione dei crediti legittimi maturati fino al 30 giugno 2026, utilizzabili anche a decorrere dal 1° luglio 2026.»;

          b) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Le disposizioni limitative di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti da investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES), almeno fino alla loro completa maturazione. Tali crediti sono riconosciuti come incentivo strutturale e non congiunturale, garantendone la piena operatività e utilizzo in compensazione.

          1-ter. In deroga a quanto previsto al comma 1, alle imprese edili è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati in relazione a investimenti previsti dai bonus edilizi o dai PNRR/PNC, almeno fino al termine del piano di investimenti per il quale tali crediti sono stati generati.»;

          c) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di sbloccare la liquidità e di consentire l'utilizzo o la cessione dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati, sono introdotte misure urgenti volte all'apertura di nuovi canali di compensazione, comprese le Amministrazioni Pubbliche, per evitare l'immobilizzazione di tali importi nei cassetti fiscali.»;

          d) sopprimere il comma 2

     Conseguentemente:

          - all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "55,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";

          - dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."


26.42

Patuanelli, Turco, Pirro, Damante

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai crediti d'imposta generati e presenti nei cassetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2026, restando pertanto esclusi i crediti maturati o acquisiti in epoca precedente. Il divieto di utilizzo in compensazione di cui al comma 1 non si applica, con pari decorrenza:

          a) ai crediti d'imposta e ai contributi derivanti da interventi effettuati in aree colpite da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelli riferiti a enti del Terzo Settore, ONLUS e strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni;

          b) ai crediti fiscali generati da investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e all'interno dei Contratti di Sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

          c) ai crediti fiscali derivanti da investimenti effettuati da micro e piccole imprese, come definite dall'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché da soggetti appartenenti a ordini o collegi professionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, iscritti negli albi o elenchi tenuti dai rispettivi enti di appartenenza.

          d) ai crediti fiscali relativi a interventi, nel settore sanitario o ospedaliero, rientranti nel patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale, nonché su immobili strumentali di enti o aziende sanitarie locali.».

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.43

Patuanelli, Turco, Pirro, Damante

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di utilizzo in compensazione di cui al comma 1 non si applica, con pari decorrenza:

          a) ai crediti d'imposta e ai contributi derivanti da interventi effettuati in aree colpite da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelli riferiti a enti del Terzo Settore, ONLUS e strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni;

          b) ai crediti fiscali generati da investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e all'interno dei Contratti di Sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

          c) ai crediti fiscali derivanti da investimenti effettuati da micro e piccole imprese, come definite dall'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché da soggetti appartenenti a ordini o collegi professionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, iscritti negli albi o elenchi tenuti dai rispettivi enti di appartenenza;

          d) ai crediti fiscali relativi a interventi, nel settore sanitario o ospedaliero, rientranti nel patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale, nonché su immobili strumentali di enti o aziende sanitarie locali.».

     Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.44

Fregolent, Paita, Enrico Borghi, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1 luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data.


26.45

Misiani

Inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data.


26.46

Rosso

Inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1° luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data."


26.47

Patuanelli, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»

     Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni annui a decorrere dal 2027.


26.48

Marti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis.

          1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.» Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni a decorrere dal 2027. »

          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


26.49

Ternullo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»

     Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni a decorrere dal 2027.


26.50

Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 77,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 55 a decorrere dall'anno 2027."


26.51

Paita, Sbrollini, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»

     Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni a decorrere dal 2027


26.52

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 14 novembre 2016, n. 220."


26.53

Paroli

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 14 novembre 2016, n. 220."


26.54

Verducci

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220.".


26.55

Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del medesimo decreto-legge, acquisiti, anche per effetto di cessioni successive alla prima, da banche, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società quotate in mercati regolamentati, e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. I crediti di cui al primo periodo possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza i limiti di cui al comma 1 del presente articolo e senza l'applicazione delle limitazioni previste dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

     Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "55 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"


26.56

Pirovano

Al comma 2, sopprimere le parole: «37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo».


26.0.1

Durnwalder, Patton

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».


26.0.2

Gelmetti, Mennuni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».


26.0.3

Tajani, Manca, Losacco

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».


26.0.4

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».


26.0.5

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».


26.0.6

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis.

(Riduzione della ritenuta d'acconto per lavoratori autonomi con dipendenti)

          1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi di liquidità nei lavoratori autonomi che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata, su richiesta del percipiente, nella misura ridotta del 4,6 per cento in luogo dell'ordinaria aliquota del 20 per cento, in presenza delle medesime condizioni previste per gli agenti e rappresentanti di commercio.".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026,  11 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 1 milione di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


26.0.7

Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati)

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le quote o i titoli emessi ai sensi del presente articolo, rappresentativi di crediti deteriorati cartolarizzati o di frazioni di crediti deteriorati cartolarizzati, non possono essere ceduti, in via diretta o indiretta, a soggetti privati che non siano classificati come investitori professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».


26.0.8

Zanettin

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

          1. L'articolo 6 («Cessione di crediti») dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è modificato come segue: a) Al comma 2 le parole "Fatto salvo il rispetto degli" sono sostituite da "Restano fermi gli" b) Al comma 2, dopo la parola "tracciabilità" è inserito "di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche" c) Al comma 2 viene eliminata la seguente frase ", le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione". d) Al comma 3 viene eliminata la seguente frase "Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione" 2. Conseguentemente, l'articolo 226 («Abrogazioni e disposizioni finali») del medesimo Codice è modificato come segue: Dopo il 4° comma è introdotto il seguente comma 4°-bis: a) 4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo: i. all'articolo 9 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 le parole «, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata» sono soppresse; ii. all'articolo 69, 1° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 prima delle parole «Le cessioni» è introdotto il seguente periodo «Fermo quanto diversamente previsto dal codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.»; iii. all'articolo 69, 3° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole «cessioni, le» sono soppresse; iv. all'articolo 70, 2° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole «, cedere» sono soppresse». v. All'articolo 117 comma 4-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 43 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «legge 30 aprile 1999, n. 130» sono soppresse le parole «solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»."


27.0.1

Ambrogio, Nocco, Gelmetti, Mennuni, Russo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Misure di verifica per la correttezza delle autodichiarazioni ISEE)

          1. A decorrere dal 1° marzo 2025, al fine di valorizzare, nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'analisi della compliance e di garantire l'equità e la trasparenza nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'INPS, anche mediante l'utilizzo delle banche dati messe a disposizione da altre amministrazioni pubbliche e già disponibili in interconnessione, effettua verifiche concomitanti alla presentazione delle autodichiarazioni rese in vista della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con particolare riferimento alle informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Le verifiche hanno ad oggetto l'esistenza dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, eventualmente omessa dal soggetto dichiarante, nonché la congruità delle informazioni relative alla presenza di persone in stato di disabilità e non autosufficienza nel nucleo familiare.

          2. In caso di difformità tra quanto autodichiarato e le risultanze delle verifiche effettuate dall'INPS, la DSU viene attestata con difformità ed è conseguentemente sottoposta al regime di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

          3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          4. All'attuazione della presente disposizione l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


27.0.2 (testo 2)

Gelmetti, Ambrogio, Nocco, Russo, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 27-bis

(Misure di semplificazione ai fini del censimento dei fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto e dell'aggiornamento della banca dati catastale)

          1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

          2. Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati di cui al comma 1 gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta di cui al successivo comma 6, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

          3. All'esito delle attività connesse alle comunicazioni di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

          4. Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3.

          5. La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

          6. L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

          7. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

          8. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e alla notifica delle relative risultanze, gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica medesima. Gli oneri e i tributi per la redazione degli atti di aggiornamento sono a carico dei soggetti inadempienti.

          9. Restano salve le procedure previste dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

          10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati il contenuto della comunicazione di cui al comma 2 e le modalità di comunicazione tra gli intestatari catastali e l'amministrazione, nonché le modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo e gli oneri a carico dei soggetti obbligati.

          11. Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

          12. All'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12 è abrogato.

          13. Alla finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole «gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate, qualora rilevi», dopo le parole: «atti di aggiornamento catastale» sono inserite le seguenti: «riguardanti lo stato o il possesso dei beni» e la parola «richiedono» è sostituita dalla seguente: «richiede»;

          b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, l'Agenzia delle entrate provvede d'ufficio all'attribuzione della rendita catastale per le unità immobiliari ovvero dei redditi per le particelle catastali e, ove previsto, all'aggiornamento cartografico schematico sulla base degli elementi conoscitivi e informativi acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno, con oneri e tributi a carico dei soggetti inadempienti. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita e per le particelle catastali a cui sono attribuiti i redditi, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale riguardanti lo stato o il possesso dei beni, gli oneri e i tributi sono a carico dei soggetti inadempienti, ferme restando le sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi. Le rendite e i redditi dichiarati dal soggetto obbligato o determinati dall'Agenzia delle entrate producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data, indicata nella richiesta notificata dall'Agenzia delle entrate, cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione catastale, ovvero, in assenza di tale data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta dell'Agenzia delle entrate. Le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma e gli oneri a carico dei soggetti obbligati sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».


27.0.2

Gelmetti, Ambrogio, Nocco, Russo, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Misure di semplificazione ai fini del censimento dei fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto)

          1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

          2. Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati di cui al comma 1 gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta di cui al successivo comma 6, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

          3. All'esito delle attività connesse alle comunicazioni di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

          4. Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3.

          5. La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

          6. L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

          7. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

          8. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e alla notifica delle relative risultanze, gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica medesima. Gli oneri e i tributi per la redazione degli atti di aggiornamento sono a carico dei soggetti inadempienti.

          9. Restano salve le procedure previste dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

          10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati il contenuto della comunicazione di cui al comma 2 e le modalità di comunicazione tra gli intestatari catastali e l'amministrazione, nonché le modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo e gli oneri a carico dei soggetti obbligati.

          11. Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

          12. All'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12 è abrogato.».


27.0.3

Russo, Gelmetti, Nocco, Mennuni, Ambrogio

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Misure di semplificazione ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale)

          1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole «gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate, qualora rilevi», dopo le parole: «atti di aggiornamento catastale» sono inserite le seguenti: «riguardanti lo stato o il possesso dei beni» e la parola «richiedono» è sostituita dalla seguente: «richiede»;

          b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, l'Agenzia delle entrate provvede d'ufficio all'attribuzione della rendita catastale per le unità immobiliari ovvero dei redditi per le particelle catastali e, ove previsto, all'aggiornamento cartografico schematico sulla base degli elementi conoscitivi e informativi acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno, con oneri e tributi a carico dei soggetti inadempienti. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita e per le particelle catastali a cui sono attribuiti i redditi, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale riguardanti lo stato o il possesso dei beni, gli oneri e i tributi sono a carico dei soggetti inadempienti, ferme restando le sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi. Le rendite e i redditi dichiarati dal soggetto obbligato o determinati dall'Agenzia delle entrate producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data, indicata nella richiesta notificata dall'Agenzia delle entrate, cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione catastale, ovvero, in assenza di tale data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta dell'Agenzia delle entrate. Le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma e gli oneri a carico dei soggetti obbligati sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».


28.1 (testo 2)

Paroli

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »";

          2) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: « 3-ter.1. Per i prodotti di cui al comma 1-bis), immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta  dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

          c-ter) all'articolo 62-quater, al comma 4, le parole: «Con determinazione», sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-ter.1, con determinazione» ";

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."


28.1

Paroli

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

          2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»;"

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."


28.2 (testo 2)

Patuanelli, Pirro, Damante

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »";

          2) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: « 3-ter.1. Per i prodotti di cui al comma 1-bis), immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta  dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

          c-ter) all'articolo 62-quater, al comma 4, le parole: «Con determinazione», sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-ter.1, con determinazione» ";

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."


28.2

Patuanelli, Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

          2) dopo la lettera c), inserire la seguente:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»;"

          b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1? gennaio 2026."


28.3 (testo 3)

Testor, Dreosto

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »";

          2) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: « 3-ter.1. Per i prodotti di cui al comma 1-bis), immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta  dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

          c-ter) all'articolo 62-quater, al comma 4, le parole: «Con determinazione», sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-ter.1, con determinazione» ";

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."


28.3 (testo 2)

Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

          2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»;"

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° luglio 2026."


28.3

Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»";

          2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) all'articolo 62-quater, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»";

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."


28.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

          "5-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati e dall'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono destinate integralmente al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e trasferite annualmente al Fondo Sanitario Nazionale.".


28.0.1

Gelmetti

Ritirato

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

          1. Al fine di adeguare le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e di limitarne la circolazione, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

          1) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

          «e-bis) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui al successivo articolo 2.»;

          2) il comma 3-bis è abrogato;

          b) all'articolo 2:

          1) al comma 2, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente lettera:

          «g-bis.1) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione.»;

          2) il comma 3-bis è abrogato.

          3) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

          «3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per i punti vendita specializzati esistenti alla data di entrata in vigore del presente comma, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera g-bis.1), secondo i criteri di cui all'art. 62-quater, comma 5-bis, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»;

          2. Al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 39-ter, al comma 2, dopo le parole: «rispettivamente lettere b) e c) », sono inserite le seguenti: «, all'articolo 1, comma 3, lett. e-bis), della legge 2 dicembre 2016, n. 242, che rispettano le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. g-bis.1) della medesima legge n. 242 del 2016»;

          b) all'articolo 39-quater, al comma 1, dopo le parole «Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», sono inserite le seguenti: «; per le infiorescenze di cui all'articolo 39-ter, comma 2, il relativo inserimento nelle predette tariffe di vendita è autorizzato dalla medesima Agenzia previa verifica, tramite i propri laboratori chimici, del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento»;

          c) all'articolo 39-octies, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «

          2-bis. Per le infiorescenze di cui all'articolo 39-ter, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di cui all'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico delle medesime infiorescenze. »;

          d) dopo l'articolo 62-quater.2, è inserito il seguente:

          «Art. 62-quater.2-bis

                                                 Imposta di consumo sui liquidi derivati

          dalle infiorescenze della Cannabis sativa L.

          1. I prodotti liquidi derivati dalle infiorescenze della Cannabis sativa L., contenenti tetraidrocannabinolo (THC) in misura non superiore allo 0,5 per cento, destinati ad essere consumati come prodotti da inalazione senza combustione, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 40 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

          2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

          3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 2 o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 6. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

          4. Ai fini della commercializzazione, i prodotti di cui al comma 1 sono inseriti nella specifica tabella di commercializzazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica, tramite i laboratori chimici della medesima Agenzia, del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.

          5. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

          6. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione della cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto giacente e comunque non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata  ai fini del pagamento dell'imposta.

          7. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dalla presenza delle avvertenze esclusivamente in lingua italiana su ogni confezione in vendita al pubblico e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'apposizione di apposito contrassegno di legittimazione su ciascun confezionamento.

          8. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché per il tramite dei patentini ad esse aggregati e degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5-bis.

          9. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato e il divieto di vendita attraverso distributori automatici. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni, di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, il divieto di fumo, di cui all'articolo 51, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il divieto di pubblicità e promozione, di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165 e al decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300. Tali prodotti rispettano quanto disposto in materia di notifica ed etichettatura dagli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

          10. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

          11. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1.

          12. Fuori dai casi di cui al comma 11, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1, all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 40-ter, 40-quater e 40-quinquies, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.

          13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le modalità di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione, le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo nonché quelle inerenti alla circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 6 in materia di cauzioni. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione, ai punti vendita specializzati esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.».

          e) nell'allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) infiorescenze della Cannabis sativa L 40 per cento. ».


28.0.2 (testo 2)

Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche)

          1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell'Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.

          2. Per la definizione del debito residuo, l'importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all' instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l'importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell'articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell'ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.

          4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell'intero importo dovuto, comprensivo degli interessi..

          5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l'Agenzia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:

          a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l'Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l'aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

          1)  con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

          2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

          3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

          b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

          c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:

    1. anno 2006: 100 per cento;
    2. anno 2007: 100 per cento;
    3.   anno 2008: 85 per cento;
    4. anno 2009: 78 per cento;
    5. anno 2010: 77 per cento;
    6. anno 2011: 72 per cento;
    7. anno 2012: 60 per cento.
      6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
      7. L'autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell'Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.
       
       

28.0.2

Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

          1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell'Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.

          2. Per la definizione del debito residuo, l'importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all' instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l'importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell'articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell'ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.

          4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell'intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.».


28.0.3

Russo, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Definizione delle controversie in materia di scommesse ippiche)

          1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l'Agenzia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:

          a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l'Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l'aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

          1)  con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

          2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

          3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

          b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

          c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:

          1) anno 2006: 100 per cento;

          2) anno 2007: 100 per cento;

          3)  anno 2008: 85 per cento;

          4) anno 2009: 78 per cento;

          5) anno 2010: 77 per cento;

          6) anno 2011: 72 per cento;

          7) anno 2012: 60 per cento.

          2. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.

          3. L'autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell'Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.


28.0.4

Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

(Misure in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento)

          1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

          2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

          3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall'ampliamento della raccolta conseguente all'incremento del payout minimo al 70 per cento."


28.0.5 (testo 2)

Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Approvato

Dopo l'articolo 134  è inserito il seguente:

Articolo 134-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, le parole " e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato."

     Conseguentemente

 Il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto di 2,29 milioni di euro nel 2026, 2,08 milioni di euro nel 2027 e 0,09 milioni di euro nel 2029. Il medesimo fondo è integrato di 0,12 milioni di euro nell'anno 2028.


28.0.5

Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della filiera nazionale della birra)

          1. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


29.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.


29.2

Sironi, Pirro, Damante, Unterberger

Sopprimere l'articolo.


29.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


29.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


29.5

Pirro, Sironi, Damante, Unterberger

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.


29.6

Pirro, Sironi, Damante, Unterberger

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2027" con le seguenti: "dal 1° marzo 2026"


29.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Riduzione IVA prodotti igienici pediatrici e femminili)

          Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono inseriti i seguenti:

                    "1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

                    1-sexies) pannolini per bambini;";

                    b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.";

          Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

     Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.


29.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Giochi-Modifiche al PREU ed al Pay-out)

          1.         All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente:

          "Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e all'60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".


29.0.3

Turco, Barbara Floridia, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali)

          1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».


29.0.4

Manca, Lorenzin

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 19), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni di cura e alla balneazione collettiva in acqua termale rese da stabilimenti termali alla persona, volte a prevenire o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità risultino da apposita attestazione medica o, in alternativa, anche in assenza della medesima ove non sia richiesta secondo la normativa regionale applicabile. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di balneazione predette effettuate da stabilimenti termali anteriormente alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

          2. Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


29.0.5 (testo 2)

Manca

Approvato

Dopo l'articolo 134  è inserito il seguente:

Articolo 134-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, le parole " e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato."

     Conseguentemente

 Il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto di 2,29 milioni di euro nel 2026, 2,08 milioni di euro nel 2027 e 0,09 milioni di euro nel 2029. Il medesimo fondo è integrato di 0,12 milioni di euro nell'anno 2028.


29.0.5

Manca

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della filiera nazionale della birra)

          1. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


29.0.6 (testo 2)

Naturale, Patuanelli, Pirro, Damante, Centinaio, Bergesio

Approvato

Dopo l'articolo 134  è inserito il seguente:

Articolo 134-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, le parole " e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato."

     Conseguentemente

 Il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto di 2,29 milioni di euro nel 2026, 2,08 milioni di euro nel 2027 e 0,09 milioni di euro nel 2029. Il medesimo fondo è integrato di 0,12 milioni di euro nell'anno 2028.


29.0.6

Naturale, Patuanelli, Pirro, Damante, Centinaio, Bergesio

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, dopo le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono inserite le seguenti "nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


29.0.7

Lombardo

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)

          1. Il comma 466, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Conseguentemente il comma 3, dell'articolo 31, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, approvato con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


29.0.8

Nave, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

          1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile le disposizioni di cui ai commi 1087 e 1088 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano nel limite complessivo di 2 milioni di euro anche per l'anno 2026."

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


30.1

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Inammissibile

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di di 587,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 404,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 370,4 milioni di euro per l'anno 2028.


30.2

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.


30.3

Sironi, Pirro, Damante

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» sostituire le parole da "è applicata" fino a "misura" con le seguenti: "è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminato nella seguente misura: a) gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri".


30.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), capoverso 1. sostituire le parole: "è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura," con le seguenti: "è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro".

     Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminato nella seguente misura: gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri."."


30.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3., dopo le parole: "Per il gasolio utilizzato" inserire le seguenti: "dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del DPR 633/72".


30.6

Sironi, Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «3.», dopo la parola "utilizzato" aggiungere le seguenti: "dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".


30.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d): il comma 4 è abrogato.".


30.8

Sironi, Pirro, Damante

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d): il comma 4 è abrogato."


30.9

Minasi, Testor, Dreosto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire la lettera e) con la seguente:

          "e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, in via prioritaria, al  fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale;»";

          b) Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi.»."


30.10

Paroli

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera e) con la seguente:

          "e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale;"

          b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          "e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi."


30.11

Nocco, Orsomarso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire la lettera e) con la seguente: il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, in via prioritaria, al  fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale.»

          b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: " e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi.»."


30.12

Misiani, Manca, Irto, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.» con le seguenti: « sono destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.»

     Conseguentemente:

          -  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnati, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


30.13

Paroli

All'articolo 30, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera e), dopo le parole «sono destinate» sono aggiunte le seguenti: «, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto, quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi."».


30.14 (testo 2)

Durnwalder, Unterberger, Patton, Testor

Approvato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "sono destinate", inserire le seguenti: «, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».


30.14

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "sono destinate", inserire le seguenti: «, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».


30.15

Pirondini, Di Girolamo, Pirro, Damante

Inammissibile

Al comma 1, alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024- 2027. Agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024- 2027 quantificato in 270 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".


30.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono impiegati per la progressiva eliminazione degli elementi di natura fiscale e parafiscale che configurano un sussidio ambientalmente dannoso implicito a carico dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici."


30.17

Paroli, Lotito

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          "1-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 504/1995, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 43/2025, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

          "15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate, ove occorra, le modalità con le quali gli esercenti di impianti esenti dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettere a) e b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.".".

     Conseguentemente nella rubrica sono soppresse le parole: "sui carburanti"


30.18

Borghesi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Nella rubrica sono cancellate le parole "sui carburanti"

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

          "1-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 504/1995, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 43/2025, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

          "15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate, ove occorra, le modalità con le quali gli esercenti di impianti esenti dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettere a) e b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.".".


30.0.1

Basso, Irto, Fina

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Revisione della disciplina relativa alla deducibilità di autovetture e flotte aziendali)

          1.              All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti lettere»;

          b) le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

          «b) A decorrere dall'anno di imposta 2026, per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO2), la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;

          b-bis) per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 90 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 70 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2030;

          b-ter) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 60 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 40 per cento a decorrere dall'anno 2030;

          b-quater) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 40 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2030;

          b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030;

          b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 30 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 15 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030.

          b-septies) Per le autovetture, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 25.000 euro. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.000 euro per gli autocaravan, 4.000 euro per i motocicli, 2.000 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.500 euro per gli autocaravan, 800 euro per i motocicli, quattrocento euro per i ciclomotori.

          b-octies) Le disposizioni di cui alle lettere da b) a b-septies) si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano in data successiva a tale entrata in vigore.

          b-novies) Nei casi di cui alla lettera b-octies) continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di deducibilità vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.".


30.0.2

Ternullo

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Interventi a favore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca)

          1. All'articolo 116, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

          «2-bis) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di prodotti alimentari e bevande refrigerate con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg e non superiore a 4.250 kg, a condizione che la massa eccedente i 3.500 kg sia imputabile esclusivamente alla presenza di dispositivi di coibentazione termica, impianti di refrigerazione e relativi sistemi ausiliari annessi al veicolo; in tal caso la circolazione è ammessa con patente di categoria B posseduta da almeno due anni».

          La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


30.0.3

Paroli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

          1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

          «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente legge 11 agosto 2003, n. 218. limitatamente ai mezzi euro VI».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


30.0.4

Manca

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure in materia di registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione carburanti)

  1. All'articolo 25, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "Le medesime modalità di presentazione dei dati possono essere adottate, su richiesta dell'esercente in accordo con il titolare, anche su tutti gli altri impianti di cui al comma 2, lettera b).".».

30.0.5

Paroli, Lotito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure in materia di registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione carburanti)

          1. All'articolo 25, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "Le medesime modalità di presentazione dei dati possono essere adottate, su richiesta dell'esercente in accordo con il titolare, anche su tutti gli altri impianti di cui al comma 2, lettera b).".».


30.0.6

Misiani

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di commercializzazione di combustibile diesel)

          All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità previsto dalle norme tecniche di settore.

          1-ter. La commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità, di cui al comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3.000. Il prodotto non conforme deve essere rimesso a norma, salvo la non conformità sia attribuibile a una contaminazione con benzina in quantità non superiore allo 0,2% in volume, che comporta una riduzione fino a 4 gradi centigradi del punto di infiammabilità. In tal caso, non sussiste il divieto di commercializzazione e non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa.".»


30.0.7

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

          1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392

          relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato » sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « Il 50% dei proventi delle aste è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « I proventi delle aste sono assegnati »; b) il comma 5 è abrogato; c) al comma 7, la lettera h) è soppressa; d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."


30.0.8

Bergesio, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

          1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis - con i medesimi decreti di cui al comma 4, ai fini delle eventuali integrazioni da apportare al comma 1, lettera a), non è consentita l'inclusione delle immissioni in consumo dei vettori energetici  impiegati nei bunkeraggi marittimi internazionali, così come definiti al punto 2.1.5. dell'Allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008"."


30.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al D.M. 19 settembre 2025 "Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma a) dopo le parole "dotati di pompe di calore, elettriche" la parola "gas" è soppressa;

          b) al comma b) dopo le parole "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: "sono ammissibili solo le spese relative alla parte rinnovabile".

  1. All'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al comma 1, ovunque ricorrano, le parole "7%" e la parola "4%" sono sostituite dalla seguente: "20%".
  2. Il comma 3 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
  3. Il comma 6 bis dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
  4. L'articolo 62 ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è soppresso.
  5. A partire dal 1° gennaio 2026 sono abrogate le esenzioni accise su:

          a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

          b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;

          c) GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

  1. A partire dal 1° gennaio 2026 sono esclusi dal Capacity Market tutti gli impianti a fonti fossili.
  2. A partire dal 1° gennaio 2026 sono annullate le quote ETS assegnate a titolo gratuito.
  3. All'art. 11-ter del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 il comma 9 è sostituito dal seguente:

          "9. Per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

          a) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

          b) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato;

          c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

          d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

  1. All'Art. 11-ter del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, il comma 10 è sostituito dal seguente:

          "10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

          a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

          b) permesso di ricerca: 12.000 euro per chilometro quadrato;

          c) permesso di ricerca in prima proroga: 3.000 euro per chilometro quadrato;

          d) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato.".

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

30.0.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)

          1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

          2. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d 'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

          a) Energia: produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

          b) Difesa: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell 'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

          3. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari (baseline: 2018, 2019, 2020, 2021). Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

          a) Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. b) Sono neutralizzati ai fini del confronto:

          -effetti contabili da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e da cambi di principi

          contabili;

          -componenti di reddito una tantum non ricorrenti (plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali, ecc.).

          4. L 'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del' 'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

          5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

          6. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

          7. I soggetti obbligati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo (baseline, utile di periodo, eccedenza, Contributo, ecc.)

          8. Il gettito affluisce per il 70 per cento al nuovo Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.

          9. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".


30.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca.)

          1. Al fine di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica e di decarbonizzazione previste dagli strumenti di programmazione nazionale ed europea in materia di energia e clima e, nel contempo, di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca., nonché di promuovere la sostenibilità della distribuzione mediante trasporto su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HO.RE.CA è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e di bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore al 50 per cento del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto o il noleggio dei veicoli di cui al medesimo comma.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una sezione speciale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri di accesso, l'elenco dei mezzi ammissibili, le modalità di calcolo del contributo e le modalità di attuazione del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."


30.0.12

Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca.)

          1. Al fine di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica e di decarbonizzazione previste dagli strumenti di programmazione nazionale ed europea in materia di energia e clima, e, nel contempo, di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca. nonché di promuovere la sostenibilità della distribuzione mediante trasporto su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HO.RE.CA è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e di bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore al 50 per cento del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto o il noleggio dei veicoli di cui al medesimo comma.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una sezione speciale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri di accesso, l'elenco dei mezzi ammissibili, le modalità di calcolo del contributo e le modalità di attuazione del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


30.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Esenzione degli oneri ASOS dal sistema pubblico di ricarica dei veicoli elettrici)

  1. Al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica e assicurare la coerenza degli oneri del sistema elettrico con i principi di efficienza ambientale e fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli oneri generali di sistema relativi alla componente tariffaria ASOS non si applicano all'energia elettrica erogata tramite infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'ambito applicativo dell'esenzione di cui al comma 1, i criteri operativi per la sua attuazione, nonché gli specifici adempimenti regolatori che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è tenuta ad adottare ai fini della conseguente modifica del quadro tariffario e delle modalità di fatturazione dell'energia elettrica erogata dalle infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 30, comma 1, della presente legge, relative alla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante.

30.0.14

Basso, Irto, Fina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Introduzione del criterio del punteggio ambientale, c.d "eco-score" per l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali sui veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero)

          1) A decorrere dall'anno 2026, ai fini dell'attuazione di una politica di decarbonizzazione del settore dei trasporti, per qualsiasi sussidio diretto o indiretto e per tutti gli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero viene adottato il criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score". Il suddetto punteggio ambientale avrà la funzione di valutare e premiare l'impronta di carbonio di un veicolo, prendendo in considerazione tutte le fasi del suo ciclo di vita antecedenti alla commercializzazione.

          2) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare un proprio decreto, con il quale vengono disciplinati i criteri, i requisiti e le modalità per l'assegnazione del punteggio ambientale, c.d. "eco-score", per usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero.

          3) Un veicolo è considerato idoneo a beneficiare di sussidi, diretti o indiretti, e degli incentivi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, se soddisfa le seguenti condizioni:

          a)                       ha emissioni zero (0) di CO2 allo scarico;

          b)                       appartiene alle categorie M1, N1 o N2, come definite al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante 'Nuovo codice della strada';

          c)                       ottiene un punteggio ambientale, c.d "eco-score", superiore al punteggio minimo richiesto, come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al comma 2 del presente articolo.".


30.0.15

Basso, Irto, Fina

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro)

          1. A decorrere dal 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i veicoli aziendali sono calcolate in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro del mezzo, in particolare:

          a)     per gli anni 2026 e 2027, per veicoli con emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO2), la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e all'80 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO2, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 40 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la detraibilità è pari al 90 per cento in caso di uso strumentale e al 30 per cento in caso di uso promiscuo;

          b)     per gli anni 2028 e 2029, per veicoli con emissioni pari a 0 g/km CO2, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 60 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO2, la detraibilità è pari all'80 per cento in caso di uso strumentale e al 30 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la detraibilità è pari al 45 per cento in caso di uso strumentale e al 15 per cento in caso di uso promiscuo;

          c)     a decorrere dall'anno 2030, per veicoli con emissioni pari a 0 g/km CO2, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 40 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO2, la detraibilità è pari al 60 per cento in caso di uso strumentale e al 20 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO2, la detraibilità non è ammessa.

          2. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

          3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano successivamente a tale data.

          4. Nei casi di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla detraibilità IVA vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.".


30.0.16

Basso, Irto, Fina

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro)

           1.                A decorrere dal 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

          a)     per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 10% dal 2028 al 2029; è pari al 25% a decorrere dall'anno 2030;

          b)     per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-49, la percentuale è pari al 25% dal 2026 al 2027; è pari al 35% dal 2028 al 2029; è pari al 45% dal 2028 a decorrere dall'anno 2030;

          c)     per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 50-159, la percentuale è pari al 45% dal 2026 al 2027; è pari al 60% dal 2028 al 2029; è pari al 70% a decorrere dall'anno 2030;

          d)     per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 60% dal 2026 al 2027; è pari al 70% dal 2028 al 2029; è pari al 80% a decorrere dall'anno 2030;

          e)     per emissioni g CO2/km del mezzo pari a >= 190, la percentuale è pari al 70% dal 2026 al 2027; è pari al 80% dal 2028 al 2029; è pari al 90% a decorrere dall'anno 2030.

           2.                Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano successivamente a tale data.

          3.                  Nei casi di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla tassazione delle auto aziendali concesse come fringe benefit vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale."


30.0.17

Di Girolamo, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

          1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

          a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

          b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

          d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307


30.0.18

Manca

Inammissibile

Dopo l'Articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)

          1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute  per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

          3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

          .


30.0.19

Paroli, Lotito

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)

          1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute  per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

          3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.».


30.0.20

Petrucci, Gelmetti

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)

          1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute  per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

          3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.


30.0.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali nel settore dell'agricoltura)

          Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

          1) al numero 19, le parole «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

          2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: «19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore».

          b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.


30.0.22

Bevilacqua, Pirro, Damante

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti nelle isole minori)

          1. In considerazione del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

          a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

          1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

          2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

          3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

          4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

          b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

          2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

          3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 siti presso le isole minori trasmettono, entro il 31 marzo 2026, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

          4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

          5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

          6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

          7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

          8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

          9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

          10. Ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


30.0.23

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

          1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché di ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.

          2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

          3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2026.

          4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

          5. Con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

          6.Agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »


30.0.24

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Introduzione di una addizionale ambientale nazionale sui biglietti aerei, graduata per distanza e classe di viaggio, finalizzata alla decarbonizzazione del trasporto aereo)

          1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutrale e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una addizionale ambientale nazionale sui biglietti aerei denominata "ticket tax per l'aviazione" sui titoli di viaggio di voli aerei, di seguito denominato "ticket tax".

          2. La ticket tax si applica:

          a) ai titoli di viaggio di classe economy o business su voli in partenza da aeroporti

          situati nel territorio nazionale;

          3. L'importo del contributo è determinato come segue:

          a) Per gli anni 2026 e 2027, l'addizionale è pari a 8,6 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 17 euro in classe business, 16 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 32 euro in classe business; 66 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 132 euro in business.

          b) Per l'anno 2028, l'addizionale è pari a 15 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 30 euro in classe business; 28 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 56 euro in classe business; 115 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 230 euro in classe business.

          c) A partire dall'anno 2029, l'addizionale è pari a 21 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 42 euro in classe business; 40 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 80 euro in classe business; 164 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 328 euro in classe business.

          4. La ticket, di cui al comma 1, non si applica ai voli nazionali di breve raggio effettuati dai residenti in Sardegna e dai loro familiari, così come tra la Sicilia e le isole di Pantelleria e Lampedusa, al fine di garantire la continuità territoriale,.

          5. Ai fini del presente articolo, la distanza è determinata in base alla rotta aerea diretta tra l'aeroporto di partenza e quello di destinazione:

          a) sono classificati come voli a corto raggio quelli con aeroporto di partenza e di arrivo all'interno dei confini nazionali;

          b) come voli a medio raggio quelli in partenza dall'Italia e diretti a destinazioni che comprendono lo Spazio economico europeo (SEE), il Regno Unito, la Svizzera, Andorra, Albania, Bosnia-Erzegovina, Algeria, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Gibilterra, Groenlandia, Israele, Libia, Marocco, Monaco, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, San Marino, Siria, Tunisia, Turchia;

          c) come voli a lungo raggio quelli intercontinentali non diretti nei Paesi elencati al comma 3) punto b)

          6. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

          7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con il quale il gettito ottenuto dall'addizionale ambientale nazionale è utilizzato secondo le seguenti linee guida:

          una quota del gettito, pari ad almeno il 25%, è destinata ad essere reinvestita direttamente nel settore aereo, con il duplice obiettivo di accelerare la transizione e mitigare l'impatto economico sugli operatori. In particolare per ridurre significativamente il differenziale di costo tra vettori fossili e puliti. In particolare, una quota del gettito è destinata alla creazione di un Fondo dedicato allo sviluppo, produzione e adozione dei carburanti sintetici (e-SAF), carburanti sostenibili di matrice sintetica, e a sviluppare la ricerca, la produzione su scala industriale e fornire incentivi agli operatori per passare a carburanti a basso impatto climatico, e ridurre i problemi di natura economica attualmente connessi alla produzione di carburanti a zero emissioni.


30.0.25

Sironi, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Introduzione di una addizionale nazionale ambientale a tariffa uniforme per notte di crociera, finalizzata alla decarbonizzazione del trasporto passeggeri via mare)

          1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutrale e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una addizionale ambientale nazionale sui biglietti per viaggi su navi da crociera che navigano in acque territoriali italiane, denominata "ticket tax per le crociere".

          2. La ticket tax per le crociere si applica ai titoli di viaggio di soggiorni crocieristici in partenza dalle acque territoriali italiane.

          3. L'importo della ticket tax per le crociere è determinato nella misura uniforme di 15 euro per passeggero per ogni notte di crociera trascorsa a bordo.

          4. La ticket tax per le crociere non si applica alle prime tre notti di soggiorno in nave da crociera.

          5. La ticket tax per le crociere è riscossa dal vettore crocieristico al momento dell'emissione del titolo ed è versata all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

          6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con cui vengono stabiliti i principi e i criteri con i quali il gettito ottenuto dall'addizionale ambientale nazionale è utilizzato, nel rispetto delle seguenti linee guida: una quota pari ad almeno il 25% del gettito è reinvestita nel settore marittimo, per accelerare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici della tassazione sugli operatori, anche mediante incentivi all'utilizzo di carburanti puliti. In particolare:

          a) una quota del gettito è destinata alla creazione di un Fondo nazionale per i carburanti sintetici per il trasporto marittimo, finalizzato allo sviluppo, produzione e adozione di e-fuels anche in coordinamento con meccanismi di finanziamento europei

          b) una quota del gettito è destinata a un programma di incentivi per la sostituzione delle navi più inquinanti con unità a propulsione a zero o basse emissioni, nonché al rinnovo delle connessioni tra la terraferma e le isole minori;

          c) una quota del gettito è destinata a finanziare interventi per l'elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing) e il potenziamento delle infrastrutture elettriche e di alimentazione nei porti italiani;

          d) una quota del gettito è destinata ad alimentare un meccanismo di compensazione per sostenere gli operatori del trasporto marittimo e logistico nell'utilizzo delle autostrade del mare, evitando spostamenti modali dannosi e garantendo la continuità dei collegamenti sostenibili tra i principali porti italiani ed europei.».


30.0.26

Garavaglia, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

          1. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovo del parco autobus e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto di persone su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 100.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026,  mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


30.0.27

Bergesio, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

          1. Al fine di favorire la decarbonizzazione dei trasporti, la sicurezza stradale e la diversificazione

          energetica del settore, è avviato un piano di finanziamento per la sostituzione dei veicoli  adibiti all'autotrasporto merci in conto terzi di massa superiore a 16 t. Il piano è destinato, nel  rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo  del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano, iscritte al Registro elettronico  nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi.

          2. Al fine di incentivare la sostenibilità nel trasporto merci su strada per le imprese italiane che  utilizzano veicoli a metano liquefatto (sia fossile che rinnovabile) è previsto un credito  d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi pesanti,  comprovato dalle relative fatture, pari al 10% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per  l'acquisto di GNL e al 20% per l'acquisto di bioGNL valido per il triennio 2025-2027.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero  dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi  finalizzati all'attuazione del piano di cui al primo comma, dando priorità alla sostituzione dei  veicoli più obsoleti e inquinanti, come veicoli alimentati a combustibili alternativi ed elettrici  nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, valorizzando soluzioni capaci di garantire  una riduzione immediata delle emissioni climalteranti e inquinanti, la disponibilità operativa  sul territorio nazionale e l'efficienza economica per le imprese.

          4. Agli oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,  articolo 1, comma 392, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

          5. Agli oneri derivanti dal secondo comma pari 60 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e  2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


30.0.28

Tajani, Manca, Losacco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Istituzione Osservatorio GAP e dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico).

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue:

          a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o "new slot"), l'aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme giocate;

          b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l'aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate.

          2. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

          3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4.

          4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

          5. Presso il ministero della Salute, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all'Osservatorio GAP di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

          6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di variazione al bilancio.»


30.0.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          "30-bis.

          (Riduzione dell'aliquota IVA per i servizi di sharing mobility)

  1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:

          "127-vicies) i servizi di sharing mobility, ivi inclusi i servizi di noleggio a tempo di velocipedi, monopattini elettrici, ciclomotori e autoveicoli senza conducente.»

  1. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.".

     Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.".


31.1

Lotito

Inammissibile

All'articolo 31, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          "a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili utilizzati, assume rilievo anche ai fini fiscali. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo;».


31.2

Ambrogio, Gelmetti, Mennuni, Russo, Nocco

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), capoverso articolo 94, comma 4, del TUIR, le parole: «mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre.» sono sostituite dalle seguenti: «mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.»;

          b) alla lettera b), numero 1, capoverso articolo 101, comma 2, del TUIR, dopo la parola «semestre.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.».


31.0.1

Stefani, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

(Misure di salvaguardia della prima abitazione delle famiglie nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;

          b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;

          c) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».

          2. All'articolo 275 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione dell'immobile adibito ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 30 aprile 1999, n. 130, che preveda la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del rent to buy. Qualora all'interno di questa operazione l'immobile sia stimato per un valore inferiore al credito ipotecario di primo grado e il cessionario ne chieda l'assegnazione con contestuale concessione di un diritto di godimento al debitore, non è necessario alcun procedimento competitivo per la vendita o l'assegnazione, in deroga all'articolo 216, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»."


31.0.2 (testo 2)

Russo, Nocco, Gelmetti, Mennuni, Ambrogio

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


31.0.2

Russo, Nocco, Gelmetti, Mennuni, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

(Modifica dell'aliquota d'imposta sulle transazioni finanziarie)

          1. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al primo periodo si applica con l'aliquota dello 0,3 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2027, con l'aliquota dello 0,35 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2028 e con l'aliquota dello 0,4 per cento sui trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

          2. All'articolo 42 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al primo periodo si applica con l'aliquota dello 0,3 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2027, con l'aliquota dello 0,35 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2028 e con l'aliquota dello 0,4 per cento sui trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.»".


31.0.3

Potenti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Misure in materia di biocarburanti)

          1. Il limite della percentuale della quota dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, prodotti a partire dalle materie di cui nell'Allegato VIII, parte B del Decreto legislativo 8 novembre 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo?3 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2023, n. 107, è incrementato ad una percentuale pari al 4?% del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti stradali e ferroviari nel medesimo anno dal Soggetto obbligato, al netto delle maggiorazioni spettanti per tali vettori a norma del medesimo Decreto Ministeriale all'articolo 6, commi?2 e?5.

          2. L'immissione in consumo di biocarburanti ottenuti da oli da cucina usati di cui all'Allegato VIII, parte B, lettera a) del Decreto Ministeriale 10 marzo 2023, n. 107, la cui rigenerazione avvenga sul territorio nazionale presso impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e certificati secondo lo standard nazionale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 392, dà diritto a un Certificato di Immissione in Consumo (CIC) aggiuntivo per ogni 10 Gcal di prodotto, in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti.

          3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 marzo 2023, n. 107, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.


32.1

Pirovano

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dell'attuazione» con le seguenti: «della piena attuazione».


32.2

Lotito

All'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "si comprende tra i ricavi" con le seguenti: "assume in ogni caso rilevanza fiscale".


32.3 (testo 2)

Russo, Gelmetti, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


32.3

Russo, Gelmetti, Nocco, Ambrogio, Mennuni

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «a partire dal» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

          b) alla lettera b), le parole: «a partire dal» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

          c) alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.».


32.4

Lotito

Inammissibile

All' articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera c).


32.5

Paroli, Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) All'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".».

          b) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c-bis) del presente articolo, pari a 38 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190."».


32.6

Mancini, Leonardi, Zedda, Gelmetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: " c-bis) All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".

          b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c-bis) del presente articolo, pari a 38 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190.".


32.7 (testo 2)

Romeo, Bergesio, Minasi, Dreosto, Testor

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          «2-bis. Nelle more del riordino del codice della navigazione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49 del medesimo codice, ai fini dell'affidamento delle concessioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le opere costruite sulla zona demaniale, sono acquisite allo Stato previo riconoscimento di un compenso o rimborso. Resta fermo il principio della gratuità dell'acquisizione allo Stato nei soli casi di destinazione dell'area alla fruizione gratuita, nel rispetto dei Piani di Utilizzo delle Aree (PUA), o di affidamento della medesima in concessione a società in house ovvero agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          2-ter. All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma: "14. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36.".

          2- quater. Per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 non si considera cessata la concessione rinnovata.

          2-quinquies. All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1 è devoluta all'ente concedente per essere destinato:

          a) alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo;

          b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell'ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle Regioni;

          c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione;

          1-ter. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei bene demaniale marittimo, fermo restando l'utilizzo dei modelli ministeriali per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione di cui al comma 1-bis.

          1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter trovano applicazione previo accordo in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

          2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-quater, capoverso 1-bis, pari a 49.630.596,10 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


32.7

Romeo, Bergesio, Minasi, Dreosto, Testor

Aggiungere in fine i seguenti commi:

          «2.bis: All'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 e ss.ii.mm.- Codice della Navigazione apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis: Per gli effetti di cui al primo comma, non si considera cessata la concessione rinnovata".

          2.ter: All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 e ss.ii.mm. dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13.bis. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36"

          2.quater: All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          1.bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è devoluta all'ente concedente e deve essere destinato:

          - alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo,

          - al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell'ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle Regioni;

          - al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione;

          1.ter: Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei bene demaniale marittimo, fermo restando l'utilizzo dei modelli ministeriali per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportate

          1.quater: Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter  trovano applicazione previo accordo in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, capoverso 1.bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


32.8

Turco, Pirro, Damante

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES di cui all'articolo 77 del TUIR è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

          a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 TUIR;

          b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

          2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


32.9

Bergesio, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

          2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis opera esclusivamente per il futuro e non determina, in alcun caso, obblighi restitutori o effetti pregiudizievoli in relazione ai periodi d'imposta precedenti. Restano fermi gli effetti delle liquidazioni, erogazioni e dei regimi fiscali applicati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza possibilità di recupero di somme già corrisposte o di ricalcolo delle medesime."


32.10

Cantalamessa, Minasi, Testor, Dreosto

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 2, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo le parole "acque pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle concessioni demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle concessioni demaniali marittime rilasciate per l'approvvigionamento delle fonti di energia".


32.11

Pirro, Damante

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, sono rideterminati sulla base degli studi statistici sul ciclo di vita economico e tecnologico dei beni, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione.»


32.0.1 (testo 2)

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Iva per enti del terzo settore)

          1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2036»


32.0.1

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Iva per enti del terzo settore)

          1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027»


32.0.2

Tajani, Manca, Losacco

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Condizionalità degli incentivi pubblici al rapporto retributivo aziendale)

          1. Al fine di promuovere l'equità retributiva e la responsabilità sociale d'impresa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le imprese di grandi dimensioni, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che, nell'ultimo esercizio hanno corrisposto ai propri amministratori, dirigenti o componenti degli organi di vertice una retribuzione annua lorda superiore a dieci volte la retribuzione media annua lorda dei propri dipendenti, calcolata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio depositato e dalle comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali e fiscali, non possono beneficiare:

          a) di incentivi, contributi o agevolazioni fiscali, contributive o finanziarie previsti dalla presente legge o da altre disposizioni normative vigenti;

          b) di riduzioni o esenzioni di imposte e contributi concessi a qualsiasi titolo da norme statali;

          c) dell'accesso a piani di rateizzazione o definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi, comprese le procedure di "rottamazione" o "saldo e stralcio" delle cartelle esattoriali.

          2. In deroga al comma 1, le limitazioni ivi stabilite non si applicano agli incentivi, contributi o agevolazioni fiscali riconosciuti per gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi nell'ambito dei programmi di transizione o innovazione industriale, inclusi quelli previsti dal Piano "Industria 5.0" di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e da altre misure di politica industriale statali e territoriali aventi finalità di incremento della competitività, dell'efficienza energetica o della sostenibilità ambientale delle imprese.

          3. Ai fini del presente articolo, per incentivi pubblici si intendono tutte le misure di sostegno economico, agevolazioni, contributi, finanziamenti agevolati o crediti d'imposta erogati o riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici.

          4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di verifica del rapporto retributivo di cui al comma 1, nonché le procedure per l'esclusione dai benefici.

          5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici indebitamente fruiti e il recupero delle somme corrisposte, maggiorate di interessi legali.

          6. Le risorse derivanti dal recupero o dalla mancata erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono assegnate al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»


32.0.3

Tajani, Manca, Losacco

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Esclusione delle agevolazioni fiscali per imprese che stipulano intese con sindacati non rappresentativi)

          1. Le disposizioni relative alla tassazione agevolata dei premi di produttività, delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché degli incrementi retributivi riconosciuti in sede di contrattazione aziendale o territoriale, si applicano esclusivamente alle imprese che abbiano stipulato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti o accordi di secondo livello sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e degli accordi interconfederali vigenti in materia. Non possono beneficiare delle predette agevolazioni le imprese che abbiano stipulato o rinnovato accordi aziendali o territoriali con organizzazioni sindacali che non raggiungono i requisiti di rappresentatività previsti dalla normativa e dagli accordi interconfederali di cui al periodo precedente.

          2. L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con proprio provvedimento le modalità operative di verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ivi inclusi la revoca dei benefici fiscali indebitamente fruiti e il recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali al venir meno dei requisiti di cui al presente articolo.»


32.0.4

Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 32-bis

          1. Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

          a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 TUIR;

          b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato."

     Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.


32.0.5

Gelmetti, Ambrogio

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

          1. Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui all'art. 77 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

          a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.».


32.0.6 (testo 2)

Stefani, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

          1. L'aliquota IRES applicabile alle società costituite tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni a seguito di operazioni di aggregazione o riorganizzazione degli studi professionali è ridotta nella misura del 12 per cento. Tale aliquota ridotta è applicabile ad una somma corrispondente all'incremento di reddito verificatosi nei due periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'aggregazione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nei due periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui si è verificato l'incremento sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendo anche l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


32.0.6

Stefani, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

          1. L'aliquota IRES applicabile alle società costituite tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni a seguito di operazioni di aggregazione o riorganizzazione degli studi professionali è ridotta nella misura del 12 per cento. Tale aliquota ridotta è applicabile ad una somma corrispondente all'incremento di reddito verificatosi nei due periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'aggregazione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nei due periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui si è verificato l'incremento sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendo anche l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.


32.0.7

Gelmetti, Mennuni

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 32-bis

          (Disposizioni in materia di contributi concessi alle imprese durante la pandemia da COVID-19 ai

          fini delle imposte sui redditi)

          1. L'articolo 10-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176  si interpreta nel senso che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


32.0.8

Mennuni, Nocco, Russo, Gelmetti, Ambrogio

Inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

          1. L'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si interpreta nel senso che i contributi e le indennità ivi indicati non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»


33.1 (testo 2)

Gelmetti, Nocco, Ambrogio, Russo, Mennuni

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

          «Art.7

          (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

          1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».  

     Conseguentemente

  1. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
     
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
    b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
    1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;
     
  3. all'articolo 17, comma 1:
     
  1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
  2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
     

          d. sostituire l'articolo 18 con il seguente: 

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

          b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

          «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

          1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

          b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

       c)  all'articolo 87:

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

          «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

  1.  

          2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

          d) all'articolo 89:

          1) al comma 2:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

          b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

          «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

          a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non   inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

          b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

          3) al comma 3:

  1. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
  2. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

          4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

          2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

          3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

          5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

          e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

          2)  dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

          b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

          3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

          3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

          3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

          3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

          f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

          «Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

          3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

          4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

          5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

          g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

          h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

          2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;

          i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

          1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

          1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

          l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

          «Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

          1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

          a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

          b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

          b) all'articolo 101:

          1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

          2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

             c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

          m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

         2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

          3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

          n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

          o) sopprimere l'articolo 34

          p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

           2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

          2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

          b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

          q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

 1.All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

          1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

          r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

          5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

          5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

          5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

          5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

          Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          1) alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

          2026:

          CP: 60.000.000

          CS: 60.000.000

          2027:

          CP: 7.000.000

          CS: 7.000.000

          2028:

          CP: 8.000.000

          CS: 8.000.000

          2030:

          CP: 30.000.000

          CS: 30.000.000

          2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

          2026

          CP: 380.000.000

          CS: 380.000.000

          2029

          CP: 195.000.000

          CS: 195.000.000

          2030

          CP: 200.000.000

          CS: 200.000.000

          2031:

          CP: 220.000.000

          CS: 220.000.000

          2032:

          CP: 280.000.000

          CS: 280.000.000

          2033:

          CP: 228.000.000

          CS: 228.000.000

          2034:

          CP: 210.000.000

          CS: 210.000.000

          2035:

          CP: 225.000.000

          CS: 225.000.000


33.1

Gelmetti, Nocco, Ambrogio, Russo, Mennuni

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura di cui al comma 1.»


33.2

Pirovano

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera b)» con le seguenti: «di cui alla lettera b) del medesimo comma 1», alla lettera b), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera c)» con le seguenti: «di cui alla lettera c) del medesimo comma 1» e, alla lettera c), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d) del medesimo comma 1».


33.3

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»


33.0.1

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Divieto di traslazione degli oneri)

          «1. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. È fatto divieto alle compagnie di assicurazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al presente articolo, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»


34.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.


34.2

Garavaglia, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) dopo le parole: «usato come combustibile» aggiungere le seguenti: «per gli usi civili,»;

          2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.»;

          b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

          «6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e con l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'applicazione dell'aliquota base definita dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all'aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle regioni sono determinate applicando l'aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al complesso delle regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.»

     Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.


34.3

Manca

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, prima delle parole: «per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali» inserire le seguenti: «per gli usi civili,»;

          b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.";

          c) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett.t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l'articolo 11 , primo comma del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e con l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'applicazione dell'aliquota base definita dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all'aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle regioni sono determinate applicando l'aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al complesso delle regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.".

     Conseguentemente a decorrere dal 2028 sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.


34.0.1